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Sentenza 2 gennaio 2025
Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 02/01/2025, n. 6 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 6 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
RG 18668/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Sezione Terza Civile
Il Giudice dott. Luca Martinat, preso atto delle disposizioni vigenti che consentono lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti mediante lo scambio e il deposito telematico di note scritte contenenti le istanze e conclusioni delle parti (sul punto, Cass.,
Sez. III, n. 37137/2022); preso atto, quindi, delle “note scritte” sostitutive dell'udienza fisica in presenza depositate dalle parti ex art. 127 ter c.p.c. per discussione ex art. 281 sexies c.p.c.; preso atto, infine, che in forza della citata normativa la sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. può essere depositata telematicamente nei successivi 30 giorni, senza l'espletamento degli incombenti processuali non compatibili con la modalità di svolgimento del procedimento a mezzo di note scritte (id est: lettura della sentenza alla presenza delle parti);
Pronuncia la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. e 127 ter c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE TERZA CIVILE
In persona del Giudice Unico dott. Luca Martinat
1 nella causa di cui al RG n. 18668/2023 promossa da:
Avv. Massimiliano Marche, Avv. Marco Capello e Parte_1 Controparte_1
, rappresentati e difesi dall'avv.ta Cristina Lefons;
[...]
ricorrenti contro
rappresentata e difesa dall'avv.to Lorenzo Pittaluga;
Controparte_2
convenuta
rappresentata e difesa dall'avv. Luca Procacci;
Controparte_3
terzo chiamato
avente ad oggetto: domanda pagamento compenso avvocati ex art. 14 D.Lgs. n. 150/2011, responsabilità professionale dell'avvocato.
all'udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. con termine per note scritte alli 17.12.2024 ore
8.30 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- visto e richiamato integralmente il ricorso ex art. 281 decies c.p.c. con cui l'Avv.
Massimiliano Marche, l'Avv. Marco Capello e Parte_1 Parte_2
citavano in giudizio esponendo: 1) di aver prestato attività professionale in Controparte_2
qualità di avvocato a favore della convenuta nel procedimento lavoristico avanti al Tribunale di
Milano RG n. 10312/2020 avviato dall'ex dipendente delle suddetta resistente;
Parte_3
2) di aver, in esecuzione dell'incarico ricevuto, redatto gli atti processuali e partecipato a diverse udienze del suddetto giudizio, che vide l'emanazione della sentenza non definitiva n. 1236/2022 all'esito della quale il Tribunale nominò un Ctu per quantificare le somme richieste dal lavoratore;
3) che, tuttavia, malgrado le richieste dei ricorrenti, la convenuta a questo puntò cessò le comunicazioni con i suoi difensori, che pertanto dismisero il mandato in data 27.06.2022; 3) di aver chiesto, a conclusione dell'incarico, il pagamento del compenso pari ad € 9.581,31, calcolato per le prime due fasi sulla base del contratto di assistenza legale intercorso fra le parti e per le
2 successive fasi sulla base dei parametri previsti dal DM 55/2014 (in quanto le suddette fasi sono state espletate successivamente allo spirare del contratto di assistenza legale);
- vista e richiamata integralmente la comparsa costitutiva con cui Controparte_2
chiedeva il rigetto dell'avversaria domanda rilevando: 1) la negligenza professionale dei ricorrenti nella gestione della causa, che avrebbe causalmente determinato la soccombenza in primo grado, addirittura con una condanna maggiore della richiesta della controparte;
2) che, in particolare, la negligenza si sarebbe manifestata nella mancata citazione di un teste, nella mancata partecipazione all'udienza delli 11.02.2022 con conseguente decadenza dall'assunzione del teste che avrebbe dovuto essere sentito alla suddetta udienza, nell'aver consentito in pratica l'assunzione di un solo teste (ritenuto inattendibile dal Tribunale), nel non aver partecipato agli incontri con il Ctu malgrado la resistente avesse manifestato la volontà di nominare un Ctp e nel non aver informato il cliente delle vicende processuali successive alla dismissione del mandato;
3) che, pertanto, parte ricorrente non aveva diritto ad alcun compenso state il proprio inadempimento;
4) di voler chiedere in via riconvenzionale il risarcimento del danno patito, quantificato in € 97.814,31, pari alla somma riconosciuta al lavoratore in via transattiva in appello a fronte di un precetto notificato in forza della sentenza di primo grado di oltre € 200.000,00 ; 5) che il compenso per la fase decisionale richiesto da parte ricorrente era del tutto abnorme in quanto espletata subito dopo la fase istruttoria e che in ogni caso doveva essere applicato il contratto professionale per tutto il rapporto, sicché era dovuto un compenso complessivo di €
