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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 16/04/2025, n. 995 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 995 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FO GGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. Ivano Caputo, all'esito dell'udienza del 16/04/2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., inserito dall'art. 3, comma 10, lettera b), del d.lgs. n. 149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4573 - 2024 R. G. Aff. Cont. Lavoro e vertente
T R A
e in qualità di genitori di Parte_1 Parte_2 Per_1
, rappresentati e difesi dall'Avv. Donatella Quinto
[...]
PARTE RICORRENTE
E
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'Avv. Luigi Lorusso
PARTE RESISTENTE avente ad oggetto: indennità di frequenza – condizione di disabilità (art. 3, comma 3, L. n.
104/1992)
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 14.5.2024, e in qualità di Parte_1 Parte_2
genitori esercenti la relativa responsabilità nei confronti del figlio minore , Persona_1 all'esito dell'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo del requisito sanitario sotteso alla fruizione dell'indennità di frequenza nonché al riconoscimento dello status di cui all'art. 3, comma 3, L. n. 104/1992, contestavano le conclusioni rassegnate dal dott. Parte_3
, quale C.T.U. officiato nella pregressa fase di nella parte in cui quest'ultimo
[...] CP_2
aveva individuato l'epoca di insorgenza del requisito utile ai fini dell'erogazione dell'indennità di frequenza in coincidenza con la data di espletamento delle operazioni peritali, escludendo, al contempo, la sussistenza di una condizione di grave disabilità. Censurata, pertanto, sotto vari profili la valutazione compiuta dall'ausiliare, i ricorrenti rassegnavano seguenti conclusioni: “Accertare e riconoscere il diritto del piccolo Per_1
allo status d'invalido civile con beneficio all'indennità di frequenza dalla data della
[...]
domanda amministrativa e non come riconosciuto dal ctu dalla data delle operazioni peritali
; - Accertare e riconoscere che il piccolo è portatore di handicap grave art 3 Persona_1
c. 3 L.104/92 - “Voglia dichiarare il diritto alla corresponsione da parte dell' in CP_1
persona del legale rappresentante pro-tempore, dell'indennità di frequenza maturata a far tempo dalla data della domanda amministrativa, oltre somme accessorie di legge;
- CP_
“Condannare l' al pagamento di spese, diritti ed onorari, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario””. CP_ L' resisteva al ricorso, invocandone il rigetto.
Rinnovate le indagini peritali, per il tramite di altro ausiliare, all'esito dell'udienza del
16.4.2025 – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c. – la causa è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.
2. Il ricorso è fondato e va accolto, per le ragioni di seguito esposte.
2.1. Va opportunamente premesso che il giudizio previsto dall'art. 445-bis, comma 6, c.p.c., che nasce all'esito del dissenso dalle conclusioni del C.T.U., si pone sotto il profilo sanitario in funzione essenzialmente impugnatoria dell'accertamento da questo compiuto (Cass. n.
12332 del 2015).
E difatti, viene espressamente richiesto, a pena di inammissibilità, che il ricorrente specifichi
“i motivi della contestazione” e, quindi, muova al primo elaborato rilievi specifici ed argomentati, atti ad infirmarne le conclusioni (così, tra le altre, Cass. n. 7160/2017).
2.2. Nella specie, le contestazioni sollevate dalla parte ricorrente – oltre che sufficientemente specifiche ed argomentate – s'appalesano, altresì, meritevoli di condivisione.
Ed invero, il C.T.U. nominato nei procedimenti riuniti per accertamento tecnico preventivo
(cause nn. 577/2023 e 1862/2023 R.G.L.), espletata la visita peritale e scrutinata la documentazione sanitaria ritualmente acquisita, aveva svolto le seguenti considerazioni medico-legali: “Il minore , dopo attenta e scrupolosa disamina della Persona_1
documentazione sanitaria agli atti, e la visita medica effettuata in data 27/11/2023 basata essenzialmente su un colloquio clinico e anamnestico avuto con il genitore è affetto da:
Ritardo del linguaggio E' di piana evidenza sulla valutazione minuziosa degli atti, del racconto anamnestico e delle operazioni peritali che rispondendo al quesito posto in sede di giuramento dal Sig. Giudice posso affermare che: “Trattasi di patologia che determina
2 difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della minore età e il periziando non è portatore di handicap in situazione di gravità” La decorrenza del beneficio deve intendersi dalla data delle operazioni peritali ed in dettaglio dal 27 novembre 2023 in cui si sono rese manifeste la semeiologia e la clinica nella loro ingravescenza, che nel tempo non hanno avuto alcun possibile miglioramento come, altresi', potrebbe essere ipotizzabile nel pz in età pediatrica in relazione alla fisiologia del neurosviluppo ed al trattamento effettuato di logopedia, e come da evidenza del referto specialistico della S.N.P.I.A della in cui la Pt_4
previsione della evoluzione naturale era: possibili miglioramenti in tutte le aree. Visita di revisione tra 24 mesi” (cfr. relazione depositata in data 7.4.2024).
