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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 02/10/2025, n. 761 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 761 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G.N. 1445/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione monocratica, nella persona della Dott.ssa Tiziana Macrì, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1445/2017 R.G. pendente tra:
(C.F. , in persona del Sindaco l.r.p.t., Via Cavour n. 1 Parte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dagli avv. Domenico Sorace e Antonino M. Distilo, ed elettivamente domiciliato in
Vibo Valentia (VV) Viale Accademie Vibonesi n. 2, giusta procura in atti.
- Parte opponente-
E
C.F. ), in persona del l.r.p.t., con sede in Ionadi (VV) in Via Pio X, C. Controparte_1 P.IVA_2
da Donna Fina n.12, rappresentata difesa dall'Avv. Leolinda Pirillo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Vibo Valentia, Via III Traversa D.A. Basile n.20, giusta procura in atti.
-Parte opposta-
ha pronunciato, nelle forme dell'art 281 sexies c.p.c., la presente sentenza, all'esito della scadenza dei termini concessi ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. per il deposito delle note uniche di trattazione scritta e di precisazione conclusioni, dando lettura dei seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Con atto di citazione in opposizione e domanda riconvenzionale, ritualmente notificato, il Parte_1
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 344/2017 emesso dal Tribunale di Vibo Valentia,
nell'ambito del procedimento monitorio n. 994/2017 R.G, con cui si ingiungeva il pagamento della somma di euro 161.931,91, oltre: a) interessi ai sensi degli artt. 143 e 144 del D.P.R. n. 207/2010 sino al soddisfo;
b)
spese procedurale liquidate in euro 2.135,00 per compensi, euro 406,50 per spese non imponibili, spese forfettarie Iva e cpa come per legge.
Più nel dettaglio, parte opponente, in accoglimento dell'avanzata opposizione chiedeva: “ dar luogo alla revoca del decreto ingiuntivo opposto, perché correlato ad un ricorso inesistente, nullo ed integramente invalido, in mancanza di valida sottoscrizione e procura alle liti in seno alla copi notificata;
dichiarare il difetto di legittimazione passiva del;
dichiarare l'insussistenza dei presupposti per il Parte_1
pagamento delle somme pretese, non essendosi dato luogo a collaudo integrale delle opere;
statuire che l'Impresa ricorrente è contrattualmente responsabile, per inadempimento contrattuale, per non aver adottato l'ordinaria diligenza richiesta in materia d'appalto ed in relazione alle disposizioni del codice dei contratti pubblici (dlgs 50/2016 e dlgs 163/06 e ss.mm.) In conseguenza, dichiarare che la medesima impresa non ha alcun titolo di credito nei confronti del di , secondo il principio inademplenti non Pt_1 Pt_1
ademplendum est;
in via subordinata, ridurre il credito spettante all'impresa: a) sia muovendo dal verbale di collaudo, che lo ha quantificato in euro 111.112,03; b) sia ulteriormente deducendo il controvalore dei lavori non correttamente realizzati, per il cui rispristino occorre la somma aggiuntiva non inferiore ad euro
100.000,00 o quella che risulterà in corso di causa;
in via riconvenzionale, in ragione dei gravi pregiudizi e disservizi cagionati, voglia condannare l'Impresa a pagare in favore del , la somma di Parte_1
euro 100.000,00 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale procurato e la somma di euro 70.000,00 a titolo di danno da disservizio (euro 50.000,00) e da decremento patrimoniale dovuto all'attuale indisponibilità
della scuola materna (20.000,00) procurato, in entrambi i cadi con favore di rivalutazione da operarsi sulla base degli indici bancari correnti ed interessi legali, fatta salva la superiore determinazione che risulterà da esperenda consulenza tecnica e la valutazione equitativa del Tribunale;
condanna a spese e competenze di giudizio”.
2 Con comparsa di costituzione e risposta, si costituiva in giudizio la insistendo per il rigetto CP_1
dell'opposizione proposta perché infondata in fatto e in diritto.
In data 15.01.2018 si celebrava la prima udienza, all'esito della quale il Giudicante rigettava la richiesta di provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto e concedeva i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c.
Depositate le memorie di cui all'art. 183 co 6 c.p.c., il Tribunale rigettava le ulteriori richieste avanzate dalle parti- CTU- e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni.
