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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 28/07/2025, n. 400 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 400 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
N. 799/2025 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
Composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Gian Andrea MORBELLI PRESIDENTE
Dott. ssa Elga BULGARELLI GIUDICE
Dott. ssa Sara POZZETTI GIUDICE REL.
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 799/2025 R.G. avente per oggetto: interdizione promossa da:
e tutti elettivamente domiciliati in Chieri (TO) Via Vittorio Parte_1 Parte_2
Emanuele II n. 64, presso lo studio dell'Avv. Federico Stupino che li rappresenta e difende in forza di procura in atti,
PARTE ATTRICE contro nata a [...] il [...], cod. fisc. , domiciliata CP_1 C.F._1 presso la ondazione Rossi” in Buttigliera d'Asti (AT) Via Roma n. 22. CP_2
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
, , , Controparte_3 Controparte_4 CP_5 CP_6
, , rappresentate e difese dagli avv. ti. Stefania Bargetto e
[...] CP_7 CP_8
Simona Pentenero
INTERVENUTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero pagina 1 di 3 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente e PM
“Accogliersi il ricorso”
Per i terzi intervenuti Cont
“chiedono venga disposta l' trattandosi di persona in Casa di riposo che non maneggia denaro ed
è assistita”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso datato depositato il 10.4.2025 e chiedevano a Parte_1 Parte_2 questo Tribunale la pronuncia dell'interdizione per infermità di mente nei confronti della parte convenuta in quanto incapace di provvedere ai propri interessi perché affetta da CP_1
““Disturbo Neurocognitivo Maggiore (Demenza senile) di origine mista di grado moderato-grave con pregressi BPDS”, “disorientamento temporale con deficit nelle abilità di astrazione e prassia costruttiva” (vds. Certificati e consulenza medica di parte in atti) .
Il ricorso ed il conseguente decreto venivano ritualmente notificati alla parte convenuta ed ai prossimi congiunti.
Con memoria in data 14.5.2025 si costituivano in giudizio , Controparte_3 [...]
, , , e figli Controparte_4 CP_5 Controparte_6 CP_7 CP_8
e nipoti dell'interdicenda, rappresentando l'esistenza di una situazione di forte conflittualità familiare, l'uso strumentale della domanda di interdizione effettuato dai ricorrenti e rimettendosi al
Tribunale in merito alla valutazione della misura maggiormente adeguata a tutelare la sig.ra CP_1
[...]
All'udienza del 18.6.2025 il GOP delegato procedeva all'esame da remoto della parte convenuta che non si opponeva alla domanda;
all'udienza del 14.7.2025 i ricorrenti insistevano nelle conclusioni di cui al ricorso concordemente al PM, i terzi intervenuti chiedevano l'applicazione della misura Cont dell' trattandosi di persona in Casa di riposo che non maneggia denaro ed è assistita;
la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dai documenti in atti risulta che la parte convenuta è affetta da ““Disturbo CP_1
Neurocognitivo Maggiore (Demenza senile) di origine mista di grado moderato-grave con pregressi
BPDS”, “ disorientamento temporale con deficit nelle abilità di astrazione e prassia costruttiva” (vds. documenti in atti).
Tali risultanze diagnostiche hanno trovato riscontro nell'esito dell'esame giudiziale della convenuta, la quale ha mostrato evidenti difficoltà di carattere fisico e mentale;
la medesima, infatti, si trova ricoverato presso la RSA “Fondazione Rossi” in Buttigliera d'Asti (AT), è apparsa disorientata nel pagina 2 di 3 tempo e nello spazio e incapace di rispondere in maniera pertinente anche alle più elementari domande.
Appare perciò conclamata la situazione d'impossibilità a provvedere ai propri interessi, situazione che impone, ai sensi dell'art. 414 c.c., la dichiarazione d'interdizione della parte convenuta, in quanto unico strumento di tutela adeguato al caso di specie, in considerazione della gravità dell'infermità di della sua totale incapacità di attendere ai propri interessi e CP_1 dell'impossibilità di immaginare una qualsiasi forma di proficua interazione e collaborazione con l'eventuale amministratore.
