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Sentenza 21 agosto 2025
Sentenza 21 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 21/08/2025, n. 1232 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1232 |
| Data del deposito : | 21 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo – Seconda Sezione Civile riunita in camera di consiglio e composta da:
1) Dott. Giuseppe Lupo Presidente
2) Dott.ssa Rossana Guzzo Consigliera
3) Dott. Alfonso Pinto Consigliere relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 411 del Registro Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno
2022, promossa
DA
nata a [...] il [...] (C.F. ) e Parte_1 C.F._1 [...]
, nata a [...] il [...] (C.F. ), in proprio e in qualità Parte_2 C.F._2 di eredi di e di rappresentati e difesi dall'avv. Paolo Di Stefano;
Persona_1 Persona_2
APPELLANTI
CONTRO
, nato a [...] il [...] (C.F. ), rappresentato e CP_1 C.F._3 difeso dall'avv. Aldo Ruffino;
E
con sede in Bologna, via Stalingrado n. 45 (C.F. e P.IVA Controparte_2
), in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv.to Aurelio P.IVA_1
Anselmo;
E
nato a [...] il [...] (C.F. ), rappresentato e Parte_3 C.F._4 difeso dall'avv. avv. Mauro Badagliacca;
E
, nato a [...] il [...] (C.F. ), rappresentato e Parte_4 C.F._5 difeso dall'avv. Maurizio Compagno;
E
con sede in Bologna, via Stalingrado n. 45 (C.F. e P.IVA Controparte_2
), in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv.to P.IVA_1
Giacomo Raffaele Esposito;
con sede in Garda (VR), via Monte Baldo n. 89 (C.F. Controparte_3
), in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Edoardo P.IVA_2
Errico;
E
oggi con sede in Venezia, via Don Parte_5 Parte_6
Tosatto n. 1 (C.F. ), in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa P.IVA_3 dall'avv. Rosanna Miotto;
E
con sede in Palermo, via Guglielmo Marconi n. 7 Controparte_4
(P.IVA ), in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. P.IVA_4
Daniele Zummo;
E
con sede con sede in Palermo, via Altofonte Porrazzi n. 81/B (P.IVA Controparte_5
), in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Daniele P.IVA_5
Zummo;
E
con sede in Milano, Corso Como n. 17 (P.IVA ), in persona Controparte_6 P.IVA_6 del suo legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Fabio Marino.
APPELLATI
Oggetto: responsabilità professionale
Conclusioni: per gli appellanti: “Voglia la Corte di Appello Ogni contraria istanza, eccezione e difesa reietta, … Accogliere per la forma l'atto di appello proposto il 24.2.2022 avverso la sentenza n.
317/2022 di cui infra e nel merito facendovi diritto: Riformare la sentenza n. 317/2022 resa addì
14/26 gennaio 2022 dal Tribunale Civile di Palermo – Sezione Terza – in composizione monocratica in persona del Giudice Dott. Enrico Catanzaro tra e Persona_2 Parte_1 [...]
, contro , , , , Parte_2 CP_1 Controparte_7 Parte_3 Parte_4
, Controparte_8 Parte_5 [...]
Controparte_4 Controparte_5 Controparte_2 [...]
, , per i motivi esposti nel citato atto di appello;
Ritenere e Controparte_2 Controparte_6 dichiarare la responsabilità del Dott. , del Dott. , del Dott. CP_1 Parte_4 Pt_3
della della
[...] Controparte_4 Controparte_3
di in persona dei rispettivi
[...] Controparte_9 rappresentanti legali pro tempore, per aver formulato con imperizia e negligenza erronea diagnosi di “anoressia nervosa” a danno di , nata a [...] il [...] e deceduta a Persona_1 Terrasini l'11 ottobre 2011, nonché per le altre ragioni spiegate nel richiamato atto di gravame;
Ritenere e dichiarare, conseguentemente, che acquisì il diritto al risarcimento dei Persona_1 danni non patrimoniali (biologico e morale e nella loro onnicomprensiva accezione come esposto nell'appello e nei scritti difensivi attorei di primo grado), dalla medesima patiti, da liquidarsi in complessivi € 1.355.493,00 o in quell'altra misura, maggiore o minore, che l'Ecc.ma Corte di
Appello riterrà equo e congruo determinare, oltre rivalutazione ed interessi sulla somma rivalutata, dalla data dell'evento sino al soddisfo;
Condannare conseguentemente in solido il Dott. CP_1
, il Dott. , il Dott. la
[...] Parte_4 Parte_3 Controparte_4 in persona del rappresentante legale pro tempore, la “ in
[...] Controparte_3 persona del rappresentante legale pro tempore, l' , in persona del Parte_5 rappresentante legale pro tempore, nonché la Controparte_5 Controparte_2
, in persona dei loro rispettivi rappresentanti legali pro tempore, al Controparte_6 pagamento a favore di – e per esso ai suoi eredi e Persona_2 Parte_1 [...]
, nonché a favore di , e , tutti quali eredi di CP_10 Parte_1 Controparte_10
, della su specificata somma di € 1.355.493,00, o di quell'altra somma, maggiore o Persona_1 minore, che l'ecc.ma Corte di Appello riterrà equo e congruo determinare, oltre rivalutazione ed interessi, sulla somma rivalutata, dalla data dell'evento sino al soddisfo;
Ritenere e dichiarare il diritto di e ad avere risarcito iure Persona_2 Parte_1 Controparte_10 proprio, i danni per la prematura morte della loro congiunta figlia e sorella;
Persona_1
Condannare conseguentemente in solido il Dott. , il Dott. , il Dott. CP_1 Parte_4
la la “ Parte_3 Controparte_4 Controparte_3
l' , Parte_5 Controparte_5 Controparte_2 [...]
, tutti in persona dei loro rispettivi rappresentanti legali pro tempore, al Controparte_6 pagamento di € 327.990,00 a favore di e per esso ai propri eredi Persona_2 Parte_1
e ; di € 327.990,00 a favore di;
e di € 142.420,00, a favore Controparte_10 Parte_1 di o di quelle altre somme, maggiori o minori, che l'Ecc. Corte di Appello Controparte_10 riterrà liquidare, oltre rivalutazione ed interessi sulle somme così rivalutate dalla data dell'evento sino al soddisfo;
Condannare in solido il Dott. , il Dott. , il Dott. CP_1 Parte_4
la la “ Parte_3 Controparte_4 Controparte_3
l' , Parte_5 Controparte_5 Controparte_2 [...]
tutti in persona dei rispettivi rappresentanti legali pro tempore, al pagamento a Controparte_6 favore di e per esso ai propri eredi e e Persona_2 Parte_1 Controparte_10
di € 10.000,00 (diecimila), salvo altro importo, a titolo di rimborso spese sostenute Parte_1 in occasione della malattia di , oltre interessi;
In subordine, qualora l'Ecc.ma Corte Persona_1 di Appello ritenga l'emergenza di diverse e gradate responsabilità rispettivamente a carico del Dott.
, del Dott. , del Dott. , della CP_1 Parte_4 Parte_3 [...]
, della di Controparte_4 Controparte_3 Parte_5
, in relazione alle modalità o al periodo in cui ciascuno di essi ha avuto in cura
[...] _1
, condannare gli odierni appellati in solido o in via alternativa e/o gradata tra loro, al
[...] risarcimento dei danni da corrispondere in favore di per esso ai propri eredi Persona_2
e , nonché a favore di e Parte_1 Controparte_10 Parte_1 [...]
, tutti quali eredi di , nella misura sopra indicata di € 1.355.493,00 Parte_2 Persona_1 nonché al paga - mento di € 327.990,00 in favore di per esso ai propri eredi Persona_2
e , di € 327.990,00 in favore di e di € Parte_1 Controparte_10 Parte_1
142.420,00 in favore di , o in quelle altre misure che l'ecc.ma Corte di Appello Parte_2 riterrà equo e congruo liquidare, oltre rivalutazione ed interessi sulle somme così rivalutate sempre dalla data dell'evento sino al soddisfo, nonchè al pagamento a favore di e per esso Persona_2 ai propri eredi e e dei danni patrimoniali Parte_1 Controparte_10 Parte_1 nella misura di € 10.000,00 (diecimila), oltre interessi. Con vittoria di spese, compensi professionali, spese forfettarie ed oneri fi - scali e contributivi per entrambi i gradi di giudizio”.
Per l'appellato : “Voglia pertanto l'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, CP_1 accogliere le seguenti CONCLUSIONI -Rigettare nel merito il gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto e confermare la sentenza n.317/2022 emessa dal Tribunale di Palermo in data
14/01/2022, pubblicata in data 26/01/2022; -In subordine, nella non temuta ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda dei sigg.ri e Persona_2 Parte_1 CP_10
formulata nei confronti del dott. , ritenere e dichiarare la
[...] CP_1 [...]
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, tenuta a manlevare il dott. Controparte_11
dalle eventuali somme riconosciute, e per l'effetto condannarla al pagamento in CP_1 favore dei sigg.ri e . -Con vittoria di Persona_2 Parte_1 Controparte_10 spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio oltre oneri e Cpa come per legge”;
Per l'appellata (con l'avv. Aurelio Anselmo): “VOGLIA L' ECC.MA CORTE Controparte_2
D'APPELLO Respinta ogni contraria istanza, eccezione, difesa Rejectis adversis, Ritenere e dichiarare infondato in fatto, illegittimo in diritto l'appello proposto rigettandolo conseguentemente, confermando in toto la decisione in 1° grado. Con vittoria di spese del doppio grado di giudizio”.
Per l'appellato : “VOGLIA L'ECC.MA CORTE D'APPELLO DI PALERMO Reietta Parte_3 ogni avversa istanza, eccezione e difesa Rigettare, con ogni statuizione, le domande tutte avanzate nell'atto introduttivo del presente giudizio perché infondate sia in fatto che in diritto per tutti i motivi ampiamente ed esaustivamente dedotti in narrativa. Conseguentemente, confermare la sentenza n. 317/2022 emessa dal Tribunale di Palermo – Dott. Enrico Catanzaro - a conclusione del giudizio portante l'N.R.G. 16905/2015. In via subordinata e per mero tutiorismo difensivo, nella denegata e non temuta ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte di Appello di Palermo dovesse ritenere di accogliere anche parzialmente le domande risarcitorie avanzate dagli eredi della sig.ra ritenere e Per_2 dichiarare che la compagnia assicurativa , in ragione della polizza Controparte_2 stipulata ed in conseguenza della domanda di garanzia proposta, è tenuta a garantire l'odierno convenuto indenne da ogni e qualsiasi somma che quest'ultimo dovesse essere, eventualmente, condannato a pagare per sorte, rivalutazione, interessi e spese legali. Condannare, in ogni caso, parte appellante al pagamento delle spese legali di entrambi i gradi di giudizio”.
Per l'appellato : “VOGLIA L'ECC.MA CORTE DI APPELLO DI PALERMO Parte_4
Disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e difesa disattendere e con qualsiasi statuizione rigettare l'appello proposto dai sigg. e Persona_2 Parte_1 [...]
avverso la sentenza n. 317/2022 del Tribunale di Palermo Sez. III Civile dei CP_10
14.01./26.01.2022 e conseguentemente confermare e ribadire in ogni suo punto la predetta sentenza, condannando l'appellante alle spese del presente giudizio. Nel merito dichiarare inammissibili, improponibili e comunque con qualsiasi statuizione rigettare, perché infondate in fatto ed in diritto, per le motivazioni svolte, tutte le domande e richieste svolte dagli odierni appellanti opponendosi alla rinnovazione dell'istruttoria per come richiesta. Con riserva di ogni altra deduzione, eccezione, difesa ed istruzione probatoria ai sensi di legge, anche in base al comportamento processuale di
C/parte”.
Per l'appellata rappresenta e difesa dall'avv.to Raffaele Esposito: “Ci si oppone alla Controparte_2 rinnovazione dell'istruttoria e si insiste per il rigetto del gravame con integrale conferma della gravata sentenza siccome immune da vizi motivazionali”.
Per l'appellata “Voglia l'Ecc.ma Corte adita: 1) rigettare siccome Controparte_3 infondato il gravame ex adverso formulato;
2) condannare parte appellante al pagamento delle spese
e competenze del grado di giudizio, con attribuzione al sottoscritto difensore che si dichiara antistatario;
3) in subordine, salvo il ricorso per cassazione, e nella denegatissima ipotesi in cui venisse ritenuta sussistente una qualche responsabilità dei sanitari della , Controparte_3 limitare al minimo la quota di addebito, avendo riguardo alla ridottissima durata del ricovero (3 giorni), alle circostanze che hanno impedito un corretto inquadramento diagnostico, ed alla avanzata fase della patologia;
4) compensare, in tale non creduta ipotesi, le spese processuali, anche considerando l'entità delle pretese reiterate nell'atto di appello in rapporto al possibile ammontare dell'effettivo risarcimento”.
Per l'appellata “Piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello di Venezia, Parte_5 contrariis reiectis: - Nel merito, dichiarata l'infondatezza dell'odierno appello avverso, rifiutato comunque il contraddittorio su ogni domanda formulata genericamente, irritualmente e comunque tardivamente da controparte, respingersi le domande ed istanze degli appellanti e conseguentemente confermarsi la sentenza emessa dal Tribunale di Palermo, n. 317/2022 Sent. In via strettamente subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accertamento dell'esistenza di una qualche responsabilità in capo ai sanitari, rigettarsi comunque ogni domanda posta nei confronti dell'appellata , per mancanza di un diretto nesso di causa tra le condotte Parte_6
e l'evento e comunque per mancanza di solidarietà passiva tra gli appellati. In via ulteriormente gradata, mantenersi comunque ogni obbligo attribuito all'appellata in stretta proporzione al grado accertato di responsabilità e ai soli reali danni subiti, direttamente collegabili causalmente con la condotta dei sanitari dell' oggetto di specifica e puntuale censura, espunta ogni pretesa e Pt_6 lagnanza non espressamente avanzata e motivata nella citazione di primo grado, con ricorso a criteri tecnici e di prova rigorosi, in ogni caso radicalmente ridimensionandosi le avverse pretese”.
Per l'appellata “VOGLIA L'ILL.MA CORTE Controparte_4
D'APPELLO − Preliminarmente ritenere e dichiarare inammissibile l'appello proposto poiché in violazione dei precetti di cui all'art. 342 c.p.c; Nel merito − Ritenere e dichiarare infondati in fatto e in diritto tutti i motivi contenuti nell'atto di appello notificato;
− Confermare la sentenza n. 317/2022 nella sua integrità. − In subordine, nella non temuta e denegata ipotesi in cui il giudice adito dovesse, contro tutte le argomentazioni infra esposte, ravvisare la sussistenza del nesso di causalità tra il decesso di e l'operato della e/o un Persona_1 Controparte_4 qualsivoglia profilo di responsabilità in ordine ai danni tutti patiti dalla stessa e dai congiunti odierni attori personalmente , si chiede fin da adesso di tenere conto delle concause che hanno dato origine all'evento lesivo e, conseguentemente ridurre proporzionalmente e gradatamente le somme richieste da parte attrice, sempre in via subordinata in caso di condanna dell'odierna appellata al pagamento di qualsiasi somma a qualsivoglia somma a qualsivoglia titolo in favore degli attori, porla a carico della in persona del suo legale rappresentante pro tempore per i motivi di cui Controparte_5 in narrativa e/o della già in persona del suo Controparte_6 Controparte_12 legale rappresentante pro tempore, contrattualmente obbligata nei confronti della Controparte_5
giusta polizza n. 524/4/504027, a manlevarla e tenerla indenne per i fatti oggetti di causa e per
[...]
i motivi di cui in narrativa.”.
Per l'appellata “VOGLIA L'ILL.MA CORTE D'APPELLO − Preliminarmente Controparte_5 ritenere e dichiarare inammissibile l'appello proposto poiché in violazione dei precetti di cui all'art.
342 c.p.c; Nel merito − Ritenere e dichiarare infondati in fatto e in diritto tutti i motivi contenuti nell'atto di appello notificato;
− Confermare la sentenza n. 317/2022 nella sua integrità. − In subordine, nella non temuta e denegata ipotesi in cui il giudice adito dovesse, contro tutte le argomentazioni infra esposte, ravvisare la sussistenza del nesso di causalità tra il decesso di
e l'operato della e/o un qualsivoglia Persona_1 Controparte_4 profilo di responsabilità in ordine ai danni tutti patiti dalla stessa e dai congiunti odierni attori personalmente, si chiede fin da adesso di tenere conto delle concause che hanno dato origine all'evento lesivo e, conseguentemente ridurre proporzionalmente e gradatamente le somme richieste da parte attrice;
− Sempre in subordine, in caso di condanna della CO
, giusta chiamata in garanzia della al pagamento di qualsiasi somma
[...] Controparte_5
a qualsivoglia titolo in favore degli attori, porla a carico della già Controparte_6
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, contrattualmente Controparte_12 obbligata nei confronti della giusta polizza n. 524/4/504027, a manlevarla e Controparte_5 tenerla indenne per i fatti oggetti di causa e per i motivi di cui in narrativa. …Con vittoria di spese competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio”.
Per l'appellata “respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, Controparte_6 preliminarmente e pregiudizialmente • ritenere e dichiarare la inammissibilità e/o improcedibilità dell'appello proposto dal sig. , dalla sig.ra e dalla sig.ra Persona_2 Parte_1 [...]