Dopo numerosi rinvii e divenuto nelle more questo Giudice titolare del fascicolo, all'udienza del 25 settembre
2025 le parti depositavano note di precisazione delle conclusioni e discussione ai sensi degli artt. 281 sexies e
127 ter c.p.c.
Così ragguagliate le vicende processuali, l'opposizione proposta deve essere parzialmente rigettata per le ragioni che seguono.
Giova esaminare partitamente i motivi posti a fondamento dell'opposizione.
Mancata sottoscrizione del ricorso e notifica della procura alle liti
Non merita accoglimento l'eccezione di nullità relativa la mancata sottoscrizione del ricorso notificato. L'art. 3 bis della Legge n. 53 del 1994, espressamente prevede che: “La notificazione con modalità telematica si esegue a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo risultante da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. La notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi. Fermo restando quanto previsto dal regio decreto 30
ottobre 1933, n. 1611, in materia di rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato, la notificazione alle pubbliche amministrazioni è validamente effettuata presso l'indirizzo individuato ai sensi dell'articolo 16-ter,
comma 1-ter, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
2012, n. 221. Quando l'atto da notificarsi non consiste in un documento informatico, l'avvocato provvede ad estrarre copia informatica dell'atto formato su supporto analogico, attestandone la conformità con le modalità
previste dall'articolo 196-undecies delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie. La notifica si esegue mediante allegazione dell'atto da notificarsi al messaggio di
3 posta elettronica certificata. La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione prevista dall'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, e, per il destinatario, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna prevista dall'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio
2005, n. 68, fermo quanto previsto dall'articolo 147, secondo e terzo comma, del codice di procedura civile. Il
messaggio deve indicare nell'oggetto la dizione: «notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994». L'avvocato redige la relazione di notificazione su documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale ed allegato al messaggio di posta elettronica certificata. La relazione deve contenere: a) il nome, cognome ed il codice fiscale dell'avvocato notificante;
b) DAL D.L. 24 GIUGNO 2014, N. 90, Controparte_2
CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 11 AGOSTO 2014, N. 114; c) il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale ed il codice fiscale della parte che ha conferito la procura alle liti;
d) il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale del destinatario;
e) l'indirizzo di posta elettronica certificata a cui l'atto viene notificato;
f) l'indicazione dell'elenco da cui il predetto indirizzo è stato estratto;
g)
l'attestazione di conformità di cui al comma 2. Per le notificazioni effettuate in corso di procedimento deve,
inoltre, essere indicato l'ufficio giudiziario, la sezione, il numero e l'anno di ruolo”.
Dalla lettura dell'art. 3 bis della Legge n. 53 del 1994 si evince che in caso di notifica telematica è fatto obbligo soltanto di attestare la conformità all'originale del ricorso e del decreto ingiuntivo. Indi, l'unico documento da firmare digitalmente ai fini della validità della notifica del ricorso monitorio e del pedissequo decreto ingiuntivo è la relata di notifica, poiché in questo documento si attesta che il ricorso e il decreto ingiuntivo che si stanno notificando in formato digitale sono conformi agli originali depositati nel fascicolo telematico. Non
è invece necessario firmare anche il notificando ricorso per decreto ingiuntivo, perché tale ricorso è già stato sottoscritto digitalmente nel momento in cui è stato depositato telematicamente. Sul punto la Suprema Corte
ha affermato che “Il ricorso per cassazione in origine analogico, successivamente riprodotto in formato digitale ai fini della notifica telematica ex art. 3 bis l. n. 53 del 1994, munito dell'attestazione di conformità
all'originale, non richiede la firma digitale dei difensori (che, invece, deve essere presente in calce alla notifica effettuata a pezzo PEC), perché è sufficiente che la copia telematica rechi la menzionata attestazione di conformità, redatta secondo le disposizioni vigenti "ratione temporis", non assumendo peraltro rilievo la circostanza che il file digitale rechi il formato "pdf" anziché "p7m".” (Cass. Civ., Sez. 2, Ordinanza n. 23951
4 del 29/10/2020). Inoltre, in ossequio al principio di conservazione degli atti, la Corte di cassazione, con ord.
