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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 24/10/2025, n. 157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 157 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G./V.G. n. 758 /2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PALMI Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai sigg. magistrati dr.ssa NA RA Presidente rel.est. dr.ssa Maria Teresa Gentile Giudice dr. Mariano Carella Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e dell'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c. nella causa vertente tra
(nato a [...] il [...] – c.f. Parte_1
) C.F._1
E
, (nata a [...] in data [...], CF: Parte_2
), C.F._2 rappresentati e difesi dall'avv. Angela Gallo
- ricorrenti -
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 24/09/2025 e Parte_1 Pt_2
hanno chiesto in via congiunta che sia dichiarata la cessazione degli effetti
[...] civili.
Le parti, premesso di aver contratto matrimonio in data 08/08/2004 in OL
(atto trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, atto n. 38 parte II serie A anno 2004 ) e che dall'unione è nata la figlia , hanno riferito che con Per_1 provvedimento del 13/06/2014 il Tribunale di Palmi ha dichiarato la separazione personale e che da allora la comunione materiale e spirituale non si è più ripristinata.
I coniugi hanno indicato il divorzio alle condizioni, di cui al ricorso che qui si riportano di seguito integralmente:
- “ 1. Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i
IGg.ri e in data 08.08.2004, nel Comune di Parte_3 Parte_2
1 OL (RC), trascritto nel registro degli atti dello Stato civile al n. 38 Parte II
Serie A, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile competente a procedere all'annotazione della emananda sentenza;
2. In relazione all'affidamento della figlia minorenne, , si applicherà il regime di affidamento Parte_4 condiviso, con uguali poteri decisionali in capo ad entrambi i genitori in ordine alle scelte fondamentali attinenti la minore ed all'educazione;
3. Il sig. Pt_3 continuerà a mantenere la propria residenza nel Comune di Inverigo
[...]
(CO), in via Firmato Da: ANGELA GALLO Emesso Da: ARUBAPEC EU Cod QUALIFIED CERTIFICATES CA Serial#: , C.F._4 Per_2
96/A.
4. La figlia minore continuerà a vivere con la madre nell'attuale residenza di quest'ultima stabilita nel Comune di OL (RC) alla via Risorgimento,
n.55. 5. Il padre, previo accordo con la madre e compatibilmente con le esigenze della minore, avrà facoltà di vedere e tenere con sé liberamente la figlia durante le ore diurne, con successivo obbligo di ricondurre la stessa alla madre, nella residenza di quest'ultima, nelle ore serali e comunque non oltre l'orario stabilito per il riposo notturno;
con esclusione, pertanto, della possibilità di far pernottare la minore in luoghi diversi da quello di residenza salvo espressa autorizzazione della madre convivente.
6. I coniugi hanno l'obbligo di comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonico, mettendo sempre a conoscenza l'altro di eventuali spostamenti in altre località quando hanno con sé la figlia minore.
7. Il padre potrà comunicare telefonicamente con i figli minori nel rispetto dei diritti di privacy della madre.
8. I giorni di Natale e di Pasqua verranno trascorsi dalla minore alternativamente con uno dei genitori, ovvero, previo accordo di entrambi, la vigilia con l'uno e la festività con l'altro ovvero a pranzo nel giorno festivo con l'uno e a cena con l'altro.
9. Durante il periodo estivo la figlia minore trascorrerà un periodo di riposo anche con il padre, compatibilmente con le ferie di quest'ultimo e nel rispetto di un preventivo accordo da stabilire con la madre.