2.3. Così sintetizzate le conclusioni dell'ausiliare, si ritiene che – fondatamente – gli odierni ricorrenti ne abbiano contestato la validità, per l'assorbente considerazione che la diagnosi di ritardo nel linguaggio, su cui poggia la valutazione del primo C.T.U., era stata formulata già in data 7.7.2022 dal Dipartimento di Salute di Controparte_3
Cerignola, ovvero in epoca antecedente alla presentazione della domanda amministrativa
(5.9.2022), per essere poi confermata dalla Commissione Medica di prima istanza nel verbale sanitario del 26.9.2022.
2.4. Avendo il C.T.U. ribadito le proprie conclusioni, anche in sede di risposta alle osservazioni critiche formulate dalla parte ricorrente, s'è resa indispensabile la rinnovazione delle operazioni peritali, ai sensi dell'art. 196 c.p.c.
Orbene, il dott. quale ausiliare officiato nel presente giudizio, dopo aver Persona_2
rivalutato il complessivo quadro clinico del minore, ha riferito quanto segue:
“L'accertamento, presso la U.O SNPIA del luglio del 2022, evidenziò chiaramente una situazione clinica anomala (“investiva lo spazio in modo caotico ed aveva un linguaggio limitato a vocalizzi con poche paroline”). Un bambino a 2 anni e mezzo dovrebbe iniziare qualche frase semplice con un soggetto ed un verbo e la maggior parte dei piccoli a questa età è in grado di pronunciare, più o meno correttamente, una cinquantina di parole. Lui non era in grado di farlo. La sua condizione clinica pose molti dubbi al Neuropsichiatra e, nel controllo successivo del novembre del 2022 si ritenne opportuno sottoporlo a dei test che potevano valutare una possibile minore efficienza intellettiva. Infatti si passò dalla diagnosi più semplice di “ritardo del linguaggio” ad un inquadramento più pesante come “ritardo Part globale dello sviluppo”. Sempre un Neuropsichiatra della confermò il “ritardo globale dello sviluppo ICD10 F88), il Collegio (11.11.2022) confermò la medesima diagnosi riconoscendolo portatore di Handicap e la visita neuropsichiatra del 20.10.2023 ribadì il
“ritardo globale dello sviluppo più il disturbo dell'attività e dell'attenzione” e richiese il
3 sostegno scolastico ed il continuare la logoterapia. Infatti la certificazione della
Logoterapista (19.01.2023) attestò che il bambino stava svolgendo dei “cicli di logoterapia”.