2.000,00 per tutto il giudizio;
- dato atto che i ricorrenti chiedevano e ottenevano di chiamare in causa la propria assicurazione per essere dalla stessa manlevati in caso di accoglimento della Controparte_3
domanda riconvenzionale della società convenuta;
- vista e richiamata integralmente la comparsa di costituzione e risposta con cui si costituiva in giudizio rappresentando: 1) di aderire alle difese della sua Controparte_3
assistita; 2) l'esistenza di una franchigia del 5%;
- rilevato che, non ammesse le istanze di prova orale dedotte dalle parti, il Giudice fissava udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. assegnando alle parti termine perentorio alli
17.12.2024 ore 8.30 per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza;
RITENUTO
3 - che, per esigenze di ordine logico, vada esaminata per prima la domanda riconvenzionale di responsabilità professionale formulata da parte convenuta;
Controparte_2
- che detta domanda è infondata e va pertanto disattesa dal momento che la resistente si è limitata, in sostanza, a dedurre le negligenze professionali che i ricorrenti avrebbero commesso, senza tuttavia indicare la concreta incidenza delle negligenze sull'esito del processo
(se non in maniera del tutto apodittica), ragion per cui non risulta in alcun modo provato, neppure in via presuntiva, il nesso di causa fra le supposte negligenze e la condanna comminata dal
Tribunale in danno della convenuta;
- che al riguardo va premesso in via generale che secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità "in tema di responsabilità professionale dell'avvocato per omesso svolgimento di un'attività da cui sarebbe potuto derivare un vantaggio personale o patrimoniale per il cliente, la regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non", si applica non solo all'accertamento del nesso di causalità fra l'omissione e l'evento di danno, ma anche all'accertamento del nesso tra quest'ultimo, quale elemento costitutivo della fattispecie, e le conseguenze dannose risarcibili, atteso che, trattandosi di evento non verificatosi proprio a causa dell'omissione, lo stesso può essere indagato solo mediante un giudizio prognostico sull'esito che avrebbe potuto avere l'attività professionale omessa" (Cass. n. 15719/2024; Cass., Sez. 3, n. 25112 del 24/10/2017; Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 8516 del 06/05/2020);
- che, dunque, indispensabile è la valutazione prognostica posto che “In tema di responsabilità professionale dell'avvocato, ai fini dell'accertamento di un danno risarcibile derivante dall'inadempimento dell'obbligo di informazione dell'esito sfavorevole del giudizio di primo grado, che ha determinato l'impossibilità di proseguire il giudizio in sede di impugnazione, deve essere effettuata una valutazione prognostica sull'esito che avrebbe potuto avere l'impugnazione preclusa dall'omessa informazione, da svolgersi sulla base della prevedibile strategia difensiva (anche alla luce delle eccezioni proposte e delle difese svolte nel primo grado di giudizio) e della possibilità di ottenere un risultato favorevole” (Cass. n. 30653/2024);
- che nella fattispecie in esame, tuttavia, la società resistente si è limitata a contestare gli asseriti inadempimenti, consistenti tutti in attività omesse, ma nulla di specifico ha riferito circa il probabile esito del giudizio qualora fossero state compiute le attività processuali;
- che, ad esempio, nulla ha riferito circa il contenuto probabile delle Controparte_2
testimonianze che non sono state escusse, né circa la loro probabile capacità di convincimento sul
4 Giudice al fine di superare il contenuto delle molteplici testimonianze tutte sfavorevoli all'odierna resistente;
- che, analogamente, nulla la resistente ha riferito circa le deduzioni che avrebbero potuto essere portate al Ctu nominato al fine di quantificare le spettanze del lavoratore in modo tale da giungere ad un risultato per lei più favorevole, così come nulla ha riferito circa le strategie processuali che avrebbe potuto seguire in caso di tempestiva comunicazione degli eventi del processo da parte dei ricorrenti, in tal modo non assolvendo il proprio onere probatorio (e ancor prima di allegazione), atteso che “per l'affermazione della responsabilità professionale dell'avvocato
è necessario che, secondo un giudizio probabilistico, la sostituzione della condotta asseritamente colposa con quella esigibile possa determinare il vantaggio auspicato dal cliente” (Cass. n.
