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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 28/11/2025, n. 16687 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16687 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA XVII Sezione Civile
in persona del giudice monocratico dott.ssa Valentina Giasi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al numero 33713 del Registro Generale Affari Contenziosi dell'anno 2020 promossa
DA (C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Domenico La Teana (C.F.
) ed elettivamente domiciliato presso lo C.F._2 studio del medesimo sito in Roma, via Labicana n. 31, come da procura in atti;
-parte appellante-
CONTRO (C.F. Controparte_1
), rappresentanza italiana con sede legale in Roma, via P.IVA_1
G. Martini n. 13, numero REA 456748, in persona del legale rappresentante pro tempore, giusta procura apostillata al n 8407- 2019, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Laura Pierallini (C.F.
) e CO AR (C.F. C.F._3
), ed elettivamente domiciliata presso il suo C.F._4 studio sito in Roma, Viale Liegi n. 28, come da procura in atti;
-parte appellata-
FATTO E DIRITTO ha proposto appello avverso la sentenza n. Parte_1
1721/2020 emessa dal giudice di pace di Roma in data 03.12.2019,
1 con cui era stata rigettata la domanda di condanna di
[...] al pagamento di € 400,00, oltre interessi e Controparte_1 rivalutazione monetaria a titolo di compensazione pecuniaria come disciplinata dal Regolamento CE 261/2004. Ha eccepito l'erroneità della motivazione della sentenza di primo grado nella parte in cui il giudice di pace ha fondato il rigetto della domanda attorea sul riconoscimento di uno sciopero del settore relativo al trasporto aereo quale “circostanza eccezionale”, la quale avrebbe impedito il riconoscimento della compensazione pecuniaria in favore del Parte_1
Ha così concluso: “Voglia codesto Tribunale – in riforma della sentenza n. 1721/2020 emessa dal Giudice di Pace di Roma in data 3/12/2019 e depositata in Cancelleria in data 21/01/2020 – accertato l'inadempimento dell'odierna parte convenuta per tutti i fatti e le ragioni esposte in narrativa, condannare la stessa parte convenuta al pagamento in favore dell'odierna parte attrice – a titolo di compensazione pecuniaria – della somma quantificata in narrativa pari ad € 400,00, ovvero della maggiore o minore somma che risulterà di Giustizia all'esito dell'istruttoria. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, oltre IVA e CPA, del doppio grado di giudizio. Il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto fino al saldo effettivo”. si è costituito in giudizio, Controparte_1 formulando le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito ogni contraria istanza respinta e disattesa: in via preliminare accertare e dichiarare l'atto di appello inammissibile per i motivi di cui al punto A) e per l'effetto rigettare l'appello confermando la sentenza di primo grado;
in via principale e nel merito rigettare integralmente l'appello proposto dal Sig. Parte_1 essendo infondati tutti i motivi d'appello e comunque confermare la Sentenza impugnata per le ragioni esposte, rigettando in ogni caso le domande avversarie. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio Acquisito il fascicolo relativo al processo di primo grado, all'udienza del 12.11.2025 la causa è stata trattenuta in decisione senza termini ex art. 190 c.p.c.
L'eccezione preliminare sollevata da parte appellata è infondata.
2 Aderisce il Tribunale al più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità e di merito, secondo cui “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.” (Cass. Sez. U - , Ordinanza n. 36481 del 13/12/2022; Cass. Sez. U - , Sentenza n. 27199 del 16/11/2017; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13535 del 30/05/2018). Nel caso in esame correttamente la parte appellante ha formulato specifiche e puntuali doglianze avverso la sentenza impugnata, indicando la parte della motivazione oggetto di contestazione e precisando in che parte e con quale contenuto la sentenza di primo grado dovrebbe -secondo la tesi di parte- essere riformata.
