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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 17/07/2025, n. 719 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 719 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
N. 1289/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Sezione Unica Civile
Il Tribunale di Ferrara in composizione collegiale composto dai signori magistrati:
Dott.ssa Anna Ghedini Presidente
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore
Dott.ssa Marianna Cocca Giudice
Nel procedimento iscritto al n. 1289/2025 R.G. promosso con ricorso in data 4 giugno 2025 da parte di:
, nata a [...] il [...], c.f. , residente Parte_1 CodiceFiscale_1 in Comacchio (FE) - Fraz. Porto Garibaldi - Viale Nino Bonnet n.54, rappresentata e difesa, per mandato in atti, dall'Avv. Anna Rossini (c.f. ) ed elettivamente domiciliata CodiceFiscale_2 in Ferrara - Via Voltapaletto n. 15, presso e nello studio dell'Avv. Anna Rossini, la quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni di Cancelleria all'indirizzo PEC
Email_1
e
AN ME, nato a [...] il [...], c.f. , residente in CodiceFiscale_3
Fiscaglia (FE) – Massafiscaglia - Via dell'Orso n. 20, rappresentato e difeso, per mandato in atti, dall'Avv. Lorenza Chiodini (c.f. ) ed elettivamente domiciliato in Medicina CodiceFiscale_4
(BO) - Via della Pace n.8, presso e nello studio dell'Avv. Lorenza Chiodini, la quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni di Cancelleria all'indirizzo PEC Email_2
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: Ricorso congiunto per la modifica delle condizioni di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale preso atto che il P.M. ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
udito il giudice relatore;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
1 Con ricorso congiunto depositato in data 4 giugno 2025, gli odierni istanti, premettendo di aver ottenuto la regolamentazione del regime di affidamento e del mantenimento della prole ex artt. 337 bis e ss. c.c. in forza di decreto n. 348/2022 emesso da questo Tribunale in data 20 gennaio 2022
(pubblicato il 24 gennaio 2022), dato atto di sopravvenienze personali ed economiche, hanno domandato la modifica delle condizioni di cui al predetto provvedimento conformemente alle nuove disposizioni concordate e rassegnate nelle conclusioni di cui al ricorso.
Si ritiene non sussistano ragioni ostative all'accoglimento delle domande spiegate congiuntamente dalle parti, in quanto non contrarie all'interesse della prole e idonee a garantire l'apporto di entrambe le figure genitoriali (anzi adeguate alla situazione di fatto, ai nuovi equilibri ed alle mutate esigenze della famiglia).
P.Q.M.
Visti gli articoli 9 legge 898/70 e 473 bis 51 c.p.c.
Dispone
La modifica del decreto n. 348/2022 emesso da questo Tribunale in data 20 gennaio 2022 (pubblicato il 24 gennaio 2022) nei seguenti termini:
1- È confermato l'affidamento condiviso della figlia a entrambi i genitori con Per_1 collocazione e residenza presso la madre.
2- Il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia due volte a settimana con pernottamento, Per_1 con giorni da concordarsi di volta in volta in base ai turni lavorativi di entrambi i genitori ed alle esigenze della minore.
3- In occasione delle vacanze estive, natalizie e pasquali, i genitori concorderanno, di volta in volta, le giornate e i tempi di permanenza di presso il padre, compatibilmente con i Per_1 rispettivi impegni lavorativi e con le esigenze e necessità della minore. Il padre potrà tenere con sé la figlia per un massimo di tre notti, senza compiere spostamenti in aereo.
