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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 04/12/2025, n. 1875 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1875 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE – SETTORE LAVORO nella persona del Dott. OR NE ha pronunciato, all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. r.g. 3492/2023
TRA
, nato a [...] il [...], C.F. e residente Parte_1 C.F._1 ad Amendolara alla via T.B. Melazzi, rappresentato e difeso dall'avv. Mariateresa Petta, giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
, CF con Controparte_1 P.IVA_1 sede centrale in Roma, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv.
LD Avena, in virtù di procura alle liti in atti;
RESISTENTE
E
, con sede in Roma alla Via Giuseppe Controparte_2
Grezar n.14, codice fiscale e Partita IVA n. in persona del l.r.p.t., rappresentata P.IVA_2
e difesa dall'avvocato Roberta Refolo, giusta procura in atti;
RESISTENTE
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 06.10.2023 parte ricorrente proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento 034 2023 90085523 19/000 notificata all'opponente in data
31.08.2023, relativamente ai seguenti atti contenuti nella stessa:
1) cartella di pagamento n. 03420120051588476000 presuntivamente notificata in data
23/07/2013 di € 7.153,18 – Ente creditore sede di Cosenza – afferente a regolazioni CP_3 premio e sanzioni civili relativi all'annualità d'imposta 2010-2011-2012;
2) cartella di pagamento n. 03420160025915249000 presuntivamente notificata in data
01/10/2016 di € 438,82 – Ente creditore sede di Cosenza – afferente a Premio e CP_3 sanzioni civili rate premio relativi all'annualità d'imposta 2015-2016; 3) cartella di pagamento n. 03420170016600874000 presuntivamente notificata in data
03/11/2017 di € 850,85 – Ente creditore sede di Cosenza – afferente a Premio II – III CP_3 rata e sanzioni rate e regolazioni premio relativi all'annualità d'imposta 2015-2016-2017;
4) cartella di pagamento n. 03420170031389591000 presuntivamente notificata in data
09/03/2018 di € 573,97 - Ente creditore sede di Cosenza – afferente a Premio I rata, CP_3 sanzioni civili rate e regolazione premio relativi all'annualità d'imposta 2016-2017;
5) cartella di pagamento n. 03420180017302304000 presuntivamente notificata in data
20/12/2018 di € 15.233,02 - Ente creditore sede di Cosenza – afferente a Premio I-II- CP_3
III rata, sanzioni civili rate e regolazione premio relativi all'annualità d'imposta 2016-2017-
2018;
6) cartella di pagamento n. 33420160003081417000 presuntivamente notificata in data
15/07/2019 di € 4.165,58 - Ente creditore sede di SS CA – afferente a Modello CP_4
DM 10 e somme aggiuntive relativi all'annualità d'imposta 2016;
7) cartella di pagamento n. 33420170002665021000 presuntivamente notificata in data
15/07/2019 di € 5.419,85 – Ente creditore sede di SS CA afferente a contributi CP_4
I.V.S. e somme aggiuntive relativi all'annualità d'imposta 2016;
8) cartella di pagamento n. 33420180002438665000 presuntivamente notificata in data
16/07/2018 di € 4.055,95 - Ente creditore sede di SS CA – afferente a CP_4 contributi I.V.S. e somme aggiuntive relativi all'annualità d'imposta 2017;
9) cartella di pagamento n. 33420180006882651000 presuntivamente notificata in data
03/02/2019 di € 3.490,41 - Ente creditore sede di SS CA – afferente a Artig. CP_4
Accertamento contributi I.V.S., somme aggiuntive e interessi di mora relativi all'annualità
d'imposta 2014.
Parte ricorrente deduceva, in particolare, la prescrizione dei crediti ivi contenuti.
Si costituiva in giudizio parte resistente , evidenziando la correttezza dell'attività posta CP_4 in essere e la debenza delle somme richieste.
Si costituiva in giudizio anche l' sostenendo la correttezza del proprio operato e la CP_5 notifica di atti interruttivi della prescrizione.
Trattandosi di controversia avente carattere documentale, la causa viene decisa all'odierna udienza.
