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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 06/05/2025, n. 201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 201 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, in persona del Giudice Unico del Lavoro dott.ssa Ilaria Chiarelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta in data 21/06/2022 al n. 383 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili – Controversie in materia di Lavoro e di Previdenza o
Assistenza Obbligatorie per l'anno 2022, discussa all'udienza del giorno 06/05/2025
PROMOSSA DA
, con l'avv. Dalla Costa Fabrizio e l'avv. Dalla Costa Gianmarco Parte_1
RICORRENTE
CONTRO
, ora Controparte_1
, con l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Controparte_2
Trieste
RESISTENTE
OGGETTO: “Risarcimento danni: altre ipotesi”
CONCLUSIONI
Per la parte ricorrente: “per le ragioni esposte in narrativa, fatto salvo l'onere della prova incombente sul resistente ( Controparte_3
c.f. ,) e senza inversione dello stesso, contrariis
[...] P.IVA_1
rejectis, salva la maggiore/minore statuizione giudiziale, anche in via equitativa, anche mediante espletanda CTU, condannarsi il resistente: 1) al risarcimento dei danni tutti (quindi anche non patrimoniali e patrimoniali) a favore della ricorrente così come esposto in narrativa (mobbing, straining, comunque in violazione ELart. 2087
c.c.) e così come risulterà giudizialmente accertato in corso di causa, anche in via equitativa, facendo sempre salva la maggiore minore statuizione giudiziale;
2) in subordine, per le ragioni esposte in narrativa al risarcimento dei danni tutti (quindi anche non patrimoniali e patrimoniali) a favore della ricorrente nella misura di
39.994,08 euro (29.798,10 euro + 7.447,28 euro + 2.748,70 euro); 3) oltre alla rivalutazione monetaria dal dì del dovuto e al pagamento degli interessi di legge sulla
1 somma rivalutata, su ciascuna posta secondo il regime di cui all'art. 1284 c.c. e quindi: - fino al deposito del ricorso ex art. 1284, 1° comma, c.c; - dal deposito del ricorso in poi e fino al saldo ex art. 1284, 4° comma c.c.; 4) compensi professionali e spese non imponibili (anche di eventuale CTU-CTP) e CNA rifusi, con gli interessi legali su detti compensi/spese dalla depositanda sentenza al saldo ai sensi ELart. 1284, 4° comma c.c.”.
Per la parte resistente: “In via principale, dichiararsi inammissibile e/o rigettare l'avversaria domanda. Spese rifuse. In via riconvenzionale: l'amministrazione convenuta, ai sensi ELart.418 c.p.c., fa istanza che il Giudice, a modifica ELoriginario decreto di fissazione ELudienza, pronunci, nel termine di legge, un nuovo decreto di fissazione di udienza, affinché ivi siano accolte le seguenti conclusioni:
1. Previa declaratoria di inefficacia ELordinanza con la quale il
Tribunale di Udine, di data 9.8.2017, RG n. 606/2017, “conferma la sospensione ELefficacia della diffida a cessare situazione di incompatibilità ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 63 del d.p.r. 10 gennaio 1957, n. 3, emessa dal dirigente scolastico del di Udine, prot. ris. 4867 del 13 luglio Controparte_4
2017, già disposta con decreto di data 26.7.2017”, dichiarare l'inesistenza del diritto azionato dalla docente , odierna ricorrente, con il ricorso cautelare al Parte_1
Tribunale di Udine sub RG n.606/2017, e, per l'effetto, dichiarare che l'amministrazione convenuta aveva il diritto di diffidare la docente prefissa Parte_1
, nata a Udine, il [...], ad [...] i canali di comunicazione, messi a
[...] disposizione dei docenti del di Udine, per fini che non Parte_2 siano istituzionali e legati all'attività educativo didattica e progettuale deliberata dagli
OOCC e prevista dal PTOF EL stesso, nonché a svolgere attività lavorative CP_5
e/o di collaborazione con società e/o enti esteri che possano costituire attività professionale incompatibile con lo status di pubblico dipendente, nel caso di specie di docente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, e comunque attuate senza le necessarie preliminari comunicazioni ed autorizzazioni ELAmministrazione di competenza, così come le disposizioni vigenti contemplano.
