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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 10/04/2025, n. 438 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 438 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A TRIBUNALE DI PARMA I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Collegio, composto dai Magistrati: dott. Simone Medioli Devoto Presidente rel. dott. ssa Angela Casalini Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento civile di primo grado iscritto al n. 2288/2023 R.G. vertente tra
, nata a [...] il giorno 1 marzo 1993, rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1
Marina Baruffi del Foro di Parma, elettivamente domiciliata presso il medesimo difensore
Parte ammessa in via anticipata e provvisoria al patrocinio a spese dello Stato ricorrente e
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Ombretta Pollice Controparte_1 del Foro di Isernia, elettivamente domiciliato presso lo stesso difensore resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio e della contribuzione economica a carico dei genitori - causa trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni così come precisate dalla sola parte ricorrente con le note scritte depositate il 4 dicembre 2024: “1) Disporre l'affidamento condiviso della figlia minore Per_
ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre;
2) Disporre che i genitori esercitino in forma congiunta la responsabilità genitoriale sulla minore per le questioni di straordinaria amministrazione con l'impegno ad adottare insieme tutte le decisioni di maggiore interesse che la riguardino relative all'istruzione, educazione e salute tenendo conto delle capacità delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni della figlia;
3) Disporre che ciascun genitore, quando avrà presso di sè la figlia, eserciti separatamente ed in via esclusiva la responsabilità genitoriale sulla medesima in ordine alle decisioni di ordinaria amministrazione. 4) Disporre che il padre possa Per_ tenere in base ai turni mensili che dovranno essere inviati alla sig.ra non appena Pt_1 ricevuti e nel rispetto del calendario elaborato dal CTU ma comunque per almeno due pomeriggi la settimana con cena presso il padre e almeno due fine settimana al mese o due giorni infrasettimanali consecutivi anche non coincidenti con il fine settimana nel caso debba lavorare;
giorni CP_1 infrasettimanali durante i quali, se la bambina va a scuola, il padre l'accompagnerà e la riprenderà negli orari previsti di entrata e uscita;
5) Disporre a carico del sig. l'obbligo di corrispondere CP_1 alla sig.ra OL a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore la somma di euro 300,00 mensili come previsto in sede di provvedimenti temporanei e urgenti, entro il giorno 15 di ogni mese, somma annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT relativi al costo della vita;
il tutto da corrispondersi a mezzo bonifico bancario sul conto corrente della madre, alle coordinate bancarie già note della stessa;
6) Disporre che il padre continui a contribuire nella misura del 70% al pagamento delle spese straordinarie così come dettagliate nel provvedimento reso a scioglimento della riserva in data 5/12/2023 o nel rispetto del nuovo protocollo siglato in data 20/12/2023 con le modifiche dallo stesso previste (in punto ci si rimette alla decisione del Tribunale); 7) Disporre che qualora le predette spese siano anticipate dalla NO OL, il Sig. rimborsi la propria CP_1 quota unitamente al successivo contributo al mantenimento. Qualora, invece, tali spese siano anticipate dal Sig. , la NO OL rimborserà la propria quota nel termine di quindici CP_1 giorni dal ricevimento delle relative pezze giustificative;
8) I genitori si impegnano a comunicare tempestivamente ogni variazione di domicilio residenza e stato di famiglia nonché di utenze telefoniche;
9) Disporre infine, sulla scorta del contegno processuale del sig. e viste le CP_1 conclusioni della CTU (che ha condivisole proposte della sig.ra OL già formulate in ricorso) la condanna di parte resistente alle spese del presente giudizio ivi comprese quelle di CTU”.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso presentato il 21 giugno 2023 esponeva di avere intrattenuto, dal Parte_1 febbraio 2016 all'ottobre 2022, un rapporto sentimentale con e che dalla loro Controparte_1 Per_ unione è nata, il 17 dicembre 2019, la figlia
Precisava di essersi trasferita a vivere e a lavorare a Parma nel febbraio 2022 e di essere stata raggiunta sul territorio da nel luglio dello stesso anno. Controparte_1
Soggiungeva che, successivamente alla cessazione del legame di coabitazione (intervenuta nell'ottobre di quell'anno), il padre aveva prestato una disponibilità alquanto limitata Per_ nell'accudimento di peraltro provvedendo a sostenere solo parte delle spese necessarie al suo mantenimento.
Allegando, inoltre, di essere rimasta priva di occupazione lavorativa, a fronte del lavoro di infermiere esercitato continuativamente da , chiedeva disporsi l'affidamento condiviso della Controparte_1 figlia ad entrambi i genitori, la sua preferenziale collocazione presso sé medesima, con frequentazioni paterne modulate secondo i turni di lavoro dello stesso genitore, e porsi a carico di quest'ultimo l'obbligo di contribuire al mantenimento della prole mediante la corresponsione mensile dell'importo di Euro 400,00, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie.
Depositando comparsa il 6 novembre 2023, si costituiva in giudizio fornendo una Controparte_1 diversa ricostruzione delle vicende familiari e sostenendo, in particolare, di essere il genitore di Per_ riferimento nelle frequentazioni di
Senza opposizioni rispetto all'invocato regime di affidamento condiviso della minore (pur prospettando una affezione da patologia psichiatrica di controparte), egli chiedeva disporsi la Per_ prevalente collocazione di presso sé medesimo, con visite materne diversamente scandite in vari giorni settimanali, e porsi a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento Parte_1 della figlia comune mediante il versamento dell'importo mensile pari ad Euro 200,00, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie.
Sentite personalmente la ricorrente e il resistente (rispettivamente, all'udienza del 7 novembre 2023 e all'udienza del 5 dicembre 2023), erano quindi emessi provvedimenti temporanei e urgenti Per_ con ordinanza del 5-8 dicembre 2023; in particolare, era disposto l'affidamento di in via condivisa ad entrambi i genitori ed era posto a carico del convenuto un obbligo di contribuzione economica funzionale al suo mantenimento pari all'importo mensile di Euro 300,00, oltre al pagamento del 70% delle spese straordinarie (anche sul presupposto della percezione, da parte di
, dell'assegno unico universale per i figli). Parte_1
Era, ad un tempo, disposta CTU di natura latamente psicodiagnostica al primario fine di verificare i tempi di permanenza della minorenne con l'uno e con l'altro genitore nei termini maggiormente funzionali alla sua più armoniosa crescita.