, tutti in proprio e quali eredi della sig.ra , avverso la sentenza n. CP_10 Persona_1
317/2022 dei 14/26 gennaio 2022, non notificata, resa dal Tribunale di Palermo, in quanto non conforme ai requisiti formali previsti dall'art. 348 bis c.p.c.; conseguentemente • confermare in ogni sua parte la sentenza di primo grado;
nel merito • rigettare l'appello proposto, introduttivo del presente giudizio;
conseguentemente • confermare in ogni sua parte la sentenza n. 317/2022 dei 14/26 gennaio 2022, non notificata, resa dal Tribunale di Palermo, e pertanto rigettare perché infondate in fatto e in diritto le domande tutte formulate da parte attrice, oggi appellante, nei confronti di
[...]
e, conseguentemente, di e di Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6
oggi appellata;
subordinatamente, gradatamente e senza recesso • nell'ipotesi di modifica
[...] anche parziale della sentenza impugnata, e dunque nell'ipotesi di condanna di Controparte_6 al pagamento di somme a qualsiasi titolo dovute, limitare detto pagamento entro i limiti del
[...] massimale di polizza contrattualmente convenuto pari a Lit. 500.000.000 (Euro 258.228,45); sempre
e in ogni caso • condannare chi di ragione al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, ivi compresi gli onorari e i compensi di difesa”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.Con sentenza n. 317/2022 il Tribunale di Palermo, definitivamente pronunciando, rigettò le domande formulate da , e , volte ad ottenere il Persona_2 Parte_1 Controparte_10 risarcimento del danno, iure hereditatis, subito dalla loro congiunta - deceduta in data 11 Persona_1 ottobre 2011, all'età di anni ventuno, per un adenocarcinoma gastrico – nonché quello iure proprio subito per la perdita del rapporto parentale nonché per il pregiudizio patrimoniale sofferto.
A tanto pervenne il primo giudice, avendo ritenuto l'insussistenza del nesso causale tra l'errata diagnosi dei sanitari e delle strutture che avevano, nel tempo, avuto in cura la – con conseguente Per_2
tardiva diagnosi dell'adenocarcinoma – e il decesso della paziente.
Ritenne, ancora, il Tribunale non formulate dalle parti attrici, in seno all'atto introduttivo, precise e ulteriori domande di risarcimento del danno da cd. da perdita di chance e da pregiudizio alla qualità della vita.
2. Avverso tale sentenza, hanno proposto appello , e Persona_2 Parte_1 [...]
, con atto di citazione notificato il 25 febbraio 2022, sulla scorta di cinque motivi di CP_10 impugnazione, così di seguito sintetizzabili:
I. errore del primo giudice per aver ritenuto non formulate le domande di risarcimento per perdita di chance e di peggioramento della qualità della vita;
II. errore per aver accertato l'insussistenza del nesso causale tra l'errore diagnostico e la morte di essendo tenuto – a loro dire - a discostarsi dalle risultanze Persona_1 del CTU nominato;
III. errore per non aver ritenuto che le domande risarcitorie complessivamente formulate fossero connesse ai danni subiti da perdita di chance e di peggioramento della qualità di vita, comunque appurati dal consulente nominato;
IV. errore per aver rigettato le domande di risarcimento dei danni patrimoniali e in genere di tutti i danni subiti per la prematura morte della loro congiunta;
V. errore sul regolamento delle spese del giudizio.
3. Ristabilito il contraddittorio in questo grado, si sono costituiti , , CP_1 Parte_4
, Parte_3 Controparte_4 Controparte_8
(oggi ) e i garanti Parte_5 Parte_6 Controparte_2 CP_5
resistendo al gravame, di cui hanno richiesto il rigetto.
[...] Controparte_6
, inoltre, ha riproposto in via subordinata le proprie domande di garanzia – già CP_1
formulate, in primo grado, nel giudizio riunito R.G. n. 4392/2016 e rimaste assorbite - nei confronti di la quale, ribadendo le proprie eccezioni e difese, ne ha contestato la fondatezza. CP_2
4. Interrotto il procedimento per la morte di , il giudizio è stato riassunto da Persona_2 Pt_1
e n.q. di eredi.
[...] Parte_2
In assenza di incombenti istruttori, mutato il relatore, all'udienza del 28 marzo 2025 – sostituita dal deposito di note scritte – la causa è stata posta in decisione con l'assegnazione di termini di 60 gg per il deposito di comparse conclusionali e di 20 gg per il deposito di memorie di replica.
5. Così brevemente tratteggiato l'oggetto del contendere, con il secondo e quarto motivo di impugnazione, di cui è opportuna la trattazione prioritaria e congiunta, gli appellanti si dolgono che il
Tribunale abbia ritenuto non dimostrato, in base alle risultanze della disposta CTU, il nesso causale tra l'errore diagnostico dei medici e delle strutture sanitarie in giudizio e la morte di . Persona_1
Rappresentano che le conclusioni alle quali sono pervenuti i CCTTUU nella bozza inviata alle parti fosse originariamente in larga parte loro favorevole, sicché avrebbero ragionevolmente limitato le proprie osservazioni critiche all'elaborato peritale.
Evidenziano che, in base alle controdeduzioni ricevute dai consulenti di parte, i CCTTUU avevano, invece, sensibilmente mutato le proprie conclusioni.
Sostengono che le conclusioni rassegnate erano contradditorie, poiché, laddove lo avesse CP_1 diligentemente prescritto un accertamento diagnostico più accurato - già al maggio o al settembre 2010 - le probabilità di esito favorevole sarebbero state necessariamente maggiori e superiori alla quota del 30%.
Soggiungono che era scientificamente riconosciuto che, in giovani pazienti, lo sviluppo di un tumore
è molto più rapido, rendendo una diagnosi precoce di significativa importanza.
Affermano, infine, di avere diritto al risarcimento delle spese affrontate per le cure e i ricoveri alle quali è stata sottoposta la loro congiunta in base ad una diagnosi radicalmente erronea, nonché al risarcimento per il trauma subito per la sua prematura scomparsa.
I motivi sono nel complesso infondati.
Risulta, invero, che gli ausiliari, pur con i limiti di un giudizio di carattere probabilistico, abbiano condotto un adeguato accertamento al fine di determinare l'esistenza di un rapporto di causalità tra l'evidente – e macroscopico - errore diagnostico dei sanitari coinvolti nella vicenda e la morte di _1
, concludendo per l'insussistenza di tale nesso con un giudizio controfattuale ex post ancorato al rispetto
[...]
del principio del “più probabile che non”.
Procedendo con ordine al vaglio delle censure, la sensibile modifica effettuata dai CCTTUU, avuto riguardo delle controdeduzioni offerte dai rispettivi CTP, non ha, nel concreto, provocato alcun preciso pregiudizio agli appellanti, né al contradittorio fra tutte le parti in giudizio.
I anno puntualmente indicato, nei propri successivi atti difensivi in primo grado, Controparte_14
nonché in questo grado di giudizio, le proprie riserve alle conclusioni rassegnate dagli ausiliari, sicché la loro insufficienza a superare le loro conclusioni non può ritenersi causa di un preteso limite alle loro controdeduzioni critiche.
Mette conto precisare che, secondo l'accertamento compiuto dai CCTTUU, “si può affermare che un corretto approccio alla sintomatologia presentata dalla avrebbe richiesto l'esecuzione di una EGDS. Per_2
La letteratura di settore dimostra che l'accuratezza diagnostica dell'endoscopia e della biopsia per i tumori primitivi dell'alto tratto gastrointestinale si attesta nel range del 95%. Pertanto, appare di piana evidenza come l'esecuzione tempestiva di una che sarebbe stata doverosa seguendo correttamente le flowchart Pt_7 diagnostiche, avrebbe permesso di porre verosimilmente (rectius, quasi certamente) la diagnosi di adenocarcinoma gastrico. A causa dell'estrema variabilità della carcinogenesi, appare difficile potersi esprimere in maniera puntuale su quale sarebbe stato il decorso clinico della anche qualora fossero Per_2 state seguite diligentemente le linee guida di caratura internazionale. Infatti, la sopravvivenza dei pazienti affetti da tale patologia varia sensibilmente in relazione allo stadio della patologia, spaziando dal 65% di sopravvivenza a 5 anni in caso di patologia in stadio iniziale, virando verso una sopravvivenza a 5 anni del
30% in caso di stadio più avanzato, fino al 5% di sopravvivenza a 5 anni in caso di patologia metastatica avanzata. Anche mediante un ragionamento ex post è impossibile stabilire con certezza lo stadio della patologia della nelle varie fasi della storia clinica oggi oggetto di studio. La presenza dei c.d. sintomi Per_2 di allarme già dal settembre 2010 può fare maggiormente propendere verso l'ipotesi di una patologia già in stadio avanzato. Tuttavia, non è possibile escludere con ragionevole certezza la possibilità che la patologia fosse ancora in uno stadio passibile di cure che, se anche non avessero avuto intento curativo, avrebbero comunque permesso alla un maggior periodo di sopravvivenza, quantificabile perfino in termini di Per_2
anni. Si vuole, in ogni caso, precisare che con una criteriologia ancorata al “più probabile che non”, un differente, adeguato e diligente, comportamento posto in essere dagli operatori sanitari che ebbero in cura la dal settembre 2010, non avrebbe evitato il decesso della paziente o ritardato significativamente Per_2 il suo decorso” (pag. 79 CTU).
Avuto riguardo a tali osservazioni, risulta – quindi - che i consulenti abbiano tenuto conto di ogni elemento a disposizione al fine di stabilire il più probabile decorso della malattia della , Per_2
concludendo che anche una diagnosi tempestiva al settembre 2010, nel caso di una prescrizione degli esami strumentali più appropriati al caso– opportuna e doverosa secondo le buone pratiche mediche – avrebbe, più probabilmente, non condizionato l'evento morte.
Sul punto, occorre precisare, peraltro, che secondo i consulenti, al maggio 2010 la sintomatologia della si presentasse aspecifica (cfr. pag. 67 CTU), sicché, tenuto conto dell'andamento Per_2
ingravescente dei sintomi, è solo dalla prima visita medica documentata, effettuata dallo il 9 settembre CP_1
2010, che è possibile individuare il primo rilevante errore diagnostico-terapeutico che tuttavia risulta, con probabilità maggiori e prevalenti, privo di incidenza causale.
Non appare, pertanto, dimostrato e sufficientemente argomentato la ragione per la quale, in caso di diagnosi tempestiva al settembre 2010, la avrebbe potuto godere, solo per la giovane età, di Per_2
concrete e apprezzabili probabilità di sopravvivenza, tali da sovvertire l'esito del giudizio controfattuale condotto dai consulenti.
Com'è possibile evincere dall'elaborato peritale, infatti, gli ausiliari nominati hanno condotto uno studio personalizzato sulle condizioni specifiche della paziente, sicché il giudizio probabilistico condotto ha debitamente tenuto conto anche dell'età della stessa, al fine di determinare le chances di sopravvivenza e/o di ritardare concretamente l'esito infausto. Ne consegue, dunque, che non sia neanche fondata la censura per la quale il giudice si sarebbe basato sul ragionamento “ipotetico” dei consulenti, avuto riguardo a che, in tema di responsabilità medica, raramente è possibile raggiungere un livello di certezza nelle indagini eseguite, restando il criterio del “più probabile che non” lo strumento più ragionevole e scientificamente ancorato per condurre il giudizio controfattuale richiesto.
Alla luce di tali evidenze, non appare fondata la formulata domanda di risarcimento del danno non patrimoniale iure proprio subito, giacché non è dimostrato che la giovane non sarebbe comunque deceduta ovvero che, prematuramente, sia scomparsa a causa dell'accertato errore diagnostico-terapeutico, come sostenuto dagli appellanti.
Non appare accoglibile, infine, neanche il chiesto risarcimento del danno per le spese affrontate dalla famiglia per curare la “anoressia nervosa” diagnosticata alla Grimaudo, tenuto conto delle incolmabili lacune probatorie sul punto.
Difatti, non è stato fornito dagli appellanti alcun criterio o elemento giustificativo – neanche in via indiziaria - sulla base della quale si dovrebbe stimare il danno patrimoniale subito, sicché ogni quantificazione del danno, più che in via equitativa, apparirebbe formulato in via del tutto sostitutiva.
Sul punto, appare certamente opportuno il richiamo dell'orientamento della Suprema Corte, per la quale “la liquidazione equitativa del danno ha natura sussidiaria, perché presuppone l'esistenza d'un danno oggettivamente accertato. Essa attribuisce al giudice di merito non già un potere arbitrario, ma una facoltà di integrazione in via equitativa della prova semipiena circa l'ammontare del danno. La liquidazione equitativa ha, poi, natura non sostitutiva, perché ad essa non può farsi ricorso per sopperire alle carenze o decadenze istruttorie in cui le parti fossero incorse” (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 26051 del 17/11/2020 ).
Non apparendo, pertanto, che i ossero materialmente impossibilitati a produrre Controparte_14
alcun elemento materiale dal quale fosse possibile desumere le spese affrontate (fatture, bonifici, ricevute, biglietti aerei etc.), ne consegue l'inevitabile rigetto della domanda.
6. Con il primo e il terzo motivo di impugnazione, che per ragioni di ordine logico occorre esaminare congiuntamente, gli appellanti si dolgono che il Tribunale abbia erroneamente ritenuto non tempestivamente proposte le domande risarcitorie concernenti alla perdita di chance e alla libera determinazione esistenziale della paziente, nonché afferenti al peggioramento della qualità della vita della stessa.
Rappresentano che tali voci di danno erano chiaramente dedotte nell'atto di citazione e nelle difese di primo grado e meramente reiterate in sede di comparsa conclusionale.
Evidenziano che, anche laddove l'errore medico non avesse condizionato l'esito finale della malattia,
l'omessa diagnosi di una patologia terminale costituisce di per sé un danno risarcibile.
Soggiungono che, sul punto, la sarebbe stata ingiustamente privata della possibilità di Per_2
accedere a cure palliative, consentendole di vivere con maggiore dignità lo stadio terminale della patologia di cui era affetta, nonché di decidere consapevolmente come spendere e affrontare l'ultimo periodo della sua vita.
I motivi sono fondati.
E' necessario il richiamo, in questa sede, del consolidato principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità, secondo il quale “il giudice di merito, nell'esercizio del potere di interpretazione e qualificazione della domanda, non è condizionato dalle espressioni adoperate dalla parte ma deve accertare e valutare il contenuto sostanziale della pretesa, quale desumibile non esclusivamente dal tenore letterale degli atti ma anche dalla natura delle vicende rappresentate dalla medesima parte e dalle precisazioni da essa fornite nel corso del giudizio, nonché dal provvedimento concreto richiesto, con i soli limiti della corrispondenza tra chiesto e pronunciato e del divieto di sostituire d'ufficio un'azione diversa da quella proposta. Il relativo giudizio, estrinsecandosi in valutazioni discrezionali sul merito della controversia, è sindacabile in sede di legittimità unicamente se sono stati travalicati i detti limiti o per vizio della motivazione" (Cassazione civile sez. III, 21/05/2019, n.13602)
Avuto riguardo a tale condivisibile principio, è evidente che, in seno all'atto introduttivo del giudizio di prime cure, gli odierni appellanti avessero domandato - iure hereditatis - il risarcimento del danno subito dalla loro congiunta , anche sotto il profilo di un danno definito – in senso lato - alla stregua Persona_1
“di perdita di chance” e dall'ingiusto peggioramento della qualità di vita, cagionate dal manifesto errore diagnostico-terapeutico.
Palesemente erroneo ed illogico è il passaggio della sentenza gravata alla cui stregua la circostanza per cui gli appellanti non avrebbero contestato – in prime cure – la mancata formulazione di un quesito specifico su tale punto ai consulenti sarebbe indicativo del fatto che costoro non avessero chiesto tale posta.
In disparte il noto principio per cui la consulenza tecnica d'ufficio non è un mezzo di prova ma uno strumento di accertamento a disposizione del giudice, l'espletamento di un'indagine peritale su uno o più aspetti di causa, non indica né circoscrive l'intero perimetro dell'accertamento demandato al giudice.
Nel caso concreto, per l'altro, i CCTTUU hanno offerto valutazioni utili anche ai fini dell'accertamento di tali danni non patrimoniali subiti dalla giovane , talché non appare giustificato, sotto alcun Per_2
profilo, il diniego del Tribunale ad entrare nel merito di tali domande.
