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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 12/11/2025, n. 1501 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1501 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TERMINI IMERESE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. RO US ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2734/2024 promossa da:
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), in proprio e nella qualità di eredi di , nata a [...] il C.F._2 Persona_1
18.1.1938 e deceduta a Bagheria il 6.2.2024, rappresentate e difese dall'Avv. Maria Carollo per mandato in atti;
ATTRICI contro
(c.f. e (c.f. ), Controparte_1 CodiceFiscale_3 CP_2 CodiceFiscale_4 rappresentate e difese dall' avv. Antonina Maria Tarantino per mandato in atti;
CONVENUTE
e contro
AVV. (c.f. ) e AVV. ADRIANA FERRANTE (c.f. Controparte_3 C.F._5
), rappresentate e difese ex sé ex art. 86 c.p.c.; C.F._6
CONVENUTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta ritualmente depositate per l'udienza cartolare del 29.9.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato e premesso di Parte_1 Parte_2 essere parenti al 5° grado della de cuius, (nata a [...] il [...] e deceduta a Persona_1
Bagheria il 6.2.2024), impugnavano il testamento olografo da quest'ultima redatto in data 19.1.2024, pubblicato in notar in data 07.05.2024 (rep. 4532, racc. 3161), con cui la de cuius Persona_2 aveva lasciato tutti i propri beni a , e FE DR. Controparte_1 CP_2 Controparte_3
Deducevano le attrici, in particolare, la nullità della scheda testamentaria per apocrifia.
Chiedevano, pertanto, al Tribunale di accertare e dichiarare la nullità del testamento olografo di per apocrifia;
conseguentemente, condannare le convenute alla restituzione di tutti Persona_1
i beni oggetto del compendio ereditario;
il tutto con vittoria di spese e compensi.
Ritualmente costituitesi in giudizio le eredi testamentarie, e , eccepivano, Controparte_1 CP_2 in via preliminare, il difetto di contraddittorio dell'azione di impugnazione del testamento proposta, tenuto conto dell'esistenza in vita di altri parenti della de cuius;
conseguentemente, rilevavano la carenza della condizioni di procedibilità della mediazione, esperita soltanto nei confronti delle convenute e non già nei confronti di tutti i chiamati all'eredità ex lege;
ancora, preliminarmente, eccepivano l'inammissibilità della domanda restitutoria dei beni ereditari pure proposta dalle attrici, per carenza di domanda di divisione;
nel merito, contestavano la rappresentazione dei fatti siccome offerta dalle attrici, invocando la validità della scheda testamentaria redatta da e chiedendo Persona_1 il rigetto delle domande in quanto infondate in fatto e in diritto, con vittoria di spese e compensi.
Si costituivano, altresì, in giudizio le eredi testamentarie e FE DR, le quali Controparte_3 proponevano le medesime eccezioni e difese delle convenute e e Controparte_1 CP_2 chiedevano la condanna delle attrici ex art. 96 c.p.c., con vittoria di spese e compensi.
Con decreto ex art. 171 bis c.p.c. del 6.3.2025, il giudice, rilevato il difetto di contraddittorio, non essendo stati evocati in giudizio tutti i successibili ex lege ex art. 572 c.c., litisconsorti necessari, ordinava alle attrici l'integrazione del contraddittorio con tutti i successibili ex lege di Persona_1
(nata a [...] il [...] e deceduta a Bagheria il 6.2.2024), onerandole della citazione nel
[...] rispetto dei termini di cui all'art. 163 bis c.p.c., e rinviava all'udienza del 20 ottobre 2025.
Con decreto ex art. 171 bis c.p.c. del 14.7.2025, il giudice, su istanza delle attrici, differiva l'udienza di prima comparizione già fissata al 20 ottobre 2025, e rinviava, per la comparizione delle parti e la verifica della corretta instaurazione del contraddittorio, all'udienza del 16.2.2026.