10. Il IG. si obbliga a corrispondere mensilmente, alla IG.ra Parte_3
la somma complessiva di Euro 300,00, rivalutabile Parte_2 annualmente secondo gli indici ISTAT, a titolo di assegno di mantenimento per la figlia minore, che sarà versata entro l'ultimo giorno di ogni mese, mediante bonifico bancario o vaglia postale. 11. Le spese (necessarie, straordinarie e voluttuarie) sostenute nell'interesse dei figli, saranno poste a carico di entrambi i coniugi in ragione del 50% ciascuno. 12. La IG.ra , in quanto Parte_2 titolare di autonomo reddito, tenuto conto altresì della crisi e della saltuarietà lavorativa del settore edilizio, nel cui ambito il sig. presta la Parte_1 propria attività, rinuncia a percepire l'assegno di mantenimento per sé stessa”.
Il Pubblico Ministero ha reso parere favorevole.
2 Con note scritte sostitutive dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e dell'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c., le parti hanno confermato di non volersi conciliare ed hanno ribadito la volontà di divorziare alle predette condizioni.
Il Collegio ritiene che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio sia fondata e meriti accoglimento nei termini e con le condizioni sulle quali le parti hanno espresso comune gradimento.
Dalla documentazione in atti emerge che le parti hanno contratto in data 08/08/2004 in OL (atto trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, atto n. 38 parte II serie A anno 2004 ) e che dall'unione è nata la figlia , hanno riferito Per_1 che con provvedimento del 13/06/2014 il Tribunale di Palmi ha dichiarato la separazione personale.
La concorde deduzione delle parti negli scritti difensivi hanno fornito oggettivo ed indubbio riscontro della circostanza che i coniugi non hanno più rapporti di comunione materiale e spirituale e che la convivenza non si è più ripristinata, così dovendosi ritenere definitivamente acclarato il venir meno dell'affectio maritalis sulla quale si dovrebbe fondare il matrimonio.
L'oggettiva situazione di fatto, unita all'assenza di elementi indicativi di una intervenuta riconciliazione, è di per sé sufficiente a ritenere integrati i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2) lett. b) L. n. 898/1970.
In ordine alle condizioni della cessazione degli effetti civili il Collegio prende atto dell'assetto specificato in ricorso sul quale le parti hanno espresso condivisione e che non presenta profili pregiudizievoli nell'interesse di figli minori o nullità rilevabili d'ufficio.
In questo contesto il Collegio ritiene che non vi siano ragioni per modificare le conclusioni congiunte.
In ragione della soluzione concordata e dell'assenza di una soccombenza processuale, le spese di lite sono interamente compensate.
P.Q.M.
il Tribunale di Palmi visto l'art. 473 bis.51 c.p.c. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e in data Parte_1 Parte_2
08/08/2004 in OL (atto trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto
Comune, atto n. 38 parte II serie A anno 2004) alle condizioni, di cui al ricorso che qui si riportano di seguito integralmente:
- “ 1. Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i
IGg.ri e in data 08.08.2004, nel Comune di Parte_3 Parte_2
OL (RC), trascritto nel registro degli atti dello Stato civile al n. 38 Parte II
Serie A, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile competente a procedere all'annotazione della emananda sentenza;
2. In relazione all'affidamento della figlia minorenne, , si applicherà il regime di affidamento Parte_4
3 condiviso, con uguali poteri decisionali in capo ad entrambi i genitori in ordine alle scelte fondamentali attinenti la minore ed all'educazione;
3. Il sig. Pt_3 continuerà a mantenere la propria residenza nel Comune di Inverigo
[...]
(CO), in via Firmato Da: ANGELA GALLO Emesso Da: ARUBAPEC EU Cod QUALIFIED CERTIFICATES CA Serial#: , C.F._4 Per_2
96/A.
4. La figlia minore continuerà a vivere con la madre nell'attuale residenza di quest'ultima stabilita nel Comune di OL (RC) alla via Risorgimento,
n.55. 5. Il padre, previo accordo con la madre e compatibilmente con le esigenze della minore, avrà facoltà di vedere e tenere con sé liberamente la figlia durante le ore diurne, con successivo obbligo di ricondurre la stessa alla madre, nella residenza di quest'ultima, nelle ore serali e comunque non oltre l'orario stabilito per il riposo notturno;
con esclusione, pertanto, della possibilità di far pernottare la minore in luoghi diversi da quello di residenza salvo espressa autorizzazione della madre convivente.
