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Sentenza 18 gennaio 2025
Sentenza 18 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 18/01/2025, n. 28 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 28 |
| Data del deposito : | 18 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott. Eugenio
Facciolla, all'udienza del 17 gennaio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2459/2020 R.G. vertente
fra
C.F.: , rappresentato e difeso dall'avv. Luca Marchiori e Parte_1 C.F._1
dall'avv. Domenico Pace, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo, in Tito PZ via
De Nicola 40, giusta mandato in atti;
RICORRENTE
CF / P. VA , in persona del suo procuratore Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
speciale p.t., rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dall'avv. Carlo Paolessi e dall'avv. Alessandro Lupi Roberto Pessi e dall'avv. Marco Rigi Luperti, elettivamente domiciliata presso il di loro studio in Genova viale Padre Santo 5/11, giusta mandato in atti
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO 1) Parte ricorrente premessa l'acquisizione in data 25.5.2010 da parte di odierna Controparte_1
resistente, del 100% delle quote di capitale sociale di Tecnogas S.r.l., società avente ad oggetto l'attività di miscelazione ed imbottigliamento di Gas Petroliferi Liquefatti (GPL) ed il commercio all'ingrosso ed al dettaglio, nazionale ed internazionale, di prodotti petroliferi, gas liquidi, liquefatti e gassosi, bombole GPL, metano, carburanti agricoli, olii lubrificanti, deduceva che, già socio e dipendente di Tecnogas S.r.l., veniva nominato consigliere e Amministratore Delegato di Tecnogas
S.r.l., con conferimento di “tutti i poteri di ordinaria amministrazione nessuno escluso (…) con il limite di Euro 100.000 (centomila) per ogni singola operazione” con “poteri illimitati in merito alla sicurezza ed ai rischi derivanti dall'attività della società”, concordando una retribuzione variabile a seconda dei risultati ottenuti, e il rimborso delle spese di trasferta e l'utilizzo degli strumenti informatici aziendali. Tuttavia dal giugno 2010 a giugno 2013 era stato inquadrato come “Impiegato
Quadro” di 2° livello, C.C.N.L. per le aziende del settore Commercio e Terziario, con mansioni di
“RESPONSABILE COMMERCIALE” ed una retribuzione mensile lorda pari ad € 3.215,00. Di seguito alla fusione per incorporazione di (società entrambe Controparte_2
partecipate al 100 % da , veniva nominato consigliere del C.d.A. della società Controparte_1
incorporante, a tempo indeterminato con inquadramento lavorativo di impiegato quadro di livello Q.1 con mansioni di “Coordinatore area Basilicata”, con applicazione del CCNL “Chimico Industria
GPL” in luogo di “Commercio e Terziario” a partire dal 1° luglio 2013 e con una retribuzione mensile lorda pari ad € 3.352,00. In data 28.4.2017 veniva incorporata in Controparte_2 CP_1
e il ricorrente nominato “procuratore speciale e generale” di per tutto
[...] Controparte_1 il periodo maggio 2010/gennaio 2018 aveva sempre prestato la propria attività presso l'unità operativa di Viggiano(PZ) a prescindere dalla compagine sociale controllante.
Qualifica di a parte, asseriva il ricorrente di aver svolto sempre funzioni dirigenziali, Pt_2
essendosi occupato sempre della gestione dell'azienda di Viggiano in quanto unico responsabile di tutto il personale addetto – sia impiegatizio che del personale autotrasportatore che del personale commerciale eunico responsabile del deposito di carico/scarico, con delega di funzioni in materia antinfortunistica ex D.Lgs. 81/2008, qualifica e ruolo per i quali era stato anche coinvolto in un procedimento penale quale legale rappresentante della Tecnogas srl. Deduceva di aver svolto le mansioni con ampia discrezionalità e con libertà di orari e di organizzazione del lavoro, nella gestione del personale (otto dipendenti con varie qualifiche e mansioni), di aver agito in autonomia e con potere di firma, predisponendo budget annuali, obiettivi e margini operativi e volumi d'affari, e partecipando alle riunioni e scelte strategiche dell'azienda.