Con provvedimento del 17.7.2025, su istanza delle convenute e FE DR, il Controparte_3 procedimento veniva rinviato all'udienza del 29.9.2025, invitando le parti a prendere posizione in ordine all'estinzione del giudizio per inottemperanza all'ordine del giudice, eccepita dalle predette convenute.
All'udienza predetta, celebrata nelle modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., il procedimento veniva assunto in decisione.
***
Preliminarmente osserva il Tribunale come nelle cause aventi ad oggetto l'impugnazione del testamento olografo per nullità sono parti necessarie, oltre alle persone istituite eredi, anche coloro che succederebbero al "de cuius" per legge, ove l'atto di ultima volontà fosse riconosciuto invalido, atteso che l'eventuale accoglimento della domanda porterebbe alla declaratoria di invalidità del testamento ed alla conseguente apertura della successione legittima.
Ciò posto, nel caso di specie, già con decreto ex art. 171 bis del 6.3.2025, il giudice aveva ordinato alle attrici l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i chiamati all'eredità ab intestato di nel rispetto dei termini liberi a comparire rinviando all'udienza del 20 ottobre Persona_1
2025.
In data 14.7.2025 le attrici hanno chiesto al Tribunale di essere rimesse nei termini per l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei chiamati all'eredità della de cuius, deducendo di non aver ancora ottenuto tutte le necessarie informazioni relative ai predetti chiamati.
Con decreto ex art. 171 bis c.p.c. del 14.7.2025 il tribunale rinviava all'udienza del 16 febbraio 2026, onerando le attrici dell'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i chiamati all'eredità di
. Persona_1
Con provvedimento del 17.7.2025, poi, il procedimento veniva rinviato all'udienza del 29.9.2025 stimolando il contraddittorio tra le parti in ordine all'omessa integrazione del contraddittorio nel termine perentorio già fissato dal giudice con decreto del 6.3.2025.
Ora, alla luce dei fatti così come or ora rappresentati, ritiene il Tribunale, sulla scorta della consolidata giurisprudenza di legittimità, che la mancata integrazione del contraddittorio a parti litisconsorti necessarie, determina la cancellazione della causa dal ruolo e l'estinzione automatica del giudizio senza possibilità per la parte di ottenere un nuovo termine per la riassunzione (Cass. civ.
22886/19).
La Suprema Corte, invero, con orientamento consolidato, ha affermato che: “Il termine concesso dal giudice per l'integrazione del contraddittorio nei casi previsti dall'art. 102 c.p.c. ha natura perentoria e non può essere né rinnovato, né prorogato ai sensi dell'art. 153 c.p.c., sicché, in caso di mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte necessario, il provvedimento di cancellazione della causa dal ruolo emesso dal giudice ex art. 291 c.p.c., comma 3, e art. 307, comma 3, comporta la contemporanea ed automatica estinzione del processo, anche in difetto di eccezione di parte, senza alcuna possibilità di riassunzione, trattandosi di un provvedimento che implica una pronuncia di mero rito ricognitiva dell'impossibilità di proseguire la causa in mancanza di una parte necessaria" (cfr. Cass. n.
7460/2015; Cass. n. 10246/1997; Cass. n. 3497/1999; Cass. n. 15062/2004; Cass. n. 625/2008).
Tanto premesso in jure, va osservato che nessuna delle parti ha provveduto ad integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i chiamati all'eredità di , peraltro ancora non Persona_1 compiutamente identificati, entro il termine perentorio concesso con provvedimento del 6.3.2025, né successivamente.
Termini questi che, nel caso di specie, risultavano non inferiori a quelli minimi di un mese stabilito dall'art. 307, comma 3, c.p.c. Ne discende che, previa revoca del provvedimento emesso in data 14.7.2025, deve pronunciarsi l'estinzione del giudizio con un provvedimento avente forma di sentenza, secondo quanto espressamente previsto dalla stessa norma.
