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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 11/09/2025, n. 980 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 980 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
n. 1138/2024 r.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte di Appello di L'Aquila
Sezione Civile – Controversie Locatizie
La Corte, composta dai magistrati: dr.ssa Anna Maria Tracanna - Presidente dr. Massimo De Cesare - Consigliere relatore dr.ssa Emanuela Vitello - Consigliera all'udienza del 11/09/2025 ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura, la seguente sentenza con motivazione contestuale ex artt. 429, 437 e 447 bis c.p.c., nella causa indicata in epigrafe, pendente tra
, rappresentato e difeso da: avv. DE FLAVIIS MARCO, Parte_1 elettivamente domiciliato come in atti;
-appellante-
e
rappresentato e difeso da: avv. BERARDINELLI LARA, elettivamente CP_1 domiciliato come in atti;
-appellato-
Oggetto: Risoluzione del contratto di locazione per inadempimento uso diverso. Appello avverso la sentenza n. 842/2024 del 20/06/2024, emessa dal Tribunale di Pescara.
Conclusioni: come da verbale dell'udienza del 11/09/2025.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 19/12/2024 il ha impugnato la sentenza indicata Parte_1 in oggetto, pronunciata il 20/06/2024, depositata in pari data e non notificata, con la quale, in accoglimento del ricorso proposto dall'odierno appellato assegnatario in CP_1 regime di e.r.p. di alloggio sito in alla via Aldo Moro n. 130, Piano II, Int. 7, di Pt_1 proprietà dell' , era stata dichiarata l'inefficacia del decreto n. 3 del 24/01/2023, con cui CP_2 il era stato dichiarato decaduto dall'assegnazione dell'alloggio ex art. 34 c. 1 lett. c) l.r. CP_1
Abruzzo n. 96/1996 per avere, unitamente al figlio coabitante Tayson, adibito l'alloggio ad attività illecita (detenzione a fini di cessione a terzi di sostanze stupefacenti), rilevata in flagranza di reato.
L'impugnata sentenza ha ritenuto che: in considerazione della natura essenziale ed inviolabile del diritto all'abitazione e della previsione della decadenza dall'alloggio a seguito della commissione di reati solo in caso di condanna passata in giudicato per i reati espressamente previsti dall'art. 34 c. 1 lett. e) l.r. Abruzzo n. 96/1996, l'art. 34 c. 1 lett. c) l.r. stessa, che prevede la decadenza dall'assegnazione degli alloggi e.r.p. nel caso in cui l'assegnatario o altro componente del nucleo familiare o comunque coabitante abbia adibito l'alloggio e/o le zone limitrofe quali pertinenze di quest'ultimo ad una o più attività illecite, rilevate in flagranza di reato, va interpretato nel senso che la flagranza di reato, legittimante la contestazione della decadenza dall'assegnazione dell'alloggio, deve riguardare lo svolgimento di attività illecite cui l'alloggio sia stato adibito in modo continuativo, in modo che l'immobile risulti essere univocamente e manifestamente adibito alla realizzazione delle attività illecite, poiché diversamente opinando, e ritenendo sufficiente il mero arresto in flagranza per qualsiasi reato, si assisterebbe ad una grave compressione del superiore e fondamentale diritto all'abitazione del singolo a fronte di una situazione meramente espressiva di gravi indizi di reato e non decisiva circa la colpevolezza dell'arrestato; pertanto, nella fattispecie, non essendo emerso che l'alloggio assegnato al fosse stato destinato CP_1 in via continuativa allo svolgimento di attività illecite, ma risultando semplicemente che il era stato tratto in arresto, nella flagranza del reato di detenzione di stupefacenti ai fini CP_1 di spaccio ex art. 73 D.P.R. n. 309/1990, unitamente al figlio convivente, la decadenza dall'assegnazione disposta nei suoi confronti era illegittima.