n.3805/2018, ha ritenuto sanato il vizio della notifica a mezzo pec priva, nella relata, della sottoscrizione digitale del legale, non ritenendo la stessa radicalmente inesistente: “L'irritualità della notificazione di un atto
(nella specie, ricorso per cassazione) a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna telematica ha comunque prodotto il risultato della conoscenza dell'atto e determinato così il raggiungimento dello scopo legale dello stesso, in omaggio alla regola generale sancita dall'art. 156, comma
3, c.p.c.: ne deriva che è inammissibile l'eccezione con la quale si lamenti esclusivamente detto vizio procedimentale, senza prospettare un concreto pregiudizio per l'esercizio del diritto di difesa” (Cass. civ. Sez.
5, Ordinanza n. 3805 del 16/02/2018).
Altresì infondata è l'eccezione relativa la nullità del ricorso per omessa notifica della procura alle liti.
L'obbligo di allegazione della procura alle liti è riferito al ricorso che viene depositato e non anche alla copia che viene notificata. In tal senso, la giurisprudenza di legittimità ha affermato il principio di diritto secondo il quale: “Ai fini della decorrenza del termine per l'opposizione a decreto ingiuntivo, a norma dell'art. 643 c.p.c.
devono essere notificati il ricorso e il decreto monitorio, mentre non è necessaria la notificazione - nemmeno quando questa è eseguita con posta elettronica certificata ai sensi della l. n. 53 del 1994 - della procura alle liti rilasciata al difensore della parte creditrice (cfr Cass. Civ. Ord. N. 27154 del 2021)”.
Difetto di legittimazione passiva del Parte_1
Per quel che concerne l'eccezione relativa il difetto di legittimazione passiva il lamenta Parte_1
la propria legittimazione essendo il contratto di appalto stipulato con la finanziato a livello CP_1
ministeriale.
Orbene, dal tenore letterale dell'art. 14 del decreto legislativo n. 36 del 2023 – nuovo codice degli appalti-
l'ente pubblico che stipula il contratto riveste la qualifica di stazione appaltante, ovvero di contraente principale, anche se l'opera viene finanziata da un ministero. A tal proposito con il contratto di appalto -cui al repertorio n 32 del 2013- il Comune di , in proprio, concedeva in appalto alla i lavori di Pt_1 CP_1
realizzazione del Centro di Aggregazione Sociale 3P – Padre Pino Puglisi “Ancora Legalità”, ammesso a finanziamento nell'ambito del PON Sicurezza- Obbiettivo Convergenza 2007/2013.
5 Parte convenuta ha, quindi, correttamente agito nei confronti del , unico soggetto Parte_1
legittimato a adempiere nei riguardi dell'appaltatore degli obblighi scaturenti dal contratto di appalto.
Nullità e/o inammissibilità del decreto ingiuntivo opposto
Nel merito, il ricorso è solo parzialmente fondato.
Preliminarmente è opportuno ribadire che la Corte di Cassazione (Sezioni Unite n. 13533/2001) ha chiarito che “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 cod. civ. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione)”. Pertanto, la parte opposta, attrice sostanziale, ha l'onere di provare esclusivamente il titolo e la sopravvenuta scadenza dell'obbligazione (di pagamento), asseritamente rimasta inadempiuta, e di allegare il fatto dell'altrui inadempimento;
incombe, poi, sulla controparte l'onere di eccepire
(e dimostrare) eventuali fatti impeditivi, estintivi o modificativi dell'obbligazione.
Nel caso che ci occupa il Comune di contesta il credito opposto sostenendo la non completezza dei Pt_1
lavori oggetto di appalto, per delle anomalie tra il progetto originario e quello in variante.
Orbene, dalla documentazione prodotta- sia da parte attrice che da parte convenuta- emerge che non vi è stato alcun inadempimento contrattuale da parte della che i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte. CP_1
Di ciò, si dà atto nel certificato di collaudo a firma dell'Arch. nella sezione riguardante Controparte_3
l'osservanza delle prescrizioni: “Da quanto si è potuto riscontrare ed accertare con le suddette verifiche,
controlli, misurazioni, accertamenti e saggi, si è tratta la convinzione che le opere eseguite corrispondono, in tutto e per tutto, alle prescrizioni contrattuali;
che nella loro esecuzione sono stati impiegati materiali idonei
6 e seguite le modalità specificate nel capitolato speciale di appalto;
che la lavorazione è stata condotta a regola d'arte ed infine che esiste la precisa corrispondenza, agli effetti contabili, tra le opere eseguite e le registrazioni nel libretto delle misure, nel registro di contabilità e nello stato finale”.