Tanto precisato, è opportuno richiamare la giurisprudenza della Suprema Corte per cui “l'avvenuto riconoscimento del risarcimento legato alla perdita della chance di conseguire un risultato più favorevole riferito alla salute del paziente vale a ritenere (implicitamente ove non esplicitamente) attestata la definitiva esclusione di alcun nesso di causalità tra il comportamento negligente dei sanitari e il decesso del medesimo paziente, potendo procedersi allo scrutinio circa la perdita della possibilità di conseguire un risultato favorevole solo ed esclusivamente in caso di definitiva esclusione del nesso di causalità tra il comportamento negligente dei sanitari e il decesso del paziente. Nel caso, infatti, in cui alla condotta colpevole del sanitario sia ricollegabile solo la conseguenza di un evento di danno incerto, l'eventualità di una maggior durata della vita e/o di minori sofferenze (ritenute soltanto 'possibili' alla luce delle conoscenze scientifiche e delle metodologie di cura del tempo) sarà risarcibile equitativamente (come possibilità perduta) se - provato il nesso causale, secondo gli ordinari criteri civilistici tra la condotta e l'evento incerto (la possibilità perduta) – risultino comprovate conseguenze pregiudizievoli che presentino la necessaria dimensione di apprezzabilità, serietà, consistenza;
… in definitiva, la chance si sostanzia nell'incertezza del risultato, la cui 'perdita', ossia
l'evento di danno, è il riflesso di un'insuperabile incertezza predicabile alla luce delle conoscenze scientifiche
e delle metodologie di cura del tempo rapportate alle condizioni soggettive del danneggiato;
tale evento di danno sarà risarcibile a seguito della lesione di una situazione soggettiva rilevante - che pur sempre attiene al bene salute - sempre che esso sia stato allegato e (con particolare riguardo al diritto all'autodeterminazione, inteso anche in termini di possibilità di 'battersi' consapevolmente per un possibile esito più favorevole dell'evolversi della malattia) provato in giudizio nella sua già ricordata dimensione di apprezzabilità, serietà, consistenza, e non già soltanto in base alla pura e semplice relazione causale tra condotta ed evento, in guisa di danno in re ipsa “(da ultimo Cass. nr. 16326/2025 del 17/06/2025; per le precedenti pronunce cfr. Cass. 9 marzo 2018, n. 5641, e Cass. 19 settembre 2023, n. 26851).
Il principale criterio utilizzato per la liquidazione del danno da perdita di chance è il cosiddetto coefficiente di riduzione. Questo metodo prevede che:
- si applichi questa percentuale come coefficiente di riduzione al valore del bene finale;
- si identifichi innanzitutto il valore del bene finale cui il danneggiato aspirava;
- si valuti la probabilità percentuale che il danneggiato aveva di conseguire quel risultato.
Quando l'applicazione rigorosa del coefficiente di riduzione risulta difficoltosa per la peculiarità del caso concreto, i giudici possono ricorrere alla valutazione equitativa del danno ai sensi dell'art. 1226 c.c.
La valutazione equitativa:
- non è una mera approssimazione arbitraria, ma richiede una congrua ed adeguata motivazione;
- presuppone che sia stata preventivamente accertata l'esistenza del danno, non potendo – quindi - sopperire alla mancata prova del danno;
- deve tenere conto del grado di probabilità di realizzazione del risultato sperato;
- richiede un'analisi attenta delle circostanze concrete del caso specifico
È importante sottolineare che la recente ordinanza n. 18568/2024 della Cassazione ha evidenziato un errore comune nella prassi giudiziaria: liquidare il danno come se vi fosse certezza del risultato finale, anziché parametrarlo alla probabilità della chance. La Corte ha infatti specificato che “il danno da perdita di chance è un danno da perdita di una possibilità. Ne consegue che la parametrazione delle poste risarcitorie dovrà essere agganciata alla valutazione e all'apprezzamento del grado di possibilità di realizzazione del risultato.” Qualunque sia il criterio utilizzato, il risarcimento deve sempre essere proporzionato alla probabilità di successo che caratterizzava la chance perduta. Un'errata quantificazione che prescinde da tale probabilità snatura l'istituto, trasformando impropriamente il risarcimento del danno da perdita di chance in un risarcimento per mancato conseguimento del risultato finale.
Alla luce di tali criteri, vanno brevemente richiamate le risultanze della c.t.u. da cui risulta che “la sopravvivenza dei pazienti affetti da tale patologia varia sensibilmente in relazione allo stadio della patologia, spaziando dal 65% di sopravvivenza a 5 anni in caso di patologia in stadio iniziale, virando verso una sopravvivenza a 5 anni del 30% in caso di stadio più avanzato, fino al 5% di sopravvivenza a 5 anni in caso di patologia metastatica avanzata”.
I c.t.u. hanno poi aggiunto che “è impossibile stabilire con certezza lo stadio della patologia della
nelle varie fasi della storia clinica oggi oggetto di studio. La presenza dei c.d. sintomi di allarme già Per_2
dal settembre 2010 può fare maggiormente propendere verso l'ipotesi di una patologia già in stadio avanzato”.
Da tanto discende che la chance di sopravvivenza a cinque anni di cui è stata privata la è Per_2
pari al 5 %.
Va adesso evidenziato che non vi è criterio né legale né giurisprudenziale consolidato che indichi come debba procedersi alla liquidazione della perdita di chances.
Vi è – però- che, di recente, la Corte di legittimità ha confermato una sentenza di merito che aveva così proceduto alla relativa liquidazione “la modalità di computo che parte dalla determinazione della somma che sarebbe spettata alla vittima nel caso di invalidità permanente al 100% suddividendola per il numero di anni che avrebbe potuto ancora vivere secondo i parametri medi Istat, ottenendo così il valore da moltiplicare per il numero di anni corrispondenti all'aspettativa di vita complessivamente “sperata”, e, infine, applicata, all'importo così ottenuto l'aliquota percentuale corrispondente alla possibilità di verificazione della chance perduta” (Cass. ordinanza n. 2861/2025).
Tenuto conto di tali criteri, facendo uso delle tabelle milanesi del 2024 il danno biologico del 100 % complessivamente spettante ad una persona di 21 anni, con la personalizzazione massima (adeguata al caso concreto per le sofferenze patite) è pari ad euro 1.508.661,00.
L'aspettativa di vita di una donna in Italia nel 2011 era di anni 84,5, conseguendone che la superiore cifra va divisa per 63,5 pervenendosi al risultato di euro 23.758,44 annuale.
Moltiplicata tale cifra per gli anni di aspettativa di vita complessivamente sperata (5 anni) si ottiene il risultato di euro 118.792,20 di cui il 5 % (pari alla chance perduta) è di euro 5.939,61.
In secondo luogo, va certamente riconosciuto il risarcimento del danno per il peggioramento della qualità di vita, patito dalla che è stata impropriamente curata per un'anoressia nervosa dal Per_2
settembre 2010 al luglio 2011 ed ha patito un progressivo peggioramento delle proprie condizioni di vita con “dolore, vomito e calo di peso ponderale”: ad avviso degli ausiliari da una corretta diagnosi avrebbe fatto seguito il posizionamento di una endoprotesi, che avrebbe potuto evitare mesi di alimentazione inefficace e dolorosa, i persistenti e gravosi sintomi di nausea e vomito.
Tali circostanze, segnatamente, hanno comportato una più grave e precipitosa compromissione della vita quotidiana, delle relazioni sociali e della propria autonomia, nonché uno stato di deperimento vertiginoso che avrebbe potuto essere alleviato in modo apprezzabile.
Tenuto anche conto della giovane età della (ventuno anni), è ragionevole ritenere che ciò Per_2
abbia provocato uno stato di invalidità temporanea pressoché totale, imputabile a tutti i sanitari che l'hanno avuta in cura e assistita sino al 15 giugno 2010.
Pertanto, poiché occorre far partire il computo dal 9 settembre 2010 (data della prima visita compiuta dallo Spina), intercorre un lasso di tempo di 280 giorni
Alla luce di quanto evidenziato, in via equitativa, appare dunque corretto quantificare il danno in euro
48.300,00, corrispondente ad un importo di 172,5 euro al giorno, da calcolare per il periodo intercorrente dal 9 settembre 2010 al 15 giugno 2011 e, dunque, di 280 giorni complessivi.
Ed ancora va pure riconosciuto l'ulteriore ristoro chiesto dagli appellanti che, in prime cure, allegarono anche il “danno da preclusione di qualsiasi trattamento palliativo” (cfr. pag. 13 della citazione introduttiva”).
Mette quindi conto ricordare che, secondo il condivisibile indirizzo della Suprema Corte,
“l'autodeterminazione del soggetto chiamato alla "più intensa (ed emotivamente pregnante) prova della vita, qual è il confronto con la realtà della fine" non è, dunque, priva di riconoscimento e protezione sul piano normativo, e ciò qualunque siano le modalità della sua esplicazione: non solo il ricorso a trattamenti lenitivi degli effetti di patologie non più reversibili, ovvero, all'opposto, la predeterminazione di un percorso che porti
a contenerne la durata, ma anche la mera accettazione della propria condizione, perché "anche la sofferenza
e il dolore, là dove coscientemente e consapevolmente non curati o alleviati, acquistano un senso ben differente, sul piano della qualità della vita, se accettati come fatto determinato da una propria personale opzione di valore nella prospettiva di una fine che si annuncia (più o meno) imminente, piuttosto che vissuti, passivamente, come segni misteriosi di un'inspiegabile, insondabile e angosciante, ineluttabilità delle cose"
(così, ancora una volta, Cass. Sez. 3, ord. n. 7260 del 2018, cit.). Insomma, per citare una delle voci più alte della letteratura del 900', l'ordinamento giuridico non affatto è indifferente all'esigenza dell'essere umano di
“entrare nella morte ad occhi aperti”” (Cass. civ. Sent. Sez. 3 Num. 10424 Anno 2019).
Ora, anche in questo caso, in assenza di criteri liquidativi oggettivi e specifici per tale tipologia di nocumento, in via analogica è possibile utilizzare come primo parametro di riferimento le ultime Tabelle milanesi del 2024, riferibili al danno da violazione del consenso informato.
Tale categoria di danno potrebbe apparire la più similare, involgendo la sfera di autodeterminazione dell'individuo, giacché, secondo la Suprema Corte, ”in tema di responsabilità professionale del medico,
l'inadempimento dell'obbligo di informazione sussistente nei confronti del paziente può assumere rilievo a fini risarcitori, anche in assenza di un danno alla salute o in presenza di un danno alla salute non ricollegabile alla lesione del diritto all'informazione, tutte le volte in cui siano configurabili, a carico del paziente, conseguenze pregiudizievoli di carattere non patrimoniale di apprezzabile gravità derivanti dalla violazione del diritto fondamentale all'autodeterminazione in se stesso considerato, sempre che tale danno superi la soglia minima di tollerabilità imposta dai doveri di solidarietà sociale e che non sia futile, ossia consistente in meri disagi o fastidi (sentenza 9 febbraio 2010, n. 2847, ribadita dalla più recente ordinanza 22 agosto 2018,
n. 20885)” (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 30032 del 2023).
Tanto considerato, secondo tali Tabelle (a partire da pag. 90) il danno da autodeterminazione sarebbe stato considerato di eccezionale entità tenuto conto della notevole entità o irreversibilità delle sofferenze fisiche o postumi;
gravissima sofferenza interiore conseguente al diritto all'autodeterminazione; paziente non informato molto vulnerabile (per età, storia clinica, condizioni personali, stato di minorazione psichica); intervento non proceduto da consenso;
gravissima violazione dell'obbligo informativo (ad. es. nessuna informazione fornita).
Invero tali criteri, ad eccezione dell'intervento non proceduto da consenso, sembrano trovare certa applicazione nel caso esaminato, avuto riguardo della pesante ingravescenza dei sintomi accusati dalla
, giunta all'Ospedale Cervello in uno stato di sofferenza elevato, a causa di un trattamento Per_2 psicopatologico del tutto inadeguato ad affrontare i sintomi della malattia di cui era invece affetta.
Appare, peraltro, del tutto verosimile e acclarata da normali massime di esperienza la sofferenza della paziente sul piano dell'autodeterminazione, non avendo avuto la giovane la possibilità di scegliere se affrontare la patologia con le cure e terapie a disposizione sin dal settembre 2010 – pur con un esito probabilmente negativo- ovvero di concentrarsi, sin da subito, su un piano terapeutico esclusivamente palliativo.
Inoltre, data la giovane età, la appare certamente un soggetto vulnerabile, in alcun modo Per_2 lontanamente preparata – secondo comuni massime di esperienza – ad un possibile esito infausto, avvenuto a pochi mesi di distanza dal ricovero all'Ospedale Cervello del 15 giugno 2011, di cui avrebbe potuto essere a conoscenza già quasi un anno prima, affrontando, peraltro, un calvario apparentemente inspiegabile e, dunque, angosciante nella sua progressiva ingravescenza.
Sicché appare manifesta, infine, la gravissima violazione dell'obbligo informativo da parte di tutti i sanitari che l'hanno avuta in cura, che avrebbero dovuto indicare un esame specialistico e diagnostico adeguato al caso.
Tanto premesso, per la violazione del mero consenso informato tali Tabelle indicano una liquidazione del danno superiore ad euro 23.246,00, che va, in ogni caso, personalizzato al caso di specie.
Avuto riguardo a tale condivisibile principio, appare equa una liquidazione del danno in misura adeguata alla fattispecie, dal momento che l'errore diagnostico ha comportato la radicale negazione di verità su una propria condizione esistenziale, di fondamentale ed eccezionale rilevanza. Alla luce di quanto evidenziato, in via equitativa, appare dunque corretto quantificare il danno in euro
69.738, corrispondente al triplo dell'importo indicato in tabella come valore da superare sempre.
In definitiva, pertanto, il risarcimento complessivamente dovuto è pari ad euro 123.977,61, espresso in valori attuali
Ora, poiché il risarcimento è espresso in valuta attuale, occorre tenere presente che è necessaria una
“devalutazione” nominale delle voci liquidate in valuta attuale, rapportandole all'equivalente della data di insorgenza del danno e procedere quindi alla rivalutazione applicando gli interessi alle somme che man mano che si incrementano per effetto della rivalutazione annuale, mentre i corrispondenti interessi, di tempo in tempo applicati sulla variabile base secondo il tasso vigente all'epoca di riferimento, si accantonano e si cumulano senza rivalutazione.
In merito agli interessi da ritardato pagamento si noti che le somme sin qui liquidate, se da un lato costituiscono l'adeguato equivalente pecuniario, al momento della statuizione, della compromissione di beni giuridicamente protetti, tuttavia non comprendono l'ulteriore e diverso danno rappresentato dalla mancata disponibilità della somma dovuta, provocata dal ritardo con cui viene liquidato al creditore danneggiato l'equivalente in denaro del bene leso.
Tale “interesse” va poi applicato non già alla somma rivalutata in un'unica soluzione alla data della sentenza, bensì, conformemente al principio enunciato dalle S.U. della Suprema Corte con sentenza
17/2/1995, n° 1712 (ribadito, tra le altre, da Cassazione sez. II civile sentenza 3/12/1997 n° 12262, nonché da Cassazione civile sez. III, 10 marzo 2000 n° 2796) sulla “somma capitale” originaria rivalutata di anno in anno.
Si perviene così alla conclusione per cui la somma dovuta è di euro 144.534,97
Tutti i convenuti, , e i dott. e , CP_1 Controparte_4 Pt_4 Pt_3 Controparte_3
e hanno concorso, ciascuno in relazione al periodo di cura e assistenza, a
[...] Parte_5 cagionare il colpevole ritardo nella diagnosi della malattia, negando alla la perdita di chance Persona_1
ed aumentando le sue sofferenze sul piano fisico e psicologico.
Per quanto concerne lo , anzitutto, non assumono alcun rilievo i rilievi fotografici dallo schermo CP_1
del suo computer, dal momento che non dimostrano che lui si sia effettivamente attenuto alle buone pratiche mediche, prescrivendo una visita specialistica ed un esame esofagogastroduodenoscopico (cd. EGDS) già al settembre 2010.
Gli appellanti, infatti, in conformità al disposto dell'art. 2712 c.c., hanno tempestivamente contestato la veridicità di tali rappresentazioni fotografiche, le quali, peraltro, non sono mai state accompagnate da altre evidenze probatorie forti e univoche a loro sostegno, nonché all'effettiva riconducibilità delle stesse al software utilizzato dal sanitario.
Tale circostanza assume certamente primario rilievo, dacché, come evidenziato dai CCTTUU in risposta alle controdeduzioni offerte dal dott. , CTP nominato dai “le videate del Pt_8 Controparte_14 monitor non evidenzino nessun riferimento nominale al dott. e che vi sia “l'assenza di ogni riferimento CP_1
certificativo e di immodificabilità del programma di archiviazione informatica in uso al dott. ”. CP_1
.... Infatti, in tale ipotesi, la prima certificazione “attendibile” redatta dal dott. sarebbe la ricetta del SSN CP_1 datata 17/01/2011 in cui il sanitario prescriveva ricovero presso reparto di neuropsichiatria ponendo diagnosi di sindrome ansioso-depressiva. Come già esposto nella relazione di prima stesura, per potere porre diagnosi di sindrome ansioso-depressiva, il DMS-IV prevede la preventiva esclusione di sottese patologie organiche;
evenienza che, nell'ipotesi in questione, non si può accertare sia stata neanche presa in considerazione dal dott. . …” (pag. 75). CP_1
La ricostruzione dell'appellato non è affatto convincente posto che, se fosse vero che egli, sin CP_1 dalle prime visite, aveva prescritto l'esecuzione di una gastroscopia non avrebbe di certo prescritto il ricovero in struttura psichiatrica nel gennaio del 2011 in mancanza dei referti dell'esame strumentale che egli sostiene di avere prescritto o, comunque, lo avrebbe annotato come fatto di rilievo nell'ambito della preparazione della richiesta di ricovero.
Ne consegue, pertanto, l'irrilevanza delle ulteriori difese proposte dal medico al fine di negare le proprie responsabilità, secondo le quali lo stesso, conservando un profilo che appare pressocché passivo, si fosse limitato a prescrivere le visite e gli accertamenti ritenuti opportuni dagli stessi in Controparte_14 aperto contrasto con il comportamento professionale atteso.
