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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 16/06/2025, n. 655 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 655 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 215/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
RESPONSABILITA' AQUILIANA E ALTRO CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rossana Villani ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 215/2024 promossa da
( ), elettivamente domiciliata presso lo studio Parte_1 C.F._1
dell'Avv. Maurizio Di Lallo ( ) in Pescara, via della Polveriera n. 4 C.F._2
(tel. e fax 085/4314605 – 085/4541774, indirizzo pec:
che la rappresenta e difende Email_1
ricorrente
contro
( ) Controparte_1 C.F._3
resistente contumace
Oggetto: risarcimento danni
Conclusioni: come da note scritte della sola ricorrente fatte pervenire per l'udienza in trattazione scritta del 2/4/2025
pagina 1 di 21 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Si discute della domanda risarcitoria avanzata dalla ricorrente con rito semplificato. Il procedimento, svoltosi nella contumacia del convenuto, era trattenuto in decisione con ordinanza del 29 aprile 2025 emessa a scioglimento di riserva dell'udienza di discussione in trattazione scritta del 2 aprile 2025.
Questi in sintesi i fatti esposti nell'atto introduttivo.
L'attuale ricorrente veniva nominata in data 28 luglio 2021 amministratrice di sostegno dell'attuale convenuto, alla luce della forte conflittualità tra il e la figlia Controparte_1
Persona_1
Improvvisamente ed a seguito di ritardi nel compimento degli atti di ordinaria gestione del patrimonio del beneficiario, causati essenzialmente dalle interferenze della figlia nella procedura (dalle quali scaturiva la sospensione dei provvedimenti autorizzativi emessi dal
Tribunale di Pescara a sostegno delle legittime richieste del beneficiario), si veniva sempre di più a manifestare l'ostilità del nei confronti della misura a cui era sottoposto. CP_1
Il beneficiario cominciava, dunque, a depositare nel fascicolo relativo alla misura, innumerevoli memorie ed istanze dal contenuto denigratorio (detto fascicolo rvg n.
655/2020 - ALL.
2 - consta di oltre 95 depositi effettuati personalmente dal beneficiario con cadenza giornaliera), assumendo di fatto condotte irrispettose sia nei confronti dei
Giudici Tutelari susseguitisi nel tempo sia nei confronti dell'amministratore di sostegno,
Avv. , ledendola nella propria dignità, quale donna, avvocato e pubblico Parte_1
ufficiale (in una occasione, addirittura, depositava nel fascicolo una foto delle proprie feci
“dedicandola” all'Ufficio), in totale spregio delle più basilari norme di correttezza, educazione e rispetto dell'individuo. In buona sostanza il accusava l'odierna CP_1
ricorrente di averlo truffato, di aver concordato con il broker di CA LA Dott.
alcune operazioni a suo esclusivo vantaggio, arrecandogli “incalcolabili perdite”; Per_2
a ciò debbono aggiungersi le numerose ulteriori calunnie che vedrebbero, sempre secondo l'odierno resistente, l'Avv. maltrattare il minacciarlo, sequestrarlo Pt_1 CP_1
dentro il proprio studio legale ed, addirittura, di aver tentato con lui approcci sessuali per pagina 2 di 21 ottenere chissà quali vantaggi. Contrariamente a quanto sostenuto dal nelle CP_1
innumerevoli memorie dal medesimo depositate nel fascicolo relativo alla procedura di amministrazione, nonché in quelle depositate presso l'Ordine degli Avvocati di Pescara e dalle quali scaturivano ben due procedimenti disciplinari, ogni operazione effettuata dall'Avv. veniva esplicitamente ed insistentemente richiesta dal beneficiario Pt_1
stesso, anche in udienza, e valutata ed autorizzata dal Tribunale di Pescara a seguito di
Cont precipua istanza dell' Si precisava inoltre, che il aveva sempre partecipato CP_1
a tutti gli incontri presso gli istituti di credito di cui era cliente in costanza di amministrazione (dapprima CA EC, successivamente presso CA LA ed ancora Poste Italiane), nonché a tutti i colloqui telefonici avuti con la ER BA di
Pittsfield (USA) ed accordato in totale autonomia la tipologia delle operazioni da compiere nel suo esclusivo interesse, essendo conclamata la sua elevata competenza in materia di finanza ed investimenti.
Nonostante le gravi accuse mosse verso l'amministratore, mai nel corso delle numerose udienze mai il convenuto partecipava personalmente ed addirittura non si è mai presentato agli incontri per il tentativo di conciliazione dallo stesso promosso! Tant'è che all'udienza del 16.02.2023 (ALL. 4), l'amministrato acconsentiva personalmente alla nomina in via definitiva dell'Avv. quale suo Amministratore di Sostegno ed, ancora, in epoca Pt_1
successiva alla presentazione delle memorie dalle quali scaturiva il procedimento disciplinare, tornava insistentemente ad inoltrare messaggi di testo alla odierna ricorrente chiedendole di affiancarlo nella gestione dei “suoi problemi”. Pertanto, è evidente come, già in via logico-deduttiva, quanto rilevato dal nel tempo, sia privo di pregio e CP_1
di qualsivoglia fondamento e tutto quanto dichiarato sia di fatto una grave calunnia in danno dell'Avv. , come anche rilevato dal Consiglio Distrettuale di disciplina di Pt_1
L'Aquila, in sede di archiviazione di ben due procedimenti disciplinari scaturiti dalle accuse mosse dal resistente anche dinanzi il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pescara.
Il ricorrente avrebbe nel tempo accusato l'avv di averlo spinto fuori dal suo Pt_1
studio legale e di averlo scaraventato giù per le scale ed altro
Si tenga, altresì in considerazione che il veniva ritenuto in grado di provvedere CP_1
pagina 3 di 21 a sé e, di fatto, titolare in pieno delle proprie capacità intellettive in ben due consulenze tecniche d'ufficio, una a firma del Dott. (all'esito della quale, nel 2018, veniva Per_3
Cont Per_ definito il primo procedimento di ALL. 39 bis) ed una a firma del Dott. (con la quale veniva definita, nel marzo 2023, anche la seconda procedura ALL. 39 ter). Ciò veniva evidenziato anche dalla Corte d'Appello di L'Aquila in sede di reclamo, promosso dalla figlia avverso l'ultima definizione;
la Corte così concludeva:
“...questa Corte ritiene che il reclamo debba essere respinto nonostante la laconicità del decreto impugnato, che fa esclusivo riferimento alla “ingestibilità” dell'amministrato, circostanza che da sola certamente non può giustificare la chiusura della procedura.
