Articolo 9 della Legge 11 dicembre 1962, n. 1790
Articolo 8Articolo 10
Versione
1 febbraio 1963
Art. 9.
Gli iscritti al Fondo che non si siano avvalsi, totalmente o parzialmente, della facolta' di riscatto prevista dall' articolo 10 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450 , possono provvedervi per i periodi, nei limiti e con le modalita' indicati dall'articolo stesso, qualora ne facciano domanda entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Entrata in vigore il 1 febbraio 1963