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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 17/01/2025, n. 97 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 97 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
n. 789/2024 r.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Prima Sezione Civile composta da:
dott.ssa Gabriella Zanon Presidente
dott. RO Rizzieri Consigliere rel.
dott. Luca Marani Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa con atto di citazione da con sede in Venezia (c.f. e p. iva ) in Parte_1 P.IVA_1
persona di e di difesa dall'avv. Piero Parte_2 Parte_3
Reis, domiciliata in Venezia presso lo studio del difensore
(attrice)
nei confronti di
(c.f. ) difeso dagli avv.ti Marco RO C.F._1
Esposito e Alfredo Zabeo (convenuto), domiciliato in Venezia Mestre presso lo studio dei difensori
1
sulle seguenti conclusioni:
per l'attrice: respinta ogni contraria domanda, istanza anche istruttoria, eccezione e deduzione, formulata anche in via di appello incidentale, in via preliminare accertare e dichiarare la natura rituale dell'arbitrato di cui alla clausola compromissoria contenuta nell'art. 21 dello Statuto Pt_1 Pt_1
per i motivi esposti negli scritti difensivi depositati;
[...]
nel merito accertare e dichiarare la nullità del lodo arbitrale sottoscritto il 13 marzo 2024 dal collegio arbitrale composto dai dott. Parte_4
e ai sensi e per gli effetti dell'art. Controparte_2 Controparte_3
829, comma 1, n. 4, c.p.c., per i motivi esposti negli scritti difensivi depositati, con ogni conseguente pronuncia, anche con riguardo alle spese di lite relative al giudizio arbitrale;
ovvero accertare e dichiarare la nullità del lodo arbitrale sottoscritto il 13 marzo 2024 dal collegio arbitrale composto dai dott. e Parte_4 Controparte_2
ai sensi e per gli effetti dell'art. 829, comma 1, n. 9, Controparte_3
c.p.c. per i motivi esposti negli scritti difensivi depositati, con ogni conseguente pronuncia, anche con riguardo alle spese di lite relative al giudizio arbitrale;
in ogni caso con vittoria nelle spese di giustizia.
2 per il convenuto:
Nel merito: per i motivi esposti in atti, respingersi l'appello proposto da in quanto inammissibile, non sussistendo la Parte_1
competenza dell'adita Corte di Appello, e in ogni caso perché infondato in fatto e in diritto e per l'effetto confermarsi lo stesso in ogni sua parte e comunque accogliersi le conclusioni svolte in sede arbitrale, ovvero:
Nel merito: per i motivi esposti in atti, accertarsi e dichiararsi la nullità,
e/o l'annullabilità e/o l'inefficacia della deliberazione dell'assemblea dei soci del 19.04.2023 anche per abuso di maggioranza con ogni conseguente statuizione di legge.
Con rifusione di spese e competenze di lite.
Nel merito in via ulteriore: per i motivi esposti in atti, condannarsi la
in persona del suo legale rappresentante pro Parte_1
tempore, a pagare in favore di a titolo di risarcimento RO
del danno subito per effetto dell'ingiustificata revoca dall'incarico di amministratore la somma di € 56.000,00= fatta salva la diversa somma anche maggiore che parrà di giustizia o che verrà determinata anche in via equitativa, oltre interessi legali dal momento del dovuto sino al momento della domanda nonché oltre agli interessi moratori ex art. 1284
c.c. Con rifusione di spese e competenze di lite.
Nel merito sull'istanza di correzione materiale: per i motivi esposti in atti, a correzione dell'errore materiale riportato in dispositivo del lodo arbitrale, nella parte in cui è detto “- liquida le spese della difesa dell'attore, secondo nota di onorari e spese depositata per complessivi €
18.511,26” andrà corretto specificando che detta somma è posta a carico di che andrà condannata a pagarla all'odierno Parte_1
appellato . RO
3 Nel merito in via incidentale: nell'inconcessa ipotesi in cui si ritenessero non sussistenti i presupposti di legge per la correzione dell'errore materiale, in parziale riforma del lodo impugnato e in ragione del principio di soccombenza ex art. 91 c.p.c., condannarsi Parte_1
a rifondere a le spese e competenze di lite nella
[...] RO
misura di € 18.511,26 come liquidata in lodo e quantificata in nota spese di primo grado, facendo salva la diversa somma di giustizia.
In ogni caso: con rifusione delle spese e competenze per la fase di gravame, oltre alla liquidazione di una ulteriore somma ex art. 96, co. 3,
c.p.c. in considerazione della temerarietà e manifesta infondatezza dell'appello.
