Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 08/01/2025, n. 26 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 26 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SEZIONE II CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 4052 /2024 R.V.G. promossa da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
e da
, (C.F. ), Parte_2 C.F._2 entrambi con il patrocinio dell'Avv. FERRARI ALESSANDRA ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Voghera, Via Plana n. 99;
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Voghera, in data 28/06/2008, il cui atto è stato trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Voghera alla Parte II, Serie A
n. 25, dell'anno 2008; separati consensualmente con sentenza N. 1595/2023 pubblicata il 13.12.2023;
e con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
“1) il figlio minore è affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione Per_1 materiale prevalente presso la madre mantenendo, di comune accordo, la residenza a tutti i fini di legge presso l'abitazione sita in Voghera (Pv) Via Amendola n. 25, di proprietà della sig.ra
Parte_1
2) il Sig. eserciterà il diritto di visita al figlio portandolo con sé anche presso Parte_2
l'abitazione dei nonni paterni, quando più lo desidera, senza formalità, previo accordo con la madre nel rispetto delle esigenze scolastiche e ricreative dello stesso, nonché delle esigenze di vita e professionali di entrambi i genitori;
previo preavviso telefonico alla madre, potrà, altresì portarlo a scuola la mattina;
- a week-end alternati il sabato e la domenica dalle ore 12.00 fino alle ore 15.00 quando condivideranno insieme genitori e figlio il pranzo;
- un giorno infrasettimanale, il martedì, dalle ore 18.00 alle ore 21.00 quando condivideranno insieme genitori e figlio la cena.
In merito alle vacanze:
- durante le vacanze estive il sig. trascorrerà due settimane di vacanza, anche non Pt_2 consecutive, al mare o in montagna con il figlio insieme alla moglie;
- verrà concesso al figlio minore di frequentare qualche settimana il centro estivo, Per_1 se lo vorrà, e di conseguenza le parti si accorderanno per portarlo e recuperarlo in modo alternato e di trascorrere, se lo vorrà, l'intero mese di Agosto a Brallo di Pregola (Pv) insieme ai nonni materni presso la loro seconda casa, come ha sempre fatto.
- durante le vacanze natalizie e pasquali il sig. terrà con sé il figlio almeno Pt_2 Per_1 due pomeriggi, da concordare con la moglie, dalle ore 12.00 fino alle ore 15.00 quando condivideranno insieme genitori e figlio il pranzo;
- i giorni festivi di calendario (Natale, Capodanno, Pasqua, etc.) verranno trascorsi insieme genitori e figlio;
- il compleanno verrà festeggiato insieme genitori e figlio;
Tutto quanto sopra, salvo diversi accordi da prendersi nell'interesse del minore congiuntamente da entrambi i coniugi volta per volta e tenuto conto delle richieste ed esigenze del figlio e delle esigenze lavorative dei genitori.
4) il sig. continuerà a versare alla sig.ra entro il giorno 15 di ogni mese la somma Pt_2 Pt_1 di € 200,00 (duecento/00), da rivalutarsi secondo gli indici ISTAT e secondo le modalità che di volta in volta di comune accordo verranno adottate, quale contributo per il mantenimento del figlio minore sino a quando lo stesso non diventerà economicamente indipendente;
5) i genitori restano coobbligati in misura paritetica del 50% ciascuno al pagamento delle spese extra assegno da individuarsi secondo il Protocollo in vigore presso il Tribunale di Pavia con obbligo di rimborso in favore del coniuge che abbia provveduto ad anticiparle su presentazione della relativa documentazione;
6) l'assegno unico continuerà ad essere integralmente percepito dalla sig.ra Pt_1
7) il figlio continuerà ad essere fiscalmente a carico della Sig.ra Pt_1
8) i coniugi dichiarano di non avere null'altro a pretendere l'uno dall'altro dal punto di vista economico-patrimoniale;
pag. 2 di 4 9) i ricorrenti, fin d'ora prestano reciprocamente l'assenso alla concessione del nullaosta per il rilascio e/o il rinnovo del passaporto e/o della carta di identità valida per l'espatrio anche per il figlio impegnandosi a rendere formale dichiarazione di assenso nelle forme e secondo le Per_1 modalità richieste dalle competenti Autorità, quando se ne presenterà la necessità e previa comunicazione della causale del viaggio e della destinazione”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 01.10.2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti,
i coniugi hanno richiesto pronuncia divorzile alle condizioni sopraindicate.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III c.p.c.
Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, hanno confermato le condizioni concordate di cui al ricorso.
Si dà atto che è stata data comunicazione al PM ai sensi degli artt. 70 e 71 cpc.
Rileva il Collegio che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio avanzata da entrambe le parti deve essere accolta, in quanto fondata. Infatti le prove documentali depositate
(sentenza n. 1595/2023 del Tribunale di Pavia con la quale è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi, certificati anagrafici di residenza e di stato di famiglia delle parti) dimostrano che la separazione si è protratta ininterrottamente dall'udienza avvenuta il 24.11.2023, tenutasi in modalità cartolare.
Si è pertanto verificata la fattispecie prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898 e successive modificazioni quale ragione che determina la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole non è stato ritenuto necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando così statuisce:
pag. 3 di 4 • pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Pt_1
da in Voghera il giorno 28/06/2008 (atto n. 25,
[...] Parte_2 parte II, serie A, anno 2008);
• ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge.
• omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
• prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 16.12.2024
Il Giudice Est. La Presidente
Dott.ssa Claudia Caldore Dott.ssa Marina Bellegrandi
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