Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 14/03/2025, n. 796 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 796 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
Il giudice del lavoro dr. Luca Notarangelo, all'esito dell'udienza di discussione del 13/03/2025, sostituita dal deposito di note scritte a norma dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 46/2022 del Registro Generale e promossa da
, con l'avv. NAPOLI FRANCESCA e l'avv. NAPOLI PIERLUCIO Parte_1
Ricorrente nei confronti di
, con l'avv. PECO GIULIO e l'avv. GRAZIUSO SALVATORE CP_1
Resistente
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
La parte ricorrente ha chiesto “che il GDL di Lecce, ai sensi della legge n.533 del 1973, condanni CP_ l' alla restituzione della somma di € 1.866,59, oltre interessi/rivalutazione dal 24.01.2016 sino all'effettivo pagamento, trattandosi di somme dovute in virtù di sentenza dell'AGO in giudicato”.
L' ha chiesto: “A. dichiarare il difetto di giurisdizione ordinaria a favore di quella tributaria, in CP_1 quanto ha agito quale sostituto d'imposta e, per di più, ha riversato allo Stato le somme CP_1 trattenute in tale veste;
B. in subordine respingere il ricorso in quanto infondato”.
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato e deve essere accolto nei limiti di seguito esposti.
A sostegno della domanda, il ricorrente ha dedotto che “Il sig. , con ricorso Parte_1 depositato il 1.9.15 e iscritto al n. 11555 RGL del GDL di Lecce, a seguito del licenziamento intimatogli con effetto dal 10.03.2015 dalla società ED RL (già EV RL e poi IL SPA), ha impugnato CP_ la decisione dell' di respingere la domanda del 25.03.2015 per l Controparte_2
ed ha chiesto la condanna dell'Istituto al pagamento della prestazione ASPI nella misura
[...] di legge per la durata di dieci mesi dal giorno successivo alla presentazione della domanda, oltre accessori di legge ed alla regolarizzazione della posizione contributiva (doc. 1).
1
R.G.E. (doc.4), finalmente il 14.10.21 veniva liquidata a titolo di indennità AspI la somma di €
7.380,95 (doc.5) così composta: Aspi per il periodo 26.03.2015 – 24.01.2016 + € 8.115,60 Ritenute fiscali 23% su arretrati Aspi - € 1.866,59 ANF per moglie e due figli minori + € 1.196,86”.
Tanto premesso in fatto, il ricorrente ha eccepito l'illegittimità delle trattenute IRPEF effettuate CP_ dall , deducendo che “La trattenuta di € 1.866,59 effettuata dall' sui ratei maturati dal CP_1
26.03.2015 al 24.01.2016 è illegittima perché il Ricorrente ha diritto di fruire delle detrazioni fiscali previste dalla legge. Infatti, dopo la cancellazione della c.d. no tax area, abrogata dalla finanziaria del 2007, l'art. 13, comma 3, TUIR ha previsto, per tutti i pensionati, le detrazioni d'imposta che spettano in base al reddito:
3. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di pensione di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), spetta una detrazione dall'imposta lorda, non cumulabile con quella prevista al comma 1 del presente articolo, rapportata al periodo di pensione nell'anno, pari a: • a) 1.880 euro, se il reddito complessivo non supera 8.000 euro.
L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 713 euro…”.
Il ricorrente ha quindi dedotto che “Poiché, come risulta dall'estratto contributivo (doc. 6), il
Ricorrente nel 2015 ha svolto attività di lavoro dipendente da gennaio a marzo ricevendo una contribuzione di appena € 2.172,00, mentre nel 2016 ha lavorato dal 24 settembre al 31 dicembre per un corrispettivo di € 3.843,00, egli ha diritto a fruire pienamente della detrazione di € 1.880,00 prevista per coloro i quali hanno un reddito non superiore ad € 8.000,00.
Infatti, l'indennità AspI riguarda il periodo 26.03.2015 al 24.01.2016 ed in entrambe le annualità il sig. non ha usufruito interamente delle detrazioni previste per i pensionati e per i lavoratori Pt_1 dipendenti e delle detrazioni per carichi di famiglia ed ha, quindi, diritto a fruirne come previsto per legge (doc. 7 buste paga e dichiarazioni reddituali).
Sia la qualità di lavoratore che la composizione del nucleo familiare del Ricorrente, con a carico la moglie e i due figli, è stata dichiarata dallo stesso con l'apposito modello AP06 (doc. 3) ed infatti questa è circostanza ben nota all' che nel prospetto di liquidazione dell'indennità Aspi ha CP_3 erogato l'assegno per il nucleo familiare spettante dal 26.03.15 al 24.01.16 (doc. 5)”.
Tali circostanze risultano dagli atti e non sono smentite da deduzioni o prove contrarie, con la sola precisazione che – trattandosi di redditi da lavoro (o assimilati) e non da pensione – trova applicazione l'art. 13 co. 1 TUIR e non il successivo comma 3.
2 Per quanto esposto, si deve ritenere che il ricorrente abbia dimostrato: a) di avere diritto alle detrazioni ex art. 13 TUIR (comma 1 o comma 3); b) di averlo comunicato all' . Ne consegue CP_1 che ha adempiuto all'onere ex art. 2697 c.c. di provare i fatti costitutivi del diritto azionato.
In senso contrario, l ha dedotto che “L'applicazione delle detrazioni in caso di tassazione CP_1 separata è dunque subordinata al fatto che il sostituito non abbia fruito delle detrazioni di cui artt.
12 e 13 sul totale dei redditi prodotti in ciascuno degli anni cui gli arretrati si riferiscono, nel caso di specie negli anni 2015 e 2016. Dal momento che questa informazione non è nella disponibilità del sostituto d'imposta, ma solo dell'Erario, la norma pone a carico del percettore degli arretrati CP_ l'onere di produrre al soggetto erogatore, in questo caso l' , apposita dichiarazione nella quale indicare le detrazioni fruite in ciascuno degli anni cui si riferiscono glia arretrati. Tale dichiarazione non risulta sia stata prodotta dal ricorrente all' che, di conseguenza, ha applicato l'aliquota CP_1 stabilita all'articolo 11 per il primo scaglione di reddito (ai sensi del comma 3 de già citato art. 21 del
TUIR) operando le relative ritenute senza l'applicazione delle detrazioni”.
Il fatto impeditivo eccepito dall risulta parzialmente provato, in quanto dai Modelli CU in CP_1 atti relativi agli anni 2015 e 2016 (all. 7; rigo 367) risulta che egli ha già goduto per tali anni delle
“detrazioni per lavoro dipendente, pensioni e redditi assimilati” in misura pari a € 355,40 per il
2015 e € 690,00 per il 2016, per un totale di € 1045,40 (che deve essere quindi sottratto).
Pertanto, il credito residuo del ricorrente per detrazioni ex art. 13 TUIR ammonta a € 821,19.
L' deve essere condannato alla restituzione di tale somma, oltre interessi o rivalutazione. CP_1
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
Nella liquidazione si è tenuto conto dell'accoglimento solo parziale della domanda.
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P. Q. M.
Il Giudice, visto l'art. 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato in data 03/01/2022 da nei confronti dell , così provvede: Parte_1 CP_1
1. Condanna l' alla restituzione in favore del ricorrente della somma di € 821,19 dovuta CP_1 per detrazioni ex art. 13 TUIR, oltre interessi o rivalutazione.
2. Condanna l al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 450,00 oltre rimborso CP_1 spese forfetario 15%, IVA e CPA, con distrazione.
Lecce, lì 14/03/2025
Il Giudice
Dr. Luca Notarangelo
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