***
Osserva, preliminarmente, il Tribunale che deve ritenersi sussistente la legittimazione passiva dell' pur dopo la pronuncia delle Sezioni Unite della Corte Controparte_2 di SS (Cass., Sez. Un., 7514/2022). Ed infatti, mentre la questione risolta dalla
Suprema Corte era relativa all'individuazione del giusto contraddittore nell'ipotesi in cui l'opponente, pur chiedendo nella sostanza solo l'accertamento negativo del credito contributivo previdenziale, avesse proposto ricorso nei soli confronti del soggetto incaricato della riscossione, nel presente caso, parte ricorrente ha proposto opposizione direttamente avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, atto emesso dall' cui è CP_5 demandata la fase di recupero del credito dopo la notifica del titolo del quale ha chiesto l'annullamento. Ne consegue che deve essere rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva del concessionario.
Analogamente, deve dichiararsi la legittimazione passiva dell'ente impositore in ragione della titolarità in capo allo stesso dei crediti azionati.
Nel merito, premesso che spetta al giudice qualificare la domanda del contribuente al fine di sottoporla al relativo regime previsto dalla legge -a seconda si tratti di una opposizione contro il ruolo, di una opposizione all'esecuzione o di una opposizione agli atti esecutivi- deve osservarsi che, nel caso di specie, il ricorrente, impugnando l'intimazione di pagamento, ha inteso proporre censure riconducibili a più di una tipologia di opposizione.
Si prospettano, infatti:
a) un'opposizione agli atti esecutivi, laddove abbia lamentato l'omessa notifica degli atti prodromici al fine di dedurne l'invalidità derivata dell'atto impugnato e la decadenza dall'azione di riscossione;
detta opposizione deve essere proposta nel termine perentorio di venti giorni stabilito dall'art. 617 c.p.c.;
b) un'opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. in funzione recuperatoria ex art. 24 d.lgs. n. 46/1999, nella misura in cui l'omessa notifica dell'atto presupposto sia allegata anche in funzione della deduzione di fatti estintivi del credito anteriori alla formazione dei titoli esecutivi che si assumono mai notificati: a tal fine, mentre non viene in rilievo il termine di venti giorni previsto per l'opposizione agli atti esecutivi (Cass. Sentenza 23 febbraio 2021,
n. 4901), rileva il termine di 40 giorni di cui all'art. 24 del decreto legislativo 46 del 1999, quale rimedio tipico in materia contributiva previdenziale (per ipotesi per certi profili analoga, cfr. Cass. U, Sentenza n. 22080 del 22/09/2017, Rv. 645323 - 01). Ed infatti: “Nell'ipotesi di opposizione a cartella esattoriale per omissioni contributive, ove ne sia accertata la nullità della notifica, il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo
a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale andrà verificata la tempestività dell'opposizione, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata” (Così statuendo, la S.C., con sentenza n. 24506/2016, in presenza di una notifica insanabilmente nulla perché recante una
"relata in bianco", ha individuato il primo atto utile nella successiva intimazione di pagamento); c) un'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., di accertamento della prescrizione dei medesimi crediti a decorrere dalla data di (“asserita” o “eventuale”) notificazione degli avvisi stessi. Tale opposizione non è soggetta ad alcun termine, se non quello rappresentato dal compimento dell'esecuzione.
Ciò posto, l'opposizione risulta tardiva e, dunque, inammissibile nella parte in cui sono eccepiti vizi formali afferenti all'intimazione opposta, essendo stato il ricorso depositato in data 06.10.2023, oltre il termine perentorio di venti giorni, previsto dall'art. 617 c.p.c., dalla notifica della comunicazione avvenuta in data 31.08.2023.
Quanto all'eccezione di prescrizione, si ribadisce che quando si facciano valere ragioni estintive della pretesa precedenti alla data in cui risulta essere stato notificato l'avviso di addebito e che avrebbero dovuto essere proposte ai sensi del d.lgs. n. 46 del 1999, art. 24, nel termine di 40 giorni dalla notifica dello stesso, è necessario recuperare l'azione dimostrando innanzi tutto che il termine non è mai iniziato a decorrere proprio perché non vi è stata notifica idonea a determinare la conoscenza dell'iscrizione al ruolo (opposizione c.d. recuperatoria)
(cfr. Cass. 20489/2018; Cass. n. 29294/2019).
