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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Matera, sentenza 12/05/2025, n. 235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Matera |
| Numero : | 235 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
Proc. n. 848/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MATERA
in persona del Giudice dott.ssa Angela Maria Lucia Lassandro Pepe, all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. (introdotto dall'art. 3, co. 10, del D. Lgs. n. 149/2022) – fissata per il 10.4.2025 – pronuncia, previa lettura delle note scritte depositate dalle parti costituite, la seguente
S E N T E N Z A
ex art. 127-ter c.p.c.
nella causa civile iscritta al n. R.G. 848/2024 tra le seguenti parti:
• , rappresentato e Parte_1 difeso dall'Avv. MAZZOCCOLI PIETRO;
• , rappresentato e difeso Controparte_1 dall'Avv. CECCHERINI ALFREDO e l'Avv. COLOTTA FRANCESCO;
Conclusioni
Come rassegante dalle parti agli atti e verbali di causa, che qui devono ritenersi per riportate e trascritte.
Ragioni in fatto ed in diritto ha notificato atto di Parte_1 sfratto per morosità con richiesta di ingiunzione dei canoni non pagati alla
, a partire dal maggio 2022, Controparte_1 ponendo a fondamento della sua richiesta un contratto di locazione tra le parti per i beni indicati in citazione.
Parte intimata si è costituita e ha chiesto il rigetto della domanda, per le motivazioni indicate in comparsa di costituzione e risposta, che qui devono ritenersi per riportate e trascritte.
pagina1 di 2 Considerate le particolari eccezioni, non disposto il rilascio, mutato il rito, la causa è proseguita col rito speciale -del lavoro ed è stata istruita con prove documentali.
In corso di causa, l'intimante ha rinunciato alle sue richieste, ad eccezione del pagamento dei canoni non versati.
Chiamato a decidere solo sul predetto punto, osserva questo Giudice che obbligo del locatore, ex art. 1575 c.c., è quello di far acquisire e far conservare il pacifico godimento dell'immobile concesso in locazione e obbligo del conduttore, ex art. 1587 c.c., è quello di pagare il canone di locazione.
Nella vicenda in esame, dalla documentazione agli atti, emerge che il
, proprietario dell'immobile concesso in locazione per Controparte_2 cui è controversia, con ordinanza del maggio 2022, ne ha ordinato il rilascio e che la stessa società locatrice, già con missiva del dicembre 2018, riferiva di scadenza del contratto di locazione al 31.12.2017 e chiedeva alla società di pagare il canone al , a cui consegnava il CP_1 Controparte_2 bene oggetto di locazione.
Stando così le cose, risulta inammissibile la domanda di pagamento dei canoni di locazione richiesti.
L'azione, pertanto, deve essere rigettata.
Spese come in dispositivo in ragione della soccombenza.
P.T.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, rigettata ogni contraria e diversa istanza ed eccezione, così decide:
1) rigetta la domanda;
2) condanna al pagamento delle Parte_1 Parte_1 spese processuali sostenute da , che CP_1 Controparte_1 liquida in € 4.000,00 per compensi professionali oltre spese forfettarie, IVA e CAP.
Matera, 9.5.2025
Il Giudice
Dott.ssa Angela Maria Lucia Lassandro Pepe
pagina2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MATERA
in persona del Giudice dott.ssa Angela Maria Lucia Lassandro Pepe, all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. (introdotto dall'art. 3, co. 10, del D. Lgs. n. 149/2022) – fissata per il 10.4.2025 – pronuncia, previa lettura delle note scritte depositate dalle parti costituite, la seguente
S E N T E N Z A
ex art. 127-ter c.p.c.
nella causa civile iscritta al n. R.G. 848/2024 tra le seguenti parti:
• , rappresentato e Parte_1 difeso dall'Avv. MAZZOCCOLI PIETRO;
• , rappresentato e difeso Controparte_1 dall'Avv. CECCHERINI ALFREDO e l'Avv. COLOTTA FRANCESCO;
Conclusioni
Come rassegante dalle parti agli atti e verbali di causa, che qui devono ritenersi per riportate e trascritte.
Ragioni in fatto ed in diritto ha notificato atto di Parte_1 sfratto per morosità con richiesta di ingiunzione dei canoni non pagati alla
, a partire dal maggio 2022, Controparte_1 ponendo a fondamento della sua richiesta un contratto di locazione tra le parti per i beni indicati in citazione.
Parte intimata si è costituita e ha chiesto il rigetto della domanda, per le motivazioni indicate in comparsa di costituzione e risposta, che qui devono ritenersi per riportate e trascritte.
pagina1 di 2 Considerate le particolari eccezioni, non disposto il rilascio, mutato il rito, la causa è proseguita col rito speciale -del lavoro ed è stata istruita con prove documentali.
In corso di causa, l'intimante ha rinunciato alle sue richieste, ad eccezione del pagamento dei canoni non versati.
Chiamato a decidere solo sul predetto punto, osserva questo Giudice che obbligo del locatore, ex art. 1575 c.c., è quello di far acquisire e far conservare il pacifico godimento dell'immobile concesso in locazione e obbligo del conduttore, ex art. 1587 c.c., è quello di pagare il canone di locazione.
Nella vicenda in esame, dalla documentazione agli atti, emerge che il
, proprietario dell'immobile concesso in locazione per Controparte_2 cui è controversia, con ordinanza del maggio 2022, ne ha ordinato il rilascio e che la stessa società locatrice, già con missiva del dicembre 2018, riferiva di scadenza del contratto di locazione al 31.12.2017 e chiedeva alla società di pagare il canone al , a cui consegnava il CP_1 Controparte_2 bene oggetto di locazione.
Stando così le cose, risulta inammissibile la domanda di pagamento dei canoni di locazione richiesti.
L'azione, pertanto, deve essere rigettata.
Spese come in dispositivo in ragione della soccombenza.
P.T.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, rigettata ogni contraria e diversa istanza ed eccezione, così decide:
1) rigetta la domanda;
2) condanna al pagamento delle Parte_1 Parte_1 spese processuali sostenute da , che CP_1 Controparte_1 liquida in € 4.000,00 per compensi professionali oltre spese forfettarie, IVA e CAP.
Matera, 9.5.2025
Il Giudice
Dott.ssa Angela Maria Lucia Lassandro Pepe
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