10526/2015), ragionamento sostitutivo che nella fattispecie in esame è del tutto assente;
- che, in altre parole, va ribadito che “la responsabilità dell'avvocato non può affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se
l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente ed, infine, se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, ed il risultato derivatone” (Cass. n. 1984/2016), principio perfettamente applicabile alla fattispecie in esame;
- che, poi, in applicazione dei principi sopra riferiti, la Cass. in un caso di responsabilità omissiva ha ritenuto che “la perdita del potere di impugnare la sentenza non poteva rappresentare di per sé una conseguenza patrimoniale negativa, dal momento che i ricorrenti avrebbero dovuto dimostrare in concreto i riflessi pregiudizievoli offrendo la prova dell'erroneità della decisione e della concreta possibilità di essere riformata in appello. Ed in proposito i giudici hanno accertato che gli appellanti non avevano offerto alcun elemento che potesse indurre a ritenere, con ragionevole probabilità, che il gravame, se esperito, sarebbe stato accolto, ovvero potesse costituire una base sufficiente ad indurre controparte, totalmente vittoriosa, ad addivenire ad una transazione, avendo evidenziato che, neppure nel presente giudizio, gli appellanti erano stati in grado di offrire elementi di prova ulteriori rispetto a quelli che aveva esaminato il giudice del procedimento in cui era stata pronunciata la risoluzione del contratto stipulato con C.C. per colpa degli attuali ricorrenti” (Cass. n.
12354/2009);
5 - che, conseguentemente, alla luce di quanto precede la domanda riconvenzionale risarcitoria formulata da parte convenuta deve essere disattesa per mancanza di prova (e a monte di adeguata allegazione) del nesso causale fra negligenze contestate e danno lamentato (sul punto da ultimo Cass. n. 24670/2024), nulla avendo provato la parte convenuta;
- che il rigetto della domanda riconvenzionale della società convenuta verso i ricorrenti comporta logicamente l'assorbimento della domanda di manleva formulata da costoro verso la loro assicurazione;
- che, invece, venendo ad analizzare la domanda di pagamento del compenso formulata dai ricorrenti, va detto che costoro hanno assolto all'onere di provare la fonte dell'obbligazione, costituita dal contratto di prestazione d'opera professionale, attraverso la produzione della procura alle liti (doc. n. 3) resa nel procedimento per cui è stato chiesto il pagamento del compenso, per quanto la circostanza non sia contestata;
- che, in effetti, la resistente ha contestato il corretto svolgimento dell'attività professionale, e non l'esistenza del rapporto professionale e delle prestazioni professionali che parte ricorrente ha allegato e documentato;
- che, dunque, deve essere semplicemente valutata la congruità della somma richiesta, che è stata contestata dalla difesa di;
Controparte_2
- che, in effetti, per quanto riguarda la quantificazione economica della pretesa dei ricorrenti, fondata è l'eccezione della società convenuta secondo cui risultano applicabili esclusivamente i compensi pattuiti nel contratto generale di assistenza legale del 01.08.2020 di cui al doc. n. 2 di parte ricorrente, posto che il mandato professionale per la causa di lavoro svoltasi avanti al Tribunale di Milano è stato conferito nella vigenza di detto accordo;
- che, pertanto, la pretesa dei convenuti di applicare le tariffe ex DM 55/2014 per la fase istruttoria e decisoria in quanto fasi sviluppatesi dopo la cessazione del suddetto contratto di assistenza legale non ha fondamento, posto che la cessazione degli effetti del contratto generale di assistenza legale non ha certo invalidato o reso inefficace la precedente pattuizione;
- che, infatti, l'art. 3 del contratto di assistenza legale espressamente prevedeva la sua applicazione sino al completo compimento dei singoli servizi da rendersi per ciascun incarico professionale specificamente conferito nel corso di validità del contratto di assistenza legale, ragion per cui detto contratto risulta applicabile ai singoli affari conferiti durante la sua vigenza
6 quand'anche detti affari si siano conclusi successivamente allo spirare del termine di efficacia del contratto di assistenza generale;
- che, per le stesse ragioni, il fatto che detto contratto si sia poi risolto (come pure sostenuto dai ricorrenti) non vale certo a renderlo non applicabile agli incarichi conferiti nella sua vigenza, che restano integralmente disciplinati dalla regolamentazione pattizia;
- che, pertanto, nel caso di specie il compenso spettante ai ricorrenti in ragione del valore della causa svoltasi avanti al Giudice del lavoro di Milano va determinato in € 2.000,00 (art. 6 del contratto), oltre contributo forfetario al 15%, Cpa, Iva ed € 240,00 per spese di trasferta
