Decreto presidenziale 6 dicembre 2022
Sentenza 26 gennaio 2023
Ordinanza collegiale 13 luglio 2023
Sentenza 18 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. I, sentenza 26/01/2023, n. 99 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 99 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 26/01/2023
N. 00099/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01164/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA NON DEFINITIVA
sul ricorso numero di registro generale 1164 del 2022, proposto da
-Ricorrente-, rappresentato e difeso dall'avvocato Angelo Fiore Tartaglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa e Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona dei Ministri pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
per l’ottemperanza
della sentenza n. 1289/2019 della Sezione Prima del TAR del Piemonte (R.G. 391/2016), pubblicata in data 30.12.2019 nella parte in cui, contrariamente a quanto stabilito in sentenza, il Comitato di Verifica ha omesso di effettuare un'accurata istruttoria e quindi per il riesame della domanda presentata in data 15.12.2014 da parte del ricorrente che tenga conto del contenuto motivazionale della sentenza di cui in questa sede si invoca l'ottemperanza, nonché della sentenza n. 1289/2019 della Sezione Prima del TAR del Piemonte (R.G. 391/2016), pubblicata in data 30.12.2019, nonché qualora l'On. Le Collegio adito dovesse ritenere che gli atti impugnati in epigrafe debbano essere gravati con l'ordinaria azione di annullamento nella competente sede di primo grado, previa conversione del rito dell'ottemperanza nel rito ordinario di cui all'art. 32, comma 2, periodo secondo c.p.a,
per l’annullamento
del Decreto n. 3563 del 21.09.2022 posizione n. 683450/B, notificato in data 26.09.2022 emesso dal Ministero della Difesa – Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva – II Reparto – 7° Divisione – 1^ Sezione, nella parte in cui ha giudicato l'infermità “ Sclerosi multipla in attuale fase di quiescenza clinica ”, non dipendente da causa di servizio, negando altresì la richiesta di concessione del beneficio dell'equo indennizzo, nonché del parere del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Comitato di Verifica per le cause di servizio n. 83332/2022, reso nell'adunanza n. 3032 del 06.09.2022 nella parte in cui ha giudicato la predetta infermità sofferta dal ricorrente non dipendente da fatti di servizio, nonché di tutti gli atti presupposti, collegati e comunque connessi;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della difesa e del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 gennaio 2023 il dott. Angelo Roberto Cerroni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Visto l'art. 36, co. 2, cod. proc. amm.;
Premesso in punto di fatto che:
– il sig. -Ricorrente-, 1° graduato dell’Esercito Italiano, attualmente in servizio presso il 2° Reggimento Alpini di Cuneo, ha impugnato il parere del Comitato di verifica per le cause di servizio e il pedissequo decreto ministeriale laddove disconosceva la dipendenza da causa di servizio della patologia diagnosticata al graduato nel 2014 – sclerosi multipla in fase di quiescenza clinica – “ trattandosi di malattia cronica progressiva del sistema nervoso centrale, caratterizzata da zone di demielinizzazione disseminate nella sostanza bianca dell’encefalo e/o del midollo spinale, sulla cui insorgenza ed evoluzione il servizio prestato non ha potuto influire neppure sotto il profilo concausale efficiente e determinante ”;
– questo TAR ha accolto la domanda impugnatoria del graduato con la sentenza n. 1289 del 30 dicembre 2019 sul rilievo che il Comitato di verifica si è limitato ad affermare l’insussistenza di una relazione causale tra il servizio prestato e l’insorgenza o l’evoluzione della patologia, mentre nelle malattie multifattoriali, tra le quali rientra la sclerosi multipla, il giudizio di efficienza causale deve tenere conto di tutti i fattori di rischio concretizzatisi con le specifiche modalità di svolgimento del servizio da parte del dipendente. Pertanto, il Tribunale ha condannato il Comitato di verifica a “ riesaminare il nesso causale tra la patologia del ricorrente ed il servizio da questi prestato alle dipendenze dell’Esercito italiano, tenendo in considerazione i tempi e i modi di esposizione dello stesso negli scenari del Kosovo e dell’Afghanistan e nei poligoni di tiro nazionali nei quali si è esercitato, nonché l’efficacia concausale della somministrazione di vaccini e delle condizioni ambientali nelle quali ha operato ”;
– in esito al riesame, il Comitato di verifica si è espresso con nuovo parere del 6 settembre 2022 ove ha disconosciuto con diffusa motivazione la sussistenza del nesso causale tra l’insorgenza della sclerosi multipla e le condizioni di espletamento del servizio del graduato nei vari teatri operativi: segnatamente, il Comitato, nel precisare che allo stato delle conoscenze scientifiche non esistono cause precise all’origine della malattia, osserva che sono state evidenziate condizioni genetiche, infettive, ambientali che sembrano favorirne l’insorgenza. Sicché, ha affrontato ex professo i vari fattori predisponenti prendendo le mosse da quelli genetici (mutazioni puntiformi dei geni che codificano per il sistema HLA, all’origine di risposte autoimmuni), quelli virologici (esposizione al virus di Epstein Barr - EBV), sino a quelli ambientali (tenore della vitamina D legato all’esposizione solare e alla latitudine), alle abitudini di vita e alimentari (tabagismo e microbiota intestinale). Il Comitato ha anche affrontato la dubbia correlazione causale tra l’eziopatogenesi della sclerosi multipla e l’esposizione alle nanoparticelle di urano depleto concludendo che tale fattore non figura mai tra quelli ipotetici enucleati dalla letteratura scientifica oltre ad essere non provata ed improbabile la concreta esposizione del graduato in quei teatri operativi. Del pari, il Comitato ha sconfessato la possibile correlazione tra plurivaccinazioni e inalazione dei gas di scarico degli automezzi e l’insorgenza della patologia in questione;
