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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 27/11/2025, n. 520 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 520 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 818/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di ASCOLI PICENO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesca Sirianni ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 818/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIANTOMASSI GABRIELE Parte_1 P.IVA_1
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GABRIELLI JOSE Controparte_1 C.F._1
RAFAEL
APPELLATO oggetto: appello a sentenza del Giudice di Pace in materia di danni da circolazione di fauna selvatica.
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, accogliere il presente appello e per l'effetto riformare la sentenza del Giudice di Pace di Macerata n. 277/2023, emessa il 28 novembre 2023 e pubblicata lo stesso giorno, non notificata, accogliendo le conclusioni avanzate in prime cure e di seguito trascritte:
“In via principale, respingere la domanda di risarcimento attorea poiché infondata in fatto e in diritto per le ragioni di cui in narrativa;
In via subordinata, accertare e dichiarare il concorso di colpa del conducente nella causazione del sinistro de quo e per l'effetto ridurre il risarcimento ai sensi degli artt. 1227 c.c. e 2054 c.c.”. Il tutto con vittoria di spese e compensi professionali per entrambi i gradi di giudizio, e con condanna alla restituzione di quanto versato dalla alla controparte in esecuzione della sentenza Parte_1 di primo grado (cfr. ns doc. 5 e 6, rispettivamente decreto n. 754/2023 di liquidazione della sorte, e decreto n. 75/2024 di liquidazione delle spese di lite)”.”.
Per l'appellato: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
- in via preliminare, per le motivazioni tutte di cui in premessa
1) dichiarare la inammissibilità – ai sensi e per gli effetti degli artt. 348-bis - delle domande attoree così come poste, in quanto ragionevolmente non meritevoli di accoglimento, anche in riferimento ai precedenti conformi in materia;
- nel merito, sempre per le motivazioni tutte di cui in narrativa pagina 1 di 7 1) rigettare integralmente tutti i motivi di appello proposti dalla in quanto pretestuosi Parte_1 ed infondati e, per l'effetto, confermare in toto la sentenza del Giudice di Pace di Ascoli Piceno n. 277/2023, pubblicata in data 28 novembre 2023;
- in ogni caso, con vittoria di spese e competenze legali di giudizio in relazione al presente grado, oltre le spese generali, l'IVA e la CPA come per legge, aumentate del 30% ex d.M. 55/2014 in virtù dei collegamenti ipertestuali.”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 27.5.2024 la proponeva appello avverso la Parte_1 sentenza n. 277/2023 del Giudice di Pace di Ascoli Piceno, la quale l'aveva condannata al risarcimento, per € 3.398,18, dei danni riportati dall'automobile di a seguito dello scontro con un Controparte_1
cinghiale, avvenuto in data 3.6.2022 sulla S.P. 24 (“dell'Ascensione”) in località Ascoli Piceno.
L'appellante impugnava la sentenza nelle seguenti parti e per i seguenti motivi: 1) nella parte in cui aveva ritenuto dimostrati, da parte dell'attore, i presupposti della responsabilità ex art. 2052 c.c. ; erroneamente in quanto dall'istruttoria non erano, invece, emersi detti elementi, essendo mancata nel verbale dell'autorità intervenuta sia l'indicazione del punto d'impatto sia le foto dei luoghi, ed essendo mancata la prova e indicazione dell'esatta velocità tenuta dal veicolo;
2) nella parte in cui aveva omesso di scrutinare l'effettiva condotta di guida del il quale non aveva superato la CP_2 presunzione di cui all'art. 2054 c.c. dimostrando di aver fatto tutto il possibile per evitare l'impatto; circostanza, quest'ultima, da escludersi, poiché, viste le condizioni ambientali e della strada (orario notturno, strada curvilinea, con segnali di attraversamento fauna, noto all'attore, e con limite di velocità di 30 km/h, assenza di illuminazione), avrebbe dovuto dimostrare di aver tenuto un'andatura ridotta ai sensi dell'art. 141 C.d.S. e di aver provato a frenare o evitare l'impatto con l'animale, mentre non erano state rilevate sull'asfalto tracce di frenata;
3) nella parte in cui aveva ritenuto che la non avesse Pt_1
fornito la prova liberatoria del caso fortuito;
ciò era errato in quanto, nella stessa ricostruzione dei fatti fornita dall'attore, l'attraversamento del lupo era stato “improvviso”, e comunque il pericolo era segnalato da appositi cartelli, la strada era provinciale e non regionale e la aveva Parte_1
adottato tutti i provvedimenti necessari ed opportuni per gestire la popolazione di cinghiali presente sul territorio (adozione di piani venatori, ecc.); 4) nella parte in cui aveva riconosciuto ex art. 1227 c. 1 c.c. un concorso di colpa del 15% in capo al conducente, anziché correttamente applicato l'art. 2054 c.c. come richiesto dalla recente giurisprudenza di legittimità; 5) nella parte in cui aveva condannato la al pagamento delle spese di giudizio, omettendo erroneamente di applicare il principio di Pt_1
soccombenza reciproca parziale, applicabile in quanto il risarcimento era stato ridotto con esclusione dell'IVA recata dal preventivo delle riparazioni. Chiedeva, dunque, la riforma integrale della sentenza con rigetto della domanda risarcitoria e, in subordine, accertamento del concorso di colpa ex art. 2054 pagina 2 di 7 c.c.