(come espressamente previsto dallo stesso art. 6);
- che, infine, ritiene il Tribunale che il compenso così pattuito (invero assai modesto) sia congruo rispetto all'attività processuale concretamente svolta dai ricorrenti, posto che l'obbligazione dell'avvocato è di mezzi e non di risultato (Cass., sez. II, 22/03/2017, n. 7309) e posto che l'attività defensionale è stata effettivamente svolta, mentre le censure di negligenze eccepite dalla società resistente attengono a condotte prive di qualsivoglia effetto causale rispetto all'esito del procedimento, sicché ai ricorrenti va riconosciuto il compenso come sopra determinato;
- che sulla somma sopra ricordata decorrono gli interessi legali nella misura dell'art. 1284 c.c., primo comma, con decorrenza dalla data di messa in mora (05.01.2023: doc. n. 12 parte ricorrente) al giorno prima del deposito del ricorso, e comma quarto con decorrenza dal giorno del deposito del ricorso (sul punto Cass. n. 13145 del 14/05/2021) al saldo effettivo;
- che le spese di causa seguono la soccombenza della società resistente ex art. 91 c.p.c. verso i ricorrenti e devono essere liquidate secondo il D.M. n. 55/2014, valore sino ad € 260.000,oo in considerazione del valore della domanda riconvenzionale formulata dalla convenuta (su cui detta parte è totalmente soccombente), con liquidazione pari ai parametri minimi per tutte le fasi espletate in considerazione della modesta attività processuale ivi svolta, e così per € 7.052,00 per compensi ed € 145,50 per esposti, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge;
- che le spese di lite fra ricorrenti e terza chiamata devono essere compensate stante l'assorbimento della domanda di manleva;
- che, invece, quanto alle spese di lite del terzo chiamato, va detto che “in forza del principio di causazione mitigato dal criterio della soccombenza, il rimborso delle spese di lite in favore del terzo chiamato non soccombente in giudizio deve essere posto a carico dell'attore qualora la chiamata in causa del terzo sia resa necessaria in relazione alle proprie tesi e queste siano ritenute
7 infondate, e a carico al chiamante allorquando l'iniziativa dello stesso si riveli manifestamente infondata o palesemente arbitraria”, (Cass. 06.12.2019, n. 31889), ragion per cui nel caso di specie le spese di lite del terzo chiamato devono essere poste a carico della convenuta per aver formulato un'infondata domanda risarcitoria che ha costretto i ricorrenti a chiamare in causa la propria compagnia assicuratrice;
le spese, infine, sono liquidate in misura pari ai valori minimi per tutte le fasi (valore sino ad € 260.000,00), ad eccezione di quella istruttoria per la quale nulla viene liquidato non avendo la terza chiamata deposito le memorie istruttorie:
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, visti gli artt. 281 sexies e 127 ter c.p.c.:
RIGETTA la domanda riconvenzionale formulata da Controparte_4
in favore dell'Avv. Massimiliano Marche, dell'Avv. Marco Capello e dello Studio Legale
[...]
Capello – Associazione Professionale per le prestazioni professionali svolte nel procedimento civile RG n. 10312/2020 svoltosi avanti al Tribunale di Milano il compenso in € 2.000,00, oltre €
240,00 per spese di trasferta, contributo forfetario al 15%, Iva e Cpa come per legge e per l'effetto
CONDANNA a pagare alla parte ricorrente la somma complessiva di € Controparte_2
2.000,00 a titolo di compenso, oltre € 240,00 per spese di trasferta, contributo forfetario al 15%,
Iva e Cpa come per legge, ed oltre interessi legali nella misura dell'art. 1284 c.c., primo comma, con decorrenza dalla data di messa in mora (05.01.2023) al giorno prima del deposito del ricorso, e comma quarto con decorrenza dal giorno del deposito del ricorso al saldo effettivo.
CONDANNA a rimborsare all'Avv. Massimiliano Marche, all'Avv. Marco Controparte_2
Capello e allo Studio Legale Capello – Associazione Professionale le spese del presente giudizio, spese liquidate in € 7.052,00 per compensi ed in € 145,50 per esposti, oltre rimborso forfettario del
15%, IVA e CPA come per legge e successive occorrende.
COMPENSA integralmente le spese di lite fra l'Avv. Massimiliano Marche, l'Avv. Marco Capello e lo Studio Legale Capello – Associazione Professionale da un lato e dall'altro Controparte_3
lato.
8 CONDANNA a pagare a favore di le spese di lite di Controparte_2 Controparte_3
questo giudizio, che liquida in € 4.217,00 a titolo di compenso, oltre contributo forfetario al 15%,
Iva e Cpa come per legge e successive occorrende.
Così deciso in Torino il 01.01.2025.
