TRIB
Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 06/10/2025, n. 8776 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8776 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
n. 2602/2025 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
12 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.ssa Luigia
Stravino, preso atto delle note di trattazione scritta depositate dalle parti;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art.281 sexies cpc nella causa civile di I grado iscritta al n.r.g. 2602/2025
Tra
(C.F.: e Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F.: ), rappresentati e difesi Parte_2 C.F._2 dall'avv. Gianluca Lucci ( indirizzo di posta elettronica C.F._3 certificata in virtù di procura rilasciata in data Email_1
03.07.2024, i quali dichiarano di voler ricevere tutte le comunicazioni e le notificazioni, di Cancelleria e di parte, presso l'indirizzo PEC sopra indicato, iscritto nel RE.G.IND.E. e già comunicato all'Ordine degli Avvocati di Napoli, ivi intendendo eleggere domicilio
Attori
Contro (c.f. ) res.te in VIA MICHELE RUOPPO N. Controparte_1 CodiceFiscale_4
49 - MONTE DI PROCIDA (NA), rappresentato e difeso dall' Avv. Lucio D'Esposito, (C.F ) e dall'Avv. Eugenio D'Esposito (C.F C.F._5
), unitamente al quale è elett.te domiciliato in Napoli, al Viale C.F._6
Augusto N°122. I difensori dichiarano, ai sensi del secondo comma dell'art. 176 c.p.c., di voler ricevere le comunicazioni presso l'indirizzo di posta elettronica certificata
Email_2
Convenuto
pagina 1 di 6 CONCLUSIONI Con le note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 6-10-2025 le parti si riportavano ai rispettivi scritti difensivi.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO Con citazione del 24.01.2025, notificata in 30.01.2025, i sig.ri e Parte_2 Parte_1 convenivano in giudizio il sig. , chiedendo il pagamento di €
[...] Controparte_1
77.000,00 oltre interessi e rivalutazione. La richiesta si fondava su una scrittura privata, redatta in data 22.12.2009, con la quale il convenuto si obbligava al pagamento di 7 assegni di euro 11.000,00 ciascuno nei confronti degli odierni attori. Il presunto debito del convenuto sarebbe maturato nell'ambito di un pregresso rapporto societario intrattenuto con gli attori, avendo questi costituito la che CP_2 svolgeva attività di ristorazione e gestione di stabilimenti balneari. La precaria condizione economica della induceva i soci, in data CP_2
04.06.2007, a disporre la copertura dei debiti mediante l'utilizzo delle riserve della società, con contestuale azzeramento e ricostituzione del capitale al minimo legale;
ricostituzione che veniva effettuata dal convenuto, il quale diveniva socio e amministratore unico della CP_2
Successivamente, in data 22.12.2009, i sig.ri pattuivano con il Parte_1
quanto è riportato in atti: CP_1
- Gli ex soci s'impegnano a coprire Parte_3 interamente il saldo negativo del conto corrente n-1000/1484 presso l' Agenzia di Monte di Procida del Banco di Napoli pari a € 72.500,00 oltre gli interessi maturati;
- e faranno fronte agli impegni e alle obbligazioni nei confronti Parte_2 Pt_1 dell' per il contratto di leasing Parte_4
n.01254295/20033231/01 pari a circa 94.000,00 € oltre gli interessi maturati.
- Il sig . si impegnava a coprire interamente il saldo Parte_2 negativo del conto corrente cointestato con il sig. tenuto Controparte_1 presso l'Agenzia di Bacoli del Monte dei Paschi di Siena pari a € 23.600,00 oltre gli interessi maturati.
- A fronte degli impegni previsti nei punti precedenti, il sig. rilascia n. 7 CP_1 assegni bancari trasferibili del Banco di Napoli s.p.a – Filiale del Monte di Procida. Tali assegni saranno consegnati dal sig. al sig. CP_1 [...]
contestualmente alla sottoscrizione del presente atto di cui il sig. Parte_2
rilascia quietanza per ricevuta. Pt_1
- Il sig. s 'impegna sin da ora a versare al sig. l'intera somma di CP_1 Pt_1 euro 42000 (pari a $ 58.000), corrispondente all'importo della fideiussione pagina 2 di 6 bancaria rilasciata dai soci all'atto della sottoscrizione del contratto con la
. Parte_4
- Il sig. , all'esito del pagamento di tutte le posizioni debitorie da parte CP_1 del sig. , provvederà a versare allo stesso la parte residua mediante delle Pt_1 rate da convenire tra le parti.