2. Previa declaratoria di inefficacia ELordinanza con la quale il Tribunale di Udine, di data 14/15.03.2017,
RG n.84/2017, SOSPENDE gli effetti prodotti dal provvedimento di variazione assegnazione classi adottato in data 9 gennaio 2017 - prot. n. 591/RIS dalla dirigente del di UDINE”, dichiarare l'inesistenza Controparte_4
del diritto azionato dalla docente , odierna ricorrente, con il ricorso Parte_1
2 cautelare al Tribunale di Udine sub. RG n.84/2017 e, per l'effetto, dichiarare la legittimità del predetto atto di variazione assegnazione classi e, comunque,
l'esistenza del diritto ELamministrazione di procedere nei modi e nei termini di cui all'atto di variazione assegnazione classi del 9.1.2017 prot.591/RIS del
[...]
di Udine. In via istruttoria: come in memoria di Controparte_4 costituzione”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 21/06/2022 esponeva di essere Parte_1
insegnante di lingua e letteratura inglese, già presso il Controparte_4 di Udine, per 14 anni (dal 1° settembre 2005 al 31 agosto 2019),
[...]
e di essere stata attinta da tre provvedimenti disciplinari, tutti impugnati e annullati dall'autorità giudiziaria.
Le vicende giudiziarie l'avevano impegnata umanamente, giudiziariamente ed economicamente per un lungo periodo, che documentalmente era collocato dal 9 gennaio
2017 (1° provvedimento) al 25/02/2020 (data di deposito in Cancelleria ELultimo provvedimento giurisdizionale), al punto di averla costretta a chiedere il trasferimento, per la prevalente destinazione, al Liceo Classico Statale OP Stellini” di Udine, ove la ricorrente attualmente operava.
Lamentava la ricorrente di essere stata oggetto di mobbing o, in subordine, di straining, comunque in violazione ELart. 2087 c.c., che le avrebbe procurato un danno non patrimoniale all'integrità psico psichica, accertato con perizia medico- legale di parte, un danno relazionale comportante una personalizzazione/appesantimento del primo danno e, infine, un danno professionale a integrare il precedente danno o, in subordine, distintamente da valutarsi come danno patrimoniale.
2. Il resistente si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso e CP_1
sollevando anche domanda riconvenzionale.
In sostanza, l'amministrazione non solo contestava specificamente le allegazioni attoree, ma sosteneva che il percorso professionale della ricorrente fosse costellato da conflitti con l'utenza e da episodi aventi rilevanza disciplinare.
Il , inoltre, osservava come i precedenti giurisdizionali addotti dalla CP_1 controparte a sostegno della pretesa risarcitoria, oltre a non avere l'efficacia di giudicato - in quanto consacrati in provvedimenti cautelari - fossero fondati
3 esclusivamente su rilievi di ordine formale / procedurale, ben lungi dal comprovare l'irragionevolezza o, peggio, l'infondatezza sostanziale degli atti datoriali annullati.
Di qui l'interesse del a coltivare la domanda riconvenzionale non tanto per CP_1
ottenere la reviviscenza degli atti solo interinalmente annullati, ma per sentire accertare la sussistenza dei loro presupposti fattuali.
3. Espletato il tentativo di conciliazione e formulata una proposta conciliativa, che veniva accettata dalla ricorrente e respinta dal , la causa era istruita sia CP_1 documentalmente, sia mediante l'assunzione di testimoni, sia tramite CTU medicolegale.
Le parti precisavano le rispettive conclusioni, come in epigrafe riportate, e procedevano alla discussione orale all'udienza del giorno 06/05/2025.
All'esito il Giudice si pronunciava, dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione della sentenza.
