TRIB
Sentenza 3 settembre 2024
Sentenza 3 settembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 03/09/2024, n. 2323 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 2323 |
| Data del deposito : | 3 settembre 2024 |
Testo completo
Repubblica Italiana
Tribunale di Bologna In Nome del Popolo Italiano ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 7933/2022 tra le parti:
ATTORE
(C.F.: Parte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante pro-tempore
− Difesa: Avv. SANZO SALVATORE;
− Domicilio: VIA DELLA MOSCOVA 18 20100 MILANO presso lo studio dell'Avv. Salvatore Sanzo
CONVENUTO
(C.F.: Controparte_1 P.IVA_2 in persona del legale rappresentante pro-tempore
− Difesa: Avv. PETRELLA MICHELE
− Domicilio: PIAZZA D. CALDERINI N. 5 40124 BOLOGNA presso lo studio dell'Avv. Michele Petrella
Decisa a Bologna il 09/08/2024 sulle seguenti conclusioni:
Attore:
“nel merito ➢ accertare e dichiarare che, in forza dei rapporti intercorsi, è creditrice Pt_1 nei confronti di per l'importo di € 777.751,40 e, per l'effetto, condannare CP_1
a corrispondere a l'importo di € 777.751,40 o il diverso importo che verrà CP_1 Pt_1 ritenuto di giustizia, oltre interessi moratori ex d.lgs. n. 231/2002 dalla scadenza di ogni singola fattura sino al saldo, anche ai sensi dell'art. 1284, 4° comma, cod. civ.”
Convenuto:
“rigettare tutte le domande svolte nei confronti di da Controparte_1 Parte_1 in quanto inammissibili, e comunque che infondate in fatto e in diritto”
[...]
1 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.
allega: Parte_1
1) di aver ricevuto da una commessa per la realizzazione di 200 Controparte_1 Enjoy-bike (cyclette con lampade lunghe ad infrarossi), imballandole e consegnandole ai clienti di quest'ultima, dietro il corrispettivo di € 4.000,00, oltre IVA e spese di trasporto per ogni Enjoy-bike consegnata da al cliente- Pt_1 utilizzatore;
2) si sarebbe fatta carico dei costi sostenuti da per l'acquisto dei CP_1 Pt_1 materiali necessari alla realizzazione di 200 Enjoy-bike nonché degli esborsi – che ha sostenuto e a tutt'oggi sostiene – per lo stoccaggio delle rimanenze Pt_1 presso società terze;
3) di aver realizzato le Enjoy-bike e, previo imballaggio da parte di di averne CP_2 consegnate 37 ai clienti di;
CP_1
4) di sostenere i costi dovuti alle rimanenze di magazzino, “costituite da (i) Enjoy-bike che erano state (inutilmente) ordinate dagli incaricati di , (ii) materiali CP_1 necessari per la costruzione delle restanti 163 Enjoy-bike e (iii) materiali che, a causa delle plurime modifiche di progettazione ordinate dagli incaricati di
, non erano più utilizzabili per la realizzazione delle ulteriori CP_1 Pt_2
. Questi materiali erano collocati presso il deposito di e di ,
[...] CP_2 Pt_1 che, dal luglio 2021, li ha spostati presso una società terza (Ardea Srl)”.
Pertanto, chiede che sia condannata al Parte_1 Controparte_1 pagamento di euro 762.429,18 oltre interessi. si difende eccependo: Controparte_1
1) l'abusivo frazionamento del credito da parte di;
Pt_1
2) il difetto di prova del titolo, sia sotto il profilo della commessa (se non per la parte di credito fatta valere in separato giudizio), sia sotto il profilo dell'allocazione dei costi economici per materiali e stoccaggio.
Pertanto, chiede il rigetto della domanda. Controparte_1
2.
Devono in via preliminare respingersi le istanze istruttorie reiterate in sede di precisazione delle conclusioni perché la causa può essere decisa sulla base del materiale istruttorio già acquisito.
3.
La domanda è fondata nei termini che saranno precisati.