6. I coniugi hanno l'obbligo di comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonico, mettendo sempre a conoscenza l'altro di eventuali spostamenti in altre località quando hanno con sé la figlia minore.
7. Il padre potrà comunicare telefonicamente con i figli minori nel rispetto dei diritti di privacy della madre.
8. I giorni di Natale e di Pasqua verranno trascorsi dalla minore alternativamente con uno dei genitori, ovvero, previo accordo di entrambi, la vigilia con l'uno e la festività con l'altro ovvero a pranzo nel giorno festivo con l'uno e a cena con l'altro.
9. Durante il periodo estivo la figlia minore trascorrerà un periodo di riposo anche con il padre, compatibilmente con le ferie di quest'ultimo e nel rispetto di un preventivo accordo da stabilire con la madre.
10. Il IG. si obbliga a corrispondere mensilmente, alla IG.ra Parte_3
la somma complessiva di Euro 300,00, rivalutabile Parte_2 annualmente secondo gli indici ISTAT, a titolo di assegno di mantenimento per la figlia minore, che sarà versata entro l'ultimo giorno di ogni mese, mediante bonifico bancario o vaglia postale. 11. Le spese (necessarie, straordinarie e voluttuarie) sostenute nell'interesse dei figli, saranno poste a carico di entrambi i coniugi in ragione del 50% ciascuno. 12. La IG.ra , in quanto Parte_2 titolare di autonomo reddito, tenuto conto altresì della crisi e della saltuarietà lavorativa del settore edilizio, nel cui ambito il sig. presta la Parte_1 propria attività, rinuncia a percepire l'assegno di mantenimento per sé stessa”.
Spese compensate.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Palmi, così deciso nella camera di consiglio del 20 ottobre 2025
Il Presidente
NA RA
4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PALMI Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai sigg. magistrati dr.ssa NA RA Presidente rel.est. dr.ssa Maria Teresa Gentile Giudice dr. Mariano Carella Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e dell'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c. nella causa vertente tra
(nato a [...] il [...] – c.f. Parte_1
) C.F._1
E
, (nata a [...] in data [...], CF: Parte_2
), C.F._2 rappresentati e difesi dall'avv. Angela Gallo
- ricorrenti -
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 24/09/2025 e Parte_1 Pt_2
hanno chiesto in via congiunta che sia dichiarata la cessazione degli effetti
[...] civili.
Le parti, premesso di aver contratto matrimonio in data 08/08/2004 in OL
(atto trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, atto n. 38 parte II serie A anno 2004 ) e che dall'unione è nata la figlia , hanno riferito che con Per_1 provvedimento del 13/06/2014 il Tribunale di Palmi ha dichiarato la separazione personale e che da allora la comunione materiale e spirituale non si è più ripristinata.
I coniugi hanno indicato il divorzio alle condizioni, di cui al ricorso che qui si riportano di seguito integralmente:
- “ 1. Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i
IGg.ri e in data 08.08.2004, nel Comune di Parte_3 Parte_2
1 OL (RC), trascritto nel registro degli atti dello Stato civile al n. 38 Parte II
Serie A, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile competente a procedere all'annotazione della emananda sentenza;
2. In relazione all'affidamento della figlia minorenne, , si applicherà il regime di affidamento Parte_4 condiviso, con uguali poteri decisionali in capo ad entrambi i genitori in ordine alle scelte fondamentali attinenti la minore ed all'educazione;
3. Il sig. Pt_3 continuerà a mantenere la propria residenza nel Comune di Inverigo
[...]
(CO), in via Firmato Da: ANGELA GALLO Emesso Da: ARUBAPEC EU Cod QUALIFIED CERTIFICATES CA Serial#: , C.F._4 Per_2
96/A.