Chiariti tali aspetti, a tutti i sanitari e alle strutture coinvolte nella cura della è imputabile Per_2
il medesimo, inescusabile, errore sotto il profilo metodologico.
Come evidenziato dagli ausiliari, infatti, “è pertanto di piana evidenza come, tanto per porre diagnosi di “sindrome ansioso-depressiva” come effettuato dal dott. in data 17/01/2011, quanto per porre CP_1
diagnosi di “anoressia nervosa”, come accaduto a partire dal ricovero presso la e per Controparte_4
tutto il successivo prosieguo dell'iter clinico della , sia preventivamente necessario escludere la Per_2 presenza di sottese patologie organiche che possano giustificare la sintomatologia presentata (vedasi la necessaria diagnosi differenziale dell'anoressia nervosa presente sui trattati di psichiatria e il criterio di ricerca
D per il disturbo ansioso-depressivo misto “I sintomi non sono dovuti ad … una condizione medica generale”).
Tale necessaria diagnosi differenziale non appare essere stata effettuata in maniera adeguata, non essendo stati eseguiti i necessari accertamenti strumentali volti ad escludere, tra le altre, la presenza di patologie di natura gastrointestinale” (pag. 55 ctu).
Avuto riguardo di tali risultanze, appare evidente che nessuno tra i sanitari coinvolti al momento della presa in cura della , abbia rilevato e dato la necessaria importanza al fatto che nessun medico Per_2
specialista in gastroenterologia avesse mai visitato la paziente e che, oltre tutto, la stessa non fosse mai stata sottoposta a diagnosi che avrebbero escluso - con ragionevole e scientifica verisimiglianza - l'esistenza di cause organiche. Difatti, secondo i consulenti “nel lasso di tempo tra il gennaio ed il giugno 2011, infatti, i sanitari della CP_
, della e dell'Ospedale di Mestre si limitarono ad accettare come Controparte_4 Controparte_3 corretta una diagnosi di natura psichiatrica senza indagare, come richiesto in un corretto assessment di qualsiasi paziente, la reale eziologia del corteo sintomatologico presentato. L'insieme del corteo sintomatologico presentato dalla paziente, congiuntamente ad una anamnesi chiaramente deponente per una perdita di peso involontaria, avrebbe dovuto indurre i sanitari della a ricercare altre Controparte_4
cause sottese all'insorgenza della sintomatologia. In presenza di un corteo sintomatologico simile a quello presentato dalla , si sarebbe dovuto procedere dapprima ad una esclusione delle possibili cause Per_2
organiche sottostanti e solo in un secondo momento, dopo l'effettuazione delle necessarie indagini diagnostiche, si sarebbe potuta prendere in considerazione una causa di natura psichica. Nello specifico, prima di porre la diagnosi di anoressia nervosa, stante la sintomatologia presentata, si sarebbe dovuta proporre l'esecuzione di una EGDS, esame di prima scelta per indagare l'eziologia tanto del vomito, della nausea e della dispepsia quanto di uno dei cosiddetti sintomi di allarme, ovverosia la perdita di peso >10% del peso totale non meglio spiegata. L'esame della documentazione sanitaria relativa ai ricoveri intercorsi in tale periodo permette di evidenziare come l'esecuzione della sia stata richiesta solo in data 9 giugno presso Pt_7
la ma anche in tale occasione non venisse eseguita, per motivazioni non del tutto Controparte_3 chiarite dalla disamina degli atti sanitari. Tuttavia, dall'analisi del carteggio documentale, del diario clinico
(in cui tra l'altro risulta che la paziente sia stata dimessa in data 07/06/11 e non in data 09/06/11 come realmente accaduto), e della lettera di dimissione, pare che neanche nel corso di tale ricovero fosse stato applicato il necessario algoritmo di diagnosi differenziale né che fosse stata sospettata la possibile eziologia cancerogena dei sintomi, perseverando i sanitari nel considerare la come necessitante Per_2
semplicemente di un percorso riabilitativo nutrizionale. Parimenti inadeguato appare il comportamento dei sanitari della U.O. di Medicina Interna dell'Ospedale dell'Angelo di Mestre che ebbero la in cura tra Per_2 il 10 ed il 15 giugno 2011. La paziente, ricoverata in questo reparto “per mancanza di posti letto presso i centri dei disturbi alimentari”, nonostante la persistenza della sintomatologia di allarme, veniva anche qui sottoposta solamente a Rx torace e valutazione psichiatrica ed inquadrata come affetta da disturbi della condotta alimentare, essendo ritenuto che “La valutazione internistica consigliata era puramente riferita ad eventuali parametri vitali di peso pericolosi per la vita e quindi inserimento di SNG” e che il ricovero presso quella struttura non fosse di pertinenza, consigliando “pertanto di rivolgersi a strutture adeguate ad affrontare la problematica”. Neanche nel corso di tale ricovero era presa in considerazione la possibile eziologia cancerogena della sintomatologia e non veniva diligentemente seguito l'algoritmo di diagnosi differenziale raccomandato dalle linee guida internazionali.” (pag. 80-81 CTU)
Appare, dunque, inconfutabile e conclamato l'inversione del corretto criterio metodologico indicato dai CCTTUU, talché la diagnosi psicopatologica di “anoressia nervosa”, effettuata dal solo medico di famiglia, è stata passivamente confermata e reiterata senza disporre ulteriori indagini, sino al ricovero all'Ospedale
Cervello di Palermo del 15 giugno 2011.
Tali circostanze assumono primaria importanza, giacché, a parere dei consulenti “si può affermare che la negligenza posta in essere dai sanitari che ebbero in cura la tra gennaio e giugno 2011 abbia Per_2
causato sicuramente una diminuzione della qualità di vita della paziente fino al Luglio 2011, momento in cui venne posizionata la endoprotesi utile ad alleviare la sintomatologia patita” (pag. 81 CTU).
Le conclusioni rassegnate appaiono, dunque, certamente condivisibili, apparendo doveroso discostarsi dalle stesse unicamente per quanto concerne il periodo di riferimento, intercorrente dal settembre 2010 al luglio 2011, tenuto conto dell'irrilevanza dimostrativa dei predetti rilievi fotografici– come già precisato – al fine di escludere le responsabilità dello . CP_1
Risulta, peraltro, evidente che tali responsabilità coinvolgano anche l' , in quanto direttore della Pt_4
, al quale competeva, quanto meno, un dovere di vigilanza sul piano diagnostico- Controparte_4
terapeutico, nonché il , quale componente dell'equipe che si è occupato della . Pt_3 Per_2
Difatti, riguardo a quest'ultimo, non appare dirimente che costui abbia svolto un ruolo marginale e non “apicale” all'interno dell'equipe medica – come da questi riferito - giacché appare estensibile al caso in esame un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità per il quale “l'obbligo di diligenza che grava su ciascun componente dell'equipe medica concerne non solo le specifiche mansioni a lui affidate, ma anche il controllo sull'operato e sugli errori altrui che siano evidenti e non settoriali, sicchè rientra tra gli obblighi di ogni singolo componente di una equipe chirurgica, sia esso in posizione sovra o sotto ordinata, anche quello di prendere visione, prima dell'operazione, della cartella clinica contenente tutti i dati per verificare la necessità di adottare particolari precauzioni imposte dalla specifica condizione del paziente ed eventualmente segnalare, anche senza particolari formalità, il suo motivato dissenso rispetto alle scelte chirurgiche effettuate ed alla scelta stessa di procedere all'operazione, potendo solo in tal caso esimersi dalla concorrente responsabilità dei membri dell'equipe nell'inadempimento della prestazione sanitaria” (Cassazione civile sez. III, 29/01/2018, n.2060).
Non risultando, pertanto, che lo stesso abbia formulato fondati motivi di dissenso sul trattamento medico della giovane, in assenza di indagini più scrupolose e specialistiche, questi non può ritenersi esente da responsabilità.
La responsabilità dei convenuti va affermata in via solidale nei confronti dei danneggiati, non potendosi accogliere la richiesta di limitazione di responsabilità avanzata da Controparte_3 nonché da . Controparte_15
Ed infatti priva di utilità, in questa sede, è l'individuazione della percentuale di responsabilità tra i convenuti posto che, nella fattispecie in esame, si verte in tema di responsabilità solidale ex art. 2055 c.c., secondo cui i “coautori di un danno aquiliano colposo rispondono sempre in solido nei confronti del danneggiato, quand'anche le rispettive condotte siano state tra loro indipendenti, a condizione che esse abbiano concorso, in misura efficiente, rispetto alla produzione dell'evento” (Cass. Civ 12 novembre 1999 n.
12558).
Non è, quindi, sufficiente la richiesta avanzata dai due appellati, in quanto è mancata, da parte loro
(e di tutti gli altri) la proposizione di una specifica domanda di regresso: “in tema di responsabilità solidale per fatto illecito imputabile a più persone, il giudice di merito adito dal danneggiato deve pronunciarsi circa la graduazione delle colpe nel caso in cui uno dei condebitori abbia esercitato l'azione di regresso nei confronti degli altri” (Cass. sez. 3, Sentenza n. 620 del 20/01/1995; Sez. 3, Sentenza n. 7118 del 29/08/1987).
Va allora ribadito che la responsabilità aquiliana è sempre solidale nei confronti del soggetto passivo dell'illecito e, quindi, ciascuno degli obbligati è tenuto a risarcire l'intero danno (Cass. 14 marzo 1991, 355) ed ogni questione relativa al grado della colpa e all'entità del risarcimento dovuto da ciascuno dei coobbligati può assumere rilievo solo nei rapporti tra i danneggianti, ai fini della ripartizione interna del peso del risarcimento (Cass. n. 620\1995).
Conclusivamente sul punto gli appellati , , , CP_1 Parte_4 Parte_3 [...]
già Controparte_4 Controparte_3 Parte_6
vanno condannati in solido a pagare agli appellanti la complessiva somma di euro Parte_5
144.534,97, oltre interessi al tasso legale dalla data di questa decisione al saldo.
7. Nessuna contestazione è sorta sulla circostanza per cui debba garantire Controparte_7
e ; che debba garantire la Parte_3 Parte_4 Controparte_5 Controparte_4
e che , debba garantire
[...] Controparte_6 Controparte_5
Va, invece, rigettata la domanda di garanzia proposta da nei confronti di CP_1 CP_2
che, costituendosi in prime cure, eccepì la mancata prova del pagamento del premio e, quindi, l'inefficacia del contratto nonché l'inoperatività della polizza sulla scorta del fatto che la sottoscrizione della polizza, avvenuta il 26 ottobre 2011, sia successiva alla scoperta dell'adenocarcinoma gastrico di cui era affetta e al successivo decesso della stessa. Persona_1
Quanto al primo aspetto, a fronte della contestazione della compagnia, non ha dato prova del CP_1
pagamento del premio che, giusta il disposto dall'art. 1901 c.c., determina la sospensione del contratto sino all'adempimento.
Ed ancora ha evidenziato che, essendo stati sottaciuti profili di possibili responsabilità del CP_2
quale il sanitario era certamente a conoscenza, non potrebbe operare alcuna garanzia assicurativa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892, 1893 e 1894 c.c.
Ora, è pacifico (in quanto sostenuto dalla compagnia nella propria comparsa e non contestato dallo
) che il 12 ottobre del 2011 (ossia il giorno dopo il decesso di ) i congiunti di quest'ultima CP_1 Persona_3
si recarono nello studio del dr. “rendendolo edotto della sopravvenuta morte della paziente e, al CP_1
contempo, “sincerandosi”, delle prescrizioni dallo stesso, indicate”. Pochi giorni dopo, il 26 ottobre 2021, lo sottoscriveva il contratto di assicurazione dichiarando CP_1
“agli effetti di quanto disposto dagli artt.1892, 1893 e 1894 C.C., …di non essere a conoscenza di fatti e circostanze che possano dare luogo a richieste di risarcimento indennizzabili ai sensi della presente assicurazione”.
Il che evidentemente stride con la circostanza per cui era evidente che era stata da lui Persona_3
curata per molti mesi per una patologia diversa da quella che realmente l'affliggeva.
Va ricordato che “in materia di assicurazione contro i danni sussistono i requisiti dell'essenzialità e rilevanza delle dichiarazioni reticenti dell'assicurato, nonché quello della colpa grave, come richiesti dall'art.
1892 c.c., come pure il nesso eziologico tra gli stessi ed il consenso dell'assicuratore alla conclusione del contratto, ancor più nel caso in cui l'assicurando ometta di fornire informazioni espressamente richieste dalla società assicuratrice” (Cassazione civile sez. III, 15/09/2021, n.24907).
Come precisato in sede di legittimità, infatti, "In tema di assicurazione contro gli infortuni, l'onere, imposto dall'art. 1892 c.c. all'assicuratore, di manifestare, allo scopo di evitare la decadenza, la propria volontà di esercitare l'azione di annullamento del contratto, per le dichiarazioni inesatte o reticenti dell'assicurato, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto la causa di tale annullamento, non sussiste quando il sinistro si verifichi anteriormente al decorso del termine suddetto e, ancora più, ove avvenga prima che l'assicuratore sia venuto a sapere dell'inesattezza o reticenza della dichiarazione, essendo sufficiente, in questi casi, per sottrarsi al pagamento dell'indennizzo, che l'assicuratore stesso invochi, anche mediante eccezione, la violazione dolosa o colposa dell'obbligo, esistente a carico dell'assicurato, di rendere dichiarazioni complete e veritiere sulle circostanze relative alla rappresentazione del rischio" (Cass. n.
1166/2020).
Nella fattispecie in esame, il verificarsi del sinistro precede la stessa stipula del contratto e quindi non opera il termine decadenziale indicato.
8. Per quanto concerne il quinto e ultimo motivo di appello, gli appellanti lamentano l'erronea statuizione operata dal primo giudice sulle spese. La doglianza è destinata ad essere assorbita dall'accoglimento, peraltro integrale, del secondo e quarto motivo di appello dal momento che, secondo il pacifico insegnamento della Corte Suprema, la soccombenza – a cui l'art. 91 Cpc ricollega l'onere delle spese processuali – va determinata con riferimento alla causa nel suo insieme, sicché, nel caso di riforma, anche parziale, della sentenza di primo grado da parte del giudice di appello, la decisione relativa alle spese contenuta nella prima decisione è travolta, e dunque detto giudice, oltre a statuire sulle spese del giudizio di secondo grado, può anche modificare quelle stabilite all'esito del giudizio di prima istanza (Cass. 3964/2003; si vedano inoltre le più recenti Cass. 1775/2017 e 14916/2020, per le quali il giudice d'appello ha il potere di procedere d'ufficio a un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, poiché gli oneri della lite devono essere ripartiti in ragione del suo esito complessivo, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata dal giudice del gravame soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione).
Lo stesso canone della soccombenza deve governare la regolamentazione delle spese del grado, con la conseguenza che tutti gli appellati devono in solido essere condannati a pagare agli appellanti le spese di ambo i gradi siccome, per lo stesso principio, deve rifondere le spese ad CP_1 CP_7
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, uditi i procuratori delle parti, ogni diversa e contraria istanza, domanda ed eccezione disattese, definitivamente pronunciando, così provvede: in riforma della sentenza n. 317/2022 resa dal Tribunale di Palermo e appellata da Pt_1
e in proprio e nella qualità di eredi di e di
[...] Parte_2 Persona_1 Per_2
condanna , ,
[...] CP_1 Parte_4 Parte_3 Controparte_4
(oggi
[...] Controparte_8 Parte_5
, in solido tra di loro, a pagare a e per Parte_6 Parte_1 Parte_2
i titoli di cui in motivazione, la complessiva somma di euro 144.534,97, oltre interessi al tasso legale dalla data di questa decisione al saldo;
dichiara che è tenuta garantire e Controparte_7 Parte_3 [...]
, è tenuta a garantire Pt_4 Controparte_5 Controparte_4 di tutto quanto costoro, in virtù di questa sentenza, sono tenuti a pagare agli appellanti;
dichiara che , è tenuta a garantire di tutto Controparte_6 Controparte_5 quanto, in virtù di questa sentenza, essa è tenuta a pagare a Controparte_4
[...] condanna , , CP_1 Parte_4 Parte_3 Controparte_4
(oggi
[...] Controparte_8 Controparte_3 Parte_5
, ed Parte_6 Controparte_7 Controparte_5 Controparte_6
, in solido tra di loro, a pagare a e le spese di lite,
[...] Parte_1 Parte_2 liquidate, per il primo grado, in complessivi euro 14.103,00 per compensi e, per questo grado, in complessivi euro 14.317,00 per compensi, oltre contributo unificato ed accessori di legge;
condanna a pagare ad le spese di lite, liquidate per il CP_1 Controparte_7 primo grado, in complessivi euro 7052,00 per compensi e per questo grado in complessivi euro
7160,00 per compensi, oltre accessori di legge;
pone in via definitiva a carico di , , CP_1 Parte_4 Parte_3 [...]
Controparte_4 Controparte_8 Parte_5
(oggi , ed
[...] Parte_6 Controparte_7 Controparte_5 [...] , in solido tra di loro, le spese di c.t.u. liquidate dal Tribunale con separato Controparte_6 decreto.