Posto tale accordo, i sig.ri procedevano a versare sul conto della Pt_1 CP_2
[... la somma di 72.500 €. Gli stessi attori, inoltre, versavano la somma di 23.500,00 € sul conto corrente presso il Banco di Napoli, in parziale adempimento dello scoperto di circa
94.000,00 € relativo al contratto di leasing;
per quanto riguarda il debito residuo, il sig. provvedeva ad estinguere la posizione debitoria mediante CP_1 accordo bonario con il creditore, . Parte_4
All'esito di tali operazioni, secondo parte attrice, il sig. non avrebbe CP_1 adempiuto all'obbligazione di versare l'importo di 77.000,00 € in favore dei sig.ri ; in particolare, gli istanti affermavano che gli assegni bancari indicati nella Pt_1 scrittura privata de qua non sarebbero mai stati consegnati dal convenuto.
Pertanto, chiedevano la condanna del sig. al pagamento di tale somma, in CP_1 adempimento di quanto pattuito.
In via subordinata, gli attori chiedevano il pagamento di 23.500,00 €, oltre interessi e rivalutazione, versati per estinguere l'obbligazione pecuniaria derivante dal contratto di leasing, aggiungendo l'ulteriore importo di 11.800,00 €, oltre interessi e rivalutazione;
quest'ultima somma costituisce il 50 % dello scoperto esistente sul conto corrente cointestato con il convenuto, che parte attrice avrebbe provveduto a ripianare.
Vista la mancata costituzione in giudizio del convenuto , con provvedimento del
11.06.2025, questo Tribunale ne dichiarava la contumacia.
In data 05.09.2025 si costituiva parte convenuta, chiedendo il rigetto della domanda attorea. In particolare, la stessa eccepiva il difetto di legittimazione attiva e di legittimazione passiva, non avendo il nessuna situazione CP_1 debitoria nei confronti degli , emergendo dalla stessa scrittura Parte_1 privata del 22-12-2009 l'avvenuta consegna in favore degli stessi dei 7 assegni dell'importo totale di euro 77.000,00.
pagina 3 di 6 Il G.I., con provvedimento in data 15-9-2025, fissava l'udienza di discussione della causa ex art.281 sexies cpc, sostituita mediante il deposito di note scritte ex art.127 ter cpc.
Tanto premesso, si osserva quanto segue.
La domanda di parte attrice appare fondata.
In particolare, la richiesta avanzata dagli istanti si fonda su una scrittura privata intercorsa con il convenuto, avverso la quale non è stato operato alcun disconoscimento ex art 214 cpc. Di conseguenza , è possibile asserire l'esistenza delle obbligazioni pecuniarie come dedotte e indicate in atti.
Giova rammentare i principi enunciati dalla Cass. SS. UU., sent n.13533 del 30.10.2001. secondo la quale il creditore che agisce per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno o per l'adempimento dell'obbligazione deve solo provare la fonte del suo diritto e allegare l'inadempimento del debitore, il quale dovrà poi dimostrare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Nel caso di specie, parte attrice ha pienamente assolto all'onere probatorio su di essa gravante, producendo la scrittura privata del 22.12.2009, da cui si desume la pattuizione, a carico del , a fronte degli impegni assunti CP_1 dagli , dell'obbligo di versare agli istanti l'importo di euro Parte_1
77.000,00 mediante n.7 assegni di euro 11.000,00 ciascuno. Il , costituendosi in giudizio, non ha, dal suo canto, dedotto elementi CP_1 idonei ad inficiare le pretese della controparte.
In assenza di prova di estinzione del diritto di credito in capo alla parte che ne abbia provato l'esistenza, la domanda non può che essere accolta. Ciò costituisce applicazione del principio di persistenza del credito, ricavabile dall'art. 2697 cc, oltre che dalle Sezioni Unite del 2001.
Una volta provati i fatti che costituiscono il fondamento del diritto fatto valere in giudizio, l'onere della prova dell'inefficacia di tali fatti grava sulla controparte. Infondate sono, al riguardo, le eccezioni processuali di difetto di legittimazione attiva e passiva, avanzate da parte convenuta.
Le doglianze secondo le quali le parti in giudizio non sarebbero titolari delle rispettive posizioni di credito e debito attengono al merito e non ai profili processuali della causa.
