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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 02/07/2025, n. 1929 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1929 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B LI C A I T A L I A N A In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Lecce sezione lavoro
Il giudice, dott. Giovanni De Palma, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa previdenziale tra:
rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Alcini, ricorrente;
Parte_1 contro in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso CP_1 dall'avvocato Fabio Fanigliuolo, resistente;
Oggetto: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
Fatto e diritto Con atto depositato in data 2.11.2023, il ricorrente di cui in epigrafe ha chiesto al giudice del lavoro adito di dichiararne il diritto ad essere iscritto negli elenchi anagrafici dei lavoratori in agricoltura degli anni dal 2016 al 2020 per n. 52, 102, 102, 102, 102 giornate annue, deducendo di aver prestato attività lavorativa alle dipendenze dell'azienda agricola di RA SA in agro di Copertino. Costituitosi, l ha contestato nel merito la fondatezza delle deduzioni avversarie, CP_1 concludendo per il rigetto della domanda. Istruita per il tramite della documentazione prodotta e con l'escussione di testimoni, sostituita l'udienza di discussione con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il giudice ha deciso le controversie in data odierna, previa loro riunione, a mezzo della presente sentenza.
L'istanza della parte ricorrente trae origine dal mancato riconoscimento dell'attività lavorativa dedotta in lite, cui l' è approdato sulla scorta degli accertamenti ispettivi CP_1 compendiati nel verbale di accertamento in atti (vds. documentazione tempestivamente prodotta da parte resistente), laddove sono state, tra l'altro, rilevate una più che significativa sproporzione fra il numero delle giornate denunziate dall'azienda agricola di cui trattasi ed il fabbisogno di manodopera stimato in relazione alla estensione ed alla tipologia delle coltivazioni, l'assoluta incongruenza fra gli esborsi delle retribuzioni ed i magri ricavi dichiarati, plurime e significative incongruenze tra il personale rinvenuto al lavoro sui campi in occasione delle attività di sopralluogo e quanto risultante, relativamente al numero ed ai nominativi degli operai impiegati nelle relative giornate, dalle denunce trasmesse dal datore di lavoro. Ciò posto, il diritto dei lavoratori subordinati in agricoltura a beneficiare delle prestazioni previdenziali è condizionato sul piano sostanziale dall'esistenza di una complessa fattispecie (l'esistenza di una attività di lavoro subordinata a titolo oneroso protrattasi per un certo numero di giornate in ciascun anno di riferimento che risulti dall'iscrizione negli appositi elenchi nominativi), che è onere del ricorrente provare (vds. Cass. 26.7.2017, n. 18605: “L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno qualora l a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro, CP_1 esercitando una propria facoltà (che trova conferma nel d.lgs. n. 375 del 1993, art. 9) con la conseguenza che, in tal caso, il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale fatto valere in giudizio”). Nella vicenda in esame, la parte ricorrente ha, dunque, chiesto di fornire dimostrazione dei fatti posti a fondamento della domanda per il tramite delle testimonianze di e , le cui dichiarazioni non valgono, Controparte_2 Testimone_1 tuttavia, in alcun modo ad asseverare le allegazioni attoree. Sotto tale profilo, non può, infatti, non considerarsi come l'attendibilità dei testimoni in parola (già di per sé minata dal fatto di aver ugualmente subito il disconoscimento delle giornate di lavoro prestate alle dipendenze della suddetta azienda agricola e di aver proposto - o di essere in procinto di proporre - analoga domanda giudiziale per conseguirne il riaccredito) risulta irresolubilmente inficiata dai significativi elementi di contrasto presenti nelle loro ricostruzioni (segnatamente,
[...]
