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Sentenza 31 luglio 2025
Sentenza 31 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 31/07/2025, n. 695 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 695 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9880/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nelle persone dei Giudici dott. Bruno Perla, Presidente relatore dott.ssa Silvia Migliori, Giudice dott.ssa Carmen Giraldi, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9880/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BENFENATI DANIELE, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA RIALTO 4 40124 BOLOGNA presso il difensore avv. BENFENATI DANIELE
E
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._2 BENFENATI DANIELE, elettivamente domiciliato in VIA RIALTO N. 4 40126 BOLOGNA presso il difensore avv. BENFENATI DANIELE
ATTORE/I
P.M. INTERVENUTO
Oggetto: scioglimento del matrimonio
IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio proposta con ricorso in data 05.08.2024 e la successiva integrazione delle condizioni di cui alla memoria del 18.04.2025; rilevato che i coniugi hanno contratto matrimonio a L'NA (CUBA), in data 31.07.2013 – atto trascritto nei registri del Comune di Bologna, al n. 528, Parte II, Serie C01, anno 2013. rilevato che dalla loro unione è nata una figlia (nata a [...] il [...]); Persona_1 rilevato che i coniugi si sono separati con sentenza n. 347/2024 del 30.01.2024 che ha omologato le condizioni di cui al ricorso congiunto delle parti;
sentite le parti all'udienza del 22.04.2025, dove, comparendo personalmente, davano atto della volontà di non volersi riconciliare e della concorde intenzione di modificare le condizioni di cui al ricorso congiunto così come da memoria congiunta del 18.04.2025; preso atto della volontà inequivoca manifestata dalle parti di non volersi riconciliare;
rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3 n. 2 lett. b), L. 898/1970 e successive modificazioni e che sono trascorsi più di sei mesi dalla comparizione personale delle parti dinnanzi al Presidente del Tribunale (28.11.2023) senza che sia ripresa la comunione matrimoniale;
ritenuto, pertanto, che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo della separazione e alla volontà espressa delle parti di non volersi riconciliare;
ritenuto che
le condizioni concordate tra le parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantiscono alla figlia minore un equo apporto di entrambe le figure genitoriali;
visto l'art. 473bis.51, comma 4, c.p.c.;
P . Q . M . Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra
(nato a [...], il [...]) Parte_1
e
(nata a [...] – Cuba, il 10.10.1990) Parte_2
Unitisi in matrimonio a L'NA (CUBA), in data 31.07.2013 – atto trascritto nei registri del Comune di Bologna, al n. 528, Parte II, Serie C01, anno 2013.
- Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Bologna di procedere all'annotazione della presente sentenza;
omologa l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto, dà atto che in base al predetto accordo la separazione coniugale è sottoposta alle seguenti condizioni:
1) La figlia nata il [...] sia affidata congiuntamente ai genitori e collocata presso Persona_1 la madre con cui vivrà nella abitazione di via Bezzecca n. 13 Parte_2
2) In virtù degli ottimi rapporti intercorrenti con la ricorrente ed il primo figlio della stessa, Il Sig. continuerà, come avvenuto da agosto 2024 ad oggi, vedere la bambina - anche Parte_1 sfruttando il tempo libero determinato dallo status di pensionato – tutte le volte che ce ne sarà occasione, possibilità o necessità organizzativa, compatibilmente con gli impegni della ex moglie e, negli anni futuri, con quelli scolastici ed extra – scolastici o sportivi della figlia;
3) il Sig. verserà, a titolo di mantenimento della figlia e della moglie la complessiva somma Pt_1 mensile di € 1.760,00 così suddivise:
a. quanto ad €. 960.00 (novecentosessanta/00) verranno mensilmente versate dal Sig. alla proprietà dell'immobile di Via Bezzecca n. 13, a titolo di saldo del canone Pt_1 di locazione e delle spese condominiali già suddivise in ratei mensili come specificato nel contratto di locazione;
b. quanto ad € 800,00 a titolo di mantenimento della figlia, rinunciando esplicitamente la Sig.ra a qualsiasi pretesa economica a titolo di Parte_2 mantenimento proprio;
4) le suddette somme verranno bonificate il giorno 3 (tre) di ciascun mese sul conto corrente acceso presso Unicredit spa ed intestato alla Sig.ra con IBAN IT 43 E 0200 80241 000010 Pt_2 3775497 con causale “contributo di mantenimento ” e l'indicazione di mese ed anno Persona_1 di riferimento;
