Art. 9.
Gli iscritti al Fondo che non si siano avvalsi, totalmente o parzialmente, della facolta' di riscatto prevista dall' articolo 10 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450 , possono provvedervi per i periodi, nei limiti e con le modalita' indicati dall'articolo stesso, qualora ne facciano domanda entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Gli iscritti al Fondo che non si siano avvalsi, totalmente o parzialmente, della facolta' di riscatto prevista dall' articolo 10 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450 , possono provvedervi per i periodi, nei limiti e con le modalita' indicati dall'articolo stesso, qualora ne facciano domanda entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.