La perentorietà del termine assegnato per l'integrazione del contraddittorio non consente, infatti, di fissare un nuovo termine per l'adempimento dell'incombente non espletato, ostandovi la previsione di cui all'art. 153, comma 1, c.p.c. Né può essere accolta l'istanza di rimessione in termini formulata dalle attrici, da ultimo, altresì, nelle note conclusive autorizzate, i quali, senza dimostrare l'impossibilità di osservare il termine originariamente fissato, hanno peraltro chiesto la rimessione in termini solo allorquando il termine originario era decorso.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, deve, in ogni caso, escludersi che il processo possa utilmente proseguire in assenza di alcuni necessari contraddittori.
Per quanto concerne le spese del giudizio, va ricordato che il disposto recato dall'art. 310 c.p.c, alla stregua del consolidato indirizzo ermeneutico della giurisprudenza di legittimità, (cfr. Cass. n.
1513/2006; n. 5901/1994; n. 10173/1993), può non trovare applicazione nell'ipotesi di controversia tra le parti in ordine alla estinzione del processo (invero ricorrente nel caso di specie, avendo parte attrice contestato la ricorrenza dei presupposti previsti dall'art. 307 c.p.c.).
Le spese del presente giudizio seguono, pertanto, la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo ai sensi del dm n. 55/2014, sulla scorta dei parametri minimi per tutte le fasi del giudizio, tenuto conto del valore della causa e dell'attività svolta, nonché della presenza di più parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede: dichiara l'estinzione del processo;
condanna le attrici e in solido, al pagamento delle spese di lite Parte_1 Parte_2 sostenute dalle convenute, liquidate nella misura di € 1.000,00 oltre accessori, per ciascuno delle convenute, con la precisazione che le spese sostenute da liquidate nella predetta Controparte_1 misura di € 1.000,00, devono essere versate in favore dell'Erario, tenuto conto dell'ammissione provvisoria e anticipata della stessa al patrocinio a spese dello Stato, giusta delibera del COA di Termini
Imerese dell'11.3.2025.
Termini Imerese, 12 novembre 2025
Il Giudice
RO US
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TERMINI IMERESE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. RO US ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2734/2024 promossa da:
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), in proprio e nella qualità di eredi di , nata a [...] il C.F._2 Persona_1
18.1.1938 e deceduta a Bagheria il 6.2.2024, rappresentate e difese dall'Avv. Maria Carollo per mandato in atti;
ATTRICI contro
(c.f. e (c.f. ), Controparte_1 CodiceFiscale_3 CP_2 CodiceFiscale_4 rappresentate e difese dall' avv. Antonina Maria Tarantino per mandato in atti;
CONVENUTE
e contro
AVV. (c.f. ) e AVV. ADRIANA FERRANTE (c.f. Controparte_3 C.F._5
), rappresentate e difese ex sé ex art. 86 c.p.c.; C.F._6
CONVENUTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta ritualmente depositate per l'udienza cartolare del 29.9.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato e premesso di Parte_1 Parte_2 essere parenti al 5° grado della de cuius, (nata a [...] il [...] e deceduta a Persona_1
Bagheria il 6.2.2024), impugnavano il testamento olografo da quest'ultima redatto in data 19.1.2024, pubblicato in notar in data 07.05.2024 (rep. 4532, racc. 3161), con cui la de cuius Persona_2 aveva lasciato tutti i propri beni a , e FE DR. Controparte_1 CP_2 Controparte_3
Deducevano le attrici, in particolare, la nullità della scheda testamentaria per apocrifia.
Chiedevano, pertanto, al Tribunale di accertare e dichiarare la nullità del testamento olografo di per apocrifia;
conseguentemente, condannare le convenute alla restituzione di tutti Persona_1
i beni oggetto del compendio ereditario;
il tutto con vittoria di spese e compensi.