ha riferito “ricordo con precisione di aver lavorato per 102 giornate CP_2 negli anni 2019 e 2020; ho lavorato lì sempre da aprile ad ottobre;
ciò anche nel 2019; nel 2020 mi chiamarono il 9 maggio e ho lavorato fino al 31 ottobre”, mentre dai prospetti riepilogativi relativi alle denunce presentate dal datore di lavoro inclusi nel verbale di accertamento, significativamente, al contrario risulta la presenza al lavoro di detto per 152 giornate, tanto nel 2019, e ciò da marzo a dicembre, quanto nel CP_2
2020, e ciò da marzo a novembre;
al contempo ha specificato: “ADR: Testimone_1 le direttive ci venivano impartite da (di cui non ricordo il cognome), da RA R_
SA o da suo figlio;
ADR: lavoravamo tutti i giorni dal lunedì al Persona_2 venerdì; il sabato non lavoravamo;
ADR: gli orari di lavoro erano dalle 5.00- 11.00/11.30 in estate”, mentre dalle stesse allegazioni attoree, in termini inconciliabili, si evince: “g) le direttive di lavoro erano impartite dal datore di lavoro RA SA e, a volte, da suo figlio che lo coadiuvava;
h) i giorni lavorativi erano dal Parte_2 lunedì al sabato, la domenica e gli altri giorni festivi non si lavorava;
i) si lavorava circa 5 al giorno, nei mesi autunnali-invernali dalle ore 6 massimo 7 del mattino fino alle ore 11 massimo 12; nei mesi primaverili-estivi dalle ore 5,30 del mattino fino alle ore 10,30 circa”), oltre che dalla contraddittorietà dei riferimenti temporali dagli stessi forniti in relazione alla presenza al lavoro del ricorrente, circoscritta dal ai soli CP_2 anni 2019 e 2020 e dalla ai soli anni 2016-2018, nonostante entrambi avessero Tes_1 affermato di aver lavorato, al pari del senza soluzione di continuità e in periodi Pt_1 coincidenti, per l'intero arco temporale 2016-2020 che viene in rilievo. Sulla scorta delle assorbenti considerazioni che precedono, residuando un quadro probatorio del tutto lacunoso, che non consente di asseverare gli assunti attorei in ordine allo svolgimento dell'attività lavorativa dedotta in lite e con ciò di fondarne il diritto all'iscrizione nell'elenco dei lavoratori agricoli per le giornate per cui è causa, il ricorso non può che essere rigettato. Le spese di lite sono da porre a carico della parte ricorrente in ragione della sua soccombenza. Non sussistono, infatti, i presupposti per applicare la disciplina di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c. (vds. con riferimento a speculare domanda volta ad ottenere la reiscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli, da ultimo Cassazione civile sez. lav., 1.4.2025, n. 8651). Quest'ultima, infatti, viene in rilievo nei soli giudizi -diversi da quello di specie- in cui oggetto diretto della domanda introdotta in giudizio sia una prestazione previdenziale e/o assistenziale (vds. altrsì Cass. nr. 16676 del 2020: “Il regime di esenzione dal pagamento delle spese processuali previsto dall'art. 152 disp. att. c.p.c. - espressione di diritto singolare, come tale non applicabile a casi non espressamente indicati - opera in relazione ai giudizi promossi per il conseguimento di prestazioni previdenziali o assistenziali in cui il diritto alla prestazione sia l'oggetto diretto della domanda introdotta in giudizio e non solo la conseguenza indiretta ed eventuale di un diverso accertamento. (Nella specie, la S.C. ha escluso il diritto all'esenzione in un giudizio avente ad oggetto la domanda volta ad ottenere la condanna dell'istituto previdenziale alla reiscrizione della parte ricorrente negli elenchi dei lavoratori agricoli)”). Ciò con la puntualizzazione che nella liquidazione, si è tenuto conto del fatto che se, per un verso “la controversia relativa all'accertamento del diritto all'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli deve essere considerata di valore indeterminabile ai fini dell'individuazione dello scaglione per la liquidazione delle spese processuali, con un valore minimo di Euro 26.000,00 e massimo di Euro 52.000,00”, per altro verso, “il giudice può applicare uno scaglione inferiore quando specifiche particolarità del caso lo giustifichino, in rapporto all'oggetto e alla complessità della controversia” (Cass. civ., Sez. lavoro, Ordinanza, 15/01/2025, n. 955; cfr. altresì Cass. civ., Sez. lavoro, Ordinanza, 15/01/2025, n. 955: “la possibilità per il giudice di applicare lo scaglione immediatamente inferiore per le particolarità della specifica lite, che giustificano il riferimento ad uno scaglione più basso, in rapporto all'oggetto e alla complessità della controversia”), di modo che lo scaglione tariffario per le cause di valore indeterminabile di bassa complessità - come quella che viene qui in esame - può essere quello compreso tra Euro 5.201,00-26.000,00 (cfr. Cass. 29821/2019; Cass. 11887/2019; Cass. 968/2022).
p.q.m.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. sul ricorso proposto, con atto depositato il 2.11.2023 da nei confronti Parte_1 dell' così provvede: rigetta la domanda attorea;
condanna la parte ricorrente al CP_1 pagamento delle spese di lite nei confronti dell' che liquida in euro 2.700,00, oltre a CP_1 rimborso di spese forfettarie al 15%, iva e cpa nella misura di legge. Lecce, 2 luglio 2025.