Il Giudice
Luca Martinat
9
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Sezione Terza Civile
Il Giudice dott. Luca Martinat, preso atto delle disposizioni vigenti che consentono lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti mediante lo scambio e il deposito telematico di note scritte contenenti le istanze e conclusioni delle parti (sul punto, Cass.,
Sez. III, n. 37137/2022); preso atto, quindi, delle “note scritte” sostitutive dell'udienza fisica in presenza depositate dalle parti ex art. 127 ter c.p.c. per discussione ex art. 281 sexies c.p.c.; preso atto, infine, che in forza della citata normativa la sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. può essere depositata telematicamente nei successivi 30 giorni, senza l'espletamento degli incombenti processuali non compatibili con la modalità di svolgimento del procedimento a mezzo di note scritte (id est: lettura della sentenza alla presenza delle parti);
Pronuncia la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. e 127 ter c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE TERZA CIVILE
In persona del Giudice Unico dott. Luca Martinat
1 nella causa di cui al RG n. 18668/2023 promossa da:
Avv. Massimiliano Marche, Avv. Marco Capello e Parte_1 Controparte_1
, rappresentati e difesi dall'avv.ta Cristina Lefons;
[...]
ricorrenti contro
rappresentata e difesa dall'avv.to Lorenzo Pittaluga;
Controparte_2
convenuta
rappresentata e difesa dall'avv. Luca Procacci;
Controparte_3
terzo chiamato
avente ad oggetto: domanda pagamento compenso avvocati ex art. 14 D.Lgs. n. 150/2011, responsabilità professionale dell'avvocato.
all'udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. con termine per note scritte alli 17.12.2024 ore
8.30 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- visto e richiamato integralmente il ricorso ex art. 281 decies c.p.c. con cui l'Avv.
Massimiliano Marche, l'Avv. Marco Capello e Parte_1 Parte_2
citavano in giudizio esponendo: 1) di aver prestato attività professionale in Controparte_2
qualità di avvocato a favore della convenuta nel procedimento lavoristico avanti al Tribunale di
Milano RG n. 10312/2020 avviato dall'ex dipendente delle suddetta resistente;
Parte_3
2) di aver, in esecuzione dell'incarico ricevuto, redatto gli atti processuali e partecipato a diverse udienze del suddetto giudizio, che vide l'emanazione della sentenza non definitiva n. 1236/2022 all'esito della quale il Tribunale nominò un Ctu per quantificare le somme richieste dal lavoratore;
3) che, tuttavia, malgrado le richieste dei ricorrenti, la convenuta a questo puntò cessò le comunicazioni con i suoi difensori, che pertanto dismisero il mandato in data 27.06.2022; 3) di aver chiesto, a conclusione dell'incarico, il pagamento del compenso pari ad € 9.581,31, calcolato per le prime due fasi sulla base del contratto di assistenza legale intercorso fra le parti e per le
2 successive fasi sulla base dei parametri previsti dal DM 55/2014 (in quanto le suddette fasi sono state espletate successivamente allo spirare del contratto di assistenza legale);
- vista e richiamata integralmente la comparsa costitutiva con cui Controparte_2
chiedeva il rigetto dell'avversaria domanda rilevando: 1) la negligenza professionale dei ricorrenti nella gestione della causa, che avrebbe causalmente determinato la soccombenza in primo grado, addirittura con una condanna maggiore della richiesta della controparte;
2) che, in particolare, la negligenza si sarebbe manifestata nella mancata citazione di un teste, nella mancata partecipazione all'udienza delli 11.02.2022 con conseguente decadenza dall'assunzione del teste che avrebbe dovuto essere sentito alla suddetta udienza, nell'aver consentito in pratica l'assunzione di un solo teste (ritenuto inattendibile dal Tribunale), nel non aver partecipato agli incontri con il Ctu malgrado la resistente avesse manifestato la volontà di nominare un Ctp e nel non aver informato il cliente delle vicende processuali successive alla dismissione del mandato;
3) che, pertanto, parte ricorrente non aveva diritto ad alcun compenso state il proprio inadempimento;
4) di voler chiedere in via riconvenzionale il risarcimento del danno patito, quantificato in € 97.814,31, pari alla somma riconosciuta al lavoratore in via transattiva in appello a fronte di un precetto notificato in forza della sentenza di primo grado di oltre € 200.000,00 ; 5) che il compenso per la fase decisionale richiesto da parte ricorrente era del tutto abnorme in quanto espletata subito dopo la fase istruttoria e che in ogni caso doveva essere applicato il contratto professionale per tutto il rapporto, sicché era dovuto un compenso complessivo di €