E' evidente che il problema del “ritardo globale dello sviluppo (di cui il ritardo del linguaggio era solo una parte del problema) “era ben presente al momento della presentazione della domanda (05.09.2022) ed i genitori avevano già iniziato una significativa terapia logopedica. In buona sostanza la diagnosi completa è “ritardo globale dello sviluppo
( ICD10 F88) con deficit dell'attività e della attenzione”, di cui il “ritardo del linguaggio” era solo una parte del problema, ed appare chiaro che il riconoscimento dell' indennità di frequenza deve far data dal momento in cui fu presentata la domanda (settembre 2022). I referti degli specialisti servono anche a documentare il periodo di riscontro di una patologia poiché un breve e semplice colloquio con il bambino e la famiglia può facilmente indurre errori di possibile datazione. Nel dicembre del 2023 il Collegio continuò a riscontrare un
“ritardo globale dello sviluppo (ICD F88) ed un disturbo dell'attività e dell'attenzione
(ICD10 F90) “con il riconoscimento di uno stato di handicap grave ( art.3 comma 3) . La terapista della Neuro e Psicomotricità, data 12.04.2024, confermò la medesima diagnosi aggiungendo che il bambino stava svolgendo della terapia psicomotoria dal dicembre del
2023, ovviamente, sino a quella data. La sua situazione clinica è molto significativa e la famiglia è molto impegnata con diversi specialisti della riabilitazione. In data 26.11.2024 la terapista della Neuro e Psicomotricità attestò che il bambino stava svolgendo una terapia neuropsicomotoria dal dicembre del 2023 nel suo studio di Stornara. In data 25.11.2024 la logoterapista certificò che il bambino stava svolgendo incontri settimanali di trattamento logopedico nel suo studio di Carapelle. In data 25.11.2024 la psicologa-psicoterapeuta cognitiva comportamentale rese noto che il minore stava svolgendo incontri settimanali di riabilitazione cognitiva e comportamentale nel suo studio di Foggia. In buona sostanza vi è una correzione molto complessa e continuativa (terapia neuropsicomotoria, logopedica e di riabilitazione cognito-comportamentale) e vi è un quadro patologico psichico importante e progressivo che compromette significativamente la qualità della vita del piccolo . Per_1
Entrambe le cose consentono di riconoscergli lo stato di portatore di handicap grave (art.3 comma 3)” (cfr. relazione depositata in data 10.1.2025).
Sulla scorta delle considerazioni sopra trascritte, il C.T.U. ha concluso nei seguenti termini:
“Esaminata la documentazione sanitaria, allegata al fascicolo processuale, e svolta la visita medica si può affermare che il minore è affetto da: “ritardo globale dello Persona_1 sviluppo (ICD10 F88) e disturbo dell'attività e dell'attenzione (ICD10 F90)”. Tal quadro patologico consente il riconoscimento dell'indennità di frequenza e dello stato di portatore di
4 handicap grave (art.3 comma 3), entrambi, dalla data di presentazione della domanda
(05.09.2022)”.
2.5. La valutazione compiuta dal C.T.U. può essere condivisa e posta a fondamento della presente decisione, siccome aderente all'effettivo quadro nosologico, quale asseverato dalla documentazione sanitaria ritualmente acquisita, la quale non lascia residuare margini di dubbio in ordine alla circostanza che il ritardo globale nello sviluppo, da cui è affetto il minore (e del quale il disturbo del linguaggio costituisce solo una componente), fosse senz'altro presente già alla data di presentazione della domanda amministrativa.
Giova soggiungere che siffatte conclusioni – oltre a non essere state investite da osservazioni critiche di sorta – risultano pure in linea con il principio di diritto, più volte enunciato dalla
Suprema Corte, secondo cui “In materia di indennità di accompagnamento, sebbene il momento di insorgenza dello stato invalidante - che rileva ai fini della decorrenza della prestazione previdenziale - non coincida di norma con quello degli accertamenti tecnici, né con quello del deposito della relazione del consulente tecnico, poiché, in presenza di uno stato o processo esteso nel tempo, è improbabile che l'accertamento intervenga nella fase iniziale, è, tuttavia, onere della parte che richiede la prestazione dimostrare che l'evoluzione del quadro clinico nella misura rilevante si sia verificata prima dell'accertamento peritale, fornendo elementi di valutazione minimi per ritenere che a tale data fossero già integrati i requisiti costitutivi della prestazione” (Cass. n. 35899/2022).
Nella specie, gli elementi a sostegno della retrodatazione dell'accertamento sono stati diffusamente illustrati dal C.T.U., sicchè, alla luce di quanto sopra argomentato, non resta che recepire le conclusioni dell'ausiliare.
2.6. Conclusivamente, le infermità che affliggono se, per un verso, Persona_1
comportano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età (nel che si sostanzia il requisito sanitario sotteso alla fruizione dell'indennità di frequenza, ex art. 1, comma 1, L. n. 289/1990), per altro verso, giustificano il riconoscimento, nei confronti del predetto minore, dello status di cui all'art. 3, comma 3, L. n. 104/1992 (come sostituito dall'art. 3, comma 1, lettera a), del D.lgs. 3 maggio 2024, n. 62), attesa l'esigenza di sottoporre l'assistibile ad un complesso e continuativo intervento terapeutico.