4- Il IG. AN ME è tenuto a versare – a decorrere dalla data di emissione della sentenza con cui verrà definito il presente giudizio, entro il giorno ventisette di ogni mese, mediante bonifico bancario, alla IG.ra l'importo di € 400,00, da rivalutarsi annualmente Parte_1 in base agli indici ISTAT, a titolo di contributo al mantenimento della figlia Per_1
5- E' confermato che il IG. AN ME concorrerà, in ragione del 50%, al pagamento delle seguenti spese straordinarie da sostenersi nell'interesse della figlia a) spese Per_1 mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: 1) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
2) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture pubbliche;
3) tickets per trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e per medicinali prescritti dal medico curante;
b) spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: 1) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
2 2) cure termali e fisioterapiche;
3) trattamenti sanitari specialistici in libera professione, compresi gli interventi chirurgici in strutture private;
c) spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: 1) tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado imposte da istituti pubblici;
2) rette asilo nido e scuola materna pubbliche e relativo trasporto;
3) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
4) gite scolastiche senza pernottamento;
5) trasporto pubblico;
d) spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: 1) tasse scolastiche imposte da istituti privati e corsi universitari;
2) rette asilo nido e scuola materna privata e relativo trasporto;
3) corsi di specializzazione;
4) gite scolastiche con pernottamento;
5) corsi di recupero e lezioni private;
6) alloggio presso la sede universitaria;
e) spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: 1) tempo prolungato;
2) mensa scolastica;
3) attività sportive, ludiche e artistiche fino al tetto massimo complessivo di spesa di Euro 400,00 all'anno; l'eventuale eccedenza, in caso di mancato accordo, rimarrà a carico del genitore proponente;
f) spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
1) baby sitter;
2) campi estivi. Salvo diversi ed espressi accordi tra i genitori, dette spese verranno anticipate dalla IG.ra e il IG. ME provvederà al rimborso della Parte_1 quota di sua competenza entro trenta giorni dalla ricezione della documentazione comprovante l'esborso.
6- L'Assegno Unico verrà percepito dai IGnori e AN ME in ragione Parte_1 del 50% ciascuno.
7- Il IG. AN ME si impegna a versare alla IG.ra la somma di € Parte_1
1.225,57, dovuti a titolo di arretrati maturati per l'aggiornamento Istat del contributo al mantenimento di da gennaio 2023 a maggio 2025, in sei rate mensili dell'importo di Per_1
€ 204,26 ciascuna, a far data dal mese di giugno 2025.
8- Le spese del presente procedimento saranno integralmente compensate.
Così deciso in Ferrara, nella Camera di Consiglio della Sezione Unica Civile, in data 16 luglio 2025
Il Presidente
Dott.ssa Anna Ghedini
Il Giudice estensore
Dott.ssa Costanza Perri
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Sezione Unica Civile
Il Tribunale di Ferrara in composizione collegiale composto dai signori magistrati:
Dott.ssa Anna Ghedini Presidente
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore
Dott.ssa Marianna Cocca Giudice
Nel procedimento iscritto al n. 1289/2025 R.G. promosso con ricorso in data 4 giugno 2025 da parte di:
, nata a [...] il [...], c.f. , residente Parte_1 CodiceFiscale_1 in Comacchio (FE) - Fraz. Porto Garibaldi - Viale Nino Bonnet n.54, rappresentata e difesa, per mandato in atti, dall'Avv. Anna Rossini (c.f. ) ed elettivamente domiciliata CodiceFiscale_2 in Ferrara - Via Voltapaletto n. 15, presso e nello studio dell'Avv. Anna Rossini, la quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni di Cancelleria all'indirizzo PEC
Email_1
e
AN ME, nato a [...] il [...], c.f. , residente in CodiceFiscale_3
Fiscaglia (FE) – Massafiscaglia - Via dell'Orso n. 20, rappresentato e difeso, per mandato in atti, dall'Avv. Lorenza Chiodini (c.f. ) ed elettivamente domiciliato in Medicina CodiceFiscale_4
(BO) - Via della Pace n.8, presso e nello studio dell'Avv. Lorenza Chiodini, la quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni di Cancelleria all'indirizzo PEC Email_2
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: Ricorso congiunto per la modifica delle condizioni di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale preso atto che il P.M. ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
udito il giudice relatore;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
1 Con ricorso congiunto depositato in data 4 giugno 2025, gli odierni istanti, premettendo di aver ottenuto la regolamentazione del regime di affidamento e del mantenimento della prole ex artt. 337 bis e ss. c.c. in forza di decreto n. 348/2022 emesso da questo Tribunale in data 20 gennaio 2022
(pubblicato il 24 gennaio 2022), dato atto di sopravvenienze personali ed economiche, hanno domandato la modifica delle condizioni di cui al predetto provvedimento conformemente alle nuove disposizioni concordate e rassegnate nelle conclusioni di cui al ricorso.