Per quanto attiene al merito, il si limita esclusivamente a ribadire di CP_1 aver onorato il debito.
pagina 4 di 6 Nessun elemento è stato allegato dallo stesso per dimostrare che le somme di denaro riportate negli assegni indicati nella scrittura privata del 22-12-2009 siano state effettivamente versate agli attori. Per quanto concerne la dicitura risultante dalla scrittura privata de qua, ossia il punto in cui si afferma che “Tali assegni saranno consegnati dal sig. CP_1
al sig contestualmente alla sottoscrizione del presente
[...] Parte_2 atto di cui il sig. rilascia quietanza per ricevuta”, si osserva che la Pt_1 dichiarazione in parola non può essere considerata quietanza e, quindi, prova dell'avvenuto pagamento, ma una delle disposizioni che parte convenuta s'impegnava ad eseguire. La disposizione in oggetto, infatti, dev'essere letta unitamente e analogamente alle altre parti della scrittura privata, versata in atti, le quali sono fatte espressamente oggetto di obbligo contrattuale ad opera dei contraenti, come si desume dai termini utilizzati ( “Si conviene e si stipula quanto segue”). In altri termini, dal tenore complessivo dell'atto in parola si ricava che i contraenti assumevano, reciprocamente, una serie di obblighi, tra cui - per quello che qui interessa -, l'obbligo a carico del di consegnare CP_1 agli n.7 assegni bancari dell'importo di euro 11.000,00 Parte_1 ciascuno. Si trattava, dunque, dell'assunzione di un obbligo ancora da adempiere, come si desume in maniera inequivoca dall'uso del verbo al futuro (“tali assegni saranno consegnati…”), che lascia chiaramente intendere che i titoli in oggetto non erano stati ancora consegnati, ma che avrebbero dovuto esserlo, ciò che poi non è avvenuto. D'altra parte, non può essere sottaciuto che ben avrebbe potuto il
, di fronte all'eccezione di inadempimento della controparte, CP_1 fornire prova del presunto pagamento, in favore degli attori, della somma di euro 77.000,00, prova che avrebbe potuto offrire agevolmente producendo documentazione contabile (bancaria), idonea a comprovare l'addebito sul proprio conto corrente degli importi consacrati negli assegni richiamati nella scrittura privata del 22-12-2009 e il destinatario finale che aveva incassato gli stessi. Si evidenzia, inoltre, che nel presente giudizio non è stata neppure depositata copia degli assegni in parola, plausibilmente nella disponibilità del convenuto, essendo del tutto inverosimile che un debitore consegni al proprio creditore assegni per un totale di euro 77.000,00, senza conservarsene copia. Per tutte le considerazioni svolte il va condannato al pagamento, CP_1 in favore degli attori, della somma di euro 77.000,00, oltre interessi legali dalla proposizione della domanda giudiziale (30-1-2025) al saldo. pagina 5 di 6 Le spese di giudizio seguono la regola della soccombenza e sono liquidate d'ufficio come in dispositivo, determinando gli onorari nei valori minimi per le fasi studio e introduttiva, vista la semplicità delle questioni oggetto di causa;
ugualmente si determinano gli onorari nei valori minimi per le fasi istruttoria- trattazione e decisionale.
Ciò in quanto la fase istruttoria si è sviluppata con il solo esame della produzione documentale, mentre la fase decisionale si è svolta in assenza di articolati scritti difensivi.
Il tutto con distrazione in favore dell'avv. Gianluca Lucci, antistatario.
P.Q.M
Il Tribunale di Napoli, XII sezione civile, nella persona del giudice monocratico, dott.ssa Luigia Stravino, definitivamente pronunciando in funzione di giudice di primo grado, cosi provvede
-accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, condanna il convenuto, CP_1
, al pagamento in favore degli attori di € 77.000,00 oltre interessi legali
[...] dalla proposizione della domanda giudiziale (30-1-2025) al saldo;
-condanna parte convenuta, , al rimborso, in favore degli attori, Controparte_1
e , delle spese di giudizio, che liquida in € Parte_2 Parte_1
7.052,00 per compensi ed euro 573,10 per spese vive, oltre rimborso forfettario spese generali, iva e cpa come per legge, con attribuzione all'avv. Gianluca
Lucci, antistatario.
