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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 11/03/2025, n. 960 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 960 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
composta dai seguenti magistrati dott. Alberto CELESTE Presidente relatore dott.ssa Maria Pia DI STEFANO Consigliere
dott. Roberto BONANNI Consigliere
riunita in camera di consiglio, ha pronunciato, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della decisione, la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa civile in grado d'appello iscritta al R.G. n. 2127/2022 discussa all'udienza collegiale dell'11/3/2025 e vertente
TRA
Parte_1
(avv.ti Falcone e D'Angelo)
PARTE APPELLANTE
E
Controparte_1
(avv.ti Marazza e De Feo)
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 72 del 30/1/2022
CONCLUSIONI: come da scritti difensivi in atti. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con la sentenza impugnata, in parziale accoglimento delle domande proposte dal prof. Parte_1
nei confronti della - d'ora in poi, breviter, solo
[...] Controparte_1
“ ” - si dichiarava il diritto del ricorrente al risarcimento del danno non patrimoniale da lesione CP_1 dell'interesse legittimo, in correlazione al provvedimento di revoca delle funzioni assistenziali adottato in data
15/10/2020 e, per l'effetto, si condannava la resistente al risarcimento a carattere indennitario, quantificato equitativamente nella somma complessiva lorda di € 20.000,00, oltre interessi legali nella misura di cui all'art. 1284 c.c., dalla data della pronuncia fino al soddisfo, compensando la metà delle spese di lite e ponendo la restante metà a carico della resistente.
Il nterponeva appello, cui resisteva la spiegando appello incidentale. Parte_1 CP_1
Udita la discussione, la causa veniva decisa come segue, con dispositivo e motivazione contestuale.
Le pretese (risarcitorie e, in parte, reintegratorie) avanzate dal con l'atto introduttivo del Parte_1 presente giudizio originano tutte dal provvedimento adottato in data 15/10/2020, con cui la CP_1 aveva soppresso l'Unità Operativa Complessa (UOC) Farmacologia, facendo venir meno - per quel che qui interessa - le “attività assistenziali” svolte in precedenza dal Parte_1
Al fine di comprendere pienamente la presente fattispecie - e, quindi, valutare le doglianze devolute in questa sede di gravame - va premesso che il è professore universitario (facoltà di Medicina e Parte_1
Chirurgia), dipendente dell , che è soggetto giuridico, autonomo e Controparte_2 distinto, rispetto alla , che gestisce il complesso aziendale ospedaliero. CP_1
Presso tale complesso, prestano pacificamente la propria attività, tra gli altri, sia medici “ospedalieri”, ai quali spetta essenzialmente il compito dell'assistenza, sia medici “universitari” - come, appunto, il
- ai quali spettano primariamente i compiti della didattica/formazione/ricerca, a cui possono Parte_1 affiancarsi anche attività assistenziali.
Stando così le cose - esaminando congiuntamente, stante la connessione, il primo motivo del ricorso principale ed il primo motivo del ricorso incidentale - si osserva che non è oggetto di controversia la soppressione della , ed il conseguente inevitabile venir meno delle attività assistenziali Parte_2 per il personale ivi addetto, che è frutto di una scelta imprenditoriale della , insindacabile in CP_1 questa sede ed a fronte della quale, peraltro, il on muove alcuna contestazione. Parte_1
In assenza di un rapporto di impiego con quest'ultimo, la medesima - diversamente CP_1 dall , che è il datore di lavoro del - non ha alcun obbligo giuridico a garantire, Controparte_2 Parte_1 qualora ne sussistano le condizioni, lo svolgimento delle attività assistenziali da parte del personale docente, salvo che quest'ultimo possa invocare un diritto soggettivo alla permanenza di tali prestazioni.
Tuttavia, non tutti i professori universitari operanti presso la svolgono, in aggiunta alle CP_1 attività di didattica e ricerca (intrinseche al ruolo svolto), attività assistenziali, ma, in forza dell'art. 1, comma
2, della legge n. 230/2005, soltanto i professori di materie cliniche (si parla, infatti, di “funzioni assistenziali inscindibili da quelle di insegnamento e ricerca”).
Del resto, solo i professori in una materia “clinica”, integrando la propria attività di ricerca e didattica con quella assistenziale, sono in grado di contribuire all'innovazione della cura verso il paziente
(diversamente dai medici delle materie non cliniche). Orbene, le materie cliniche risultano descritte nelle declaratorie predisposte dal
[...]
