Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 22/01/2025, n. 27 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 27 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 911/2024
TRIBUNALE DI PALMI Sezione Civile
Udienza del 22 gennaio 2025
All'udienza del 22/01/2025 alle ore 10.10 innanzi al dott. Piero Viola sono presenti l'avv.
Filippo Strangi nell'interesse dell'opponente e l'avv. Valeria Parte_1
Frisina, per delega dell'avv. Anna Gabriele, nell'interesse dell'Agenzia delle Entrate
Riscossione.
Nessuno è presente per il non costituito. Controparte_1
L'avv. Strangi si riporta alle memorie in atti.
L'avv. Frisina si riporta ed insiste.
Il Giudice preso atto che nessuna delle parti ha articolato istanze di prova costituenda, ritenuto che la causa si presenta matura per la decisione con discussione orale,
P.Q.M.
invita le parti alla precisazione delle conclusioni ed alla discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
I difensori delle parti precisano le conclusioni riportandosi ai rispettivi scritti difensivi e discutono la causa oralmente ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c...
P.Q.M.
si riunisce in camera di consiglio ed all'esito decide la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. dando lettura in udienza della su estesa sentenza
R.G. n. 911/2024
TRIBUNALE DI PALMI Sezione Civile
* * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
1
(nata a [...] l'[...] – c.f. ), Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentata e difesa dall'avv. Filippo Strangi
- attore -
e
Agenzia delle Entrate Riscossione (c.f. ), in persona del legale P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Anna Gabriele
- convenuto -
e
, in persona del Ministro legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
- convenuto contumace -
Oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento.
Conclusioni: come da verbale dell'udienza del 22/01/2025.
* * *
In FATTO e DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto Parte_1 in giudizio l' ed il per sentir Controparte_2 Controparte_1 dichiarare l'illegittimità dell'intimazione di pagamento n. 09420249004860559000 notificata in data 29/06/2024 ai sensi dell'art. 50 comma 2 D.P.R. n. 602/1973 relativamente al credito di € 3.084,66 già portato sulla cartella esattoriale n.
09420080038541926000 (formalmente indicata come notificata in data 9/07/2009) relativa a multe e ammende comminate nel 2007 nonché per sentir dichiarare estinto il credito per intervenuta prescrizione decennale.
L'opponente ha eccepito di non aver mai ricevuto la notifica cartella esattoriale (atto presupposto) con conseguente vizio formale dell'intimazione esattoriale e comunque con effetto estintivo per la maturata prescrizione avuto riguardo alla data di insorgenza del credito (2007).
La Agenzia delle Entrate Riscossione si è costituita deducendo la rituale notifica della cartella esattoriale in data 9/07/2009. Ha riferito che successivamente sono stati notificati ulteriori atti interruttivi:
− in data 26/04/2013, intimazione n. 09420139036863779000
− in data 24/06/2014, intimazione n. 09420149003547425000
− in data 05/05/2015, intimazione n. 09420159008056385000
− in data 27/02/2019, intimazione n. 09420189009662305000.
Il non si è costituito. Controparte_1
La causa è stata istruita in via documentale.
2 Il Tribunale ritiene che la domanda sia fondata per le ragioni di seguito esplicitate.
Si è detto che oggetto dell'impugnazione è l'intimazione di pagamento n.
09420249004860559000 notificata in data 29/06/2024 ai sensi dell'art. 50 comma 2
D.P.R. n. 602/1973 relativamente al credito di € 3.084,66 già portato sulla cartella esattoriale n. 09420080038541926000 richiesto a titolo di multe e ammende anno 2007.
A sostegno della domanda l'opponente ha indicato il vizio di omessa notificazione dell'atto presupposto (la cartella esattoriale) con il plurimo effetto:
1. dell'illegittimità in sé dell'intimazione di pagamento per l'irregolarità della sequenza procedurale;
2. della prescrizione decennale maturata dall'insorgenza del credito atteso che il primo atto interruttivo è intervenuto dopo il 2018 con conseguente estinzione del credito.
La doglianza articolate dall'opponente risulta processualmente riscontrata.
Il motivo relativo all'omessa notifica dell'atto presupposto quale vizio formale dell'intimazione impugnata costituisce giuridicamente un'opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 comma 1 c.p.c., soggetta al termine decadenziale dei 20 giorni dalla notifica dell'atto.
Il principio è del tutto pacifico nell'elaborazione giurisprudenziale (per un'applicazione nella giurisprudenza del Distretto cfr. Trib Reggio Calabria n. 265 del
25/02/2020) e trova esaustivo riscontro argomentativo nel rilievo che in siffatta ipotesi l'opponente si duole della modalità della procedura di riscossione, del rispetto della giusta sequela procedurale, e non anche dell'esistenza stessa della posizione debitoria.
