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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 02/04/2025, n. 262 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 262 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE LAMEZIA TERME in composizione monocratica, nella persona del Giudice Teresa Valeria Grieco, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile di secondo grado, iscritta al n. 1753 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2018, trattenuta in decisione all'udienza del 6.11.2024, svoltasi mediante lo scambio di note di trattazione scritta, con la concessione dei termini di cui agli artt. 190 c.p.c., promossa da
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Lamezia Parte_1 C.F._1
Terme (CZ), via del Progresso n. 15, presso lo studio dell'avv. Roberto Aiello che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
APPELLANTE CONTRO (P. IVA: , in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1 P.IVA_1 tempore, elettivamente domiciliata in Lamezia Terme (CZ) alla via Leonardo da Vinci n. 15, presso lo studio dell'avv. Gianfranco Barbieri, che la rappresenta e difende giusta procura ale liti in atti APPELLATA E CONTRO
residente in località Arena Bianca, Soveria Mannelli. Controparte_2
APPELLATO CONTUMACE OGGETTO: Appello - sinistro stradale. CONCLUSIONI: come da note sostitutive di udienza ex artt. 127 e 127-ter c.p.c., in atti. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio dinanzi all'Ufficio Parte_1 del Giudice di Pace di Lamezia Terme la in persona del legale Controparte_3 rappresentante p.t., ed il Sig. per sentirli condannare al risarcimento di tutti i Controparte_2 danni fisici, subiti in conseguenza del sinistro verificatosi in Soveria Mannelli, località Arena Bianca, il 7.5.2016 alle ore 19:00 circa per colpa esclusiva del Sig. proprietario e Controparte_2 conducente del carroattrezzi Iveco tg. ES 822 CK, il quale nell'atto di riprendere improvvisamente la marcia dell'autocarro faceva perdere l'equilibrio al fratello che, dopo essere sceso dal trattore PT posizionato sul carroattrezzi, mentre si trovava ancora sulla pedana, cadeva rovinosamente a terra provocandosi lesioni personali. In particolare, a seguito del sinistro, riportava lesioni personali che ne rendevano necessario il trasporto presso il Pronto Soccorso dell'A.O. di Soveria Mannelli, dove i sanitari diagnosticavano una frattura articolare scomposta dell'epifisi distale del radio dello stiloide ulnare dello scafoide carpale dx, nonché frattura del traverso di L5 guaribile in giorni 40. Si costituiva nel giudizio di primo grado con comparsa di costituzione e risposta depositata il 6.6.2017 la in persona del legale rappresentante p.t., la quale rilevava preliminarmente Controparte_1 la nullità dell'atto di citazione per genericità dello stesso e, nel merito, l'infondatezza della domanda per carenza del nesso causale tra i danni riportati e la descritta dinamica del sinistro, alla luce delle dichiarazioni di “trauma accidentale” rilasciata nel verbale del Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero di Soveria Mannelli per cui l'evento si sarebbe verificato per caso fortuito;
chiedeva, pertanto, che venisse rigettata la domanda. Espletata l'istruttoria (prova per testi), disposta la CTU medico-legale, in data 3.7.2018 il Giudice di pace pronunciava la sentenza n. 740/2018 depositata il 4.7.2018, con cui rigettava la domanda attorea per mancato raggiungimento della prova ex art. 2697 c.c. e condannava al pagamento Parte_1 della CTU medico legale. Con atto di citazione notificato in data 23.10.2018 proponeva gravame avverso la Parte_1 detta sentenza n. 740/2018 emessa dal Giudice di Pace di Lamezia Terme, lamentando l'erronea valutazione della prova documentale e testimoniale offerta, nonché della relazione del CTU;