L'appellante, nei motivi articolati, ha dedotto erroneità della motivazione e violazione di legge, poiché il diritto all'abitazione, pur avendo carattere primario, può diventare recessivo di fronte alla minaccia alla salvaguardia dell'ordine e della sicurezza determinata da comportamenti illeciti degli assegnatari colti in flagranza negli alloggi in concessione, sicché, contrariamente a quanto ritenuto nell'impugnata sentenza, la ratio ispiratrice dell'art. 34 c. 1 lett. c) l.r. Abruzzo n. 96/1996 non richiede né l'adibizione continuativa dell'alloggio ad attività illecite, essendo sufficiente la commissione anche di una sola attività, né una condanna penale per connotare di disvalore il comportamento del beneficiario, diversamente dalle ipotesi di cui alla successiva lett. e) e segg., di decadenza per commissione di reati di una certa gravità ma svincolati dall'uso del bene, essendo sufficiente anche un mero grave indizio di colpevolezza conseguente alla flagranza di reato all'interno dell'immobile o nelle sue pertinenze, senza che rilevino nei confronti dell'imputato, assegnatario o suo convivente, le stesse garanzie costituzionali di presunzione di non colpevolezza assicurate sul versante penalistico, appunto in quanto la sanzione di decadenza discende dalla necessità di evitare che l'immobile assegnato sia utilizzato per scopi illeciti.
L'appellante ha quindi chiesto, in riforma della sentenza impugnata e previa sospensione dell'esecutività di essa, il rigetto della domanda proposta dall'appellato in primo grado. si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello, deducendo la CP_1 correttezza della motivazione dell'impugnata sentenza e l'infondatezza dei motivi.
Instauratosi il contraddittorio, acquisiti gli atti del procedimento penale instaurato a carico dell'odierno appellato a seguito dell'arresto in flagranza del 14/10/2022, all'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo.
Motivi della decisione
L'appello è fondato, per le seguenti considerazioni.
Ex art. 34 c. 1, lett. c) l.r. Abruzzo n. 96/1996 è pronunciata la decadenza dall'assegnazione degli alloggi in regime di e.r.p. nei casi in cui l'assegnatario o altro componente del nucleo familiare o comunque coabitante abbia adibito l'alloggio e/o le zone limitrofe quali pertinenze di quest'ultimo ad una o più attività illecite, rilevate in flagranza di reato.
La norma prevede la decadenza anche in caso di adibizione dell'alloggio ad una sola attività illecita, sicché non richiede l'utilizzo abituale, continuativo o costante dell'alloggio quale luogo di svolgimento dell'attività illecita né la prova della stabile predisposizione di opere o attrezzature a scopo illecito, e nemmeno la pluralità e reiterazione delle attività illecite accertate;
pertanto, al contrario, deve ritenersi sufficiente ad integrare la fattispecie normativa ai fini della decadenza dall'assegnazione l'utilizzo, anche solo occasionale, dell'alloggio per lo svolgimento di un'attività illecita, purché rilevata in flagranza di reato (cfr. Consiglio di Stato sez. V, 21/05/2024 -ud. 11/01/2024, dep. 21/05/2024- n. 4497).
La disciplina di legge, così interpretata, non si espone a dubbi di costituzionalità, poiché, pur in considerazione della natura primaria del diritto all'abitazione (cfr. Corte Cost, nn. 44/2020,
17/1988, 106/2018, 168/2014, 161 del 2013, 61/2011, 76/2010, 209/2009 e 404/1988, richiamate anche nell'impugnata sentenza), il legislatore, al fine di garantire la contrapposta esigenza che l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica risponda ad esclusive ed effettive funzioni sociali ed assistenziali e la correlata necessità di evitare che essa possa divenire occasione per la commissione di illeciti, ben può prevedere la decadenza dall'assegnazione in tutti i casi in cui sia evidente, a seguito di accertamento in flagranza della commissione di reati all'interno dell'alloggio, che esso sia utilizzato per scopi illeciti, incompatibili con le finalità dell'assegnazione, anche qualora si tratti di reati di minore gravità rispetto a quelli che determinano la decadenza anche se commessi al di fuori dell'abitazione, in base alle citate lett. e) segg. della l.r. cit..
In tale quadro, però, agli effetti della decadenza, non è sufficiente l'accertamento in flagranza della commissione all'interno dell'alloggio di un qualsiasi reato, ma è necessario in primo luogo che si tratti di un reato comportante l'adibizione dell'alloggio a scopi illeciti, nel senso che l'utilizzo dell'immobile costituisca presupposto o condizione agevolatrice della commissione del reato, ed in secondo luogo che dagli atti dell'autorità procedente si evinca incontrovertibilmente l'avvenuta commissione di uno o più reati siffatti.