Ebbene, contrariamente a quanto prospettato dal ricorrente, vi è agli atti la prova della notifica delle cartelle di pagamento contenute nell'intimazione opposta (tutte a mezzo della procedura prevista dall'art. 60 del DPR 600/73, con le modalità previste in ipotesi di irreperibilità assoluta, correttamente eseguita seguendo l'orientamento proposto da ultimo da SS
27080/2025 in tema di ricerche effettuate dal messo notificatore) e di almeno una precedente intimazione di pagamento contenente tutte le cartelle di pagamento oggetto dell'intimazione oggetto della presente impugnazione.
Risulta dalla produzione dell' , infatti, la notifica Controparte_6 dell'intimazione di pagamento n. 03420229005649625000 in data 11.08.2022 a mani di persona di famiglia.
Con riferimento agli atti sopra elencati, l'opponente, pertanto, avrebbe dunque dovuto tempestivamente proporre opposizione nel termine di 40 giorni dalla notifica dei singoli atti precedentemente notificati, producendo la mancata opposizione l'irretrattabilità del credito e, dunque, l'inammissibilità di ogni contestazione avente ad oggetto circostanze anteriori rispetto alla notifica degli atti presupposti.
Tuttavia, per siffatti crediti può essere vagliata la prescrizione eventualmente maturata successivamente alla notifica dei titoli esecutivi, motivo di opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c.
Ebbene, la doglianza è infondata, posto che non risulta decorso il termine quinquennale di prescrizione delle pretese contributive tra la notifica dell'intimazione di pagamento precedentemente notificata (come detto, in data 11.08.2022) e l'intimazione impugnata, notificata in data 31.08.2023.
A tanto consegue il rigetto dell'opposizione.
Assorbite tutte le altre doglianze formulate dalle parti.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
***
Tutto ciò premesso in fatto e in diritto il Giudice, definitivamente pronunciando, così provvede:
PQM
rigetta l'opposizione; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore di ciascuna delle parti opposte, che liquida in € 1500,00 cadauna, oltre accessori come per legge.
Castrovillari, 4 dicembre 2025
Il Giudice
Dott. OR NE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE – SETTORE LAVORO nella persona del Dott. OR NE ha pronunciato, all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. r.g. 3492/2023
TRA
, nato a [...] il [...], C.F. e residente Parte_1 C.F._1 ad Amendolara alla via T.B. Melazzi, rappresentato e difeso dall'avv. Mariateresa Petta, giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
, CF con Controparte_1 P.IVA_1 sede centrale in Roma, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv.
LD Avena, in virtù di procura alle liti in atti;
RESISTENTE
E
, con sede in Roma alla Via Giuseppe Controparte_2
Grezar n.14, codice fiscale e Partita IVA n. in persona del l.r.p.t., rappresentata P.IVA_2
e difesa dall'avvocato Roberta Refolo, giusta procura in atti;
RESISTENTE
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 06.10.2023 parte ricorrente proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento 034 2023 90085523 19/000 notificata all'opponente in data
31.08.2023, relativamente ai seguenti atti contenuti nella stessa:
1) cartella di pagamento n. 03420120051588476000 presuntivamente notificata in data
23/07/2013 di € 7.153,18 – Ente creditore sede di Cosenza – afferente a regolazioni CP_3 premio e sanzioni civili relativi all'annualità d'imposta 2010-2011-2012;
2) cartella di pagamento n. 03420160025915249000 presuntivamente notificata in data
01/10/2016 di € 438,82 – Ente creditore sede di Cosenza – afferente a Premio e CP_3 sanzioni civili rate premio relativi all'annualità d'imposta 2015-2016; 3) cartella di pagamento n. 03420170016600874000 presuntivamente notificata in data