Si ritiene non sussistano ragioni ostative all'accoglimento delle domande spiegate congiuntamente dalle parti, in quanto non contrarie all'interesse della prole e idonee a garantire l'apporto di entrambe le figure genitoriali (anzi adeguate alla situazione di fatto, ai nuovi equilibri ed alle mutate esigenze della famiglia).
P.Q.M.
Visti gli articoli 9 legge 898/70 e 473 bis 51 c.p.c.
Dispone
La modifica del decreto n. 348/2022 emesso da questo Tribunale in data 20 gennaio 2022 (pubblicato il 24 gennaio 2022) nei seguenti termini:
1- È confermato l'affidamento condiviso della figlia a entrambi i genitori con Per_1 collocazione e residenza presso la madre.
2- Il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia due volte a settimana con pernottamento, Per_1 con giorni da concordarsi di volta in volta in base ai turni lavorativi di entrambi i genitori ed alle esigenze della minore.
3- In occasione delle vacanze estive, natalizie e pasquali, i genitori concorderanno, di volta in volta, le giornate e i tempi di permanenza di presso il padre, compatibilmente con i Per_1 rispettivi impegni lavorativi e con le esigenze e necessità della minore. Il padre potrà tenere con sé la figlia per un massimo di tre notti, senza compiere spostamenti in aereo.
4- Il IG. AN ME è tenuto a versare – a decorrere dalla data di emissione della sentenza con cui verrà definito il presente giudizio, entro il giorno ventisette di ogni mese, mediante bonifico bancario, alla IG.ra l'importo di € 400,00, da rivalutarsi annualmente Parte_1 in base agli indici ISTAT, a titolo di contributo al mantenimento della figlia Per_1
5- E' confermato che il IG. AN ME concorrerà, in ragione del 50%, al pagamento delle seguenti spese straordinarie da sostenersi nell'interesse della figlia a) spese Per_1 mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: 1) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
2) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture pubbliche;
3) tickets per trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e per medicinali prescritti dal medico curante;
b) spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: 1) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
2 2) cure termali e fisioterapiche;
3) trattamenti sanitari specialistici in libera professione, compresi gli interventi chirurgici in strutture private;
c) spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: 1) tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado imposte da istituti pubblici;
2) rette asilo nido e scuola materna pubbliche e relativo trasporto;
3) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
4) gite scolastiche senza pernottamento;
5) trasporto pubblico;
d) spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: 1) tasse scolastiche imposte da istituti privati e corsi universitari;
2) rette asilo nido e scuola materna privata e relativo trasporto;
3) corsi di specializzazione;
4) gite scolastiche con pernottamento;
5) corsi di recupero e lezioni private;
6) alloggio presso la sede universitaria;
e) spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: 1) tempo prolungato;
2) mensa scolastica;
3) attività sportive, ludiche e artistiche fino al tetto massimo complessivo di spesa di Euro 400,00 all'anno; l'eventuale eccedenza, in caso di mancato accordo, rimarrà a carico del genitore proponente;
f) spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
1) baby sitter;
2) campi estivi. Salvo diversi ed espressi accordi tra i genitori, dette spese verranno anticipate dalla IG.ra e il IG. ME provvederà al rimborso della Parte_1 quota di sua competenza entro trenta giorni dalla ricezione della documentazione comprovante l'esborso.
6- L'Assegno Unico verrà percepito dai IGnori e AN ME in ragione Parte_1 del 50% ciascuno.
7- Il IG. AN ME si impegna a versare alla IG.ra la somma di € Parte_1
1.225,57, dovuti a titolo di arretrati maturati per l'aggiornamento Istat del contributo al mantenimento di da gennaio 2023 a maggio 2025, in sei rate mensili dell'importo di Per_1
€ 204,26 ciascuna, a far data dal mese di giugno 2025.
8- Le spese del presente procedimento saranno integralmente compensate.
Così deciso in Ferrara, nella Camera di Consiglio della Sezione Unica Civile, in data 16 luglio 2025
Il Presidente
Dott.ssa Anna Ghedini
Il Giudice estensore
Dott.ssa Costanza Perri
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