Tuttavia, la lettura del fascicolo processuale e in particolare la memoria del Amministratore
e la CTU effettuata in epoca recente (è depositata infatti nel gennaio 2023), che conclude per la autosufficienza dell'amministrato e non rileva profili che ne richiedano l'assistenza esterna neppure sotto quello economicofinanziario portano la Corte al concludere per la conferma del provvedimento impugnato, seppur con diversa motivazione. Deve considerarsi, invero, che l'Amministratore di sostegno, che segue l'uomo dal 2021, ha evidenziato le problematicità dello stesso, che però non sono tali da giustificarne un controllo sotto il profilo finanziario, posto che quello che emerge dalla documentazione in atti è che si tratta di un soggetto che ha una forte carica emotiva ed è capace di intendere di volere, ma non controlla gli impulsi: appunto questo è il suo limite, il che però non rileva ai fini che qui interessano, cioè di dargli una tutela con riferimento appunto alle questioni economico/finanziarie. Deve darsi atto che il risulta titolare di un patrimonio CP_1 notevole, di circa € 800.000,00, che ha investito e che segue in modo appropriato, tanto che, come rileva l'amministratore di sostegno, non ha mai subito perdite, il che dimostra che sotto questo profilo è capace. La circostanza che sia un accumulatore seriale è Cont affermata dalla figlia (che insiste con le istanze di nomina di e tanto vale anche con riferimento alla fatiscenza del luogo in cui egli vive, mentre si deve considerare che anche
Per_ il CTU dott. dà atto di un aspetto abbastanza curato, almeno al momento della visita.
Resta il fatto che, appunto, alla luce dell'ultima CTU che è stata effettuata deve confermarsi la revoca della misura, della quale il è particolarmente insofferente. Del resto, CP_1
anche il precedente CTU, dott. , aveva concluso nello stesso senso la prima CTU, Per_3 pagina 4 di 21 per poi contraddirsi con la seconda, nella quale ha fatto riferimento ad una “creduloneria” non riscontrata dall'ultimo CTU, mentre, secondo l'Avv. , è proprio Pt_1
l'accanimento processuale della odierna ricorrente ad aver fomentato la rabbia CP_1
(cui nessuna delle tre CTU ha attribuito problematiche di natura psichiatrica) e la sua totale avversione nei confronti della procedura in questione, tanto da indurlo ad assumere un atteggiamento rivelatosi nel tempo certamente discutibile”.
Ripercorreva la ricorrente vari episodi per mettere in rilievo come le accuse avanzate da parte dell'amministrato di sostegno nei suoi confronti fossero priva di qualunque fondamento.
Tra l'altro rilevava a fondamento e dimostrazione della buona conduzione del proprio incarico che originariamente e dunque prima che venisse incardinata la prima procedura di amministrazione di sostegno (2018), conclusasi per insussistenza dei motivi di cui all'art. 404 c.c. come rilevato dal Giudice Tutelare dell'epoca Dott. e dalla prima CTU Per_5
del Dott. , il beneficiario era cliente di CA LA. Prese le redini della Per_3
gestione patrimoniale del la figlia nominata quale primo AdS, decideva di CP_1
trasferire l'intero portafoglio del in CA EC. Sicché, incardinato il nuovo CP_1
procedimento di amministrazione (2020) sempre su istanza della figlia e sostituita la medesima con la odierna ricorrente, il beneficiario pretendeva di tornare in CA
LA. Ebbene, con istanza del 24.02.2022, preso atto della manifesta volontà del beneficiario, al sol fine di soddisfare le richieste del medesimo, come previsto dalla norma,
l'Avv. chiedeva in via straordinaria al Tribunale di Pescara di essere autorizzata Pt_1
all'apertura di un conto corrente presso CA LA ed al trasferimento dell'importante portafoglio azionario del beneficiario (ALL. 45), non sussistendo motivi ostativi a tale “passaggio” ed essendo oggetto di esplicita richiesta formulata dal beneficiario. Detta istanza veniva sottoscritta anche dal sig. ( ALL. 46), Controparte_1
ad ulteriore dimostrazione di come nessuna decisione sia stata arbitrariamente assunta dalla scrivente in ordine alla gestione del patrimonio del beneficiario presso LA, come dedotto dal in più occasioni. Si precisa che la (condivisibile!) scelta del CP_1 [...]
di rientrare in CA LA era motivata anche dal fatto che, CP_1
pagina 5 di 21 improvvisamente, presso CA EC, egli veniva privato del proprio consulente personale e ciò rendeva di fatto difficoltosa la gestione degli investimenti effettuati dal medesimo, ancor più perché in regime di amministrazione di sostegno.
Seguiva udienza del 31.03.2022 (ALL. 47), nel corso della quale il beneficiario dichiarava di “essere favorevole alla cointestazione con la figlia del libretto detenuto presso Poste italiane, anche perché su tale libretto non vi sono denari della figlia, né vi sono accrediti alla stessa riferibili”. Apparentemente superfluo, detto episodio invero segna l'inizio del disappunto maturato dal in ordine al deposito presso Poste Italiane, dallo stesso CP_1
richiamato nella missiva del 07.07.2023 depositata presso la segreteria dell'Ordine degli
Avvocati di Pescara, nella quale, il medesimo, accusa in maniera CP_1 incomprensibile e delirante l'Avv. di aver “impedito di far fruttare i soldi sul Pt_1 libretto che lei non ha mai proposto di investirli e solo siedendo sopra non lieviteranno”.
Fermo il fatto che la ricorrente non aveva discrezionalità alcuna ovvero poteri conferiti dal
Tribunale in ordine alla decisione di investire somme depositate sul predetto libretto, il De
NG non ha mai voluto comprendere che, trattandosi di libretto cointestato per sua espressa e manifesta richiesta, egli non avrebbe potuto disporre delle somme per intero se non con il consenso della figlia cointestataria, come spesso rammentatogli anche dall'Amministratore di Sostegno, dal Giudice Tutelare e dalla Direttrice dell'Ufficio Postale di Tocco Da Casauria.
