Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 09/06/2025, n. 11198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 11198 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 09/06/2025
N. 11198/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00242/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 242 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Massimiliano Corbari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento:
- del decreto n. -OMISSIS- emesso dal Ministero dell'Interno il 5 ottobre 2021, con cui l’Amministrazione intimata ha respinto la richiesta di concessione della cittadinanza italiana presentata dal ricorrente;
- di ogni atto antecedente, preparatorio, preordinato, presupposto e/o conseguente, anche infraprocedimentale e comunque connesso;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 16 maggio 2025 il dott. Antonino Scianna e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il signor -OMISSIS-, cittadino straniero titolare di permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo, agisce per l’annullamento del decreto n. -OMISSIS- emesso dal Ministero dell'Interno il 5 ottobre 2021 e notificato al ricorrente il 14 ottobre successivo, con il quale è stata respinta la sua richiesta di concessione della cittadinanza italiana, presentata il 7 giugno 2017, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91 del 1992.
2. Il gravato diniego è stato adottato dopo il rituale preavviso di rigetto del 6 settembre 2021, in ragione dei pregiudizi penali del ricorrente a carico del quale sono emersi precedenti per falso materiale (sentenze del Tribunale di -OMISSIS- del 13.10.2000 e del Tribunale di -OMISSIS- in data 05.02.2004), della ulteriore circostanza “ che il richiedente, all'atto della presentazione dell'istanza, ha autocertificato di non aver mai riportato condanne penali ”, ed atteso che “ le vicende penali sopraindicate sono indice sintomatico di inaffidabilità del richiedente e di una mancata integrazione nella comunità nazionale, desumibile in primis dal rispetto delle regole di civile convivenza, che si evince anzitutto dalla rigorosa e sicura osservanza della legge penale vigente nell'ordinamento giuridico italiano” .
3. Per chiedere l’annullamento del citato provvedimento è dunque insorto il ricorrente con il ricorso in epigrafe, notificato il 13 dicembre 2021 e depositato il 12 gennaio 2022.
Il mezzo di tutela è affidato ad un’unica doglianza, con cui ci si duole dell’eccesso di potere per travisamento, difetto di istruttoria e di motivazione che affliggerebbe il gravato diniego, ritenuto altresì illegittimo per violazione degli artt. 10 bis e 18 della legge n. 241/1990 e dell’art. 3 del D.P.R. n. 394/1999.
Sostiene in sintesi il ricorrente che i citati precedenti penali sarebbero risalenti nel tempo e non costituirebbero indice della sua pericolosità sociale che, al contrario, l’intimata Amministrazione non avrebbe comprovato. Sotto diverso profilo, parte ricorrente lamenta altresì che l’Amministrazione si sarebbe limitata a richiamare i detti precedenti penali considerandoli automaticamente preclusivi della concessione della cittadinanza, senza attendere che il signor -OMISSIS- esercitasse il proprio potere/diritto di difesa, come formalmente richiesto con la nota con cui, l’11 ottobre 2021, vennero presentate osservazioni in riscontro al citato preavviso di rigetto del 6 settembre 2021, senza esaminare la complessiva condotta dell'istante successiva alle vicende penali considerate e senza considerare l’attività lavorativa da egli svolta e l’inserimento sociale, suo e della sua famiglia, nella comunità locale. Quanto infine alla mancata indicazione dei pregiudizi penali in parola nell’istanza di concessione della cittadinanza, essa sarebbe dipesa dalla mancata conoscenza di tale obbligo dichiarativo.
4. Per resistere al ricorso si è costituito in giudizio, con atto di mero stile, il Ministero dell’interno.
In vista della discussione le parti non hanno depositato nel fascicolo processuale nuove prospettazioni difensive e la causa è stata trattenuta in decisione in esito all’udienza straordinaria del 16 maggio 2025.
5. Il Collegio ritiene che il ricorso sia infondato e che vada respinto.
Giova premettere che l’acquisizione dello status di cittadino italiano per naturalizzazione costituisce oggetto di un provvedimento di concessione, che presuppone l’esplicarsi di un’ampia discrezionalità dell’Amministrazione, come si desume dall'art. 9, comma 1, della legge n. 91 del 1992, ai sensi del quale la cittadinanza " può " essere concessa.
Ne deriva che, accertati i presupposti per proporre la domanda di cittadinanza, l’Amministrazione è tenuta ad effettuare una valutazione discrezionale sulle ragioni che inducono lo straniero a chiedere la nazionalità italiana e sulla sua possibilità di rispettare i doveri che incombono sugli appartenenti alla comunità nazionale, compresi quelli di solidarietà economica e sociale, operando altresì una verifica di conformità dell’interesse dell’istante ad ottenere la particolare capacità giuridica legata allo status di cittadino, con l’interesse pubblico all’accoglimento di un nuovo componente dello Stato-comunità.
Lo straniero, con il provvedimento di concessione della cittadinanza, è infatti inserito a pieno titolo nella collettività nazionale, acquisendo tutti i diritti e doveri che competono ai suoi membri. Tenuto conto che il conseguimento della cittadinanza italiana non costituisce un diritto soggettivo per il richiedente, l’inserimento nella comunità statale può avvenire soltanto quando l’Amministrazione ritenga che il cittadino straniero possegga ogni requisito atto a dimostrare la sua capacità di stabile integrazione nella collettività nazionale, mediante un giudizio prognostico che escluda ogni sua possibile azione in contrasto con l’ordine e la sicurezza nazionale e che possa disattendere le regole di civile convivenza, ovvero violare i valori identitari dello Stato (cfr. in termini, tra le tante, Consiglio di Stato, sez. III, 29 settembre 2022 n. 8390 e 23 dicembre 2019, n. 8734).