Depositata la relazione peritale conclusiva, parte ricorrente precisava quindi le conclusioni nei termini di cui in epigrafe, facendo poi seguire comparsa conclusionale e memoria di replica.
All'udienza del 18 febbraio 2025 la causa è stata infine rimessa al Collegio per la decisione.
*****
Occorre preliminarmente rimarcare come non sussistano profili di controversia in relazione al regime di affidamento da destinare alla figlia minorenne delle parti la quale gode di una condizione di generale benessere, è legata ad entrambi i genitori in rapporti affettivi di confidenza e complicità e ha conservato stabili e continuative relazioni con la stirpe paterna e materna.
Nonostante talune criticità allegate nei rispettivi atti difensivi, invero, e Parte_1 CP_1
hanno mostrato nel corso degli accertamenti peritali adeguate capacità genitoriali, in quanto
[...] Per_ attenti alle necessità di nelle diverse dimensioni della vita, dotati di buone doti di mentalizzazione e di comprensione empatica dei vissuti della bambina e reciprocamente inclini a riconoscere il ruolo materno e paterno sostenendo la minore nei vicendevoli rapporti.
Tale soluzione, corrispondente all'ordinario modello legale, è stata patrocinata conclusivamente anche dal CTU secondo una valutazione rimasta del tutto esente da contestazioni.
Il principale tema di contenzioso attiene (o atteneva) piuttosto alla determinazione dei tempi di Per_ permanenza di con l'uno e con l'altro genitore e, di conseguenza, alla stessa individuazione di un genitore collocatario in termini preferenziali.
La regolamentazione di siffatti profili, infatti, è stata a lungo compromessa da imperfette modalità di comunicazione e da incomprensioni sorte nella coppia genitoriale ed è tuttora condizionata dalla particolare occupazione lavorativa di , articolata su turni ciclici non propriamente Controparte_1 sistemici e regolari, né di ampia prevedibilità anticipata.
A seguito di una sperimentazione e di una valutazione concreta del progressivo evolversi delle frequentazioni genitoriali (osservandosi sul punto che, agli esordi degli accertamenti tecnici,
[...]
stava con la figlia per due fine settimana al mese con pernottamento e per alcuni CP_1 pomeriggi infrasettimanali, mentre, in seguito, ha avuto attuazione un ampliamento del calendario) è emerso anzitutto il positivo consolidamento – che non può non essere qui validato – di una Per_ collocazione preferenziale di presso la madre.
Come concluso dal CTU senza contestazione alcuna, la nuova famiglia che la signora sta Pt_1 costruendo – allietata dalla nascita di una sorellina nell'agosto del 2024 (n.d.e.) – non risulta essere elemento ostativo per il collocamento, né sono emersi fattori che possano far dubitare dell'idoneità dell'abitazione materna in ogni sua dimensione. Per_ In relazione ai tempi di permanenza di con il padre, ancora, non può non farsi parimenti ricezione della regolamentazione elaborata dal consulente dell'Ufficio, in quanto dimostratasi la maggiormente funzionale agli interessi superiori della minore, corrispondente ai suoi bisogni di sicura ed equilibrata crescita bigenitoriale ed evidentemente conformata sugli impegni lavorativi di
. Controparte_1
Tale regolamentazione viene riportata testualmente nella seguente parte dispositiva e attiene anche ai periodi coincidenti con le festività e con le vacanze estive.
E tuttavia, tenuto conto di una quale instabilità nelle turnazioni di lavoro del convenuto, qualora il calendario elaborato dal CTU dovesse risultare incompatibile o di impossibile attuazione, può ragionevolmente aderirsi alla domanda alternativa formulata dalla ricorrente secondo cui, in ogni Per_ caso, terrà con sé per almeno due pomeriggi alla settimana (comprensivi della Controparte_1 cena) e per almeno due fine settimana al mese, ovvero due giorni infrasettimanali consecutivi anche non coincidenti con il fine settimana, nel caso di impegni di lavoro concentrati nei fine settimana.
Si ravvisa nondimeno l'opportunità di dettare prescrizioni affinché lo stesso comunichi di CP_1 volta in volta tempestivamente a , non appena avutane contezza dal datore di Parte_1 Per_ lavoro, i suoi periodici turni lavorativi e affinché entrambe le parti, quando avranno con sé per il pernottamento, assicurino contatti “a distanza” della minore con l'altro genitore non presente in quel momento.
In relazione alla commisurazione delle contribuzioni economiche destinate al mantenimento della figlia, per altro verso, può anzitutto farsi richiamo alle argomentazioni illustrate nei vigenti provvedimenti temporanei e urgenti, allorquando era stato posto a carico di Controparte_1 Per_ l'obbligo di contribuire al mantenimento di mediante il versamento di Euro 300,00 al mese, oltre al pagamento delle spese straordinarie nella misura del 70%.
Quanto alle risorse economiche delle parti, si era osservato, in particolare, che la ricorrente, dopo avere beneficiato di redditi (comunque modesti) da lavoro a tempo determinato nel corso dell'anno
2022, aveva allegato di avere percepito indennità di disoccupazione fino alla prima metà dell'agosto
2023, di essere disoccupata, per quanto provvista di capacità di lavoro, e priva di retribuzioni.
Ella, ancora, era risultata titolare di mere quote di proprietà immobiliari ed era esposta al pagamento di canoni di locazione per Euro 470,00 mensili (nonché alle ulteriori spese abitative), percependo unicamente l'assegno unico universale per i figli (nella sua integralità) per l'importo di Euro 220,00 al mese.
aveva invece dichiarato, per l'anno d'imposta 2022, redditi netti da lavoro Controparte_1 dipendente per Euro 21.649,00 (circa Euro 1.800,00 netti su dodici mensilità), aveva infatti esposto di percepire uno stipendio medio pari a circa Euro 1.700,00 al mese, non era risultato titolare di beni immobili, né di mobili registrati, aveva documentato disponibilità bancarie irrilevanti ed era gravato, unitamente alla convivente, dai canoni di locazione (pari ad Euro 550,00 mensili) oltre che da ulteriori spese abitative complessivamente indicate in Euro 450,00 circa.
