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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 30/06/2025, n. 2418 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2418 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
Sentenza divorzio con figli minori o maggiorenni economicamente non autosufficienti udienza sostituita
N.V.G. 10144/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice rel. est.
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 17.09.2024 da
1) Parte_1
Nata a Bogotà (Colombia) il giorno 02.07.1976
Cittadina colombiana e italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]
e
2) Parte_2
Nato a Perugia (PG) il giorno 18.04.1970
CI AL
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] entrambi con gli Avv.ti Renata Pilello e Roberto Sparpaglione presso i quali hanno eletto domicilio telematico, i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Sala Comacina (CO), il 26.05.2006, atto iscritto presso i Registri dello Stato Civile del medesimo Comune (Anno 2006; N. 1; Parte II;
Serie C) e successivamente trascritto presso i Registri dello Stato Civile del Comune di Perugia (PG) (Anno
2006; N. 73; Parte II;
Serie C) e presso i Registri dello Stato Civile del Comune di Milano (Anno
2006, N. 458, Parte II, Serie C).
- in regime di separazione dei beni con i seguenti figli:
in data 14 maggio 2012, c.f. e in data Parte_3 C.F._3 Parte_4
22 aprile 2015, c.f. , entrambi minori di età e cittadini italiani. C.F._4
Separati consensualmente con sentenza n. 2287/2024, RG 10144/2024 (passata in giudicato per il verificarsi delle condizioni previste dall'art. 324 cpc in data 13/12/2024, v. documenti in atti)
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 17.09.2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1) I figli minori e sono affidati congiuntamente a entrambi i genitori, con Pt_3 Parte_4 collocamento e residenza anagrafica presso la nuova abitazione della madre sita in Basilea
(Svizzera), via Dittingerstrasse 20;
2) il padre acconsente al trasferimento della madre, con i figli, per motivi lavorativi in Svizzera, a
Basilea, in via Dittingerstrasse 20;
3) il padre terrà con sé i figli e a week-end alternati, dal venerdì pomeriggio Pt_3 Parte_4
(orario concordato con la madre) alla domenica sera (orario concordato con la madre), andando a prenderli a casa della madre ed ivi riaccompagnandoli al termine del week end;
sono, inoltre, stabiliti i seguenti periodi di permanenza dei figli durante le vacanze/ricorrenze:
- durante le vacanze di Natale i figli staranno, ad anni alterni, con uno dei due genitori alla Vigilia di Natale e con l'altro dal 25 al 31 dicembre. Dal 31 dicembre al 6 gennaio i figli staranno insieme all'altro genitore. L'anno seguente i due genitori si invertiranno le parti e i giorni delle vacanze natalizie da dedicare ai figli. Nel 2024, nella settimana dal 25 dicembre al 31 dicembre i figli saranno con la mamma;
- durante le vacanze pasquali i figli trascorreranno con i genitori le vacanze di Pasqua ad anni alterni. Nel 2025 inizierà la mamma;
- i ponti festivi saranno alternati tra i genitori, il primo con la mamma.
- vacanze estive: entro il 30 aprile le parti concorderanno come gestire le vacanze estive dei minori.
Entrambi i genitori hanno l'obbligo di comunicare all'altro dove si trova con i figli, fornendo anche il recapito telefonico dei luoghi di villeggiatura;
il genitore che non ha con sé i figli avrà il diritto di contattare l'altro genitore telefonicamente per parlare con i figli, anche in video chiamata, almeno una volta al giorno, con la necessaria tranquillità
e la dovuta privacy;
4) La casa familiare sita a Milano, in via Giulio Uberti 25 resta di proprietà del sig. Parte_2 che ivi abiterà;
5) Il sig. verserà alla RA , a titolo di contributo al Parte_2 Parte_1 mantenimento dei figli, la somma di € 1.250,00, somma che sarà versata mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla RA anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a Pt_1 decorrere dal mese di deposito del presente ricorso, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici
Istat, costo vita;
6) I signori e si suddivideranno al 50% le spese extra assegno relative ai figli, Pt_1 Pt_2 secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte
d'appello di Milano in data 14 novembre 2017 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto con rito civile in Sala Comacina (CO), il
26.05.2006 tra e Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
4) Compensa tra le parti le spese di procedura;
5) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Sala Comacina ove il matrimonio è stato registrato (matrimonio celebrato in Sala Comacina), nonché alla comunicazione anche ai Comuni di Perugia e di Milano dove l'atto è stato parimenti trascritto nei Registri dello stato civile, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge
Così deciso in Milano, il 25 giugno 2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Dott.ssa Laura Maria Cosmai
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
N.V.G. 10144/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice rel. est.
