Art. 3.
Il Ministro per i lavori pubblici e' autorizzato a concedere i contributi, in attuazione del programma di cui all'articolo 1 della presente legge, in base alle disposizioni contenute nelle leggi 30 maggio 1965, n. 574, e 5 febbraio 1968, n. 82 .
Tali disposizioni si applicano in pendenza dell'approvazione del piano nazionale ospedaliero di cui alla legge 12 febbraio 1968, n. 132 , e fino a quando non saranno istituite le regioni a statuto ordinario. Intervenuta la approvazione del piano nazionale ospedaliero transitorio di cui all' articolo 61 della legge 12 febbraio 1968, n. 132 , la concessione di contributi e' subordinata alla ottemperanza delle statuizioni contenute nel piano stesso.
Il Ministro per i lavori pubblici e' autorizzato a concedere i contributi, in attuazione del programma di cui all'articolo 1 della presente legge, in base alle disposizioni contenute nelle leggi 30 maggio 1965, n. 574, e 5 febbraio 1968, n. 82 .
Tali disposizioni si applicano in pendenza dell'approvazione del piano nazionale ospedaliero di cui alla legge 12 febbraio 1968, n. 132 , e fino a quando non saranno istituite le regioni a statuto ordinario. Intervenuta la approvazione del piano nazionale ospedaliero transitorio di cui all' articolo 61 della legge 12 febbraio 1968, n. 132 , la concessione di contributi e' subordinata alla ottemperanza delle statuizioni contenute nel piano stesso.