Con istanza di autorizzazione straordinaria del 12.05.2022 (ALL. 48), l'Avv. Pt_1
sollecitava l'autorizzazione a completare il trasferimento del portafoglio del in CP_1
CA LA, dapprima autorizzata dal Giudice Tutelare e successivamente sospesa, su immotivata istanza della figlia Detto episodio rendeva il Persona_1 [...]
ancor più diffidente nei confronti della procedura, in quanto si vedeva leso CP_1
nell'esercizio del proprio diritto di scelta dell'Istituto di credito presso il quale detenere i propri risparmi;
da ciò seguivano numerosi gratuiti attacchi proprio all'Avv. . Pt_1
All'udienza del 12.05.2022 (ALL. 49), il G.T. Dott.ssa De Simone, rilevata la volontà del beneficiario di mantenere la cointestazione sul già citato libretto postale, rilevato che la figlia ne aveva dichiarato lo smarrimento, disponeva che il libretto rigenerato fosse dato in pagina 6 di 21 immediata consegna all' (come d'altronde genericamente previsto in CP_3
pendenza di procedure di amministrazione di sostegno). Pertanto anche l'accusa mossa sempre nella missiva del 07.07.2023 depositata dal presso la segreteria CP_1 dell'Ordine degli Avvocati di Pescara secondo cui la ricorrente avrebbe “ detenuto illegalmente” il libretto, è oltremodo falsa, oltre che illogica e pretestuosa.
Con provvedimento del 01.06.2022 (ALL. 50), il G.T. Dott.ssa Cordisco autorizzava il definitivo trasferimento del portafoglio del presso CA LA, come CP_1
sopra richiamato;
ciò anche alla luce della documentazione prodotta in atti, da quanto rilevato all'udienza del 27.05.2022 (ALL. 51) e delle numerose istanze e memorie depositate dal beneficiario dalle quali emergeva in maniera lampante la volontà di procedere in tal senso.
Seguivano memorie del 08.06.2022 e del 13.06.2022, con le quali il (ALL. 52), CP_1 accusava la ricorrente di non aver “raggiunto gli obiettivi prefissati, di aver rubato i dollari
(ndr. in che modo poi?!!?!?), di non aver fatto ristrutturare l'abitazione”. Su richiesta del
G.T. Dott.ssa Cordisco, l'Avv. depositava memoria a chiarimenti del 23.06.2022 Pt_1
(ALL. 53), dando prova ancora una volta della infondatezza di quanto dedotto dal
[...]
e deducendo che: “1. Questione EC / CA LA. A seguito di CP_1
autorizzazione emessa da codesto Tribunale, in data 15.06.2022 (e dunque tempestivamente!), il sottoscritto AdS ed il beneficiario, si recavano presso CA
LA al fine di portare a compimento l'operazione di trasferimento del portafoglio del così come tanto dallo stesso bramato. Le “carte firmate a LA” CP_1
(missiva 21.06.2022) relative all'apertura del conto, saranno certamente fornite in visione al
Cont beneficiario allorquando la stessa CA avrà provveduto a trasmetterle all' Quanto alla questione ”, con molta probabilità il beneficiario si riferisce ad una Persona_6
operazione di cambio effettuata dal precedente Amministratore di Sostegno e che, secondo il avrebbe comportato delle gravi perdite (in merito, risulta molto difficile far CP_1
comprendere allo stesso che eventuali responsabilità per operazioni effettuate in passato
Cont non siano imputabili all'odierno . Ad ogni buon conto, il fatto che CA EC abbia privato senza giustificato motivo ed improvvisamente il beneficiario del consulente pagina 7 di 21 personale ed il fatto che ogni richiesta inoltrata alla sede centrale sia rimasta inevasa nei mesi, ha reso ad oggi difficoltosa la possibilità di verificare quanto sostenuto dal beneficiario. Dunque, qualora tale condotta abbia effettivamente leso il su CP_1
accordo col medesimo (confidando che lo stesso abbia preso appunti anche sul punto!), ci si riserva la possibilità di valutare eventuali azioni a miglior tutela degli interessi del beneficiario.
2. Questione ristrutturazione immobile De NG. Preliminarmente, il sig. ignora che per poter ricevere servizi e prestazioni, è necessario corrispondere al CP_1
professionista incaricato il compenso per l'attività professionale svolta. Ebbene, in merito alle attività svolte dal Geom. , questi inoltrava richiesta di pagamento di n. 2 Parte_2
fatture rimaste insolute già nel corso della precedente amministrazione ed in merito alle
Cont quali lo scrivente non solo convocava il a chiarimenti presso il proprio Parte_2
studio per ben 2 volte (al fine di ottenere tutta la documentazione attestante il lavoro effettivamente svolto), ma richiedeva altresì allo stesso una comparazione tra dette somme ed eventuali tabelle di riferimento nel settore edile, così da fugare ogni dubbio sulla legittimità delle somme vantate;
detta ultima richiesta non ha ancora avuto seguito.
Cont Successivamente, l' prendeva contatti con l'Ing. insieme al quale Persona_7
procedeva mesi or sono, ad un sopralluogo presso l'abitazione del in detta CP_1
occasione, il beneficiario, dopo aver letteralmente cacciato di casa “l'incapace, bugiardo, ingannevole e vendicativo Amministratore”, rammentava al professionista che sarebbe stato
“ricompensato” se avesse ristrutturato l'intero immobile anche con opere di natura Cont condominiale. Sicché, dopo aver preso accordi sul da farsi, all'insaputa dello scrivente contattava personalmente il per riferire che avrebbe preferito altro tecnico (forse Per_7
perché detto Professionista si dichiarava disponibile a procedere solo ad avvenuto saldo del precedente collega incaricato, precisando altresì che avrebbe anch'egli emesso regolare fattura e non richieste di ricompensa!). E' evidente come l'atteggiamento assunto dal
[...]
Cont ed il categorico rifiuto al sostegno dell' in merito alla ristrutturazione CP_1 dell'immobile (in più occasioni questi veniva difatti invitato a “non interferire”), abbiano fatto desistere anche il successivo tecnico, di cui al momento lo scrivente non ricorda il nome.