Sulla base delle risultanze istruttorie, infatti, non si ritiene che siano individuabili atti che possono essere compiuti dall'interdicenda senza l'intervento o l'assistenza del tutore;
deve, pertanto, ritenersi che la medesima necessiti di una rappresentanza integrale da parte di un terzo (tutore) sia nella gestione patrimoniale che in ordine alla decisioni di natura personale.
Osserva il Collegio come, da un lato, all'amministratore non possano essere attribuiti i poteri esercitati dal tutore (sentenza n.440\05 Corte Costituzionale), dall'altro, l'amministratore non potrebbe sostituirsi all'amministrato nelle decisioni di natura personale essendo esclusa, dalle disposizioni di cui all'art 411,1 comma cpc, l'estensione all'amministratore di sostegno, dei poteri previsti, in capo al tutore, dagli artt. 357,358 e 371 c.c.; in tale contesto, ed in applicazione dei criteri posti dalla recente giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. n. 13584\06), nella specie,
l'interdizione risulta l'unico strumento che assicuri un'adeguata protezione alla convenuta in termini di assistenza, cura della persona e di gestione patrimoniale.
Spese di lite irripetibili in virtù dei legami familiari e della natura della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Asti, respinta ogni diversa istanza, in contumacia della parte convenuta pronuncia l'interdizione per infermità di mente nei confronti di nata a [...] il CP_1
9.9.1943, cod. fisc. , domiciliata presso la Rsa “Fondazione Rossi” in Buttigliera C.F._1
d'Asti (AT) Via Roma n. 22.
Spese di lite irripetibili.
Manda alla Cancelleria di provvedere agli incombenti di cui all'art. 423 c.c.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di Asti in data 15.7.2025
Il Giudice estensore
Dr.ssa Sara Pozzetti
Il Presidente dr. Gian Andrea Morbelli
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
Composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Gian Andrea MORBELLI PRESIDENTE
Dott. ssa Elga BULGARELLI GIUDICE
Dott. ssa Sara POZZETTI GIUDICE REL.
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 799/2025 R.G. avente per oggetto: interdizione promossa da:
e tutti elettivamente domiciliati in Chieri (TO) Via Vittorio Parte_1 Parte_2
Emanuele II n. 64, presso lo studio dell'Avv. Federico Stupino che li rappresenta e difende in forza di procura in atti,
PARTE ATTRICE contro nata a [...] il [...], cod. fisc. , domiciliata CP_1 C.F._1 presso la ondazione Rossi” in Buttigliera d'Asti (AT) Via Roma n. 22. CP_2
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
, , , Controparte_3 Controparte_4 CP_5 CP_6
, , rappresentate e difese dagli avv. ti. Stefania Bargetto e
[...] CP_7 CP_8
Simona Pentenero
INTERVENUTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero pagina 1 di 3 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente e PM
“Accogliersi il ricorso”
Per i terzi intervenuti Cont
“chiedono venga disposta l' trattandosi di persona in Casa di riposo che non maneggia denaro ed
è assistita”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso datato depositato il 10.4.2025 e chiedevano a Parte_1 Parte_2 questo Tribunale la pronuncia dell'interdizione per infermità di mente nei confronti della parte convenuta in quanto incapace di provvedere ai propri interessi perché affetta da CP_1
““Disturbo Neurocognitivo Maggiore (Demenza senile) di origine mista di grado moderato-grave con pregressi BPDS”, “disorientamento temporale con deficit nelle abilità di astrazione e prassia costruttiva” (vds. Certificati e consulenza medica di parte in atti) .
Il ricorso ed il conseguente decreto venivano ritualmente notificati alla parte convenuta ed ai prossimi congiunti.
Con memoria in data 14.5.2025 si costituivano in giudizio , Controparte_3 [...]