Cosi deciso in Napoli, in data 6-10-2025
Il giudice
Dott. Luigia Stravino
Il presente provvedimento è stato redatto in collaborazione con il Mot in tirocinio generico, dott. Antonio Tedesco
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
12 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.ssa Luigia
Stravino, preso atto delle note di trattazione scritta depositate dalle parti;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art.281 sexies cpc nella causa civile di I grado iscritta al n.r.g. 2602/2025
Tra
(C.F.: e Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F.: ), rappresentati e difesi Parte_2 C.F._2 dall'avv. Gianluca Lucci ( indirizzo di posta elettronica C.F._3 certificata in virtù di procura rilasciata in data Email_1
03.07.2024, i quali dichiarano di voler ricevere tutte le comunicazioni e le notificazioni, di Cancelleria e di parte, presso l'indirizzo PEC sopra indicato, iscritto nel RE.G.IND.E. e già comunicato all'Ordine degli Avvocati di Napoli, ivi intendendo eleggere domicilio
Attori
Contro (c.f. ) res.te in VIA MICHELE RUOPPO N. Controparte_1 CodiceFiscale_4
49 - MONTE DI PROCIDA (NA), rappresentato e difeso dall' Avv. Lucio D'Esposito, (C.F ) e dall'Avv. Eugenio D'Esposito (C.F C.F._5
), unitamente al quale è elett.te domiciliato in Napoli, al Viale C.F._6
Augusto N°122. I difensori dichiarano, ai sensi del secondo comma dell'art. 176 c.p.c., di voler ricevere le comunicazioni presso l'indirizzo di posta elettronica certificata
Email_2
Convenuto
pagina 1 di 6 CONCLUSIONI Con le note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 6-10-2025 le parti si riportavano ai rispettivi scritti difensivi.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO Con citazione del 24.01.2025, notificata in 30.01.2025, i sig.ri e Parte_2 Parte_1 convenivano in giudizio il sig. , chiedendo il pagamento di €
[...] Controparte_1
77.000,00 oltre interessi e rivalutazione. La richiesta si fondava su una scrittura privata, redatta in data 22.12.2009, con la quale il convenuto si obbligava al pagamento di 7 assegni di euro 11.000,00 ciascuno nei confronti degli odierni attori. Il presunto debito del convenuto sarebbe maturato nell'ambito di un pregresso rapporto societario intrattenuto con gli attori, avendo questi costituito la che CP_2 svolgeva attività di ristorazione e gestione di stabilimenti balneari. La precaria condizione economica della induceva i soci, in data CP_2
04.06.2007, a disporre la copertura dei debiti mediante l'utilizzo delle riserve della società, con contestuale azzeramento e ricostituzione del capitale al minimo legale;
ricostituzione che veniva effettuata dal convenuto, il quale diveniva socio e amministratore unico della CP_2
Successivamente, in data 22.12.2009, i sig.ri pattuivano con il Parte_1
quanto è riportato in atti: CP_1
- Gli ex soci s'impegnano a coprire Parte_3 interamente il saldo negativo del conto corrente n-1000/1484 presso l' Agenzia di Monte di Procida del Banco di Napoli pari a € 72.500,00 oltre gli interessi maturati;
- e faranno fronte agli impegni e alle obbligazioni nei confronti Parte_2 Pt_1 dell' per il contratto di leasing Parte_4
n.01254295/20033231/01 pari a circa 94.000,00 € oltre gli interessi maturati.
- Il sig . si impegnava a coprire interamente il saldo Parte_2 negativo del conto corrente cointestato con il sig. tenuto Controparte_1 presso l'Agenzia di Bacoli del Monte dei Paschi di Siena pari a € 23.600,00 oltre gli interessi maturati.
- A fronte degli impegni previsti nei punti precedenti, il sig. rilascia n. 7 CP_1 assegni bancari trasferibili del Banco di Napoli s.p.a – Filiale del Monte di Procida. Tali assegni saranno consegnati dal sig. al sig. CP_1 [...]
contestualmente alla sottoscrizione del presente atto di cui il sig. Parte_2
rilascia quietanza per ricevuta. Pt_1
- Il sig. s 'impegna sin da ora a versare al sig. l'intera somma di CP_1 Pt_1 euro 42000 (pari a $ 58.000), corrispondente all'importo della fideiussione pagina 2 di 6 bancaria rilasciata dai soci all'atto della sottoscrizione del contratto con la
. Parte_4
- Il sig. , all'esito del pagamento di tutte le posizioni debitorie da parte CP_1 del sig. , provvederà a versare allo stesso la parte residua mediante delle Pt_1 rate da convenire tra le parti.