3. Questione libretto postale. A seguito di autorizzazione sempre di codesto
Tribunale, il libretto in questione restava cointestato al beneficiario ed alla figlia, come pagina 8 di 21 Cont dallo stesso richiesto;
dunque non è ben chiaro in che modo l' debba “risolvere i soldi che giacciono al libretto postale” ovvero “sbloccare i soldi alle poste”; anche perché, a precisa domanda, il beneficiario non risponde.
4. Questione ER BA (USA). I rapporti con la ER BA sono gestiti in totale trasparenza con il beneficiario. Il sig. viene costantemente aggiornato in occasione dei numerosissimi incontri presso CP_1
Cont lo studio dello scrivente e nel corso dei quali, puntualmente, si cerca di far comprendere allo stesso che i saldi americani vengono emessi a chiusura semestrale e giungono in Italia per posta ordinaria (ragion per cui, non è possibile fornirli al CP_1
in tempo reale!) 5. Quanto alle altre questioni richiamate nelle missive di cui in premessa.
Da mesi, il beneficiario è tornato a ricevere le fatture delle bollette presso la propria abitazione;
gli aumenti lamentati non possono che dipendere con tutta evidenza da eventuali maggiori consumi e non già da presunte condotte assunte dall'Amministratore di
Sostegno. Quanto, invero, alla questione “Agenzia delle Entrate americana” (missiva Cont 16.06.2022), l' è all'oscuro di qualsivoglia multa ricevuta dal beneficiario”.
(Episodio 9 )Seguiva udienza del 30.06.2022 (ALL. 54), all'esito della quale il G.T.
Dott.ssa De Simone, rilevata la forte ostilità del beneficiario nei confronti della misura e del rilievo che lo stesso si dichiarava in grado di autodeterminarsi, riteneva di dover disporre ennesima CTU per meglio comprendere le condizioni psicofisiche dell'amministrato. Per_ Veniva nominato il CTU Dott. il quale con elaborato depositato ben 7 mesi dopo
(30.01.2023), così concludeva: “in base alla visita effettuata, alla documentazione studiata e alle indagini psicologiche, si può affermare che il beneficiario non presenta alterazioni psicopatologiche tali da compromettere la capacità critica e di giudizio, i parametri fondamentali sono preservati, il pensiero è corretto e l'umore stabile nel tempo. Inoltre è autonomo nell'espletare ed organizzare tutte le attività della vita 17 quotidiana. Pertanto non necessita della misura di protezione dell'amministrazione di sostegno”.
Con istanza di straordinaria amministrazione del 14.07.2022 (ALL. 55), la ricorrente, sempre su richiesta scritta del ( ALL. 56) ed allegata alla documentazione CP_1
attestante la convenienza dell'operazione data dall'indice di cambio (ALL. 57), chiedeva di essere autorizzata alla conversione dei dollari detenuti dal beneficiario.
pagina 9 di 21 A fronte del ritardo maturato dal Tribunale nell'autorizzare la predetta operazione, il
[...]
depositava nuova istanza con la quale insisteva nella richiesta di cambio CP_1 dollari/euro (ALL. 58); detta istanza veniva riscontrata dalla con memoria del Pt_1
01.08.2022 (ALL. 59) sempre su richiesta del G.T. Dott.ssa Cordisco: “1. In merito al cambio dollaro statunitense / euro. Con istanza del 14.07.2022, si richiedeva all'intestato
Tribunale di voler emettere provvedimento di autorizzazione al cambio da valuta estera
(dollari) in euro, autorizzando il trasferimento di dette somme sul nuovo conto corrente intestato al beneficiario, già in essere presso CA LA (all. 1). Tale operazione veniva richiesta dal beneficiario, stante la attuale e concreta convenienza economica del cambio in questione (a tal proposito si allega prospetto aggiornato alla data odierna _ all.
2). Ad oggi, il Tribunale non si è ancora pronunciato in merito.
2. Quanto alla questione
“documenti CA EC” ovvero “family banker ”. Come già evidenziato nella Per_6
memoria dell'AdS del 23 giugno u.s., con molta probabilità il beneficiario si riferisce ad una operazione di cambio effettuata dal precedente Amministratore di Sostegno e che, secondo il avrebbe comportato delle gravi perdite. A tal proposito veniva, in CP_1
più occasioni, richiesta a EC la trasmissione di quanto indicato dal beneficiario nell'istanza di cui in premessa (estratti conto dal 01.01.2017 al 31.12.2021), nonché precipua documentazione attestante la tipologia di operazione effettuata, ciò anche per le vie brevi. Ebbene, CA EC disattende inspiegabilmente e da mesi anche detta richiesta
(oltre alle innumerevoli altre sinora formulate sia dal beneficiario che dallo scrivente AdS).
A ciò si aggiunga che l'immotivata ed improvvisa privazione del consulente personale, rende assai difficoltosa la verifica dei rilievi formulati dal nonché la gestione dei Per_8
risparmi dallo stesso accantonati e degli investimenti effettuati (circostanza questa di fatto
, considerata la portata del portafoglio detenuto dallo stesso). Appaiono pertanto Pt_3 evidenti, fondate e condivisibili le preoccupazioni del beneficiario.... omissis...”. Sicché, alla luce delle argomentazioni svolte nella predetta memoria, con provvedimento del
02.08.2022, il G.T. Dott.ssa Ursoleo, autorizzava quanto richiesto (ALL. 60) e da detta operazione di cambio il riportava un incremento del patrimonio pari ad € CP_1
1.000,00 circa.
In data 03.08.2022, l'Avv. depositava rendiconto annuale (ALL. 61), dando Pt_1 pagina 10 di 21 dimostrazione dell'importante attività svolta nell'interesse esclusivo del beneficiario e dell'assolvimento a tutti i compiti e poteri conferiti dal Tribunale di Pescara (tutti svolti di concerto con il , con conseguente approvazione del predetto rendiconto e CP_1
Cont dell'operato svolto dall' in carica.
Con memoria del 07.10.2022 (ALL. 62), il chiedeva di negare alla figlia la CP_1
possibilità di accedere e visualizzare il fascicolo relativo all'amministrazione di sostegno.
