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19 aprile 1942
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19 marzo 2004
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18 ottobre 2022
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1 gennaio 2023
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Art. 47.
Presso l'ufficio del giudice tutelare sono tenuti un registro delle tutele dei minori e degli interdetti, un registro delle curatele dei minori, dei minori emancipati e degli inabilitati ed un registro delle amministrazioni di sostegno.
(50) ((51)) ------------ AGGIORNAMENTO (50)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.
Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti". ------------ AGGIORNAMENTO (51)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 , come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197 , ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".
Presso l'ufficio del giudice tutelare sono tenuti un registro delle tutele dei minori e degli interdetti, un registro delle curatele dei minori, dei minori emancipati e degli inabilitati ed un registro delle amministrazioni di sostegno.
(50) ((51)) ------------ AGGIORNAMENTO (50)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.
Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti". ------------ AGGIORNAMENTO (51)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 , come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197 , ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".
Commentari • 73
- 1. Introduzione nel libro primo, titolo XII, del codice civile del capo I, relativo all’istituzione dell’amministrazione di sostegno e modifica degli articoli 388,…Filodiritto Editore · https://www.filodiritto.com/ · 5 marzo 2006 · 41.596863
[…] Art. 14. 1. L'articolo 47 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, approvate con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, è sostituito dal seguente: «Art. 47. […]
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Giurisprudenza • 176
- 1. Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XIV, sentenza 24/02/2025, n. 3368Provvedimento: Sentenza n. 3368/2025 Depositato il 24/02/2025 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 14, riunita in udienza il 27/01/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale: DI MAURO LUIGI, Presidente e Relatore CICCARELLA ANTONELLA, Giudice SURIANO MARIO, Giudice in data 27/01/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA - sul ricorso n. 11558/2024 depositato il 27/05/2024 proposto da Ricorrente_1 - P.IVA_1 Difeso da Difensore_1 - CF_Difensore_1 Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1 contro Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di …Leggi di più...
- inammissibilità ricorso·
- sgravio pretesa tributaria·
- violazione Statuto del Contribuente·
- nullità per difetto di notifica·
- composizione negoziata crisi d'impresa·
- certificato unico debiti tributari·
- prescrizione pretesa tributaria·
- avviso di accertamento·
- art. 364 D.Lgs. 14/2019