Ancora, l'arch. , stante gli eventi di forza maggiore, che si registravano in data 10.08.2016 Controparte_3
e 08.09.2016, detraeva dal credito dell'impresa, la somma di euro 41.940,59 lordi – euro 29.098,20 netti-
essendo quelle “lavorazione non collaudabili”. Sicchè, proseguendo nell'analisi dell'atto di collaudo si osserva che nella sezione dedicata dagli eventi di forza maggiore si dava atto che: “A seguito della formale ultimazione dei lavori, ma ad operazioni di collauda ancora da completare, avvennero i seguiti eventi di forza maggiore:
due distinti eventi metereologici eccezionali accertati in primis dal sottoscritto (vedasi verbale di visita del
10.08.2019 e 08.09.2016) e successivamente conclamati dall'Amministrazione Comunale con Delibera G.C.
n. 49 del 14./09/2016 ad oggetto “ richiesta del riconoscimento dello stato di emergenza e calamita naturale a seguito dell'evento meteorico avverso abbattutosi sul territorio Comunale di ” e dell'Ordinanza Pt_1
del Sindaco n. 20 del 08/09/2019 nella quale si descriva il fenomeno occorso come “ bomba d'acqua” e dai dati pluviometrici pubblicati dall'ARPACAL (ALL. 1)….”
In definitiva sulla base del collaudo, il quale costituisce la fase finale dell'appalto e regola in maniera definitiva i rispettivi rapporti assumendo sia una valenza ricognitiva di una determinata situazione relativa ai lavori compiuti, sia una valenza di atto liberatorio di ogni eventuale pregresso sospeso ed ha la funzione di attestare la conformità delle opere realizzate al progetto presentato, deve escludersi ogni responsabilità della
[...]
CP_ essendo le opere non collaudabili danneggiate per un evento di forza maggiore.
Pertanto, ritiene questo giudicante che il credito vantato dalla parte convenuta non corrisponda a quello indicato nel decreto ingiuntivo opposto, bensì a quello rideterminato con scorporo delle opere non collaudabili.
In punto di diritto, “il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ha ad oggetto l'intera situazione giuridica controversa, sicché è al momento della decisione che occorre avere riguardo per la verifica della sussistenza delle condizioni dell'azione e dei presupposti di fatto e di diritto per l'accoglimento della domanda di condanna del debitore. Pertanto, la riscontrata insussistenza, anche parziale, dei suddetti presupposti, pur non escludendo il debito dell'originario ingiunto, comporta l'impossibilità di confermarne la condanna
7 nell'importo indicato nel decreto ingiuntivo, che dunque va sempre integralmente revocato.” (Cass. civ., sez.
3, sent. n. 21840 del 24.09.2013).
In merito alla domanda riconvenzionale avanzata da parte ricorrente
La domanda riconvenzionale avanzata dal Comune di non può trovare accoglimento perché formulata Pt_1
in termini generici e non provata.
In considerazione della soccombenza parziale e reciproca delle parti, delle questioni trattate e dell'attività
difensiva espletata, le spese devono essere compensate, ai sensi dell'art. 92, co. 2, c.p.c..
PQM
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Tiziana Macrì,
disattesa ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando sulla domanda avanzata dal , così provvede: Parte_1
1. ACCOGLIE parzialmente l'opposizione per le suesposte motivazioni, e per l'effetto, REVOCA il decreto ingiuntivo n. 344/2017 emesso dal Tribunale di Vibo Valentia, nell'ambito del procedimento monitorio n.
994/2017 R.G.
2. nel resto, RIGETTA l'opposizione proposta e, per l'effetto, CONDANNA il al Parte_1
pagamento della somma di euro 111.112,03 oltre interessi legali dal dì della domanda e sino al soddisfo.