La documentazione prodotta in seguito ha dato dimostrazione dei minimi emolumenti percepiti dalla ricorrente nel corso dell'anno 2023 e di compensi professionali (quale tecnico del suono) comunque irrisori versati sul suo conto corrente nel corso dell'anno 2024.
Ella non risulta più gravata da costi locatizi (essendosi trasferita a vivere con il compagno), ma ha generato recentemente una seconda figlia che la espone ad ulteriori obblighi di mantenimento e ne vulnera plausibilmente le immediate prospettive di sviluppo professionale.
Nessuna sopravvenienza è stata invece allegata né documentata per quanto riguarda la posizione del resistente. Per_ Tenuto conto dei dati così compendiati, delle esigenze di vita di (di cinque anni e tuttora iscritta alla scuola materna comprensiva del servizio mensa) e dei suoi tempi di permanenza con i genitori, si ritiene congruo confermare l'obbligo, a carico di , di contribuire, fin Controparte_1 dall'instaurazione del presente procedimento, al mantenimento della figlia minorenne mediante il versamento mensile dell'importo di Euro 300,00, oltre al pagamento delle spese straordinarie nella misura del 70%.
Va ad un tempo confermato che sia la madre a beneficiare integralmente Parte_1 dell'assegno unico universale per i figli.
La particolarità della fattispecie, connotata dall'esercizio di diritti indisponibili, la presenza di profili incontroversi (sul regime di affidamento della prole minore di età) e l'omessa reiterazione, da parte del convenuto, delle diverse domande formulate nel momento iniziale del giudizio, quando ancora non era intervenuta la verifica e la regolamentazione dei rapporti poi prospettata dal consulente d'Ufficio, sono elementi che convergono nel giustificare l'integrale compensazione tra le parti delle spese processuali.
Vanno, infine, poste definitivamente a carico di entrambe le parti, in solido tra loro e con regresso interno in pari misura, le spese per la CTU, già liquidate come da separato decreto del 23 luglio 2024.
P.Q.M.
Visti gli artt. 473 bis.22 e ss. c.p.c., 337 bis e ss. c.c., definitivamente decidendo:
1) conferma l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori della minorenne , Persona_2 nata il [...]; Per_
2) dispone che abbia collocazione preferenziale presso la madre;
Parte_1
Per_ 3) dispone che il padre tenga con sé nei seguenti termini:
a) in caso di turni di lavoro avvicendati secondo sequenze di 13 giorni: primo turno della mattina (con turno della mattina il giorno successivo), dall'uscita dall'asilo o dalle 15.00 fino alle ore 20.30; secondo turno della mattina (con turno del pomeriggio il giorno successivo), dall'uscita dall'asilo fino al rientro all'asilo o alla casa materna il mattino successivo;
smonto dalla notte, dall'uscita dall'asilo con accompagnamento all'asilo il giorno successivo;
primo riposo, dall'uscita dall'asilo con rientro all'asilo il giorno successivo;
turno della mattina dopo il riposo (con turno del pomeriggio o la notte il giorno successivo), dall'uscita dell'asilo o dalle 15.00 con rientro all'asilo il giorno dopo;
smonto dopo il turno della notte, dall'uscita dall'asilo o dalle 15.00 con rientro all'asilo il giorno successivo;
b) in caso di turni di lavoro avvicendati secondo sequenze di 8 giorni: primo turno del mattino, dalle 15.00 o dall'uscita dall'asilo con pernotto con rientro all'asilo o presso l'abitazione materna;
secondo turno del mattino (con pomeriggio o notte il giorno successivo), dalle 15.00 o dall'uscita dall'asilo con pernotto;
primo e secondo turno di notte, dalle 15.00 o dall'uscita dall'asilo fino alle 20.00; smonto, dalle 15.00 o dall'uscita da scuola con 2 pernotti con rientro presso la madre alle 20.00 del secondo giorno di riposo;
- qualora il suddetto calendario dovesse risultare incompatibile o di impossibile attuazione a causa Per_ delle diverse turnazioni di lavoro di , egli terrà con sé per almeno due pomeriggi Controparte_1 alla settimana (comprensivi della cena) e per almeno due fine settimana al mese, ovvero due giorni infrasettimanali consecutivi anche non coincidenti con il fine settimana, nel caso di impegni di lavoro concentrati nei fine settimana;
- prescrive a di comunicare, di volta in volta, tempestivamente a , non CP_1 Parte_1 appena avutane contezza dal datore di lavoro, i suoi periodici turni lavorativi;
- nel periodo scolastico il padre prenderà la figlia all'asilo, oppure alle 15.00 dalla madre (quando l'asilo finirà la programmazione annuale);
- nel periodo estivo ogni genitore starà 3 settimane, anche non consecutive, con la figlia;
i periodi di ferie saranno comunicati entro il 31 maggio;
in caso di disaccordo, negli anni pari deciderà il padre, negli anni dispari la madre;
- nel periodo natalizio, se possibile in base alle ferie del padre, la minore trascorrerà coi genitori ad anni alterni Vigilia o Natale e trascorrerà quanti più giorni possibile, comunque non superiori a sette consecutivi, con il padre;
- qualora possibile a seguito di concessione di ferie nel periodo pasquale, la minore trascorrerà col padre ad anni alternati il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo; Per_
- prescrive ad entrambe le parti, quando avranno con sé per il pernottamento, di assicurare contatti “a distanza” della minore con l'altro genitore non presente in quel momento nella fascia oraria compresa tra le ore 20,00 e le ore 21,00;
4) conferma l'obbligo, a carico di , di contribuire, fin dall'instaurazione del presente Controparte_1 Per_ procedimento, al mantenimento della figlia minorenne versando alla madre
[...]