Così deciso, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte di Appello di Palermo, il 25 luglio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Alfonso Pinto Giuseppe Lupo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo – Seconda Sezione Civile riunita in camera di consiglio e composta da:
1) Dott. Giuseppe Lupo Presidente
2) Dott.ssa Rossana Guzzo Consigliera
3) Dott. Alfonso Pinto Consigliere relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 411 del Registro Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno
2022, promossa
DA
nata a [...] il [...] (C.F. ) e Parte_1 C.F._1 [...]
, nata a [...] il [...] (C.F. ), in proprio e in qualità Parte_2 C.F._2 di eredi di e di rappresentati e difesi dall'avv. Paolo Di Stefano;
Persona_1 Persona_2
APPELLANTI
CONTRO
, nato a [...] il [...] (C.F. ), rappresentato e CP_1 C.F._3 difeso dall'avv. Aldo Ruffino;
E
con sede in Bologna, via Stalingrado n. 45 (C.F. e P.IVA Controparte_2
), in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv.to Aurelio P.IVA_1
Anselmo;
E
nato a [...] il [...] (C.F. ), rappresentato e Parte_3 C.F._4 difeso dall'avv. avv. Mauro Badagliacca;
E
, nato a [...] il [...] (C.F. ), rappresentato e Parte_4 C.F._5 difeso dall'avv. Maurizio Compagno;
E
con sede in Bologna, via Stalingrado n. 45 (C.F. e P.IVA Controparte_2
), in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv.to P.IVA_1
Giacomo Raffaele Esposito;
con sede in Garda (VR), via Monte Baldo n. 89 (C.F. Controparte_3
), in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Edoardo P.IVA_2
Errico;
E
oggi con sede in Venezia, via Don Parte_5 Parte_6
Tosatto n. 1 (C.F. ), in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa P.IVA_3 dall'avv. Rosanna Miotto;
E
con sede in Palermo, via Guglielmo Marconi n. 7 Controparte_4
(P.IVA ), in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. P.IVA_4
Daniele Zummo;
E
con sede con sede in Palermo, via Altofonte Porrazzi n. 81/B (P.IVA Controparte_5
), in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Daniele P.IVA_5
Zummo;
E
con sede in Milano, Corso Como n. 17 (P.IVA ), in persona Controparte_6 P.IVA_6 del suo legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Fabio Marino.
APPELLATI
Oggetto: responsabilità professionale
Conclusioni: per gli appellanti: “Voglia la Corte di Appello Ogni contraria istanza, eccezione e difesa reietta, … Accogliere per la forma l'atto di appello proposto il 24.2.2022 avverso la sentenza n.
317/2022 di cui infra e nel merito facendovi diritto: Riformare la sentenza n. 317/2022 resa addì
14/26 gennaio 2022 dal Tribunale Civile di Palermo – Sezione Terza – in composizione monocratica in persona del Giudice Dott. Enrico Catanzaro tra e Persona_2 Parte_1 [...]
, contro , , , , Parte_2 CP_1 Controparte_7 Parte_3 Parte_4
, Controparte_8 Parte_5 [...]
Controparte_4 Controparte_5 Controparte_2 [...]
, , per i motivi esposti nel citato atto di appello;
Ritenere e Controparte_2 Controparte_6 dichiarare la responsabilità del Dott. , del Dott. , del Dott. CP_1 Parte_4 Pt_3
della della
[...] Controparte_4 Controparte_3
di in persona dei rispettivi
[...] Controparte_9 rappresentanti legali pro tempore, per aver formulato con imperizia e negligenza erronea diagnosi di “anoressia nervosa” a danno di , nata a [...] il [...] e deceduta a Persona_1 Terrasini l'11 ottobre 2011, nonché per le altre ragioni spiegate nel richiamato atto di gravame;
Ritenere e dichiarare, conseguentemente, che acquisì il diritto al risarcimento dei Persona_1 danni non patrimoniali (biologico e morale e nella loro onnicomprensiva accezione come esposto nell'appello e nei scritti difensivi attorei di primo grado), dalla medesima patiti, da liquidarsi in complessivi € 1.355.493,00 o in quell'altra misura, maggiore o minore, che l'Ecc.ma Corte di
Appello riterrà equo e congruo determinare, oltre rivalutazione ed interessi sulla somma rivalutata, dalla data dell'evento sino al soddisfo;
Condannare conseguentemente in solido il Dott. CP_1
, il Dott. , il Dott. la
[...] Parte_4 Parte_3 Controparte_4 in persona del rappresentante legale pro tempore, la “ in
[...] Controparte_3 persona del rappresentante legale pro tempore, l' , in persona del Parte_5 rappresentante legale pro tempore, nonché la Controparte_5 Controparte_2
, in persona dei loro rispettivi rappresentanti legali pro tempore, al Controparte_6 pagamento a favore di – e per esso ai suoi eredi e Persona_2 Parte_1 [...]
, nonché a favore di , e , tutti quali eredi di CP_10 Parte_1 Controparte_10
, della su specificata somma di € 1.355.493,00, o di quell'altra somma, maggiore o Persona_1 minore, che l'ecc.ma Corte di Appello riterrà equo e congruo determinare, oltre rivalutazione ed interessi, sulla somma rivalutata, dalla data dell'evento sino al soddisfo;
Ritenere e dichiarare il diritto di e ad avere risarcito iure Persona_2 Parte_1 Controparte_10 proprio, i danni per la prematura morte della loro congiunta figlia e sorella;
Persona_1
Condannare conseguentemente in solido il Dott. , il Dott. , il Dott. CP_1 Parte_4
la la “ Parte_3 Controparte_4 Controparte_3
l' , Parte_5 Controparte_5 Controparte_2 [...]
, tutti in persona dei loro rispettivi rappresentanti legali pro tempore, al Controparte_6 pagamento di € 327.990,00 a favore di e per esso ai propri eredi Persona_2 Parte_1
e ; di € 327.990,00 a favore di;
e di € 142.420,00, a favore Controparte_10 Parte_1 di o di quelle altre somme, maggiori o minori, che l'Ecc. Corte di Appello Controparte_10 riterrà liquidare, oltre rivalutazione ed interessi sulle somme così rivalutate dalla data dell'evento sino al soddisfo;
Condannare in solido il Dott. , il Dott. , il Dott. CP_1 Parte_4
la la “ Parte_3 Controparte_4 Controparte_3
l' , Parte_5 Controparte_5 Controparte_2 [...]
tutti in persona dei rispettivi rappresentanti legali pro tempore, al pagamento a Controparte_6 favore di e per esso ai propri eredi e e Persona_2 Parte_1 Controparte_10
di € 10.000,00 (diecimila), salvo altro importo, a titolo di rimborso spese sostenute Parte_1 in occasione della malattia di , oltre interessi;
In subordine, qualora l'Ecc.ma Corte Persona_1 di Appello ritenga l'emergenza di diverse e gradate responsabilità rispettivamente a carico del Dott.
, del Dott. , del Dott. , della CP_1 Parte_4 Parte_3 [...]
, della di Controparte_4 Controparte_3 Parte_5
, in relazione alle modalità o al periodo in cui ciascuno di essi ha avuto in cura
[...] _1
, condannare gli odierni appellati in solido o in via alternativa e/o gradata tra loro, al
[...] risarcimento dei danni da corrispondere in favore di per esso ai propri eredi Persona_2
e , nonché a favore di e Parte_1 Controparte_10 Parte_1 [...]
, tutti quali eredi di , nella misura sopra indicata di € 1.355.493,00 Parte_2 Persona_1 nonché al paga - mento di € 327.990,00 in favore di per esso ai propri eredi Persona_2
e , di € 327.990,00 in favore di e di € Parte_1 Controparte_10 Parte_1
142.420,00 in favore di , o in quelle altre misure che l'ecc.ma Corte di Appello Parte_2 riterrà equo e congruo liquidare, oltre rivalutazione ed interessi sulle somme così rivalutate sempre dalla data dell'evento sino al soddisfo, nonchè al pagamento a favore di e per esso Persona_2 ai propri eredi e e dei danni patrimoniali Parte_1 Controparte_10 Parte_1 nella misura di € 10.000,00 (diecimila), oltre interessi. Con vittoria di spese, compensi professionali, spese forfettarie ed oneri fi - scali e contributivi per entrambi i gradi di giudizio”.
Per l'appellato : “Voglia pertanto l'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, CP_1 accogliere le seguenti CONCLUSIONI -Rigettare nel merito il gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto e confermare la sentenza n.317/2022 emessa dal Tribunale di Palermo in data
14/01/2022, pubblicata in data 26/01/2022; -In subordine, nella non temuta ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda dei sigg.ri e Persona_2 Parte_1 CP_10
formulata nei confronti del dott. , ritenere e dichiarare la
[...] CP_1 [...]
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, tenuta a manlevare il dott. Controparte_11
dalle eventuali somme riconosciute, e per l'effetto condannarla al pagamento in CP_1 favore dei sigg.ri e . -Con vittoria di Persona_2 Parte_1 Controparte_10 spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio oltre oneri e Cpa come per legge”;
Per l'appellata (con l'avv. Aurelio Anselmo): “VOGLIA L' ECC.MA CORTE Controparte_2
D'APPELLO Respinta ogni contraria istanza, eccezione, difesa Rejectis adversis, Ritenere e dichiarare infondato in fatto, illegittimo in diritto l'appello proposto rigettandolo conseguentemente, confermando in toto la decisione in 1° grado. Con vittoria di spese del doppio grado di giudizio”.
Per l'appellato : “VOGLIA L'ECC.MA CORTE D'APPELLO DI PALERMO Reietta Parte_3 ogni avversa istanza, eccezione e difesa Rigettare, con ogni statuizione, le domande tutte avanzate nell'atto introduttivo del presente giudizio perché infondate sia in fatto che in diritto per tutti i motivi ampiamente ed esaustivamente dedotti in narrativa. Conseguentemente, confermare la sentenza n. 317/2022 emessa dal Tribunale di Palermo – Dott. Enrico Catanzaro - a conclusione del giudizio portante l'N.R.G. 16905/2015. In via subordinata e per mero tutiorismo difensivo, nella denegata e non temuta ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte di Appello di Palermo dovesse ritenere di accogliere anche parzialmente le domande risarcitorie avanzate dagli eredi della sig.ra ritenere e Per_2 dichiarare che la compagnia assicurativa , in ragione della polizza Controparte_2 stipulata ed in conseguenza della domanda di garanzia proposta, è tenuta a garantire l'odierno convenuto indenne da ogni e qualsiasi somma che quest'ultimo dovesse essere, eventualmente, condannato a pagare per sorte, rivalutazione, interessi e spese legali. Condannare, in ogni caso, parte appellante al pagamento delle spese legali di entrambi i gradi di giudizio”.
Per l'appellato : “VOGLIA L'ECC.MA CORTE DI APPELLO DI PALERMO Parte_4
Disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e difesa disattendere e con qualsiasi statuizione rigettare l'appello proposto dai sigg. e Persona_2 Parte_1 [...]
avverso la sentenza n. 317/2022 del Tribunale di Palermo Sez. III Civile dei CP_10
14.01./26.01.2022 e conseguentemente confermare e ribadire in ogni suo punto la predetta sentenza, condannando l'appellante alle spese del presente giudizio. Nel merito dichiarare inammissibili, improponibili e comunque con qualsiasi statuizione rigettare, perché infondate in fatto ed in diritto, per le motivazioni svolte, tutte le domande e richieste svolte dagli odierni appellanti opponendosi alla rinnovazione dell'istruttoria per come richiesta. Con riserva di ogni altra deduzione, eccezione, difesa ed istruzione probatoria ai sensi di legge, anche in base al comportamento processuale di
C/parte”.
Per l'appellata rappresenta e difesa dall'avv.to Raffaele Esposito: “Ci si oppone alla Controparte_2 rinnovazione dell'istruttoria e si insiste per il rigetto del gravame con integrale conferma della gravata sentenza siccome immune da vizi motivazionali”.
Per l'appellata “Voglia l'Ecc.ma Corte adita: 1) rigettare siccome Controparte_3 infondato il gravame ex adverso formulato;
2) condannare parte appellante al pagamento delle spese
e competenze del grado di giudizio, con attribuzione al sottoscritto difensore che si dichiara antistatario;
3) in subordine, salvo il ricorso per cassazione, e nella denegatissima ipotesi in cui venisse ritenuta sussistente una qualche responsabilità dei sanitari della , Controparte_3 limitare al minimo la quota di addebito, avendo riguardo alla ridottissima durata del ricovero (3 giorni), alle circostanze che hanno impedito un corretto inquadramento diagnostico, ed alla avanzata fase della patologia;
4) compensare, in tale non creduta ipotesi, le spese processuali, anche considerando l'entità delle pretese reiterate nell'atto di appello in rapporto al possibile ammontare dell'effettivo risarcimento”.
Per l'appellata “Piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello di Venezia, Parte_5 contrariis reiectis: - Nel merito, dichiarata l'infondatezza dell'odierno appello avverso, rifiutato comunque il contraddittorio su ogni domanda formulata genericamente, irritualmente e comunque tardivamente da controparte, respingersi le domande ed istanze degli appellanti e conseguentemente confermarsi la sentenza emessa dal Tribunale di Palermo, n. 317/2022 Sent. In via strettamente subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accertamento dell'esistenza di una qualche responsabilità in capo ai sanitari, rigettarsi comunque ogni domanda posta nei confronti dell'appellata , per mancanza di un diretto nesso di causa tra le condotte Parte_6
e l'evento e comunque per mancanza di solidarietà passiva tra gli appellati. In via ulteriormente gradata, mantenersi comunque ogni obbligo attribuito all'appellata in stretta proporzione al grado accertato di responsabilità e ai soli reali danni subiti, direttamente collegabili causalmente con la condotta dei sanitari dell' oggetto di specifica e puntuale censura, espunta ogni pretesa e Pt_6 lagnanza non espressamente avanzata e motivata nella citazione di primo grado, con ricorso a criteri tecnici e di prova rigorosi, in ogni caso radicalmente ridimensionandosi le avverse pretese”.
Per l'appellata “VOGLIA L'ILL.MA CORTE Controparte_4
D'APPELLO − Preliminarmente ritenere e dichiarare inammissibile l'appello proposto poiché in violazione dei precetti di cui all'art. 342 c.p.c; Nel merito − Ritenere e dichiarare infondati in fatto e in diritto tutti i motivi contenuti nell'atto di appello notificato;
− Confermare la sentenza n. 317/2022 nella sua integrità. − In subordine, nella non temuta e denegata ipotesi in cui il giudice adito dovesse, contro tutte le argomentazioni infra esposte, ravvisare la sussistenza del nesso di causalità tra il decesso di e l'operato della e/o un Persona_1 Controparte_4 qualsivoglia profilo di responsabilità in ordine ai danni tutti patiti dalla stessa e dai congiunti odierni attori personalmente , si chiede fin da adesso di tenere conto delle concause che hanno dato origine all'evento lesivo e, conseguentemente ridurre proporzionalmente e gradatamente le somme richieste da parte attrice, sempre in via subordinata in caso di condanna dell'odierna appellata al pagamento di qualsiasi somma a qualsivoglia somma a qualsivoglia titolo in favore degli attori, porla a carico della in persona del suo legale rappresentante pro tempore per i motivi di cui Controparte_5 in narrativa e/o della già in persona del suo Controparte_6 Controparte_12 legale rappresentante pro tempore, contrattualmente obbligata nei confronti della Controparte_5
giusta polizza n. 524/4/504027, a manlevarla e tenerla indenne per i fatti oggetti di causa e per
[...]
i motivi di cui in narrativa.”.
Per l'appellata “VOGLIA L'ILL.MA CORTE D'APPELLO − Preliminarmente Controparte_5 ritenere e dichiarare inammissibile l'appello proposto poiché in violazione dei precetti di cui all'art.
342 c.p.c; Nel merito − Ritenere e dichiarare infondati in fatto e in diritto tutti i motivi contenuti nell'atto di appello notificato;
− Confermare la sentenza n. 317/2022 nella sua integrità. − In subordine, nella non temuta e denegata ipotesi in cui il giudice adito dovesse, contro tutte le argomentazioni infra esposte, ravvisare la sussistenza del nesso di causalità tra il decesso di
e l'operato della e/o un qualsivoglia Persona_1 Controparte_4 profilo di responsabilità in ordine ai danni tutti patiti dalla stessa e dai congiunti odierni attori personalmente, si chiede fin da adesso di tenere conto delle concause che hanno dato origine all'evento lesivo e, conseguentemente ridurre proporzionalmente e gradatamente le somme richieste da parte attrice;
− Sempre in subordine, in caso di condanna della CO
, giusta chiamata in garanzia della al pagamento di qualsiasi somma
[...] Controparte_5
a qualsivoglia titolo in favore degli attori, porla a carico della già Controparte_6
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, contrattualmente Controparte_12 obbligata nei confronti della giusta polizza n. 524/4/504027, a manlevarla e Controparte_5 tenerla indenne per i fatti oggetti di causa e per i motivi di cui in narrativa. …Con vittoria di spese competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio”.
Per l'appellata “respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, Controparte_6 preliminarmente e pregiudizialmente • ritenere e dichiarare la inammissibilità e/o improcedibilità dell'appello proposto dal sig. , dalla sig.ra e dalla sig.ra Persona_2 Parte_1 [...]