2 Il teste sentito a prova contraria sui capitoli di di , ha riferito che Testimone_1 Pt_1
“ avrebbe dovuto produrre le bike per venderle a , che le avrebbe dovute Pt_1 CP_1 acquistare solo nel caso in cui vi fosse stato un ordine da parte di soggetti terzi interessati al noleggio”.
Esiste dunque un rapporto tra le parti, di cui sono controversi i termini, se non per la parte in cui avrebbe dovuto produrre le bike per venderle a . Pt_1 CP_1
Sul punto, il Tribunale osserva:
1) ha agito in separato giudizio per il corrispettivo delle bike prodotte e Pt_1 consegnate ai clienti di;
CP_1
2) l'essere tale pretesa sostenuta dall'iscrizione tra le passività del bilancio di esercizio 2020 di , nonché dal sequestro conservativo, giustifica la CP_1 scelta processuale di farla valere separatamente nelle forme sommarie di cui al vecchio art. 702 bis cpc;
3) in questa sede si discute dell'allocazione dei costi di produzione per le bike realizzate e non distribuite (27), per euro 100.703,81, dell'allocazione dei costi dei materiali delle bike non costruite, per euro 286.513,14 (in parte presso , in Pt_1 parte presso , dell'allocazione dei costi per il deposito presso le società terze e CP_2 di altri servizi aggiuntivi, tutti compresi nelle fatture indicate nel prospetto di pag.
4 prima memoria 183 cpc;
Pt_1 4) anche ammettendo che l'assetto degli interessi tra le parti fosse quello descritto da cioè con obbligo di acquisto per solo nel caso di Testimone_1 CP_1 ricezione di un ordine, solo avrebbe potuto dare impulso al processo CP_1 produttivo, essendo del tutto implausibile che , di sua iniziativa, sostenesse Pt_1 costi per la produzione di bike riconducibili a (“la marcatura CE CP_1 doveva essere intestata a ” riferisce lo stesso , quindi CP_1 Testimone_1 senza poi poterle rivendere come sue, non potendo essere al corrente dell'esistenza o meno di ordini da parte dei clienti di (né, in ogni caso, è stato CP_1 dimostrato che lo potesse essere in autonomia); 5) quindi, nel momento in cui la teste la cui testimonianza è Testimone_2 ammissibile non potendo la predetta figurare come parte nel presente giudizio in relazione alla sua causa petendi, riferisce che furono acquistati da materiali Pt_1 per “il primo lotto di duecento pezzi sul prototipo iniziale che poi però fu leggermente modificato”, ciò implica che (che senz'altro ha inserito tra CP_1 le sue poste contabili il corrispettivo per le effettivamente consegnate) ha Pt_2 comunicato, o comunque lasciato intendere, a che vi fossero, almeno Pt_1 potenzialmente, ordini per 200 bike, così che avrebbe avuto le prospettive di Pt_1 guadagno indicate a pag. 5 comparsa conclusionale (collocate tra le CP_1
“rimanenze” in bilancio per il blocco imputato alla crisi economica generata dal COVID, pur trattandosi senz'altro, alla luce di quanto sopra esposto, di moneta che doveva arrivare da ), incompatibili con un assetto economico per CP_1 cui avrebbero dovuto essere remunerate solo le bike oggetto di separato giudizio e non tutte le 200 del primo lotto;
6) appare del tutto conseguente che oggi, a iniziativa imprenditoriale realizzata solo in parte, calibri la sua domanda (soprattutto) in relazione ai costi di Pt_1 produzione delle bike rimaste invendute (come pure ha riferito Tes_2
e ai costi di acquisto dei materiali allegati alla fattura V1-250 (nel
[...]
3 complesso inferiori alle sopra menzionate prospettive di guadagno, in relazione al primo lotto di 200 bike); 7) anche ammettendo che le voci di costo per i materiali presso cioè quelli non Pt_1 ancora in produzione, non rientrassero nel primo lotto, il teste Tes_3 responsabile ufficio acquisti , ha riferito che questi materiali furono Pt_1 acquistati da a seguito delle richieste che per conto di Pt_1 Persona_1
, gli ha rivolto, con ciò dunque generando l'aspettativa che queste CP_1 richieste fossero relative ad (eventualmente, altri) ordini già ricevuti da
. CP_1
Pertanto, dovrà pagare a euro 387.216,85. CP_1 Pt_1
Sempre con riferimento alla fattura V1-250, le voci “Commessa 100438” e “Commessa 100310” sono rimaste prive di riscontro istruttorio in quanto nessuno dei capitoli di prova testimoniale di parte attrice le menziona in maniera univoca.