Ritualmente costituitesi in giudizio le eredi testamentarie, e , eccepivano, Controparte_1 CP_2 in via preliminare, il difetto di contraddittorio dell'azione di impugnazione del testamento proposta, tenuto conto dell'esistenza in vita di altri parenti della de cuius;
conseguentemente, rilevavano la carenza della condizioni di procedibilità della mediazione, esperita soltanto nei confronti delle convenute e non già nei confronti di tutti i chiamati all'eredità ex lege;
ancora, preliminarmente, eccepivano l'inammissibilità della domanda restitutoria dei beni ereditari pure proposta dalle attrici, per carenza di domanda di divisione;
nel merito, contestavano la rappresentazione dei fatti siccome offerta dalle attrici, invocando la validità della scheda testamentaria redatta da e chiedendo Persona_1 il rigetto delle domande in quanto infondate in fatto e in diritto, con vittoria di spese e compensi.
Si costituivano, altresì, in giudizio le eredi testamentarie e FE DR, le quali Controparte_3 proponevano le medesime eccezioni e difese delle convenute e e Controparte_1 CP_2 chiedevano la condanna delle attrici ex art. 96 c.p.c., con vittoria di spese e compensi.
Con decreto ex art. 171 bis c.p.c. del 6.3.2025, il giudice, rilevato il difetto di contraddittorio, non essendo stati evocati in giudizio tutti i successibili ex lege ex art. 572 c.c., litisconsorti necessari, ordinava alle attrici l'integrazione del contraddittorio con tutti i successibili ex lege di Persona_1
(nata a [...] il [...] e deceduta a Bagheria il 6.2.2024), onerandole della citazione nel
[...] rispetto dei termini di cui all'art. 163 bis c.p.c., e rinviava all'udienza del 20 ottobre 2025.
Con decreto ex art. 171 bis c.p.c. del 14.7.2025, il giudice, su istanza delle attrici, differiva l'udienza di prima comparizione già fissata al 20 ottobre 2025, e rinviava, per la comparizione delle parti e la verifica della corretta instaurazione del contraddittorio, all'udienza del 16.2.2026.
Con provvedimento del 17.7.2025, su istanza delle convenute e FE DR, il Controparte_3 procedimento veniva rinviato all'udienza del 29.9.2025, invitando le parti a prendere posizione in ordine all'estinzione del giudizio per inottemperanza all'ordine del giudice, eccepita dalle predette convenute.
All'udienza predetta, celebrata nelle modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., il procedimento veniva assunto in decisione.
***
Preliminarmente osserva il Tribunale come nelle cause aventi ad oggetto l'impugnazione del testamento olografo per nullità sono parti necessarie, oltre alle persone istituite eredi, anche coloro che succederebbero al "de cuius" per legge, ove l'atto di ultima volontà fosse riconosciuto invalido, atteso che l'eventuale accoglimento della domanda porterebbe alla declaratoria di invalidità del testamento ed alla conseguente apertura della successione legittima.
Ciò posto, nel caso di specie, già con decreto ex art. 171 bis del 6.3.2025, il giudice aveva ordinato alle attrici l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i chiamati all'eredità ab intestato di nel rispetto dei termini liberi a comparire rinviando all'udienza del 20 ottobre Persona_1
2025.
In data 14.7.2025 le attrici hanno chiesto al Tribunale di essere rimesse nei termini per l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei chiamati all'eredità della de cuius, deducendo di non aver ancora ottenuto tutte le necessarie informazioni relative ai predetti chiamati.
Con decreto ex art. 171 bis c.p.c. del 14.7.2025 il tribunale rinviava all'udienza del 16 febbraio 2026, onerando le attrici dell'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i chiamati all'eredità di
. Persona_1
Con provvedimento del 17.7.2025, poi, il procedimento veniva rinviato all'udienza del 29.9.2025 stimolando il contraddittorio tra le parti in ordine all'omessa integrazione del contraddittorio nel termine perentorio già fissato dal giudice con decreto del 6.3.2025.