Provvedeva pertanto a richiedere all'azienda il riconoscimento della qualifica e le spettanze economiche correlate, ma senza esito, pertanto adiva il giudice del lavoro per accertare e riconoscere a far data dal 25 maggio 2010 e fino al gennaio 2018, il suo diritto al superiore inquadramento contrattuale come dirigente, con l'applicazione del CCNL Dirigenti Commercio e Terziario dal 25
Maggio 2010 al 26.06.2012 e con l'applicazione del CCNL Dirigenti Industria dal 27.06.2012 al 15 gennaio 2008, e al pagamento delle differenze retributive quantificate, per il periodo dal 25 maggio
2010 al 15 gennaio 2018, in € 120.413,22 oltre ad € 11.314,68 per differenze T.F.R., così per un totale pari ad € 131.727,9, oltre ad interessi di mora e rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo, ovvero alla maggiore o minor somma accertata dal giudice e condannare la resistente al risarcimento dei danni da perdita professionale da quantificarsi nella misura del 30 % delle differenze retributive, con vittoria di spese di causa da distrarsi in favore dei difensori.
Si costituiva contestando in via di fatto e diritto la domanda, rilevando, in Controparte_1
particolare ed in via preliminare, la nullità del ricorso introduttivo per genericità e, nel merito, come le mansioni svolte dal ricorrente non sarebbero in realtà corrispondenti alla qualifica di Dirigente richiesta, ma rientrerebbero nell'inquadramento posseduto, e come nessun demansionamento potrebbe dirsi avvenuto nei confronti del per l'insussistenza della condotta illecita lamentata Pt_1
e, in ogni modo, per la mancata allegazione specifica di danni. Concludeva per il rigetto del ricorso per infondatezza evidenziando tra l'altro di aver convenuto in separato giudizio il per Pt_1
concorrenza sleale.
La causa riassegnata a diversi giudici, è stata istruita in via documentale e con esame dei testi delle parti su alcune delle circostanze dalle stesse indicate, e all'esito, ritenuta la causa pronta per la decisione, all'odierna udienza sulle note sostitutive della presenza delle parti in atti, veniva rattenuta e all'esito della camera di consiglio decisa come segue:
2) Il ricorso non merita accoglimento per le seguenti motivazioni.
In via preliminare, non può condividersi l'eccezione di nullità del ricorso introduttivo, in quanto la domanda, circa la richiesta di accertamento di mansioni superiori, possiede tutti gli elementi necessari e sufficienti per una sua individuazione.
Infatti, è possibile rilevare in maniera chiara il petitum (inquadramento superiore e differenze retributive conseguenti), così come la causa petendi (svolgimento delle diverse mansioni per grado di autonomia), rispetto alla quale vi è l'indicazione nell'atto (e poi negli allegati) del CCNL di settore e l'espresso riferimento alle declaratorie, testualmente riprodotte. Allo stesso modo può dirsi specifica la domanda di risarcimento del danno da dequalificazione
(perdita di professionalità), in quanto l'eventuale carenza in ordine all'aspetto dell'allegazione dei danni subiti potrebbe rilevare sotto l'aspetto dell'accoglimento o meno, ma non certo sull'ammissibilità della domanda.
Nel merito, per individuare la qualifica corrispondente alle mansioni esercitate dal ricorrente è necessario, preliminarmente, verificare quelle che sono le descrizioni contenute nelle declaratorie del
Contratto collettivo di Lavoro di settore (doc. 4 e 8 fasc. ricorrente).
Per quanto riguarda la qualifica posseduta dal ricorrente la relativa declaratoria recita:
«il CCNL terziario fornisce la seguente definizione di Quadro “Appartengono alla categoria dei quadri, in ottemperanza a quanto previsto dalla legge 13 maggio 1985, n. 190, i prestatori di lavoro subordinato, esclusi i dirigenti, che svolgano con carattere continuativo funzioni direttive loro attribuite di rilevante importanza per lo sviluppo e l'attuazione degli obiettivi dell'impresa nell'ambito di strategie e programmi aziendali definiti, in organizzazioni di adeguata dimensione e struttura anche decentrata e quindi:
- abbiano poteri di discrezionalità decisionale e responsabilità gestionali anche nella conduzione e nel coordinamento di risorse e persone, in settori o servizi di particolare complessità operativa;
ovvero
- siano preposti, in condizioni di autonomia decisionale, responsabilità ed elevata professionalità di tipo specialistico, alla ricerca ed alla definizione di progetti di rilevante importanza per lo sviluppo
e l'attuazione degli obiettivi dell'impresa, verificandone la fattibilità economico-tecnica, garantendo adeguato supporto sia nella fase di impostazione sia in quella di sperimentazione e realizzazione, controllandone la regolare esecuzione e rispondendo dei risultati.