4. Reputa questo Giudice del Lavoro che la domanda di parte ricorrente sia fondata e meritevole di accoglimento, mentre devono essere respinte le domande riconvenzionali avanzate dal . CP_1
5. Per coerenza logica occorre esaminare prioritariamente le domande riconvenzionali proposte dal . Controparte_2
La difesa della parte resistente ha chiesto di dichiarare inefficace l'ordinanza con la quale il Tribunale di Udine, in data 9.8.2017 ha confermato la sospensione ELefficacia della diffida a cessare la situazione di incompatibilità emessa dal dirigente scolastico del di Udine in data Controparte_4
13 luglio 2017, dichiarando conseguentemente che l'amministrazione aveva il diritto di diffidare ad utilizzare i canali di comunicazione, messi a disposizione Parte_1 dei docenti del di Udine, per fini non istituzionali, Parte_2
nonché a svolgere attività lavorative e/o di collaborazione con società e/o enti esteri che potessero costituire attività professionale incompatibile con lo status di pubblico dipendente.
Ancora, la difesa del ha chiesto che fosse dichiarata l'inefficacia CP_1 ELordinanza con la quale il Tribunale di Udine, in data 14/15.03.2017 ha sospeso gli effetti prodotti dal provvedimento di variazione ELassegnazione classi, adottato
4 in data 9 gennaio 2017 dalla dirigente del Controparte_4 di UDINE, dichiarando conseguentemente la legittimità del predetto atto
[...] di variazione e, comunque, l'esistenza del diritto ELamministrazione di procedere nei modi e nei termini di cui all'atto di variazione stesso.
Quanto alla prima domanda, basterà osservare che l'illegittimità del provvedimento di diffida è già stata valutata in sede cautelare dapprima inaudita altera parte e poi nel contraddittorio, con motivazioni convincenti e condivisibili, la cui correttezza circa l'accertamento ELeffettiva illegittimità della decisione adottata dall'amministrazione scolastica è ulteriormente supportata dal fatto stesso che avverso la decisione cautelare non è neppure stato proposto reclamo e che la stessa amministrazione ha successivamente anche archiviato il procedimento disciplinare che era stato affiancato alla diffida, dimostrando chiaramente l'insussistenza di condotte illecite e implicitamente ammettendo che il comportamento della non raggiungeva Pt_1
neppure la soglia della rilevanza disciplinare, tanto meno quindi quella di un diffida che avrebbe potuto portare alla destituzione.
Peraltro, rientra nel notorio che in molte scuole pubbliche e private della città gli insegnanti di lingua straniera si fanno parte attiva e diligente per organizzare durante l'estate soggiorni studi per gli studenti al fine di favorire e approfondire l'apprendimento delle lingue, appoggiandosi ad agenzie o organizzazioni esterne al sistema scolastico, senza trarne alcun corrispettivo e, al limite, fruendo di un mero rimborso spese ove accompagnino i ragazzi durante le loro ferie.
Si tratta, pertanto, di una condotta che, lungi dall'essere stigmatizzata, dovrebbe essere oggetto di encomio, denotando un particolare attaccamento del docente alla propria funzione educativa e formativa e l'assunzione di compiti ulteriori, che non sarebbero certamente dovuti, verso i quali l'utenza manifesta il proprio costante apprezzamento tramite l'adesione diffusa a tali iniziative.
In qualunque scuola superiore, ormai, i ragazzi vengono sensibilizzati circa l'esistenza di una pluralità di attività extrascolastiche della più svariata natura, fruibili fuori dalla scuola, mediante l'affissione di volantini informativi ed il fatto che il personale docente si interessi di queste attività, indirizzando gli studenti a migliorare i propri talenti, non si vede in quale modo possa integrare una violazione ELobbligo di diligenza e fedeltà all'amministrazione.