Con riferimento alla fattura V6-13, che descrive il ritiro di 2 bike da Ravenna con trasporto, nel mail sub doc. 25 , che, come sopra evidenziato, Pt_1 Testimone_1 conosceva i termini dell'iniziativa imprenditoriale nell'ambito della holding e si interfacciava con di , autorizza il ritiro, e riceve poi i conteggi Testimone_2 Pt_1 per l'emissione della fattura verso (doc. 30 parte attrice), senza che risulti CP_1 alcun tipo di contestazione immediata. Dunque, il servizio reso da deve essere Pt_1 remunerato dalla società venditrice delle bike, cioè . CP_1
Pertanto, dovrà pagare a euro 1.331,51. CP_1 Pt_1
Con la fattura V1-126 la teste confermato la circostanza per cui a Testimone_2 fronte dell'esecuzione da parte di delle prestazioni richieste dal sig. Pt_1 Persona_2 per conto di , avrebbe dovuto versare a il corrispettivo di € CP_1 CP_1 Pt_1 4.000,00, oltre IVA e spese di trasporto, e si tratta in effetti dell'unica vendita successiva al periodo per cui è stato coltivato un separato giudizio.
Si tratta peraltro della stessa bike per cui sono stati i chiesti i costi relativi all'installazione in loco con la fattura V6-22. Al riguardo il teste ha riferito Testimone_4 di aver ricevuto la telefonata di , suo normale interlocutore per conto di Persona_2
, con cui gli chiedeva che preparasse una cyclette (con alcune modifiche CP_1 Pt_1 richieste dal dott. , e la recapitasse presso Villa H20, sita nel Comune di Persona_3 Arzachena in località Porto Cervo, via Cutter, nonché procedesse al montaggio della medesima tramite i propri incaricati. Non risultano tempestive doglianze di in CP_1 ordine alla mancata esecuzione di queste prestazioni.
Pertanto, dovrà pagare a euro 8.576,60. CP_1 Pt_1
Con riferimento alla fattura V6-18, altro ritiro questa volta da Sondrio, nella mail sub doc. 37 autorizza di al ritiro (inoltre, invia un Testimone_1 Testimone_2 Pt_1 DDT di per giustificare il trasporto, doc. 39 parte attrice) Dunque, il servizio CP_1 reso da deve essere remunerato dalla società venditrice delle bike, cioè . Pt_1 CP_1 Non risultano tempestive doglianze di in ordine alla mancata esecuzione di CP_1 questa prestazione.
Pertanto, dovrà pagare a euro 2.733,47. CP_1 Pt_1
4 Con riferimento alla Fattura V6-29 parte attrice ha documentato le richieste di assistenza da parte di (con le mail sub docc. 48, 49, 50, 51, 52, 53). Non Testimone_1 risultano tempestive doglianze di in ordine alla mancata esecuzione di queste CP_1 prestazioni.
Pertanto, dovrà pagare a euro 183,00. CP_1 Pt_1
Con riferimento alle fatture V6-14, V1-71 e V1-221, manca la prova dei pagamenti in ipotesi effettuati da alle società presso cui i materiali sarebbero stati depositati (il Pt_1 doc. 34 e il doc. 61 sono di formazione unilaterale). Pt_1
Il credito accertato di verso di è dunque di euro 400.041,43 oltre Pt_1 CP_1 interessi ex d. lgs. 231/2022.
4.
Le spese di lite seguono la misura della soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo i parametri di cui al DM n. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna definitivamente pronunciando, così provvede:
1) condanna a pagare a euro 400.041,43 Controparte_1 Parte_1 oltre interessi ex d. lgs. 231/2022.
2) rigetta le altre domande;
3) condanna a rifondere a le spese di lite, Controparte_1 Parte_1 liquidate in euro 23.000,00 (di cui 545,00 per esborsi e il resto per compensi) oltre spese generali, imposta e contributi.