2.000,00 per tutto il giudizio;
- dato atto che i ricorrenti chiedevano e ottenevano di chiamare in causa la propria assicurazione per essere dalla stessa manlevati in caso di accoglimento della Controparte_3
domanda riconvenzionale della società convenuta;
- vista e richiamata integralmente la comparsa di costituzione e risposta con cui si costituiva in giudizio rappresentando: 1) di aderire alle difese della sua Controparte_3
assistita; 2) l'esistenza di una franchigia del 5%;
- rilevato che, non ammesse le istanze di prova orale dedotte dalle parti, il Giudice fissava udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. assegnando alle parti termine perentorio alli
17.12.2024 ore 8.30 per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza;
RITENUTO
3 - che, per esigenze di ordine logico, vada esaminata per prima la domanda riconvenzionale di responsabilità professionale formulata da parte convenuta;
Controparte_2
- che detta domanda è infondata e va pertanto disattesa dal momento che la resistente si è limitata, in sostanza, a dedurre le negligenze professionali che i ricorrenti avrebbero commesso, senza tuttavia indicare la concreta incidenza delle negligenze sull'esito del processo
(se non in maniera del tutto apodittica), ragion per cui non risulta in alcun modo provato, neppure in via presuntiva, il nesso di causa fra le supposte negligenze e la condanna comminata dal
Tribunale in danno della convenuta;
- che al riguardo va premesso in via generale che secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità "in tema di responsabilità professionale dell'avvocato per omesso svolgimento di un'attività da cui sarebbe potuto derivare un vantaggio personale o patrimoniale per il cliente, la regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non", si applica non solo all'accertamento del nesso di causalità fra l'omissione e l'evento di danno, ma anche all'accertamento del nesso tra quest'ultimo, quale elemento costitutivo della fattispecie, e le conseguenze dannose risarcibili, atteso che, trattandosi di evento non verificatosi proprio a causa dell'omissione, lo stesso può essere indagato solo mediante un giudizio prognostico sull'esito che avrebbe potuto avere l'attività professionale omessa" (Cass. n. 15719/2024; Cass., Sez. 3, n. 25112 del 24/10/2017; Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 8516 del 06/05/2020);
- che, dunque, indispensabile è la valutazione prognostica posto che “In tema di responsabilità professionale dell'avvocato, ai fini dell'accertamento di un danno risarcibile derivante dall'inadempimento dell'obbligo di informazione dell'esito sfavorevole del giudizio di primo grado, che ha determinato l'impossibilità di proseguire il giudizio in sede di impugnazione, deve essere effettuata una valutazione prognostica sull'esito che avrebbe potuto avere l'impugnazione preclusa dall'omessa informazione, da svolgersi sulla base della prevedibile strategia difensiva (anche alla luce delle eccezioni proposte e delle difese svolte nel primo grado di giudizio) e della possibilità di ottenere un risultato favorevole” (Cass. n. 30653/2024);
- che nella fattispecie in esame, tuttavia, la società resistente si è limitata a contestare gli asseriti inadempimenti, consistenti tutti in attività omesse, ma nulla di specifico ha riferito circa il probabile esito del giudizio qualora fossero state compiute le attività processuali;
- che, ad esempio, nulla ha riferito circa il contenuto probabile delle Controparte_2
testimonianze che non sono state escusse, né circa la loro probabile capacità di convincimento sul
4 Giudice al fine di superare il contenuto delle molteplici testimonianze tutte sfavorevoli all'odierna resistente;
- che, analogamente, nulla la resistente ha riferito circa le deduzioni che avrebbero potuto essere portate al Ctu nominato al fine di quantificare le spettanze del lavoratore in modo tale da giungere ad un risultato per lei più favorevole, così come nulla ha riferito circa le strategie processuali che avrebbe potuto seguire in caso di tempestiva comunicazione degli eventi del processo da parte dei ricorrenti, in tal modo non assolvendo il proprio onere probatorio (e ancor prima di allegazione), atteso che “per l'affermazione della responsabilità professionale dell'avvocato
è necessario che, secondo un giudizio probabilistico, la sostituzione della condotta asseritamente colposa con quella esigibile possa determinare il vantaggio auspicato dal cliente” (Cass. n.