03/11/2017 di € 850,85 – Ente creditore sede di Cosenza – afferente a Premio II – III CP_3 rata e sanzioni rate e regolazioni premio relativi all'annualità d'imposta 2015-2016-2017;
4) cartella di pagamento n. 03420170031389591000 presuntivamente notificata in data
09/03/2018 di € 573,97 - Ente creditore sede di Cosenza – afferente a Premio I rata, CP_3 sanzioni civili rate e regolazione premio relativi all'annualità d'imposta 2016-2017;
5) cartella di pagamento n. 03420180017302304000 presuntivamente notificata in data
20/12/2018 di € 15.233,02 - Ente creditore sede di Cosenza – afferente a Premio I-II- CP_3
III rata, sanzioni civili rate e regolazione premio relativi all'annualità d'imposta 2016-2017-
2018;
6) cartella di pagamento n. 33420160003081417000 presuntivamente notificata in data
15/07/2019 di € 4.165,58 - Ente creditore sede di SS CA – afferente a Modello CP_4
DM 10 e somme aggiuntive relativi all'annualità d'imposta 2016;
7) cartella di pagamento n. 33420170002665021000 presuntivamente notificata in data
15/07/2019 di € 5.419,85 – Ente creditore sede di SS CA afferente a contributi CP_4
I.V.S. e somme aggiuntive relativi all'annualità d'imposta 2016;
8) cartella di pagamento n. 33420180002438665000 presuntivamente notificata in data
16/07/2018 di € 4.055,95 - Ente creditore sede di SS CA – afferente a CP_4 contributi I.V.S. e somme aggiuntive relativi all'annualità d'imposta 2017;
9) cartella di pagamento n. 33420180006882651000 presuntivamente notificata in data
03/02/2019 di € 3.490,41 - Ente creditore sede di SS CA – afferente a Artig. CP_4
Accertamento contributi I.V.S., somme aggiuntive e interessi di mora relativi all'annualità
d'imposta 2014.
Parte ricorrente deduceva, in particolare, la prescrizione dei crediti ivi contenuti.
Si costituiva in giudizio parte resistente , evidenziando la correttezza dell'attività posta CP_4 in essere e la debenza delle somme richieste.
Si costituiva in giudizio anche l' sostenendo la correttezza del proprio operato e la CP_5 notifica di atti interruttivi della prescrizione.
Trattandosi di controversia avente carattere documentale, la causa viene decisa all'odierna udienza.
***
Osserva, preliminarmente, il Tribunale che deve ritenersi sussistente la legittimazione passiva dell' pur dopo la pronuncia delle Sezioni Unite della Corte Controparte_2 di SS (Cass., Sez. Un., 7514/2022). Ed infatti, mentre la questione risolta dalla
Suprema Corte era relativa all'individuazione del giusto contraddittore nell'ipotesi in cui l'opponente, pur chiedendo nella sostanza solo l'accertamento negativo del credito contributivo previdenziale, avesse proposto ricorso nei soli confronti del soggetto incaricato della riscossione, nel presente caso, parte ricorrente ha proposto opposizione direttamente avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, atto emesso dall' cui è CP_5 demandata la fase di recupero del credito dopo la notifica del titolo del quale ha chiesto l'annullamento. Ne consegue che deve essere rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva del concessionario.
Analogamente, deve dichiararsi la legittimazione passiva dell'ente impositore in ragione della titolarità in capo allo stesso dei crediti azionati.
Nel merito, premesso che spetta al giudice qualificare la domanda del contribuente al fine di sottoporla al relativo regime previsto dalla legge -a seconda si tratti di una opposizione contro il ruolo, di una opposizione all'esecuzione o di una opposizione agli atti esecutivi- deve osservarsi che, nel caso di specie, il ricorrente, impugnando l'intimazione di pagamento, ha inteso proporre censure riconducibili a più di una tipologia di opposizione.
