TRIB
Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanusei, sentenza 17/12/2025, n. 299 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanusei |
| Numero : | 299 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 562/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LANUSEI nella persona del giudice dott.ssa Giada Rutili ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 562 ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022 promossa da:
(c.f. ), elettivamente domiciliato in bari Sardo presso lo Parte_1 C.F._1 studio dell'Avv. Alessandro Fanni, che lo rappresenta e difende, come da delega in calce all'atto di citazione, attore contro
(c.f. , (c.f. ), Controparte_1 C.F._2 CP_2 C.F._3 [...]
(c.f. , (c.f. ), CP_3 C.F._4 CP_4 C.F._5 CP_5
(c.f. ), (c.f. ),
[...] C.F._6 CP_6 C.F._7 [...]
(c.f. ), (c.f. ), CP_7 C.F._8 CP_8 C.F._9 CP_9
(c.f. ), (c.f. ), C.F._10 CP_10 C.F._11 Controparte_11
(c.f. ), (c.f. ), elettivamente domiciliati in C.F._12 CP_12 C.F._13
Bari Sardo, presso lo studio dell'Avv. Alessandro Fanni, come da delega in calce alla comparsa di costituzione e risposta, convenuti e
(c.f. , (c.f. ), CP_13 C.F._14 CP_14 C.F._15 CP_15
(c.f. ), (c.f. ),
[...] C.F._16 CP_16 C.F._17 CP_17
(c.f. ), (c.f. ), C.F._18 Controparte_18 C.F._19 [...]
(c.f. ), (c.f. ), CP_19 C.F._20 Parte_2 C.F._21 Parte_3
pagina 1 di 5 (c.f. e (c.f. ), Pt_4 C.F._22 Parte_5 C.F._23 convenuti contumaci
Oggetto: usucapione
Conclusioni nell'interesse dell'attore (atto di citazione):
“1. accertare e dichiarare quanto in premessa esposto;
2. conseguentemente, dichiarare , nato a [...] 08042 il 12.02.1961, C.F. Parte_1
residente in [...] proprietario C.F._1 dell'immobile sito nel comune di Bari Sardo, in Via Santa Chiara n. 12 al piano primo distinto nel catasto fabbricati Comune di Bari Sardo al Foglio 15, particella 4545 sub. 2 per intervenuta usucapione;
3. vinte le spese e competenze di causa in caso di resistenza”.
Conclusioni nell'interesse dei convenuti costituiti (comparsa di costituzione e risposta):
“Voglia l'Ill.mo Tribunale, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: accertare e dichiarare quanto in premessa esposto;
conseguentemente, dichiarare , nato a [...] 08042 il 12.02.1961, C.F. Parte_1
residente in [...] proprietario C.F._1 dell'immobile sito nel comune di Bari Sardo, in Via Santa Chiara n. 12 al piano primo distinto nel catasto fabbricati Comune di Bari Sardo al Foglio 15, particella 4545 sub. 2 per intervenuta usucapione”.
Motivi in fatto e diritto della decisione
ha adito l'intestato Tribunale al fine di accertare e sentire dichiarare di essere Parte_1 proprietario, per intervenuta usucapione, dell'immobile sito in Bari Sardo in via Santa Chiara n. 12 e distinto al Catasto Fabbricati del Comune di Bari Sardo al foglio 15, particella 4545 sub 2.
L'attore ha dedotto di essere nel possesso pubblico, pacifico e continuato del suddetto immobile da oltre vent'anni, dai primi anni Novanta, e di averlo adibito a seconda casa, il quale è composto da una camera da letto, un bagno e una cucina.
L'attore ha assunto di avere utilizzato l'immobile curandone la manutenzione ordinaria e straordinaria, eseguendo personalmente tutti i lavori, in quanto artigiano edile di professione, nonché di avere fatto eseguire il frazionamento dello stesso.
Si sono costituiti in giudizio , Controparte_1 CP_2 Controparte_3 CP_4
, , , , e CP_5 CP_6 CP_7 CP_8 CP_9 CP_10
pagina 2 di 5 i quali non si sono opposti alla domanda attorea e hanno concluso chiedendo Controparte_11
l'accoglimento della stessa.
Gli altri convenuti, seppure regolarmente citati in causa, non si sono costituiti in giudizio e ne è stata dichiarata la contumacia.
La causa è stata istruita con prove documentali e prova per testi.
***
La domanda di parte attrice merita accoglimento per le ragioni di seguito indicate.
Il disposto normativo dell'art. 1158 c.c. prevede che “La proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni” e, a norma dell'art. 1140 c.c., “il possesso è il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale”.
