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Sentenza 8 novembre 2025
Sentenza 8 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 08/11/2025, n. 8514 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 8514 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa NA EL Presidente relatrice dott.ssa Serena Nicotra Giudice dott. Vincenzo Carnì Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 21909/2025 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
con il patrocinio dell'avv. GIANMARCO NEGRI, presso il quale è elettivamente domiciliato in Pavia, Via Milazzo 231, per delega allegata al ricorso
RICORRENTE contro
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI MILANO
OGGETTO: ricorso ex artt. 1 L. 164/82 e 31 D.lgs. 150/11
pagina 1 di 8 CONCLUSIONI
RICORRENTE:
“Piaccia al Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione:
- ordinare all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Milano (MI) di rettificare l'atto di nascita di (atto n. 371, parte 1, Serie A, R8, Parte_1
anno 1993), facendo constare, per mezzo di annotazioni, che il sesso ed il prenome della persona cui l'atto si riferisce devono leggersi ed intendersi, rispettivamente, come
“femminile” e come “ e non altrimenti, di darne comunicazione al Comune di Per_1
residenza e di provvedere a tutti gli adempimenti successivi;
- dichiarare con sentenza il diritto di di sottoporsi Parte_1
a tutti i trattamenti medico-chirurgici che riterrà necessari per adeguare i propri caratteri ed organi sessuali, primari e secondari, da maschili a femminili;
- ordinare all'Ufficio Sentenze del Tribunale di Milano di comunicare l'emananda
Sentenza, decorso il termine per il suo passaggio in giudicato, al Comune di Milano
(MI), affinché l'Ufficiale dello Stato civile provveda alle rettifiche come da dispositivo;
- con vittoria di spese diritti ed onorari.”
pagina 2 di 8 Ragioni della decisione
1. Con ricorso ex art. ex artt. 473 bis e ss. c.p.c. depositato il 30 maggio 2025
[...]
ha chiesto al tribunale di ordinare la rettificazione di Parte_1
attribuzione di sesso, disponendo che alla indicazione del sesso “maschile” venga sostituita l'indicazione del sesso “femminile”, con indicazione del nome “ in Per_1
sostituzione del nome “ ”, e ha chiesto inoltre di Parte_1
dichiarare con sentenza il diritto del medesimo di sottoporsi a tutti i trattamenti medico- chirurgici che riterrà necessari per adeguare i propri caratteri ed organi sessuali, primari e secondari, da maschili a femminili.
A sostegno della domanda, la parte ricorrente ha dedotto di essere nata a [...] l'[...], di non essere sposata e di non avere figli. Ha riferito, inoltre, di aver manifestato, fin dall'infanzia, atteggiamenti e curiosità tipicamente femminili, finché, in seguito a una sempre più profonda presa di consapevolezza rispetto alla propria identità di genere, si è rivolta, tra il maggio e il giugno del 2023, ai dipartimenti di neuroscienze e psicoanalisi degli Ospedali Maggiore e Niguarda Cà Granda di Milano.
Nell'agosto 2023, all'esito delle relazioni psichiatriche, la stessa ha iniziato, sotto controllo medico, la terapia ormonale femminilizzante e vive ormai da diverso tempo come donna, presentandosi, essendo riconosciuta e considerata come tale anche dagli altri, sperimentando accettazione, in ogni ambiente della via quotidiana.
Inoltre, in ragione del percorso di transizione intrapreso, ha condotto Pt_1
un'esistenza sempre più serena, in cui tutti hanno compreso e accettato la sua scelta, offrendo il proprio sostegno e identificandola da tempo con il prenome “ , Per_1
ovvero rivolgendosi alla stessa mediante l'utilizzo di pronomi e aggettivi di tipo femminili.
Le uniche aree di disagio rimaste, lamenta parte ricorrente, sono quelle legate all'imbarazzo e alle difficoltà di doversi presentare al mondo con documentazione pagina 3 di 8 anagrafica divergente e nel rapporto con i connotati maschili del proprio corpo. La stessa avverte quindi l'esigenza di avere documentazione coerente con il proprio aspetto, anche perché da molto tempo vive stabilmente e a tempo pieno nelle vesti di donna e come tale
è conosciuta e riconosciuta.
Ritenendo sussistenti tutti gli elementi fondanti per l'accertamento giudiziale del cambio del sesso, ha chiesto l'accoglimento delle domande proposte. Parte_1
2. All'udienza di prima comparizione delle parti, la parte ricorrente è comparsa personalmente e la difesa ha insistito nella domanda e chiesto la rimessione della causa al collegio per la decisione.
