TRIB
Sentenza 5 agosto 2025
Sentenza 5 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 05/08/2025, n. 946 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 946 |
| Data del deposito : | 5 agosto 2025 |
Testo completo
N. V.G. 1976/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE FAMIGLIA
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Veronica Marrapodi Presidente relatore dr.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice dr.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., con ricorso di separazione congiunto depositato in data 25/03/2025, da:
(C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
16/08/1972, e
(C.F. ), nato a [...] Parte_2 C.F._2
(SVIZZERA) il 25/05/1964, entrambi con il proc. dom. avv. MEISINA WLADIMIRO, giusta procura in atti, con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e va accolta.
Dai documenti prodotti agli atti risulta che i coniugi hanno contratto matrimonio civile in data 24/05/2013 a Bergamo, in regime di separazione dei beni, dalla cui unione è nata la figlia (nata a [...] il [...]). Persona_1
Data la fissazione dell'udienza di comparizione personale delle parti per il giorno
15/07/2025 in trattazione scritta, ex art. 127-ter c.p.c., entrambi i coniugi, per mezzo
1 del comune difensori, hanno confermato l'intenzione di separarsi alle condizioni di cui al ricorso congiunto, così come integrate e precisate nella nota depositata telematicamente in data 19/06/2025. Entrambi i coniugi, inoltre, già nel ricorso introduttivo da loro personalmente sottoscritto dichiaravano di non volersi riconciliare.
Tanto premesso, visto il parere favorevole del Pubblico Ministero, non ravvisandosi alcun contrasto né con l'interesse superiore della prole, né con norme di legge imperative, il Tribunale ritiene che sussistano le condizioni per dichiarare la separazione personale dei coniugi alle condizioni tra loro concordate, da intendersi qui integralmente trascritte.
L'ascolto della prole minorenne deve reputarsi manifestamente superfluo ai sensi dell'art. 473-bis.4 c.p.c., atteso che il programma di affidamento concordato dalla coppia genitoriale appare conforme all'interesse attuale della figlia minore.
Trattandosi di procedura congiunta, in cui le spese processuali sono state anticipate dagli odierni ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
p.q.m.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, su conforme richiesta del Pubblico
Ministero, omologa gli accordi di separazione intervenuti tra i coniugi
[...]
e , alle condizioni enunciate in ricorso, così Pt_1 Parte_2 come integrate e precisate nella nota depositata telematicamente in data 19/06/2025,
e ciò a tutti gli effetti di legge.
Manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della presente sentenza, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di BERGAMO, affinché provveda alle trascrizioni, annotazioni ed ulteriori incombenze di legge
(dati trascrizione: anno 2013, atto n.52, Parte I).
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 18/07/2025.
Il Presidente estensore
Veronica Marrapodi
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE FAMIGLIA
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Veronica Marrapodi Presidente relatore dr.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice dr.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., con ricorso di separazione congiunto depositato in data 25/03/2025, da:
(C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
16/08/1972, e
(C.F. ), nato a [...] Parte_2 C.F._2
(SVIZZERA) il 25/05/1964, entrambi con il proc. dom. avv. MEISINA WLADIMIRO, giusta procura in atti, con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e va accolta.
Dai documenti prodotti agli atti risulta che i coniugi hanno contratto matrimonio civile in data 24/05/2013 a Bergamo, in regime di separazione dei beni, dalla cui unione è nata la figlia (nata a [...] il [...]). Persona_1
Data la fissazione dell'udienza di comparizione personale delle parti per il giorno
15/07/2025 in trattazione scritta, ex art. 127-ter c.p.c., entrambi i coniugi, per mezzo
1 del comune difensori, hanno confermato l'intenzione di separarsi alle condizioni di cui al ricorso congiunto, così come integrate e precisate nella nota depositata telematicamente in data 19/06/2025. Entrambi i coniugi, inoltre, già nel ricorso introduttivo da loro personalmente sottoscritto dichiaravano di non volersi riconciliare.
Tanto premesso, visto il parere favorevole del Pubblico Ministero, non ravvisandosi alcun contrasto né con l'interesse superiore della prole, né con norme di legge imperative, il Tribunale ritiene che sussistano le condizioni per dichiarare la separazione personale dei coniugi alle condizioni tra loro concordate, da intendersi qui integralmente trascritte.
L'ascolto della prole minorenne deve reputarsi manifestamente superfluo ai sensi dell'art. 473-bis.4 c.p.c., atteso che il programma di affidamento concordato dalla coppia genitoriale appare conforme all'interesse attuale della figlia minore.
Trattandosi di procedura congiunta, in cui le spese processuali sono state anticipate dagli odierni ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
p.q.m.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, su conforme richiesta del Pubblico
Ministero, omologa gli accordi di separazione intervenuti tra i coniugi
[...]
e , alle condizioni enunciate in ricorso, così Pt_1 Parte_2 come integrate e precisate nella nota depositata telematicamente in data 19/06/2025,
e ciò a tutti gli effetti di legge.
Manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della presente sentenza, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di BERGAMO, affinché provveda alle trascrizioni, annotazioni ed ulteriori incombenze di legge
(dati trascrizione: anno 2013, atto n.52, Parte I).
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 18/07/2025.
Il Presidente estensore
Veronica Marrapodi
2