Sicché, all'udienza del 21.10.2022 (ALL. 63), il G.T. Dott.ssa De Simone, rilevata l'estrema conflittualità tra padre e figlia, tale da incidere negativamente sull'iter ordinario e regolare della procedura, disponeva lo stralcio dal relativo fascicolo della posizione della sig.ra
Persona_1
Con istanza di straordinaria amministrazione del 03.11.2022 e relativa documentazione allegata (ALL. 64), la , su richiesta del beneficiario, chiedeva di essere Pt_1
autorizzata alla vendita dei titoli detenuti;
detta operazione risultava conveniente poiché, essendo detti titoli, alla data della richiesta, “sopra la pari”, la vendita degli stessi avrebbe comportato un guadagno immediato per il come dallo stesso evidenziato anche CP_1
presso le sedi di CA LA nel corso dei numerosi incontri con il broker Dott.
Detta operazione, regolarmente autorizzata dal Giudice Tutelare, cui partecipava Per_2
personalmente anche il che interveniva presso la sede della predetta banca, CP_1 fruttava al predetto beneficiario un guadagno pari ad € 1.650,08 (ALL. 65).
Cont
All'udienza del 16.02.2023 (ALL. 66), in contraddittorio tra le parti (beneficiario, figlia del beneficiario che presenziava con il proprio legale), il G.T. Dott.ssa Bertucci
Bellafante procedeva alla nomina dell'Avv. quale AdS in via definitiva, Pt_1
stralciando definitivamente la figlia dal fascicolo.
Il acconsentiva allo stralcio e non si opponeva alla nomina in via definitiva CP_1
della ricorrente, ratificando nuovamente l'operato della medesima. Ciò ad ulteriore dimostrazione del fatto che quanto rilevato nei propri scritti sia totalmente infondato, immotivato e privo di pregio e che le accuse formulate muovano non meglio precisati pretesti e scopi. In tale occasione e per facilitare l'operato del nuovo Giudice Tutelare nominato, la ricorrente depositava memoria riepilogativa (ALL. 67) nella quale si pagina 11 di 21 evidenziava come, a distanza di soli due mesi, dal passaggio a LA, il CP_1
aveva solo accresciuto i propri risparmi (come sopra dedotto). Ancora una volta risultano sconfessate le accuse di tracollo finanziario millantate dal CP_1
Nonostante la ratifica da parte del beneficiario a veder l'Avv. nominata quale Pt_1
AdS definitivo, immediatamente dopo la predetta udienza, egli cominciava nuovamente a depositare memorie dal carattere ingiurioso, calunnioso e diffamatorio nei confronti della stessa. Sicché, con istanza del 10.03.2023 (ALL. 68), l'odierna ricorrente chiedeva al
Tribunale di adottare provvedimenti d'ufficio atti al contenimento delle condotte assunte dal beneficiario, il quale nel frattempo era addirittura giunto a depositare in cancelleria foto delle proprie feci “dedicandole” all'Ufficio (tutte contenute nel fascicolo rvg n. 655/2020 di Cont cui all'all. 2). Vista la nota dell' il G.T. Dott.ssa Bertucci Bellafante, con provvedimento del 16.03.2023 (ALL. 69), dichiarava chiuso il procedimento e revocava la misura, rilevando come allo stato fosse di fatto impossibile per la scrivente poter svolgere
Cont la funzione di benché avallata dal beneficiario.
In data 06.06.2023, l'Avv. depositava rendiconto finale (ALL. 70), regolarmente Pt_1
approvato, stante il buon operato svolto. Successivamente la figlia proponeva reclamo avverso il provvedimento di chiusura della procedura di amministrazione e la Corte
d'Appello di L'Aquila, rilevata la capacità del beneficiario a provvedere a sé, dimostrata anche per il tramite di ben due ctu, alla luce della documentazione in atti, rigettava il reclamo e confermava la chiusura della procedura. (già richiamato ALL. 40).
Veniva anche messo in evidenza come, nonostante il si sia rivolto al Consiglio CP_1
dell'Ordine degli Avvocati di Pescara al fine di portare avanti le proprie indimostrate ed indimostrabili tesi, per la prima volta, nel mese di aprile 2023 (già richiamati ALL. 31, 32,
33), nei mesi successivi e fino alla data del 02.08.2023, lo stesso inviava in maniera ossessiva messaggi di testo e Whatsapp alla scrivente chiedendole di assisterlo ed ammettendo egli stesso che, in virtù delle condotte assunte, la scrivente avrebbe avuto tutte le buone ragioni per denunciarlo (ALL. 71); per poi invero, presentare nuovi scritti diffamatori nel settembre 2023. (già richiamato ALL. 34) Ciò, ancora una volta, a dimostrazione del fatto che le gravissime accuse mosse nei confronti dell'Avv. , Pt_1
pagina 12 di 21 sono totalmente infondate, temerarie e prive di pregio alcuno, bensì meramente strumentali ad ottenere non meglio precisati scopi.
In punto di diritto rilevava il ricorrente che alla luce di tutto quanto dedotto e dalla documentazione prodotta in atti, è evidente come le offese e le gravi ed infondate accuse mosse dal sig. nei confronti dell'Avv. , integrino le Controparte_1 Parte_1
fattispecie dell'ingiuria e della diffamazione e, conseguentemente, poiché palesemente infondate, del delitto di calunnia, gravi condotte illecite dalle quali deve discendere Con adeguato ristoro in favore della odierna ricorrente. Il NG, oltre infatti ad ingiuriare gravemente l'Avv. , divulgava tali infondate accuse sia verbalmente alla presenza Pt_1
di soggetti terzi e sia tramite deposito di missive presso la Cancelleria Volontaria
Giurisdizione del Tribunale di Pescara (in plurime occasioni anche in danno dei Magistrati
e dell'Ufficio stesso), nonché presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pescara, integrando così la tipica condotta del delitto di diffamazione. In entrambi i casi, l'Avv.