chiedeva, pertanto, l'accoglimento dell'appello con condanna della al Controparte_1 pagamento della somma di € 17.281,82 oltre interessi e rivalutazione monetaria nonché il pagamento delle spese legali. Si costituiva la la quale, preliminarmente, eccepiva l'inammissibilità Controparte_1 dell'appello ex art. 342 e 348 bis c.p.c e, nel merito, contestava il contenuto dell'atto di appello e chiedeva il rigetto del gravame, la conferma della sentenza impugnata, il tutto con vittoria di spese di lite. Acquisito il fascicolo d'ufficio relativo al primo grado di giudizio, la causa, senza espletamento di attività istruttoria, sulle conclusioni richiamate in epigrafe, dopo alcuni rinvii interlocutori dovuti al carico del ruolo, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 6.11.2024, svoltasi mediante scambio di note scritte, con la concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 e 352 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica. MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente deve dichiararsi la contumacia di il quale, sebbene ritualmente Controparte_2 convenuto in giudizio, non ha inteso costituirsi. In limine litis va scrutinata l'eccezione di inammissibilità dell'appello spiegata dalla
[...] per genericità ai sensi dell'art. 342 c.p.c.. CP_1
L'eccezione è infondata e, pertanto, non merita di essere condivisa. L'art. 342 c.p.c. (introdotto dal d.l. 22.6.2012, n. 83 convertito con modificazioni nella legge n. 134/2012) così recita letteralmente: “la motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione di legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”. Dunque, dal tenore letterale dell'art. 342 c.p.c. si evince che il campo di applicazione della pronuncia di inammissibilità è quello dell'impugnazione che difetta dell'indicazione di motivi specifici tassativamente predeterminati. Nel caso di specie, i motivi di impugnazione spiegati da parte appellante appaiono sufficientemente indicati e precisati avendo la stessa individuato le parti della sentenza impugnate nonché gli errori del giudice di prime cure, sottoponendoli a revisione critica. In particolare, l'impugnativa proposta contiene in sé la specifica indicazione delle parti della sentenza che si è inteso impugnare, dei motivi di doglianza, delle modifiche richieste e delle conseguenti domande, tanto da aver consentito alle parti appellate la formulazione di difese complete con riferimento a tutti gli assunti posti a fondamento del gravame ed esplicitati nell'atto di appello. Segue il rigetto dell'eccezione sollevata dall'odierna appellata. Sempre in via preliminare va disattesa l'eccezione della compagnia assicurativa di inammissibilità dell'appello ex art. 348-bis c.p.c.. Tale norma processuale, di recente conio legislativo, prevede verbatim quanto segue: “Fuori dei casi in cui deve essere dichiarata con sentenza l'inammissibilità o l'improcedibilità dell'appello, l'impugnazione è dichiarata inammissibile dal giudice competente quando non ha una ragionevole probabilità di essere accolta…”. Secondo la giurisprudenza formatasi presso le corti di merito “la mancanza di una ragionevole probabilità di accoglimento dell'appello sussiste quando, alla stregua delle risultanze acquisite e delle preclusioni maturate, sia altamente probabile che i motivi dedotti non possano trovare accoglimento sulla base di una diversa valutazione dei fatti o di una differente opzione interpretativa o di un divergente esercizio della discrezionalità ove consentita” (v. App. Bari 18.2.2013). In altre parole, l'ambito applicativo della ordinanza di inammissibilità ex art. 348-bis c.p.c. è quello dell'impugnazione manifestamente infondata e, quindi, la formula impiegata dalla norma deve essere intesa in termini assolutamente restrittivi, nel senso cioè di circoscrivere l'operatività del “filtro” ai soli appelli pretestuosi o palesemente infondati (sia per ragioni di rito che per ragioni di merito). Ebbene, con riferimento all'appello in oggetto, il Tribunale evidenzia che i motivi di impugnazione spiegati da parte appellante non apparivano né pretestuosi né manifestamente