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 17.09.2024 da
1) Parte_1
Nata a Bogotà (Colombia) il giorno 02.07.1976
Cittadina colombiana e italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]
e
2) Parte_2
Nato a Perugia (PG) il giorno 18.04.1970
CI AL
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] entrambi con gli Avv.ti Renata Pilello e Roberto Sparpaglione presso i quali hanno eletto domicilio telematico, i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Sala Comacina (CO), il 26.05.2006, atto iscritto presso i Registri dello Stato Civile del medesimo Comune (Anno 2006; N. 1; Parte II;
Serie C) e successivamente trascritto presso i Registri dello Stato Civile del Comune di Perugia (PG) (Anno
2006; N. 73; Parte II;
Serie C) e presso i Registri dello Stato Civile del Comune di Milano (Anno
2006, N. 458, Parte II, Serie C).
- in regime di separazione dei beni con i seguenti figli:
in data 14 maggio 2012, c.f. e in data Parte_3 C.F._3 Parte_4
22 aprile 2015, c.f. , entrambi minori di età e cittadini italiani. C.F._4
Separati consensualmente con sentenza n. 2287/2024, RG 10144/2024 (passata in giudicato per il verificarsi delle condizioni previste dall'art. 324 cpc in data 13/12/2024, v. documenti in atti)
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 17.09.2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1) I figli minori e sono affidati congiuntamente a entrambi i genitori, con Pt_3 Parte_4 collocamento e residenza anagrafica presso la nuova abitazione della madre sita in Basilea
(Svizzera), via Dittingerstrasse 20;
2) il padre acconsente al trasferimento della madre, con i figli, per motivi lavorativi in Svizzera, a
Basilea, in via Dittingerstrasse 20;
3) il padre terrà con sé i figli e a week-end alternati, dal venerdì pomeriggio Pt_3 Parte_4
(orario concordato con la madre) alla domenica sera (orario concordato con la madre), andando a prenderli a casa della madre ed ivi riaccompagnandoli al termine del week end;
sono, inoltre, stabiliti i seguenti periodi di permanenza dei figli durante le vacanze/ricorrenze:
- durante le vacanze di Natale i figli staranno, ad anni alterni, con uno dei due genitori alla Vigilia di Natale e con l'altro dal 25 al 31 dicembre. Dal 31 dicembre al 6 gennaio i figli staranno insieme all'altro genitore. L'anno seguente i due genitori si invertiranno le parti e i giorni delle vacanze natalizie da dedicare ai figli. Nel 2024, nella settimana dal 25 dicembre al 31 dicembre i figli saranno con la mamma;
- durante le vacanze pasquali i figli trascorreranno con i genitori le vacanze di Pasqua ad anni alterni. Nel 2025 inizierà la mamma;
- i ponti festivi saranno alternati tra i genitori, il primo con la mamma.
- vacanze estive: entro il 30 aprile le parti concorderanno come gestire le vacanze estive dei minori.
Entrambi i genitori hanno l'obbligo di comunicare all'altro dove si trova con i figli, fornendo anche il recapito telefonico dei luoghi di villeggiatura;
il genitore che non ha con sé i figli avrà il diritto di contattare l'altro genitore telefonicamente per parlare con i figli, anche in video chiamata, almeno una volta al giorno, con la necessaria tranquillità
e la dovuta privacy;
4) La casa familiare sita a Milano, in via Giulio Uberti 25 resta di proprietà del sig. Parte_2 che ivi abiterà;
5) Il sig. verserà alla RA , a titolo di contributo al Parte_2 Parte_1 mantenimento dei figli, la somma di € 1.250,00, somma che sarà versata mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla RA anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a Pt_1 decorrere dal mese di deposito del presente ricorso, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici
Istat, costo vita;
6) I signori e si suddivideranno al 50% le spese extra assegno relative ai figli, Pt_1 Pt_2 secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte
d'appello di Milano in data 14 novembre 2017 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto con rito civile in Sala Comacina (CO), il
26.05.2006 tra e Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
4) Compensa tra le parti le spese di procedura;
5) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Sala Comacina ove il matrimonio è stato registrato (matrimonio celebrato in Sala Comacina), nonché alla comunicazione anche ai Comuni di Perugia e di Milano dove l'atto è stato parimenti trascritto nei Registri dello stato civile, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge
Così deciso in Milano, il 25 giugno 2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Dott.ssa Laura Maria Cosmai
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
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