Analogamente il CCNL Chimico Industria prevede un articolato sistema di classificazione del personale fondato sulla valutazione di otto fattori (I conoscenza;
II. capacità; III. competenze;
IV. esperienza;
V. autonomia;
VI. responsabilità; VII. modalità di rapporto con i collaboratori;
VIII. attività in gruppi di progetto.), e precisa che “Ai sensi di quanto stabilito dall'art. 2 della legge n.
190/1985, le parti si danno atto che caratteristiche indispensabili della qualifica dei quadri sono costituite: dallo svolgimento con carattere continuativo di funzioni di rilevante importanza ai fini dello sviluppo e dell'attuazione degli obiettivi dell'impresa, dalla responsabilità di unità organizzative di particolare rilevanza per l'attività aziendale, da ampia autonomia e discrezionalità nel perseguimento delle finalità prefissate nonché dal possesso di equivalenti professionalità e competenze tecnico-specialistiche il cui apporto risulti determinante nel processo di formazione delle decisioni gestionali e di sviluppo dell'impresa. In base a quanto sopra le parti riconoscono che rivestono la qualifica di quadro i lavoratori inquadrati nella categoria A di cui agli artt. 4 e 45.”
La parte specifica del settore lubrificanti GPL (che si allega per estratto precisa Livello Q1:
“Appartengono a questo livello i quadri con responsabilità e poteri di particolare ampiezza nell'ambito di funzioni delegate, quelli che svolgono funzioni di guida, coordinamento e controllo che implicano grande responsabilità, discrezionalità di poteri sulla base di ampie deleghe, facoltà di decisione, autonomia ed iniziativa, quelli che si caratterizzano per l'elevata specializzazione in materia di specifico e strategico interesse aziendale. Nelle esemplificazioni troviamo: “
Responsabile amministrativo di sede centrale
- Coordina più aree amministrative (p.es.: contabilità generale, contabilità industriale, finanza, fiscale, auditing).
- Garantisce l'espletamento dell'attività amministrativa delle aree/settori di competenza nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali.
- E' responsabile delle informazioni relative alla stesura dei documenti ufficiali amministrativi/contabili nonché alla stesura di analisi statistiche, previsionali e consuntive.
- E' responsabile della gestione del personale amministrativo/contabile. Responsabile commerciale
(vendite e marketing) di sede centrale
- Opera in autonomia con ampia iniziativa e facoltà decisionale nell'ambito degli indirizzi generali indicatigli.
- Sovraintende e coordina tutte le attività di vendita su scala nazionale con assistenza agli uffici periferici ed alle filiali.
- E' responsabile dei rapporti con la clientela.
- Promuove azioni pubblicitarie e promozionali.
- Valuta il potenziale commerciale e formula programmi di sviluppo delle vendite e della clientela.
- Fornisce alla Direzione aziendale specifiche analisi economiche e quantitative dei principali fenomeni gestionali evidenziando elementi per la formulazione di azioni migliorative.
- Formula, secondo le politiche aziendali, i piani operativi ed i budget di competenza, elaborando dati consuntivi, evidenziando e motivando gli eventuali scostamenti.
Responsabile pianificazione logistica e distribuzione di sede
- Formula la pianificazione degli approvvigionamenti proponendo la stipula dei relativi contratti.
- Assicura lo stoccaggio, la distribuzione e la corretta spedizione dei prodotti in funzione delle esigenze commerciali e produttive degli stabilimenti.
- Assicura lo svolgimento degli adempimenti amministrativi e fiscali relativi alle disposizioni vigenti sulla movimentazione delle merci. - Garantisce il corretto espletamento delle pratiche doganali e UTF e la giusta impostazione di nuove autorizzazioni governative, in stretto collegamento con le competenti funzioni di sede. - Gestisce i contratti in essere ed elabora proposte contrattuali di forniture dei servizi di propria competenza.