Bologna, 09/08/2024
Il giudice
Paolo Siracusano
5
Tribunale di Bologna In Nome del Popolo Italiano ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 7933/2022 tra le parti:
ATTORE
(C.F.: Parte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante pro-tempore
− Difesa: Avv. SANZO SALVATORE;
− Domicilio: VIA DELLA MOSCOVA 18 20100 MILANO presso lo studio dell'Avv. Salvatore Sanzo
CONVENUTO
(C.F.: Controparte_1 P.IVA_2 in persona del legale rappresentante pro-tempore
− Difesa: Avv. PETRELLA MICHELE
− Domicilio: PIAZZA D. CALDERINI N. 5 40124 BOLOGNA presso lo studio dell'Avv. Michele Petrella
Decisa a Bologna il 09/08/2024 sulle seguenti conclusioni:
Attore:
“nel merito ➢ accertare e dichiarare che, in forza dei rapporti intercorsi, è creditrice Pt_1 nei confronti di per l'importo di € 777.751,40 e, per l'effetto, condannare CP_1
a corrispondere a l'importo di € 777.751,40 o il diverso importo che verrà CP_1 Pt_1 ritenuto di giustizia, oltre interessi moratori ex d.lgs. n. 231/2002 dalla scadenza di ogni singola fattura sino al saldo, anche ai sensi dell'art. 1284, 4° comma, cod. civ.”
Convenuto:
“rigettare tutte le domande svolte nei confronti di da Controparte_1 Parte_1 in quanto inammissibili, e comunque che infondate in fatto e in diritto”
[...]
1 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.
allega: Parte_1
1) di aver ricevuto da una commessa per la realizzazione di 200 Controparte_1 Enjoy-bike (cyclette con lampade lunghe ad infrarossi), imballandole e consegnandole ai clienti di quest'ultima, dietro il corrispettivo di € 4.000,00, oltre IVA e spese di trasporto per ogni Enjoy-bike consegnata da al cliente- Pt_1 utilizzatore;
2) si sarebbe fatta carico dei costi sostenuti da per l'acquisto dei CP_1 Pt_1 materiali necessari alla realizzazione di 200 Enjoy-bike nonché degli esborsi – che ha sostenuto e a tutt'oggi sostiene – per lo stoccaggio delle rimanenze Pt_1 presso società terze;
3) di aver realizzato le Enjoy-bike e, previo imballaggio da parte di di averne CP_2 consegnate 37 ai clienti di;
CP_1
4) di sostenere i costi dovuti alle rimanenze di magazzino, “costituite da (i) Enjoy-bike che erano state (inutilmente) ordinate dagli incaricati di , (ii) materiali CP_1 necessari per la costruzione delle restanti 163 Enjoy-bike e (iii) materiali che, a causa delle plurime modifiche di progettazione ordinate dagli incaricati di
, non erano più utilizzabili per la realizzazione delle ulteriori CP_1 Pt_2
. Questi materiali erano collocati presso il deposito di e di ,
[...] CP_2 Pt_1 che, dal luglio 2021, li ha spostati presso una società terza (Ardea Srl)”.
Pertanto, chiede che sia condannata al Parte_1 Controparte_1 pagamento di euro 762.429,18 oltre interessi. si difende eccependo: Controparte_1
1) l'abusivo frazionamento del credito da parte di;
Pt_1
2) il difetto di prova del titolo, sia sotto il profilo della commessa (se non per la parte di credito fatta valere in separato giudizio), sia sotto il profilo dell'allocazione dei costi economici per materiali e stoccaggio.
Pertanto, chiede il rigetto della domanda. Controparte_1
2.
Devono in via preliminare respingersi le istanze istruttorie reiterate in sede di precisazione delle conclusioni perché la causa può essere decisa sulla base del materiale istruttorio già acquisito.
3.
La domanda è fondata nei termini che saranno precisati.
2 Il teste sentito a prova contraria sui capitoli di di , ha riferito che Testimone_1 Pt_1
“ avrebbe dovuto produrre le bike per venderle a , che le avrebbe dovute Pt_1 CP_1 acquistare solo nel caso in cui vi fosse stato un ordine da parte di soggetti terzi interessati al noleggio”.