Nel merito l'appello è fondato. Si osserva che in tema di trasporto aereo internazionale di persone, regolato dalla Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999 e dal Regolamento CE n. 261 del 2004, il passeggero che agisce per il risarcimento del danno cagionato dal negato imbarco, dalla cancellazione (inadempimento) o dal ritardato arrivo dell'aeromobile rispetto all'orario previsto (inesatto adempimento) deve fornire la prova dell'esistenza del contratto di trasporto (cioè, produrre il titolo o il biglietto di viaggio o altra prova equipollente) ed allegare unicamente l'inadempimento del vettore, spettando a quest'ultimo l'onere di dimostrare l'esatto adempimento della prestazione ovvero l'imputabilità dell'inadempimento a caso fortuito o forza maggiore ovvero il contenimento del ritardo entro le soglie di rilevanza fissate dall'art. 6, comma 1, del Regolamento CE n. 261 del 2004 (tra le
3 tante, Cass. Ordinanza n. 17644 del 30/06/2025; Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 1584 del 23/01/2018). Nella specie, è pacifico tra le parti e risulta provato in via documentale che acquistava dalla società Parte_1 il biglietto per il volo Milano Controparte_1
Malpensa MXP – Lisbona LIS da effettuarsi in data 09.06.2018, ore 20.15, e che la partenza del volo subiva un ritardo di oltre tre ore (cfr. doc. n. 1 allegato parte appellante al fascicolo di primo grado). Quanto agli oneri probatori gravanti sul vettore, si rileva che lo stesso è tenuto a provare di aver adempiuto all'obbligazione o, in caso di inadempimento, di fornire la prova di una causa giustificativa tale da escludere l'imputabilità del ritardo in capo alla compagnia aerea. Il diritto alla compensazione pecuniaria di cui al Reg. CE n. 261 del 2004 presuppone la sola oggettiva sussistenza di un ritardo di oltre tre ore nella partenza del volo, non essendo altresì necessaria la dimostrazione di aver subito uno specifico danno da parte del passeggero (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 6446 del 12/03/2024). L'art. 5 Reg. CE n. 261/2004, inoltre, stabilisce che il vettore non è tenuto a corrispondere la compensazione pecuniaria richiesta dal passeggero, qualora dimostri che l'inadempimento della compagnia aerea è dovuto a circostanze eccezionali che non si sarebbero potute evitare. Nel caso in esame la compagnia aerea ha dedotto che il ritardo del volo sarebbe stato causato dallo sciopero indetto dal personale della società per il giorno 08.06.2018, dalle ore 13.00 alle Parte_2 ore 17.00. Secondo la tesi di parte appellata, ritenuta condivisibile dal giudice di prime cure, detto evento integrerebbe una “circostanza eccezionale” prevista dall'art. 5 Reg. CE n. 261/2004 come idonea ad escludere la responsabilità del vettore rispetto al ritardo del volo. Al riguardo la giurisprudenza di legittimità ha affermato che “in tema di trasporto aereo internazionale, ai sensi dell'art. 5, par.3, del Regolamento CE n. 261 del 2004, il vettore aereo è liberato dall'obbligo di indennizzo in caso di cancellazione del volo laddove dimostri, a fronte del verificarsi di "circostanze eccezionali" (che ben possono essere rappresentate da eventi esterni, quali uno sciopero indetto da terzi soggetti), l'effettiva insussistenza di alcun residuo potere di intervento o di alcun margine di operatività ancora
4 utilmente spendibile a fronte della specificità della situazione da fronteggiare” (cfr. da ultimo Cass. Sez. 3 -, Sentenza n. 4261 del 10/2/2023). Tanto premesso, risulta dagli atti e dai documenti allegati che il volo prenotato da era previsto per il giorno Parte_1
09.06.2018, mentre lo sciopero invocato dall'appellata
[...] si riferisce al giorno precedente (cfr. doc. Controparte_1
n. 5 allegato da parte appellata al fascicolo di primo grado). Deve peraltro rilevarsi che tra il termine dello sciopero, previsto per le ore 17.00 del giorno 08.06.2018, e l'orario programmato del volo, previsto per le ore 20.15 del giorno 09.06.2018, è intercorso un ampio lasso temporale superiore alle 24 ore. È utile sul punto richiamare la giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea, la quale ha chiarito che “L'organizzazione dei voli costituisce una scelta discrezionale del vettore aereo e il ritardo di un volo – benché, causato da fattori eccezionali – non può costituire un esimente per i voli successivi. E, in ogni caso, “il vettore è tenuto ad adottare tutte le misure del caso al fine di ovviare a circostanze eccezionali, al momento della pianificazione del volo, tenendo conto del rischio di ritardo connesso all'eventuale verificarsi di siffatte circostanze. Lo stesso, di conseguenza, deve prevedere un determinato margine di tempo che gli consente, se possibile, di effettuare il volo interamente una volta che le circostanze eccezionali siano venute meno” (ex plurimis, Corte di Giustizia Europea, Causa C-294/10). I documenti allegati dalla parte appellata, in particolare un mero flight report ed articoli di giornale riportanti la notizia dello sciopero, confermano la data dello sciopero, come detto verificatosi il giorno precedente la data del volo prenotato dall'odierno appellante, ma non introducono in giudizio alcun elemento ulteriore idoneo ad integrare la esimente della cd. “causa eccezionale” di cui all'art. 5 Reg. CE n. 261/2004. Occorre da ultimo evidenziare come nel primo grado di giudizio il vettore non abbia in alcun modo provato o chiesto di provare di aver adottato tutte le misure idonee ad eliminare o ridurre l'entità del ritardo-inadempimento. Ne consegue che la censura mossa alla sentenza appellata, che avrebbe errato nella valutazione della sussistenza nel caso in esame
5 della causa di giustificazione di cui di cui all'art. 5 Reg. CE n. 261/2004, merita accoglimento.