Nella fattispecie, avendo il appellante ha prodotto esclusivamente la segnalazione n. Pt_1
12799 del 19/10/2022 con la quale la Questura di Pescara ha comunicato l'avvenuto arresto in flagranza dell'appellato, all'interno dell'alloggio, unitamente al figlio convivente, per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/1990, questa Corte ha ritenuto necessario ai fini della decisione acquisire tutti gli atti del procedimento penale instaurato a carico dell'appellato a seguito dell'arresto.
Da tali atti (cfr. in particolare il verbale di arresto, la relativa informativa di p.g. e l'ordinanza di applicazione di misura cautelare personale emessa dal GIP presso il Tribunale di Pescara) si rileva chiaramente che l'odierno appellato, in data 14/10/2022, nei pressi dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica assegnatogli, è stato arrestato in flagranza del reato di detenzione per fini di cessione e cessione di sostanza stupefacente del tipo cocaina, che aveva poco prima prelevato dall'abitazione stessa, ove il di lui figlio convivente, CP_3 deteneva ulteriore stupefacente del medesimo tipo;
in particolare, l'appellato è stato visto dagli ufficiali di p.g. operanti, a bordo della propria autovettura, parcheggiare nei pressi dell'abitazione, scendere dal veicolo, entrare nello stabile, uscirne pochissimo tempo dopo, risalire alla guida dell'autovettura, mettersi in marcia, fermarsi e scendere nei pressi di una pizzeria, ove si è incontrava con un uomo, cui consegnava un involucro, e subito risalire in auto e rimettersi in marcia;
gli operanti procedevano quindi a perquisire sia il predetto uomo, il quale veniva trovato in possesso di un involucro di nylon termosaldato contenente gr. 0,60 di stupefacente del tipo cocaina, sia l'appellato, il quale veniva trovato in possesso di una bustina al cui interno erano 8 involucri di nylon termosaldato contenenti complessivamente gr. 5,6 di stupefacente del tipo cocaina;
la perquisizione veniva quindi estesa all'abitazione dell'appellato, ove venivano rinvenuti, indosso al predetto Tayson, che si trovava nell'abitazione, 24 involucri di nylon contenenti complessivamente 12,6 grammi di stupefacente del tipo cocaina, ed un ulteriore involucro di plastica confezionato sottovuoto contenente gr. 53,8 di stupefacente del tipo cocaina, nonché, nella camera da letto del medesimo, ulteriori 3 involucri contenenti stupefacente del tipo cocaina del peso rispettivamente di gr. 0,6, 5,2 e 5,1 e denaro in banconote di vario taglio per complessivi €.
3.000,00, ed infine, occultati nel pannolino del figlio del medesimo, altro denaro in banconote di vario taglio per complessivi €. 6.690,00.
Considerato che lo stupefacente rinvenuto indosso all'appellato era del medesimo tipo di quello rinvenuto indosso all'uomo con cui si era incontrato poco prima, e del medesimo tipo di quello rinvenuto all'interno della sua abitazione, è pertanto evidente che l'appellato lo abbia prelevato al fine di cederlo a terzi, e poi effettivamente ceduto, dall'abitazione stessa, ove si era recato immediatamente prima, facendoselo consegnare dal figlio , il quale ne CP_4 deteneva, all'interno dell'abitazione, una discreta quantità, in parte già confezionata per la cessione a terzi, in parte da confezionare.
Essendo la quantità complessiva di stupefacente rinvenuto del tutto incompatibile con una destinazione ad esclusivo uso personale, ed essendo la somma di denaro rinvenuta del tutto incompatibile con la situazione reddituale dell'appellato e del suo nucleo familiare, si è trattato quindi di attività illecita di detenzione di stupefacente a fini di cessione a terzi posta in essere dall'appellato in concorso con il figlio , all'interno dell'alloggio di edilizia CP_4 residenziale pubblica assegnatogli, ove lo stupefacente era custodito, ed il denaro costituiva il provento di precedenti cessioni.
L'alloggio era stato così destinato dall'appellato, assegnatario, a luogo di custodia di sostanza stupefacente da cedere a terzi, nonché del denaro provento delle cessioni già eseguite, e l'utilizzo dell'immobile ha così effettivamente costituito presupposto o condizione agevolatrice della commissione del reato accertato in flagranza dalla p.g. operante il
14/10/2022.