4. La figlia minore continuerà a vivere con la madre nell'attuale residenza di quest'ultima stabilita nel Comune di OL (RC) alla via Risorgimento,
n.55. 5. Il padre, previo accordo con la madre e compatibilmente con le esigenze della minore, avrà facoltà di vedere e tenere con sé liberamente la figlia durante le ore diurne, con successivo obbligo di ricondurre la stessa alla madre, nella residenza di quest'ultima, nelle ore serali e comunque non oltre l'orario stabilito per il riposo notturno;
con esclusione, pertanto, della possibilità di far pernottare la minore in luoghi diversi da quello di residenza salvo espressa autorizzazione della madre convivente.
6. I coniugi hanno l'obbligo di comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonico, mettendo sempre a conoscenza l'altro di eventuali spostamenti in altre località quando hanno con sé la figlia minore.
7. Il padre potrà comunicare telefonicamente con i figli minori nel rispetto dei diritti di privacy della madre.
8. I giorni di Natale e di Pasqua verranno trascorsi dalla minore alternativamente con uno dei genitori, ovvero, previo accordo di entrambi, la vigilia con l'uno e la festività con l'altro ovvero a pranzo nel giorno festivo con l'uno e a cena con l'altro.
9. Durante il periodo estivo la figlia minore trascorrerà un periodo di riposo anche con il padre, compatibilmente con le ferie di quest'ultimo e nel rispetto di un preventivo accordo da stabilire con la madre.
10. Il IG. si obbliga a corrispondere mensilmente, alla IG.ra Parte_3
la somma complessiva di Euro 300,00, rivalutabile Parte_2 annualmente secondo gli indici ISTAT, a titolo di assegno di mantenimento per la figlia minore, che sarà versata entro l'ultimo giorno di ogni mese, mediante bonifico bancario o vaglia postale. 11. Le spese (necessarie, straordinarie e voluttuarie) sostenute nell'interesse dei figli, saranno poste a carico di entrambi i coniugi in ragione del 50% ciascuno. 12. La IG.ra , in quanto Parte_2 titolare di autonomo reddito, tenuto conto altresì della crisi e della saltuarietà lavorativa del settore edilizio, nel cui ambito il sig. presta la Parte_1 propria attività, rinuncia a percepire l'assegno di mantenimento per sé stessa”.
Il Pubblico Ministero ha reso parere favorevole.
2 Con note scritte sostitutive dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e dell'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c., le parti hanno confermato di non volersi conciliare ed hanno ribadito la volontà di divorziare alle predette condizioni.
Il Collegio ritiene che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio sia fondata e meriti accoglimento nei termini e con le condizioni sulle quali le parti hanno espresso comune gradimento.
Dalla documentazione in atti emerge che le parti hanno contratto in data 08/08/2004 in OL (atto trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, atto n. 38 parte II serie A anno 2004 ) e che dall'unione è nata la figlia , hanno riferito Per_1 che con provvedimento del 13/06/2014 il Tribunale di Palmi ha dichiarato la separazione personale.
La concorde deduzione delle parti negli scritti difensivi hanno fornito oggettivo ed indubbio riscontro della circostanza che i coniugi non hanno più rapporti di comunione materiale e spirituale e che la convivenza non si è più ripristinata, così dovendosi ritenere definitivamente acclarato il venir meno dell'affectio maritalis sulla quale si dovrebbe fondare il matrimonio.
L'oggettiva situazione di fatto, unita all'assenza di elementi indicativi di una intervenuta riconciliazione, è di per sé sufficiente a ritenere integrati i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2) lett. b) L. n. 898/1970.
In ordine alle condizioni della cessazione degli effetti civili il Collegio prende atto dell'assetto specificato in ricorso sul quale le parti hanno espresso condivisione e che non presenta profili pregiudizievoli nell'interesse di figli minori o nullità rilevabili d'ufficio.