Si costituiva l'appellato sostenendo la piena correttezza della sentenza gravata e chiedendone l'integrale conferma.
Alla prima udienza la causa veniva mandata per la precisazione delle conclusioni con discussione e decisione ex art. 281 sexies c.p.c. in trattazione scritta, previa assegnazione di un termine per memorie conclusionali. Entro il termine perentorio assegnato entrambe le parti depositavano le rispettive note d'udienza. Viene, dunque, depositata la presente sentenza.
In diritto, è doveroso premettere una panoramica sul quadro normativo e giurisprudenziale attuale in materia di danni causati da fauna selvatica.
Infatti, negli ultimi anni, la giurisprudenza – sia di merito che di legittimità – si è orientata nell'assegnare un diverso inquadramento giuridico alla natura della responsabilità dell'ente pubblico per danni cagionati da cose in custodia con motivazioni che, oggi, questo giudicante intende fare proprie.
In particolare, secondo l'orientamento ormai dominante ed ampiamente diffuso in giurisprudenza:
-“i danni cagionati dalla fauna selvatica sono risarcibili dalla P.A. a norma dell'art. 2052 c.c., giacché, da un lato, il criterio di imputazione della responsabilità previsto da tale disposizione si fonda non sul dovere di custodia, ma sulla proprietà o, comunque, sull'utilizzazione dell'animale e, dall'altro, le specie selvatiche protette ai sensi della l. n. 157 del 1992 rientrano nel patrimonio indisponibile dello Stato e sono affidate alla cura e alla gestione di soggetti pubblici in funzione della tutela generale dell'ambiente e dell'ecosistema” (cfr. da ultimo Cassazione Civile, sezione 3, ordinanza 27-4-2023, n. 11107; Cass., sez. 3, sentenza n. 7969 del 20/04/2020; sez. 3, sentenza n. 8384 del 29/04/2020; sez. 3, sentenza n. 8385 del 29/04/2020; conf., successivamente: sez. 3, sentenza n.
12113 del 22/06/2020; sez. 3, ordinanza n. 13848 del 6/07/2020; sez. 6 – 3, ordinanza n. 20997 del
2/10/2020; sez. 6 – 3, ordinanza n. 16550 del 23/05/2022; sez. 6 – 3, ordinanza n. 18085 del
31/08/2020; sez. 6 – 3, ordinanza n. 18087 del 31/08/2020; sez. 6 – 3, ordinanza n. 19101 del
15/09/2020; sez. 6 – 3, ordinanza n. 25466 del 12/11/2020; sez. 6 – 3, ordinanza n. 3023 del 9/02/2021; cfr. anche sez. 3, ordinanza n. 25280 dell'11/11/2020);
- “nell'azione di risarcimento del danno cagionato da animali selvatici a norma dell'art. 2052 c.c. la legittimazione passiva spetta in via esclusiva alla in quanto titolare della competenza Pt_1
normativa in materia di patrimonio faunistico, nonché delle funzioni amministrative di programmazione, di coordinamento e di controllo delle attività di tutela e gestione della fauna selvatica, anche se eventualmente svolte – per delega o in base a poteri di cui sono direttamente titolari – da altri enti;
la può rivalersi (anche mediante chiamata in causa nello stesso Pt_1 pagina 3 di 7 giudizio promosso dal danneggiato) nei confronti degli enti ai quali sarebbe in concreto spettata, nell'esercizio di funzioni proprie o delegate, l'adozione delle misure che avrebbero dovuto impedire il danno” (Cass., sez. III, 20 Aprile 2020 ma anche, da ultimo, Cass. civ. sez. III, ord., 12-03-2024, n.
6539);
- “ne consegue che, in via generale, quanto agli oneri probatori, in applicazione del criterio oggettivo di cui all'art. 2052 c.c., il danneggiato deve allegare e dimostrare che il danno è stato causato dall'animale selvatico (e, quindi, dimostrare la dinamica del sinistro nonché il nesso causale tra la condotta dell'animale e l'evento dannoso subito, oltre che l'appartenenza dell'animale stesso ad una delle specie oggetto della tutela di cui alla legge n. 157 del 1992 e/o comunque che si tratti di animale selvatico rientrante nel patrimonio indisponibile dello Stato)” […] “mentre la per liberarsi Pt_1
da responsabilità, deve dimostrare che la condotta dell'animale selvatico si è posta del tutto al di fuori della sua sfera di possibile controllo, come causa autonoma, eccezionale, imprevedibile ed inevitabile del danno, e come tale, è stata dotata di efficacia causale esclusiva nella produzione dell'evento lesivo” (Cass. civ. Sez. III, Ord., 12-03-2024, n. 6539); tuttavia, quanto all'onere probatorio gravante sul danneggiato, si è altresì detto che:
- “il criterio di imputazione della responsabilità a carico del proprietario di animali di cui all'art.