In istruttoria: ammettersi le istanze istruttorie svolte in sede arbitrale e non accolte e quindi ammettersi le istanze formulate in memoria autorizzata 30.10.2023 e in memoria di replica autorizzata 06.11.2023 dimesse nel procedimento arbitrale dal patrocinio di . RO
MOTIVI DELLA DECISIONE promuoveva giudizio arbitrale nei confronti di RO [...]
(società di cui era socio unitamente ai fratelli RO ed Parte_1
, che gestiva due ristoranti in Venezia), affinché fosse dichiarata la Pt_3
nullità della deliberazione dell'assemblea dei soci del 19 aprile 2023 (con la quale, in assenza di era stato approvato il bilancio RO
dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022 ed erano stati nominati, quali nuovi amministratori, RO ed e la convenuta fosse Parte_3
condannata al risarcimento del danno da lui sofferto per l'ingiusta revoca dall'incarico di amministratore.
Si costituiva nel procedimento arbitrale resistendo Parte_1
alle domande e deducendo che il socio assente avesse rinunciato alla
4 formale convocazione dell'assemblea, che il suo incarico di amministratore fosse scaduto (non vi era perciò stata una revoca) e che il bilancio deliberato fosse identico al progetto approvato il 14 aprile 2023 dall'organo amministrativo, cui ancora faceva parte RO
Esaurita l'attività istruttoria, il collegio arbitrale pronunciava il lodo 13 marzo 2024 con cui erano accolte le domande dell'attore (la delibera assembleare era annullata e la società condannata al risarcimento del danno sofferto dall'attore, liquidato in Euro 46.000,00, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
le spese del giudizio erano poste a carico della convenuta).
Gli arbitri rilevavano che: - non era possibile stabilire se il bilancio approvato il 19 aprile 2023 corrispondesse al progetto presentato al consiglio di amministrazione del 14 aprile 2023; - il verbale non dava atto dell'allegazione del bilancio e l'ordine del giorno “deliberato dal CdA del
14/4/2023 per la convocazione dell'assemblea non prevedeva la proposta di assegnazione di un benefit agli amministratori” (utilizzo di costosa autovettura); - la rinunzia al termine di convocazione dell'assemblea e al deposito del bilancio presso la sede sociale non era “comprensibile” e appariva “inappropriata”.
Il collegio arbitrale aggiungeva che i soci di maggioranza non si erano comportati in buona fede, estromettendo il socio RO
dall'amministrazione e decidendo di accantonare consistenti utili “in assenza di progetti di investimento e tantomeno di scelte imprenditoriali di mediolungo periodo” a fronte di una “lusinghiera situazione economico finanziaria” e della distribuzione di utili per Euro 111.000,00 compiuta nell'anno precedente.
Gli arbitri precisavano che la mancata rielezione di nel RO
c.d.a. non configurava una revoca, poiché l'incarico era a tempo
5 determinato. Tuttavia, “la manca nomina nel nuovo CdA va collegata alla condotta attuata dai soci di maggioranza in danno del socio di minoranza”, e ciò gli aveva cagionato un danno per lucro cessante
(liquidato equitativamente in Euro 36.000,00 per mancata percezione di compenso e in Euro 10.000,00 per la “perdita del vantaggio economico dato dal valore del benefit”).
Con atto di citazione notificato il 30 aprile 2024, Parte_1
impugnava per nullità il lodo.
L'impugnante, dopo avere affermato che l'arbitrato fosse rituale, sosteneva che il lodo era nullo ex art. 829, n. 4 e n. 9, c.p.c., poiché
l'attore mai aveva chiesto di essere risarcito per l'ipotesi di annullamento della delibera per abuso di maggioranza. Inoltre, il collegio arbitrale aveva rilevato d'ufficio, senza sottoporla al contraddittorio delle parti, la questione del “risarcimento spettante a in conseguenza RO
dell'annullamento della delibera per abuso di maggioranza (mentre l'attore aveva chiesto esclusivamente un risarcimento per presunta ingiustificata revoca dall'incarico di amministratore)”. chiedeva che, accertata la natura rituale Parte_1
dell'arbitrato di cui alla clausola compromissoria contenuta nell'art. 21 dello statuto della società, fosse dichiarata la nullità del lodo sottoscritto il 13 marzo 2024 dagli arbitri dott. dott. Parte_4 CP_2
e dott.
[...] Controparte_3
Si costituiva in giudizio chiedendo che l'impugnazione RO
fosse dichiarata inammissibile o comunque rigettata.
Il convenuto eccepiva l'incompetenza della Corte di Appello, poiché
l'arbitrato era irrituale, come poteva desumersi dal contenuto della clausola.