In riforma della sentenza di prime cure, ritiene il Tribunale che sia accertato l'inadempimento della società convenuta e, in assenza di valide esimenti, sorge l'obbligo in capo alla stessa di provvedere alla compensazione pecuniaria di cui al combinato disposto degli artt. 6 e 7 del Reg. CE n. 261/2004. In merito alla quantificazione della somma spettante alla odierna parte appellante, occorre tenere in considerazione la lunghezza della tratta aerea intracomunitaria per cui è causa (Milano-Lisbona) e la circostanza che la stessa risulti superiore a 1.500 chilometri. Ritiene pertanto il Tribunale che, facendo applicazione di quanto disposto dagli artt. 6 e 7 del Reg. CE n. 261/2004, la somma spettante a titolo di compensazione al passeggero sia pari ad € 400,00, oltre interessi.
Le spese di lite del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e vengono liquidate come in dispositivo secondo i parametri di cui al DM 147/2022, tenuto conto del valore della causa e dell'attività in concreto svolta nel giudizio di primo grado e nel presente giudizio.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione;
- accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 1721/2020 emessa dal giudice di pace di Roma, accerta l'inadempimento di e Controparte_1 condanna la stessa al pagamento in favore di di Parte_1
€ 400,00, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
- condanna alla refusione in Controparte_1 favore di delle spese di lite del primo grado di Parte_1 giudizio, che liquida in € 346,00 per compensi, oltre spese generali ed accessori di legge;
- condanna alla refusione in Controparte_1 favore di delle spese di lite del secondo grado Parte_1
6 di giudizio, che liquida in € 662,00 per compensi, oltre spese generali ed accessori di legge. Roma, 27.11.2025 Il Giudice dott.ssa Valentina Giasi
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in persona del giudice monocratico dott.ssa Valentina Giasi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al numero 33713 del Registro Generale Affari Contenziosi dell'anno 2020 promossa
DA (C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Domenico La Teana (C.F.
) ed elettivamente domiciliato presso lo C.F._2 studio del medesimo sito in Roma, via Labicana n. 31, come da procura in atti;
-parte appellante-
CONTRO (C.F. Controparte_1
), rappresentanza italiana con sede legale in Roma, via P.IVA_1
G. Martini n. 13, numero REA 456748, in persona del legale rappresentante pro tempore, giusta procura apostillata al n 8407- 2019, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Laura Pierallini (C.F.
) e CO AR (C.F. C.F._3
), ed elettivamente domiciliata presso il suo C.F._4 studio sito in Roma, Viale Liegi n. 28, come da procura in atti;
-parte appellata-
FATTO E DIRITTO ha proposto appello avverso la sentenza n. Parte_1
1721/2020 emessa dal giudice di pace di Roma in data 03.12.2019,
1 con cui era stata rigettata la domanda di condanna di
[...] al pagamento di € 400,00, oltre interessi e Controparte_1 rivalutazione monetaria a titolo di compensazione pecuniaria come disciplinata dal Regolamento CE 261/2004. Ha eccepito l'erroneità della motivazione della sentenza di primo grado nella parte in cui il giudice di pace ha fondato il rigetto della domanda attorea sul riconoscimento di uno sciopero del settore relativo al trasporto aereo quale “circostanza eccezionale”, la quale avrebbe impedito il riconoscimento della compensazione pecuniaria in favore del Parte_1
Ha così concluso: “Voglia codesto Tribunale – in riforma della sentenza n. 1721/2020 emessa dal Giudice di Pace di Roma in data 3/12/2019 e depositata in Cancelleria in data 21/01/2020 – accertato l'inadempimento dell'odierna parte convenuta per tutti i fatti e le ragioni esposte in narrativa, condannare la stessa parte convenuta al pagamento in favore dell'odierna parte attrice – a titolo di compensazione pecuniaria – della somma quantificata in narrativa pari ad € 400,00, ovvero della maggiore o minore somma che risulterà di Giustizia all'esito dell'istruttoria. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, oltre IVA e CPA, del doppio grado di giudizio. Il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto fino al saldo effettivo”. si è costituito in giudizio, Controparte_1 formulando le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito ogni contraria istanza respinta e disattesa: in via preliminare accertare e dichiarare l'atto di appello inammissibile per i motivi di cui al punto A) e per l'effetto rigettare l'appello confermando la sentenza di primo grado;
in via principale e nel merito rigettare integralmente l'appello proposto dal Sig. Parte_1 essendo infondati tutti i motivi d'appello e comunque confermare la Sentenza impugnata per le ragioni esposte, rigettando in ogni caso le domande avversarie. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio Acquisito il fascicolo relativo al processo di primo grado, all'udienza del 12.11.2025 la causa è stata trattenuta in decisione senza termini ex art. 190 c.p.c.