2052 c.c. non impedisce l'operatività della presunzione prevista dall'art. 2054, comma 1, c.c., a carico del conducente di veicolo senza guida di rotaie per danni prodotti a persone o cose, compresi anche gli animali, dalla circolazione del veicolo. Con la conseguenza che, in tali casi, il danneggiato - poiché, ai sensi dell'art. 2054, comma 1, c.c., in caso di incidenti stradali il conducente del veicolo è comunque onerato della prova di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno - se intende ottenere l'integrale risarcimento del danno che allega di aver subito, deve anche allegare e dimostrare di avere nella specie adottato ogni opportuna cautela nella propria condotta di guida e che la condotta dell'animale selvatico ha avuto effettivamente ed in concreto un carattere di tale imprevedibilità ed irrazionalità per cui non può che ritenersi causa esclusiva del danno, in quanto - nonostante ogni sua cautela - non gli sarebbe stato comunque possibile evitare l'impatto” (così sempre Cass. sez. III, ord., 12-03-2024, n.
6539 cit.);
- ne discende che “non può ritenersi sufficiente – ai fini dell'applicabilità del criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2052 c.c. – la sola dimostrazione della presenza dell'animale sulla carreggiata e neanche che si sia verificato l'impatto tra l'animale ed il veicolo, in quanto, poiché al danneggiato spetta di provare che la condotta dell'animale sia stata la “causa” del danno e poiché, ai sensi dell'art. 2054, comma 1, c.c., in caso di incidenti stradali il conducente del veicolo è comunque onerato della prova di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, quest'ultimo – per ottenere
pagina 4 di 7 l'integrale risarcimento del danno che allega di aver subito – dovrà anche allegare e dimostrare
l'esatta dinamica del sinistro, dalla quale emerga che egli aveva nella specie adottato ogni opportuna cautela nella propria condotta di guida (cautela da valutare con particolare rigore in caso di circolazione in aree in cui fosse segnalata o comunque nota la possibile presenza di animali selvatici)
e che la condotta dell'animale selvatico abbia avuto effettivamente ed in concreto un carattere di tale imprevedibilità ed irrazionalità per cui – nonostante ogni cautela – non sarebbe stato comunque possibile evitare l'impatto, di modo che essa possa effettivamente ritenersi causa esclusiva (o quanto meno concorrente) del danno” (così, da ultimo Cassazione, sezione 3, ordinanza 27-4-2023, n. 11107 che richiama Cass., sez. 3, sentenza n. 7969 del 20/04/2020; Cass., sez. 6 – 3, ordinanza n. 30294 del
14/10/2022);
- inoltre, da ultimo, è bene sottolineare come il rapporto tra la presunzione di responsabilità a carico del conducente (art. 2054 c.c.) e la presunzione di colpa a carico del proprietario dell'animale vada inquadrato in un'ottica di concorrenza (Cass. n. 16550 del 23/05/2022; Cass. n. 4373 del 07/03/2016;
Cass. n. 200 del 09/01/2002; Cass. n. 5783 del 27/06/1997; Cass. n. 2717 del 19/04/1983; Cass. n. 778 del 05/02/1979; Cass. n. 2615 del 09/12/1970; Cass. n. 1356 del 08/09/1970; Cass. n. 2875 del
28/07/1969) con la conseguenza che, come pure autorevolmente sostenuto: “a) se solo uno dei soggetti interessati superi la presunzione posta a suo carico, la responsabilità graverà sull'altro soggetto;
b) se tutti e due vincono la presunzione di colpa, ciascuno andrà esente da responsabilità; c) se nessuno dei due raggiunga la prova liberatoria, la responsabilità graverà su entrambi in pari misura” (così, ex multis Cass. civ. 12-12-2023, n. 34675 e, da ultimo, Cass. civ. 21-02-2024, n. 4671).
Alla luce dei richiamati principi, cui in questa sede si intende dare continuità, si ritiene che i primi quattro motivi di appello possano essere congiuntamente esaminati, in considerazione della stretta connessione esistente tra gli stessi.
Dalle risultanze processuali può dirsi accertato lo scontro – nelle circostanze e modalità indicate dall'attore - tra il veicolo e l'animale selvatico, circostanza che è stata confermata dalla teste Tes_1
escussa in sede di primo grado, della cui attendibilità non vi è ragione di dubitare (né l'appellante ne indica alcuna). Nell'immediatezza del fatto, inoltre, è intervenuta sul luogo la Polizia Municipale, la quale, pur non avendo rinvenuto sul posto l'animale (evidentemente fuggito), verificava i danni presenti sull'automobile del come da relazione prodotta in atti. CP_1
Se è vero, come visto, che anche per i danni cagionati da fauna selvatica è possibile applicare la responsabilità di cui all'art. 2052 c.c. – con la conseguenza che sarebbe stato onere della Pt_1
dimostrare il caso fortuito - è anche vero che, nel caso di specie, il conducente del veicolo non ha fornito la prova, sullo stesso gravante, di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.
pagina 5 di 7 Prova che, in omaggio alla richiamata giurisprudenza, è da valutare con particolare rigore nel caso in cui, come quello di specie - per stessa ammissione del danneggiato - era ben nota la possibile presenza di animali selvatici (Cass., sez. III, 20/4/2020, n. 7969, cit.).