Dal combinato disposto delle norme appena riportate, è evidente come l'acquisto a titolo originario - usucapione - della proprietà di un determinato bene immobile sia il frutto della disponibilità fisica dello stesso, con volontà inequivoca di voler estromettere chiunque altro dall'utilizzabilità del medesimo protratta per un determinato lasso di tempo previsto dalla legge e manifestata con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rivelare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto (in tal senso, Cass. Civ., 11 maggio 1996 n. 4436; Cass. Civ., 4 febbraio 2015 n. 2043).
Secondo costante giurisprudenza di legittimità, colui che agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve fornire la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva consistenti in un elemento materiale (corpus), integrato dall'esercizio sul bene di poteri corrispondenti a quelli del proprietario, effettuato in modo pacifico, pubblico, continuo e non interrotto, nonché in un elemento soggettivo (animus rem sibi habendi), costituito dalla volontà del possessore di tenere la cosa in proprio esclusivo dominio, desumibile anche in via presuntiva ed implicita dall'esercizio dell'attività materiale corrispondente al diritto di proprietà
(in tal senso, Cass. Civ., 21 febbraio 2013 n. 4332; Cass. Civ., sez. 2, 11 giugno 2010 n. 14092; Cass.
Civ., sez. 2, 6 agosto 2004 n. 15145).
Nel caso di specie, la prova orale espletata ha confermato il possesso dell'immobile oggetto di causa in capo a per oltre vent'anni, almeno dagli anni Novanta. Parte_1
Ed infatti, i testimoni escussi hanno riferito in maniera univoca sulla durata e sulle modalità di esercizio del possesso da parte dell'attore sull'immobile oggetto della domanda, del quale hanno individuato con esattezza e precisione i confini, e che gli stessi hanno riconosciuto anche nelle fotografie e nell'estratto pagina 3 di 5 di mappa mostrati loro in udienza, indicando anche l'esatto identificativo catastale (dichiarazioni dei testi e , rese all'udienza del 13 febbraio 2025). Testimone_1 Testimone_2
I testi hanno riferito che, da circa trent'anni (teste ; dai primi anni Duemila, teste , Tes_2 Tes_1
l'attore utilizza un immobile sito in Bari Sardo in via Santa Chiara, posto al primo piano di uno stabile costituito da due appartamenti, della superficie di circa 70/75 mq e composto da due camere da letto, un soggiorno-cucina, uno sgabuzzino e un bagno. Il teste ha detto di ricordare che, Testimone_1 quando era bambino, lo stabile era abitato dai genitori dell'attore con tutta la famiglia e che, alla morte dei genitori, gli appartamenti sono stati divisi e l'appartamento al primo piano è stato assegnato all'attore, per essergli stato dallo stesso riferito in occasione dei diversi sopralluoghi eseguiti insieme per vedere l'appartamento e i lavori in corso di esecuzione.
I testi hanno riferito che, da circa 12/15 anni, l'attore ha ristrutturato completamente l'appartamento apportando anche delle modifiche alla disposizione degli ambienti, provvedendo all'ampliamento del bagno e della zona giorno, con l'abbattimento di un muro divisorio di una camera per realizzare un unico ambiente adibito a soggiorno, nonché alla sostituzione dei pavimenti dell'intero appartamento, compresa la scala, ultimata con l'apposizione di lastre di tipo gres porcellanato, al rifacimento dell'intonaco ed all'isolamento del solaio. Essi hanno precisato che detti lavori sono stati eseguiti personalmente dall'attore, in quando lo stesso svolge la professione di muratore, per averlo visto lavorare (teste o per averlo aiutato nell'esecuzione degli stessi (teste ). I testi hanno Tes_1 Tes_2 riferito che la casa non è abitata, in quanto l'attore abita in un altro immobile sito in Bari Sardo, specificando che la stessa è utilizzata dall'attore e dalla sua famiglia, in particolare dai figli (teste
). Tes_2
Infine, i testi hanno riferito, per quanto a loro conoscenza, che nessuno ha mai contestato l'utilizzo dell'immobile da parte dell'attore e di avere visto solo lui utilizzarlo nell'arco temporale considerato, comportandosi come unico proprietario e di averlo considerato come tale. Essi hanno specificato che, trattandosi di una divisione bonaria, neppure i fratelli dell'attore hanno mai sollevato alcuna contestazione in merito, tanto che il secondo piano dello stabile è stato assegnato alla cognata del medesimo, e di avere visto solo l'attore detenere le chiavi dell'appartamento oggetto della domanda.