Sufficiente al riguardo risulta il richiamo alle argomentazioni espresse dalla Suprema
Corte (Cass. n. 21080 del 19/10/2015: “In tema di riscossione mediante iscrizione a ruolo delle entrate non tributarie ai sensi del d.lgs. n. 46 del 1999, la contestazione dell'assoluta indeterminatezza per mancanza di motivazione della cartella di pagamento integra un'opposizione agli atti esecutivi di cui all'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 46 cit., per la cui regolamentazione rinvia alle forme ordinarie, poiché è diretta a far valere un vizio di forma dell'atto esecutivo, sicché, prima dell'inizio dell'esecuzione, l'opposizione va proposta entro il termine di venti giorni decorrente dalla notificazione della cartella che contiene un estratto del ruolo costituente titolo esecutivo, ai sensi dell'art. 49 del d.P.R.
n. 602 del 1973”).
Nel caso in esame l'intimazione opposta è stata notificata a Parte_1 in data 29/06/2024 e l'atto di citazione in opposizione è stato notificato telematicamente in data 17/07/2024, risultando così oggettivamente rispettati i 20 giorni imposti perentoriamente dall'art. 617 comma 1 c.p.c..
3 L'opponente ha dedotto l'omessa notifica della cartella esattoriale per il vizio formale dell'intimazione di cui si è già detto e per invocare l'effetto estintivo connesso al decorso del termine prescrizionale quinquennale.
La circostanza dell'omessa notifica della cartella esattoriale deve essere processualmente affermata in ragione del mancato deposito di utile documentazione da parte dell'agente per la riscossione.
Al riguardo va osservato che l'Agenzia delle Entrate Riscossione ha allegato esclusivamente una raccomandata del 2009 che, tuttavia, non reca alcuna indicazione di perfezionamento della notifica essendo risultata la destinataria trasferita all'estero.
Nessun'altra documentazione comprova la notifica della cartella esattoriale.
Privo di rilievo risulta anche il richiamo agli atti interruttivi costituiti dalle intimazioni di pagamento n. 09420139036863779000 del 26/04/2013, n.
09420149003547425000 del 26/04/2014 e n. 09420159008056385000 del 5/05/2015.
Di tali atti, invero, già dal “certificato istruttorio” allegato dalla convenuta emerge il mancato perfezionamento per varie causali (non recapitata da poste, destinatario trasferito, nessun file trovato). Ed esaminando le relate allegate si trae ulteriore confronto della conclusione, atteso che quello di spedizione non corrisponde ad alcun indirizzo riferibile a che non è mai stata residente nel Comune di Parte_1
Sant'Agata del Bianco tant'è che è risultata sconosciuta al notificatore.
Ciò posto, trattandosi di un debito sorto nel 2007 e non essendovi atti interruttivi sino al 2019, appare irrilevante l'esame dell'ulteriore atto interruttivo richiamato dall'agente per la riscossione (in data 27/02/2019, intimazione n. 09420189009662305000) che sarebbe intervenuto successivamente al decennio e, dunque, all'estinzione del credito per prescrizione.
Pertanto, la domanda va accolta.
Il regolamento delle spese di lite segue la soccombenza e la liquidazione è operata come in dispositivo sulla base del valore della causa e con applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 147/2022 (con fase istruttoria al minimo essendosi limitata alla memoria ai sensi dell'art. 171 ter c.p.c.; con fase decisoria al minimo).
La soccombenza è attribuita interamente all'agente per la riscossione poiché la prescrizione si è maturata nella fase successiva alla trasmissione del ruolo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1 nei confronti della Agenzia delle Entrate Riscossione e del
[...] Controparte_1
così provvede:
[...]
• Dichiara illegittima l'intimazione di pagamento n. 09420249004860559000 notificata in data 29/06/2024 ai sensi dell'art. 50 comma 2 D.P.R. n. 602/1973 relativamente al
4 credito di € 3.084,66 già portato sulla cartella esattoriale n. 09420080038541926000 che dichiara estinto detto credito per prescrizione.
• Condanna l'Agenzia delle Entrate Riscossione alla refusione in favore di
[...]
delle spese di lite che liquida in € 125,00 per esborsi ed € 1.600,00 Parte_1 per compensi, oltre spese forf. 15%, cpa e iva come per legge;
con distrazione ai sensi dell'art. 93 c.p.c. in favore dell'avv. Filippo Strangi dichiaratosi antistatario.
• Dichiara compensate le spese di lite rispetto al . Controparte_1
• Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Palmi, 22 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Piero Viola
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