Quanto alla seconda domanda, il provvedimento di riorganizzazione ELorario e ELassegnazione delle classi, la parte resistente ha chiesto che ne sia accertata la
5 legittimità nel merito, allegando tutta una serie di documenti e circostanze, da provare per testimoni, dalle quali si dovrebbe trarre la correttezza ELoperato ELamministrazione e, quindi, la non lesività di quella condotta nella sfera giuridica della lavoratrice.
Va, tuttavia, osservato che la legittimità di quel provvedimento è stata già valutata negativamente in sede cautelare, con motivazione molto approfondita, che ha esaminato ogni aspetto della vicenda e che ha resistito al reclamo.
D'altro canto, il provvedimento di cui si tratta non può che essere esaminato sulla base delle ragioni indicate nella sua stessa motivazione, nonchè dei documenti ivi richiamati: ove si ammettesse il contrario, si dovrebbe ammettere anche l'impossibilità di difendersi per chi da questo tipo di provvedimenti sia attinto, di fronte a scelte organizzative anche radicali le cui reali motivazioni potrebbero rimanere nel foro interno di chi le adotta ed essere disvelate solo se, quando e nella misura in cui lo si ritiene più conveniente.
Quello che veramente rileva, ai fini di saggiare la correttezza di quella decisione organizzativa, è che al momento della sua adozione non si è fatto alcun riferimento ai rapporti con altri alunni diversi da o ad altre situazioni critiche di diverso Per_1
genere, sicchè non possono certamente essere presi in considerazione, per imporre una nuova valutazione di merito, fatti che il provvedimento stesso non contempla minimamente, né le ulteriori circostanze verificatesi prima della sua emissione possono ormai avere alcun rilievo, poichè non sono state poste alla base di quella decisione organizzativa, né tempestivamente e formalmente contestate alla docente, né fatte oggetto di provvedimenti disciplinari.
Se questi fatti, che oggi la parte resistente pretende di dimostrare documentalmente e con l'assunzione di testimoni, fossero stati veramente dirimenti per l'adozione della decisione, allora l'amministrazione avrebbe potuto e dovuto darne specifico conto, se all'epoca non lo ha fatto è perché evidentemente si trattava di episodi circoscritti e limitati nella loro rilevanza e portata, che singolarmente ed anche collettivamente valutati non sono stati ritenuti adeguati per essere posti alla base della decisione.
Tantomeno, ovviamente, possono essere presi in considerazione episodi accaduti successivamente all'emanazione dei provvedimenti stessi, che nessuna rilevanza possono rivestire, se non in un'inammissibile ottica retrospettiva.
Peraltro non si può non rimarcare che in una situazione in cui la professoressa Pt_1
si confrontava con oltre un centinaio di ragazzi nelle sei classi a lei assegnate, nei
6 lunghi anni che hanno preceduto (e seguito, anche se ai fini di causa il periodo successivo non rileva, come già chiarito) la vicenda ELNO , i ragazzi (e Per_1
le relative famiglie) con i quali si sarebbe reso necessario un confronto (tutti dettagliatamente riportati nelle note conclusive del ) si contano sulle dita di CP_1
una mano, onde è plausibile ritenere che si tratti effettivamente di studenti che rivelavano problematicità di carattere individuale, come è normale che accada nei contesti così allargati, per i quali i genitori invece di adeguarsi alle indicazioni di chi possedeva competenze specialistiche nella materia della didattica, hanno preferito adottare la via di una difesa (a volte anche a mezzo di legali) senza quartiere dei propri figli, come sempre più di frequente accade.
In ogni caso l'illegittimità del provvedimento è stata valutata in sede cautelare anche nella fase del reclamo con motivazioni dettagliatissime, che qui si richiamano e dalle quali non vi è motivo alcuno di discostarsi.
Le domande riconvenzionali del vanno, quindi, rigettate. CP_1
6. Per completezza va aggiunto che anche il terzo provvedimento disciplinare adottato ai danni della è stato annullato con sentenza passata in giudicato, cui Pt_1
si è pervenuti dopo una fase cautelare, seguita da reclamo ed un primo e secondo grado di giudizio, tutti favorevoli alla ricorrente.