3. Ritiene il collegio che le domande proposte da debbano essere Parte_1
accolte, per le ragioni di seguito precisate.
Dalla relazione dello psicologo prof. datata 20 gennaio 2025 Persona_2
(doc.5), risulta la diagnosi di disforia di genere “condizione clinica caratterizzata da un'incongruenza tra il genere che la persona si attribuisce e quello che le è stato assegnato alla nascita, che si associa al mercato disagio e a una compromissione rilevante in varie importanti aree di funzionamento”. Il prof. ha concluso Per_2
rilevando che “non si evidenziano elementi ostativi, sul piano psicologico, alla richiesta di correzione anagrafica del genere.
Sulla base degli elementi emersi, tale intervento risulta anzi caldamente auspicabile in quanto, oltre a costituire un riconoscimento dell'identità che la Sig.na si attribuisce e del suo diritto all'autodeterminazione, è funzionale ad Pt_1
armonizzare ulteriormente la sua identità fisica e quella psichica e a evitare i gravi disagi cui è potenzialmente esposta - ogni giorno della sua vita - per via dell'incongruenza tra il suo attuale aspetto e i dati anagrafici riportati nei documenti identificativi ufficiali”.
Sono stati allegati anche i certificati relativi alle visite cui si è sottoposta la parte ricorrente presso l'ospedale Niguarda (doc.4, visita psichiatrica) e presso l'Istituto
Clinico Humanitas (doc.6, visita specialistica endocrinologica del 13.7.2023, seguita da pagina 4 di 8 ulteriore visita endocrinologica eseguita il 18.12.2024 presso l'Auxologico, con i relativi esami).
Il quadro sopra delineato evidenzia quindi la presenza di una diagnosi di transessualità,
l'assenza in capo alla parte di disturbi psicopatologici incidenti su tale diagnosi e il carattere definitivo della scelta.
I dati sopra riportati trovano conferma nelle dichiarazioni rese dalla parte ricorrente nel corso dell'udienza del 7 ottobre 2025, nella quale la stessa ha ribadito l'importanza della rettificazione richiesta, evidenziando in particolare: “Già da piccola sentivo che ero diversa dagli altri bambini;
vedevo che il mio corpo non corrispondeva all'estetica delle mie amiche;
Ho cominciato a interrogarmi e crescendo mi sentivo attratta dal mio stesso genere, ma guardandomi allo specchio io mi sentivo una ragazza;
crescendo mi sono fidanzata e ho avuto frequentazioni con uomini;
dal 2023 ho intrapreso il percorso;
avrei dovuto iniziarlo prima, ma c'erano difficoltà, soprattutto in famiglia;
poi ho trovato un lavoro e mi sono sentita più forte;
è stato il mio medico di base a consigliarmi di rivolgermi al
Niguarda; ho chiesto informazioni, poi sono stata seguita all'Humanitas e, infine, all'Auxologico, dove mi sono trovata molto bene;
ora con la mia famiglia i rapporti non sono né buoni né cattivi;
non vivo con i miei familiari ma con due coinquiline;
ho buone relazioni sociali e affettive;
ora mi sento veramente me stessa e sto bene;
il problema è solo la questione dei documenti, per quando viaggio o in occasione di controlli;
per me
è veramente importante regolarizzare i miei documenti;
considero un'umiliazione che sui documenti ci sia scritto “maschio”, perché io non mi sento maschio;
vorrei operarmi al seno;
sono pienamente consapevole dell'irreversibilità della mia scelta e non riesco neppure a immaginare di tornare indietro, perché ciò che sono oggi è quello che volevo essere sin dall'infanzia”
4. Con riferimento alla domanda volta a ottenere la rettificazione degli atti dello stato civile, si richiamano i principi espressi nelle pronunce della Corte Costituzionale
(sentenza n.221/2015) e Corte di Cassazione (sentenza n. 15138/15), che hanno escluso pagina 5 di 8 il carattere obbligatorio dell'intervento chirurgico di modifica dei caratteri sessuali anatomici primari per poter ottenere la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile, laddove venga accertata la serietà e definitività della scelta, la compiutezza dell'approdo finale.