Questo Tribunale ritiene che non vi sia ragione alcuna per dubitare dell'attendibilità dei testi, i quali hanno riferito univocamente in merito al periodo ed alle modalità di esercizio del possesso da parte dell'attore, nonché in ragione dei rapporti di conoscenza con lo stesso, in quanto compaesani (testi e ) e vicini di casa (teste ), oltre che per la loro conoscenza dei luoghi Tes_1 Tes_2 Testimone_1
pagina 4 di 5 oggetto di causa, anche per avervi svolto personalmente dei lavori insieme all'attore (teste
[...]
). Tes_3
A supporto della domanda parte attrice ha prodotto la documentazione attestante la presentazione della pratica di frazionamento dell'immobile a nome del medesimo (doc. 6, atto di citazione).
All'esito dell'istruttoria deve ritenersi che parte attrice abbia provato tutti gli elementi di cui al disposto normativo degli artt. 1158 c.c. e 1140 c.c. e che possa essere dichiarato che ha Parte_1 acquistato la proprietà dell'immobile oggetto di causa per usucapione, per averlo posseduto almeno dagli anni Novanta.
*
Trattandosi di un giudizio di accertamento, che non trova la sua ragione in fatti addebitabili al convenuto, e in cui la partecipazione del giudice è necessaria e inevitabile al fine della soddisfazione della tutela, i convenuti contumaci, che non hanno resistito in giudizio, non possono dirsi soccombenti e non sono tenuti alla rifusione delle spese di lite in favore dell'attore.
Considerato che , , Controparte_1 CP_2 Controparte_3 CP_4 CP_5
, , , , e CP_6 CP_7 CP_8 CP_9 CP_10 Controparte_11 si sono costituiti in giudizio senza opporsi all'accoglimento della domanda proposta da parte attrice, chiedendone l'accoglimento, rispetto agli stessi deve disporsi la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accertato l'avvenuto acquisto per intervenuta usucapione ventennale, dichiara Parte_1
(c.f. ) proprietario dell'immobile sito in Bari Sardo e distinto al Catasto C.F._1
Fabbricati del Comune di Bari Sardo al foglio 15, particella 4545 sub 2 (Categoria A/3);
2) spese compensate riguardo ai convenuti costituiti;
3) nulla sulle spese riguardo ai convenuti contumaci.
Lanusei, 17 dicembre 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Giada Rutili
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LANUSEI nella persona del giudice dott.ssa Giada Rutili ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 562 ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022 promossa da:
(c.f. ), elettivamente domiciliato in bari Sardo presso lo Parte_1 C.F._1 studio dell'Avv. Alessandro Fanni, che lo rappresenta e difende, come da delega in calce all'atto di citazione, attore contro
(c.f. , (c.f. ), Controparte_1 C.F._2 CP_2 C.F._3 [...]
(c.f. , (c.f. ), CP_3 C.F._4 CP_4 C.F._5 CP_5
(c.f. ), (c.f. ),
[...] C.F._6 CP_6 C.F._7 [...]
(c.f. ), (c.f. ), CP_7 C.F._8 CP_8 C.F._9 CP_9
(c.f. ), (c.f. ), C.F._10 CP_10 C.F._11 Controparte_11
(c.f. ), (c.f. ), elettivamente domiciliati in C.F._12 CP_12 C.F._13
Bari Sardo, presso lo studio dell'Avv. Alessandro Fanni, come da delega in calce alla comparsa di costituzione e risposta, convenuti e
(c.f. , (c.f. ), CP_13 C.F._14 CP_14 C.F._15 CP_15
(c.f. ), (c.f. ),
[...] C.F._16 CP_16 C.F._17 CP_17
(c.f. ), (c.f. ), C.F._18 Controparte_18 C.F._19 [...]
(c.f. ), (c.f. ), CP_19 C.F._20 Parte_2 C.F._21 Parte_3
pagina 1 di 5 (c.f. e (c.f. ), Pt_4 C.F._22 Parte_5 C.F._23 convenuti contumaci
Oggetto: usucapione
Conclusioni nell'interesse dell'attore (atto di citazione):
“1. accertare e dichiarare quanto in premessa esposto;
2. conseguentemente, dichiarare , nato a [...] 08042 il 12.02.1961, C.F. Parte_1
residente in [...] proprietario C.F._1 dell'immobile sito nel comune di Bari Sardo, in Via Santa Chiara n. 12 al piano primo distinto nel catasto fabbricati Comune di Bari Sardo al Foglio 15, particella 4545 sub. 2 per intervenuta usucapione;
3. vinte le spese e competenze di causa in caso di resistenza”.