In base ai principi di diritto sopra richiamati, deve quindi ritenersi che l'appellato, assegnatario dell'alloggio di edilizia popolare per cui è causa, ed il di lui figlio , CP_4 all'epoca coabitante nell'alloggio stesso, abbiano adibito l'alloggio stesso ad attività illecite di detenzione di stupefacente a fini di cessione a terzi, rilevate in flagranza di reato nei modi sopra descritti, con conseguente integrazione della fattispecie di decadenza dall'assegnazione di cui all'art. 34 c. 1, lett. c) l.r. Abruzzo n. 96/1996 cit..
Diversamente dall'impugnata sentenza, il decreto n. 3 del 24/01/2023, con il quale l'amministrazione comunale appellante ha disposto la decadenza dell'appellante dall'assegnazione dell'alloggio di edilizia popolare per cui è causa, deve ritenersi pienamente legittimo, con conseguente infondatezza della domanda proposta in primo grado dall'odierno appellato.
In accoglimento dell'appello, ed in riforma dell'impugnata sentenza, il ricorso proposto dall'appellato nei confronti del va rigettato. Parte_1
Le spese di lite del doppio grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
p.q.m.
La Corte di Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 842/2024 in data 20/06/2024 del Tribunale di Pescara, così provvede: accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, rigetta la domanda proposta da nei confronti del con ricorso del 05/04/2023 Parte_2 Parte_1 avanti il Tribunale di Pescara;
condanna l'appellato alla refusione in favore dell'appellante delle spese di lite del doppio grado, liquidate quanto al primo grado in €. 3.700,00 per compensi professionali, oltre rimborsi (15%), IVA e CAP come per legge, ed al presente grado in €. 3.500,00 per compensi professionali, oltre rimborsi (15%), IVA e CAP come per legge, ed €. 415,50 per esborsi.
Così deciso in L'Aquila all'udienza del 11/09/2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE LA PRESIDENTE
- dott. Massimo De Cesare - - dott.ssa Anna Maria Tracanna-
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte di Appello di L'Aquila
Sezione Civile – Controversie Locatizie
La Corte, composta dai magistrati: dr.ssa Anna Maria Tracanna - Presidente dr. Massimo De Cesare - Consigliere relatore dr.ssa Emanuela Vitello - Consigliera all'udienza del 11/09/2025 ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura, la seguente sentenza con motivazione contestuale ex artt. 429, 437 e 447 bis c.p.c., nella causa indicata in epigrafe, pendente tra
, rappresentato e difeso da: avv. DE FLAVIIS MARCO, Parte_1 elettivamente domiciliato come in atti;
-appellante-
e
rappresentato e difeso da: avv. BERARDINELLI LARA, elettivamente CP_1 domiciliato come in atti;
-appellato-
Oggetto: Risoluzione del contratto di locazione per inadempimento uso diverso. Appello avverso la sentenza n. 842/2024 del 20/06/2024, emessa dal Tribunale di Pescara.
Conclusioni: come da verbale dell'udienza del 11/09/2025.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 19/12/2024 il ha impugnato la sentenza indicata Parte_1 in oggetto, pronunciata il 20/06/2024, depositata in pari data e non notificata, con la quale, in accoglimento del ricorso proposto dall'odierno appellato assegnatario in CP_1 regime di e.r.p. di alloggio sito in alla via Aldo Moro n. 130, Piano II, Int. 7, di Pt_1 proprietà dell' , era stata dichiarata l'inefficacia del decreto n. 3 del 24/01/2023, con cui CP_2 il era stato dichiarato decaduto dall'assegnazione dell'alloggio ex art. 34 c. 1 lett. c) l.r. CP_1
Abruzzo n. 96/1996 per avere, unitamente al figlio coabitante Tayson, adibito l'alloggio ad attività illecita (detenzione a fini di cessione a terzi di sostanze stupefacenti), rilevata in flagranza di reato.