, entro il giorno 10 di ogni mese, un importo monetario pari ad Euro 300,00, soggetto a Parte_1 rivalutazione annuale secondo indici Istat, oltre al pagamento del 70% delle spese straordinarie, da documentarsi, con le seguenti precisazioni:
a) spese straordinarie da non concordare preventivamente:
- SPESE MEDICHE da documentare: medicinali prescritti dal pediatra o dal medico curante o dallo specialista, coperti dal SSN, ad eccezione dei medicinali da banco;
esami, accertamenti diagnostici e visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante presso strutture pubbliche o private convenzionate erogati dal SSN;
trattamenti e terapie dentistiche e ortodontiche, oculistiche e sanitarie in genere, erogate dal SSN;
tickets sanitari;
apparecchi ortodontici, dispositivi per la funzione visiva (lenti da vista senza montatura e lenti a contatto), uditiva e protesici (motoria) se prescritti erogati dal SSN;
interventi chirurgici urgenti e indifferibili presso strutture pubbliche o private erogati dal SSN;
cicli di psicoterapia, logopedia, psicomotricità, ogni trattamento per disabilità e/o disturbo specifico, prescritti dal pediatra o dal medico di base, presso strutture pubbliche o private convenzionate;
- SPESE SCOLASTICHE da documentare: tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
libri di testo, anche nel caso di scuola privata, purché l'iscrizione alla medesima sia stata previamente concordata;
materiale di corredo scolastico di inizio anno richiesto dalla scuola, comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, anche in caso di scuola privata, purché l'iscrizione alla medesima sia stata previamente concordata;
dotazione informatica (pc, tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES) o ai disturbi specifici di apprendimento (DSA) del figlio, purchè di costo unitario non superiore ad € 150,00; le rette per l'asilo nido e per la scuola dell'infanzia presso istituiti pubblici, anche nel caso in cui comprendano il costo della mensa scolastica;
assicurazione scolastica;
fondo cassa richiesto dalla scuola;
gite scolastiche senza pernottamento;
spese di scuola bus e per mezzi di trasporto pubblico(bus/treno);
- SPESE EXTRASCOLASTICHE da documentare: tempo prolungato, pre-scuola e dopo scuola in caso di assenza dei genitori per lavoro ed indisponibilità di altri familiari;
baby sitter in caso di assenza dei genitori per motivi di lavoro e/o malattia dei figli e indisponibilità di altri familiari, salva l'ipotesi in cui fosse già prevista prima della separazione;
centro ricreativo estivo;
gli ulteriori corsi dopo il primo, sportivo o artistico (musica, teatro, pittura ecc.), comprese le spese per il relativo abbigliamento e attrezzatura;
ricarica cellulare;
b) spese straordinarie da concordare preventivamente:
- SPESE MEDICHE da documentare: specialistiche non erogate dal SSN o in libera professione;
esami, accertamenti diagnostici e trattamenti sanitari anche non prescritte dal pediatra o dal medico curante o dallo specialista, presso strutture private o in libera professione non erogati dal SSN;
trattamenti e terapie dentistiche e ortodontiche, oculistiche, termali, fisioterapiche e sanitarie in genere, presso strutture private e/o in libera di professione;
apparecchi ortodontici, dispositivi per la funzione visiva, uditiva e protesici se prescritti ma non erogati dal SSN;
interventi chirurgici in libera professione o in strutture private;
visite mediche, trattamenti, terapie e medicinali anche non convenzionali (omeopatia, naturopatia, agopuntura, chiropratica, osteopatia). cicli di psicoterapia, logopedia, psicomotricità, ogni trattamento di ausilio al figlio anche in assenza di problematiche psico/fisiche diagnosticate;
- SPESE SCOLASTICHE da documentare: tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
retta per asilo nido e della scuola di infanzia presso istituti privati, al netto del costo della mensa scolastica;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private, previa consultazione degli insegnanti;
corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero; alloggio presso le sedi universitarie, comprese utenze e oneri condominiali;
corsi privati di lingua straniera;
- SPESE EXTRASCOLASTICHE LUDICHE E SPORTIVE da documentare: corsi di musica e strumenti musicali;
un corso sportivo o artistico (musica, teatro, pittura ecc.) comprese le spese per attrezzatura ed abbigliamento;
viaggi e vacanze senza i genitori, soggiorni o stage estivi, di studio, sportivi, viaggi studio all'estero, boyscout;
attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); acquisto telefonino o altri strumenti informatici (non richiesti dalla scuola/università); spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni) auto e moto;
spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione del figlio, acquistati in accordo;
acquisto del mezzo di trasporto del figlio;
- In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore che intende effettuare la spesa, richiederà il consenso all'altro genitore (tramite sms, email, pec) il quale dovrà manifestare per iscritto un motivato dissenso entro dieci giorni dalla richiesta;
in mancanza di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa;
- Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà tempestivamente al momento dell'esibizione del documento di spesa e comunque non oltre dieci giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi;
- La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa;
- Tutte le spese straordinarie devono essere documentate dal genitore che chiede il rimborso o l'anticipo della quota di spettanza gravante sull'altro genitore. Le spese mediche, in particolare, dovranno essere comprovate dalla relativa prescrizione medica e dalla documentazione fiscale (ricevuta o scontrino) con l'indicazione del codice fiscale del figlio;
In particolare, anche il genitore che non dia il proprio consenso dovrà comunque sostenere la spesa nei seguenti casi:
- quando si tratta di ogni tipo di attività o eventi relativi al tempo libero dei figli che erano già stati concordati prima della presentazione del ricorso;
- quando si tratti di cure mediche necessarie, ripetitive già in corso;
- DEDUCIBILITÀ FISCALE
I documenti fiscali di ogni spesa extra assegno sostenuta dovranno, ove possibile, essere intestati ai figli e periodicamente (entro 30 giorni, in ogni caso, entro la scadenza fiscale o assicurativa) consegnati, in copia, all'altro genitore, ai fini della deducibilità fiscale dal reddito, che opererà nella stessa quota proporzionale della spesa sostenuta;
La deduzione per i figli a carico seguirà la ripartizione percentuale delle spese straordinarie tra i genitori determinata nel provvedimento;
5) dispone che l'assegno unico universale per i figli continui ad essere percepito integralmente, nella misura del 100%, da;
Parte_1
6) compensa tra le parti le spese processuali;
7) pone definitivamente a carico di entrambe le parti, in solido tra loro e con regresso interno in pari misura, le spese per la CTU, già liquidate come da separato decreto del 23 luglio 2024.
Così deciso in Parma il giorno 1 aprile 2025 Il Presidente est.