, tutti in proprio e quali eredi della sig.ra , avverso la sentenza n. CP_10 Persona_1
317/2022 dei 14/26 gennaio 2022, non notificata, resa dal Tribunale di Palermo, in quanto non conforme ai requisiti formali previsti dall'art. 348 bis c.p.c.; conseguentemente • confermare in ogni sua parte la sentenza di primo grado;
nel merito • rigettare l'appello proposto, introduttivo del presente giudizio;
conseguentemente • confermare in ogni sua parte la sentenza n. 317/2022 dei 14/26 gennaio 2022, non notificata, resa dal Tribunale di Palermo, e pertanto rigettare perché infondate in fatto e in diritto le domande tutte formulate da parte attrice, oggi appellante, nei confronti di
[...]
e, conseguentemente, di e di Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6
oggi appellata;
subordinatamente, gradatamente e senza recesso • nell'ipotesi di modifica
[...] anche parziale della sentenza impugnata, e dunque nell'ipotesi di condanna di Controparte_6 al pagamento di somme a qualsiasi titolo dovute, limitare detto pagamento entro i limiti del
[...] massimale di polizza contrattualmente convenuto pari a Lit. 500.000.000 (Euro 258.228,45); sempre
e in ogni caso • condannare chi di ragione al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, ivi compresi gli onorari e i compensi di difesa”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.Con sentenza n. 317/2022 il Tribunale di Palermo, definitivamente pronunciando, rigettò le domande formulate da , e , volte ad ottenere il Persona_2 Parte_1 Controparte_10 risarcimento del danno, iure hereditatis, subito dalla loro congiunta - deceduta in data 11 Persona_1 ottobre 2011, all'età di anni ventuno, per un adenocarcinoma gastrico – nonché quello iure proprio subito per la perdita del rapporto parentale nonché per il pregiudizio patrimoniale sofferto.
A tanto pervenne il primo giudice, avendo ritenuto l'insussistenza del nesso causale tra l'errata diagnosi dei sanitari e delle strutture che avevano, nel tempo, avuto in cura la – con conseguente Per_2
tardiva diagnosi dell'adenocarcinoma – e il decesso della paziente.
Ritenne, ancora, il Tribunale non formulate dalle parti attrici, in seno all'atto introduttivo, precise e ulteriori domande di risarcimento del danno da cd. da perdita di chance e da pregiudizio alla qualità della vita.
2. Avverso tale sentenza, hanno proposto appello , e Persona_2 Parte_1 [...]
, con atto di citazione notificato il 25 febbraio 2022, sulla scorta di cinque motivi di CP_10 impugnazione, così di seguito sintetizzabili:
I. errore del primo giudice per aver ritenuto non formulate le domande di risarcimento per perdita di chance e di peggioramento della qualità della vita;
II. errore per aver accertato l'insussistenza del nesso causale tra l'errore diagnostico e la morte di essendo tenuto – a loro dire - a discostarsi dalle risultanze Persona_1 del CTU nominato;
III. errore per non aver ritenuto che le domande risarcitorie complessivamente formulate fossero connesse ai danni subiti da perdita di chance e di peggioramento della qualità di vita, comunque appurati dal consulente nominato;
IV. errore per aver rigettato le domande di risarcimento dei danni patrimoniali e in genere di tutti i danni subiti per la prematura morte della loro congiunta;
V. errore sul regolamento delle spese del giudizio.
3. Ristabilito il contraddittorio in questo grado, si sono costituiti , , CP_1 Parte_4
, Parte_3 Controparte_4 Controparte_8
(oggi ) e i garanti Parte_5 Parte_6 Controparte_2 CP_5
resistendo al gravame, di cui hanno richiesto il rigetto.
[...] Controparte_6
, inoltre, ha riproposto in via subordinata le proprie domande di garanzia – già CP_1
formulate, in primo grado, nel giudizio riunito R.G. n. 4392/2016 e rimaste assorbite - nei confronti di la quale, ribadendo le proprie eccezioni e difese, ne ha contestato la fondatezza. CP_2
4. Interrotto il procedimento per la morte di , il giudizio è stato riassunto da Persona_2 Pt_1
e n.q. di eredi.
[...] Parte_2
In assenza di incombenti istruttori, mutato il relatore, all'udienza del 28 marzo 2025 – sostituita dal deposito di note scritte – la causa è stata posta in decisione con l'assegnazione di termini di 60 gg per il deposito di comparse conclusionali e di 20 gg per il deposito di memorie di replica.
5. Così brevemente tratteggiato l'oggetto del contendere, con il secondo e quarto motivo di impugnazione, di cui è opportuna la trattazione prioritaria e congiunta, gli appellanti si dolgono che il
Tribunale abbia ritenuto non dimostrato, in base alle risultanze della disposta CTU, il nesso causale tra l'errore diagnostico dei medici e delle strutture sanitarie in giudizio e la morte di . Persona_1
Rappresentano che le conclusioni alle quali sono pervenuti i CCTTUU nella bozza inviata alle parti fosse originariamente in larga parte loro favorevole, sicché avrebbero ragionevolmente limitato le proprie osservazioni critiche all'elaborato peritale.
Evidenziano che, in base alle controdeduzioni ricevute dai consulenti di parte, i CCTTUU avevano, invece, sensibilmente mutato le proprie conclusioni.
Sostengono che le conclusioni rassegnate erano contradditorie, poiché, laddove lo avesse CP_1 diligentemente prescritto un accertamento diagnostico più accurato - già al maggio o al settembre 2010 - le probabilità di esito favorevole sarebbero state necessariamente maggiori e superiori alla quota del 30%.
Soggiungono che era scientificamente riconosciuto che, in giovani pazienti, lo sviluppo di un tumore
è molto più rapido, rendendo una diagnosi precoce di significativa importanza.
Affermano, infine, di avere diritto al risarcimento delle spese affrontate per le cure e i ricoveri alle quali è stata sottoposta la loro congiunta in base ad una diagnosi radicalmente erronea, nonché al risarcimento per il trauma subito per la sua prematura scomparsa.
I motivi sono nel complesso infondati.
Risulta, invero, che gli ausiliari, pur con i limiti di un giudizio di carattere probabilistico, abbiano condotto un adeguato accertamento al fine di determinare l'esistenza di un rapporto di causalità tra l'evidente – e macroscopico - errore diagnostico dei sanitari coinvolti nella vicenda e la morte di _1
, concludendo per l'insussistenza di tale nesso con un giudizio controfattuale ex post ancorato al rispetto
[...]
del principio del “più probabile che non”.
Procedendo con ordine al vaglio delle censure, la sensibile modifica effettuata dai CCTTUU, avuto riguardo delle controdeduzioni offerte dai rispettivi CTP, non ha, nel concreto, provocato alcun preciso pregiudizio agli appellanti, né al contradittorio fra tutte le parti in giudizio.
I anno puntualmente indicato, nei propri successivi atti difensivi in primo grado, Controparte_14
nonché in questo grado di giudizio, le proprie riserve alle conclusioni rassegnate dagli ausiliari, sicché la loro insufficienza a superare le loro conclusioni non può ritenersi causa di un preteso limite alle loro controdeduzioni critiche.
Mette conto precisare che, secondo l'accertamento compiuto dai CCTTUU, “si può affermare che un corretto approccio alla sintomatologia presentata dalla avrebbe richiesto l'esecuzione di una EGDS. Per_2
La letteratura di settore dimostra che l'accuratezza diagnostica dell'endoscopia e della biopsia per i tumori primitivi dell'alto tratto gastrointestinale si attesta nel range del 95%. Pertanto, appare di piana evidenza come l'esecuzione tempestiva di una che sarebbe stata doverosa seguendo correttamente le flowchart Pt_7 diagnostiche, avrebbe permesso di porre verosimilmente (rectius, quasi certamente) la diagnosi di adenocarcinoma gastrico. A causa dell'estrema variabilità della carcinogenesi, appare difficile potersi esprimere in maniera puntuale su quale sarebbe stato il decorso clinico della anche qualora fossero Per_2 state seguite diligentemente le linee guida di caratura internazionale. Infatti, la sopravvivenza dei pazienti affetti da tale patologia varia sensibilmente in relazione allo stadio della patologia, spaziando dal 65% di sopravvivenza a 5 anni in caso di patologia in stadio iniziale, virando verso una sopravvivenza a 5 anni del
30% in caso di stadio più avanzato, fino al 5% di sopravvivenza a 5 anni in caso di patologia metastatica avanzata. Anche mediante un ragionamento ex post è impossibile stabilire con certezza lo stadio della patologia della nelle varie fasi della storia clinica oggi oggetto di studio. La presenza dei c.d. sintomi Per_2 di allarme già dal settembre 2010 può fare maggiormente propendere verso l'ipotesi di una patologia già in stadio avanzato. Tuttavia, non è possibile escludere con ragionevole certezza la possibilità che la patologia fosse ancora in uno stadio passibile di cure che, se anche non avessero avuto intento curativo, avrebbero comunque permesso alla un maggior periodo di sopravvivenza, quantificabile perfino in termini di Per_2
anni. Si vuole, in ogni caso, precisare che con una criteriologia ancorata al “più probabile che non”, un differente, adeguato e diligente, comportamento posto in essere dagli operatori sanitari che ebbero in cura la dal settembre 2010, non avrebbe evitato il decesso della paziente o ritardato significativamente Per_2 il suo decorso” (pag. 79 CTU).
Avuto riguardo a tali osservazioni, risulta – quindi - che i consulenti abbiano tenuto conto di ogni elemento a disposizione al fine di stabilire il più probabile decorso della malattia della , Per_2
concludendo che anche una diagnosi tempestiva al settembre 2010, nel caso di una prescrizione degli esami strumentali più appropriati al caso– opportuna e doverosa secondo le buone pratiche mediche – avrebbe, più probabilmente, non condizionato l'evento morte.
Sul punto, occorre precisare, peraltro, che secondo i consulenti, al maggio 2010 la sintomatologia della si presentasse aspecifica (cfr. pag. 67 CTU), sicché, tenuto conto dell'andamento Per_2
ingravescente dei sintomi, è solo dalla prima visita medica documentata, effettuata dallo il 9 settembre CP_1
2010, che è possibile individuare il primo rilevante errore diagnostico-terapeutico che tuttavia risulta, con probabilità maggiori e prevalenti, privo di incidenza causale.
Non appare, pertanto, dimostrato e sufficientemente argomentato la ragione per la quale, in caso di diagnosi tempestiva al settembre 2010, la avrebbe potuto godere, solo per la giovane età, di Per_2
concrete e apprezzabili probabilità di sopravvivenza, tali da sovvertire l'esito del giudizio controfattuale condotto dai consulenti.
Com'è possibile evincere dall'elaborato peritale, infatti, gli ausiliari nominati hanno condotto uno studio personalizzato sulle condizioni specifiche della paziente, sicché il giudizio probabilistico condotto ha debitamente tenuto conto anche dell'età della stessa, al fine di determinare le chances di sopravvivenza e/o di ritardare concretamente l'esito infausto. Ne consegue, dunque, che non sia neanche fondata la censura per la quale il giudice si sarebbe basato sul ragionamento “ipotetico” dei consulenti, avuto riguardo a che, in tema di responsabilità medica, raramente è possibile raggiungere un livello di certezza nelle indagini eseguite, restando il criterio del “più probabile che non” lo strumento più ragionevole e scientificamente ancorato per condurre il giudizio controfattuale richiesto.
Alla luce di tali evidenze, non appare fondata la formulata domanda di risarcimento del danno non patrimoniale iure proprio subito, giacché non è dimostrato che la giovane non sarebbe comunque deceduta ovvero che, prematuramente, sia scomparsa a causa dell'accertato errore diagnostico-terapeutico, come sostenuto dagli appellanti.
Non appare accoglibile, infine, neanche il chiesto risarcimento del danno per le spese affrontate dalla famiglia per curare la “anoressia nervosa” diagnosticata alla Grimaudo, tenuto conto delle incolmabili lacune probatorie sul punto.
Difatti, non è stato fornito dagli appellanti alcun criterio o elemento giustificativo – neanche in via indiziaria - sulla base della quale si dovrebbe stimare il danno patrimoniale subito, sicché ogni quantificazione del danno, più che in via equitativa, apparirebbe formulato in via del tutto sostitutiva.
Sul punto, appare certamente opportuno il richiamo dell'orientamento della Suprema Corte, per la quale “la liquidazione equitativa del danno ha natura sussidiaria, perché presuppone l'esistenza d'un danno oggettivamente accertato. Essa attribuisce al giudice di merito non già un potere arbitrario, ma una facoltà di integrazione in via equitativa della prova semipiena circa l'ammontare del danno. La liquidazione equitativa ha, poi, natura non sostitutiva, perché ad essa non può farsi ricorso per sopperire alle carenze o decadenze istruttorie in cui le parti fossero incorse” (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 26051 del 17/11/2020 ).
Non apparendo, pertanto, che i ossero materialmente impossibilitati a produrre Controparte_14
alcun elemento materiale dal quale fosse possibile desumere le spese affrontate (fatture, bonifici, ricevute, biglietti aerei etc.), ne consegue l'inevitabile rigetto della domanda.
6. Con il primo e il terzo motivo di impugnazione, che per ragioni di ordine logico occorre esaminare congiuntamente, gli appellanti si dolgono che il Tribunale abbia erroneamente ritenuto non tempestivamente proposte le domande risarcitorie concernenti alla perdita di chance e alla libera determinazione esistenziale della paziente, nonché afferenti al peggioramento della qualità della vita della stessa.
Rappresentano che tali voci di danno erano chiaramente dedotte nell'atto di citazione e nelle difese di primo grado e meramente reiterate in sede di comparsa conclusionale.
Evidenziano che, anche laddove l'errore medico non avesse condizionato l'esito finale della malattia,
l'omessa diagnosi di una patologia terminale costituisce di per sé un danno risarcibile.
Soggiungono che, sul punto, la sarebbe stata ingiustamente privata della possibilità di Per_2
accedere a cure palliative, consentendole di vivere con maggiore dignità lo stadio terminale della patologia di cui era affetta, nonché di decidere consapevolmente come spendere e affrontare l'ultimo periodo della sua vita.
I motivi sono fondati.
E' necessario il richiamo, in questa sede, del consolidato principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità, secondo il quale “il giudice di merito, nell'esercizio del potere di interpretazione e qualificazione della domanda, non è condizionato dalle espressioni adoperate dalla parte ma deve accertare e valutare il contenuto sostanziale della pretesa, quale desumibile non esclusivamente dal tenore letterale degli atti ma anche dalla natura delle vicende rappresentate dalla medesima parte e dalle precisazioni da essa fornite nel corso del giudizio, nonché dal provvedimento concreto richiesto, con i soli limiti della corrispondenza tra chiesto e pronunciato e del divieto di sostituire d'ufficio un'azione diversa da quella proposta. Il relativo giudizio, estrinsecandosi in valutazioni discrezionali sul merito della controversia, è sindacabile in sede di legittimità unicamente se sono stati travalicati i detti limiti o per vizio della motivazione" (Cassazione civile sez. III, 21/05/2019, n.13602)
Avuto riguardo a tale condivisibile principio, è evidente che, in seno all'atto introduttivo del giudizio di prime cure, gli odierni appellanti avessero domandato - iure hereditatis - il risarcimento del danno subito dalla loro congiunta , anche sotto il profilo di un danno definito – in senso lato - alla stregua Persona_1
“di perdita di chance” e dall'ingiusto peggioramento della qualità di vita, cagionate dal manifesto errore diagnostico-terapeutico.
Palesemente erroneo ed illogico è il passaggio della sentenza gravata alla cui stregua la circostanza per cui gli appellanti non avrebbero contestato – in prime cure – la mancata formulazione di un quesito specifico su tale punto ai consulenti sarebbe indicativo del fatto che costoro non avessero chiesto tale posta.
In disparte il noto principio per cui la consulenza tecnica d'ufficio non è un mezzo di prova ma uno strumento di accertamento a disposizione del giudice, l'espletamento di un'indagine peritale su uno o più aspetti di causa, non indica né circoscrive l'intero perimetro dell'accertamento demandato al giudice.
Nel caso concreto, per l'altro, i CCTTUU hanno offerto valutazioni utili anche ai fini dell'accertamento di tali danni non patrimoniali subiti dalla giovane , talché non appare giustificato, sotto alcun Per_2
profilo, il diniego del Tribunale ad entrare nel merito di tali domande.
