Sentenza 17 maggio 2004
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 17/05/2004, n. 9326 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9326 |
| Data del deposito : | 17 maggio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CORONA Rafaele - Presidente -
Dott. MENSITIERI Alfredo - Consigliere -
Dott. BOGNANNI AL - Consigliere -
Dott. SCHERILLO Giovanna - Consigliere -
Dott. BUCCIANTE Ettore - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OV UE, ET UC, ET ND, ET LV, tutti nella qualità di unici eredi legittimi del Sig. ET EL, selettivamente domiciliati in ROMA VIA TERENZIO 10, presso lo Studio dell'avvocato CLAUDIO PREZIOSI, che li difende, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
UCNO EL, UCNO LV, UCNO IO, elettivamente domiciliati in ROMA P.ZZA CAVOUR, presso la CORTE di CASSAZIONE, difesi dagli avvocati GUSTAVO DE DOMINICIS, FAUSTA DE DOMINICIS, giusta delega in atti;
- controricorronti -
avverso la sentenza n. 2024/00 della Corte d'Appello di NAPOLI, depositata il 21/07/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/01/04 dal Consigliere Dott. Ettore BUCCIANTE;
udito l'Avvocato PREZIOSI Claudio, difensore del ricorrente che ha chiesto accoglimento;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. UCCELLA Fulvio che ha concluso per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato il 24 luglio 1987 LI LU, MI LU e AL LU, proprietari di un fondo edificato nell'abitato di Solofra, citarono davanti al Tribunale di Avellino il vicino MI PE, chiedendo che fosse condannato all'arretramento, fino alla distanza regolamentare di cinque metri dal confine, un fabbricato che stava realizzando in un'adiacente sua area, nonché al risarcimento dei conseguenti danni. Il convenuto si difese sostenendo di aver legittimamente intrapreso, in conformità con la concessione edilizia e con il piano di recupero adottato dal Comune, la ricostruzione di una casa preesistente, distrutta dal sisma del 1980. All'esito dell'istruzione della causa, nel corso della quale era deceduto MI PE e si erano costituiti in giudizio i suoi eredi EM OV, IA PE, DR PE e AL PE, con sentenza del 22 ottobre 1997 il Tribunale rigettò le domande proposte dagli attori.
Impugnata da questi ultimi, la decisione è stata riformata dalla Corte di appello di Napoli, che con sentenza del 21 luglio 2000, accogliendo parzialmente il gravame, ha condannato EM OV, IA PE, DR PE e AL PE a demolire una certa parte del loro immobile e le balconate prospicienti la proprietà dei LU. A queste pronunce il giudice di secondo grado è pervenuto ritenendo (per quanto ancora rileva in questa sede): il fabbricato in contestazione è conforme al progetto approvato, ma non anche al piano di recupero, che consentiva una costruzione con dimensioni minori di quelle dell'edificio effettivamente realizzato;
una limitata porzione dell'eccedenza, per la quale doveva essere osservata la distanza di 5 metri stabilita dal piano di fabbricazione, si trova invece a 3,05 metri dal confine;
le balconate superano la sagoma prevista dal piano di recupero e vanno considerate ai fini del rispetto delle distanze, consistendo in veri propri corpi di fabbrica.