- v., da ultimo, Allegato B al d.m. n. 855/2015 - tra cui non Controparte_3 rientra la docenza di “farmacologia”, materia, quest'ultima, insegnata dal non riconducibile Parte_1 all'area delle scienze mediche, bensì a quella delle “scienze biologiche” e, quindi, non strettamente correlata allo svolgimento di attività assistenziale (v. cod. 05/G1, in passato cod. BIO/14).
Non avendo, quindi, il alcun diritto soggettivo allo svolgimento (anche) di attività Parte_1 assistenziali, ne consegue la piena legittimità dell'operato della , segnatamente riguardo al CP_1 provvedimento dirigenziale qui impugnato, nei confronti del quale il suddetto professore non può vantare alcuna pretesa risarcitoria.
Pretesa risarcitoria che, peraltro, il giudice di prime cure - sia pure circoscrivendola al solo danno non patrimoniale - rapporta “alla lesione dell'interesse legittimo in correlazione al provvedimento di revoca delle funzioni assistenziali adottato in data 15/10/2020”, comunicato dalla all e al CP_1 Controparte_2 senza considerare, da un lato, che tale richiesta non risultava esplicitata nel ricorso introduttivo Parte_1 del presente giudizio e, dall'altro, che la non operava come organismo di diritto pubblico o ente CP_1 pubblico economico.
Per quanto fin qui esposto, l'appello incidentale merita pieno accoglimento, sia per quel che riguarda il primo motivo, in cui si sostiene che solo il datore di lavoro, ossia l , e non la , Controparte_2 CP_1 che è un soggetto giuridico distinto ed autonomo, legato all'Ente universitario da una mera convenzione, avrebbe dovuto semmai soddisfare le pretese del professore, sia per quel concerne il secondo, con cui si adduce la natura privata della stessa , alla quale, quindi, deve essere restituita la somma CP_1 corrisposta in esecuzione della gravata sentenza.
Al contempo, relativamente al ricorso principale, va rigettato il primo motivo, con cui il Parte_1 sostiene di aver oramai “acquisito” il diritto di svolgere, oltre alle funzioni di didattica e ricerca, anche quelle assistenziali, “indipendentemente dalla soppressione della dove era collocato”; invero, il Parte_2 dedotto svolgimento in passato di attività assistenziali da parte del - anche se non è oggetto di Parte_1 specifica contestazione l'assunto del Tribunale capitolino, secondo il quale il ricorrente, “pur svolgendo formalmente attività assistenziale, non aveva alcun paziente in carico presso il , nonostante CP_1
l'attività assistenziale presupponga la cura diretta del malato/paziente e il conseguente trattamento terapeutico” - è irrilevante ai fini di causa, poichè si tratta solo di accertare se sussiste, o meno, un diritto dell'appellante allo svolgimento di attività assistenziali in forza del dettato normativo e, di conseguenza, se si sia verificata una lesione di tale (eventuale) diritto tutelabile mediante il risarcimento dei danni.
Perdono, poi, di rilievo decisorio, poiché assorbiti da quanto sopra evidenziato, sia il secondo motivo del ricorso principale, con cui si evidenzia la “omessa pronuncia sull'eccesso di potere” asseritamente messo in atto dalla , sia il terzo motivo, con cui si lamenta, per un verso, la mancata considerazione del CP_1 danno “patrimoniale” e, per altro verso, la ridotta quantificazione del danno “non patrimoniale”.
Le spese di entrambi i gradi seguono la soccombenza e vengono liquidate nel dispositivo, in relazione ai parametri indicati dalle vigenti tariffe forensi, nonchè in considerazione del valore della causa e dell'attività processuale svolta.
Stante il tipo di pronuncia adottata, sussistono, in capo all'appellante principale, le condizioni oggettive, richieste dall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
a - accoglie l'appello incidentale spiegato dalla e, in parziale riforma della gravata CP_1 sentenza, che per il resto rimane ferma, rigetta la domanda proposta dal Parte_1
b - rigetta l'appello principale proposto dal e condanna quest'ultimo alla restituzione della Parte_1 somma di € 20.000,00, oltre interessi legali;
c - condanna il lla refusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio, che si liquidano, per Parte_1 quanto riguardo il primo grado, per l'intero, nella misura determinata dal Tribunale, e, per quanto riguarda il presente grado, in complessivi € 10.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, nonché Cpa e Iva come per legge;
d - dà atto che sussistono per l'appellante principale le condizioni oggettive, richieste dall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
Roma, 11/3/2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE
(Alberto Celeste)