L'eccezione preliminare sollevata da parte appellata è infondata.
2 Aderisce il Tribunale al più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità e di merito, secondo cui “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.” (Cass. Sez. U - , Ordinanza n. 36481 del 13/12/2022; Cass. Sez. U - , Sentenza n. 27199 del 16/11/2017; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13535 del 30/05/2018). Nel caso in esame correttamente la parte appellante ha formulato specifiche e puntuali doglianze avverso la sentenza impugnata, indicando la parte della motivazione oggetto di contestazione e precisando in che parte e con quale contenuto la sentenza di primo grado dovrebbe -secondo la tesi di parte- essere riformata.
Nel merito l'appello è fondato. Si osserva che in tema di trasporto aereo internazionale di persone, regolato dalla Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999 e dal Regolamento CE n. 261 del 2004, il passeggero che agisce per il risarcimento del danno cagionato dal negato imbarco, dalla cancellazione (inadempimento) o dal ritardato arrivo dell'aeromobile rispetto all'orario previsto (inesatto adempimento) deve fornire la prova dell'esistenza del contratto di trasporto (cioè, produrre il titolo o il biglietto di viaggio o altra prova equipollente) ed allegare unicamente l'inadempimento del vettore, spettando a quest'ultimo l'onere di dimostrare l'esatto adempimento della prestazione ovvero l'imputabilità dell'inadempimento a caso fortuito o forza maggiore ovvero il contenimento del ritardo entro le soglie di rilevanza fissate dall'art. 6, comma 1, del Regolamento CE n. 261 del 2004 (tra le
3 tante, Cass. Ordinanza n. 17644 del 30/06/2025; Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 1584 del 23/01/2018). Nella specie, è pacifico tra le parti e risulta provato in via documentale che acquistava dalla società Parte_1 il biglietto per il volo Milano Controparte_1
Malpensa MXP – Lisbona LIS da effettuarsi in data 09.06.2018, ore 20.15, e che la partenza del volo subiva un ritardo di oltre tre ore (cfr. doc. n. 1 allegato parte appellante al fascicolo di primo grado). Quanto agli oneri probatori gravanti sul vettore, si rileva che lo stesso è tenuto a provare di aver adempiuto all'obbligazione o, in caso di inadempimento, di fornire la prova di una causa giustificativa tale da escludere l'imputabilità del ritardo in capo alla compagnia aerea. Il diritto alla compensazione pecuniaria di cui al Reg. CE n. 261 del 2004 presuppone la sola oggettiva sussistenza di un ritardo di oltre tre ore nella partenza del volo, non essendo altresì necessaria la dimostrazione di aver subito uno specifico danno da parte del passeggero (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 6446 del 12/03/2024). L'art. 5 Reg. CE n. 261/2004, inoltre, stabilisce che il vettore non è tenuto a corrispondere la compensazione pecuniaria richiesta dal passeggero, qualora dimostri che l'inadempimento della compagnia aerea è dovuto a circostanze eccezionali che non si sarebbero potute evitare. Nel caso in esame la compagnia aerea ha dedotto che il ritardo del volo sarebbe stato causato dallo sciopero indetto dal personale della società per il giorno 08.06.2018, dalle ore 13.00 alle Parte_2 ore 17.00. Secondo la tesi di parte appellata, ritenuta condivisibile dal giudice di prime cure, detto evento integrerebbe una “circostanza eccezionale” prevista dall'art. 5 Reg. CE n. 261/2004 come idonea ad escludere la responsabilità del vettore rispetto al ritardo del volo. Al riguardo la giurisprudenza di legittimità ha affermato che “in tema di trasporto aereo internazionale, ai sensi dell'art. 5, par.3, del Regolamento CE n. 261 del 2004, il vettore aereo è liberato dall'obbligo di indennizzo in caso di cancellazione del volo laddove dimostri, a fronte del verificarsi di "circostanze eccezionali" (che ben possono essere rappresentate da eventi esterni, quali uno sciopero indetto da terzi soggetti), l'effettiva insussistenza di alcun residuo potere di intervento o di alcun margine di operatività ancora