2.7. Accertata, pertanto, la sussistenza del requisito sanitario, il ricorso va accolto, senza che possa, tuttavia, emettersi una statuizione dichiarativa del diritto alla prestazione, condividendosi l'orientamento di legittimità secondo cui “In tema di accertamento del diritto
a prestazioni previdenziali e assistenziali di invalidità, la pronuncia emessa in esito al giudizio di cui all'art. 445 bis, ultimo comma, c.p.c., ha ad oggetto l'accertamento del
5 requisito sanitario e, dunque, solo un elemento della fattispecie costitutiva, di talché quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, essendo essa destinata a sopravvenire solo in esito ad accertamenti relativi agli ulteriori requisiti socio-economici” (Cass. Sez. Lav. n. 17787/2020). CP_
3. Le spese di lite (comprese quelle della fase di A.T.P.O.) seguono la soccombenza dell'
e si liquidano secondo dispositivo, ai sensi del D.M. n. 147/2022, con distrazione in favore dell'Avv. Donatella Quinto, dichiaratasi antistataria ex art. 93 c.p.c.
Le spese di C.T.U. – liquidate con separati decreti emessi in data odierna – vengono poste definitivamente a carico dell' . CP_4
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. Ivano Caputo, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 4573/2024 R.G.L. e vertente tra le parti in epigrafe indicate, disattesa o assorbita ogni contraria o diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
a) accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara che , nato a Foggia in [...] Persona_1
2.2.2020, è in possesso del requisito sanitario sotteso alla fruizione dell'indennità di frequenza, nonché al riconoscimento dello status di cui all'art. 3, comma 3, L. n. 104/1992, a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa (5.9.2022); CP_ b) condanna l' alla refusione delle spese di lite, liquidate complessivamente in euro
6.164,50, di cui euro 1.986,40 per la fase di accertamento tecnico preventivo, oltre i.v.a.,
c.p.a. e rimborso forfettario per spese generali, come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Donatella Quinto;
CP_ c) pone le spese di C.T.U. – liquidate con separati decreti – definitivamente a carico dell'
Foggia, all'esito dell'udienza del 16/04/2025
Il Giudice
Ivano Caputo
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FO GGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. Ivano Caputo, all'esito dell'udienza del 16/04/2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., inserito dall'art. 3, comma 10, lettera b), del d.lgs. n. 149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4573 - 2024 R. G. Aff. Cont. Lavoro e vertente
T R A
e in qualità di genitori di Parte_1 Parte_2 Per_1
, rappresentati e difesi dall'Avv. Donatella Quinto
[...]
PARTE RICORRENTE
E
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'Avv. Luigi Lorusso
PARTE RESISTENTE avente ad oggetto: indennità di frequenza – condizione di disabilità (art. 3, comma 3, L. n.
104/1992)
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 14.5.2024, e in qualità di Parte_1 Parte_2
genitori esercenti la relativa responsabilità nei confronti del figlio minore , Persona_1 all'esito dell'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo del requisito sanitario sotteso alla fruizione dell'indennità di frequenza nonché al riconoscimento dello status di cui all'art. 3, comma 3, L. n. 104/1992, contestavano le conclusioni rassegnate dal dott. Parte_3
, quale C.T.U. officiato nella pregressa fase di nella parte in cui quest'ultimo
[...] CP_2
aveva individuato l'epoca di insorgenza del requisito utile ai fini dell'erogazione dell'indennità di frequenza in coincidenza con la data di espletamento delle operazioni peritali, escludendo, al contempo, la sussistenza di una condizione di grave disabilità. Censurata, pertanto, sotto vari profili la valutazione compiuta dall'ausiliare, i ricorrenti rassegnavano seguenti conclusioni: “Accertare e riconoscere il diritto del piccolo Per_1
allo status d'invalido civile con beneficio all'indennità di frequenza dalla data della
[...]
domanda amministrativa e non come riconosciuto dal ctu dalla data delle operazioni peritali
; - Accertare e riconoscere che il piccolo è portatore di handicap grave art 3 Persona_1
c. 3 L.104/92 - “Voglia dichiarare il diritto alla corresponsione da parte dell' in CP_1
persona del legale rappresentante pro-tempore, dell'indennità di frequenza maturata a far tempo dalla data della domanda amministrativa, oltre somme accessorie di legge;
- CP_
“Condannare l' al pagamento di spese, diritti ed onorari, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario””. CP_ L' resisteva al ricorso, invocandone il rigetto.