inoltre, il Sig. si impegna a pagare personalmente tutte le bollette relative Pt_1 alle utenze dell'immobile di Via Bezzecca n. 13 locato dalla Sig.ra e dai figli;
Pt_2 5) le parti dichiarano fin d'ora che nell'ipotesi in cui la Sig.ra cambi la propria abitazione, il Pt_2 Sig. continuerà a versare a titolo di mantenimento le somme oggetto del presente accordo, Pt_1 pagando il canone mensile di locazione e le spese condominiali alla proprietà dell'immobile locato, pagando personalmente le utenze per luce gas acqua e telefono dell'immobile abitato dalla ricorrente e versando il residuo, fino al concorrere di €. 1.760,00 mensili alla Sig.ra a titolo Pt_2 di mantenimento della figlia con le modalità di cui al punto 2 che precede;
6) il Sig. provvederà al 100% delle spese straordinarie della figlia così come individuate dal Pt_1
Protocollo del Tribunale di Bologna del 09.08.2017.
Premesso che per spese ordinarie si devono intendere tutte quelle necessarie alla soddisfazione delle esigenze primarie di vita dei figli: quindi vitto, alloggio, abbigliamento ordinario, mensa scolastica e spese per l'ordinaria cura della persona, nelle spese straordinarie si devono ricomprendere: le spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori - a causa o dopo lo scioglimento dell'unione - documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) campi scuola estivi, babysitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. Spese straordinarie da concordare preventivamente: Tutte le altre spese straordinarie andranno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi. Modalità di rimborso delle spese straordinarie: Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa.
7) ogni diversa questione economica è da ritenersi come già definita tra i coniugi.
Spese del procedimento compensate tra le parti.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 18.07.2025. Il Presidente estensore dott. Bruno Perla
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nelle persone dei Giudici dott. Bruno Perla, Presidente relatore dott.ssa Silvia Migliori, Giudice dott.ssa Carmen Giraldi, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9880/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BENFENATI DANIELE, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA RIALTO 4 40124 BOLOGNA presso il difensore avv. BENFENATI DANIELE
E
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._2 BENFENATI DANIELE, elettivamente domiciliato in VIA RIALTO N. 4 40126 BOLOGNA presso il difensore avv. BENFENATI DANIELE
ATTORE/I
P.M. INTERVENUTO
Oggetto: scioglimento del matrimonio
IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio proposta con ricorso in data 05.08.2024 e la successiva integrazione delle condizioni di cui alla memoria del 18.04.2025; rilevato che i coniugi hanno contratto matrimonio a L'NA (CUBA), in data 31.07.2013 – atto trascritto nei registri del Comune di Bologna, al n. 528, Parte II, Serie C01, anno 2013. rilevato che dalla loro unione è nata una figlia (nata a [...] il [...]); Persona_1 rilevato che i coniugi si sono separati con sentenza n. 347/2024 del 30.01.2024 che ha omologato le condizioni di cui al ricorso congiunto delle parti;
sentite le parti all'udienza del 22.04.2025, dove, comparendo personalmente, davano atto della volontà di non volersi riconciliare e della concorde intenzione di modificare le condizioni di cui al ricorso congiunto così come da memoria congiunta del 18.04.2025; preso atto della volontà inequivoca manifestata dalle parti di non volersi riconciliare;
rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3 n. 2 lett. b), L. 898/1970 e successive modificazioni e che sono trascorsi più di sei mesi dalla comparizione personale delle parti dinnanzi al Presidente del Tribunale (28.11.2023) senza che sia ripresa la comunione matrimoniale;
ritenuto, pertanto, che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo della separazione e alla volontà espressa delle parti di non volersi riconciliare;
ritenuto che
le condizioni concordate tra le parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantiscono alla figlia minore un equo apporto di entrambe le figure genitoriali;
visto l'art. 473bis.51, comma 4, c.p.c.;
P . Q . M . Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra
(nato a [...], il [...]) Parte_1
e
(nata a [...] – Cuba, il 10.10.1990) Parte_2
Unitisi in matrimonio a L'NA (CUBA), in data 31.07.2013 – atto trascritto nei registri del Comune di Bologna, al n. 528, Parte II, Serie C01, anno 2013.
- Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Bologna di procedere all'annotazione della presente sentenza;
omologa l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto, dà atto che in base al predetto accordo la separazione coniugale è sottoposta alle seguenti condizioni:
1) La figlia nata il [...] sia affidata congiuntamente ai genitori e collocata presso Persona_1 la madre con cui vivrà nella abitazione di via Bezzecca n. 13 Parte_2
2) In virtù degli ottimi rapporti intercorrenti con la ricorrente ed il primo figlio della stessa, Il Sig. continuerà, come avvenuto da agosto 2024 ad oggi, vedere la bambina - anche Parte_1 sfruttando il tempo libero determinato dallo status di pensionato – tutte le volte che ce ne sarà occasione, possibilità o necessità organizzativa, compatibilmente con gli impegni della ex moglie e, negli anni futuri, con quelli scolastici ed extra – scolastici o sportivi della figlia;
3) il Sig. verserà, a titolo di mantenimento della figlia e della moglie la complessiva somma Pt_1 mensile di € 1.760,00 così suddivise:
a. quanto ad €. 960.00 (novecentosessanta/00) verranno mensilmente versate dal Sig. alla proprietà dell'immobile di Via Bezzecca n. 13, a titolo di saldo del canone Pt_1 di locazione e delle spese condominiali già suddivise in ratei mensili come specificato nel contratto di locazione;
b. quanto ad € 800,00 a titolo di mantenimento della figlia, rinunciando esplicitamente la Sig.ra a qualsiasi pretesa economica a titolo di Parte_2 mantenimento proprio;
4) le suddette somme verranno bonificate il giorno 3 (tre) di ciascun mese sul conto corrente acceso presso Unicredit spa ed intestato alla Sig.ra con IBAN IT 43 E 0200 80241 000010 Pt_2 3775497 con causale “contributo di mantenimento ” e l'indicazione di mese ed anno Persona_1 di riferimento;
inoltre, il Sig. si impegna a pagare personalmente tutte le bollette relative Pt_1 alle utenze dell'immobile di Via Bezzecca n. 13 locato dalla Sig.ra e dai figli;
Pt_2 5) le parti dichiarano fin d'ora che nell'ipotesi in cui la Sig.ra cambi la propria abitazione, il Pt_2 Sig. continuerà a versare a titolo di mantenimento le somme oggetto del presente accordo, Pt_1 pagando il canone mensile di locazione e le spese condominiali alla proprietà dell'immobile locato, pagando personalmente le utenze per luce gas acqua e telefono dell'immobile abitato dalla ricorrente e versando il residuo, fino al concorrere di €. 1.760,00 mensili alla Sig.ra a titolo Pt_2 di mantenimento della figlia con le modalità di cui al punto 2 che precede;
6) il Sig. provvederà al 100% delle spese straordinarie della figlia così come individuate dal Pt_1
Protocollo del Tribunale di Bologna del 09.08.2017.
Premesso che per spese ordinarie si devono intendere tutte quelle necessarie alla soddisfazione delle esigenze primarie di vita dei figli: quindi vitto, alloggio, abbigliamento ordinario, mensa scolastica e spese per l'ordinaria cura della persona, nelle spese straordinarie si devono ricomprendere: le spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori - a causa o dopo lo scioglimento dell'unione - documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) campi scuola estivi, babysitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. Spese straordinarie da concordare preventivamente: Tutte le altre spese straordinarie andranno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi. Modalità di rimborso delle spese straordinarie: Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa.
7) ogni diversa questione economica è da ritenersi come già definita tra i coniugi.
Spese del procedimento compensate tra le parti.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 18.07.2025. Il Presidente estensore dott. Bruno Perla