Tanto precisato, è opportuno richiamare la giurisprudenza della Suprema Corte per cui “l'avvenuto riconoscimento del risarcimento legato alla perdita della chance di conseguire un risultato più favorevole riferito alla salute del paziente vale a ritenere (implicitamente ove non esplicitamente) attestata la definitiva esclusione di alcun nesso di causalità tra il comportamento negligente dei sanitari e il decesso del medesimo paziente, potendo procedersi allo scrutinio circa la perdita della possibilità di conseguire un risultato favorevole solo ed esclusivamente in caso di definitiva esclusione del nesso di causalità tra il comportamento negligente dei sanitari e il decesso del paziente. Nel caso, infatti, in cui alla condotta colpevole del sanitario sia ricollegabile solo la conseguenza di un evento di danno incerto, l'eventualità di una maggior durata della vita e/o di minori sofferenze (ritenute soltanto 'possibili' alla luce delle conoscenze scientifiche e delle metodologie di cura del tempo) sarà risarcibile equitativamente (come possibilità perduta) se - provato il nesso causale, secondo gli ordinari criteri civilistici tra la condotta e l'evento incerto (la possibilità perduta) – risultino comprovate conseguenze pregiudizievoli che presentino la necessaria dimensione di apprezzabilità, serietà, consistenza;
… in definitiva, la chance si sostanzia nell'incertezza del risultato, la cui 'perdita', ossia
l'evento di danno, è il riflesso di un'insuperabile incertezza predicabile alla luce delle conoscenze scientifiche
e delle metodologie di cura del tempo rapportate alle condizioni soggettive del danneggiato;
tale evento di danno sarà risarcibile a seguito della lesione di una situazione soggettiva rilevante - che pur sempre attiene al bene salute - sempre che esso sia stato allegato e (con particolare riguardo al diritto all'autodeterminazione, inteso anche in termini di possibilità di 'battersi' consapevolmente per un possibile esito più favorevole dell'evolversi della malattia) provato in giudizio nella sua già ricordata dimensione di apprezzabilità, serietà, consistenza, e non già soltanto in base alla pura e semplice relazione causale tra condotta ed evento, in guisa di danno in re ipsa “(da ultimo Cass. nr. 16326/2025 del 17/06/2025; per le precedenti pronunce cfr. Cass. 9 marzo 2018, n. 5641, e Cass. 19 settembre 2023, n. 26851).
Il principale criterio utilizzato per la liquidazione del danno da perdita di chance è il cosiddetto coefficiente di riduzione. Questo metodo prevede che:
- si applichi questa percentuale come coefficiente di riduzione al valore del bene finale;
- si identifichi innanzitutto il valore del bene finale cui il danneggiato aspirava;
- si valuti la probabilità percentuale che il danneggiato aveva di conseguire quel risultato.
Quando l'applicazione rigorosa del coefficiente di riduzione risulta difficoltosa per la peculiarità del caso concreto, i giudici possono ricorrere alla valutazione equitativa del danno ai sensi dell'art. 1226 c.c.
La valutazione equitativa:
- non è una mera approssimazione arbitraria, ma richiede una congrua ed adeguata motivazione;
- presuppone che sia stata preventivamente accertata l'esistenza del danno, non potendo – quindi - sopperire alla mancata prova del danno;
- deve tenere conto del grado di probabilità di realizzazione del risultato sperato;
- richiede un'analisi attenta delle circostanze concrete del caso specifico
È importante sottolineare che la recente ordinanza n. 18568/2024 della Cassazione ha evidenziato un errore comune nella prassi giudiziaria: liquidare il danno come se vi fosse certezza del risultato finale, anziché parametrarlo alla probabilità della chance. La Corte ha infatti specificato che “il danno da perdita di chance è un danno da perdita di una possibilità. Ne consegue che la parametrazione delle poste risarcitorie dovrà essere agganciata alla valutazione e all'apprezzamento del grado di possibilità di realizzazione del risultato.” Qualunque sia il criterio utilizzato, il risarcimento deve sempre essere proporzionato alla probabilità di successo che caratterizzava la chance perduta. Un'errata quantificazione che prescinde da tale probabilità snatura l'istituto, trasformando impropriamente il risarcimento del danno da perdita di chance in un risarcimento per mancato conseguimento del risultato finale.
Alla luce di tali criteri, vanno brevemente richiamate le risultanze della c.t.u. da cui risulta che “la sopravvivenza dei pazienti affetti da tale patologia varia sensibilmente in relazione allo stadio della patologia, spaziando dal 65% di sopravvivenza a 5 anni in caso di patologia in stadio iniziale, virando verso una sopravvivenza a 5 anni del 30% in caso di stadio più avanzato, fino al 5% di sopravvivenza a 5 anni in caso di patologia metastatica avanzata”.
I c.t.u. hanno poi aggiunto che “è impossibile stabilire con certezza lo stadio della patologia della
nelle varie fasi della storia clinica oggi oggetto di studio. La presenza dei c.d. sintomi di allarme già Per_2
dal settembre 2010 può fare maggiormente propendere verso l'ipotesi di una patologia già in stadio avanzato”.
Da tanto discende che la chance di sopravvivenza a cinque anni di cui è stata privata la è Per_2
pari al 5 %.
Va adesso evidenziato che non vi è criterio né legale né giurisprudenziale consolidato che indichi come debba procedersi alla liquidazione della perdita di chances.
Vi è – però- che, di recente, la Corte di legittimità ha confermato una sentenza di merito che aveva così proceduto alla relativa liquidazione “la modalità di computo che parte dalla determinazione della somma che sarebbe spettata alla vittima nel caso di invalidità permanente al 100% suddividendola per il numero di anni che avrebbe potuto ancora vivere secondo i parametri medi Istat, ottenendo così il valore da moltiplicare per il numero di anni corrispondenti all'aspettativa di vita complessivamente “sperata”, e, infine, applicata, all'importo così ottenuto l'aliquota percentuale corrispondente alla possibilità di verificazione della chance perduta” (Cass. ordinanza n. 2861/2025).
Tenuto conto di tali criteri, facendo uso delle tabelle milanesi del 2024 il danno biologico del 100 % complessivamente spettante ad una persona di 21 anni, con la personalizzazione massima (adeguata al caso concreto per le sofferenze patite) è pari ad euro 1.508.661,00.
L'aspettativa di vita di una donna in Italia nel 2011 era di anni 84,5, conseguendone che la superiore cifra va divisa per 63,5 pervenendosi al risultato di euro 23.758,44 annuale.
Moltiplicata tale cifra per gli anni di aspettativa di vita complessivamente sperata (5 anni) si ottiene il risultato di euro 118.792,20 di cui il 5 % (pari alla chance perduta) è di euro 5.939,61.
In secondo luogo, va certamente riconosciuto il risarcimento del danno per il peggioramento della qualità di vita, patito dalla che è stata impropriamente curata per un'anoressia nervosa dal Per_2
settembre 2010 al luglio 2011 ed ha patito un progressivo peggioramento delle proprie condizioni di vita con “dolore, vomito e calo di peso ponderale”: ad avviso degli ausiliari da una corretta diagnosi avrebbe fatto seguito il posizionamento di una endoprotesi, che avrebbe potuto evitare mesi di alimentazione inefficace e dolorosa, i persistenti e gravosi sintomi di nausea e vomito.
Tali circostanze, segnatamente, hanno comportato una più grave e precipitosa compromissione della vita quotidiana, delle relazioni sociali e della propria autonomia, nonché uno stato di deperimento vertiginoso che avrebbe potuto essere alleviato in modo apprezzabile.
Tenuto anche conto della giovane età della (ventuno anni), è ragionevole ritenere che ciò Per_2
abbia provocato uno stato di invalidità temporanea pressoché totale, imputabile a tutti i sanitari che l'hanno avuta in cura e assistita sino al 15 giugno 2010.
Pertanto, poiché occorre far partire il computo dal 9 settembre 2010 (data della prima visita compiuta dallo Spina), intercorre un lasso di tempo di 280 giorni
Alla luce di quanto evidenziato, in via equitativa, appare dunque corretto quantificare il danno in euro
48.300,00, corrispondente ad un importo di 172,5 euro al giorno, da calcolare per il periodo intercorrente dal 9 settembre 2010 al 15 giugno 2011 e, dunque, di 280 giorni complessivi.
Ed ancora va pure riconosciuto l'ulteriore ristoro chiesto dagli appellanti che, in prime cure, allegarono anche il “danno da preclusione di qualsiasi trattamento palliativo” (cfr. pag. 13 della citazione introduttiva”).
Mette quindi conto ricordare che, secondo il condivisibile indirizzo della Suprema Corte,
“l'autodeterminazione del soggetto chiamato alla "più intensa (ed emotivamente pregnante) prova della vita, qual è il confronto con la realtà della fine" non è, dunque, priva di riconoscimento e protezione sul piano normativo, e ciò qualunque siano le modalità della sua esplicazione: non solo il ricorso a trattamenti lenitivi degli effetti di patologie non più reversibili, ovvero, all'opposto, la predeterminazione di un percorso che porti
a contenerne la durata, ma anche la mera accettazione della propria condizione, perché "anche la sofferenza
e il dolore, là dove coscientemente e consapevolmente non curati o alleviati, acquistano un senso ben differente, sul piano della qualità della vita, se accettati come fatto determinato da una propria personale opzione di valore nella prospettiva di una fine che si annuncia (più o meno) imminente, piuttosto che vissuti, passivamente, come segni misteriosi di un'inspiegabile, insondabile e angosciante, ineluttabilità delle cose"
(così, ancora una volta, Cass. Sez. 3, ord. n. 7260 del 2018, cit.). Insomma, per citare una delle voci più alte della letteratura del 900', l'ordinamento giuridico non affatto è indifferente all'esigenza dell'essere umano di
“entrare nella morte ad occhi aperti”” (Cass. civ. Sent. Sez. 3 Num. 10424 Anno 2019).
Ora, anche in questo caso, in assenza di criteri liquidativi oggettivi e specifici per tale tipologia di nocumento, in via analogica è possibile utilizzare come primo parametro di riferimento le ultime Tabelle milanesi del 2024, riferibili al danno da violazione del consenso informato.
Tale categoria di danno potrebbe apparire la più similare, involgendo la sfera di autodeterminazione dell'individuo, giacché, secondo la Suprema Corte, ”in tema di responsabilità professionale del medico,
l'inadempimento dell'obbligo di informazione sussistente nei confronti del paziente può assumere rilievo a fini risarcitori, anche in assenza di un danno alla salute o in presenza di un danno alla salute non ricollegabile alla lesione del diritto all'informazione, tutte le volte in cui siano configurabili, a carico del paziente, conseguenze pregiudizievoli di carattere non patrimoniale di apprezzabile gravità derivanti dalla violazione del diritto fondamentale all'autodeterminazione in se stesso considerato, sempre che tale danno superi la soglia minima di tollerabilità imposta dai doveri di solidarietà sociale e che non sia futile, ossia consistente in meri disagi o fastidi (sentenza 9 febbraio 2010, n. 2847, ribadita dalla più recente ordinanza 22 agosto 2018,
n. 20885)” (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 30032 del 2023).
Tanto considerato, secondo tali Tabelle (a partire da pag. 90) il danno da autodeterminazione sarebbe stato considerato di eccezionale entità tenuto conto della notevole entità o irreversibilità delle sofferenze fisiche o postumi;
gravissima sofferenza interiore conseguente al diritto all'autodeterminazione; paziente non informato molto vulnerabile (per età, storia clinica, condizioni personali, stato di minorazione psichica); intervento non proceduto da consenso;
gravissima violazione dell'obbligo informativo (ad. es. nessuna informazione fornita).
Invero tali criteri, ad eccezione dell'intervento non proceduto da consenso, sembrano trovare certa applicazione nel caso esaminato, avuto riguardo della pesante ingravescenza dei sintomi accusati dalla
, giunta all'Ospedale Cervello in uno stato di sofferenza elevato, a causa di un trattamento Per_2 psicopatologico del tutto inadeguato ad affrontare i sintomi della malattia di cui era invece affetta.
Appare, peraltro, del tutto verosimile e acclarata da normali massime di esperienza la sofferenza della paziente sul piano dell'autodeterminazione, non avendo avuto la giovane la possibilità di scegliere se affrontare la patologia con le cure e terapie a disposizione sin dal settembre 2010 – pur con un esito probabilmente negativo- ovvero di concentrarsi, sin da subito, su un piano terapeutico esclusivamente palliativo.
Inoltre, data la giovane età, la appare certamente un soggetto vulnerabile, in alcun modo Per_2 lontanamente preparata – secondo comuni massime di esperienza – ad un possibile esito infausto, avvenuto a pochi mesi di distanza dal ricovero all'Ospedale Cervello del 15 giugno 2011, di cui avrebbe potuto essere a conoscenza già quasi un anno prima, affrontando, peraltro, un calvario apparentemente inspiegabile e, dunque, angosciante nella sua progressiva ingravescenza.
Sicché appare manifesta, infine, la gravissima violazione dell'obbligo informativo da parte di tutti i sanitari che l'hanno avuta in cura, che avrebbero dovuto indicare un esame specialistico e diagnostico adeguato al caso.
Tanto premesso, per la violazione del mero consenso informato tali Tabelle indicano una liquidazione del danno superiore ad euro 23.246,00, che va, in ogni caso, personalizzato al caso di specie.
Avuto riguardo a tale condivisibile principio, appare equa una liquidazione del danno in misura adeguata alla fattispecie, dal momento che l'errore diagnostico ha comportato la radicale negazione di verità su una propria condizione esistenziale, di fondamentale ed eccezionale rilevanza. Alla luce di quanto evidenziato, in via equitativa, appare dunque corretto quantificare il danno in euro
69.738, corrispondente al triplo dell'importo indicato in tabella come valore da superare sempre.
In definitiva, pertanto, il risarcimento complessivamente dovuto è pari ad euro 123.977,61, espresso in valori attuali
Ora, poiché il risarcimento è espresso in valuta attuale, occorre tenere presente che è necessaria una
“devalutazione” nominale delle voci liquidate in valuta attuale, rapportandole all'equivalente della data di insorgenza del danno e procedere quindi alla rivalutazione applicando gli interessi alle somme che man mano che si incrementano per effetto della rivalutazione annuale, mentre i corrispondenti interessi, di tempo in tempo applicati sulla variabile base secondo il tasso vigente all'epoca di riferimento, si accantonano e si cumulano senza rivalutazione.
In merito agli interessi da ritardato pagamento si noti che le somme sin qui liquidate, se da un lato costituiscono l'adeguato equivalente pecuniario, al momento della statuizione, della compromissione di beni giuridicamente protetti, tuttavia non comprendono l'ulteriore e diverso danno rappresentato dalla mancata disponibilità della somma dovuta, provocata dal ritardo con cui viene liquidato al creditore danneggiato l'equivalente in denaro del bene leso.
Tale “interesse” va poi applicato non già alla somma rivalutata in un'unica soluzione alla data della sentenza, bensì, conformemente al principio enunciato dalle S.U. della Suprema Corte con sentenza
17/2/1995, n° 1712 (ribadito, tra le altre, da Cassazione sez. II civile sentenza 3/12/1997 n° 12262, nonché da Cassazione civile sez. III, 10 marzo 2000 n° 2796) sulla “somma capitale” originaria rivalutata di anno in anno.
Si perviene così alla conclusione per cui la somma dovuta è di euro 144.534,97
Tutti i convenuti, , e i dott. e , CP_1 Controparte_4 Pt_4 Pt_3 Controparte_3
e hanno concorso, ciascuno in relazione al periodo di cura e assistenza, a
[...] Parte_5 cagionare il colpevole ritardo nella diagnosi della malattia, negando alla la perdita di chance Persona_1
ed aumentando le sue sofferenze sul piano fisico e psicologico.
Per quanto concerne lo , anzitutto, non assumono alcun rilievo i rilievi fotografici dallo schermo CP_1
del suo computer, dal momento che non dimostrano che lui si sia effettivamente attenuto alle buone pratiche mediche, prescrivendo una visita specialistica ed un esame esofagogastroduodenoscopico (cd. EGDS) già al settembre 2010.
Gli appellanti, infatti, in conformità al disposto dell'art. 2712 c.c., hanno tempestivamente contestato la veridicità di tali rappresentazioni fotografiche, le quali, peraltro, non sono mai state accompagnate da altre evidenze probatorie forti e univoche a loro sostegno, nonché all'effettiva riconducibilità delle stesse al software utilizzato dal sanitario.
Tale circostanza assume certamente primario rilievo, dacché, come evidenziato dai CCTTUU in risposta alle controdeduzioni offerte dal dott. , CTP nominato dai “le videate del Pt_8 Controparte_14 monitor non evidenzino nessun riferimento nominale al dott. e che vi sia “l'assenza di ogni riferimento CP_1
certificativo e di immodificabilità del programma di archiviazione informatica in uso al dott. ”. CP_1
.... Infatti, in tale ipotesi, la prima certificazione “attendibile” redatta dal dott. sarebbe la ricetta del SSN CP_1 datata 17/01/2011 in cui il sanitario prescriveva ricovero presso reparto di neuropsichiatria ponendo diagnosi di sindrome ansioso-depressiva. Come già esposto nella relazione di prima stesura, per potere porre diagnosi di sindrome ansioso-depressiva, il DMS-IV prevede la preventiva esclusione di sottese patologie organiche;
evenienza che, nell'ipotesi in questione, non si può accertare sia stata neanche presa in considerazione dal dott. . …” (pag. 75). CP_1
La ricostruzione dell'appellato non è affatto convincente posto che, se fosse vero che egli, sin CP_1 dalle prime visite, aveva prescritto l'esecuzione di una gastroscopia non avrebbe di certo prescritto il ricovero in struttura psichiatrica nel gennaio del 2011 in mancanza dei referti dell'esame strumentale che egli sostiene di avere prescritto o, comunque, lo avrebbe annotato come fatto di rilievo nell'ambito della preparazione della richiesta di ricovero.
Ne consegue, pertanto, l'irrilevanza delle ulteriori difese proposte dal medico al fine di negare le proprie responsabilità, secondo le quali lo stesso, conservando un profilo che appare pressocché passivo, si fosse limitato a prescrivere le visite e gli accertamenti ritenuti opportuni dagli stessi in Controparte_14 aperto contrasto con il comportamento professionale atteso.