Non è stata provata – anzi, a monte, non è stata nemmeno allegata – la velocità tenuta dal veicolo condotto dal Lo stesso ha infatti allegato (peraltro solo tardivamente nella memoria ex art. CP_1
320 c.p.c., mentre nulla diceva nella citazione) di percorrere la strada ad andatura “lenta”, aggettivo che, di certo, non è idoneo a fornire la corretta misura della predetta velocità. Ugualmente è mancata qualunque conferma in via testimoniale che la velocità fosse adeguata al limite vigente e comunque allo stato dei luoghi. Non è dato sapere se il conducente abbia posto in essere manovre di emergenza per evitare l'impatto ovvero, in altri termini, se abbia “fatto tutto il possibile per evitare il danno” - così come richiesto dall'art. 2054 c.c. – tenuto conto, tra l'altro, dell'ammessa conoscenza della possibile presenza di animali selvatici, dell'orario notturno e della tipologia di strada di campagna e curvilinea percorsa, nonché del fatto che la possibile presenza di animali era segnalata da appositi cartelli verticali in entrambi i sensi di marcia (cfr. fotografie prodotte dalla e la Parte_1
velocità massima era limitata a soli 30 km/h. L'appellato si limita ad allegare la mancata elevazione di sanzioni da parte della Polizia Locale. Tale elemento è, però, irrilevante, posto che, non avendo assistito all'impatto, gli agenti non potevano conoscere la velocità tenuta, né comunque l'hanno indicata nella relazione di servizio.
Dal canto suo, invece, la non ha dimostrato il comportamento anomalo ed imprevedibile Pt_1 dell'animale che solo avrebbe potuto esonerarla da responsabilità invocando il fortuito. Fortuito che, come noto, non potrebbe essere desunto dall'assenza di colpa della né potrebbe ritenersi Pt_1
integrato dalla negligente condotta di guida del ovvero dal comportamento di un animale CP_1
selvatico che attraversa, in orario notturno, una strada.
E ciò in considerazione del fatto che, pur a voler ritenere il comportamento del guidatore imprudente, lo stesso non potrebbe dirsi di certo fattore eccezionale ed imprevedibile, così come non potrebbe annoverarsi tra le situazioni eccezionali ed imprevedibili la comparsa di un animale sulla carreggiata anche in considerazione del fatto che, come pacificamente ammesso da entrambe le parti, la presenza dei cinghiali, nella zona, era nota a tutti.
A fronte di tale quadro, dunque, applicando il più recente e condivisibile orientamento della Suprema
Corte, non avendo né il danneggiante né il danneggiato raggiunto “la prova liberatoria, la responsabilità graverà su entrambi in pari misura” (così, ex multis Cass. civ. 12-12-2023, n. 34675 e, da ultimo, Cass. civ. 21-02-2024, n. 4671).
pagina 6 di 7 Ne discende che la sentenza di primo grado andrà riformata in punto di an nel senso che la responsabilità per il sinistro andrà ascritta alla in misura del 50%. Pt_1
La chiosa, contenuta a pag. 6 della memoria conclusionale dell'appellante, secondo cui “Infine, sul quantum debeatur, controparte si limita a richiamare il preventivo di spesa e le dichiarazioni del teste Tes_
, carrozziere: tuttavia, rimane fermo che per tutta la durata del procedimento non è mai stata prodotta né una fattura né un bonifico né fotografie delle riparazioni del mezzo. Pertanto, non c'è prova che il veicolo sia stato o meno riparato né che l'IVA sia stata assolta” è inammissibile poiché tardiva. Infatti, nell'atto di citazione nessun motivo di appello è stato articolato su tale capo della sentenza impugnata.
In conclusione, la sentenza di primo grado andrà riformata nel senso che, riconosciuta una pari responsabilità per il sinistro, la andrà condannata a risarcire al la complessiva Pt_1 CP_1 somma di euro 90,996.1 , pari al 50% del danno subito e provato in primo grado (complessivi euro
3.398,18).
Passando all'esame dell'ultimo motivo di appello, relativo alla “Mancata valutazione della soccombenza reciproca per accoglimento parziale della domanda attorea ai fini della compensazione delle spese di lite,” non si ritiene che la sola esclusione dell'iva possa giustificare una valutazione di soccombenza reciproca, essendo l'importo capitale stato riconosciuto dal primo giudice nella sua interezza. Ad ogni modo, dovendo la decisione relativa alle spese di giudizio riguardare l'esito complessivo della controversia, tenuto conto del complessivo esito del giudizio e del mutamento della giurisprudenza sulle questioni rilevanti in causa, le spese di entrambi i gradi devono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale così dispone:
- Accoglie l'appello e, in riforma della sentenza di primo grado, condanna la a Parte_1
pagare a la complessiva somma di € 1.699,09, oltre interessi dalla domanda al saldo;
Controparte_1
- compensa le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Ascoli Piceno, 27 novembre 2025
Il Giudice
dott. Francesca Sirianni
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di ASCOLI PICENO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesca Sirianni ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 818/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIANTOMASSI GABRIELE Parte_1 P.IVA_1
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GABRIELLI JOSE Controparte_1 C.F._1
RAFAEL
APPELLATO oggetto: appello a sentenza del Giudice di Pace in materia di danni da circolazione di fauna selvatica.