6 Rilevava poi che il lodo era stato impugnato solamente sulla statuizione risarcitoria e non anche sull'accertamento dell'illegittimità della deliberazione. Quindi, aggiungeva che la deliberazione assembleare era stata da lui impugnata per due motivi (mancata convocazione della assemblea e abuso di maggioranza) e la domanda risarcitoria formulata per l'estromissione dalla gestione della società. Pertanto, gli arbitri non erano incorsi nel vizio di ultrapetizione.
Infine, osservava che le spese processuali erano state RO
liquidate dagli arbitri a suo favore, ma nel dispositivo non si era specificato che fossero “a carico di . Chiedeva che Parte_1
fosse corretto l'errore materiale e, in subordine, dichiarava di proporre impugnazione incidentale sul capo della decisione concernente la regolamentazione delle spese.
Con ordinanza del 20 settembre 2024 la Corte dichiarava inammissibile l'istanza di sospensione dell'efficacia del lodo, in quanto non ne era stata chiesta l'esecutività al Tribunale.
Le parti precisavano le conclusioni e scambiavano le comparse conclusionali e le memorie di replica nei termini indicati dall'art. 352
c.p.c.
La causa era rimessa in decisione all'udienza del 9 gennaio 2025.
Ciò premesso, la Corte di Appello ritiene che l'impugnazione di
[...]
non sia fondata e non possa trovare accoglimento. Parte_1
1. Occorre preliminarmente rigettare l'eccezione d'incompetenza del giudice adito, sollevata da RO
Il convenuto afferma che l'arbitrato fosse irrituale, sicché il lodo non potrebbe essere impugnato davanti alla Corte di Appello, ma dovrebbe essere impugnato davanti al Tribunale.
7 La clausola 3 dello statuto societario prevede: “Le controversie, non inderogabilmente riservate alla competenza dell'Autorità giudiziaria, che dovessero sorgere in dipendenza dei rapporti sociali ovvero in dipendenza all'applicazione ed interpretazione del presente statuto tra i soci, tra i soci e l'Organo amministrativo, tra questo ed i liquidatori, saranno deferite ad un Collegio arbitrale composto da tre membri, nominato – su istanza della parte più diligente – dal Consiglio dell' del Circondario di Venezia Controparte_4
ovvero dalla Camera Arbitrale Immobiliare e Generale di Venezia presso la Camera di Commercio di Venezia. Il collegio arbitrale così costituito giudicherà secondo diritto. La sua pronuncia sarà inappellabile essendo le parti tenute, ora per allora, a darvi esecuzione, rimossa ogni eccezione al riguardo. Gli arbitri saranno esonerati dall'obbligo di osservare le norme procedurali ed emetteranno il loro lodo entro sessanta giorni dalla loro nomina salvo necessarie proroghe concordate tra i rappresentanti delle parti. Per tutto quanto non è qui previsto si osservano le norme di cui agli artt. 806 e seguenti C.P.C.”.
Si osserva che la clausola non contiene la manifestazione della volontà che la controversia sia risolta attraverso lo strumento negoziale, ossia mediante una composizione amichevole o un negozio di accertamento riconducibile alla volontà delle parti, le quali si impegnano a considerare la decisione degli arbitri come espressione della loro volontà.
La previsione secondo cui la pronuncia sarà inappellabile e le parti vi dovranno dare esecuzione non consente di dire, in modo inequivoco, che le parti hanno manifestato la volontà suddetta, in quanto anche il lodo emesso all'esito di arbitrato irrituale può essere impugnato davanti all'autorità giudiziaria per vizi propri del negozio giuridico.
8 Inoltre, il rinvio agli artt. 806 e ss. c.p.c. depone per la natura rituale, atteso che disposizioni non disciplinano l'arbitrato irrituale (all'epoca dell'approvazione dello statuto sociale, anteriore al 2006, non era stato ancora introdotto dal legislatore l'art. 808 ter c.p.c., che contempla l'arbitrato rituale).
E' infine rilevante il contegno tenuto dalle parti e dagli arbitri.
Questi ultimi, nominati dal consiglio dell'ordine dei commercialisti, non hanno inteso il loro ruolo quali compositori negoziale della controversia.
Essi hanno scandito il procedimento nella fase di trattazione, in cui le parti hanno depositato memorie difensive, nella fase istruttoria, in cui sono state assunte le prove ammesse, e nella fase decisoria, in cui le parti hanno scambiato comparse conclusionali. Hanno quindi deciso la causa secondo diritto, esaminando le singole questioni di fatto e di diritto a loro devolute.