Chiariti tali aspetti, a tutti i sanitari e alle strutture coinvolte nella cura della è imputabile Per_2
il medesimo, inescusabile, errore sotto il profilo metodologico.
Come evidenziato dagli ausiliari, infatti, “è pertanto di piana evidenza come, tanto per porre diagnosi di “sindrome ansioso-depressiva” come effettuato dal dott. in data 17/01/2011, quanto per porre CP_1
diagnosi di “anoressia nervosa”, come accaduto a partire dal ricovero presso la e per Controparte_4
tutto il successivo prosieguo dell'iter clinico della , sia preventivamente necessario escludere la Per_2 presenza di sottese patologie organiche che possano giustificare la sintomatologia presentata (vedasi la necessaria diagnosi differenziale dell'anoressia nervosa presente sui trattati di psichiatria e il criterio di ricerca
D per il disturbo ansioso-depressivo misto “I sintomi non sono dovuti ad … una condizione medica generale”).
Tale necessaria diagnosi differenziale non appare essere stata effettuata in maniera adeguata, non essendo stati eseguiti i necessari accertamenti strumentali volti ad escludere, tra le altre, la presenza di patologie di natura gastrointestinale” (pag. 55 ctu).
Avuto riguardo di tali risultanze, appare evidente che nessuno tra i sanitari coinvolti al momento della presa in cura della , abbia rilevato e dato la necessaria importanza al fatto che nessun medico Per_2
specialista in gastroenterologia avesse mai visitato la paziente e che, oltre tutto, la stessa non fosse mai stata sottoposta a diagnosi che avrebbero escluso - con ragionevole e scientifica verisimiglianza - l'esistenza di cause organiche. Difatti, secondo i consulenti “nel lasso di tempo tra il gennaio ed il giugno 2011, infatti, i sanitari della CP_
, della e dell'Ospedale di Mestre si limitarono ad accettare come Controparte_4 Controparte_3 corretta una diagnosi di natura psichiatrica senza indagare, come richiesto in un corretto assessment di qualsiasi paziente, la reale eziologia del corteo sintomatologico presentato. L'insieme del corteo sintomatologico presentato dalla paziente, congiuntamente ad una anamnesi chiaramente deponente per una perdita di peso involontaria, avrebbe dovuto indurre i sanitari della a ricercare altre Controparte_4
cause sottese all'insorgenza della sintomatologia. In presenza di un corteo sintomatologico simile a quello presentato dalla , si sarebbe dovuto procedere dapprima ad una esclusione delle possibili cause Per_2
organiche sottostanti e solo in un secondo momento, dopo l'effettuazione delle necessarie indagini diagnostiche, si sarebbe potuta prendere in considerazione una causa di natura psichica. Nello specifico, prima di porre la diagnosi di anoressia nervosa, stante la sintomatologia presentata, si sarebbe dovuta proporre l'esecuzione di una EGDS, esame di prima scelta per indagare l'eziologia tanto del vomito, della nausea e della dispepsia quanto di uno dei cosiddetti sintomi di allarme, ovverosia la perdita di peso >10% del peso totale non meglio spiegata. L'esame della documentazione sanitaria relativa ai ricoveri intercorsi in tale periodo permette di evidenziare come l'esecuzione della sia stata richiesta solo in data 9 giugno presso Pt_7
la ma anche in tale occasione non venisse eseguita, per motivazioni non del tutto Controparte_3 chiarite dalla disamina degli atti sanitari. Tuttavia, dall'analisi del carteggio documentale, del diario clinico
(in cui tra l'altro risulta che la paziente sia stata dimessa in data 07/06/11 e non in data 09/06/11 come realmente accaduto), e della lettera di dimissione, pare che neanche nel corso di tale ricovero fosse stato applicato il necessario algoritmo di diagnosi differenziale né che fosse stata sospettata la possibile eziologia cancerogena dei sintomi, perseverando i sanitari nel considerare la come necessitante Per_2
semplicemente di un percorso riabilitativo nutrizionale. Parimenti inadeguato appare il comportamento dei sanitari della U.O. di Medicina Interna dell'Ospedale dell'Angelo di Mestre che ebbero la in cura tra Per_2 il 10 ed il 15 giugno 2011. La paziente, ricoverata in questo reparto “per mancanza di posti letto presso i centri dei disturbi alimentari”, nonostante la persistenza della sintomatologia di allarme, veniva anche qui sottoposta solamente a Rx torace e valutazione psichiatrica ed inquadrata come affetta da disturbi della condotta alimentare, essendo ritenuto che “La valutazione internistica consigliata era puramente riferita ad eventuali parametri vitali di peso pericolosi per la vita e quindi inserimento di SNG” e che il ricovero presso quella struttura non fosse di pertinenza, consigliando “pertanto di rivolgersi a strutture adeguate ad affrontare la problematica”. Neanche nel corso di tale ricovero era presa in considerazione la possibile eziologia cancerogena della sintomatologia e non veniva diligentemente seguito l'algoritmo di diagnosi differenziale raccomandato dalle linee guida internazionali.” (pag. 80-81 CTU)
Appare, dunque, inconfutabile e conclamato l'inversione del corretto criterio metodologico indicato dai CCTTUU, talché la diagnosi psicopatologica di “anoressia nervosa”, effettuata dal solo medico di famiglia, è stata passivamente confermata e reiterata senza disporre ulteriori indagini, sino al ricovero all'Ospedale
Cervello di Palermo del 15 giugno 2011.
Tali circostanze assumono primaria importanza, giacché, a parere dei consulenti “si può affermare che la negligenza posta in essere dai sanitari che ebbero in cura la tra gennaio e giugno 2011 abbia Per_2
causato sicuramente una diminuzione della qualità di vita della paziente fino al Luglio 2011, momento in cui venne posizionata la endoprotesi utile ad alleviare la sintomatologia patita” (pag. 81 CTU).
Le conclusioni rassegnate appaiono, dunque, certamente condivisibili, apparendo doveroso discostarsi dalle stesse unicamente per quanto concerne il periodo di riferimento, intercorrente dal settembre 2010 al luglio 2011, tenuto conto dell'irrilevanza dimostrativa dei predetti rilievi fotografici– come già precisato – al fine di escludere le responsabilità dello . CP_1
Risulta, peraltro, evidente che tali responsabilità coinvolgano anche l' , in quanto direttore della Pt_4
, al quale competeva, quanto meno, un dovere di vigilanza sul piano diagnostico- Controparte_4
terapeutico, nonché il , quale componente dell'equipe che si è occupato della . Pt_3 Per_2
Difatti, riguardo a quest'ultimo, non appare dirimente che costui abbia svolto un ruolo marginale e non “apicale” all'interno dell'equipe medica – come da questi riferito - giacché appare estensibile al caso in esame un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità per il quale “l'obbligo di diligenza che grava su ciascun componente dell'equipe medica concerne non solo le specifiche mansioni a lui affidate, ma anche il controllo sull'operato e sugli errori altrui che siano evidenti e non settoriali, sicchè rientra tra gli obblighi di ogni singolo componente di una equipe chirurgica, sia esso in posizione sovra o sotto ordinata, anche quello di prendere visione, prima dell'operazione, della cartella clinica contenente tutti i dati per verificare la necessità di adottare particolari precauzioni imposte dalla specifica condizione del paziente ed eventualmente segnalare, anche senza particolari formalità, il suo motivato dissenso rispetto alle scelte chirurgiche effettuate ed alla scelta stessa di procedere all'operazione, potendo solo in tal caso esimersi dalla concorrente responsabilità dei membri dell'equipe nell'inadempimento della prestazione sanitaria” (Cassazione civile sez. III, 29/01/2018, n.2060).
Non risultando, pertanto, che lo stesso abbia formulato fondati motivi di dissenso sul trattamento medico della giovane, in assenza di indagini più scrupolose e specialistiche, questi non può ritenersi esente da responsabilità.
La responsabilità dei convenuti va affermata in via solidale nei confronti dei danneggiati, non potendosi accogliere la richiesta di limitazione di responsabilità avanzata da Controparte_3 nonché da . Controparte_15
Ed infatti priva di utilità, in questa sede, è l'individuazione della percentuale di responsabilità tra i convenuti posto che, nella fattispecie in esame, si verte in tema di responsabilità solidale ex art. 2055 c.c., secondo cui i “coautori di un danno aquiliano colposo rispondono sempre in solido nei confronti del danneggiato, quand'anche le rispettive condotte siano state tra loro indipendenti, a condizione che esse abbiano concorso, in misura efficiente, rispetto alla produzione dell'evento” (Cass. Civ 12 novembre 1999 n.
12558).
Non è, quindi, sufficiente la richiesta avanzata dai due appellati, in quanto è mancata, da parte loro
(e di tutti gli altri) la proposizione di una specifica domanda di regresso: “in tema di responsabilità solidale per fatto illecito imputabile a più persone, il giudice di merito adito dal danneggiato deve pronunciarsi circa la graduazione delle colpe nel caso in cui uno dei condebitori abbia esercitato l'azione di regresso nei confronti degli altri” (Cass. sez. 3, Sentenza n. 620 del 20/01/1995; Sez. 3, Sentenza n. 7118 del 29/08/1987).
Va allora ribadito che la responsabilità aquiliana è sempre solidale nei confronti del soggetto passivo dell'illecito e, quindi, ciascuno degli obbligati è tenuto a risarcire l'intero danno (Cass. 14 marzo 1991, 355) ed ogni questione relativa al grado della colpa e all'entità del risarcimento dovuto da ciascuno dei coobbligati può assumere rilievo solo nei rapporti tra i danneggianti, ai fini della ripartizione interna del peso del risarcimento (Cass. n. 620\1995).
Conclusivamente sul punto gli appellati , , , CP_1 Parte_4 Parte_3 [...]
già Controparte_4 Controparte_3 Parte_6
vanno condannati in solido a pagare agli appellanti la complessiva somma di euro Parte_5
144.534,97, oltre interessi al tasso legale dalla data di questa decisione al saldo.
7. Nessuna contestazione è sorta sulla circostanza per cui debba garantire Controparte_7
e ; che debba garantire la Parte_3 Parte_4 Controparte_5 Controparte_4
e che , debba garantire
[...] Controparte_6 Controparte_5
Va, invece, rigettata la domanda di garanzia proposta da nei confronti di CP_1 CP_2
che, costituendosi in prime cure, eccepì la mancata prova del pagamento del premio e, quindi, l'inefficacia del contratto nonché l'inoperatività della polizza sulla scorta del fatto che la sottoscrizione della polizza, avvenuta il 26 ottobre 2011, sia successiva alla scoperta dell'adenocarcinoma gastrico di cui era affetta e al successivo decesso della stessa. Persona_1
Quanto al primo aspetto, a fronte della contestazione della compagnia, non ha dato prova del CP_1
pagamento del premio che, giusta il disposto dall'art. 1901 c.c., determina la sospensione del contratto sino all'adempimento.
Ed ancora ha evidenziato che, essendo stati sottaciuti profili di possibili responsabilità del CP_2
quale il sanitario era certamente a conoscenza, non potrebbe operare alcuna garanzia assicurativa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892, 1893 e 1894 c.c.
Ora, è pacifico (in quanto sostenuto dalla compagnia nella propria comparsa e non contestato dallo
) che il 12 ottobre del 2011 (ossia il giorno dopo il decesso di ) i congiunti di quest'ultima CP_1 Persona_3
si recarono nello studio del dr. “rendendolo edotto della sopravvenuta morte della paziente e, al CP_1
contempo, “sincerandosi”, delle prescrizioni dallo stesso, indicate”. Pochi giorni dopo, il 26 ottobre 2021, lo sottoscriveva il contratto di assicurazione dichiarando CP_1
“agli effetti di quanto disposto dagli artt.1892, 1893 e 1894 C.C., …di non essere a conoscenza di fatti e circostanze che possano dare luogo a richieste di risarcimento indennizzabili ai sensi della presente assicurazione”.
Il che evidentemente stride con la circostanza per cui era evidente che era stata da lui Persona_3
curata per molti mesi per una patologia diversa da quella che realmente l'affliggeva.
Va ricordato che “in materia di assicurazione contro i danni sussistono i requisiti dell'essenzialità e rilevanza delle dichiarazioni reticenti dell'assicurato, nonché quello della colpa grave, come richiesti dall'art.
1892 c.c., come pure il nesso eziologico tra gli stessi ed il consenso dell'assicuratore alla conclusione del contratto, ancor più nel caso in cui l'assicurando ometta di fornire informazioni espressamente richieste dalla società assicuratrice” (Cassazione civile sez. III, 15/09/2021, n.24907).
Come precisato in sede di legittimità, infatti, "In tema di assicurazione contro gli infortuni, l'onere, imposto dall'art. 1892 c.c. all'assicuratore, di manifestare, allo scopo di evitare la decadenza, la propria volontà di esercitare l'azione di annullamento del contratto, per le dichiarazioni inesatte o reticenti dell'assicurato, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto la causa di tale annullamento, non sussiste quando il sinistro si verifichi anteriormente al decorso del termine suddetto e, ancora più, ove avvenga prima che l'assicuratore sia venuto a sapere dell'inesattezza o reticenza della dichiarazione, essendo sufficiente, in questi casi, per sottrarsi al pagamento dell'indennizzo, che l'assicuratore stesso invochi, anche mediante eccezione, la violazione dolosa o colposa dell'obbligo, esistente a carico dell'assicurato, di rendere dichiarazioni complete e veritiere sulle circostanze relative alla rappresentazione del rischio" (Cass. n.
1166/2020).
Nella fattispecie in esame, il verificarsi del sinistro precede la stessa stipula del contratto e quindi non opera il termine decadenziale indicato.
8. Per quanto concerne il quinto e ultimo motivo di appello, gli appellanti lamentano l'erronea statuizione operata dal primo giudice sulle spese. La doglianza è destinata ad essere assorbita dall'accoglimento, peraltro integrale, del secondo e quarto motivo di appello dal momento che, secondo il pacifico insegnamento della Corte Suprema, la soccombenza – a cui l'art. 91 Cpc ricollega l'onere delle spese processuali – va determinata con riferimento alla causa nel suo insieme, sicché, nel caso di riforma, anche parziale, della sentenza di primo grado da parte del giudice di appello, la decisione relativa alle spese contenuta nella prima decisione è travolta, e dunque detto giudice, oltre a statuire sulle spese del giudizio di secondo grado, può anche modificare quelle stabilite all'esito del giudizio di prima istanza (Cass. 3964/2003; si vedano inoltre le più recenti Cass. 1775/2017 e 14916/2020, per le quali il giudice d'appello ha il potere di procedere d'ufficio a un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, poiché gli oneri della lite devono essere ripartiti in ragione del suo esito complessivo, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata dal giudice del gravame soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione).
Lo stesso canone della soccombenza deve governare la regolamentazione delle spese del grado, con la conseguenza che tutti gli appellati devono in solido essere condannati a pagare agli appellanti le spese di ambo i gradi siccome, per lo stesso principio, deve rifondere le spese ad CP_1 CP_7
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, uditi i procuratori delle parti, ogni diversa e contraria istanza, domanda ed eccezione disattese, definitivamente pronunciando, così provvede: in riforma della sentenza n. 317/2022 resa dal Tribunale di Palermo e appellata da Pt_1
e in proprio e nella qualità di eredi di e di
[...] Parte_2 Persona_1 Per_2
condanna , ,
[...] CP_1 Parte_4 Parte_3 Controparte_4
(oggi
[...] Controparte_8 Parte_5
, in solido tra di loro, a pagare a e per Parte_6 Parte_1 Parte_2
i titoli di cui in motivazione, la complessiva somma di euro 144.534,97, oltre interessi al tasso legale dalla data di questa decisione al saldo;
dichiara che è tenuta garantire e Controparte_7 Parte_3 [...]
, è tenuta a garantire Pt_4 Controparte_5 Controparte_4 di tutto quanto costoro, in virtù di questa sentenza, sono tenuti a pagare agli appellanti;
dichiara che , è tenuta a garantire di tutto Controparte_6 Controparte_5 quanto, in virtù di questa sentenza, essa è tenuta a pagare a Controparte_4
[...] condanna , , CP_1 Parte_4 Parte_3 Controparte_4
(oggi
[...] Controparte_8 Controparte_3 Parte_5
, ed Parte_6 Controparte_7 Controparte_5 Controparte_6
, in solido tra di loro, a pagare a e le spese di lite,
[...] Parte_1 Parte_2 liquidate, per il primo grado, in complessivi euro 14.103,00 per compensi e, per questo grado, in complessivi euro 14.317,00 per compensi, oltre contributo unificato ed accessori di legge;
condanna a pagare ad le spese di lite, liquidate per il CP_1 Controparte_7 primo grado, in complessivi euro 7052,00 per compensi e per questo grado in complessivi euro
7160,00 per compensi, oltre accessori di legge;
pone in via definitiva a carico di , , CP_1 Parte_4 Parte_3 [...]
Controparte_4 Controparte_8 Parte_5
(oggi , ed
[...] Parte_6 Controparte_7 Controparte_5 [...] , in solido tra di loro, le spese di c.t.u. liquidate dal Tribunale con separato Controparte_6 decreto.
Così deciso, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte di Appello di Palermo, il 25 luglio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Alfonso Pinto Giuseppe Lupo