4 utilmente spendibile a fronte della specificità della situazione da fronteggiare” (cfr. da ultimo Cass. Sez. 3 -, Sentenza n. 4261 del 10/2/2023). Tanto premesso, risulta dagli atti e dai documenti allegati che il volo prenotato da era previsto per il giorno Parte_1
09.06.2018, mentre lo sciopero invocato dall'appellata
[...] si riferisce al giorno precedente (cfr. doc. Controparte_1
n. 5 allegato da parte appellata al fascicolo di primo grado). Deve peraltro rilevarsi che tra il termine dello sciopero, previsto per le ore 17.00 del giorno 08.06.2018, e l'orario programmato del volo, previsto per le ore 20.15 del giorno 09.06.2018, è intercorso un ampio lasso temporale superiore alle 24 ore. È utile sul punto richiamare la giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea, la quale ha chiarito che “L'organizzazione dei voli costituisce una scelta discrezionale del vettore aereo e il ritardo di un volo – benché, causato da fattori eccezionali – non può costituire un esimente per i voli successivi. E, in ogni caso, “il vettore è tenuto ad adottare tutte le misure del caso al fine di ovviare a circostanze eccezionali, al momento della pianificazione del volo, tenendo conto del rischio di ritardo connesso all'eventuale verificarsi di siffatte circostanze. Lo stesso, di conseguenza, deve prevedere un determinato margine di tempo che gli consente, se possibile, di effettuare il volo interamente una volta che le circostanze eccezionali siano venute meno” (ex plurimis, Corte di Giustizia Europea, Causa C-294/10). I documenti allegati dalla parte appellata, in particolare un mero flight report ed articoli di giornale riportanti la notizia dello sciopero, confermano la data dello sciopero, come detto verificatosi il giorno precedente la data del volo prenotato dall'odierno appellante, ma non introducono in giudizio alcun elemento ulteriore idoneo ad integrare la esimente della cd. “causa eccezionale” di cui all'art. 5 Reg. CE n. 261/2004. Occorre da ultimo evidenziare come nel primo grado di giudizio il vettore non abbia in alcun modo provato o chiesto di provare di aver adottato tutte le misure idonee ad eliminare o ridurre l'entità del ritardo-inadempimento. Ne consegue che la censura mossa alla sentenza appellata, che avrebbe errato nella valutazione della sussistenza nel caso in esame
5 della causa di giustificazione di cui di cui all'art. 5 Reg. CE n. 261/2004, merita accoglimento.
In riforma della sentenza di prime cure, ritiene il Tribunale che sia accertato l'inadempimento della società convenuta e, in assenza di valide esimenti, sorge l'obbligo in capo alla stessa di provvedere alla compensazione pecuniaria di cui al combinato disposto degli artt. 6 e 7 del Reg. CE n. 261/2004. In merito alla quantificazione della somma spettante alla odierna parte appellante, occorre tenere in considerazione la lunghezza della tratta aerea intracomunitaria per cui è causa (Milano-Lisbona) e la circostanza che la stessa risulti superiore a 1.500 chilometri. Ritiene pertanto il Tribunale che, facendo applicazione di quanto disposto dagli artt. 6 e 7 del Reg. CE n. 261/2004, la somma spettante a titolo di compensazione al passeggero sia pari ad € 400,00, oltre interessi.
Le spese di lite del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e vengono liquidate come in dispositivo secondo i parametri di cui al DM 147/2022, tenuto conto del valore della causa e dell'attività in concreto svolta nel giudizio di primo grado e nel presente giudizio.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione;
- accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 1721/2020 emessa dal giudice di pace di Roma, accerta l'inadempimento di e Controparte_1 condanna la stessa al pagamento in favore di di Parte_1
€ 400,00, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
- condanna alla refusione in Controparte_1 favore di delle spese di lite del primo grado di Parte_1 giudizio, che liquida in € 346,00 per compensi, oltre spese generali ed accessori di legge;
- condanna alla refusione in Controparte_1 favore di delle spese di lite del secondo grado Parte_1
6 di giudizio, che liquida in € 662,00 per compensi, oltre spese generali ed accessori di legge. Roma, 27.11.2025 Il Giudice dott.ssa Valentina Giasi
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