L'impugnata sentenza ha ritenuto che: in considerazione della natura essenziale ed inviolabile del diritto all'abitazione e della previsione della decadenza dall'alloggio a seguito della commissione di reati solo in caso di condanna passata in giudicato per i reati espressamente previsti dall'art. 34 c. 1 lett. e) l.r. Abruzzo n. 96/1996, l'art. 34 c. 1 lett. c) l.r. stessa, che prevede la decadenza dall'assegnazione degli alloggi e.r.p. nel caso in cui l'assegnatario o altro componente del nucleo familiare o comunque coabitante abbia adibito l'alloggio e/o le zone limitrofe quali pertinenze di quest'ultimo ad una o più attività illecite, rilevate in flagranza di reato, va interpretato nel senso che la flagranza di reato, legittimante la contestazione della decadenza dall'assegnazione dell'alloggio, deve riguardare lo svolgimento di attività illecite cui l'alloggio sia stato adibito in modo continuativo, in modo che l'immobile risulti essere univocamente e manifestamente adibito alla realizzazione delle attività illecite, poiché diversamente opinando, e ritenendo sufficiente il mero arresto in flagranza per qualsiasi reato, si assisterebbe ad una grave compressione del superiore e fondamentale diritto all'abitazione del singolo a fronte di una situazione meramente espressiva di gravi indizi di reato e non decisiva circa la colpevolezza dell'arrestato; pertanto, nella fattispecie, non essendo emerso che l'alloggio assegnato al fosse stato destinato CP_1 in via continuativa allo svolgimento di attività illecite, ma risultando semplicemente che il era stato tratto in arresto, nella flagranza del reato di detenzione di stupefacenti ai fini CP_1 di spaccio ex art. 73 D.P.R. n. 309/1990, unitamente al figlio convivente, la decadenza dall'assegnazione disposta nei suoi confronti era illegittima.
L'appellante, nei motivi articolati, ha dedotto erroneità della motivazione e violazione di legge, poiché il diritto all'abitazione, pur avendo carattere primario, può diventare recessivo di fronte alla minaccia alla salvaguardia dell'ordine e della sicurezza determinata da comportamenti illeciti degli assegnatari colti in flagranza negli alloggi in concessione, sicché, contrariamente a quanto ritenuto nell'impugnata sentenza, la ratio ispiratrice dell'art. 34 c. 1 lett. c) l.r. Abruzzo n. 96/1996 non richiede né l'adibizione continuativa dell'alloggio ad attività illecite, essendo sufficiente la commissione anche di una sola attività, né una condanna penale per connotare di disvalore il comportamento del beneficiario, diversamente dalle ipotesi di cui alla successiva lett. e) e segg., di decadenza per commissione di reati di una certa gravità ma svincolati dall'uso del bene, essendo sufficiente anche un mero grave indizio di colpevolezza conseguente alla flagranza di reato all'interno dell'immobile o nelle sue pertinenze, senza che rilevino nei confronti dell'imputato, assegnatario o suo convivente, le stesse garanzie costituzionali di presunzione di non colpevolezza assicurate sul versante penalistico, appunto in quanto la sanzione di decadenza discende dalla necessità di evitare che l'immobile assegnato sia utilizzato per scopi illeciti.
L'appellante ha quindi chiesto, in riforma della sentenza impugnata e previa sospensione dell'esecutività di essa, il rigetto della domanda proposta dall'appellato in primo grado. si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello, deducendo la CP_1 correttezza della motivazione dell'impugnata sentenza e l'infondatezza dei motivi.
Instauratosi il contraddittorio, acquisiti gli atti del procedimento penale instaurato a carico dell'odierno appellato a seguito dell'arresto in flagranza del 14/10/2022, all'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo.
Motivi della decisione
L'appello è fondato, per le seguenti considerazioni.
Ex art. 34 c. 1, lett. c) l.r. Abruzzo n. 96/1996 è pronunciata la decadenza dall'assegnazione degli alloggi in regime di e.r.p. nei casi in cui l'assegnatario o altro componente del nucleo familiare o comunque coabitante abbia adibito l'alloggio e/o le zone limitrofe quali pertinenze di quest'ultimo ad una o più attività illecite, rilevate in flagranza di reato.