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, accogliere il presente appello e per l'effetto riformare la sentenza del Giudice di Pace di Macerata n. 277/2023, emessa il 28 novembre 2023 e pubblicata lo stesso giorno, non notificata, accogliendo le conclusioni avanzate in prime cure e di seguito trascritte:
“In via principale, respingere la domanda di risarcimento attorea poiché infondata in fatto e in diritto per le ragioni di cui in narrativa;
In via subordinata, accertare e dichiarare il concorso di colpa del conducente nella causazione del sinistro de quo e per l'effetto ridurre il risarcimento ai sensi degli artt. 1227 c.c. e 2054 c.c.”. Il tutto con vittoria di spese e compensi professionali per entrambi i gradi di giudizio, e con condanna alla restituzione di quanto versato dalla alla controparte in esecuzione della sentenza Parte_1 di primo grado (cfr. ns doc. 5 e 6, rispettivamente decreto n. 754/2023 di liquidazione della sorte, e decreto n. 75/2024 di liquidazione delle spese di lite)”.”.
Per l'appellato: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
- in via preliminare, per le motivazioni tutte di cui in premessa
1) dichiarare la inammissibilità – ai sensi e per gli effetti degli artt. 348-bis - delle domande attoree così come poste, in quanto ragionevolmente non meritevoli di accoglimento, anche in riferimento ai precedenti conformi in materia;
- nel merito, sempre per le motivazioni tutte di cui in narrativa pagina 1 di 7 1) rigettare integralmente tutti i motivi di appello proposti dalla in quanto pretestuosi Parte_1 ed infondati e, per l'effetto, confermare in toto la sentenza del Giudice di Pace di Ascoli Piceno n. 277/2023, pubblicata in data 28 novembre 2023;
- in ogni caso, con vittoria di spese e competenze legali di giudizio in relazione al presente grado, oltre le spese generali, l'IVA e la CPA come per legge, aumentate del 30% ex d.M. 55/2014 in virtù dei collegamenti ipertestuali.”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 27.5.2024 la proponeva appello avverso la Parte_1 sentenza n. 277/2023 del Giudice di Pace di Ascoli Piceno, la quale l'aveva condannata al risarcimento, per € 3.398,18, dei danni riportati dall'automobile di a seguito dello scontro con un Controparte_1
cinghiale, avvenuto in data 3.6.2022 sulla S.P. 24 (“dell'Ascensione”) in località Ascoli Piceno.
L'appellante impugnava la sentenza nelle seguenti parti e per i seguenti motivi: 1) nella parte in cui aveva ritenuto dimostrati, da parte dell'attore, i presupposti della responsabilità ex art. 2052 c.c. ; erroneamente in quanto dall'istruttoria non erano, invece, emersi detti elementi, essendo mancata nel verbale dell'autorità intervenuta sia l'indicazione del punto d'impatto sia le foto dei luoghi, ed essendo mancata la prova e indicazione dell'esatta velocità tenuta dal veicolo;
2) nella parte in cui aveva omesso di scrutinare l'effettiva condotta di guida del il quale non aveva superato la CP_2 presunzione di cui all'art. 2054 c.c. dimostrando di aver fatto tutto il possibile per evitare l'impatto; circostanza, quest'ultima, da escludersi, poiché, viste le condizioni ambientali e della strada (orario notturno, strada curvilinea, con segnali di attraversamento fauna, noto all'attore, e con limite di velocità di 30 km/h, assenza di illuminazione), avrebbe dovuto dimostrare di aver tenuto un'andatura ridotta ai sensi dell'art. 141 C.d.S. e di aver provato a frenare o evitare l'impatto con l'animale, mentre non erano state rilevate sull'asfalto tracce di frenata;
3) nella parte in cui aveva ritenuto che la non avesse Pt_1
fornito la prova liberatoria del caso fortuito;
ciò era errato in quanto, nella stessa ricostruzione dei fatti fornita dall'attore, l'attraversamento del lupo era stato “improvviso”, e comunque il pericolo era segnalato da appositi cartelli, la strada era provinciale e non regionale e la aveva Parte_1
adottato tutti i provvedimenti necessari ed opportuni per gestire la popolazione di cinghiali presente sul territorio (adozione di piani venatori, ecc.); 4) nella parte in cui aveva riconosciuto ex art. 1227 c. 1 c.c. un concorso di colpa del 15% in capo al conducente, anziché correttamente applicato l'art. 2054 c.c. come richiesto dalla recente giurisprudenza di legittimità; 5) nella parte in cui aveva condannato la al pagamento delle spese di giudizio, omettendo erroneamente di applicare il principio di Pt_1
soccombenza reciproca parziale, applicabile in quanto il risarcimento era stato ridotto con esclusione dell'IVA recata dal preventivo delle riparazioni. Chiedeva, dunque, la riforma integrale della sentenza con rigetto della domanda risarcitoria e, in subordine, accertamento del concorso di colpa ex art. 2054 pagina 2 di 7 c.c.