Se ne trae che nel periodo in contestazione la ricorrente è stata bersagliata con una raffica di ravvicinate misure punitive, adottate in una situazione di evidente aperto conflitto e diversità di vedute con la preside circa i metodi di risoluzione dei conflitti con gli studenti problematici e di gestione del rapporto con le famiglie di provenienza, misure tutte rivelatesi illegittime (poco importa se formalmente o sostanzialmente, comunque tutte illegittime, gravi, vessatorie, umilianti e contrarie alla correttezza e buona fede che deve caratterizzare le parti di qualunque rapporto di lavoro) almeno in un caso adottate senza neppure sentire la diretta interessata in contraddittorio con chi la accusava e dalle quali si è dovuta difendere, giudizialmente e stragiudizialmente, per un tempo molto protratto, dentro e fuori il contesto lavorativo, che l'hanno indotta a chiedere il trasferimento ad un altro liceo e che hanno prodotto un immancabile ed inevitabile pregiudizio della propria serenità personale e familiare
(come anche i testimoni escussi hanno confermato), ma anche con grave lesione della dignità di lavoratrice e ripercussioni per l'immagine e l'onore che sono strettamente connessi con la figura professionale del docente, in un contesto cittadino
7 di dimensioni circoscritte in cui questa tipologia di informazioni si diffonde con ineluttabile rapidità.
7. Per la quantificazione dei danni patiti dalla ricorrente oltre alla documentazione in atti e a quanto riferito dai testimoni si è disposta una CTU medicolegale.
I CTU hanno appurato che: “In base agli elementi oggi disponibili, anamnesi, documentazione, esame obiettivo, è possibile affermare che la signora Parte_1
presenta un quadro generale caratterizzato da alcuni tratti problematici della personalità …il punteggio globale attribuibile alla valutazione da parte degli scriventi del caso della professoressa in base al profilo (che misura le capacità del Pt_1
soggetto secondo 12 sottotipi principali di capacità) risulta corrispondente ad un punteggio globale di circa 40- 42 punti, il che colloca il caso della signora nel livello nevrotico e con lieve compromissione del funzionamento mentale. In questi casi, vi è presenza di limitazioni o scarsa flessibilità in alcune aree del funzionamento mentale, che comportano un certo grado di rigidità o lievi compromissioni in determinati ambiti.
Tra le aree in questione, emerge soprattutto l'area della mentalizzazione e della funzione riflessiva…Dai colloqui peritali e dalla valutazione degli altri elementi disponibili, emerge dunque una personalità con determinate caratteristiche con aspetti di difficoltà.
Non si possono escludere tratti della personalità di tipo rigido, insicuro e narcisistico.
La storia patologica prossima e la documentazione, la valutazione clinica obiettiva porta a inquadrare il caso come quello di un pregresso disturbo ELadattamento con umore ansioso e depresso, attualmente risoltosi per buona parte. ..Nella storia personale e patologica della perizianda non sono emersi precedenti morbosi di tipo clinico psichiatrico e fisico importanti o, comunque, tali da rappresentare un quadro di interesse in termini di quantificazione di danno biologico. Nella vicenda personale e familiare della perizianda risultano, per il passato, alcuni aspetti ed eventi di interesse ai fini anamnestici e psicopatologici, di ordine non psichiatrico, di cui gli scriventi CTU hanno tenuto conto nella presente valutazione tecnica.
Tra questi, a titolo di esempio, di eventi significativi va ricordato il carico personale ELassistenza alla madre malata di sla e quello psicologico e personale di gestione del figlio primogenito, così come riportato in anamnesi e riferito dall'interessata …va peraltro precisato che gli eventi di tipo familiare e personale non possono di per sé
8 rappresentare degli eventi di tipo morboso, essendo di comune riscontro nella vita di tutte le persone normali.