Simone Medioli Devoto
Il Collegio, composto dai Magistrati: dott. Simone Medioli Devoto Presidente rel. dott. ssa Angela Casalini Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento civile di primo grado iscritto al n. 2288/2023 R.G. vertente tra
, nata a [...] il giorno 1 marzo 1993, rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1
Marina Baruffi del Foro di Parma, elettivamente domiciliata presso il medesimo difensore
Parte ammessa in via anticipata e provvisoria al patrocinio a spese dello Stato ricorrente e
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Ombretta Pollice Controparte_1 del Foro di Isernia, elettivamente domiciliato presso lo stesso difensore resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio e della contribuzione economica a carico dei genitori - causa trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni così come precisate dalla sola parte ricorrente con le note scritte depositate il 4 dicembre 2024: “1) Disporre l'affidamento condiviso della figlia minore Per_
ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre;
2) Disporre che i genitori esercitino in forma congiunta la responsabilità genitoriale sulla minore per le questioni di straordinaria amministrazione con l'impegno ad adottare insieme tutte le decisioni di maggiore interesse che la riguardino relative all'istruzione, educazione e salute tenendo conto delle capacità delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni della figlia;
3) Disporre che ciascun genitore, quando avrà presso di sè la figlia, eserciti separatamente ed in via esclusiva la responsabilità genitoriale sulla medesima in ordine alle decisioni di ordinaria amministrazione. 4) Disporre che il padre possa Per_ tenere in base ai turni mensili che dovranno essere inviati alla sig.ra non appena Pt_1 ricevuti e nel rispetto del calendario elaborato dal CTU ma comunque per almeno due pomeriggi la settimana con cena presso il padre e almeno due fine settimana al mese o due giorni infrasettimanali consecutivi anche non coincidenti con il fine settimana nel caso debba lavorare;
giorni CP_1 infrasettimanali durante i quali, se la bambina va a scuola, il padre l'accompagnerà e la riprenderà negli orari previsti di entrata e uscita;
5) Disporre a carico del sig. l'obbligo di corrispondere CP_1 alla sig.ra OL a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore la somma di euro 300,00 mensili come previsto in sede di provvedimenti temporanei e urgenti, entro il giorno 15 di ogni mese, somma annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT relativi al costo della vita;
il tutto da corrispondersi a mezzo bonifico bancario sul conto corrente della madre, alle coordinate bancarie già note della stessa;
6) Disporre che il padre continui a contribuire nella misura del 70% al pagamento delle spese straordinarie così come dettagliate nel provvedimento reso a scioglimento della riserva in data 5/12/2023 o nel rispetto del nuovo protocollo siglato in data 20/12/2023 con le modifiche dallo stesso previste (in punto ci si rimette alla decisione del Tribunale); 7) Disporre che qualora le predette spese siano anticipate dalla NO OL, il Sig. rimborsi la propria CP_1 quota unitamente al successivo contributo al mantenimento. Qualora, invece, tali spese siano anticipate dal Sig. , la NO OL rimborserà la propria quota nel termine di quindici CP_1 giorni dal ricevimento delle relative pezze giustificative;
8) I genitori si impegnano a comunicare tempestivamente ogni variazione di domicilio residenza e stato di famiglia nonché di utenze telefoniche;
9) Disporre infine, sulla scorta del contegno processuale del sig. e viste le CP_1 conclusioni della CTU (che ha condivisole proposte della sig.ra OL già formulate in ricorso) la condanna di parte resistente alle spese del presente giudizio ivi comprese quelle di CTU”.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso presentato il 21 giugno 2023 esponeva di avere intrattenuto, dal Parte_1 febbraio 2016 all'ottobre 2022, un rapporto sentimentale con e che dalla loro Controparte_1 Per_ unione è nata, il 17 dicembre 2019, la figlia
Precisava di essersi trasferita a vivere e a lavorare a Parma nel febbraio 2022 e di essere stata raggiunta sul territorio da nel luglio dello stesso anno. Controparte_1
Soggiungeva che, successivamente alla cessazione del legame di coabitazione (intervenuta nell'ottobre di quell'anno), il padre aveva prestato una disponibilità alquanto limitata Per_ nell'accudimento di peraltro provvedendo a sostenere solo parte delle spese necessarie al suo mantenimento.
Allegando, inoltre, di essere rimasta priva di occupazione lavorativa, a fronte del lavoro di infermiere esercitato continuativamente da , chiedeva disporsi l'affidamento condiviso della Controparte_1 figlia ad entrambi i genitori, la sua preferenziale collocazione presso sé medesima, con frequentazioni paterne modulate secondo i turni di lavoro dello stesso genitore, e porsi a carico di quest'ultimo l'obbligo di contribuire al mantenimento della prole mediante la corresponsione mensile dell'importo di Euro 400,00, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie.
Depositando comparsa il 6 novembre 2023, si costituiva in giudizio fornendo una Controparte_1 diversa ricostruzione delle vicende familiari e sostenendo, in particolare, di essere il genitore di Per_ riferimento nelle frequentazioni di
Senza opposizioni rispetto all'invocato regime di affidamento condiviso della minore (pur prospettando una affezione da patologia psichiatrica di controparte), egli chiedeva disporsi la Per_ prevalente collocazione di presso sé medesimo, con visite materne diversamente scandite in vari giorni settimanali, e porsi a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento Parte_1 della figlia comune mediante il versamento dell'importo mensile pari ad Euro 200,00, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie.
Sentite personalmente la ricorrente e il resistente (rispettivamente, all'udienza del 7 novembre 2023 e all'udienza del 5 dicembre 2023), erano quindi emessi provvedimenti temporanei e urgenti Per_ con ordinanza del 5-8 dicembre 2023; in particolare, era disposto l'affidamento di in via condivisa ad entrambi i genitori ed era posto a carico del convenuto un obbligo di contribuzione economica funzionale al suo mantenimento pari all'importo mensile di Euro 300,00, oltre al pagamento del 70% delle spese straordinarie (anche sul presupposto della percezione, da parte di
, dell'assegno unico universale per i figli). Parte_1
Era, ad un tempo, disposta CTU di natura latamente psicodiagnostica al primario fine di verificare i tempi di permanenza della minorenne con l'uno e con l'altro genitore nei termini maggiormente funzionali alla sua più armoniosa crescita.