3. COMPENSA le spese di lite.
Vibo Valentia, li 02.10.2025
Il Presidente
Dott.ssa Tiziana Macrì
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione monocratica, nella persona della Dott.ssa Tiziana Macrì, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1445/2017 R.G. pendente tra:
(C.F. , in persona del Sindaco l.r.p.t., Via Cavour n. 1 Parte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dagli avv. Domenico Sorace e Antonino M. Distilo, ed elettivamente domiciliato in
Vibo Valentia (VV) Viale Accademie Vibonesi n. 2, giusta procura in atti.
- Parte opponente-
E
C.F. ), in persona del l.r.p.t., con sede in Ionadi (VV) in Via Pio X, C. Controparte_1 P.IVA_2
da Donna Fina n.12, rappresentata difesa dall'Avv. Leolinda Pirillo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Vibo Valentia, Via III Traversa D.A. Basile n.20, giusta procura in atti.
-Parte opposta-
ha pronunciato, nelle forme dell'art 281 sexies c.p.c., la presente sentenza, all'esito della scadenza dei termini concessi ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. per il deposito delle note uniche di trattazione scritta e di precisazione conclusioni, dando lettura dei seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Con atto di citazione in opposizione e domanda riconvenzionale, ritualmente notificato, il Parte_1
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 344/2017 emesso dal Tribunale di Vibo Valentia,
nell'ambito del procedimento monitorio n. 994/2017 R.G, con cui si ingiungeva il pagamento della somma di euro 161.931,91, oltre: a) interessi ai sensi degli artt. 143 e 144 del D.P.R. n. 207/2010 sino al soddisfo;
b)
spese procedurale liquidate in euro 2.135,00 per compensi, euro 406,50 per spese non imponibili, spese forfettarie Iva e cpa come per legge.
Più nel dettaglio, parte opponente, in accoglimento dell'avanzata opposizione chiedeva: “ dar luogo alla revoca del decreto ingiuntivo opposto, perché correlato ad un ricorso inesistente, nullo ed integramente invalido, in mancanza di valida sottoscrizione e procura alle liti in seno alla copi notificata;
dichiarare il difetto di legittimazione passiva del;
dichiarare l'insussistenza dei presupposti per il Parte_1
pagamento delle somme pretese, non essendosi dato luogo a collaudo integrale delle opere;
statuire che l'Impresa ricorrente è contrattualmente responsabile, per inadempimento contrattuale, per non aver adottato l'ordinaria diligenza richiesta in materia d'appalto ed in relazione alle disposizioni del codice dei contratti pubblici (dlgs 50/2016 e dlgs 163/06 e ss.mm.) In conseguenza, dichiarare che la medesima impresa non ha alcun titolo di credito nei confronti del di , secondo il principio inademplenti non Pt_1 Pt_1
ademplendum est;
in via subordinata, ridurre il credito spettante all'impresa: a) sia muovendo dal verbale di collaudo, che lo ha quantificato in euro 111.112,03; b) sia ulteriormente deducendo il controvalore dei lavori non correttamente realizzati, per il cui rispristino occorre la somma aggiuntiva non inferiore ad euro
100.000,00 o quella che risulterà in corso di causa;
in via riconvenzionale, in ragione dei gravi pregiudizi e disservizi cagionati, voglia condannare l'Impresa a pagare in favore del , la somma di Parte_1
euro 100.000,00 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale procurato e la somma di euro 70.000,00 a titolo di danno da disservizio (euro 50.000,00) e da decremento patrimoniale dovuto all'attuale indisponibilità
della scuola materna (20.000,00) procurato, in entrambi i cadi con favore di rivalutazione da operarsi sulla base degli indici bancari correnti ed interessi legali, fatta salva la superiore determinazione che risulterà da esperenda consulenza tecnica e la valutazione equitativa del Tribunale;
condanna a spese e competenze di giudizio”.
2 Con comparsa di costituzione e risposta, si costituiva in giudizio la insistendo per il rigetto CP_1
dell'opposizione proposta perché infondata in fatto e in diritto.
In data 15.01.2018 si celebrava la prima udienza, all'esito della quale il Giudicante rigettava la richiesta di provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto e concedeva i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c.
Depositate le memorie di cui all'art. 183 co 6 c.p.c., il Tribunale rigettava le ulteriori richieste avanzate dalle parti- CTU- e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni.