Esiste dunque un rapporto tra le parti, di cui sono controversi i termini, se non per la parte in cui avrebbe dovuto produrre le bike per venderle a . Pt_1 CP_1
Sul punto, il Tribunale osserva:
1) ha agito in separato giudizio per il corrispettivo delle bike prodotte e Pt_1 consegnate ai clienti di;
CP_1
2) l'essere tale pretesa sostenuta dall'iscrizione tra le passività del bilancio di esercizio 2020 di , nonché dal sequestro conservativo, giustifica la CP_1 scelta processuale di farla valere separatamente nelle forme sommarie di cui al vecchio art. 702 bis cpc;
3) in questa sede si discute dell'allocazione dei costi di produzione per le bike realizzate e non distribuite (27), per euro 100.703,81, dell'allocazione dei costi dei materiali delle bike non costruite, per euro 286.513,14 (in parte presso , in Pt_1 parte presso , dell'allocazione dei costi per il deposito presso le società terze e CP_2 di altri servizi aggiuntivi, tutti compresi nelle fatture indicate nel prospetto di pag.
4 prima memoria 183 cpc;
Pt_1 4) anche ammettendo che l'assetto degli interessi tra le parti fosse quello descritto da cioè con obbligo di acquisto per solo nel caso di Testimone_1 CP_1 ricezione di un ordine, solo avrebbe potuto dare impulso al processo CP_1 produttivo, essendo del tutto implausibile che , di sua iniziativa, sostenesse Pt_1 costi per la produzione di bike riconducibili a (“la marcatura CE CP_1 doveva essere intestata a ” riferisce lo stesso , quindi CP_1 Testimone_1 senza poi poterle rivendere come sue, non potendo essere al corrente dell'esistenza o meno di ordini da parte dei clienti di (né, in ogni caso, è stato CP_1 dimostrato che lo potesse essere in autonomia); 5) quindi, nel momento in cui la teste la cui testimonianza è Testimone_2 ammissibile non potendo la predetta figurare come parte nel presente giudizio in relazione alla sua causa petendi, riferisce che furono acquistati da materiali Pt_1 per “il primo lotto di duecento pezzi sul prototipo iniziale che poi però fu leggermente modificato”, ciò implica che (che senz'altro ha inserito tra CP_1 le sue poste contabili il corrispettivo per le effettivamente consegnate) ha Pt_2 comunicato, o comunque lasciato intendere, a che vi fossero, almeno Pt_1 potenzialmente, ordini per 200 bike, così che avrebbe avuto le prospettive di Pt_1 guadagno indicate a pag. 5 comparsa conclusionale (collocate tra le CP_1
“rimanenze” in bilancio per il blocco imputato alla crisi economica generata dal COVID, pur trattandosi senz'altro, alla luce di quanto sopra esposto, di moneta che doveva arrivare da ), incompatibili con un assetto economico per CP_1 cui avrebbero dovuto essere remunerate solo le bike oggetto di separato giudizio e non tutte le 200 del primo lotto;
6) appare del tutto conseguente che oggi, a iniziativa imprenditoriale realizzata solo in parte, calibri la sua domanda (soprattutto) in relazione ai costi di Pt_1 produzione delle bike rimaste invendute (come pure ha riferito Tes_2
e ai costi di acquisto dei materiali allegati alla fattura V1-250 (nel
[...]
3 complesso inferiori alle sopra menzionate prospettive di guadagno, in relazione al primo lotto di 200 bike); 7) anche ammettendo che le voci di costo per i materiali presso cioè quelli non Pt_1 ancora in produzione, non rientrassero nel primo lotto, il teste Tes_3 responsabile ufficio acquisti , ha riferito che questi materiali furono Pt_1 acquistati da a seguito delle richieste che per conto di Pt_1 Persona_1
, gli ha rivolto, con ciò dunque generando l'aspettativa che queste CP_1 richieste fossero relative ad (eventualmente, altri) ordini già ricevuti da
. CP_1
Pertanto, dovrà pagare a euro 387.216,85. CP_1 Pt_1
Sempre con riferimento alla fattura V1-250, le voci “Commessa 100438” e “Commessa 100310” sono rimaste prive di riscontro istruttorio in quanto nessuno dei capitoli di prova testimoniale di parte attrice le menziona in maniera univoca.