il giudice dott. Giovanni De Palma
Tribunale di Lecce sezione lavoro
Il giudice, dott. Giovanni De Palma, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa previdenziale tra:
rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Alcini, ricorrente;
Parte_1 contro in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso CP_1 dall'avvocato Fabio Fanigliuolo, resistente;
Oggetto: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
Fatto e diritto Con atto depositato in data 2.11.2023, il ricorrente di cui in epigrafe ha chiesto al giudice del lavoro adito di dichiararne il diritto ad essere iscritto negli elenchi anagrafici dei lavoratori in agricoltura degli anni dal 2016 al 2020 per n. 52, 102, 102, 102, 102 giornate annue, deducendo di aver prestato attività lavorativa alle dipendenze dell'azienda agricola di RA SA in agro di Copertino. Costituitosi, l ha contestato nel merito la fondatezza delle deduzioni avversarie, CP_1 concludendo per il rigetto della domanda. Istruita per il tramite della documentazione prodotta e con l'escussione di testimoni, sostituita l'udienza di discussione con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il giudice ha deciso le controversie in data odierna, previa loro riunione, a mezzo della presente sentenza.
L'istanza della parte ricorrente trae origine dal mancato riconoscimento dell'attività lavorativa dedotta in lite, cui l' è approdato sulla scorta degli accertamenti ispettivi CP_1 compendiati nel verbale di accertamento in atti (vds. documentazione tempestivamente prodotta da parte resistente), laddove sono state, tra l'altro, rilevate una più che significativa sproporzione fra il numero delle giornate denunziate dall'azienda agricola di cui trattasi ed il fabbisogno di manodopera stimato in relazione alla estensione ed alla tipologia delle coltivazioni, l'assoluta incongruenza fra gli esborsi delle retribuzioni ed i magri ricavi dichiarati, plurime e significative incongruenze tra il personale rinvenuto al lavoro sui campi in occasione delle attività di sopralluogo e quanto risultante, relativamente al numero ed ai nominativi degli operai impiegati nelle relative giornate, dalle denunce trasmesse dal datore di lavoro. Ciò posto, il diritto dei lavoratori subordinati in agricoltura a beneficiare delle prestazioni previdenziali è condizionato sul piano sostanziale dall'esistenza di una complessa fattispecie (l'esistenza di una attività di lavoro subordinata a titolo oneroso protrattasi per un certo numero di giornate in ciascun anno di riferimento che risulti dall'iscrizione negli appositi elenchi nominativi), che è onere del ricorrente provare (vds. Cass. 26.7.2017, n. 18605: “L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno qualora l a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro, CP_1 esercitando una propria facoltà (che trova conferma nel d.lgs. n. 375 del 1993, art. 9) con la conseguenza che, in tal caso, il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale fatto valere in giudizio”). Nella vicenda in esame, la parte ricorrente ha, dunque, chiesto di fornire dimostrazione dei fatti posti a fondamento della domanda per il tramite delle testimonianze di e , le cui dichiarazioni non valgono, Controparte_2 Testimone_1 tuttavia, in alcun modo ad asseverare le allegazioni attoree. Sotto tale profilo, non può, infatti, non considerarsi come l'attendibilità dei testimoni in parola (già di per sé minata dal fatto di aver ugualmente subito il disconoscimento delle giornate di lavoro prestate alle dipendenze della suddetta azienda agricola e di aver proposto - o di essere in procinto di proporre - analoga domanda giudiziale per conseguirne il riaccredito) risulta irresolubilmente inficiata dai significativi elementi di contrasto presenti nelle loro ricostruzioni (segnatamente,
[...]