infondati necessitando, tra l'altro, di un'approfondita analisi nel merito ai fini di una statuizione, di talché nessuna pronuncia di inammissibilità poteva essere emessa all'esito dell'udienza di cui all'art. 350 c.p.c. stante l'infondatezza della spiegata eccezione. Rigettate le questioni preliminari, appare doveroso precisare che l'odierno giudicante deve compiere una ricostruzione delle modalità del fatto generatore del danno, una valutazione della condotta dei singoli soggetti che vi sono coinvolti, un accertamento della esistenza o della esclusione del rapporto di causalità tra i comportamenti dei singoli soggetti e dell'evento dannoso. L'appello, infatti, rappresenta un mezzo di gravame che attribuisce al giudice il potere di ridecidere, con gli stessi poteri dell'organo che ha emesso l'atto impugnato ed attraverso una nuova verifica di tutte le questioni che questo aveva già esaminato, con una pronuncia che ha natura ed effetto sostitutivi di quella gravata. Il suo effetto devolutivo pieno, pur nei limiti del "devolutum", conferisce al giudice del riesame il medesimo potere di interpretazione delle domande e delle eccezioni, sancito nell'art. 112 cod. proc. civ., che è già stato compiuto dal precedente giudice (cfr. ex plurimis Cass., Sez. 5, Sentenza n. 8929 del 29/ 04/2005). Fatta questa premessa, nel merito l'appello è parzialmente fondato e può trovare accoglimento nei limiti e per le ragioni di seguito illustrati. Il Giudice di prime cure ha rigettato la domanda attorea ritenendo inattendibile la ricostruzione della dinamica del sinistro per plurime contraddizioni sulle modalità con cui sarebbe avvenuto. È indubbio che “il danno subito dal paziente è compatibile con la dinamica dell'incidente” per come ribadito nella relazione del CTU medico-legale a firma del dott. . Persona_1
Non c'è neppure ragione di ritenere non credibili le dichiarazioni dei testimoni che descrivono la dinamica così come indicata nell'atto di citazione;
sia la Sig.ra mamma Per_2 Testimone_1 dell'attore, sia che si trovavano sul luogo del sinistro, riferivano di Parte_2 aver visto posizionare il trattore sul carroattrezzi e che, mentre si apprestava a scendere, PT
, conducente dell'autocarro, ripartiva così che cadeva sulla pedana battendo con la CP_2 PT schiena. Le dichiarazioni rese dai testi di parte attrice non appaiono all'odierno giudicante neppure incompatibili con la documentazione prodotta in atti, quale il verbale di pronto soccorso relativo all'accesso nell'ospedale di Soveria Mannelli. Da detto verbale di Pronto Soccorso si evince che il ha dichiarato “di essere caduto Parte_1 dal trattore e di essersi ferito”. In ordine al valore probatorio del verbale di pronto soccorso, si ricorda che il referto riveste la natura di atto pubblico e fa piena prova fino a querela di falso, ai sensi dell'art. 2700 c.c., della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti, essendo destinato ab initio alla prova, cioè precostituito a garanzia della pubblica fede (Cass. civ. sez. VI, ordinanza n. 16030 del 28.07.2020; cfr. anche Cass. civ. sez. Il, sent. n. 8500 del 22.04.2005); detto documento, sebbene dotato di efficacia probatoria privilegiata quanto al profilo estrinseco delle dichiarazioni e della loro provenienza, non prova anche la assoluta veridicità e l'esattezza del contenuto delle dichiarazioni. Dunque, alla luce di tutto quanto appena precisato, si ritiene che la dichiarazione trascritta dal P.U. presso l'Azienda Ospedaliera non discosti dalla dinamica descritta dai testimoni perché, di fatto,
è sceso dal trattore posto sul carroattrezzi ed è accidentalmente caduto sulla pianata. Parte_1