Si costituiva l'appellato sostenendo la piena correttezza della sentenza gravata e chiedendone l'integrale conferma.
Alla prima udienza la causa veniva mandata per la precisazione delle conclusioni con discussione e decisione ex art. 281 sexies c.p.c. in trattazione scritta, previa assegnazione di un termine per memorie conclusionali. Entro il termine perentorio assegnato entrambe le parti depositavano le rispettive note d'udienza. Viene, dunque, depositata la presente sentenza.
In diritto, è doveroso premettere una panoramica sul quadro normativo e giurisprudenziale attuale in materia di danni causati da fauna selvatica.
Infatti, negli ultimi anni, la giurisprudenza – sia di merito che di legittimità – si è orientata nell'assegnare un diverso inquadramento giuridico alla natura della responsabilità dell'ente pubblico per danni cagionati da cose in custodia con motivazioni che, oggi, questo giudicante intende fare proprie.
In particolare, secondo l'orientamento ormai dominante ed ampiamente diffuso in giurisprudenza:
-“i danni cagionati dalla fauna selvatica sono risarcibili dalla P.A. a norma dell'art. 2052 c.c., giacché, da un lato, il criterio di imputazione della responsabilità previsto da tale disposizione si fonda non sul dovere di custodia, ma sulla proprietà o, comunque, sull'utilizzazione dell'animale e, dall'altro, le specie selvatiche protette ai sensi della l. n. 157 del 1992 rientrano nel patrimonio indisponibile dello Stato e sono affidate alla cura e alla gestione di soggetti pubblici in funzione della tutela generale dell'ambiente e dell'ecosistema” (cfr. da ultimo Cassazione Civile, sezione 3, ordinanza 27-4-2023, n. 11107; Cass., sez. 3, sentenza n. 7969 del 20/04/2020; sez. 3, sentenza n. 8384 del 29/04/2020; sez. 3, sentenza n. 8385 del 29/04/2020; conf., successivamente: sez. 3, sentenza n.
12113 del 22/06/2020; sez. 3, ordinanza n. 13848 del 6/07/2020; sez. 6 – 3, ordinanza n. 20997 del
2/10/2020; sez. 6 – 3, ordinanza n. 16550 del 23/05/2022; sez. 6 – 3, ordinanza n. 18085 del
31/08/2020; sez. 6 – 3, ordinanza n. 18087 del 31/08/2020; sez. 6 – 3, ordinanza n. 19101 del
15/09/2020; sez. 6 – 3, ordinanza n. 25466 del 12/11/2020; sez. 6 – 3, ordinanza n. 3023 del 9/02/2021; cfr. anche sez. 3, ordinanza n. 25280 dell'11/11/2020);
- “nell'azione di risarcimento del danno cagionato da animali selvatici a norma dell'art. 2052 c.c. la legittimazione passiva spetta in via esclusiva alla in quanto titolare della competenza Pt_1
normativa in materia di patrimonio faunistico, nonché delle funzioni amministrative di programmazione, di coordinamento e di controllo delle attività di tutela e gestione della fauna selvatica, anche se eventualmente svolte – per delega o in base a poteri di cui sono direttamente titolari – da altri enti;
la può rivalersi (anche mediante chiamata in causa nello stesso Pt_1 pagina 3 di 7 giudizio promosso dal danneggiato) nei confronti degli enti ai quali sarebbe in concreto spettata, nell'esercizio di funzioni proprie o delegate, l'adozione delle misure che avrebbero dovuto impedire il danno” (Cass., sez. III, 20 Aprile 2020 ma anche, da ultimo, Cass. civ. sez. III, ord., 12-03-2024, n.
6539);
- “ne consegue che, in via generale, quanto agli oneri probatori, in applicazione del criterio oggettivo di cui all'art. 2052 c.c., il danneggiato deve allegare e dimostrare che il danno è stato causato dall'animale selvatico (e, quindi, dimostrare la dinamica del sinistro nonché il nesso causale tra la condotta dell'animale e l'evento dannoso subito, oltre che l'appartenenza dell'animale stesso ad una delle specie oggetto della tutela di cui alla legge n. 157 del 1992 e/o comunque che si tratti di animale selvatico rientrante nel patrimonio indisponibile dello Stato)” […] “mentre la per liberarsi Pt_1
da responsabilità, deve dimostrare che la condotta dell'animale selvatico si è posta del tutto al di fuori della sua sfera di possibile controllo, come causa autonoma, eccezionale, imprevedibile ed inevitabile del danno, e come tale, è stata dotata di efficacia causale esclusiva nella produzione dell'evento lesivo” (Cass. civ. Sez. III, Ord., 12-03-2024, n. 6539); tuttavia, quanto all'onere probatorio gravante sul danneggiato, si è altresì detto che:
- “il criterio di imputazione della responsabilità a carico del proprietario di animali di cui all'art.