Conclusioni nell'interesse dei convenuti costituiti (comparsa di costituzione e risposta):
“Voglia l'Ill.mo Tribunale, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: accertare e dichiarare quanto in premessa esposto;
conseguentemente, dichiarare , nato a [...] 08042 il 12.02.1961, C.F. Parte_1
residente in [...] proprietario C.F._1 dell'immobile sito nel comune di Bari Sardo, in Via Santa Chiara n. 12 al piano primo distinto nel catasto fabbricati Comune di Bari Sardo al Foglio 15, particella 4545 sub. 2 per intervenuta usucapione”.
Motivi in fatto e diritto della decisione
ha adito l'intestato Tribunale al fine di accertare e sentire dichiarare di essere Parte_1 proprietario, per intervenuta usucapione, dell'immobile sito in Bari Sardo in via Santa Chiara n. 12 e distinto al Catasto Fabbricati del Comune di Bari Sardo al foglio 15, particella 4545 sub 2.
L'attore ha dedotto di essere nel possesso pubblico, pacifico e continuato del suddetto immobile da oltre vent'anni, dai primi anni Novanta, e di averlo adibito a seconda casa, il quale è composto da una camera da letto, un bagno e una cucina.
L'attore ha assunto di avere utilizzato l'immobile curandone la manutenzione ordinaria e straordinaria, eseguendo personalmente tutti i lavori, in quanto artigiano edile di professione, nonché di avere fatto eseguire il frazionamento dello stesso.
Si sono costituiti in giudizio , Controparte_1 CP_2 Controparte_3 CP_4
, , , , e CP_5 CP_6 CP_7 CP_8 CP_9 CP_10
pagina 2 di 5 i quali non si sono opposti alla domanda attorea e hanno concluso chiedendo Controparte_11
l'accoglimento della stessa.
Gli altri convenuti, seppure regolarmente citati in causa, non si sono costituiti in giudizio e ne è stata dichiarata la contumacia.
La causa è stata istruita con prove documentali e prova per testi.
***
La domanda di parte attrice merita accoglimento per le ragioni di seguito indicate.
Il disposto normativo dell'art. 1158 c.c. prevede che “La proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni” e, a norma dell'art. 1140 c.c., “il possesso è il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale”.
Dal combinato disposto delle norme appena riportate, è evidente come l'acquisto a titolo originario - usucapione - della proprietà di un determinato bene immobile sia il frutto della disponibilità fisica dello stesso, con volontà inequivoca di voler estromettere chiunque altro dall'utilizzabilità del medesimo protratta per un determinato lasso di tempo previsto dalla legge e manifestata con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rivelare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto (in tal senso, Cass. Civ., 11 maggio 1996 n. 4436; Cass. Civ., 4 febbraio 2015 n. 2043).
Secondo costante giurisprudenza di legittimità, colui che agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve fornire la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva consistenti in un elemento materiale (corpus), integrato dall'esercizio sul bene di poteri corrispondenti a quelli del proprietario, effettuato in modo pacifico, pubblico, continuo e non interrotto, nonché in un elemento soggettivo (animus rem sibi habendi), costituito dalla volontà del possessore di tenere la cosa in proprio esclusivo dominio, desumibile anche in via presuntiva ed implicita dall'esercizio dell'attività materiale corrispondente al diritto di proprietà
(in tal senso, Cass. Civ., 21 febbraio 2013 n. 4332; Cass. Civ., sez. 2, 11 giugno 2010 n. 14092; Cass.
Civ., sez. 2, 6 agosto 2004 n. 15145).
Nel caso di specie, la prova orale espletata ha confermato il possesso dell'immobile oggetto di causa in capo a per oltre vent'anni, almeno dagli anni Novanta. Parte_1
Ed infatti, i testimoni escussi hanno riferito in maniera univoca sulla durata e sulle modalità di esercizio del possesso da parte dell'attore sull'immobile oggetto della domanda, del quale hanno individuato con esattezza e precisione i confini, e che gli stessi hanno riconosciuto anche nelle fotografie e nell'estratto pagina 3 di 5 di mappa mostrati loro in udienza, indicando anche l'esatto identificativo catastale (dichiarazioni dei testi e , rese all'udienza del 13 febbraio 2025). Testimone_1 Testimone_2
I testi hanno riferito che, da circa trent'anni (teste ; dai primi anni Duemila, teste , Tes_2 Tes_1
l'attore utilizza un immobile sito in Bari Sardo in via Santa Chiara, posto al primo piano di uno stabile costituito da due appartamenti, della superficie di circa 70/75 mq e composto da due camere da letto, un soggiorno-cucina, uno sgabuzzino e un bagno. Il teste ha detto di ricordare che, Testimone_1 quando era bambino, lo stabile era abitato dai genitori dell'attore con tutta la famiglia e che, alla morte dei genitori, gli appartamenti sono stati divisi e l'appartamento al primo piano è stato assegnato all'attore, per essergli stato dallo stesso riferito in occasione dei diversi sopralluoghi eseguiti insieme per vedere l'appartamento e i lavori in corso di esecuzione.