- Individua e sviluppa opportunità di miglioramento dei servizi prestati in termini di competitività, efficienza ed efficacia, in particolare attraverso lo sviluppo di sinergie operative, l'adozione di provvedimenti tecnologici e promuovendo iniziative di investimento.
Responsabile ricerca, sviluppo, tecnologia
- Coordina l'attività di ricerca aziendale, promuovendo lo sviluppo tecnologico dei prodotti, impianti
e processi di produzione e valutandone la convenienza tecnico-economica.
- Assicura la qualificazione dei prodotti, individuando i punti di forza e di debolezza per gli impegni attuali e potenziali, anche nei confronti dei prodotti della concorrenza.
- Identifica nuove opportunità di applicazione nel rispetto della potenzialità di assorbimento del mercato.
- Agisce in collegamento con le funzioni tecniche e commerciali per lo sviluppo finalizzato di tecnologie, di informazioni tecniche e di progetti di ricerca atti a consentire nuovi usi di prodotti attuali, l'introduzione di nuovi prodotti sul mercato o l'ingresso in nuovi mercati.
- Assicura la raccolta sistematica, l'aggiornamento, la diffusione e la conservazione della documentazione tecnica riguardante i prodotti e i processi di interesse dell'azienda.
Responsabile di stabilimento (lubrificanti)
- Coordina le attività dello stabilimento, controlla i risultati conseguiti rispetto ai budget e ai piani approvati, esamina le cause degli scostamenti e assicura l'attuazione degli interventi correttivi.
- Assicura la realizzazione delle produzioni e lo svolgimento delle attività ausiliarie e sussidiarie nel rispetto degli standard definiti.
- Assicura il miglioramento delle prestazioni degli impianti e l'aumento delle capacità produttive.
- Assicura la corretta conservazione e manutenzione degli impianti;
propone programmi, progetti e interventi di sviluppo, modernizzazione e razionalizzazione dello stabilimento.
- Assicura il rispetto delle normative vigenti in ordine alla ricezione, produzione, movimentazione e stoccaggio delle materie prime e dei prodotti nell'ambito dello stabilimento.
- Garantisce la corretta gestione e favorisce lo sviluppo e la - Garantisce la corretta gestione e favorisce lo sviluppo e la formazione del personale dipendente, secondo le direttive e in armonia con la competente funzione centrale.
- Garantisce, in materia di protezione ambientale, sicurezza e igiene industriale, l'osservanza di ogni cautela operativa, nonché delle norme e disposizioni vigenti. - Mantiene, secondo le direttive, relazioni con autorità e enti pubblici e privati nel territorio di competenza.
Responsabile del personale
- Assicura la corretta applicazione delle norme contrattuali e l'osservanza degli adempimenti previsti dalle normative connesse allo svolgimento del rapporto di lavoro in genere, nel rispetto delle politiche societarie. - Collabora all'applicazione e al rispetto delle norme di legge in materia di igiene, ambiente di lavoro, antinfortunistica, partecipando alla formulazione degli interventi adeguati.
- Assicura le relazioni con le Organizzazioni sindacali per il raggiungimento degli obiettivi aziendali.
- Provvede alla impostazione e gestione del contenzioso di lavoro.
- Imposta piani di promozione e sviluppo del personale.
- Propone le linee della politica retributiva del personale.
Responsabile sistemi informativi
- Assicura l'operatività e lo sviluppo dei sistemi informativi aziendali, garantendone l'adeguatezza alle esigenze dell'utenza, sulla base delle priorità definite.
- Ottimizza il rapporto costi/benefici e la qualità, in termini di macchine e di applicazioni installate, in relazione all'evoluzione tecnologica.
- Garantisce l'addestramento del personale aziendale alle tecnologie informatiche.
Responsabile tecnico centrale
- Sovraintende e coordina tutte le attività tecniche inerenti la gestione, la sicurezza,
l'antinfortunistica, l'igiene industriale e la protezione ambientale degli stabilimenti e dei depositi.
- Gestisce, nel rispetto delle politiche aziendali, le attività di progettazione, costruzione, ampliamento
e manutenzione di stabilimenti e depositi, garantendo il rispetto dei costi e la corretta esecuzione tecnica dei lavori.