2052 c.c. non impedisce l'operatività della presunzione prevista dall'art. 2054, comma 1, c.c., a carico del conducente di veicolo senza guida di rotaie per danni prodotti a persone o cose, compresi anche gli animali, dalla circolazione del veicolo. Con la conseguenza che, in tali casi, il danneggiato - poiché, ai sensi dell'art. 2054, comma 1, c.c., in caso di incidenti stradali il conducente del veicolo è comunque onerato della prova di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno - se intende ottenere l'integrale risarcimento del danno che allega di aver subito, deve anche allegare e dimostrare di avere nella specie adottato ogni opportuna cautela nella propria condotta di guida e che la condotta dell'animale selvatico ha avuto effettivamente ed in concreto un carattere di tale imprevedibilità ed irrazionalità per cui non può che ritenersi causa esclusiva del danno, in quanto - nonostante ogni sua cautela - non gli sarebbe stato comunque possibile evitare l'impatto” (così sempre Cass. sez. III, ord., 12-03-2024, n.
6539 cit.);
- ne discende che “non può ritenersi sufficiente – ai fini dell'applicabilità del criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2052 c.c. – la sola dimostrazione della presenza dell'animale sulla carreggiata e neanche che si sia verificato l'impatto tra l'animale ed il veicolo, in quanto, poiché al danneggiato spetta di provare che la condotta dell'animale sia stata la “causa” del danno e poiché, ai sensi dell'art. 2054, comma 1, c.c., in caso di incidenti stradali il conducente del veicolo è comunque onerato della prova di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, quest'ultimo – per ottenere
pagina 4 di 7 l'integrale risarcimento del danno che allega di aver subito – dovrà anche allegare e dimostrare
l'esatta dinamica del sinistro, dalla quale emerga che egli aveva nella specie adottato ogni opportuna cautela nella propria condotta di guida (cautela da valutare con particolare rigore in caso di circolazione in aree in cui fosse segnalata o comunque nota la possibile presenza di animali selvatici)
e che la condotta dell'animale selvatico abbia avuto effettivamente ed in concreto un carattere di tale imprevedibilità ed irrazionalità per cui – nonostante ogni cautela – non sarebbe stato comunque possibile evitare l'impatto, di modo che essa possa effettivamente ritenersi causa esclusiva (o quanto meno concorrente) del danno” (così, da ultimo Cassazione, sezione 3, ordinanza 27-4-2023, n. 11107 che richiama Cass., sez. 3, sentenza n. 7969 del 20/04/2020; Cass., sez. 6 – 3, ordinanza n. 30294 del
14/10/2022);
- inoltre, da ultimo, è bene sottolineare come il rapporto tra la presunzione di responsabilità a carico del conducente (art. 2054 c.c.) e la presunzione di colpa a carico del proprietario dell'animale vada inquadrato in un'ottica di concorrenza (Cass. n. 16550 del 23/05/2022; Cass. n. 4373 del 07/03/2016;
Cass. n. 200 del 09/01/2002; Cass. n. 5783 del 27/06/1997; Cass. n. 2717 del 19/04/1983; Cass. n. 778 del 05/02/1979; Cass. n. 2615 del 09/12/1970; Cass. n. 1356 del 08/09/1970; Cass. n. 2875 del
28/07/1969) con la conseguenza che, come pure autorevolmente sostenuto: “a) se solo uno dei soggetti interessati superi la presunzione posta a suo carico, la responsabilità graverà sull'altro soggetto;
b) se tutti e due vincono la presunzione di colpa, ciascuno andrà esente da responsabilità; c) se nessuno dei due raggiunga la prova liberatoria, la responsabilità graverà su entrambi in pari misura” (così, ex multis Cass. civ. 12-12-2023, n. 34675 e, da ultimo, Cass. civ. 21-02-2024, n. 4671).
Alla luce dei richiamati principi, cui in questa sede si intende dare continuità, si ritiene che i primi quattro motivi di appello possano essere congiuntamente esaminati, in considerazione della stretta connessione esistente tra gli stessi.
Dalle risultanze processuali può dirsi accertato lo scontro – nelle circostanze e modalità indicate dall'attore - tra il veicolo e l'animale selvatico, circostanza che è stata confermata dalla teste Tes_1
escussa in sede di primo grado, della cui attendibilità non vi è ragione di dubitare (né l'appellante ne indica alcuna). Nell'immediatezza del fatto, inoltre, è intervenuta sul luogo la Polizia Municipale, la quale, pur non avendo rinvenuto sul posto l'animale (evidentemente fuggito), verificava i danni presenti sull'automobile del come da relazione prodotta in atti. CP_1
Se è vero, come visto, che anche per i danni cagionati da fauna selvatica è possibile applicare la responsabilità di cui all'art. 2052 c.c. – con la conseguenza che sarebbe stato onere della Pt_1
dimostrare il caso fortuito - è anche vero che, nel caso di specie, il conducente del veicolo non ha fornito la prova, sullo stesso gravante, di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.
pagina 5 di 7 Prova che, in omaggio alla richiamata giurisprudenza, è da valutare con particolare rigore nel caso in cui, come quello di specie - per stessa ammissione del danneggiato - era ben nota la possibile presenza di animali selvatici (Cass., sez. III, 20/4/2020, n. 7969, cit.).