Di interesse ai fini della presente valutazione vi è anche la tipologia di personalità della perizianda professoressa , che è stata descritta con dettaglio Pt_1
nell'inquadramento clinico. Tale tipologia di carattere non costituisce di per sé e in autonomia una patologia psichiatrica, tuttavia può rappresentare, specie di fronte ad eventi stressogeni, una concausa di sviluppo di patologie psicologiche e psichiatriche
…per quanto concerne l'anno 2017 la presenza di un quadro di disturbo ELadattamento con umore ansioso e depresso è nel presente caso confermata dalla storia anamnestica recente della perizianda, oltre che dalla documentazione, tra cui vanno rilevate, in primo luogo, le relazioni della psicologa e della psichiatra Per_2 attualmente la perizianda non manifesta patologie psichiatriche importanti in Pt_3
atto, come del resto anche da lei stessa ammesso.
Le caratteristiche di personalità della signora hanno certamente rappresentato Pt_1
la base su cui gli eventi stressanti della sua situazione di lavoro e in seguito giudiziaria hanno agito, concausando la malattia in questione. Se è vero che non si può escludere una componente personologica, va anche precisato che questa non può né dovrebbe essere ritenuta l'unica causa del suo malessere e della patologia descritta.
Questo anche alla luce del fatto che la signora non risulta avere avuto Pt_1
precedenti clinici tali da richiedere cure o generare inabilità in tale ambito. In correlazione alle condizioni di lavoro della ricorrente è possibile certamente evidenziare un nesso di valenza concausale tra l'ambiente lavorativo stesso e la descritta patologia evidenziata nella perizia, che ha inciso sulle condizioni psicologiche, psichiatriche e fisiche dalle quali la ricorrente è risultata essere stata affetta. Viene soddisfatta la criteriologia medico legale in termini di causalità, in base, in primo luogo, al criterio della compatibilità con gli eventi e a quello cronologico degli stessi. Anche il criterio di esclusione di altre cause rinforza il nesso, poiché
l'interessata non aveva mai riportato per il passato patologie analoghe o di altro tipo, mentre non risulta aver avuto nel periodo in questione ulteriori, nuovi motivi o agenti stressanti rispetto a quelli in essere...Nel particolare caso della signora Parte_1
possiamo ipotizzare che lo scopo strumentale sovradeterminato era costituito dalla gratificazione personale scopo che, infatti, comportava la possibilità di realizzare uno scopo successivo e collegato: la soddisfazione di bisogni di conferma del proprio io,
9 l'affermazione di sé, il riconoscimento in termini di autostima e sicurezza di sé, tutti aspetti di fatto abbastanza problematici nel soggetto in questione.
È comprensibile come nel caso in esame (le cui caratteristiche personologiche sono state descritte in precedenza nell'inquadramento clinico), possono avere inciso anche le sue caratteristiche di base, innanzitutto di persona narcisistica con alcune fragilità da bisogno di conferma esterna …volendo a questo punto attuare una quantificazione del danno biologico psichico legato alla presenza del disturbo ELadattamento è possibile fare ricorso a tabelle scientifiche accreditate …allo stato attuale, vista la descritta fenomenologia della reattività psichica agli eventi oggetto di causa, tenuto conto della coerente e pregressa espressività clinica sintomatologica, non è evidenziabile né prospettabile la fattispecie del danno psichico permanente, la cui sussistenza non sarebbe validata né scientificamente, né giuridicamente.
È invece dimostrata la presenza, in termini di valutazione a gradiente medio, di un danno psichico temporaneo per il periodo di circa un anno cioè corrispondente alla fase di trattamento psicologico e farmacologico che va dal 21 gennaio 2017 (inizio del trattamento) fino al 31 gennaio 2018, quantificabile al tasso del 30%; a questo è da aggiungere una temporanea dal 31 gennaio 2018 sino a giugno 2019 per la necessità di supporto psicoterapeutico al tasso percentuale del 20% “.