In questo quadro, pertanto, l’Amministrazione ha il compito di verificare che il soggetto istante sia in possesso delle qualità ritenute necessarie per ottenere la cittadinanza, quali l’assenza di precedenti penali, la sussistenza di redditi sufficienti a sostenersi, una condotta di vita che esprima integrazione sociale e rispetto dei valori di convivenza civile.
La concessione della cittadinanza rappresenta infatti il suggello, sul piano giuridico, di un processo di integrazione che nei fatti sia già stato portato a compimento, la formalizzazione di una preesistente situazione di “cittadinanza sostanziale” che giustifica l’attribuzione dello status giuridico.
Tanto chiarito sulla natura discrezionale del potere de quo , ne deriva che il sindacato giurisdizionale sulla valutazione compiuta dall’Amministrazione – circa il completo inserimento o meno dello straniero nella comunità nazionale – non può spingersi al di là della verifica della ricorrenza di un sufficiente supporto istruttorio, della veridicità dei fatti posti a fondamento della decisione e dell’esistenza di una motivazione che appaia logica, coerente e ragionevole.
In proposito, la giurisprudenza del Consiglio di Stato (cfr. sez. III, 29 settembre 2022, n. 8390) ha costantemente chiarito che al cospetto dell’esercizio di un potere altamente discrezionale, come quello in esame, il sindacato del Giudice amministrativo si esaurisce nel controllo del vizio di eccesso di potere, nelle particolari figure sintomatiche dell’inadeguatezza del procedimento istruttorio, illogicità, contraddittorietà, irragionevolezza della scelta adottata o difetto di motivazione, e non può estendersi all’autonoma valutazione delle circostanze di fatto e di diritto su cui fondare il giudizio di idoneità richiesto per l’acquisizione dello status di cittadino.
6. Applicando le descritte coordinate ermeneutiche al caso di specie, il Collegio ritiene che l’Amministrazione abbia legittimamente fondato il proprio giudizio sui procedimenti penali che hanno coinvolto il ricorrente, per i reati previsti e puniti dagli artt. 477, 482 e 483 del codice penale.
Anche a non considerare la mancata dichiarazione di tali precedenti nell’istanza di concessione della cittadinanza, contrariamente a quanto lamentato dal ricorrente, l’Amministrazione ha correttamente valutato i pregiudizi in parola come idonei a far sorgere più di un dubbio in merito all'affidabilità dell'interessato, considerando tali condotte indicative di mancata integrazione ed elemento negativo ai fini della formulazione del giudizio prognostico sull’inserimento dello stesso nella comunità nazionale.
Non coglie nel segno la difesa del ricorrente nel rimarcare la circostanza che tali precedenti sarebbero risalenti nel tempo. Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, il comportamento dell'istante rimane valutabile come fatto storico e, pertanto, può essere, come accaduto nel caso in esame, ragionevolmente considerato come indicativo di una personalità non incline al rispetto delle norme penali e delle regole di civile convivenza, e tale da giustificare il diniego di riconoscimento della cittadinanza italiana (cfr. in termini, TAR Lazio, sez. V bis , 8 gennaio 2025, n. 324).
In sostanza, ancorché non strettamente rientranti nel c.d. “periodo di osservazione”, ovverossia il decennio antecedente la richiesta di concessione della cittadinanza italiana, giova significare che vicende penali, nel caso di specie indubbiamente significative, anche in uno con altre circostanze possono essere considerate nell’ambito del giudizio complessivo svolto dall’Amministrazione (cfr. in termini, da ultimo, TAR Lazio, sez. V bis, 3 aprile 2025, n. 6763).
7. Non sono fondate neanche le doglianze con cui il ricorrente lamenta la mancata considerazione dell’integrazione, sua e della sua famiglia, nel tessuto sociale italiano testimoniata dall’attività lavorativa svolta.
Tale circostanza non può infatti assurgere ad elemento degno di speciale merito, in grado di far venir meno il constatato motivo ostativo alla concessione dello status di cittadino, atteso che lo stabile inserimento costituisce il prerequisito della richiesta di cittadinanza.
Il riconoscimento della cittadinanza, per sua natura irrevocabile (salvi i casi normativamente previsti), si fonda infatti su determinazioni che rappresentano un’esplicazione del potere sovrano dello Stato di ampliare il numero dei propri cittadini (Consiglio di Stato, sez. III, 7 gennaio 2022, n. 104) e, pertanto, presuppone che “ nessun dubbio, nessuna ombra di inaffidabilità del richiedente sussista, anche con valutazione prognostica per il futuro, circa la piena adesione ai valori costituzionali su cui la Repubblica Italiana si fonda” (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 14 febbraio 2017, n. 657).
8. Per le ragioni esposte in conclusione il ricorso è infondato e va respinto.
9. Sussistono giuste ragioni, in considerazione della mancanza di difese scritte da parte della resistente Amministrazione e delle peculiarità della materia, per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis ), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare i soggetti nominativamente indicati nel presente provvedimento.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 maggio 2025, in collegamento simultaneo da remoto, con l'intervento dei magistrati:
Vincenzo Blanda, Presidente FF
Antonino Scianna, Primo Referendario, Estensore
Marcello Polimeno, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Antonino Scianna | Vincenzo Blanda |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.