Ora, alla luce dei fatti così come or ora rappresentati, ritiene il Tribunale, sulla scorta della consolidata giurisprudenza di legittimità, che la mancata integrazione del contraddittorio a parti litisconsorti necessarie, determina la cancellazione della causa dal ruolo e l'estinzione automatica del giudizio senza possibilità per la parte di ottenere un nuovo termine per la riassunzione (Cass. civ.
22886/19).
La Suprema Corte, invero, con orientamento consolidato, ha affermato che: “Il termine concesso dal giudice per l'integrazione del contraddittorio nei casi previsti dall'art. 102 c.p.c. ha natura perentoria e non può essere né rinnovato, né prorogato ai sensi dell'art. 153 c.p.c., sicché, in caso di mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte necessario, il provvedimento di cancellazione della causa dal ruolo emesso dal giudice ex art. 291 c.p.c., comma 3, e art. 307, comma 3, comporta la contemporanea ed automatica estinzione del processo, anche in difetto di eccezione di parte, senza alcuna possibilità di riassunzione, trattandosi di un provvedimento che implica una pronuncia di mero rito ricognitiva dell'impossibilità di proseguire la causa in mancanza di una parte necessaria" (cfr. Cass. n.
7460/2015; Cass. n. 10246/1997; Cass. n. 3497/1999; Cass. n. 15062/2004; Cass. n. 625/2008).
Tanto premesso in jure, va osservato che nessuna delle parti ha provveduto ad integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i chiamati all'eredità di , peraltro ancora non Persona_1 compiutamente identificati, entro il termine perentorio concesso con provvedimento del 6.3.2025, né successivamente.
Termini questi che, nel caso di specie, risultavano non inferiori a quelli minimi di un mese stabilito dall'art. 307, comma 3, c.p.c. Ne discende che, previa revoca del provvedimento emesso in data 14.7.2025, deve pronunciarsi l'estinzione del giudizio con un provvedimento avente forma di sentenza, secondo quanto espressamente previsto dalla stessa norma.
La perentorietà del termine assegnato per l'integrazione del contraddittorio non consente, infatti, di fissare un nuovo termine per l'adempimento dell'incombente non espletato, ostandovi la previsione di cui all'art. 153, comma 1, c.p.c. Né può essere accolta l'istanza di rimessione in termini formulata dalle attrici, da ultimo, altresì, nelle note conclusive autorizzate, i quali, senza dimostrare l'impossibilità di osservare il termine originariamente fissato, hanno peraltro chiesto la rimessione in termini solo allorquando il termine originario era decorso.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, deve, in ogni caso, escludersi che il processo possa utilmente proseguire in assenza di alcuni necessari contraddittori.
Per quanto concerne le spese del giudizio, va ricordato che il disposto recato dall'art. 310 c.p.c, alla stregua del consolidato indirizzo ermeneutico della giurisprudenza di legittimità, (cfr. Cass. n.
1513/2006; n. 5901/1994; n. 10173/1993), può non trovare applicazione nell'ipotesi di controversia tra le parti in ordine alla estinzione del processo (invero ricorrente nel caso di specie, avendo parte attrice contestato la ricorrenza dei presupposti previsti dall'art. 307 c.p.c.).
Le spese del presente giudizio seguono, pertanto, la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo ai sensi del dm n. 55/2014, sulla scorta dei parametri minimi per tutte le fasi del giudizio, tenuto conto del valore della causa e dell'attività svolta, nonché della presenza di più parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede: dichiara l'estinzione del processo;
condanna le attrici e in solido, al pagamento delle spese di lite Parte_1 Parte_2 sostenute dalle convenute, liquidate nella misura di € 1.000,00 oltre accessori, per ciascuno delle convenute, con la precisazione che le spese sostenute da liquidate nella predetta Controparte_1 misura di € 1.000,00, devono essere versate in favore dell'Erario, tenuto conto dell'ammissione provvisoria e anticipata della stessa al patrocinio a spese dello Stato, giusta delibera del COA di Termini
Imerese dell'11.3.2025.
Termini Imerese, 12 novembre 2025
Il Giudice
RO US