Depositata la relazione peritale conclusiva, parte ricorrente precisava quindi le conclusioni nei termini di cui in epigrafe, facendo poi seguire comparsa conclusionale e memoria di replica.
All'udienza del 18 febbraio 2025 la causa è stata infine rimessa al Collegio per la decisione.
*****
Occorre preliminarmente rimarcare come non sussistano profili di controversia in relazione al regime di affidamento da destinare alla figlia minorenne delle parti la quale gode di una condizione di generale benessere, è legata ad entrambi i genitori in rapporti affettivi di confidenza e complicità e ha conservato stabili e continuative relazioni con la stirpe paterna e materna.
Nonostante talune criticità allegate nei rispettivi atti difensivi, invero, e Parte_1 CP_1
hanno mostrato nel corso degli accertamenti peritali adeguate capacità genitoriali, in quanto
[...] Per_ attenti alle necessità di nelle diverse dimensioni della vita, dotati di buone doti di mentalizzazione e di comprensione empatica dei vissuti della bambina e reciprocamente inclini a riconoscere il ruolo materno e paterno sostenendo la minore nei vicendevoli rapporti.
Tale soluzione, corrispondente all'ordinario modello legale, è stata patrocinata conclusivamente anche dal CTU secondo una valutazione rimasta del tutto esente da contestazioni.
Il principale tema di contenzioso attiene (o atteneva) piuttosto alla determinazione dei tempi di Per_ permanenza di con l'uno e con l'altro genitore e, di conseguenza, alla stessa individuazione di un genitore collocatario in termini preferenziali.
La regolamentazione di siffatti profili, infatti, è stata a lungo compromessa da imperfette modalità di comunicazione e da incomprensioni sorte nella coppia genitoriale ed è tuttora condizionata dalla particolare occupazione lavorativa di , articolata su turni ciclici non propriamente Controparte_1 sistemici e regolari, né di ampia prevedibilità anticipata.
A seguito di una sperimentazione e di una valutazione concreta del progressivo evolversi delle frequentazioni genitoriali (osservandosi sul punto che, agli esordi degli accertamenti tecnici,
[...]
stava con la figlia per due fine settimana al mese con pernottamento e per alcuni CP_1 pomeriggi infrasettimanali, mentre, in seguito, ha avuto attuazione un ampliamento del calendario) è emerso anzitutto il positivo consolidamento – che non può non essere qui validato – di una Per_ collocazione preferenziale di presso la madre.
Come concluso dal CTU senza contestazione alcuna, la nuova famiglia che la signora sta Pt_1 costruendo – allietata dalla nascita di una sorellina nell'agosto del 2024 (n.d.e.) – non risulta essere elemento ostativo per il collocamento, né sono emersi fattori che possano far dubitare dell'idoneità dell'abitazione materna in ogni sua dimensione. Per_ In relazione ai tempi di permanenza di con il padre, ancora, non può non farsi parimenti ricezione della regolamentazione elaborata dal consulente dell'Ufficio, in quanto dimostratasi la maggiormente funzionale agli interessi superiori della minore, corrispondente ai suoi bisogni di sicura ed equilibrata crescita bigenitoriale ed evidentemente conformata sugli impegni lavorativi di
. Controparte_1
Tale regolamentazione viene riportata testualmente nella seguente parte dispositiva e attiene anche ai periodi coincidenti con le festività e con le vacanze estive.
E tuttavia, tenuto conto di una quale instabilità nelle turnazioni di lavoro del convenuto, qualora il calendario elaborato dal CTU dovesse risultare incompatibile o di impossibile attuazione, può ragionevolmente aderirsi alla domanda alternativa formulata dalla ricorrente secondo cui, in ogni Per_ caso, terrà con sé per almeno due pomeriggi alla settimana (comprensivi della Controparte_1 cena) e per almeno due fine settimana al mese, ovvero due giorni infrasettimanali consecutivi anche non coincidenti con il fine settimana, nel caso di impegni di lavoro concentrati nei fine settimana.
Si ravvisa nondimeno l'opportunità di dettare prescrizioni affinché lo stesso comunichi di CP_1 volta in volta tempestivamente a , non appena avutane contezza dal datore di Parte_1 Per_ lavoro, i suoi periodici turni lavorativi e affinché entrambe le parti, quando avranno con sé per il pernottamento, assicurino contatti “a distanza” della minore con l'altro genitore non presente in quel momento.
In relazione alla commisurazione delle contribuzioni economiche destinate al mantenimento della figlia, per altro verso, può anzitutto farsi richiamo alle argomentazioni illustrate nei vigenti provvedimenti temporanei e urgenti, allorquando era stato posto a carico di Controparte_1 Per_ l'obbligo di contribuire al mantenimento di mediante il versamento di Euro 300,00 al mese, oltre al pagamento delle spese straordinarie nella misura del 70%.
Quanto alle risorse economiche delle parti, si era osservato, in particolare, che la ricorrente, dopo avere beneficiato di redditi (comunque modesti) da lavoro a tempo determinato nel corso dell'anno
2022, aveva allegato di avere percepito indennità di disoccupazione fino alla prima metà dell'agosto
2023, di essere disoccupata, per quanto provvista di capacità di lavoro, e priva di retribuzioni.
Ella, ancora, era risultata titolare di mere quote di proprietà immobiliari ed era esposta al pagamento di canoni di locazione per Euro 470,00 mensili (nonché alle ulteriori spese abitative), percependo unicamente l'assegno unico universale per i figli (nella sua integralità) per l'importo di Euro 220,00 al mese.
aveva invece dichiarato, per l'anno d'imposta 2022, redditi netti da lavoro Controparte_1 dipendente per Euro 21.649,00 (circa Euro 1.800,00 netti su dodici mensilità), aveva infatti esposto di percepire uno stipendio medio pari a circa Euro 1.700,00 al mese, non era risultato titolare di beni immobili, né di mobili registrati, aveva documentato disponibilità bancarie irrilevanti ed era gravato, unitamente alla convivente, dai canoni di locazione (pari ad Euro 550,00 mensili) oltre che da ulteriori spese abitative complessivamente indicate in Euro 450,00 circa.