10526/2015), ragionamento sostitutivo che nella fattispecie in esame è del tutto assente;
- che, in altre parole, va ribadito che “la responsabilità dell'avvocato non può affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se
l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente ed, infine, se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, ed il risultato derivatone” (Cass. n. 1984/2016), principio perfettamente applicabile alla fattispecie in esame;
- che, poi, in applicazione dei principi sopra riferiti, la Cass. in un caso di responsabilità omissiva ha ritenuto che “la perdita del potere di impugnare la sentenza non poteva rappresentare di per sé una conseguenza patrimoniale negativa, dal momento che i ricorrenti avrebbero dovuto dimostrare in concreto i riflessi pregiudizievoli offrendo la prova dell'erroneità della decisione e della concreta possibilità di essere riformata in appello. Ed in proposito i giudici hanno accertato che gli appellanti non avevano offerto alcun elemento che potesse indurre a ritenere, con ragionevole probabilità, che il gravame, se esperito, sarebbe stato accolto, ovvero potesse costituire una base sufficiente ad indurre controparte, totalmente vittoriosa, ad addivenire ad una transazione, avendo evidenziato che, neppure nel presente giudizio, gli appellanti erano stati in grado di offrire elementi di prova ulteriori rispetto a quelli che aveva esaminato il giudice del procedimento in cui era stata pronunciata la risoluzione del contratto stipulato con C.C. per colpa degli attuali ricorrenti” (Cass. n.
12354/2009);
5 - che, conseguentemente, alla luce di quanto precede la domanda riconvenzionale risarcitoria formulata da parte convenuta deve essere disattesa per mancanza di prova (e a monte di adeguata allegazione) del nesso causale fra negligenze contestate e danno lamentato (sul punto da ultimo Cass. n. 24670/2024), nulla avendo provato la parte convenuta;
- che il rigetto della domanda riconvenzionale della società convenuta verso i ricorrenti comporta logicamente l'assorbimento della domanda di manleva formulata da costoro verso la loro assicurazione;
- che, invece, venendo ad analizzare la domanda di pagamento del compenso formulata dai ricorrenti, va detto che costoro hanno assolto all'onere di provare la fonte dell'obbligazione, costituita dal contratto di prestazione d'opera professionale, attraverso la produzione della procura alle liti (doc. n. 3) resa nel procedimento per cui è stato chiesto il pagamento del compenso, per quanto la circostanza non sia contestata;
- che, in effetti, la resistente ha contestato il corretto svolgimento dell'attività professionale, e non l'esistenza del rapporto professionale e delle prestazioni professionali che parte ricorrente ha allegato e documentato;
- che, dunque, deve essere semplicemente valutata la congruità della somma richiesta, che è stata contestata dalla difesa di;
Controparte_2
- che, in effetti, per quanto riguarda la quantificazione economica della pretesa dei ricorrenti, fondata è l'eccezione della società convenuta secondo cui risultano applicabili esclusivamente i compensi pattuiti nel contratto generale di assistenza legale del 01.08.2020 di cui al doc. n. 2 di parte ricorrente, posto che il mandato professionale per la causa di lavoro svoltasi avanti al Tribunale di Milano è stato conferito nella vigenza di detto accordo;
- che, pertanto, la pretesa dei convenuti di applicare le tariffe ex DM 55/2014 per la fase istruttoria e decisoria in quanto fasi sviluppatesi dopo la cessazione del suddetto contratto di assistenza legale non ha fondamento, posto che la cessazione degli effetti del contratto generale di assistenza legale non ha certo invalidato o reso inefficace la precedente pattuizione;
- che, infatti, l'art. 3 del contratto di assistenza legale espressamente prevedeva la sua applicazione sino al completo compimento dei singoli servizi da rendersi per ciascun incarico professionale specificamente conferito nel corso di validità del contratto di assistenza legale, ragion per cui detto contratto risulta applicabile ai singoli affari conferiti durante la sua vigenza
6 quand'anche detti affari si siano conclusi successivamente allo spirare del termine di efficacia del contratto di assistenza generale;
- che, per le stesse ragioni, il fatto che detto contratto si sia poi risolto (come pure sostenuto dai ricorrenti) non vale certo a renderlo non applicabile agli incarichi conferiti nella sua vigenza, che restano integralmente disciplinati dalla regolamentazione pattizia;
- che, pertanto, nel caso di specie il compenso spettante ai ricorrenti in ragione del valore della causa svoltasi avanti al Giudice del lavoro di Milano va determinato in € 2.000,00 (art. 6 del contratto), oltre contributo forfetario al 15%, Cpa, Iva ed € 240,00 per spese di trasferta