Posto tale accordo, i sig.ri procedevano a versare sul conto della Pt_1 CP_2
[... la somma di 72.500 €. Gli stessi attori, inoltre, versavano la somma di 23.500,00 € sul conto corrente presso il Banco di Napoli, in parziale adempimento dello scoperto di circa
94.000,00 € relativo al contratto di leasing;
per quanto riguarda il debito residuo, il sig. provvedeva ad estinguere la posizione debitoria mediante CP_1 accordo bonario con il creditore, . Parte_4
All'esito di tali operazioni, secondo parte attrice, il sig. non avrebbe CP_1 adempiuto all'obbligazione di versare l'importo di 77.000,00 € in favore dei sig.ri ; in particolare, gli istanti affermavano che gli assegni bancari indicati nella Pt_1 scrittura privata de qua non sarebbero mai stati consegnati dal convenuto.
Pertanto, chiedevano la condanna del sig. al pagamento di tale somma, in CP_1 adempimento di quanto pattuito.
In via subordinata, gli attori chiedevano il pagamento di 23.500,00 €, oltre interessi e rivalutazione, versati per estinguere l'obbligazione pecuniaria derivante dal contratto di leasing, aggiungendo l'ulteriore importo di 11.800,00 €, oltre interessi e rivalutazione;
quest'ultima somma costituisce il 50 % dello scoperto esistente sul conto corrente cointestato con il convenuto, che parte attrice avrebbe provveduto a ripianare.
Vista la mancata costituzione in giudizio del convenuto , con provvedimento del
11.06.2025, questo Tribunale ne dichiarava la contumacia.
In data 05.09.2025 si costituiva parte convenuta, chiedendo il rigetto della domanda attorea. In particolare, la stessa eccepiva il difetto di legittimazione attiva e di legittimazione passiva, non avendo il nessuna situazione CP_1 debitoria nei confronti degli , emergendo dalla stessa scrittura Parte_1 privata del 22-12-2009 l'avvenuta consegna in favore degli stessi dei 7 assegni dell'importo totale di euro 77.000,00.
pagina 3 di 6 Il G.I., con provvedimento in data 15-9-2025, fissava l'udienza di discussione della causa ex art.281 sexies cpc, sostituita mediante il deposito di note scritte ex art.127 ter cpc.
Tanto premesso, si osserva quanto segue.
La domanda di parte attrice appare fondata.
In particolare, la richiesta avanzata dagli istanti si fonda su una scrittura privata intercorsa con il convenuto, avverso la quale non è stato operato alcun disconoscimento ex art 214 cpc. Di conseguenza , è possibile asserire l'esistenza delle obbligazioni pecuniarie come dedotte e indicate in atti.
Giova rammentare i principi enunciati dalla Cass. SS. UU., sent n.13533 del 30.10.2001. secondo la quale il creditore che agisce per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno o per l'adempimento dell'obbligazione deve solo provare la fonte del suo diritto e allegare l'inadempimento del debitore, il quale dovrà poi dimostrare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Nel caso di specie, parte attrice ha pienamente assolto all'onere probatorio su di essa gravante, producendo la scrittura privata del 22.12.2009, da cui si desume la pattuizione, a carico del , a fronte degli impegni assunti CP_1 dagli , dell'obbligo di versare agli istanti l'importo di euro Parte_1
77.000,00 mediante n.7 assegni di euro 11.000,00 ciascuno. Il , costituendosi in giudizio, non ha, dal suo canto, dedotto elementi CP_1 idonei ad inficiare le pretese della controparte.
In assenza di prova di estinzione del diritto di credito in capo alla parte che ne abbia provato l'esistenza, la domanda non può che essere accolta. Ciò costituisce applicazione del principio di persistenza del credito, ricavabile dall'art. 2697 cc, oltre che dalle Sezioni Unite del 2001.
Una volta provati i fatti che costituiscono il fondamento del diritto fatto valere in giudizio, l'onere della prova dell'inefficacia di tali fatti grava sulla controparte. Infondate sono, al riguardo, le eccezioni processuali di difetto di legittimazione attiva e passiva, avanzate da parte convenuta.
Le doglianze secondo le quali le parti in giudizio non sarebbero titolari delle rispettive posizioni di credito e debito attengono al merito e non ai profili processuali della causa.