La documentazione prodotta in seguito ha dato dimostrazione dei minimi emolumenti percepiti dalla ricorrente nel corso dell'anno 2023 e di compensi professionali (quale tecnico del suono) comunque irrisori versati sul suo conto corrente nel corso dell'anno 2024.
Ella non risulta più gravata da costi locatizi (essendosi trasferita a vivere con il compagno), ma ha generato recentemente una seconda figlia che la espone ad ulteriori obblighi di mantenimento e ne vulnera plausibilmente le immediate prospettive di sviluppo professionale.
Nessuna sopravvenienza è stata invece allegata né documentata per quanto riguarda la posizione del resistente. Per_ Tenuto conto dei dati così compendiati, delle esigenze di vita di (di cinque anni e tuttora iscritta alla scuola materna comprensiva del servizio mensa) e dei suoi tempi di permanenza con i genitori, si ritiene congruo confermare l'obbligo, a carico di , di contribuire, fin Controparte_1 dall'instaurazione del presente procedimento, al mantenimento della figlia minorenne mediante il versamento mensile dell'importo di Euro 300,00, oltre al pagamento delle spese straordinarie nella misura del 70%.
Va ad un tempo confermato che sia la madre a beneficiare integralmente Parte_1 dell'assegno unico universale per i figli.
La particolarità della fattispecie, connotata dall'esercizio di diritti indisponibili, la presenza di profili incontroversi (sul regime di affidamento della prole minore di età) e l'omessa reiterazione, da parte del convenuto, delle diverse domande formulate nel momento iniziale del giudizio, quando ancora non era intervenuta la verifica e la regolamentazione dei rapporti poi prospettata dal consulente d'Ufficio, sono elementi che convergono nel giustificare l'integrale compensazione tra le parti delle spese processuali.
Vanno, infine, poste definitivamente a carico di entrambe le parti, in solido tra loro e con regresso interno in pari misura, le spese per la CTU, già liquidate come da separato decreto del 23 luglio 2024.
P.Q.M.
Visti gli artt. 473 bis.22 e ss. c.p.c., 337 bis e ss. c.c., definitivamente decidendo:
1) conferma l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori della minorenne , Persona_2 nata il [...]; Per_
2) dispone che abbia collocazione preferenziale presso la madre;
Parte_1
Per_ 3) dispone che il padre tenga con sé nei seguenti termini:
a) in caso di turni di lavoro avvicendati secondo sequenze di 13 giorni: primo turno della mattina (con turno della mattina il giorno successivo), dall'uscita dall'asilo o dalle 15.00 fino alle ore 20.30; secondo turno della mattina (con turno del pomeriggio il giorno successivo), dall'uscita dall'asilo fino al rientro all'asilo o alla casa materna il mattino successivo;
smonto dalla notte, dall'uscita dall'asilo con accompagnamento all'asilo il giorno successivo;
primo riposo, dall'uscita dall'asilo con rientro all'asilo il giorno successivo;
turno della mattina dopo il riposo (con turno del pomeriggio o la notte il giorno successivo), dall'uscita dell'asilo o dalle 15.00 con rientro all'asilo il giorno dopo;
smonto dopo il turno della notte, dall'uscita dall'asilo o dalle 15.00 con rientro all'asilo il giorno successivo;
b) in caso di turni di lavoro avvicendati secondo sequenze di 8 giorni: primo turno del mattino, dalle 15.00 o dall'uscita dall'asilo con pernotto con rientro all'asilo o presso l'abitazione materna;
secondo turno del mattino (con pomeriggio o notte il giorno successivo), dalle 15.00 o dall'uscita dall'asilo con pernotto;
primo e secondo turno di notte, dalle 15.00 o dall'uscita dall'asilo fino alle 20.00; smonto, dalle 15.00 o dall'uscita da scuola con 2 pernotti con rientro presso la madre alle 20.00 del secondo giorno di riposo;
- qualora il suddetto calendario dovesse risultare incompatibile o di impossibile attuazione a causa Per_ delle diverse turnazioni di lavoro di , egli terrà con sé per almeno due pomeriggi Controparte_1 alla settimana (comprensivi della cena) e per almeno due fine settimana al mese, ovvero due giorni infrasettimanali consecutivi anche non coincidenti con il fine settimana, nel caso di impegni di lavoro concentrati nei fine settimana;
- prescrive a di comunicare, di volta in volta, tempestivamente a , non CP_1 Parte_1 appena avutane contezza dal datore di lavoro, i suoi periodici turni lavorativi;
- nel periodo scolastico il padre prenderà la figlia all'asilo, oppure alle 15.00 dalla madre (quando l'asilo finirà la programmazione annuale);
- nel periodo estivo ogni genitore starà 3 settimane, anche non consecutive, con la figlia;
i periodi di ferie saranno comunicati entro il 31 maggio;
in caso di disaccordo, negli anni pari deciderà il padre, negli anni dispari la madre;
- nel periodo natalizio, se possibile in base alle ferie del padre, la minore trascorrerà coi genitori ad anni alterni Vigilia o Natale e trascorrerà quanti più giorni possibile, comunque non superiori a sette consecutivi, con il padre;
- qualora possibile a seguito di concessione di ferie nel periodo pasquale, la minore trascorrerà col padre ad anni alternati il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo; Per_
- prescrive ad entrambe le parti, quando avranno con sé per il pernottamento, di assicurare contatti “a distanza” della minore con l'altro genitore non presente in quel momento nella fascia oraria compresa tra le ore 20,00 e le ore 21,00;
4) conferma l'obbligo, a carico di , di contribuire, fin dall'instaurazione del presente Controparte_1 Per_ procedimento, al mantenimento della figlia minorenne versando alla madre
[...]