Con riferimento alla fattura V6-13, che descrive il ritiro di 2 bike da Ravenna con trasporto, nel mail sub doc. 25 , che, come sopra evidenziato, Pt_1 Testimone_1 conosceva i termini dell'iniziativa imprenditoriale nell'ambito della holding e si interfacciava con di , autorizza il ritiro, e riceve poi i conteggi Testimone_2 Pt_1 per l'emissione della fattura verso (doc. 30 parte attrice), senza che risulti CP_1 alcun tipo di contestazione immediata. Dunque, il servizio reso da deve essere Pt_1 remunerato dalla società venditrice delle bike, cioè . CP_1
Pertanto, dovrà pagare a euro 1.331,51. CP_1 Pt_1
Con la fattura V1-126 la teste confermato la circostanza per cui a Testimone_2 fronte dell'esecuzione da parte di delle prestazioni richieste dal sig. Pt_1 Persona_2 per conto di , avrebbe dovuto versare a il corrispettivo di € CP_1 CP_1 Pt_1 4.000,00, oltre IVA e spese di trasporto, e si tratta in effetti dell'unica vendita successiva al periodo per cui è stato coltivato un separato giudizio.
Si tratta peraltro della stessa bike per cui sono stati i chiesti i costi relativi all'installazione in loco con la fattura V6-22. Al riguardo il teste ha riferito Testimone_4 di aver ricevuto la telefonata di , suo normale interlocutore per conto di Persona_2
, con cui gli chiedeva che preparasse una cyclette (con alcune modifiche CP_1 Pt_1 richieste dal dott. , e la recapitasse presso Villa H20, sita nel Comune di Persona_3 Arzachena in località Porto Cervo, via Cutter, nonché procedesse al montaggio della medesima tramite i propri incaricati. Non risultano tempestive doglianze di in CP_1 ordine alla mancata esecuzione di queste prestazioni.
Pertanto, dovrà pagare a euro 8.576,60. CP_1 Pt_1
Con riferimento alla fattura V6-18, altro ritiro questa volta da Sondrio, nella mail sub doc. 37 autorizza di al ritiro (inoltre, invia un Testimone_1 Testimone_2 Pt_1 DDT di per giustificare il trasporto, doc. 39 parte attrice) Dunque, il servizio CP_1 reso da deve essere remunerato dalla società venditrice delle bike, cioè . Pt_1 CP_1 Non risultano tempestive doglianze di in ordine alla mancata esecuzione di CP_1 questa prestazione.
Pertanto, dovrà pagare a euro 2.733,47. CP_1 Pt_1
4 Con riferimento alla Fattura V6-29 parte attrice ha documentato le richieste di assistenza da parte di (con le mail sub docc. 48, 49, 50, 51, 52, 53). Non Testimone_1 risultano tempestive doglianze di in ordine alla mancata esecuzione di queste CP_1 prestazioni.
Pertanto, dovrà pagare a euro 183,00. CP_1 Pt_1
Con riferimento alle fatture V6-14, V1-71 e V1-221, manca la prova dei pagamenti in ipotesi effettuati da alle società presso cui i materiali sarebbero stati depositati (il Pt_1 doc. 34 e il doc. 61 sono di formazione unilaterale). Pt_1
Il credito accertato di verso di è dunque di euro 400.041,43 oltre Pt_1 CP_1 interessi ex d. lgs. 231/2022.
4.
Le spese di lite seguono la misura della soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo i parametri di cui al DM n. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna definitivamente pronunciando, così provvede:
1) condanna a pagare a euro 400.041,43 Controparte_1 Parte_1 oltre interessi ex d. lgs. 231/2022.
2) rigetta le altre domande;
3) condanna a rifondere a le spese di lite, Controparte_1 Parte_1 liquidate in euro 23.000,00 (di cui 545,00 per esborsi e il resto per compensi) oltre spese generali, imposta e contributi.
Bologna, 09/08/2024
Il giudice
Paolo Siracusano
5