Dopo numerosi rinvii e divenuto nelle more questo Giudice titolare del fascicolo, all'udienza del 25 settembre
2025 le parti depositavano note di precisazione delle conclusioni e discussione ai sensi degli artt. 281 sexies e
127 ter c.p.c.
Così ragguagliate le vicende processuali, l'opposizione proposta deve essere parzialmente rigettata per le ragioni che seguono.
Giova esaminare partitamente i motivi posti a fondamento dell'opposizione.
Mancata sottoscrizione del ricorso e notifica della procura alle liti
Non merita accoglimento l'eccezione di nullità relativa la mancata sottoscrizione del ricorso notificato. L'art. 3 bis della Legge n. 53 del 1994, espressamente prevede che: “La notificazione con modalità telematica si esegue a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo risultante da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. La notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi. Fermo restando quanto previsto dal regio decreto 30
ottobre 1933, n. 1611, in materia di rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato, la notificazione alle pubbliche amministrazioni è validamente effettuata presso l'indirizzo individuato ai sensi dell'articolo 16-ter,
comma 1-ter, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
2012, n. 221. Quando l'atto da notificarsi non consiste in un documento informatico, l'avvocato provvede ad estrarre copia informatica dell'atto formato su supporto analogico, attestandone la conformità con le modalità
previste dall'articolo 196-undecies delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie. La notifica si esegue mediante allegazione dell'atto da notificarsi al messaggio di
3 posta elettronica certificata. La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione prevista dall'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, e, per il destinatario, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna prevista dall'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio
2005, n. 68, fermo quanto previsto dall'articolo 147, secondo e terzo comma, del codice di procedura civile. Il
messaggio deve indicare nell'oggetto la dizione: «notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994». L'avvocato redige la relazione di notificazione su documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale ed allegato al messaggio di posta elettronica certificata. La relazione deve contenere: a) il nome, cognome ed il codice fiscale dell'avvocato notificante;
b) DAL D.L. 24 GIUGNO 2014, N. 90, Controparte_2
CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 11 AGOSTO 2014, N. 114; c) il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale ed il codice fiscale della parte che ha conferito la procura alle liti;
d) il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale del destinatario;
e) l'indirizzo di posta elettronica certificata a cui l'atto viene notificato;
f) l'indicazione dell'elenco da cui il predetto indirizzo è stato estratto;
g)
l'attestazione di conformità di cui al comma 2. Per le notificazioni effettuate in corso di procedimento deve,
inoltre, essere indicato l'ufficio giudiziario, la sezione, il numero e l'anno di ruolo”.
Dalla lettura dell'art. 3 bis della Legge n. 53 del 1994 si evince che in caso di notifica telematica è fatto obbligo soltanto di attestare la conformità all'originale del ricorso e del decreto ingiuntivo. Indi, l'unico documento da firmare digitalmente ai fini della validità della notifica del ricorso monitorio e del pedissequo decreto ingiuntivo è la relata di notifica, poiché in questo documento si attesta che il ricorso e il decreto ingiuntivo che si stanno notificando in formato digitale sono conformi agli originali depositati nel fascicolo telematico. Non
è invece necessario firmare anche il notificando ricorso per decreto ingiuntivo, perché tale ricorso è già stato sottoscritto digitalmente nel momento in cui è stato depositato telematicamente. Sul punto la Suprema Corte
ha affermato che “Il ricorso per cassazione in origine analogico, successivamente riprodotto in formato digitale ai fini della notifica telematica ex art. 3 bis l. n. 53 del 1994, munito dell'attestazione di conformità
all'originale, non richiede la firma digitale dei difensori (che, invece, deve essere presente in calce alla notifica effettuata a pezzo PEC), perché è sufficiente che la copia telematica rechi la menzionata attestazione di conformità, redatta secondo le disposizioni vigenti "ratione temporis", non assumendo peraltro rilievo la circostanza che il file digitale rechi il formato "pdf" anziché "p7m".” (Cass. Civ., Sez. 2, Ordinanza n. 23951
4 del 29/10/2020). Inoltre, in ossequio al principio di conservazione degli atti, la Corte di cassazione, con ord.