ha riferito “ricordo con precisione di aver lavorato per 102 giornate CP_2 negli anni 2019 e 2020; ho lavorato lì sempre da aprile ad ottobre;
ciò anche nel 2019; nel 2020 mi chiamarono il 9 maggio e ho lavorato fino al 31 ottobre”, mentre dai prospetti riepilogativi relativi alle denunce presentate dal datore di lavoro inclusi nel verbale di accertamento, significativamente, al contrario risulta la presenza al lavoro di detto per 152 giornate, tanto nel 2019, e ciò da marzo a dicembre, quanto nel CP_2
2020, e ciò da marzo a novembre;
al contempo ha specificato: “ADR: Testimone_1 le direttive ci venivano impartite da (di cui non ricordo il cognome), da RA R_
SA o da suo figlio;
ADR: lavoravamo tutti i giorni dal lunedì al Persona_2 venerdì; il sabato non lavoravamo;
ADR: gli orari di lavoro erano dalle 5.00- 11.00/11.30 in estate”, mentre dalle stesse allegazioni attoree, in termini inconciliabili, si evince: “g) le direttive di lavoro erano impartite dal datore di lavoro RA SA e, a volte, da suo figlio che lo coadiuvava;
h) i giorni lavorativi erano dal Parte_2 lunedì al sabato, la domenica e gli altri giorni festivi non si lavorava;
i) si lavorava circa 5 al giorno, nei mesi autunnali-invernali dalle ore 6 massimo 7 del mattino fino alle ore 11 massimo 12; nei mesi primaverili-estivi dalle ore 5,30 del mattino fino alle ore 10,30 circa”), oltre che dalla contraddittorietà dei riferimenti temporali dagli stessi forniti in relazione alla presenza al lavoro del ricorrente, circoscritta dal ai soli CP_2 anni 2019 e 2020 e dalla ai soli anni 2016-2018, nonostante entrambi avessero Tes_1 affermato di aver lavorato, al pari del senza soluzione di continuità e in periodi Pt_1 coincidenti, per l'intero arco temporale 2016-2020 che viene in rilievo. Sulla scorta delle assorbenti considerazioni che precedono, residuando un quadro probatorio del tutto lacunoso, che non consente di asseverare gli assunti attorei in ordine allo svolgimento dell'attività lavorativa dedotta in lite e con ciò di fondarne il diritto all'iscrizione nell'elenco dei lavoratori agricoli per le giornate per cui è causa, il ricorso non può che essere rigettato. Le spese di lite sono da porre a carico della parte ricorrente in ragione della sua soccombenza. Non sussistono, infatti, i presupposti per applicare la disciplina di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c. (vds. con riferimento a speculare domanda volta ad ottenere la reiscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli, da ultimo Cassazione civile sez. lav., 1.4.2025, n. 8651). Quest'ultima, infatti, viene in rilievo nei soli giudizi -diversi da quello di specie- in cui oggetto diretto della domanda introdotta in giudizio sia una prestazione previdenziale e/o assistenziale (vds. altrsì Cass. nr. 16676 del 2020: “Il regime di esenzione dal pagamento delle spese processuali previsto dall'art. 152 disp. att. c.p.c. - espressione di diritto singolare, come tale non applicabile a casi non espressamente indicati - opera in relazione ai giudizi promossi per il conseguimento di prestazioni previdenziali o assistenziali in cui il diritto alla prestazione sia l'oggetto diretto della domanda introdotta in giudizio e non solo la conseguenza indiretta ed eventuale di un diverso accertamento. (Nella specie, la S.C. ha escluso il diritto all'esenzione in un giudizio avente ad oggetto la domanda volta ad ottenere la condanna dell'istituto previdenziale alla reiscrizione della parte ricorrente negli elenchi dei lavoratori agricoli)”). Ciò con la puntualizzazione che nella liquidazione, si è tenuto conto del fatto che se, per un verso “la controversia relativa all'accertamento del diritto all'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli deve essere considerata di valore indeterminabile ai fini dell'individuazione dello scaglione per la liquidazione delle spese processuali, con un valore minimo di Euro 26.000,00 e massimo di Euro 52.000,00”, per altro verso, “il giudice può applicare uno scaglione inferiore quando specifiche particolarità del caso lo giustifichino, in rapporto all'oggetto e alla complessità della controversia” (Cass. civ., Sez. lavoro, Ordinanza, 15/01/2025, n. 955; cfr. altresì Cass. civ., Sez. lavoro, Ordinanza, 15/01/2025, n. 955: “la possibilità per il giudice di applicare lo scaglione immediatamente inferiore per le particolarità della specifica lite, che giustificano il riferimento ad uno scaglione più basso, in rapporto all'oggetto e alla complessità della controversia”), di modo che lo scaglione tariffario per le cause di valore indeterminabile di bassa complessità - come quella che viene qui in esame - può essere quello compreso tra Euro 5.201,00-26.000,00 (cfr. Cass. 29821/2019; Cass. 11887/2019; Cass. 968/2022).
p.q.m.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. sul ricorso proposto, con atto depositato il 2.11.2023 da nei confronti Parte_1 dell' così provvede: rigetta la domanda attorea;
condanna la parte ricorrente al CP_1 pagamento delle spese di lite nei confronti dell' che liquida in euro 2.700,00, oltre a CP_1 rimborso di spese forfettarie al 15%, iva e cpa nella misura di legge. Lecce, 2 luglio 2025.
il giudice dott. Giovanni De Palma