veniva di fatto umiliata ed offesa, accusata ingiustamente ed in maniera Pt_1
riprovevole dinanzi l'Autorità, di fatti non veri e gravemente lesivi della propria dignità, quale donna, avvocato e pubblico ufficiale nell'esercizio delle funzione conferitele dal
Tribunale di Pescara, assolte puntualmente nell'interesse esclusivo del come CP_1
dimostra l'evoluzione processuale della procedura di amministrazione di sostegno. Nel caso di specie, dunque, verrebbe meno qualsivoglia scriminante in favore del poiché CP_1
parimenti dimostrato come la condotta sia stata posta in essere nella piena consapevolezza del corretto operato dell'odierna ricorrente (tanto è che, si ribadiva, all'udienza del
16.03.2023, il addirittura acconsentiva personalmente alla nomina in via CP_1
Cont definitiva dell' e, contestualmente, nella scelta cosciente di promuovere mendaci accuse al fine inspiegabile di arrecare un danno all'Avv. ... “costi quel che costi”, Pt_1
come dal medesimo ammesso in più occasioni. Per lungo tempo, l'Avv. ha, Pt_1
dunque, dovuto sopportare l'imbarazzo di essere guardata con sospetto da CP_4
Magistrati e dalle Autorità, soggetti con i quali conserva rapporti quotidiani e rispetto ai quali ha sempre assunto condotte rispettose in nome del ruolo sociale che ricopre, soprattutto in veste di amministratore di sostegno. Oltre a ciò, si aggiunga il costante disagio patito consistente nel dover, con cadenza settimanale, ed anche dopo la definizione pagina 13 di 21 Cont della procedura letteralmente “difendersi” dalle gravi accuse del rispetto CP_1
alle quali i Giudici Tutelari, di volta in volta, chiedevano puntuali chiarimenti. In ultimo, va sottolineato il grave disagio subito per ben due volte a seguito delle procedure disciplinari tenutesi dinanzi il Consiglio Distrettuale di L'Aquila, ove comunque veniva dimostrata l'assoluta infondatezza e temerarietà di quanto falsamente addotto dall'odierno resistente.
Non meno umiliante risulta essere la circostanza di essere stata puntualmente raggiunta telefonicamente e personalmente dai colleghi avvocati, ai quali il si è rivolto nel CP_1
tempo al fine di intentare possibili azioni contro la ricorrente e/o contro i Giudici Tutelari susseguitisi nel corso della procedura.
Veniva evidenziato che nonostante tutto ciò, l'Avv. continuava ad assistere il Pt_1
beneficiario sino alla definizione della procedura di AdS, tant'è la fiducia che ripone nell'istituto in questione e la professionalità nell'assolvimento degli incarichi conferiti dal
Tribunale, preferendo la tutela di un soggetto solo come il alla possibilità di CP_1
denunciare anche in sede penale le gravi condotte dal medesimo assunte. Ma, evidentemente, la tolleranza dei Magistrati (si badi bene, anch'essi gravemente lesi dalle accuse del , l'indulgenza ed il senso di dovere e cura della ricorrente non sono CP_1
stati sufficienti a far desistere l'odierno resistente. Nel caso che ci occupa è evidente, dunque, come le condotte assunte dal abbiano di gran lunga oltrepassato il c.d. CP_1
“diritto di critica”, ben oltre la soglia di tollerabilità correlata al diritto di censura dell'altrui operato e sfociando chiaramente in un attacco gratuito, fondato sulla consapevolezza di mentire e gravemente lesivo per l'onore, la dignità, la reputazione e l'immagine dell'odierna ricorrente (cfr Cass. n. 22119/2022, con espresso riferimento alle conseguenze dell'esposto infondato all'Ordine Avvocati e risarcimento del danno), arrivando a denigrarne le qualità intellettive, etiche e soprattutto morali. Tra l'altro, il contenuto degli scritti è puntualmente caratterizzato da estrema inconcludenza (rilevata anche in sede di procedimento disciplinare), mai supportato da elementi probatori o quanto meno indiziari rivolti a giustificare una qualsivoglia tipo di critica costruttiva: il si limita CP_1
essenzialmente a denigrare, accusare, diffamare, ingiuriare e calunniare, senza una valida ragione e per mera soddisfazione personale, senza tuttavia mai sollevare questioni in corso di udienza, né presenziare agli inviti al tentativo di conciliazione dinanzi il Consiglio pagina 14 di 21 dell'Ordine degli Avvocati di Pescara.
Alla luce di tutto quanto innanzi premesso in fatto ed in diritto, tenuto conto della gravità delle accuse infondatamente mosse, della modalità di divulgazione degli scritti accusatori e reiterazione delle condotte illecite, dell'intensità dell'animus diffamandi dell'autore, dell'oggettiva incidenza che il contenuto delle medesime ha avuto in riferimento al contesto sociale e professionale a cui si riferivano, nonché della personalità e posizione del soggetto leso e l'assenza di qualsivoglia intervento riparatorio e/o conciliativo dell'odierno resistente, la ricorrente invocava la condanna del ex artt. 2043 e 2059 c.c., al risarcimento CP_1
del danno arrecato alla reputazione ed all'onore dell'odierna ricorrente in misura non inferiore ad € 50.000,00, oltre interessi e rivalutazione dalla data di deposito del ricorso, e quindi chiedeva accertare e dichiarare il sig. si è reso responsabile delle Controparte_1
condotte illecite di ingiuria, diffamazione e calunnia nei confronti dell'Avv.
[...]
; per l'effetto, condannarlo al risarcimento in favore della ricorrente del danno non Pt_1
patrimoniale derivante dalle gravi condotte illecite assunte, da quantificare nella somma sopra indicata ovvero in quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia in corso di causa e secondo il prudente apprezzamento del Giudicante;
sempre per l'effetto, condannare il sig. al pagamento della sanzione pecuniaria civile ex art. 4 D.Lgs Controparte_1
7/2016, nella misura ritenuta idonea. Con vittoria di spese e competenze del giudizio, da liquidarsi in favore del procuratore antistatario.
Occorre anzitutto rilevare come il convenuto, rimanendo contumace nel procedimento ( tra l'altro sottraendosi volontariamente al ricevimento della notifica ) non si è adoperato in alcun modo per contrastare gli asserti della ricorrente.
In ogni caso i fatti ed episodi pedissequamente esposti nell'atto introduttivo trovano completo riscontro nelle produzioni documentali.
Le evidenze documentali appaiono inconfutabili. Infatti dalle stesse si evince che il
[...]
si è reso autore di una biasimevole condotta di gratuito ed infondato attacco nei CP_1 confronti dell'avvocato , esplicata con prevalente riferimento all'attività da questa Pt_1
pagina 15 di 21 svolta di amministratore di sostegno, anche attribuendole condotte idonee ad integrare fattispecie di reato correlate a dedotti abusi ed appropriazioni di cui si sarebbe resa autrice la professionista. In sostanza il accusava l'odierna ricorrente di averlo truffato, CP_1
di aver concordato con il broker di CA LA Dott. alcune operazioni a Per_2
suo esclusivo vantaggio, ed altro ( anche di averlo sequestrato ).