- Individua e propone soluzioni migliorative degli impianti di produzione e dei sistemi di sicurezza e antifortunistica.
- Mantiene i rapporti con gli enti esterni preposti al controllo ed autorizzazione delle attività degli stabilimenti in materia di protezione ambientale, prevenzione infortuni, sicurezza degli impianti e tutela ecologica.
Responsabile di terminale marittimo
- Assicura il razionale ed economico svolgimento delle attività di ricezione via mare, stoccaggio e movimentazione dei prodotti in un terminale marittimo. - Assicura lo svolgimento degli adempimenti amministrativi e fiscali previsti dalle normative vigenti relativamente alla ricezione, movimentazione e spedizione dei prodotti, incluso il corretto espletamento delle pratiche doganali e UTF.
- Assicura il corretto impiego e manutenzione degli impianti nel rispetto delle normative di sicurezza ed antinquinamento.
- Garantisce l'addestramento del personale, con particolare riferimento al rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza, antinfortunistica, ecologia ed ambiente.
Group product manager
- Esamina le opportunità e le alternative di presenza commerciale sui diversi mercati/aree per più prodotti tra di loro significativamente diversi.
- Coordina le analisi e le ricerche di mercato formulando previsioni di lungo/medio periodo della domanda e dell'offerta.
- Identifica le potenzialità di vendita e definisce e propone obiettivi annuali di posizionamento sul mercato.
- Collabora con la ricerca e sviluppo nella definizione delle caratteristiche, struttura, livello di qualità di nuovi prodotti.
- Mantiene contatti con società ed opinion leader.
- Coordina l'attività di più product manager.
- E' responsabile della gestione del budget pubblicitario e promozionale.”».
Come è agevole verificare, tra le due qualifiche non vi è una stretta correlazione, in quanto i profili differenziali ineriscono diversi aspetti delle mansioni, quali principalmente il grado di autonomia, che nella categoria posseduta dal ricorrente è unicamente funzionale e mai gestionale e il fatto che nel rapporto di lavoro subordinato, in forza degli accordi intercorsi in sede di compravendita delle quote tra le società, è stata attribuita al ricorrente la posizione di amministratore delegato della società, per cui alcune attività che assume aver svolto, si ritengono rientranti nel rapporto organico societario, per le quali risulta essere stato regolarmente retribuito come da accordi sottoscritti dalle parti.
Da ciò ne consegue che l'analisi necessaria per valutare la domanda deve essere ad ampio raggio e non limitata solo ad alcuni aspetti, al fine di confrontare le diverse mansioni (cfr., Tribunale Genova, sez. V, 03/02/2009, n. 70: «In tema di riconoscimento di esercizio di mansioni superiori, grava sulla parte ricorrente che agisce in giudizio deducendo lo svolgimento di mansioni superiori l'onere di allegare in punto di fatto e di provare compiutamente le mansioni svolte in concreto, in modo tale da consentire al giudice il confronto tra le mansioni superiori asseritamente svolte e le mansioni che connotano l'inquadramento di appartenenza, anche ai fini della formulazione del giudizio di prevalenza richiesto a norma dell'art. 52 d.lg. n. 165 del 2001. Nella specie, parte ricorrente, pur chiedendo il riconoscimento dell'avvenuto svolgimento di mansioni superiori - specificamente delle mansioni di dirigente dell'ufficio del g.d.p. di appartenenza - e nonostante la chiara elencazione dei compiti rientranti in detta qualifica ex art. 4 e 17 d.lg. 165/2001, nessuna prova forniva in ordine al concreto svolgimento di dette funzioni, dovendosi al contrario escludere, già sulla base delle dichiarazioni rese dalla medesima, l'espletamento, per l'intero periodo dedotto in giudizio, delle funzioni in oggetto, nonché, in particolare, dei compiti di gestione delle risorse finanziarie e strumentali assegnate all'ufficio. In ogni caso, nulla deduceva nemmeno in ordine al requisito della prevalenza - sotto i diversi profili previsti dall'art. 52 d.lg. n. 165 del 2001 - delle mansioni dirigenziali asseritamente svolte rispetto ai compiti propri della qualifica e del profilo di appartenenza, compiti che, per stessa ammissione della ricorrente, non erano mai venuti meno»).