Rinnovate le indagini peritali, per il tramite di altro ausiliare, all'esito dell'udienza del
16.4.2025 – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c. – la causa è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.
2. Il ricorso è fondato e va accolto, per le ragioni di seguito esposte.
2.1. Va opportunamente premesso che il giudizio previsto dall'art. 445-bis, comma 6, c.p.c., che nasce all'esito del dissenso dalle conclusioni del C.T.U., si pone sotto il profilo sanitario in funzione essenzialmente impugnatoria dell'accertamento da questo compiuto (Cass. n.
12332 del 2015).
E difatti, viene espressamente richiesto, a pena di inammissibilità, che il ricorrente specifichi
“i motivi della contestazione” e, quindi, muova al primo elaborato rilievi specifici ed argomentati, atti ad infirmarne le conclusioni (così, tra le altre, Cass. n. 7160/2017).
2.2. Nella specie, le contestazioni sollevate dalla parte ricorrente – oltre che sufficientemente specifiche ed argomentate – s'appalesano, altresì, meritevoli di condivisione.
Ed invero, il C.T.U. nominato nei procedimenti riuniti per accertamento tecnico preventivo
(cause nn. 577/2023 e 1862/2023 R.G.L.), espletata la visita peritale e scrutinata la documentazione sanitaria ritualmente acquisita, aveva svolto le seguenti considerazioni medico-legali: “Il minore , dopo attenta e scrupolosa disamina della Persona_1
documentazione sanitaria agli atti, e la visita medica effettuata in data 27/11/2023 basata essenzialmente su un colloquio clinico e anamnestico avuto con il genitore è affetto da:
Ritardo del linguaggio E' di piana evidenza sulla valutazione minuziosa degli atti, del racconto anamnestico e delle operazioni peritali che rispondendo al quesito posto in sede di giuramento dal Sig. Giudice posso affermare che: “Trattasi di patologia che determina
2 difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della minore età e il periziando non è portatore di handicap in situazione di gravità” La decorrenza del beneficio deve intendersi dalla data delle operazioni peritali ed in dettaglio dal 27 novembre 2023 in cui si sono rese manifeste la semeiologia e la clinica nella loro ingravescenza, che nel tempo non hanno avuto alcun possibile miglioramento come, altresi', potrebbe essere ipotizzabile nel pz in età pediatrica in relazione alla fisiologia del neurosviluppo ed al trattamento effettuato di logopedia, e come da evidenza del referto specialistico della S.N.P.I.A della in cui la Pt_4
previsione della evoluzione naturale era: possibili miglioramenti in tutte le aree. Visita di revisione tra 24 mesi” (cfr. relazione depositata in data 7.4.2024).
2.3. Così sintetizzate le conclusioni dell'ausiliare, si ritiene che – fondatamente – gli odierni ricorrenti ne abbiano contestato la validità, per l'assorbente considerazione che la diagnosi di ritardo nel linguaggio, su cui poggia la valutazione del primo C.T.U., era stata formulata già in data 7.7.2022 dal Dipartimento di Salute di Controparte_3
Cerignola, ovvero in epoca antecedente alla presentazione della domanda amministrativa
(5.9.2022), per essere poi confermata dalla Commissione Medica di prima istanza nel verbale sanitario del 26.9.2022.
2.4. Avendo il C.T.U. ribadito le proprie conclusioni, anche in sede di risposta alle osservazioni critiche formulate dalla parte ricorrente, s'è resa indispensabile la rinnovazione delle operazioni peritali, ai sensi dell'art. 196 c.p.c.