Malgrado gli arbitri fossero esonerati dall'obbligo di osservare le norme procedurali, queste sono state rispettate e le parti mai hanno loro richiesto di risolvere informalmente la controversia.
Lo stesso lodo, per redazione e contenuto della motivazione, è del tutto simile a decisione giudiziale, non presentandosi come una determinazione contrattuale sorretta dall'intento d'individuare una composizione amichevole.
In ogni caso, a fronte di una clausola dal significato ambiguo, non potrebbe che propendersi per la natura rituale dell'arbitrato, secondo un principio già consolidatosi in giurisprudenza prima che l'art. 808 ter
c.p.c. prevedesse che la volontà delle parti di pervenire alla decisione della controversia mediante determinazione contrattuale debba essere espressa (cfr. Cass. civ., sent., 7 aprile 2015, n. 6909: “in tema di interpretazione del patto compromissorio, anche con riferimento alla
9 disciplina applicabile prima della introduzione dell'art. 808 ter cod. proc. civ. ad opera del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, il dubbio sull'interpretazione dell'effettiva volontà dei contraenti va risolto nel senso della ritualità dell'arbitrato, tenuto conto della natura eccezionale della deroga alla norma per cui il lodo ha efficacia di sentenza giudiziaria”).
2. Con un unico motivo d'impugnazione, denuncia Parte_1
la nullità del lodo ai sensi dell'art. 829, comma 1°, n. 4 e n. 9, c.p.c.
L'attrice lamenta che gli arbitri si siano pronunciati oltre la domanda formulata da condannandola al risarcimento del danno. RO
Ciò comporterebbe la nullità, quantomeno parziale, del lodo, ossia relativamente alla statuizione di condanna. afferma che la domanda risarcitoria formulata da Parte_1
attenesse al “danno subito per effetto dell'ingiustificata RO
revoca dall'incarico di amministratore”, mentre gli arbitri hanno escluso che vi sia stata una revoca e l'hanno risarcito per l'abuso commesso dalla maggioranza.
Il motivo non è condivisibile.
2.1. L'interpretazione, offerta da della domanda Parte_5
risarcitoria proposta da è formalistica e contraria a buona RO
fede. si doleva di essere stato esautorato dal ruolo, svolto fino al Persona_1
2013, di componente del c.d.a. della società. Chiedeva che la deliberazione assembleare, che aveva portato alla nomina di un nuovo consiglio di amministrazione, fosse annullata.
La deliberazione assembleare è stata annullata dagli arbitri per due distinte ragioni: irregolarità nella convocazione dell'assemblea e nell'allegazione del progetto di bilancio;
abuso della maggioranza a
10 danno del socio rimasto in minoranza. Tale statuizione non è stata censurata dall'impugnante.
E' vero che gli arbitri hanno rilevato che non fu disposta una revoca, poiché la carica era a tempo determinato, ma è altrettanto vero che essi hanno ritenuto che la decisione dei due fratelli di escludere dal CP_1
consiglio di amministrazione fosse abusiva (statuizione che – lo si ripete
– non è oggetto d'impugnazione).
Dunque, non era stato revocato dalla funzione di RO
amministratore, ma comunque escluso dall'organo amministrativo per mezzo di una deliberazione invalida, in quanto assunta con modalità irrispettose dei diritti del socio ed espressione di un abuso della maggioranza.
Era così accolta la prospettazione dell'attore e riconosciuto che la sua estromissione dalla gestione di non era avvenuta Parte_1
legittimamente.
E' stata perciò accertata la causa petendi della domanda risarcitoria di che non si può riduttivamente vedere limitata alla RO
“revoca” in senso stretto (cioè a un provvedimento di revoca da un incarico), dovendo invece intenderla estesa agli effetti prodotti dalla deliberazione invalida (la cessazione del ruolo di amministratore della società che aveva ricoperto ininterrottamente dal 2009). E' infatti agevole, da una lettura complessiva dell'atto di costituzione nel giudizio arbitrale, che egli con “revoca dall'incarico di amministratore” intendesse la decisione dei fratelli di escluderlo dal nuovo c.d.a. riconosceva, infatti, che non vi era stato un RO
provvedimento di revoca, ma una sua estromissione dal c.d.a., e proprio per questo allegava di avere subito un danno. Egli intitolava la domanda risarcitoria: “azione di risarcimento del danno subito da RO
11 per la mancata nomina di amministratore” (punto VII dell'atto di costituzione); e chiariva: “A prescindere dall'illegittimità della deliberazione assembleare per le ragioni sopra esposte, il
[...]
ha diritto ad ottenere dalla il risarcimento CP_1 Parte_1
dei danni subiti a seguito della sua estromissione dal CdA per effetto della deliberazione del 19.04.2023...” (pag. 21 dell'atto 2 ottobre 2023).