– il graduato ha impugnato il secondo parere, recepito nel pedissequo decreto ministeriale di reiezione, innanzi a questo Tribunale nella veste di giudice dell’ottemperanza deducendo la violazione e/o elusione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 1289/2019 e, alternativamente, l’illegittimità per plurime violazioni di legge nonché l’eccesso di potere per difetto istruttorio, errore sui presupposti, insufficienza e apoditticità della motivazione – autonomi vizi questi ultimi da farsi valere innanzi al giudice della cognizione, previa conversione del rito nell’ambito della giurisdizione generale di legittimità;
Considerato in linea di diritto che:
– il parere reso dal Comitato di verifica non si pone nell’asserito frontale contrasto con il dictum del giudicato formatosi sulla sentenza 1289/2019 giacché la statuizione del giudice amministrativo si è espressamente pronunciata in termini di accoglimento “ nei limiti di cui al paragrafo 3 della motivazione ” laddove il Collegio si è limitato a condannare il Comitato di verifica al riesame del “ nesso causale tra la patologia del ricorrente ed il servizio da questi prestato alle dipendenze dell’Esercito italiano, tenendo in considerazione i tempi e i modi di esposizione dello stesso negli scenari del Kosovo e dell’Afghanistan e nei poligoni di tiro nazionali nei quali si è esercitato, nonché l’efficacia concausale della somministrazione di vaccini e delle condizioni ambientali nelle quali ha operato ”;
– sostanzialmente, il dictum giudiziale non ha propeso in una direzione o nell’altra circa la predicabilità del nesso eziologico tra insorgenza della sclerosi multipla e i fattori di rischio passati in rassegna, bensì ha ordinato una disamina più accurata ed esauriente che affrontasse la possibile incidenza dei vari fattori (esposizione nei vari teatri operativi, plurivaccinazioni e condizioni ambientali);
– riguardato sotto questo angolo visuale, il parere del Comitato affronta diffusamente tutti i fattori di rischio enucleati dalla pronuncia confutando motivatamente la predicabilità di un nesso eziologico sulla scorta della letteratura scientifica e degli studi epidemiologici, anche a mente della sostanziale alterità clinica tra le patologie tumorali, di sovente associate all’esposizione all’uranio depleto, e la patologia demielinizzante a carattere cronico progressivo per cui è causa;
Ritenuto conseguentemente:
– di non ravvisare il denunciato scostamento dal sentiero argomentativo tracciato dal giudicato amministrativo di annullamento nel suo cono di effetti conformativi, tale da poter integrare il vizio radicale di nullità per violazione od elusione del comando giudiziale ex art. 21- septies legge n. 241/1990;
– il motivato parere reso dal Comitato di verifica si atteggia ad espressione di quel margine di discrezionalità tecnica residuante in capo all’Amministrazione all’esito del primo giudizio di cognizione di tal ché le deduzioni censorie svolte dal ricorrente configurano autonomi vizi di legittimità del segmento di riedizione del potere;
– il sindacato su tale segmento non può, pertanto, dispiegarsi secondo i moduli cognitori e decisori del rito di ottemperanza, bensì deve proseguire secondo gli stilemi del giudizio ordinario di cognizione previa conversione di rito ex art. 32 cod. proc. amm.;
Stabilito, altresì, ai fini della completezza della ulteriore trattazione, i seguenti incombenti istruttori, da assolversi nel rispetto dei principi di chiarezza e sinteticità:
a) a cura del Ministero della Difesa produrre una accurata relazione informativa che descriva le concrete condizioni operative in cui il ricorrente ha svolto il proprio servizio nei teatri operativi di assegnazione (missioni di pace in Kosovo ed in Afghanistan; poligoni di tiro nazionali di Capo Teulada, Monte Romano e Pinerolo) dando espressamente conto dell’apprezzamento dei fattori di rischio enucleati nel parere del Comitato di verifica e denunciati nel gravame (condizioni ambientali; eventuale esposizione a uranio depleto, solventi organici e gas di scarico di automezzi; plurivaccinazioni preventive) nonché dell’equipaggiamento con dispositivi di protezione individuale idonei a neutralizzare o attenuare i rischi contaminativi;
b) a cura della difesa del ricorrente selezionare le produzioni documentali pertinenti alla patologia per cui è causa – sclerosi multipla in fase di quiescenza clinica - tenuto conto delle peculiarità della sua eziopatogenesi rispetto alle patologie neoplastiche (i.e. tumorali).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), non definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dispone quanto segue:
1) rigetta la domanda volta alla declaratoria di nullità degli atti impugnati e all’esercizio degli altri poteri pertinenti all’ottemperanza della sentenza in epigrafe;
2) ravvisata la sussistenza dei presupposti, dispone la prosecuzione del giudizio secondo il rito ordinario di cognizione per l’esame della domanda di annullamento di cui al capo secondo dell’atto introduttivo e fissa conseguentemente l’udienza pubblica di trattazione del 6 luglio 2023;
3) dispone gli incombenti istruttori di cui in motivazione per la compiuta delibazione di merito;
4) riserva la statuizione sulle spese all’esito della pronuncia definitiva del presente giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 25 gennaio 2023 con l'intervento dei magistrati:
Raffaele Prosperi, Presidente
Flavia Risso, Consigliere
Angelo Roberto Cerroni, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Angelo Roberto Cerroni | Raffaele Prosperi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.