Accuse in ragione delle quali venivano anche aperte due procedure disciplinari dinanzi al consiglio dell'ordine degli avvocati.
Giova precisare che dagli atti della procedura di amministrazione si evidenzia come la non abbia violato in alcun modo i suoi doveri di amministratore di sostegno, Pt_1 anzi svolgendo l'incarico sempre nel rispetto degli adempimenti formali richiesti e nell'interesse dell'amministrato. A ciò aggiungasi che i procedimenti disciplinari hanno avuto un esito assolutamente favorevole alla confermando la gratuità delle CP_1 accuse che costantemente il ha ritenuto di rivolgere all'amministratore di CP_1
sostegno.
Sono agli atti della procedura le numerosissime missive depositate presso la cancelleria, gravemente denigratorie nei confronti dell'avv. , ma, vi è vi è da dire, anche nei Pt_1
confronti degli altri organi della procedura, che hanno riguardato un periodo di tempo alquanto lungo, superiore all'anno; comunicazioni tutt'altro che sporadiche, ed anzi continue e ravvicinate.
Si aggiunga che non sono mancate le offese alla dignità di donna e di persona della
, perpretate tramite l'utilizzo di espressioni quali : Fa schifo a guardarla, Pt_1
bugiarda; ingannevole;
pericolosa per la società;questa donna non possiede valori etici
Le risultanze della prova documentale sono state integrate da quelle della prova orale avendo parte attrice addotto prova testimoniale sulle seguenti circostanze :
1.vero che, nel corso della procedura di amministrazione di sostegno in favore del sig. Controparte_1
(settembre 2021 – marzo 2023), l'Avv. lo ha ricevuto, con cadenza settimanale, Pt_1
presso il proprio studio legale in Pescara via dei Peligni 102 e che, durante detti incontri, il sig. effettuava telefonate in lingua inglese, collegandosi alla rete wifi dello CP_1
pagina 16 di 21 studio legale;
2. vero che, il sig. era solito presentarsi presso lo studio dell'Avv. CP_1
anche senza aver concordato l'appuntamento, pretendendo di essere ricevuto; 3. Pt_1
vero che, nel mese di aprile 2022, in occasione di un colloquio tra l'Avv. ed il sig. Pt_1
nel mentre questi veniva accompagnato all'uscita dello studio legale dell'Avv. CP_1
, il sig. diceva alla predetta che se la procedura di amministrazione di Pt_1 CP_1
sostegno fosse andata avanti, lui avrebbe raccontato al Giudice Tutelare che veniva maltrattato dalla medesima;
4. vero che, in altra occasione, appurata l'assenza Pt_1
dell'Avv. presso lo studio legale, il cominciava a gridare lungo la Pt_1 CP_1 scalinata, alla presenza dell'Avv. Pagliari e di altri condomini, “la è buona solo Pt_1
a fare la badante, la pagherà cara, io adesso la denuncio perché mi ha legato alla sedia dello studio e mi ha buttato per le scale, mi ha rubato i soldi, lei e diglielo che le Per_2 faccio passare i guai”; 5. vero che, in detta occasione, mentre l'Avv. Pagliari prendeva il telefono per avvertire l'Avv. , il sig. sputava a terra e si allontanava;
Pt_1 CP_1
6. vero che, nell'inverno 2022, accingendosi ad uscire dal cancello del predetto studio legale, l'Avv. Pagliari notava il appostato accanto al veicolo dell'Avv. CP_1 Pt_1
e che, appena avvistato l'Avv. Pagliari, il beneficiario cominciava a gridare “dove sta
l'Avv. , c'è la macchina, sta sopra a farsi dare il pane quotidiano dal suo Pt_1 lustrascarpe?”, allontanandosi poco dopo;
7. vero che, a seguito dell'udienza del
16.02.2023 tenutasi dinanzi la Dott.ssa Bellafante, l'Avv. si intratteneva con il Pt_1 [...]
nel corridoio del Tribunale di Pescara; 8. vero che, nell'occasione, l'Avv. CP_1 Pt_1
chiedeva al chiarimenti in merito alle gravi accuse mosse nei suoi confronti CP_1
Cont negli scritti depositati nel fascicolo telematico relativo alla procedura ed alle condotte assunte sino ad allora, invitandolo a desistere ed informandolo delle conseguenze pregiudizievoli che tale condotta avrebbe potuto generare; 9. vero che, in detta occasione, il sig. rispondeva in malo modo all'Avv. proferendo la seguente Controparte_1 Pt_1 frase “lo so che sono bugie quelle che dico su di te, ma mi comporto così per attirare
l'attenzione dei Giudici perché non voglio l'amministratore... costi quel che costi”; 10. vero che, a distanza di qualche tempo, mentre l'Avv. accedeva in compagnia dell'Avv. Pt_1
Pagliari presso il Tribunale di Pescara, il uscendo dalla sezione civile CP_1 dell'edificio, proferiva ad alta voce la seguente frase “ehy D' , mi hai rubato i soldi Pt_1
pagina 17 di 21 insieme a;
il tutto attirando anche l'attenzione di alcuni avvocati ivi presenti; 11. Per_2
vero che, l'Avv. Pagliari sorprendeva il sig. a lamentarsi dell'Avv. Controparte_1
anche presso l'Ufficio Unep del Tribunale di Pescara. Pt_1
Le circostanze sono state confermate dal teste cap. 1) si, è vero, lo so Testimone_1
perché sono titolare dello studio. Anche più volte a settimana;
cap. 2) è vero;
cap. 3) è vera la circostanza, ero presente e preciso che la situazione era diventata veramente pesante e pericolosa;
il in diverse occasioni aveva inveito verso la collega e l'aveva CP_1
minacciata, in tutte queste occasioni io ero presente, anzi, preciso che la mia presenza era richiesta dalla stessa che aveva paura di rimanere sola;
cap. 4) si, confermo la Pt_1
circostanza perché ero presente;
cap. 5) è vero;
cap. 6) è vero ed è accaduto più di una volta di vederlo appostato vicino alla macchina della;
cap. 7) ero presente in Pt_1
quanto siamo solite incontrarci dopo le attività lavorative svolte nel Tribunale cap. 8) si, è vero;
cap. 9) è vero, confermo;
cap. 10) è vero, confermo;
episodi analoghi sono accaduti anche nei pressi dell'UNEP; cap. 11) confermo, ricordo di aver visto in particolare in una occasione il che gridava rivolto al funzionario e con delle carte in mano CP_1 dicendo: “è tutta colpa dell'avv. ”;….il continua a dare problemi alla Pt_1 CP_1
mia collega.