In particolare, come evidenziato dalla Corte Costituzionale, “il ricorso alla modificazione chirurgica dei caratteri sessuali risulta, quindi, autorizzabile in funzione di garanzia del diritto alla salute, ossia laddove lo stesso sia volto a consentire alla persona di raggiungere uno stabile equilibrio psicofisico, in particolare in quei casi nei quali la divergenza tra il sesso anatomico e la psicosessualità sia tale da determinare un atteggiamento conflittuale e di rifiuto della propria morfologia anatomica. La prevalenza della tutela della salute dell'individuo sulla corrispondenza fra sesso anatomico e sesso anagrafico, porta a ritenere il trattamento chirurgico non quale prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione - come prospettato dal rimettente -, ma come possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico".
La Corte di Cassazione, nella sentenza n. 15138/15 sopra citata, ha affermato che le disposizioni di cui agli artt. 1 e 3 L. n. 162/84 vanno interpretate avendo presente
“l'esatta collocazione del diritto all'identità di genere all'interno dei diritti inviolabili che compongono il profilo personale e relazionale della dignità personale e che contribuiscono allo sviluppo equilibrato della personalità degli individui, mediante un adeguato bilanciamento con l'interesse di natura pubblicistica alla chiarezza nella identificazione dei generi sessuali e delle relazioni giuridiche ma senza ricorrere a trattamenti ingiustificati e discriminatori, pur rimanendo ineludibile un rigoroso accertamento della definitività della scelta sulla base dei criteri desumibili dagli approdi attuali e condivisi dalla scienza medica e psicologica.”
Il caso in esame rientra nel paradigma sopra delineato, in quanto, alla luce delle risultanze documentali sopra citate e del periodo di tempo in cui è maturata la decisione di intraprendere il percorso di transizione, vi è adeguato riscontro sia del compiuto pagina 6 di 8 percorso di transizione da maschile a femminile, sia della serietà, verosimile definitività
e irreversibilità della decisione di di cambiare genere e sesso da maschio Parte_1
a femmina.
Tali elementi consentono dunque di affermare che la parte ricorrente, all'esito di un serio e consapevole processo individuale, ha acquisito una nuova e compiuta identità di genere.
Ricorrono pertanto i presupposti di cui agli artt. 1 e 2 L.164/82 per procedersi all'attribuzione anagrafica del sesso femminile, in conformità alle attuali caratteristiche fisiche e psicologiche del soggetto. Come richiesto dalla ricorrente, al prenome
“ ” va sostituito il prenome “ . Parte_1 Per_1
5. Per quanto riguarda la domanda di accertamento del diritto di procedere all'esecuzione dei trattamenti medico chirurgici, si rileva che, in base alle risultanze sopra richiamate, l'intervento chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali appare utile e necessario al fine di dare a una condizione di genere coerente con Parte_1
la sua intima e sostanziale identità, in modo da risolvere il marcato disagio derivante dalla discrepanza tra la sua identità biologica maschile e la sua identità psicologica femminile, da garantire alla parte una vita più serena e favorire un inserimento sociale in sintonia con la sua naturale tendenza.
Va peraltro rilevato che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 243 del 23 luglio 2024, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del d.lgs 150/2011 nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione del sesso.
La Corte è pervenuta a tale giudizio proprio alla luce del mutato quadro normativo e giurisprudenziale sopra richiamato, che ha portato a escludere che le modificazioni sessuali richieste agli effetti della rettificazione anagrafica debbano necessariamente includere un trattamento chirurgico di adeguamento e ad affermare la sufficienza, ai fini pagina 7 di 8 della rettificazione, dell'intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere emersa nel percorso seguito dalla persona interessata.
Nel caso qui considerato, si è accertato che i documenti relativi ai trattamenti medici e psicoterapeutici effettuati da consentono di ritenere provato il compimento di un Pt_1
percorso irreversibile di transizione, percorso che giustifica l'accoglimento della domanda di rettificazione svolta.
6. Tenuto conto della natura della causa, le spese processuali devono essere dichiarate irripetibili.
P.Q.M
.
Il Tribunale di Milano vista la L. 164/82, così provvede:
1) dispone la rettificazione dell'atto di nascita di (cognome) Pt_1 [...]
(nome) nato a [...] in data [...], nel senso che Parte_1
laddove è scritto “sesso maschile” debba invece intendersi scritto e leggersi “sesso femminile” e laddove è indicato in “ ” debba invece Parte_1
intendersi scritto e leggersi il prenome “ ; Per_1
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Milano di provvedere ai conseguenti adempimenti di legge;
3) accerta il diritto della parte ricorrente a sottoporsi a trattamento medico-chirurgico di adeguamento dei propri caratteri sessuali maschili ai caratteri sessuali femminili;
4) dichiara irripetibili le spese di lite.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 9 ottobre 2025.
La presidente est.
NA EL
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