Dal lamentato abuso della maggioranza, di cui accusava i fratelli, che per l'appunto l'avevano escluso dal ruolo gestorio, privandolo del compenso che percepiva a tale titolo (e contemporaneamente decidendo di non distribuire gli utili conseguiti nel corso dell'esercizio), si desume che la sua pretesa risarcitoria si basava su tale estromissione.
2.2. Non ha alcuna attinenza con il denunciato vizio di ultrapetizione il fatto che il danno per lucro cessante, sofferto da sia stato RO
liquidato dagli arbitri equitativamente. Peraltro, la decisione secondo diritto, prevista dalla clausola arbitrale, non esclude l'applicazione dell'art. 1226 c.c. La liquidazione equitativa del danno è prevista da una norma di legge e non va confusa con la decisione equitativa della controversia (confusione in cui incorre la difesa dell'impugnante a pag. 7 dell'atto di citazione).
2.3. Infine, come non vi è stato vizio di ultrapetizione, così gli arbitri non hanno rilevato d'ufficio che all'attore competeva un risarcimento “in conseguenza dell'annullamento della delibera per abuso di maggioranza”, poiché tale pretesa risarcitoria era già contenuta nella sua originaria domanda, rettamente intesa.
3. In ragione di quanto sopra esposto, la domanda di Parte_1
di dichiarazione di nullità del lodo, pronunciato in Venezia il 13 marzo
2024, dev'essere respinta.
12 4. Deve altresì respingersi la richiesta, formulata dal convenuto, di correzione di errore materiale del lodo. Non si rinviene, infatti, alcun errore. Il significato del dispositivo va inteso dalla complessiva decisione,
e non vi può perciò essere dubbio che le spese processuali siano state poste a carico della soccombente in quanto unica Parte_1
controparte del giudizio arbitrale.
Inammissibile è l'impugnazione incidentale del convenuto, proposta
“nell'inconcessa ipotesi in cui si ritenessero non sussistenti i presupposti di legge per la correzione dell'errore materiale” (sic le conclusioni del convenuto). La statuizione sulle spese, assunta dagli arbitri, non può essere “riformata”, tanto più che essa è già favorevole a RO
come egli stesso afferma, pur lamentando un'asserita incompletezza nel dispositivo. Il presente è un giudizio di nullità, che come tale richiede da parte dell'impugnante incidentale, a pena d'inammissibilità,
l'individuazione di una causa di nullità del lodo.
5. Le spese seguono la soccombenza (prevalente, se non esclusiva, è la soccombenza dell'attrice, in quanto l'impugnazione incidentale del convenuto verte esclusivamente sulla questione secondaria di cui si è detto al punto che precede) e sono liquidate come in dispositivo, riconoscendo, in ragione della bassa complessità della lite, un compenso compreso tra i parametri minimi e medi previsti dal d.m. n. 147/2022 per le cause di valore euro 26.001-52.000 (in cui si colloca la statuizione di condanna impugnata) e considerate le fasi processuali effettivamente svolte. non ha diritto alla rifusione del contributo versato RO
per la proposizione dell'impugnazione incidentale, in quanto dichiarata inammissibile.
Non ricorrono le condizioni per una pronuncia ex art. 96, 3° co., c.p.c.
13 6. Sussistono i presupposti dell'art. 13, comma 1° quater, d.p.r. 30 maggio
2002, n. 115, con conseguente obbligo in capo all'attrice e al convenuto di versare ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già corrisposto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Venezia, prima sezione civile, definitivamente decidendo la causa civile n. 789/2024 r.g.a. promossa con atto di citazione da (attrice) nei confronti di Parte_1 CP_1
(convenuto), ogni contraria domanda ed eccezione disattesa, così
[...]
ha deciso:
1) rigetta l'impugnazione per nullità del lodo pronunciato in Venezia il
13 marzo 2024 dagli arbitri dott. dott. Parte_4 CP_2
e dott.
[...] Controparte_3
2) respinge l'istanza di correzione e l'impugnazione incidentale proposte da;
RO
3) condanna l'attrice a rifondere al convenuto le spese processuali che liquida in Euro 4.200,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa nella misura di legge;
4) dichiara che sussistono i presupposti dell'art. 13, comma 1° quater,
d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, con conseguente obbligo in capo all'attrice e in capo al convenuto di versare ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già corrisposto.
Venezia, 14 gennaio 2025.
Il Presidente
(dott.ssa Gabriella Zanon)
Il Consigliere estensore
(dott. RO Rizzieri)
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