I testi hanno riferito che, da circa 12/15 anni, l'attore ha ristrutturato completamente l'appartamento apportando anche delle modifiche alla disposizione degli ambienti, provvedendo all'ampliamento del bagno e della zona giorno, con l'abbattimento di un muro divisorio di una camera per realizzare un unico ambiente adibito a soggiorno, nonché alla sostituzione dei pavimenti dell'intero appartamento, compresa la scala, ultimata con l'apposizione di lastre di tipo gres porcellanato, al rifacimento dell'intonaco ed all'isolamento del solaio. Essi hanno precisato che detti lavori sono stati eseguiti personalmente dall'attore, in quando lo stesso svolge la professione di muratore, per averlo visto lavorare (teste o per averlo aiutato nell'esecuzione degli stessi (teste ). I testi hanno Tes_1 Tes_2 riferito che la casa non è abitata, in quanto l'attore abita in un altro immobile sito in Bari Sardo, specificando che la stessa è utilizzata dall'attore e dalla sua famiglia, in particolare dai figli (teste
). Tes_2
Infine, i testi hanno riferito, per quanto a loro conoscenza, che nessuno ha mai contestato l'utilizzo dell'immobile da parte dell'attore e di avere visto solo lui utilizzarlo nell'arco temporale considerato, comportandosi come unico proprietario e di averlo considerato come tale. Essi hanno specificato che, trattandosi di una divisione bonaria, neppure i fratelli dell'attore hanno mai sollevato alcuna contestazione in merito, tanto che il secondo piano dello stabile è stato assegnato alla cognata del medesimo, e di avere visto solo l'attore detenere le chiavi dell'appartamento oggetto della domanda.
Questo Tribunale ritiene che non vi sia ragione alcuna per dubitare dell'attendibilità dei testi, i quali hanno riferito univocamente in merito al periodo ed alle modalità di esercizio del possesso da parte dell'attore, nonché in ragione dei rapporti di conoscenza con lo stesso, in quanto compaesani (testi e ) e vicini di casa (teste ), oltre che per la loro conoscenza dei luoghi Tes_1 Tes_2 Testimone_1
pagina 4 di 5 oggetto di causa, anche per avervi svolto personalmente dei lavori insieme all'attore (teste
[...]
). Tes_3
A supporto della domanda parte attrice ha prodotto la documentazione attestante la presentazione della pratica di frazionamento dell'immobile a nome del medesimo (doc. 6, atto di citazione).
All'esito dell'istruttoria deve ritenersi che parte attrice abbia provato tutti gli elementi di cui al disposto normativo degli artt. 1158 c.c. e 1140 c.c. e che possa essere dichiarato che ha Parte_1 acquistato la proprietà dell'immobile oggetto di causa per usucapione, per averlo posseduto almeno dagli anni Novanta.
*
Trattandosi di un giudizio di accertamento, che non trova la sua ragione in fatti addebitabili al convenuto, e in cui la partecipazione del giudice è necessaria e inevitabile al fine della soddisfazione della tutela, i convenuti contumaci, che non hanno resistito in giudizio, non possono dirsi soccombenti e non sono tenuti alla rifusione delle spese di lite in favore dell'attore.
Considerato che , , Controparte_1 CP_2 Controparte_3 CP_4 CP_5
, , , , e CP_6 CP_7 CP_8 CP_9 CP_10 Controparte_11 si sono costituiti in giudizio senza opporsi all'accoglimento della domanda proposta da parte attrice, chiedendone l'accoglimento, rispetto agli stessi deve disporsi la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accertato l'avvenuto acquisto per intervenuta usucapione ventennale, dichiara Parte_1
(c.f. ) proprietario dell'immobile sito in Bari Sardo e distinto al Catasto C.F._1
Fabbricati del Comune di Bari Sardo al foglio 15, particella 4545 sub 2 (Categoria A/3);
2) spese compensate riguardo ai convenuti costituiti;
3) nulla sulle spese riguardo ai convenuti contumaci.
Lanusei, 17 dicembre 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Giada Rutili
pagina 5 di 5