“Qualora, nel corso delle operazioni di scarico …, un operaio, addetto al controllo dell'operazione, poggi un piede sulla sponda posteriore dell'automezzo abbassata sul terrapieno di carico e, per un improvviso spostamento in avanti del veicolo, perda l'equilibrio cadendo a terra, l'infortunato, non potendo essere ritenuto persona trasportata, può, a norma dell'art. 2054 c.c., agire per il risarcimento del danno contro il proprietario dell'automezzo” (Corte d'Appello Roma, 12/09/1979). Il danneggiante-convenuto inoltre non ha fornito la prova di aver tenuto una condotta diligente che lo esoneri dalla responsabilità cosiddetta oggettiva, perché sussiste una “presunzione di responsabilità”, superabile solo mediante la prova del caso fortuito. La totale assenza di responsabilità del vettore deve essere dimostrata dal suo assicuratore, con la prova che il caso fortuito è stato unica causa dell'evento (Cass. civ., Sez. III, Sent., 13/02/2019, n. 4147). La nozione di caso fortuito, ai sensi dell'art. 2054 c.c., include tutti gli avvenimenti improvvisi ed esorbitanti dalla normalità dei comportamenti umani, dotati altresì del carattere dell'eccezionalità, inevitabilità ed imprevedibilità (Cass. civ., 6 giugno 2006, n. 13268 e Cass. civ. 18 settembre 1986, n. 5667). Il caso fortuito tradizionalmente è inteso come fattore esterno, estraneo alla sfera soggettiva del danneggiante, idoneo a interrompere il nesso causale;
esso è nozione distinta dalla condotta colposa del conducente dell'altro veicolo coinvolto e coincide con i fattori naturali e umani estranei alla circolazione dell'altro veicolo (Cass. civ., 23 giugno 2021, n. 17963). Per l'odierno giudicante è stata fornita una parziale prova del verificarsi del sinistro secondo le modalità dedotte dalla parte attrice e della responsabilità del conducente dell'autocarro tg. ES 822 CK nella causazione del sinistro e, quindi, la responsabilità del conducente dello stesso. La Cassazione a Sezioni Unite con sentenza n. 8620/2015 ha precisato che le operazioni di scarico e carico del veicolo sono in funzione del suo avvio nel flusso della circolazione così come qualsiasi atto di movimentazione di esso e delle sue parti con la conseguenza che, quando avvengano sulla pubblica via, danno luogo all'applicabilità della normativa sull'assicurazione per la r.c.a.. Ciò che tuttavia va messo in evidenza è se abbia concorso alla causazione Parte_1 dell'evento, se potesse salire sul carro-attrezzi utilizzato tra privati per l'autotrasporto per conto di terzi nel rispetto delle norme di cui alla Legge 298/1974 ed di quelle contenute nel D. Lgs. Del 21.11.2005 n. 286. Occorre tenere conto che “la presunzione di colpa del conducente dell'autoveicolo investitore prevista dall'art. 2054 comma 1 c.c. non opera in contrasto con il principio della responsabilità per fatto illecito, fondata sul rapporto di causalità tra evento dannoso e condotta umana, consacrato nel comma 1 dell'art. 1227 c.c. con la conseguenza che la circostanza che il conducente non abbia fornito prova idonea a superare la presunzione di colpa, non è preclusiva dell'indagine relativa all'eventuale concorso di colpa del danneggiato” (Cass. 13.3.2009 n. 6168). Il comma 1 dell'art. 2054 c.c. va infatti interpretato nel senso che è comunque compito del giudice di merito operare una valutazione comparativa della condotta dei soggetti coinvolti nell'evento sinistroso, danneggiante e danneggiato (Cass. Civ., n. 13324/2015). Ai fini della prova si richiede non soltanto che l'evento dannoso sia prevedibile, ma altresì che lo stesso sia evitabile dall'agente con l'adozione delle regole cautelari idonee. La cooperazione del trasportato allo scaturire dell'evento dannoso derivante dalla condotta colposa del conducente l'autovettura comporta esclusivamente una proporzionale riduzione dell'entità del risarcimento (C. 14699/2016). Nel caso di specie, dall'indagine svolta è emersa l'imprudenza e pericolosità della condotta dell'attore che è salito sul trattore allocato sul carroattrezzi senza fornire la prova di essere stato autorizzato o di avere titolo per eseguire l'operazione d carico del trattore, determinando così un concorso di colpa. Con riguardo alla determinazione del quantum debeatur, il consulente medico nominato nel giudizio di primo grado ha riconosciuto un'inabilità totale di giorni 35, una parziale al 50% di giorni 15 ed al 25% di giorni 60 nonché postumi invalidanti permanenti nella misura del 7%, e spese mediche documentate per un totale di € 432,80. Pertanto, applicando le tabelle di legge per lesioni micropermanenti si ottengono i seguenti importi: IP 7% (24 anni all'epoca del sinistro): € 5.858,57 (11.717,15 /2), ITT 100% 35 GG. € 966,70 (1.933,40