, entro il giorno 10 di ogni mese, un importo monetario pari ad Euro 300,00, soggetto a Parte_1 rivalutazione annuale secondo indici Istat, oltre al pagamento del 70% delle spese straordinarie, da documentarsi, con le seguenti precisazioni:
a) spese straordinarie da non concordare preventivamente:
- SPESE MEDICHE da documentare: medicinali prescritti dal pediatra o dal medico curante o dallo specialista, coperti dal SSN, ad eccezione dei medicinali da banco;
esami, accertamenti diagnostici e visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante presso strutture pubbliche o private convenzionate erogati dal SSN;
trattamenti e terapie dentistiche e ortodontiche, oculistiche e sanitarie in genere, erogate dal SSN;
tickets sanitari;
apparecchi ortodontici, dispositivi per la funzione visiva (lenti da vista senza montatura e lenti a contatto), uditiva e protesici (motoria) se prescritti erogati dal SSN;
interventi chirurgici urgenti e indifferibili presso strutture pubbliche o private erogati dal SSN;
cicli di psicoterapia, logopedia, psicomotricità, ogni trattamento per disabilità e/o disturbo specifico, prescritti dal pediatra o dal medico di base, presso strutture pubbliche o private convenzionate;
- SPESE SCOLASTICHE da documentare: tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
libri di testo, anche nel caso di scuola privata, purché l'iscrizione alla medesima sia stata previamente concordata;
materiale di corredo scolastico di inizio anno richiesto dalla scuola, comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, anche in caso di scuola privata, purché l'iscrizione alla medesima sia stata previamente concordata;
dotazione informatica (pc, tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES) o ai disturbi specifici di apprendimento (DSA) del figlio, purchè di costo unitario non superiore ad € 150,00; le rette per l'asilo nido e per la scuola dell'infanzia presso istituiti pubblici, anche nel caso in cui comprendano il costo della mensa scolastica;
assicurazione scolastica;
fondo cassa richiesto dalla scuola;
gite scolastiche senza pernottamento;
spese di scuola bus e per mezzi di trasporto pubblico(bus/treno);
- SPESE EXTRASCOLASTICHE da documentare: tempo prolungato, pre-scuola e dopo scuola in caso di assenza dei genitori per lavoro ed indisponibilità di altri familiari;
baby sitter in caso di assenza dei genitori per motivi di lavoro e/o malattia dei figli e indisponibilità di altri familiari, salva l'ipotesi in cui fosse già prevista prima della separazione;
centro ricreativo estivo;
gli ulteriori corsi dopo il primo, sportivo o artistico (musica, teatro, pittura ecc.), comprese le spese per il relativo abbigliamento e attrezzatura;
ricarica cellulare;
b) spese straordinarie da concordare preventivamente:
- SPESE MEDICHE da documentare: specialistiche non erogate dal SSN o in libera professione;
esami, accertamenti diagnostici e trattamenti sanitari anche non prescritte dal pediatra o dal medico curante o dallo specialista, presso strutture private o in libera professione non erogati dal SSN;
trattamenti e terapie dentistiche e ortodontiche, oculistiche, termali, fisioterapiche e sanitarie in genere, presso strutture private e/o in libera di professione;
apparecchi ortodontici, dispositivi per la funzione visiva, uditiva e protesici se prescritti ma non erogati dal SSN;
interventi chirurgici in libera professione o in strutture private;
visite mediche, trattamenti, terapie e medicinali anche non convenzionali (omeopatia, naturopatia, agopuntura, chiropratica, osteopatia). cicli di psicoterapia, logopedia, psicomotricità, ogni trattamento di ausilio al figlio anche in assenza di problematiche psico/fisiche diagnosticate;
- SPESE SCOLASTICHE da documentare: tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
retta per asilo nido e della scuola di infanzia presso istituti privati, al netto del costo della mensa scolastica;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private, previa consultazione degli insegnanti;
corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero; alloggio presso le sedi universitarie, comprese utenze e oneri condominiali;
corsi privati di lingua straniera;
- SPESE EXTRASCOLASTICHE LUDICHE E SPORTIVE da documentare: corsi di musica e strumenti musicali;
un corso sportivo o artistico (musica, teatro, pittura ecc.) comprese le spese per attrezzatura ed abbigliamento;
viaggi e vacanze senza i genitori, soggiorni o stage estivi, di studio, sportivi, viaggi studio all'estero, boyscout;
attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); acquisto telefonino o altri strumenti informatici (non richiesti dalla scuola/università); spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni) auto e moto;
spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione del figlio, acquistati in accordo;
acquisto del mezzo di trasporto del figlio;
- In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore che intende effettuare la spesa, richiederà il consenso all'altro genitore (tramite sms, email, pec) il quale dovrà manifestare per iscritto un motivato dissenso entro dieci giorni dalla richiesta;
in mancanza di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa;
- Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà tempestivamente al momento dell'esibizione del documento di spesa e comunque non oltre dieci giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi;
- La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa;
- Tutte le spese straordinarie devono essere documentate dal genitore che chiede il rimborso o l'anticipo della quota di spettanza gravante sull'altro genitore. Le spese mediche, in particolare, dovranno essere comprovate dalla relativa prescrizione medica e dalla documentazione fiscale (ricevuta o scontrino) con l'indicazione del codice fiscale del figlio;
In particolare, anche il genitore che non dia il proprio consenso dovrà comunque sostenere la spesa nei seguenti casi:
- quando si tratta di ogni tipo di attività o eventi relativi al tempo libero dei figli che erano già stati concordati prima della presentazione del ricorso;
- quando si tratti di cure mediche necessarie, ripetitive già in corso;
- DEDUCIBILITÀ FISCALE
I documenti fiscali di ogni spesa extra assegno sostenuta dovranno, ove possibile, essere intestati ai figli e periodicamente (entro 30 giorni, in ogni caso, entro la scadenza fiscale o assicurativa) consegnati, in copia, all'altro genitore, ai fini della deducibilità fiscale dal reddito, che opererà nella stessa quota proporzionale della spesa sostenuta;
La deduzione per i figli a carico seguirà la ripartizione percentuale delle spese straordinarie tra i genitori determinata nel provvedimento;
5) dispone che l'assegno unico universale per i figli continui ad essere percepito integralmente, nella misura del 100%, da;
Parte_1
6) compensa tra le parti le spese processuali;
7) pone definitivamente a carico di entrambe le parti, in solido tra loro e con regresso interno in pari misura, le spese per la CTU, già liquidate come da separato decreto del 23 luglio 2024.
Così deciso in Parma il giorno 1 aprile 2025 Il Presidente est.
Simone Medioli Devoto