Orbene, il dott. quale ausiliare officiato nel presente giudizio, dopo aver Persona_2
rivalutato il complessivo quadro clinico del minore, ha riferito quanto segue:
“L'accertamento, presso la U.O SNPIA del luglio del 2022, evidenziò chiaramente una situazione clinica anomala (“investiva lo spazio in modo caotico ed aveva un linguaggio limitato a vocalizzi con poche paroline”). Un bambino a 2 anni e mezzo dovrebbe iniziare qualche frase semplice con un soggetto ed un verbo e la maggior parte dei piccoli a questa età è in grado di pronunciare, più o meno correttamente, una cinquantina di parole. Lui non era in grado di farlo. La sua condizione clinica pose molti dubbi al Neuropsichiatra e, nel controllo successivo del novembre del 2022 si ritenne opportuno sottoporlo a dei test che potevano valutare una possibile minore efficienza intellettiva. Infatti si passò dalla diagnosi più semplice di “ritardo del linguaggio” ad un inquadramento più pesante come “ritardo Part globale dello sviluppo”. Sempre un Neuropsichiatra della confermò il “ritardo globale dello sviluppo ICD10 F88), il Collegio (11.11.2022) confermò la medesima diagnosi riconoscendolo portatore di Handicap e la visita neuropsichiatra del 20.10.2023 ribadì il
“ritardo globale dello sviluppo più il disturbo dell'attività e dell'attenzione” e richiese il
3 sostegno scolastico ed il continuare la logoterapia. Infatti la certificazione della
Logoterapista (19.01.2023) attestò che il bambino stava svolgendo dei “cicli di logoterapia”.
E' evidente che il problema del “ritardo globale dello sviluppo (di cui il ritardo del linguaggio era solo una parte del problema) “era ben presente al momento della presentazione della domanda (05.09.2022) ed i genitori avevano già iniziato una significativa terapia logopedica. In buona sostanza la diagnosi completa è “ritardo globale dello sviluppo
( ICD10 F88) con deficit dell'attività e della attenzione”, di cui il “ritardo del linguaggio” era solo una parte del problema, ed appare chiaro che il riconoscimento dell' indennità di frequenza deve far data dal momento in cui fu presentata la domanda (settembre 2022). I referti degli specialisti servono anche a documentare il periodo di riscontro di una patologia poiché un breve e semplice colloquio con il bambino e la famiglia può facilmente indurre errori di possibile datazione. Nel dicembre del 2023 il Collegio continuò a riscontrare un
“ritardo globale dello sviluppo (ICD F88) ed un disturbo dell'attività e dell'attenzione
(ICD10 F90) “con il riconoscimento di uno stato di handicap grave ( art.3 comma 3) . La terapista della Neuro e Psicomotricità, data 12.04.2024, confermò la medesima diagnosi aggiungendo che il bambino stava svolgendo della terapia psicomotoria dal dicembre del
2023, ovviamente, sino a quella data. La sua situazione clinica è molto significativa e la famiglia è molto impegnata con diversi specialisti della riabilitazione. In data 26.11.2024 la terapista della Neuro e Psicomotricità attestò che il bambino stava svolgendo una terapia neuropsicomotoria dal dicembre del 2023 nel suo studio di Stornara. In data 25.11.2024 la logoterapista certificò che il bambino stava svolgendo incontri settimanali di trattamento logopedico nel suo studio di Carapelle. In data 25.11.2024 la psicologa-psicoterapeuta cognitiva comportamentale rese noto che il minore stava svolgendo incontri settimanali di riabilitazione cognitiva e comportamentale nel suo studio di Foggia. In buona sostanza vi è una correzione molto complessa e continuativa (terapia neuropsicomotoria, logopedica e di riabilitazione cognito-comportamentale) e vi è un quadro patologico psichico importante e progressivo che compromette significativamente la qualità della vita del piccolo . Per_1
Entrambe le cose consentono di riconoscergli lo stato di portatore di handicap grave (art.3 comma 3)” (cfr. relazione depositata in data 10.1.2025).
Sulla scorta delle considerazioni sopra trascritte, il C.T.U. ha concluso nei seguenti termini:
“Esaminata la documentazione sanitaria, allegata al fascicolo processuale, e svolta la visita medica si può affermare che il minore è affetto da: “ritardo globale dello Persona_1 sviluppo (ICD10 F88) e disturbo dell'attività e dell'attenzione (ICD10 F90)”. Tal quadro patologico consente il riconoscimento dell'indennità di frequenza e dello stato di portatore di
4 handicap grave (art.3 comma 3), entrambi, dalla data di presentazione della domanda
(05.09.2022)”.