Contro tale sentenza hanno proposto ricorso per Cassazione EM OV, IA PE, DR PE e AL PE, in base a due motivi. LI LU, MI LU e AL LU si sono costituiti con controricorso e hanno presentato una memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso EM OV, IA PE, DR PE e AL PE lamentano che la Corte di appello, condannandoli a demolire una porzione del loro fabbricato verso nord ritenuta eccedente, rispetto alla sagoma consentita dal piano di recupero, non ha considerato che si trattava di una "dislocazione" autorizzata, ai sensi degli art. 3 e 14 delle norme tecniche di attuazione, perché compensata dallo spazio lasciato libero dal lato opposto, ha trascurato le critiche che in proposito erano state rivolte alla consulenza tecnica di ufficio, posta a base della sentenza impugnata, non ha tenuto conto del carattere della planimetria allegata allo strumento urbanistico, indicativa solo del tipo di intervento e non anche della ubicazione degli edifici. La censura non è fondata, sotto nessuno dei profili dedotti. Relativamente al primo, va osservato che il giudice a quo ha accertato, sulla scorta delle risultanze della relazione peritale, che lo stabile in questione è difforme dalle previsioni del piano di recupero a causa non di una "traslazione", ma di un "ampliamento", in quanto occupa l'intero rettangolo che lo raffigura nella planimetria e si prolunga ancora, verso nord, su un'area ulteriore, destinata a rimanere inedificata: il lato maggiore risulta lungo 26,50 metri, mentre secondo la rappresentazione cartografica doveva misurare 21,60 metri, con un esubero in cui è stata bensì realizzata una rientranza, ma che ciononostante si trova, in parte, a 3,05 metri dal confine. A queste puntuali constatazioni i ricorrenti - i quali riconoscono che per l'eccedenza doveva essere rispettata la maggiore distanza di 5 metri, stabilita dal piano di fabbricazione, in luogo di quella di 3 metri, consentita dal piano di recupero - non oppongono se non contestazioni tanto perentorie quanto generiche, mediante il rinvio a imprecisate deduzioni formulate dal loro consulente tecnico di parte, dalle quali dovrebbe desumersi che vi era stata realmente una parziale "dislocazione" dell'edificio, permessa dalle norme di attuazione del piano di recupero e assentita con la concessione edilizia, sicché il maggior distacco di 5 metri avrebbe dovuto essere osservato soltanto per una minima "propaggine" di 50 cm. Quanto poi all'asserita limitazione della efficacia vincolante delle cartografie del piano di recupero, è sufficiente richiamare la costante giurisprudenza di questa Corte (v., per tutte, Cass. 9 giugno 1999 n. 5666, 23 giugno 1999 n. 6401) relativa al pieno valore precettivo da attribuire alle tavole planimetriche allegate agli strumenti urbanistici, le quali impongono di conformarsi al particolare assetto che ne risulta. Non può pertanto essere condiviso l'assunto degli appellanti - i quali peraltro ammettono che la pianta della zona in questione prevede la collocazione degli edifici con precisione "al centimetro" - secondo cui si tratterebbe di una rappresentazione grafica soltanto dei tipi di intervento consentiti nei diversi fondi e non anche della localizzazione dei fabbricati.
Con il secondo motivo di impugnazione EM OV, IA PE, DR PE e AL PE sostengono di essere stati erroneamente e ingiustificatamente condannati a demolire la balconata prospiciente il fondo dei LU, pur se manufatti analoghi esistevano già nell'immobile distrutto dal terremoto e pur se il piano di recupero non stabiliva alcuna distanza per le vedute, sicché si dovevano osservare quelle prescritte dal codice civile, che erano state rispettate. Neppure questa censura può essere accolta.
La Corte di appello non ha affatto omesso - come i ricorrenti le rimproverano - di tenere presente che già il fabbricato originario era munito di balconi (peraltro di estensione minore di quelli realizzati nel nuovo edificio). Ha invece espressamente dato atto della circostanza, ma l'ha correttamente ritenuta ininfluente, in quanto per le nuove sporgenze debordano dalla sagoma riportata nella planimetria del piano di recupero, entro la quale la costruzione doveva essere contenuta. Nè vale sostenere che si sarebbe dovuto applicare le prescrizioni in materia di distanze dalle vedute: in coerenza con la univoca giurisprudenza di legittimità in materia (v., tra le altre, Cass. 2 ottobre 2000 n. 13001, 15 febbraio 2001 n. 2228), il giudice a quo ha esattamente rilevato che i balconi formati da solette aggettanti, anche se scoperti, vanno considerati come veri e propri corpi di fabbrica e quindi inclusi nella determinazione delle distanze tra costruzioni.
Il ricorso deve essere pertanto rigettato, con conseguente condanna dei ricorrenti - in solido, stante il comune loro interesse nella causa - al rimborso delle spese del giudizio di Cassazione sostenute dai resistenti, che si liquidano nella misura precisata nel dispositivo.
DISPOSITIVO
La Corte rigetta il ricorso;
condanna i ricorrenti in solido a rimborsare ai resistenti le spese del giudizio di Cassazione, liquidate in 100,00 euro, oltre a 1.500 euro per onorari. Così deciso in Roma, il 30 gennaio 2004.
Depositato in Cancelleria il 17 maggio 2004