n.3805/2018, ha ritenuto sanato il vizio della notifica a mezzo pec priva, nella relata, della sottoscrizione digitale del legale, non ritenendo la stessa radicalmente inesistente: “L'irritualità della notificazione di un atto
(nella specie, ricorso per cassazione) a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna telematica ha comunque prodotto il risultato della conoscenza dell'atto e determinato così il raggiungimento dello scopo legale dello stesso, in omaggio alla regola generale sancita dall'art. 156, comma
3, c.p.c.: ne deriva che è inammissibile l'eccezione con la quale si lamenti esclusivamente detto vizio procedimentale, senza prospettare un concreto pregiudizio per l'esercizio del diritto di difesa” (Cass. civ. Sez.
5, Ordinanza n. 3805 del 16/02/2018).
Altresì infondata è l'eccezione relativa la nullità del ricorso per omessa notifica della procura alle liti.
L'obbligo di allegazione della procura alle liti è riferito al ricorso che viene depositato e non anche alla copia che viene notificata. In tal senso, la giurisprudenza di legittimità ha affermato il principio di diritto secondo il quale: “Ai fini della decorrenza del termine per l'opposizione a decreto ingiuntivo, a norma dell'art. 643 c.p.c.
devono essere notificati il ricorso e il decreto monitorio, mentre non è necessaria la notificazione - nemmeno quando questa è eseguita con posta elettronica certificata ai sensi della l. n. 53 del 1994 - della procura alle liti rilasciata al difensore della parte creditrice (cfr Cass. Civ. Ord. N. 27154 del 2021)”.
Difetto di legittimazione passiva del Parte_1
Per quel che concerne l'eccezione relativa il difetto di legittimazione passiva il lamenta Parte_1
la propria legittimazione essendo il contratto di appalto stipulato con la finanziato a livello CP_1
ministeriale.
Orbene, dal tenore letterale dell'art. 14 del decreto legislativo n. 36 del 2023 – nuovo codice degli appalti-
l'ente pubblico che stipula il contratto riveste la qualifica di stazione appaltante, ovvero di contraente principale, anche se l'opera viene finanziata da un ministero. A tal proposito con il contratto di appalto -cui al repertorio n 32 del 2013- il Comune di , in proprio, concedeva in appalto alla i lavori di Pt_1 CP_1
realizzazione del Centro di Aggregazione Sociale 3P – Padre Pino Puglisi “Ancora Legalità”, ammesso a finanziamento nell'ambito del PON Sicurezza- Obbiettivo Convergenza 2007/2013.
5 Parte convenuta ha, quindi, correttamente agito nei confronti del , unico soggetto Parte_1
legittimato a adempiere nei riguardi dell'appaltatore degli obblighi scaturenti dal contratto di appalto.
Nullità e/o inammissibilità del decreto ingiuntivo opposto
Nel merito, il ricorso è solo parzialmente fondato.
Preliminarmente è opportuno ribadire che la Corte di Cassazione (Sezioni Unite n. 13533/2001) ha chiarito che “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 cod. civ. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione)”. Pertanto, la parte opposta, attrice sostanziale, ha l'onere di provare esclusivamente il titolo e la sopravvenuta scadenza dell'obbligazione (di pagamento), asseritamente rimasta inadempiuta, e di allegare il fatto dell'altrui inadempimento;
incombe, poi, sulla controparte l'onere di eccepire
(e dimostrare) eventuali fatti impeditivi, estintivi o modificativi dell'obbligazione.
Nel caso che ci occupa il Comune di contesta il credito opposto sostenendo la non completezza dei Pt_1
lavori oggetto di appalto, per delle anomalie tra il progetto originario e quello in variante.
Orbene, dalla documentazione prodotta- sia da parte attrice che da parte convenuta- emerge che non vi è stato alcun inadempimento contrattuale da parte della che i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte. CP_1
Di ciò, si dà atto nel certificato di collaudo a firma dell'Arch. nella sezione riguardante Controparte_3
l'osservanza delle prescrizioni: “Da quanto si è potuto riscontrare ed accertare con le suddette verifiche,
controlli, misurazioni, accertamenti e saggi, si è tratta la convinzione che le opere eseguite corrispondono, in tutto e per tutto, alle prescrizioni contrattuali;
che nella loro esecuzione sono stati impiegati materiali idonei
6 e seguite le modalità specificate nel capitolato speciale di appalto;
che la lavorazione è stata condotta a regola d'arte ed infine che esiste la precisa corrispondenza, agli effetti contabili, tra le opere eseguite e le registrazioni nel libretto delle misure, nel registro di contabilità e nello stato finale”.