La norma prevede la decadenza anche in caso di adibizione dell'alloggio ad una sola attività illecita, sicché non richiede l'utilizzo abituale, continuativo o costante dell'alloggio quale luogo di svolgimento dell'attività illecita né la prova della stabile predisposizione di opere o attrezzature a scopo illecito, e nemmeno la pluralità e reiterazione delle attività illecite accertate;
pertanto, al contrario, deve ritenersi sufficiente ad integrare la fattispecie normativa ai fini della decadenza dall'assegnazione l'utilizzo, anche solo occasionale, dell'alloggio per lo svolgimento di un'attività illecita, purché rilevata in flagranza di reato (cfr. Consiglio di Stato sez. V, 21/05/2024 -ud. 11/01/2024, dep. 21/05/2024- n. 4497).
La disciplina di legge, così interpretata, non si espone a dubbi di costituzionalità, poiché, pur in considerazione della natura primaria del diritto all'abitazione (cfr. Corte Cost, nn. 44/2020,
17/1988, 106/2018, 168/2014, 161 del 2013, 61/2011, 76/2010, 209/2009 e 404/1988, richiamate anche nell'impugnata sentenza), il legislatore, al fine di garantire la contrapposta esigenza che l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica risponda ad esclusive ed effettive funzioni sociali ed assistenziali e la correlata necessità di evitare che essa possa divenire occasione per la commissione di illeciti, ben può prevedere la decadenza dall'assegnazione in tutti i casi in cui sia evidente, a seguito di accertamento in flagranza della commissione di reati all'interno dell'alloggio, che esso sia utilizzato per scopi illeciti, incompatibili con le finalità dell'assegnazione, anche qualora si tratti di reati di minore gravità rispetto a quelli che determinano la decadenza anche se commessi al di fuori dell'abitazione, in base alle citate lett. e) segg. della l.r. cit..
In tale quadro, però, agli effetti della decadenza, non è sufficiente l'accertamento in flagranza della commissione all'interno dell'alloggio di un qualsiasi reato, ma è necessario in primo luogo che si tratti di un reato comportante l'adibizione dell'alloggio a scopi illeciti, nel senso che l'utilizzo dell'immobile costituisca presupposto o condizione agevolatrice della commissione del reato, ed in secondo luogo che dagli atti dell'autorità procedente si evinca incontrovertibilmente l'avvenuta commissione di uno o più reati siffatti.
Nella fattispecie, avendo il appellante ha prodotto esclusivamente la segnalazione n. Pt_1
12799 del 19/10/2022 con la quale la Questura di Pescara ha comunicato l'avvenuto arresto in flagranza dell'appellato, all'interno dell'alloggio, unitamente al figlio convivente, per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/1990, questa Corte ha ritenuto necessario ai fini della decisione acquisire tutti gli atti del procedimento penale instaurato a carico dell'appellato a seguito dell'arresto.
Da tali atti (cfr. in particolare il verbale di arresto, la relativa informativa di p.g. e l'ordinanza di applicazione di misura cautelare personale emessa dal GIP presso il Tribunale di Pescara) si rileva chiaramente che l'odierno appellato, in data 14/10/2022, nei pressi dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica assegnatogli, è stato arrestato in flagranza del reato di detenzione per fini di cessione e cessione di sostanza stupefacente del tipo cocaina, che aveva poco prima prelevato dall'abitazione stessa, ove il di lui figlio convivente, CP_3 deteneva ulteriore stupefacente del medesimo tipo;
in particolare, l'appellato è stato visto dagli ufficiali di p.g. operanti, a bordo della propria autovettura, parcheggiare nei pressi dell'abitazione, scendere dal veicolo, entrare nello stabile, uscirne pochissimo tempo dopo, risalire alla guida dell'autovettura, mettersi in marcia, fermarsi e scendere nei pressi di una pizzeria, ove si è incontrava con un uomo, cui consegnava un involucro, e subito risalire in auto e rimettersi in marcia;
gli operanti procedevano quindi a perquisire sia il predetto uomo, il quale veniva trovato in possesso di un involucro di nylon termosaldato contenente gr. 0,60 di stupefacente del tipo cocaina, sia l'appellato, il quale veniva trovato in possesso di una bustina al cui interno erano 8 involucri di nylon termosaldato contenenti complessivamente gr. 5,6 di stupefacente del tipo cocaina;
la perquisizione veniva quindi estesa all'abitazione dell'appellato, ove venivano rinvenuti, indosso al predetto Tayson, che si trovava nell'abitazione, 24 involucri di nylon contenenti complessivamente 12,6 grammi di stupefacente del tipo cocaina, ed un ulteriore involucro di plastica confezionato sottovuoto contenente gr. 53,8 di stupefacente del tipo cocaina, nonché, nella camera da letto del medesimo, ulteriori 3 involucri contenenti stupefacente del tipo cocaina del peso rispettivamente di gr. 0,6, 5,2 e 5,1 e denaro in banconote di vario taglio per complessivi €.
