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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Treviso, sez. I, sentenza 26/01/2026, n. 22 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Treviso |
| Numero : | 22 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 22/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TREVISO Sezione 1, riunita in udienza il 24/11/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
LUCA DELI, Giudice monocratico in data 24/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17/2025 depositato il 14/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 S.a.s. Di socio Ricorrente_2 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Treviso
elettivamente domiciliato presso Email_2 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2024ORA00041 REGISTRO 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 342/2025 depositato il
24/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 14/01/2025, i contribuenti Ricorrente_1 e Ricorrente_2 S.a.s. di socio Ricorrente_2 impugnavano l'avviso di liquidazione n. RE99 2024/ORA00041 relativo all'imposta di registro per l'anno 2024 (valore della controversia € 9.515,00). I ricorrenti deducevano l'infondatezza della pretesa tributaria, sostenendo che l'atto impositivo si basasse su una errata interpretazione della documentazione precontrattuale prodotta.
In data 16/12/2024, l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Treviso si costituiva in giudizio. Con il medesimo atto, l'Ufficio dava atto di aver proceduto all'annullamento in autotutela dell'atto impugnato.
Tale decisione scaturiva dall'acquisizione di nuovi elementi forniti nel ricorso, che permettevano di qualificare il documento contestato come una mera trattativa precontrattuale, a fronte di un successivo contratto preliminare regolarmente registrato con il versamento delle dovute imposte, sanzioni e interessi.
L'Amministrazione Finanziaria formulava pertanto richiesta di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite, istanza sottoscritta anche dal difensore di parte ricorrente per integrale accettazione.
Motivi della decisione
La Corte rileva che, a seguito dell'annullamento in autotutela dell'atto impugnato da parte dell'Ufficio, è venuto meno l'oggetto della controversia.
L'istituto della cessazione della materia del contendere, disciplinato dall'art. 46 del D.Lgs. n. 546/1992, trova applicazione ogni qualvolta sopravvengano circostanze tali da far venire meno l'interesse delle parti alla decisione nel merito. Nel caso di specie, l'atto di autotutela dell'Agenzia delle Entrate soddisfa interamente la pretesa dei ricorrenti.
In ordine alle spese di lite, la concorde richiesta delle parti e l'esito della vicenda processuale giustificano la compensazione integrale delle stesse, come previsto dall'art. 46, comma 3, del citato decreto.
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere per avvenuto annullamento dell'atto impugnato;
Compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TREVISO Sezione 1, riunita in udienza il 24/11/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
LUCA DELI, Giudice monocratico in data 24/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17/2025 depositato il 14/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 S.a.s. Di socio Ricorrente_2 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Treviso
elettivamente domiciliato presso Email_2 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2024ORA00041 REGISTRO 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 342/2025 depositato il
24/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 14/01/2025, i contribuenti Ricorrente_1 e Ricorrente_2 S.a.s. di socio Ricorrente_2 impugnavano l'avviso di liquidazione n. RE99 2024/ORA00041 relativo all'imposta di registro per l'anno 2024 (valore della controversia € 9.515,00). I ricorrenti deducevano l'infondatezza della pretesa tributaria, sostenendo che l'atto impositivo si basasse su una errata interpretazione della documentazione precontrattuale prodotta.
In data 16/12/2024, l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Treviso si costituiva in giudizio. Con il medesimo atto, l'Ufficio dava atto di aver proceduto all'annullamento in autotutela dell'atto impugnato.
Tale decisione scaturiva dall'acquisizione di nuovi elementi forniti nel ricorso, che permettevano di qualificare il documento contestato come una mera trattativa precontrattuale, a fronte di un successivo contratto preliminare regolarmente registrato con il versamento delle dovute imposte, sanzioni e interessi.
L'Amministrazione Finanziaria formulava pertanto richiesta di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite, istanza sottoscritta anche dal difensore di parte ricorrente per integrale accettazione.
Motivi della decisione
La Corte rileva che, a seguito dell'annullamento in autotutela dell'atto impugnato da parte dell'Ufficio, è venuto meno l'oggetto della controversia.
L'istituto della cessazione della materia del contendere, disciplinato dall'art. 46 del D.Lgs. n. 546/1992, trova applicazione ogni qualvolta sopravvengano circostanze tali da far venire meno l'interesse delle parti alla decisione nel merito. Nel caso di specie, l'atto di autotutela dell'Agenzia delle Entrate soddisfa interamente la pretesa dei ricorrenti.
In ordine alle spese di lite, la concorde richiesta delle parti e l'esito della vicenda processuale giustificano la compensazione integrale delle stesse, come previsto dall'art. 46, comma 3, del citato decreto.
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere per avvenuto annullamento dell'atto impugnato;
Compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.