La difesa del nelle note conclusive si è dilungata per evidenziare l'incidenza CP_1
delle caratteristiche del carattere e della personalità della ricorrente nella determinazione del danno;
ciò tuttavia non vale minimamente ad incidere sulla liquidazione dello stesso.
Da tempo la Suprema Corte ha affermato che in base ai principi di cui agli artt. 40 e
41 c.p., qualora la condotta abbia concorso insieme a circostanze naturali alla produzione ELevento del quale costituisce un antecedente causale necessario,
l'autore del fatto illecito è da ritenere responsabile, in base ai criteri della causalità naturale, di tutti i danni che ne sono derivati;
lo stato di salute anteriore della vittima può assumere rilevanza ai fini della quantificazione del risarcimento, nel rispetto del principio della causalità giuridica, solo qualora in epoca antecedente al fatto illecito il danneggiato fosse già affetto da patologia con effetti invalidanti, sui quali si è innestata la condotta antigiuridica, determinando un aggravamento che, in assenza del fattore sopravvenuto, non si sarebbe prodotto;
in quest'ultima ipotesi il giudice è tenuto a stimare il danno biologico tenendo conto della patologia pregressa, perché la lesione manifestatasi all'esito ELazione illecita non è nella sua interezza una
10 conseguenza immediata e diretta di quest'ultima, ma lo è soltanto per la parte che, secondo il giudizio controfattuale, non si sarebbe verificata in assenza della condotta antigiuridica tenuta dal danneggiante (Cass. n. 13400/2007; Cass. n. 27524/2017;
Cass. n. 28986/2019; Cass. n. 17555/2020).
Alla preesistenza di una patologia non può, invece, essere assimilato un mero "stato di vulnerabilità", ossia una "predisposizione" non invalidante in sé, che non esclude né la causalità materiale, per il principio ELequivalenza delle cause, né quella giuridica, perché il danno risulta comunque conseguenza diretta ed immediata ELazione illecita (Cass. 20836/2018; Cass. n. 15991/2011).
Le pregresse caratteristiche psichiche della ricorrente, anche se certamente costituivano un substrato favorevole all'innesco di patologie afferenti alla sfera piscologica, non avevano mai prodotto alcun tipo di patologia prima del verificarsi dei fatti afferenti la sfera lavorativa ed erano state adeguatamente gestite anche in occasione di eventi particolarmente incisivi come la malattia della madre e del figlio.
Proprio per questo la condotta della parte datoriale va valutata con una particolare attenzione per la sua speciale capacità di provocare un'invalidità temporanea direttamente dipendente dalla matrice stressante del contesto lavorativo, che ha pressato una personalità i cui meccanismi di risposta non erano del tutto efficaci, forse per le stesse caratteristiche personologiche individuali ELattrice o forse per le gravi problematiche di carattere familiare che aveva già dovuto affrontare.
Nella fattispecie concreta qui in esame la patologia invalidante, seppure favorita da un fattore predisponente, è insorta solo a seguito della condotta tenuta dal datore di lavoro che ha operato come concausa ELevento dannoso (con le conseguenze di cui si è detto quanto alla causalità materiale ed a quella giuridica) e non come mero fattore di aggravamento di una patologia preesistente.
Il risarcimento del danno, dunque, deve essere riconosciuto per intero, senza alcuna riduzione percentuale.
Sulla base delle Tabelle di Milano nella loro ultima versione il danno da inabilità temporanea parziale, come quantificato dal CTU, risulta pari ad €. 24.782,00 con riferimento all'attualità.
Tale importo tabellare, che include sia la componente biologica, che la sofferenza interiore media presumibile, va ulteriormente personalizzato, poiché la condotta ELamministrazione resistente ha leso non solo il diritto alla salute psicofisica della
11 lavoratrice, ma - come si è più sopra evidenziato - anche altri interessi di rango costituzionale, quali la dignità, l'onore e l'immagine professionale.
