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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 26/02/2025, n. 250 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 250 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione civile riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Virgilio Notari Presidente rel
Michela Grillo giudice
Lorenzo Sandulli giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1859/2024 del R.G.A.C., rimessa al
Collegio per la decisione all'udienza del 26/2/2025, vertente tra , Parte_1 nato a [...] il [...], c.f. , e , nata a C.F._1 Parte_2
MI (LT) l'8/4/1974, c.f. difesi dall'avv. Antonello Camastro, C.F._2 con l'intervento del Pubblico Ministero.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 12/7/2024 il signor , premesso di aver sposato la Parte_1 signora il 4/9/1999 a MI (LT) con rito concordatario e di aver avuto da Parte_2 costui, durante la convivenza, i figli e (nati, Persona_1 Per_2 rispettivamente, il 23/7/2009 e il 3/3/2012, ha chiesto che il Collegio dichiari la separazione giudiziale dei coniugi alle condizioni indicate nell'atto.
***
All'udienza 26/2/2025 la signora ha aderito alla maggior parte delle richieste Pt_2 formulate dall'istante. I consorti hanno risolto ogni ulteriore questione chiedendo la conversione della separazione da giudiziale a consensuale e la definizione del contenzioso alle condizioni riportate nel ricorso introduttivo. A tali fini la signora Pt_2 si è costituita dando mandato allo stesso difensore nominato dal signor . Pt_1
***
Ricostruiti in questo modo gli aspetti essenziali della controversia, il Tribunale ritiene che la volontà dei consorti di separarsi e il fallimento di qualsiasi tentativo di riconciliazione rappresentino circostanze sufficienti a dimostrare il requisito della intollerabilità della convivenza previsto dall'art. 151 c.c.. Gli accodi conclusi durante il processo, inoltre, appaiono conformi alla legge e all'interesse della prole. Nulla osta, pertanto, al loro recepimento.
***
L'accordo dei signori e giustifica la compensazione delle spese di lite. Pt_1 Pt_2
P.Q.M.
1 Il Tribunale di Cassino, definitivamente pronunciando sulla causa n. 1859/2024
R.G.A.C., respinta ogni altra domanda, eccezione e deduzione, così provvede:
➢ dichiara la separazione dei coniugi e;
Parte_1 Parte_2
➢ ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di MI (LT) di procedere all'annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di MI (LT) dell'anno 1999, al numero 13, parte II,
Ufficio 2;
➢ riconosce le altre intese raggiunte da e in corso di Parte_1 Parte_2 causa, così come riportate in motivazione;
➢ compensa le spese di lite.
Cassino, 26/2/2025
il Presidente est
Virgilio Notari
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione civile riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Virgilio Notari Presidente rel
Michela Grillo giudice
Lorenzo Sandulli giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1859/2024 del R.G.A.C., rimessa al
Collegio per la decisione all'udienza del 26/2/2025, vertente tra , Parte_1 nato a [...] il [...], c.f. , e , nata a C.F._1 Parte_2
MI (LT) l'8/4/1974, c.f. difesi dall'avv. Antonello Camastro, C.F._2 con l'intervento del Pubblico Ministero.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 12/7/2024 il signor , premesso di aver sposato la Parte_1 signora il 4/9/1999 a MI (LT) con rito concordatario e di aver avuto da Parte_2 costui, durante la convivenza, i figli e (nati, Persona_1 Per_2 rispettivamente, il 23/7/2009 e il 3/3/2012, ha chiesto che il Collegio dichiari la separazione giudiziale dei coniugi alle condizioni indicate nell'atto.
***
All'udienza 26/2/2025 la signora ha aderito alla maggior parte delle richieste Pt_2 formulate dall'istante. I consorti hanno risolto ogni ulteriore questione chiedendo la conversione della separazione da giudiziale a consensuale e la definizione del contenzioso alle condizioni riportate nel ricorso introduttivo. A tali fini la signora Pt_2 si è costituita dando mandato allo stesso difensore nominato dal signor . Pt_1
***
Ricostruiti in questo modo gli aspetti essenziali della controversia, il Tribunale ritiene che la volontà dei consorti di separarsi e il fallimento di qualsiasi tentativo di riconciliazione rappresentino circostanze sufficienti a dimostrare il requisito della intollerabilità della convivenza previsto dall'art. 151 c.c.. Gli accodi conclusi durante il processo, inoltre, appaiono conformi alla legge e all'interesse della prole. Nulla osta, pertanto, al loro recepimento.
***
L'accordo dei signori e giustifica la compensazione delle spese di lite. Pt_1 Pt_2
P.Q.M.
1 Il Tribunale di Cassino, definitivamente pronunciando sulla causa n. 1859/2024
R.G.A.C., respinta ogni altra domanda, eccezione e deduzione, così provvede:
➢ dichiara la separazione dei coniugi e;
Parte_1 Parte_2
➢ ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di MI (LT) di procedere all'annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di MI (LT) dell'anno 1999, al numero 13, parte II,
Ufficio 2;
➢ riconosce le altre intese raggiunte da e in corso di Parte_1 Parte_2 causa, così come riportate in motivazione;
➢ compensa le spese di lite.
Cassino, 26/2/2025
il Presidente est
Virgilio Notari
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