Così ricostruita la base dell'indagine, occorre, allora, volgere l'attenzione alle mansioni in concreto svolte dal ricorrente, al fine di pervenire al corretto inquadramento.
Sul punto, però, l'istruttoria orale ammessa, non ha apportato elementi utili alla diversa qualificazione del rapporto di lavoro, atteso che i capitoli di prova come articolati dal ricorrente e in parte ammessi, sono sostanzialmente ripetitivi del contenuto delle attività allegate rispetto alle quali il teste di parte ha solo confermato il testo di un documento;
un contesto nel quale il teste si è limitato a confermare una serie di circostanze dalle quali non è possibile evincere alcunché in ordine all'aspetto fondamentale dell'accertamento richiesto: il grado di autonomia e di responsabilità che il ricorrente possedeva nelle singole e specifiche attività effettivamente e concretamente svolte in via ordinaria, nonché davanti -per come asserito- all'autorità giudiziaria.
Da quanto detto, è chiaro che, esaminando l'istruttoria, non sarebbe possibile compiere quell'indagine che la giurisprudenza richiede al fine di verificare il corretto, o meno, inquadramento del dipendente.
Il riconoscimento in giudizio delle mansioni superiori di dirigente non prescinde dal procedimento c.d. “trifasico” secondo il quale nel procedimento logico – giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato non può prescindersi da tre fasi successive, e cioè, dall'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, dalla individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e dal raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda. L'accertamento della natura delle mansioni concretamente svolte dal dipendente, al fine dell'inquadramento del medesimo in una determinata categoria di lavoratori, costituisce giudizio di fatto riservato al giudice di merito ed è insindacabile, in sede di legittimità, se sorretto da logica ed adeguata motivazione. In altre parole, parte ricorrente avrebbe dovuto almeno allegare il motivo per cui le attività svolte, anche davanti all'autorità giudiziaria nel procedimento che lo ha visto – o lo vede ancora- imputato, avessero un profilo di autonomia che andasse oltre il dato funzionale, raggiungendo la caratterizzazione propria dei Dirigenti, ma tale esplicazione e allegazione diviene impossibile mancando il riferimento a specifici atti concretamente posti in essere dal ricorrente.
I testi e addotti dal ricorrente, si sono limitati a confermare le circostanze indicate Tes_1 Tes_2
dal ricorrente affermando che il prefato “decideva autonomamente” tipologia e quantitativo di prodotti da ordinare per l'unità operativa “ex Tecnogas”, sita in Viggiano(PZ), decidendo anche
“quanto e quale prodotto destinare alla vendita al dettaglio e quanto allo stoccaggio a deposito”,
“decideva” le mansioni a cui adibire il personale addetto all'unità operativa “ex Tecnogas”, provvedeva sulle richieste di permessi e per concordare le ferie, all'assegnazione dei ticket restaurant e per i rimborsi spese, gli orari lavorativi dei dipendenti, predisponeva il budget per l'unità operativa di Viggiano, in autonomia entro i termini indicati dall'Organo amministrativo di riferimento (il C.d.A. di Tecnogas S.r.l. fino al giugno 2013, l' successivamente e poi, a far data Controparte_3 dall'aprile 2017, con l'omologo di ), sviluppando in autonomia offerte commerciali di CP_1
vendita dei prodotti per conto di Tecnogas S.r.l., poi ed infine Controparte_2 CP_1
e valutando le proposte alla clientela, rendendo il conto della propria attività lavorativa solo e
[...]
direttamente al C.d.A. di in occasione di apposite riunioni mensili, partecipando Controparte_1
alla determinazione degli obiettivi, in termini di margini operativi e volumi d'affari da raggiungere,
e partecipando alle riunioni periodiche indette dal datore di lavoro;
tuttavia dalla stessa prova emergeva che la gestione contabile e amministrativa del personale era su Genova presso uno studio professionale, che il ruolo del è stato sempre quello di responsabile dell'unità locale, e che Pt_1
bisogna distinguere tra l'indirizzo e le scelte strategiche del gruppo che venivano adottate direttamente a livello centrale, dalle scelte invece ad esempio sul quantitativo di prodotti che invece erano rimesse totalmente all'amministratore delegato o comunque a chi era a capo dell'unità locale.