Questa testimonianza completa il quadro delle condotte ascrivibili al CP_1
consumate ai danni della ricorrente, corroborandone il carattere ingiurioso, nonché diffammatorio e finanche minatorio.
Per quanto sopra il convenuto deve ritenersi responsabile di condotte illecite integranti sia la fattispecie dell' ingiuria, consumata anche in presenza di più persone, e quella della diffamazione, sia che di condotte calunniose.
Per quanto riguarda l' ingiuria, vi è da precisare che per quanto detta fattispecie sia stata depenalizzata, essa continua a costituire illecito civile sostanziandosi nella condotta di chi cagiona danno al decoro ed all'onore di una persona presente ( alla comunicazione) che può essere posta in essere non necessariamente attraverso frasi offensive ma anche attraverso comportamenti manifestanti la intenzione di offendere l'altrui persona.
pagina 18 di 21 Nella specie le missive dal carattere gravemente offensivo depositate in cancelleria sono idonee ad integrare ingiurie reiterate ai danni dell'amministratore di sostegno in quanto dirette agli organi della procedura e quindi anche all'amministratore di sostegno.
Parimenti, con la comunicazione agli altri organi della procedura ( cancellieri e giudici che si sono succeduti ) le missive del integrano anche la fattispecie della CP_1
diffamazione, consistente nell'offesa alla reputazione altrui, operata comunicando con altre persone.
Peraltro, per come è stata ricostruita la vicenda, le ingiurie oltre che con scritti sono state consumate anche con comunicazioni verbali, spesso in presenza di altre persone, anche nell'ambito del Tribunale.
Va poi rilevato il contenuto calunnioso di molti scritti laddove il resistente non si è limitato a ledere il decoro e l'onore della professionista, bensì anche ad incolparlo di aver commesso dei reati, pur conoscendone l'innocenza.
Il reato di calunnia richiede la piena consapevolezza dell'innocenza dell'altra persona, oltre a richiedere che l'accusa contenuta ad esempio in un atto di querela, sia indirizzata direttamente all'autorità giudiziaria. Il come si è visto palesava con scritti CP_1
depositati dinanzi agli organi della procedura, oltre che con missive indirizzate al Consiglio dell'ordine, gli abusi di cui si sarebbe macchiato l'amministratore di sostegno, ben conoscendo la linearità della condotta dell'avv. , al fine di far sì che venisse Pt_1
eliminata la procedura, che gli era particolarmente invisa. Detta consapevolezza si evince dal fatto che il continuava a chiedere l' aiuto della anche dopo gli CP_1 Pt_1
esposti presentati. Oltretutto il ha avuto modo anche di confessare detta CP_1
consapevolezza ( ved testimonianza di cui sopra : bugie quelle che dico su di te, ma mi comporto così per attirare l'attenzione dei Giudici perché non voglio l'amministratore... costi quel che costi ).
Sotto altro profilo, vi è da rilevare come dagli atti del procedimento emerga la capacità di intendere e volere del accertata da ben due consulenze tecniche d'ufficio. CP_1
Dunque non possono neppure nutrirsi dubbi sull'imputabilità del resistente, che nulla ha a pagina 19 di 21 che vedere con l'eccentricità della personalità del qual si delinea dal quadro CP_1
istruttorio.
Alla luce di quanto sopra, il deve essere condannato al risarcimento dei danni CP_1
cagionati dalla reiterata illecita condotta.
La liquidazione, da svolgersi in via equitativa, attiene essenzialmente i danni morali, posto che, relativamente alla diffamazione neppure viene dedotto che a seguito della condotta del convenuto la abbia avuto un nocumento nell'attività professionale o altro danno Pt_1
di natura patrimoniale.
In ogni caso la sussistenza del danno morale si può agevolmente e logicamente dedurre da una serie di elementi e circostanze emergenti dagli atti, ovvero: la reiteratezza della condotta;
l' aver il attinto l'onere ed il prestigio della po con modalità CP_1 particolarmente odiose, agendo nell'ambiente in cui la professionista esplica la sua professione, in varie occasioni anche platealmente;
l'aver messo in discussione la correttezza della nello svolgimento dell'A.d.S; l'aver con le innumerevoli Pt_1
missive oltraggiose e diffamatorie minato la tranquillità della vittima nello svolgimento della sua delicata attività, anche arrecandole uno stato di ansia ( come emerso in sede testimoniale); l'aver costretto la stessa a doversi difendere continuamente sia dinanzi agli organi della procedura ed anche che dinanzi al consiglio dell'Ordine.
Alla luce della durata dei fatti, ed in considerazione delle condizioni soggettive della parte offesa e del danneggiante, appare congrua una quantificazione del danno pari ad euro
24.000,00, svolta all'attualità.
Con riferimento poi alla condotta ingiuriosa, ai sensi dell'art. 4 dlvo 15 gennaio 2016, n. 7, va irrogata una sanzione pecuniaria ( da determinare per legge in misura compresa tra cento ed ottomila euro ) che si ritiene di quantificare nella misura di euro 2.000,00 da devolversi in favore della Controparte_5
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o pagina 20 di 21 assorbita, in accoglimento della domanda, dichiara responsabile delle Controparte_1
condotte illecite di cui in parte motiva poste in essere ai danni della ricorrente e, per l'effetto, lo condanna al risarcimento del danno non patrimoniale cagionato dalla , Pt_1
quantificato in euro 24.000, oltre che al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in euro 518,00 per esborsi ed euro 5077,00 per compensi oltre accessori
Condanna inoltre il al pagamento di una sanzione pecuniaria civile ex art. 4 D. CP_1
Lgs. 7/2016 nella misura di euro 2.000,00.
Pescara, 16 giugno 2025
Il Giudice
Dott.ssa Rossana Villani
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