Non è stata provata – anzi, a monte, non è stata nemmeno allegata – la velocità tenuta dal veicolo condotto dal Lo stesso ha infatti allegato (peraltro solo tardivamente nella memoria ex art. CP_1
320 c.p.c., mentre nulla diceva nella citazione) di percorrere la strada ad andatura “lenta”, aggettivo che, di certo, non è idoneo a fornire la corretta misura della predetta velocità. Ugualmente è mancata qualunque conferma in via testimoniale che la velocità fosse adeguata al limite vigente e comunque allo stato dei luoghi. Non è dato sapere se il conducente abbia posto in essere manovre di emergenza per evitare l'impatto ovvero, in altri termini, se abbia “fatto tutto il possibile per evitare il danno” - così come richiesto dall'art. 2054 c.c. – tenuto conto, tra l'altro, dell'ammessa conoscenza della possibile presenza di animali selvatici, dell'orario notturno e della tipologia di strada di campagna e curvilinea percorsa, nonché del fatto che la possibile presenza di animali era segnalata da appositi cartelli verticali in entrambi i sensi di marcia (cfr. fotografie prodotte dalla e la Parte_1
velocità massima era limitata a soli 30 km/h. L'appellato si limita ad allegare la mancata elevazione di sanzioni da parte della Polizia Locale. Tale elemento è, però, irrilevante, posto che, non avendo assistito all'impatto, gli agenti non potevano conoscere la velocità tenuta, né comunque l'hanno indicata nella relazione di servizio.
Dal canto suo, invece, la non ha dimostrato il comportamento anomalo ed imprevedibile Pt_1 dell'animale che solo avrebbe potuto esonerarla da responsabilità invocando il fortuito. Fortuito che, come noto, non potrebbe essere desunto dall'assenza di colpa della né potrebbe ritenersi Pt_1
integrato dalla negligente condotta di guida del ovvero dal comportamento di un animale CP_1
selvatico che attraversa, in orario notturno, una strada.
E ciò in considerazione del fatto che, pur a voler ritenere il comportamento del guidatore imprudente, lo stesso non potrebbe dirsi di certo fattore eccezionale ed imprevedibile, così come non potrebbe annoverarsi tra le situazioni eccezionali ed imprevedibili la comparsa di un animale sulla carreggiata anche in considerazione del fatto che, come pacificamente ammesso da entrambe le parti, la presenza dei cinghiali, nella zona, era nota a tutti.
A fronte di tale quadro, dunque, applicando il più recente e condivisibile orientamento della Suprema
Corte, non avendo né il danneggiante né il danneggiato raggiunto “la prova liberatoria, la responsabilità graverà su entrambi in pari misura” (così, ex multis Cass. civ. 12-12-2023, n. 34675 e, da ultimo, Cass. civ. 21-02-2024, n. 4671).
pagina 6 di 7 Ne discende che la sentenza di primo grado andrà riformata in punto di an nel senso che la responsabilità per il sinistro andrà ascritta alla in misura del 50%. Pt_1
La chiosa, contenuta a pag. 6 della memoria conclusionale dell'appellante, secondo cui “Infine, sul quantum debeatur, controparte si limita a richiamare il preventivo di spesa e le dichiarazioni del teste Tes_
, carrozziere: tuttavia, rimane fermo che per tutta la durata del procedimento non è mai stata prodotta né una fattura né un bonifico né fotografie delle riparazioni del mezzo. Pertanto, non c'è prova che il veicolo sia stato o meno riparato né che l'IVA sia stata assolta” è inammissibile poiché tardiva. Infatti, nell'atto di citazione nessun motivo di appello è stato articolato su tale capo della sentenza impugnata.
In conclusione, la sentenza di primo grado andrà riformata nel senso che, riconosciuta una pari responsabilità per il sinistro, la andrà condannata a risarcire al la complessiva Pt_1 CP_1 somma di euro 90,996.1 , pari al 50% del danno subito e provato in primo grado (complessivi euro
3.398,18).
Passando all'esame dell'ultimo motivo di appello, relativo alla “Mancata valutazione della soccombenza reciproca per accoglimento parziale della domanda attorea ai fini della compensazione delle spese di lite,” non si ritiene che la sola esclusione dell'iva possa giustificare una valutazione di soccombenza reciproca, essendo l'importo capitale stato riconosciuto dal primo giudice nella sua interezza. Ad ogni modo, dovendo la decisione relativa alle spese di giudizio riguardare l'esito complessivo della controversia, tenuto conto del complessivo esito del giudizio e del mutamento della giurisprudenza sulle questioni rilevanti in causa, le spese di entrambi i gradi devono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale così dispone:
- Accoglie l'appello e, in riforma della sentenza di primo grado, condanna la a Parte_1
pagare a la complessiva somma di € 1.699,09, oltre interessi dalla domanda al saldo;
Controparte_1
- compensa le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Ascoli Piceno, 27 novembre 2025
Il Giudice
dott. Francesca Sirianni
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