In questo contesto il Collegio ritiene che non vi siano ragioni per modificare le conclusioni congiunte.
In ragione della soluzione concordata e dell'assenza di una soccombenza processuale, le spese di lite sono interamente compensate.
P.Q.M.
il Tribunale di Palmi visto l'art. 473 bis.51 c.p.c. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e in data Parte_1 Parte_2
08/08/2004 in OL (atto trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto
Comune, atto n. 38 parte II serie A anno 2004) alle condizioni, di cui al ricorso che qui si riportano di seguito integralmente:
- “ 1. Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i
IGg.ri e in data 08.08.2004, nel Comune di Parte_3 Parte_2
OL (RC), trascritto nel registro degli atti dello Stato civile al n. 38 Parte II
Serie A, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile competente a procedere all'annotazione della emananda sentenza;
2. In relazione all'affidamento della figlia minorenne, , si applicherà il regime di affidamento Parte_4
3 condiviso, con uguali poteri decisionali in capo ad entrambi i genitori in ordine alle scelte fondamentali attinenti la minore ed all'educazione;
3. Il sig. Pt_3 continuerà a mantenere la propria residenza nel Comune di Inverigo
[...]
(CO), in via Firmato Da: ANGELA GALLO Emesso Da: ARUBAPEC EU Cod QUALIFIED CERTIFICATES CA Serial#: , C.F._4 Per_2
96/A.
4. La figlia minore continuerà a vivere con la madre nell'attuale residenza di quest'ultima stabilita nel Comune di OL (RC) alla via Risorgimento,
n.55. 5. Il padre, previo accordo con la madre e compatibilmente con le esigenze della minore, avrà facoltà di vedere e tenere con sé liberamente la figlia durante le ore diurne, con successivo obbligo di ricondurre la stessa alla madre, nella residenza di quest'ultima, nelle ore serali e comunque non oltre l'orario stabilito per il riposo notturno;
con esclusione, pertanto, della possibilità di far pernottare la minore in luoghi diversi da quello di residenza salvo espressa autorizzazione della madre convivente.
6. I coniugi hanno l'obbligo di comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonico, mettendo sempre a conoscenza l'altro di eventuali spostamenti in altre località quando hanno con sé la figlia minore.
7. Il padre potrà comunicare telefonicamente con i figli minori nel rispetto dei diritti di privacy della madre.
8. I giorni di Natale e di Pasqua verranno trascorsi dalla minore alternativamente con uno dei genitori, ovvero, previo accordo di entrambi, la vigilia con l'uno e la festività con l'altro ovvero a pranzo nel giorno festivo con l'uno e a cena con l'altro.
9. Durante il periodo estivo la figlia minore trascorrerà un periodo di riposo anche con il padre, compatibilmente con le ferie di quest'ultimo e nel rispetto di un preventivo accordo da stabilire con la madre.
10. Il IG. si obbliga a corrispondere mensilmente, alla IG.ra Parte_3
la somma complessiva di Euro 300,00, rivalutabile Parte_2 annualmente secondo gli indici ISTAT, a titolo di assegno di mantenimento per la figlia minore, che sarà versata entro l'ultimo giorno di ogni mese, mediante bonifico bancario o vaglia postale. 11. Le spese (necessarie, straordinarie e voluttuarie) sostenute nell'interesse dei figli, saranno poste a carico di entrambi i coniugi in ragione del 50% ciascuno. 12. La IG.ra , in quanto Parte_2 titolare di autonomo reddito, tenuto conto altresì della crisi e della saltuarietà lavorativa del settore edilizio, nel cui ambito il sig. presta la Parte_1 propria attività, rinuncia a percepire l'assegno di mantenimento per sé stessa”.
Spese compensate.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Palmi, così deciso nella camera di consiglio del 20 ottobre 2025
Il Presidente
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