Si prospettano, infatti:
a) un'opposizione agli atti esecutivi, laddove abbia lamentato l'omessa notifica degli atti prodromici al fine di dedurne l'invalidità derivata dell'atto impugnato e la decadenza dall'azione di riscossione;
detta opposizione deve essere proposta nel termine perentorio di venti giorni stabilito dall'art. 617 c.p.c.;
b) un'opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. in funzione recuperatoria ex art. 24 d.lgs. n. 46/1999, nella misura in cui l'omessa notifica dell'atto presupposto sia allegata anche in funzione della deduzione di fatti estintivi del credito anteriori alla formazione dei titoli esecutivi che si assumono mai notificati: a tal fine, mentre non viene in rilievo il termine di venti giorni previsto per l'opposizione agli atti esecutivi (Cass. Sentenza 23 febbraio 2021,
n. 4901), rileva il termine di 40 giorni di cui all'art. 24 del decreto legislativo 46 del 1999, quale rimedio tipico in materia contributiva previdenziale (per ipotesi per certi profili analoga, cfr. Cass. U, Sentenza n. 22080 del 22/09/2017, Rv. 645323 - 01). Ed infatti: “Nell'ipotesi di opposizione a cartella esattoriale per omissioni contributive, ove ne sia accertata la nullità della notifica, il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo
a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale andrà verificata la tempestività dell'opposizione, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata” (Così statuendo, la S.C., con sentenza n. 24506/2016, in presenza di una notifica insanabilmente nulla perché recante una
"relata in bianco", ha individuato il primo atto utile nella successiva intimazione di pagamento); c) un'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., di accertamento della prescrizione dei medesimi crediti a decorrere dalla data di (“asserita” o “eventuale”) notificazione degli avvisi stessi. Tale opposizione non è soggetta ad alcun termine, se non quello rappresentato dal compimento dell'esecuzione.
Ciò posto, l'opposizione risulta tardiva e, dunque, inammissibile nella parte in cui sono eccepiti vizi formali afferenti all'intimazione opposta, essendo stato il ricorso depositato in data 06.10.2023, oltre il termine perentorio di venti giorni, previsto dall'art. 617 c.p.c., dalla notifica della comunicazione avvenuta in data 31.08.2023.
Quanto all'eccezione di prescrizione, si ribadisce che quando si facciano valere ragioni estintive della pretesa precedenti alla data in cui risulta essere stato notificato l'avviso di addebito e che avrebbero dovuto essere proposte ai sensi del d.lgs. n. 46 del 1999, art. 24, nel termine di 40 giorni dalla notifica dello stesso, è necessario recuperare l'azione dimostrando innanzi tutto che il termine non è mai iniziato a decorrere proprio perché non vi è stata notifica idonea a determinare la conoscenza dell'iscrizione al ruolo (opposizione c.d. recuperatoria)
(cfr. Cass. 20489/2018; Cass. n. 29294/2019).
Ebbene, contrariamente a quanto prospettato dal ricorrente, vi è agli atti la prova della notifica delle cartelle di pagamento contenute nell'intimazione opposta (tutte a mezzo della procedura prevista dall'art. 60 del DPR 600/73, con le modalità previste in ipotesi di irreperibilità assoluta, correttamente eseguita seguendo l'orientamento proposto da ultimo da SS
27080/2025 in tema di ricerche effettuate dal messo notificatore) e di almeno una precedente intimazione di pagamento contenente tutte le cartelle di pagamento oggetto dell'intimazione oggetto della presente impugnazione.
Risulta dalla produzione dell' , infatti, la notifica Controparte_6 dell'intimazione di pagamento n. 03420229005649625000 in data 11.08.2022 a mani di persona di famiglia.
Con riferimento agli atti sopra elencati, l'opponente, pertanto, avrebbe dunque dovuto tempestivamente proporre opposizione nel termine di 40 giorni dalla notifica dei singoli atti precedentemente notificati, producendo la mancata opposizione l'irretrattabilità del credito e, dunque, l'inammissibilità di ogni contestazione avente ad oggetto circostanze anteriori rispetto alla notifica degli atti presupposti.
Tuttavia, per siffatti crediti può essere vagliata la prescrizione eventualmente maturata successivamente alla notifica dei titoli esecutivi, motivo di opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c.
Ebbene, la doglianza è infondata, posto che non risulta decorso il termine quinquennale di prescrizione delle pretese contributive tra la notifica dell'intimazione di pagamento precedentemente notificata (come detto, in data 11.08.2022) e l'intimazione impugnata, notificata in data 31.08.2023.
A tanto consegue il rigetto dell'opposizione.
Assorbite tutte le altre doglianze formulate dalle parti.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
***
Tutto ciò premesso in fatto e in diritto il Giudice, definitivamente pronunciando, così provvede:
PQM
rigetta l'opposizione; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore di ciascuna delle parti opposte, che liquida in € 1500,00 cadauna, oltre accessori come per legge.
Castrovillari, 4 dicembre 2025
Il Giudice
Dott. OR NE