Il teste precisava che nel 2012 ci fu una riorganizzazione in cinque macro aree denominate Tes_3
BU sul territorio nazionale e per quanto riguarda quella del sud Italia ne era il responsabile;
per gli aspetti operativi e quotidiani, certamente il sig. come gli altri nella sua qualità avevano la Pt_1
gestione del personale in loco, “tuttavia dovevamo sempre fare riferimento all'ufficio del personale della capogruppo, che non ricordo in questo momento quale fosse come denominazione, sito in
Genova, dove la contabilità e la gestione amministrativa era concentrata”, e che le decisioni che impegnavano le società del gruppo a livello di unità locale “dovevano sempre necessariamente passare dall'ufficio del personale o comunque dalla direzione della holding, ad esempio per quanto riguarda le nostre attività a livello locale ricevevamo precise direttive per tutti i settori e il personale addetto alle quali dovevamo attenerci, sia per le qualifiche che per le mansioni;
analogamente per le assunzioni o licenziamenti avvenivano sempre in presenza della direzione del personale, a livello locale potevamo fare attività di scouting o segnalazioni di necessità di manodopera ma tutto veniva poi deciso a livello di direzione centrale”; aggiungeva che gli ordini venivano fatti sempre a livello centrale, e trattandosi di attività di “tentata vendita”, “gli ordini sono sempre conseguenti al prodotto in giacenza e a quello venduto, per cui in base alle disponibilità ed alle necessità contingenti, vengono segnalate le esigenze direttamente a livello centrale per il successivo approvvigionamento”.
Per quanto attiene alla predisposizione del budget il nella qualità affermava che “dal 2012 per Tes_3 la mia qualità ero io a formare il budget e a trasmetterlo all'azienda, se ne discuteva mensilmente con il ma ero io poi ad implementarlo e in ogni caso alle discussioni relative partecipavano altre Pt_1
figure professionali con competenze specifiche del territorio prima di trasmettere il tutto…tuttavia entro certi limiti di spesa, se superiori il doveva rapportarsi con me e ciò in base alle deleghe Pt_1
ricevute”.
Le riunioni (o meglio occasioni conviviali) valorizzate dal ricorrente risultavano organizzate ogni anno in occasione dell'avvicinarsi del Natale, “alle quali partecipavano i responsabili a vario titolo dell'azienda nel corso delle quali venivano discusse ed affrontate tematiche di interesse lavorativo oltre che aumentare il senso di appartenenza al gruppo per tutti i partecipi. Non erano solo i dirigenti a parteciparvi ma, come detto, anche i responsabili di altri settori”.
Inoltre, il mero riferimento alle deleghe e alle procure (anche in quelle parti che sembrano conferire poteri quasi da procura generale) non può condurre ad alcuna positiva valutazione in termini di autonomia, in quanto è lo stesso atto che, di volta in volta, limita e circoscrive il campo di attività del ricorrente.
Ne consegue che, anzi, le mansioni del ricorrente sembrano proprio «orientate al raggiungimento dei risultati aziendali nell'ambito di autonomie delimitate» e svolte «nell'ambito di unità operative o nuclei di lavoro (uffici, sezioni, servizi, reparti, sportelli comunque denominati) di ridotte dimensioni» tale dovendosi ritenere il Nucleo operativo in cui il ricorrente si è trovato ad operare.
La qualifica di dirigente come noto spetta soltanto al prestatore di lavoro che, come alter ego dell'imprenditore, sia preposto alla direzione dell'intera organizzazione aziendale ovvero ad una branca o settore autonomo di essa, e sia investito di attribuzioni che, per la loro ampiezza e per i poteri di iniziativa e di discrezionalità che comportano, gli consentono, sia pure nell'osservanza delle direttive programmatiche del datore di lavoro, di imprimere un indirizzo ed un orientamento al governo complessivo dell'azienda, assumendo la corrispondente responsabilità ad alto livello
(cd. dirigente apicale); da questa figura si differenzia quella dell'impiegato con funzioni direttive, che è preposto ad un singolo ramo di servizio, ufficio o reparto e che svolge la sua attività sotto il controllo dell'imprenditore o di un dirigente, con poteri di iniziativa circoscritti e con corrispondente limitazione di responsabilità (cd. pseudo -dirigente') vds Cassazione civile , sez. lav. , 13/02/2020 , n.