/2), ITP 50% 15 gg. € 207,15 (414,30/2), ITP 25%, 60 gg. € 414,30 (828,60/2), spese mediche € 216,40 (432,80/2). Non è dovuta una somma ulteriore a titolo di danno morale, in difetto di prova da parte dell'appellante che ne era onerato. Difatti, secondo la giurisprudenza (Cass.n.17209/2015) in caso di lesioni micropermanenti deve ritenersi consentita la liquidazione del danno morale, quale voce del danno non patrimoniale, in aggiunta al biologico previsto dall'art. 139 Cda, soltanto laddove il danneggiato alleghi tutte “le circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza/turbamento e la prova degli stessi, anche mediante lo strumento delle presunzioni”. Ciò non è avvenuto nel caso in esame, visto che il ha omesso di argomentare sull'incidenza PT della lesione patita in termini di sofferenza. Così come non sussistono i presupposti per una personalizzazione del danno in difetto di relativa prova. Infatti, secondo quanto sostenuto dalla consolidata giurisprudenza la personalizzazione del danno non patrimoniale non costituisce mai un automatismo, ma richiede l'individuazione di specifiche circostanze peculiari al caso concreto, che valgano a superare le conseguenze ordinarie già compensate dalla liquidazione forfettizzata tabellare. Pertanto, le conseguenze dannose “comuni”, ossia quelle che qualunque danneggiato con la medesima invalidità patirebbe, non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento (Cfr. Cass. Civ. n. 14364/2019). La somma dovuta al è quindi pari ad € 7.663,12 e a tale importo devono essere aggiunti gli PT interessi compensativi, calcolati secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale (Cass. S.U. n. 1712/1995), e quindi sulla base della somma capitale devalutata alla data dell'infortunio (20.12.2013) e progressivamente rivalutata di anno in anno. Per tutti tali motivi, nei limiti sopra riferiti, l'appello deve essere accolto con conseguente riforma dell'impugnata sentenza. Le spese del doppio grado di giudizio sono liquidate nella misura del 50% in ragione del parziale accoglimento della domanda e distratte in favore del difensore dichiaratosi antistatario. Le spese di CTU del precedente grado di giudizio sono poste definitivamente a carico di PT
e in solido tra loro.
[...] Controparte_3
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte:
- rigetta le eccezioni preliminari sollevate dalla parte appellata e dichiara l'ammissibilità del gravame;
- accoglie l'appello per quanto di ragione, per l'effetto, a parziale riforma della sentenza appellata n. 740/2018 emessa l'Ufficio del Giudice di Pace di Lamezia Terme condanna la
[...] in persona del legale rapp.te p.t.,, e , in solido, al pagamento Controparte_3 Controparte_2 di € 7.663,12 a titolo di risarcimento danni, rivalutazione monetaria dalla pubblicazione della sentenza al soddisfo ed oltre interessi legali dalla data del sinistro sulla somma devalutata a quella data ed annualmente rivalutata fino al soddisfo;
- condanna la Compagnia Assicurativa al pagamento delle spese legali nella misura del 50% in favore di che liquida per il primo grado in complessivi € 552,00 (1.104,00/2) oltre 132,00 Parte_1 per spese e per il secondo grado in € 1.369,00 (2.738/2) oltre 191,25 per spese ed accessori di legge con distrazione in favore del procuratore antistatario;
- condanna la e , in solido, al pagamento delle spese del CTU nella Controparte_1 Parte_1 misura già liquidata con decreto del Giudice di Pace di Lamezia Terme. Lamezia Terme, 2.4.2025 Il Giudice Teresa Valeria Grieco