Ancora, l'arch. , stante gli eventi di forza maggiore, che si registravano in data 10.08.2016 Controparte_3
e 08.09.2016, detraeva dal credito dell'impresa, la somma di euro 41.940,59 lordi – euro 29.098,20 netti-
essendo quelle “lavorazione non collaudabili”. Sicchè, proseguendo nell'analisi dell'atto di collaudo si osserva che nella sezione dedicata dagli eventi di forza maggiore si dava atto che: “A seguito della formale ultimazione dei lavori, ma ad operazioni di collauda ancora da completare, avvennero i seguiti eventi di forza maggiore:
due distinti eventi metereologici eccezionali accertati in primis dal sottoscritto (vedasi verbale di visita del
10.08.2019 e 08.09.2016) e successivamente conclamati dall'Amministrazione Comunale con Delibera G.C.
n. 49 del 14./09/2016 ad oggetto “ richiesta del riconoscimento dello stato di emergenza e calamita naturale a seguito dell'evento meteorico avverso abbattutosi sul territorio Comunale di ” e dell'Ordinanza Pt_1
del Sindaco n. 20 del 08/09/2019 nella quale si descriva il fenomeno occorso come “ bomba d'acqua” e dai dati pluviometrici pubblicati dall'ARPACAL (ALL. 1)….”
In definitiva sulla base del collaudo, il quale costituisce la fase finale dell'appalto e regola in maniera definitiva i rispettivi rapporti assumendo sia una valenza ricognitiva di una determinata situazione relativa ai lavori compiuti, sia una valenza di atto liberatorio di ogni eventuale pregresso sospeso ed ha la funzione di attestare la conformità delle opere realizzate al progetto presentato, deve escludersi ogni responsabilità della
[...]
CP_ essendo le opere non collaudabili danneggiate per un evento di forza maggiore.
Pertanto, ritiene questo giudicante che il credito vantato dalla parte convenuta non corrisponda a quello indicato nel decreto ingiuntivo opposto, bensì a quello rideterminato con scorporo delle opere non collaudabili.
In punto di diritto, “il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ha ad oggetto l'intera situazione giuridica controversa, sicché è al momento della decisione che occorre avere riguardo per la verifica della sussistenza delle condizioni dell'azione e dei presupposti di fatto e di diritto per l'accoglimento della domanda di condanna del debitore. Pertanto, la riscontrata insussistenza, anche parziale, dei suddetti presupposti, pur non escludendo il debito dell'originario ingiunto, comporta l'impossibilità di confermarne la condanna
7 nell'importo indicato nel decreto ingiuntivo, che dunque va sempre integralmente revocato.” (Cass. civ., sez.
3, sent. n. 21840 del 24.09.2013).
In merito alla domanda riconvenzionale avanzata da parte ricorrente
La domanda riconvenzionale avanzata dal Comune di non può trovare accoglimento perché formulata Pt_1
in termini generici e non provata.
In considerazione della soccombenza parziale e reciproca delle parti, delle questioni trattate e dell'attività
difensiva espletata, le spese devono essere compensate, ai sensi dell'art. 92, co. 2, c.p.c..
PQM
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Tiziana Macrì,
disattesa ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando sulla domanda avanzata dal , così provvede: Parte_1
1. ACCOGLIE parzialmente l'opposizione per le suesposte motivazioni, e per l'effetto, REVOCA il decreto ingiuntivo n. 344/2017 emesso dal Tribunale di Vibo Valentia, nell'ambito del procedimento monitorio n.
994/2017 R.G.
2. nel resto, RIGETTA l'opposizione proposta e, per l'effetto, CONDANNA il al Parte_1
pagamento della somma di euro 111.112,03 oltre interessi legali dal dì della domanda e sino al soddisfo.
3. COMPENSA le spese di lite.
Vibo Valentia, li 02.10.2025
Il Presidente
Dott.ssa Tiziana Macrì
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