3.000,00, ed infine, occultati nel pannolino del figlio del medesimo, altro denaro in banconote di vario taglio per complessivi €. 6.690,00.
Considerato che lo stupefacente rinvenuto indosso all'appellato era del medesimo tipo di quello rinvenuto indosso all'uomo con cui si era incontrato poco prima, e del medesimo tipo di quello rinvenuto all'interno della sua abitazione, è pertanto evidente che l'appellato lo abbia prelevato al fine di cederlo a terzi, e poi effettivamente ceduto, dall'abitazione stessa, ove si era recato immediatamente prima, facendoselo consegnare dal figlio , il quale ne CP_4 deteneva, all'interno dell'abitazione, una discreta quantità, in parte già confezionata per la cessione a terzi, in parte da confezionare.
Essendo la quantità complessiva di stupefacente rinvenuto del tutto incompatibile con una destinazione ad esclusivo uso personale, ed essendo la somma di denaro rinvenuta del tutto incompatibile con la situazione reddituale dell'appellato e del suo nucleo familiare, si è trattato quindi di attività illecita di detenzione di stupefacente a fini di cessione a terzi posta in essere dall'appellato in concorso con il figlio , all'interno dell'alloggio di edilizia CP_4 residenziale pubblica assegnatogli, ove lo stupefacente era custodito, ed il denaro costituiva il provento di precedenti cessioni.
L'alloggio era stato così destinato dall'appellato, assegnatario, a luogo di custodia di sostanza stupefacente da cedere a terzi, nonché del denaro provento delle cessioni già eseguite, e l'utilizzo dell'immobile ha così effettivamente costituito presupposto o condizione agevolatrice della commissione del reato accertato in flagranza dalla p.g. operante il
14/10/2022.
In base ai principi di diritto sopra richiamati, deve quindi ritenersi che l'appellato, assegnatario dell'alloggio di edilizia popolare per cui è causa, ed il di lui figlio , CP_4 all'epoca coabitante nell'alloggio stesso, abbiano adibito l'alloggio stesso ad attività illecite di detenzione di stupefacente a fini di cessione a terzi, rilevate in flagranza di reato nei modi sopra descritti, con conseguente integrazione della fattispecie di decadenza dall'assegnazione di cui all'art. 34 c. 1, lett. c) l.r. Abruzzo n. 96/1996 cit..
Diversamente dall'impugnata sentenza, il decreto n. 3 del 24/01/2023, con il quale l'amministrazione comunale appellante ha disposto la decadenza dell'appellante dall'assegnazione dell'alloggio di edilizia popolare per cui è causa, deve ritenersi pienamente legittimo, con conseguente infondatezza della domanda proposta in primo grado dall'odierno appellato.
In accoglimento dell'appello, ed in riforma dell'impugnata sentenza, il ricorso proposto dall'appellato nei confronti del va rigettato. Parte_1
Le spese di lite del doppio grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
p.q.m.
La Corte di Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 842/2024 in data 20/06/2024 del Tribunale di Pescara, così provvede: accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, rigetta la domanda proposta da nei confronti del con ricorso del 05/04/2023 Parte_2 Parte_1 avanti il Tribunale di Pescara;
condanna l'appellato alla refusione in favore dell'appellante delle spese di lite del doppio grado, liquidate quanto al primo grado in €. 3.700,00 per compensi professionali, oltre rimborsi (15%), IVA e CAP come per legge, ed al presente grado in €. 3.500,00 per compensi professionali, oltre rimborsi (15%), IVA e CAP come per legge, ed €. 415,50 per esborsi.
Così deciso in L'Aquila all'udienza del 11/09/2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE LA PRESIDENTE
- dott. Massimo De Cesare - - dott.ssa Anna Maria Tracanna-