, , , e figli Controparte_4 CP_5 Controparte_6 CP_7 CP_8
e nipoti dell'interdicenda, rappresentando l'esistenza di una situazione di forte conflittualità familiare, l'uso strumentale della domanda di interdizione effettuato dai ricorrenti e rimettendosi al
Tribunale in merito alla valutazione della misura maggiormente adeguata a tutelare la sig.ra CP_1
[...]
All'udienza del 18.6.2025 il GOP delegato procedeva all'esame da remoto della parte convenuta che non si opponeva alla domanda;
all'udienza del 14.7.2025 i ricorrenti insistevano nelle conclusioni di cui al ricorso concordemente al PM, i terzi intervenuti chiedevano l'applicazione della misura Cont dell' trattandosi di persona in Casa di riposo che non maneggia denaro ed è assistita;
la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dai documenti in atti risulta che la parte convenuta è affetta da ““Disturbo CP_1
Neurocognitivo Maggiore (Demenza senile) di origine mista di grado moderato-grave con pregressi
BPDS”, “ disorientamento temporale con deficit nelle abilità di astrazione e prassia costruttiva” (vds. documenti in atti).
Tali risultanze diagnostiche hanno trovato riscontro nell'esito dell'esame giudiziale della convenuta, la quale ha mostrato evidenti difficoltà di carattere fisico e mentale;
la medesima, infatti, si trova ricoverato presso la RSA “Fondazione Rossi” in Buttigliera d'Asti (AT), è apparsa disorientata nel pagina 2 di 3 tempo e nello spazio e incapace di rispondere in maniera pertinente anche alle più elementari domande.
Appare perciò conclamata la situazione d'impossibilità a provvedere ai propri interessi, situazione che impone, ai sensi dell'art. 414 c.c., la dichiarazione d'interdizione della parte convenuta, in quanto unico strumento di tutela adeguato al caso di specie, in considerazione della gravità dell'infermità di della sua totale incapacità di attendere ai propri interessi e CP_1 dell'impossibilità di immaginare una qualsiasi forma di proficua interazione e collaborazione con l'eventuale amministratore.
Sulla base delle risultanze istruttorie, infatti, non si ritiene che siano individuabili atti che possono essere compiuti dall'interdicenda senza l'intervento o l'assistenza del tutore;
deve, pertanto, ritenersi che la medesima necessiti di una rappresentanza integrale da parte di un terzo (tutore) sia nella gestione patrimoniale che in ordine alla decisioni di natura personale.
Osserva il Collegio come, da un lato, all'amministratore non possano essere attribuiti i poteri esercitati dal tutore (sentenza n.440\05 Corte Costituzionale), dall'altro, l'amministratore non potrebbe sostituirsi all'amministrato nelle decisioni di natura personale essendo esclusa, dalle disposizioni di cui all'art 411,1 comma cpc, l'estensione all'amministratore di sostegno, dei poteri previsti, in capo al tutore, dagli artt. 357,358 e 371 c.c.; in tale contesto, ed in applicazione dei criteri posti dalla recente giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. n. 13584\06), nella specie,
l'interdizione risulta l'unico strumento che assicuri un'adeguata protezione alla convenuta in termini di assistenza, cura della persona e di gestione patrimoniale.
Spese di lite irripetibili in virtù dei legami familiari e della natura della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Asti, respinta ogni diversa istanza, in contumacia della parte convenuta pronuncia l'interdizione per infermità di mente nei confronti di nata a [...] il CP_1
9.9.1943, cod. fisc. , domiciliata presso la Rsa “Fondazione Rossi” in Buttigliera C.F._1
d'Asti (AT) Via Roma n. 22.
Spese di lite irripetibili.
Manda alla Cancelleria di provvedere agli incombenti di cui all'art. 423 c.c.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di Asti in data 15.7.2025
Il Giudice estensore
Dr.ssa Sara Pozzetti
Il Presidente dr. Gian Andrea Morbelli
pagina 3 di 3