Per quanto attiene al merito, il si limita esclusivamente a ribadire di CP_1 aver onorato il debito.
pagina 4 di 6 Nessun elemento è stato allegato dallo stesso per dimostrare che le somme di denaro riportate negli assegni indicati nella scrittura privata del 22-12-2009 siano state effettivamente versate agli attori. Per quanto concerne la dicitura risultante dalla scrittura privata de qua, ossia il punto in cui si afferma che “Tali assegni saranno consegnati dal sig. CP_1
al sig contestualmente alla sottoscrizione del presente
[...] Parte_2 atto di cui il sig. rilascia quietanza per ricevuta”, si osserva che la Pt_1 dichiarazione in parola non può essere considerata quietanza e, quindi, prova dell'avvenuto pagamento, ma una delle disposizioni che parte convenuta s'impegnava ad eseguire. La disposizione in oggetto, infatti, dev'essere letta unitamente e analogamente alle altre parti della scrittura privata, versata in atti, le quali sono fatte espressamente oggetto di obbligo contrattuale ad opera dei contraenti, come si desume dai termini utilizzati ( “Si conviene e si stipula quanto segue”). In altri termini, dal tenore complessivo dell'atto in parola si ricava che i contraenti assumevano, reciprocamente, una serie di obblighi, tra cui - per quello che qui interessa -, l'obbligo a carico del di consegnare CP_1 agli n.7 assegni bancari dell'importo di euro 11.000,00 Parte_1 ciascuno. Si trattava, dunque, dell'assunzione di un obbligo ancora da adempiere, come si desume in maniera inequivoca dall'uso del verbo al futuro (“tali assegni saranno consegnati…”), che lascia chiaramente intendere che i titoli in oggetto non erano stati ancora consegnati, ma che avrebbero dovuto esserlo, ciò che poi non è avvenuto. D'altra parte, non può essere sottaciuto che ben avrebbe potuto il
, di fronte all'eccezione di inadempimento della controparte, CP_1 fornire prova del presunto pagamento, in favore degli attori, della somma di euro 77.000,00, prova che avrebbe potuto offrire agevolmente producendo documentazione contabile (bancaria), idonea a comprovare l'addebito sul proprio conto corrente degli importi consacrati negli assegni richiamati nella scrittura privata del 22-12-2009 e il destinatario finale che aveva incassato gli stessi. Si evidenzia, inoltre, che nel presente giudizio non è stata neppure depositata copia degli assegni in parola, plausibilmente nella disponibilità del convenuto, essendo del tutto inverosimile che un debitore consegni al proprio creditore assegni per un totale di euro 77.000,00, senza conservarsene copia. Per tutte le considerazioni svolte il va condannato al pagamento, CP_1 in favore degli attori, della somma di euro 77.000,00, oltre interessi legali dalla proposizione della domanda giudiziale (30-1-2025) al saldo. pagina 5 di 6 Le spese di giudizio seguono la regola della soccombenza e sono liquidate d'ufficio come in dispositivo, determinando gli onorari nei valori minimi per le fasi studio e introduttiva, vista la semplicità delle questioni oggetto di causa;
ugualmente si determinano gli onorari nei valori minimi per le fasi istruttoria- trattazione e decisionale.
Ciò in quanto la fase istruttoria si è sviluppata con il solo esame della produzione documentale, mentre la fase decisionale si è svolta in assenza di articolati scritti difensivi.
Il tutto con distrazione in favore dell'avv. Gianluca Lucci, antistatario.
P.Q.M
Il Tribunale di Napoli, XII sezione civile, nella persona del giudice monocratico, dott.ssa Luigia Stravino, definitivamente pronunciando in funzione di giudice di primo grado, cosi provvede
-accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, condanna il convenuto, CP_1
, al pagamento in favore degli attori di € 77.000,00 oltre interessi legali
[...] dalla proposizione della domanda giudiziale (30-1-2025) al saldo;
-condanna parte convenuta, , al rimborso, in favore degli attori, Controparte_1
e , delle spese di giudizio, che liquida in € Parte_2 Parte_1
7.052,00 per compensi ed euro 573,10 per spese vive, oltre rimborso forfettario spese generali, iva e cpa come per legge, con attribuzione all'avv. Gianluca
Lucci, antistatario.
Cosi deciso in Napoli, in data 6-10-2025
Il giudice
Dott. Luigia Stravino
Il presente provvedimento è stato redatto in collaborazione con il Mot in tirocinio generico, dott. Antonio Tedesco
pagina 6 di 6