3640.
Il rapporto di lavoro intercorrente con il dirigente d'azienda si qualifica come autonomo laddove debba escludersi la sussistenza di un potere direttivo, seppure in forma attenuata, in capo al committente e risulti altresì insufficiente l'elemento indiziario dell'inserimento nell'organizzazione aziendale
Orbene nel caso in esame difettano tali elementi, in particolare l'attività svolta in concreto non risulta tale da imprimere o condizionare indirizzi e orientamenti dlel0'azienda, non risulta il particolare grado di responsabilità “ad alto livello” assunto dal ricorrente, non risulta che lo stesso sia stato preposto alla direzione dell'intera organizzazione aziendale ovvero ad una branca o settore autonomo di essa.
Tale carenza probatoria comporta allora necessariamente il rigetto della domanda, alla luce del fatto che gravava proprio sul ricorrente l'onere di dimostrare lo svolgimento di compiti non riconducibili all'inquadramento posseduto (cfr., Tribunale Trieste, sez. lav., 01/03/2011, n. 82: «Al lavoratore che agisca in giudizio per ottenere il riconoscimento dell'inquadramento in una qualifica superiore incombe l'onere di allegare e provare gli elementi posti a fondamento della domanda;
nel procedimento logico-giuridico diretto a determinare l'inquadramento del lavoratore subordinato, non può prescindersi da una motivata valutazione di tre fasi tra loro poste in logica successione, cioè dell'accertamento di fatto dell'attività lavorativa concretamente svolta, dell'individuazione delle qualifiche previste dalla disciplina collettiva applicabile al rapporto di lavoro e, infine, del raffronto tra i risultati delle prime due indagini» ( Tribunale Roma, 17/06/2011, n. 11333: «Il lavoratore che agisca in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore ha l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda e, in particolare, è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto»).
In merito al riconoscimento della qualifica dirigenziale, al lavoratore che agisce in giudizio per l'accertamento del relativo diritto va attribuito l'onere di provare di aver svolto mansioni implicanti l'esercizio di poteri decisionali e direttivi propri di essa, ma anche effettuare una comparazione tra il livello di appartenenza ed il livello rivendicato e dimostrare l'inadeguatezza del primo in relazione all'attività svolta (Tribunale , Roma , sez. lav. , 13/01/2020 , n. 60)
Le carenze probatorie sopra evidenziate, poi, influiscono anche sul preteso demansionamento del ricorrente. Nello specifico, intanto si può parlare di demansionamento, in quanto siano dimostrate con precisione le mansioni svolte in concreto precedentemente e poi quelle successive.
Nel caso di specie, l'unico dato che risulta modificato è quello formale dell'incarico del ricorrente
(prima responsabile della gestione e direzione dell'unità operativa “ex Tecnogas”, sita in
Viggiano(PZ), Zona Industriale, Contrada Cembrina, poi di ed infine Controparte_2 [...]
indicazione priva di rilevanza in assenza di prove in ordine alle mansioni concretamente CP_1
svolte, alla tipologia dell'unità operativa invero rimasti sempre gli stessi, anzi, in data 25.05.2010 da socio e dipendente di Tecnogas S.r.l., è stato nominato consigliere e Amministratore Delegato di
Tecnogas S.r.l..
Quindi, anche la domanda risarcitoria non può trovare accoglimento.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo sulla base delle tariffe professionali approvate con Decreto Ministeriale n. 55 del 2014, DM 37/2018 e DM 147/2022 e sono liquidate come da dispositivo, tenendo conto dell'oggetto, del valore (indeterminabile – complessità bassa) e delle fasi della causa.
P.Q.M.
il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da , depositato il 29.9.2020, ogni altra domanda eccezione e deduzione Parte_1
disattesa, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida complessivamente in euro 4.629,00, oltre spese generali nella misura del 15% ed IVA e CPA come per legge.
Potenza lì 17 gennaio 2025
Il Giudice del Lavoro
Eugenio Facciolla