(come espressamente previsto dallo stesso art. 6);
- che, infine, ritiene il Tribunale che il compenso così pattuito (invero assai modesto) sia congruo rispetto all'attività processuale concretamente svolta dai ricorrenti, posto che l'obbligazione dell'avvocato è di mezzi e non di risultato (Cass., sez. II, 22/03/2017, n. 7309) e posto che l'attività defensionale è stata effettivamente svolta, mentre le censure di negligenze eccepite dalla società resistente attengono a condotte prive di qualsivoglia effetto causale rispetto all'esito del procedimento, sicché ai ricorrenti va riconosciuto il compenso come sopra determinato;
- che sulla somma sopra ricordata decorrono gli interessi legali nella misura dell'art. 1284 c.c., primo comma, con decorrenza dalla data di messa in mora (05.01.2023: doc. n. 12 parte ricorrente) al giorno prima del deposito del ricorso, e comma quarto con decorrenza dal giorno del deposito del ricorso (sul punto Cass. n. 13145 del 14/05/2021) al saldo effettivo;
- che le spese di causa seguono la soccombenza della società resistente ex art. 91 c.p.c. verso i ricorrenti e devono essere liquidate secondo il D.M. n. 55/2014, valore sino ad € 260.000,oo in considerazione del valore della domanda riconvenzionale formulata dalla convenuta (su cui detta parte è totalmente soccombente), con liquidazione pari ai parametri minimi per tutte le fasi espletate in considerazione della modesta attività processuale ivi svolta, e così per € 7.052,00 per compensi ed € 145,50 per esposti, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge;
- che le spese di lite fra ricorrenti e terza chiamata devono essere compensate stante l'assorbimento della domanda di manleva;
- che, invece, quanto alle spese di lite del terzo chiamato, va detto che “in forza del principio di causazione mitigato dal criterio della soccombenza, il rimborso delle spese di lite in favore del terzo chiamato non soccombente in giudizio deve essere posto a carico dell'attore qualora la chiamata in causa del terzo sia resa necessaria in relazione alle proprie tesi e queste siano ritenute
7 infondate, e a carico al chiamante allorquando l'iniziativa dello stesso si riveli manifestamente infondata o palesemente arbitraria”, (Cass. 06.12.2019, n. 31889), ragion per cui nel caso di specie le spese di lite del terzo chiamato devono essere poste a carico della convenuta per aver formulato un'infondata domanda risarcitoria che ha costretto i ricorrenti a chiamare in causa la propria compagnia assicuratrice;
le spese, infine, sono liquidate in misura pari ai valori minimi per tutte le fasi (valore sino ad € 260.000,00), ad eccezione di quella istruttoria per la quale nulla viene liquidato non avendo la terza chiamata deposito le memorie istruttorie:
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, visti gli artt. 281 sexies e 127 ter c.p.c.:
RIGETTA la domanda riconvenzionale formulata da Controparte_4
in favore dell'Avv. Massimiliano Marche, dell'Avv. Marco Capello e dello Studio Legale
[...]
Capello – Associazione Professionale per le prestazioni professionali svolte nel procedimento civile RG n. 10312/2020 svoltosi avanti al Tribunale di Milano il compenso in € 2.000,00, oltre €
240,00 per spese di trasferta, contributo forfetario al 15%, Iva e Cpa come per legge e per l'effetto
CONDANNA a pagare alla parte ricorrente la somma complessiva di € Controparte_2
2.000,00 a titolo di compenso, oltre € 240,00 per spese di trasferta, contributo forfetario al 15%,
Iva e Cpa come per legge, ed oltre interessi legali nella misura dell'art. 1284 c.c., primo comma, con decorrenza dalla data di messa in mora (05.01.2023) al giorno prima del deposito del ricorso, e comma quarto con decorrenza dal giorno del deposito del ricorso al saldo effettivo.
CONDANNA a rimborsare all'Avv. Massimiliano Marche, all'Avv. Marco Controparte_2
Capello e allo Studio Legale Capello – Associazione Professionale le spese del presente giudizio, spese liquidate in € 7.052,00 per compensi ed in € 145,50 per esposti, oltre rimborso forfettario del
15%, IVA e CPA come per legge e successive occorrende.
COMPENSA integralmente le spese di lite fra l'Avv. Massimiliano Marche, l'Avv. Marco Capello e lo Studio Legale Capello – Associazione Professionale da un lato e dall'altro Controparte_3
lato.
8 CONDANNA a pagare a favore di le spese di lite di Controparte_2 Controparte_3
questo giudizio, che liquida in € 4.217,00 a titolo di compenso, oltre contributo forfetario al 15%,
Iva e Cpa come per legge e successive occorrende.
Così deciso in Torino il 01.01.2025.
Il Giudice
Luca Martinat
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