2.5. La valutazione compiuta dal C.T.U. può essere condivisa e posta a fondamento della presente decisione, siccome aderente all'effettivo quadro nosologico, quale asseverato dalla documentazione sanitaria ritualmente acquisita, la quale non lascia residuare margini di dubbio in ordine alla circostanza che il ritardo globale nello sviluppo, da cui è affetto il minore (e del quale il disturbo del linguaggio costituisce solo una componente), fosse senz'altro presente già alla data di presentazione della domanda amministrativa.
Giova soggiungere che siffatte conclusioni – oltre a non essere state investite da osservazioni critiche di sorta – risultano pure in linea con il principio di diritto, più volte enunciato dalla
Suprema Corte, secondo cui “In materia di indennità di accompagnamento, sebbene il momento di insorgenza dello stato invalidante - che rileva ai fini della decorrenza della prestazione previdenziale - non coincida di norma con quello degli accertamenti tecnici, né con quello del deposito della relazione del consulente tecnico, poiché, in presenza di uno stato o processo esteso nel tempo, è improbabile che l'accertamento intervenga nella fase iniziale, è, tuttavia, onere della parte che richiede la prestazione dimostrare che l'evoluzione del quadro clinico nella misura rilevante si sia verificata prima dell'accertamento peritale, fornendo elementi di valutazione minimi per ritenere che a tale data fossero già integrati i requisiti costitutivi della prestazione” (Cass. n. 35899/2022).
Nella specie, gli elementi a sostegno della retrodatazione dell'accertamento sono stati diffusamente illustrati dal C.T.U., sicchè, alla luce di quanto sopra argomentato, non resta che recepire le conclusioni dell'ausiliare.
2.6. Conclusivamente, le infermità che affliggono se, per un verso, Persona_1
comportano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età (nel che si sostanzia il requisito sanitario sotteso alla fruizione dell'indennità di frequenza, ex art. 1, comma 1, L. n. 289/1990), per altro verso, giustificano il riconoscimento, nei confronti del predetto minore, dello status di cui all'art. 3, comma 3, L. n. 104/1992 (come sostituito dall'art. 3, comma 1, lettera a), del D.lgs. 3 maggio 2024, n. 62), attesa l'esigenza di sottoporre l'assistibile ad un complesso e continuativo intervento terapeutico.
2.7. Accertata, pertanto, la sussistenza del requisito sanitario, il ricorso va accolto, senza che possa, tuttavia, emettersi una statuizione dichiarativa del diritto alla prestazione, condividendosi l'orientamento di legittimità secondo cui “In tema di accertamento del diritto
a prestazioni previdenziali e assistenziali di invalidità, la pronuncia emessa in esito al giudizio di cui all'art. 445 bis, ultimo comma, c.p.c., ha ad oggetto l'accertamento del
5 requisito sanitario e, dunque, solo un elemento della fattispecie costitutiva, di talché quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, essendo essa destinata a sopravvenire solo in esito ad accertamenti relativi agli ulteriori requisiti socio-economici” (Cass. Sez. Lav. n. 17787/2020). CP_
3. Le spese di lite (comprese quelle della fase di A.T.P.O.) seguono la soccombenza dell'
e si liquidano secondo dispositivo, ai sensi del D.M. n. 147/2022, con distrazione in favore dell'Avv. Donatella Quinto, dichiaratasi antistataria ex art. 93 c.p.c.
Le spese di C.T.U. – liquidate con separati decreti emessi in data odierna – vengono poste definitivamente a carico dell' . CP_4
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. Ivano Caputo, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 4573/2024 R.G.L. e vertente tra le parti in epigrafe indicate, disattesa o assorbita ogni contraria o diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
a) accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara che , nato a Foggia in [...] Persona_1
2.2.2020, è in possesso del requisito sanitario sotteso alla fruizione dell'indennità di frequenza, nonché al riconoscimento dello status di cui all'art. 3, comma 3, L. n. 104/1992, a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa (5.9.2022); CP_ b) condanna l' alla refusione delle spese di lite, liquidate complessivamente in euro
6.164,50, di cui euro 1.986,40 per la fase di accertamento tecnico preventivo, oltre i.v.a.,
c.p.a. e rimborso forfettario per spese generali, come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Donatella Quinto;
CP_ c) pone le spese di C.T.U. – liquidate con separati decreti – definitivamente a carico dell'
Foggia, all'esito dell'udienza del 16/04/2025
Il Giudice
Ivano Caputo
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