Per rendere, quindi, il risarcimento riconosciuto aderente alle caratteristiche specifiche della persona lesa e per consentire che tutta la sfera delle lesioni riportate abbiano adeguato ristoro appare congruo che l'importo così determinato sia ulteriormente maggiorato del 25%, aumentando quindi ad €. 30.978,00, a cui vanno aggiunte, poi, le spese documentate per €. 2.728,70, che non sono mai state specificamente contestate e che si riferiscono al trattamento psicologico e farmacologico di cui anche i CTP hanno dato conto nella loro relazione.
L'importo raggiunto è pari ad €. 33.706,00 approssimando i centesimi e senza che debba farsi ricorso ad operazioni di devalutazione e rivalutazione con maggiorazione di interessi anno per anno sulle somme via via rivalutate, trattandosi di somme che
(salvo in minima parte per quanto riferibile alle spese) sono determinate in via di assoluta equità e che appaiono certamente congrue e satisfattive con immediato riferimento all'attualità nella loro capacità ristoratoria.
Sull'importo così determinato saranno, poi, dovuti interessi legali e rivalutazione monetaria del giorno successivo al deposito della sentenza sono all'effettivo saldo
8. Le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono per legge la soccombenza e vanno, quindi, poste integralmente a carico della parte resistente, la quale, fra l'altro, ha rifiutato la proposta conciliativa giudiziale (accettata, invece, dalla ricorrente) che all'esito del procedimento è risultata essere certamente vantaggiosa.
Anche le spese di CTU, come già liquidate in corso di causa, vanno in via definitiva poste a carico della resistente, essendosi la CTU resa necessaria a fronte della contestazione del quantum del risarcimento richiesto in ricorso.
Non può, invece, trovare accoglimento la domanda risarcitoria ex art. 96 c.p.c. suggerita dalla difesa attorea nelle note conclusive.
La condanna per responsabilità processuale aggravata, per lite temeraria, quale sanzione per l'inosservanza del dovere di lealtà e probità cui ciascuno dei contendenti
è tenuto, non può derivare dal solo fatto della prospettazione di tesi giuridiche riconosciute errate dal giudice, non rappresentando le stesse un comportamento sleale o fraudolento atto ad ingannare chi è chiamato a giudicare.
Occorre invece, trattandosi pur sempre di una particolare ipotesi di responsabilità extracontrattuale, che la parte che propone tale istanza deduca fatti ed offra elementi
12 di prova idonei ad accertare sia l'elemento soggettivo ELillecito (mala fede o colpa grave della controparte, consistente nella consapevolezza, oppure nell'ignoranza dipendente, però, dal mancato uso di un minimo di diligenza, ELinfondatezza delle proprie tesi o del carattere irrituale e fraudolento dei mezzi adoperati per agire o resistere in giudizio), sia l'elemento oggettivo (entità del danno sofferto).
Ancorché sia effettuabile anche d'ufficio, la liquidazione dei danni per responsabilità aggravata ai sensi ELart.96 c.p.c., postula pur sempre la prova sia ELan sia del quantum o, almeno, la desumibilità di tali elementi dagli atti di causa (cfr. Cass. sent.
n.117/93).
Ne consegue che, ove dagli atti del processo non risultino elementi obiettivi dai quali desumere la concreta esistenza del danno, il giudice non può procedere alla liquidazione dello stesso neppure equitativamente (cfr. Cass. sent. n.6637/92,
n.12422/95).
In base alla nuova formulazione ELart. 96 c.p.c. il giudice può procedere, anche d'ufficio, alla liquidazione a favore della parte soccombente di una somma equitativamente determinata, a prescindere dalla prova ELeffettiva sussistenza di un pregiudizio economico subito dalla parte vittoriosa.
Nel caso di specie, tuttavia, il resistente si è limitato ad esercitare il proprio CP_1 diritto di resistenza in giudizio, così come riconosciuto dall'ordinamento giuridico e sulla base di titoli e prospettazioni giuridiche che, a prescindere dalla fondatezza o meno, non denotavano temerarietà, ma piuttosto una pervicace convinzione della correttezza delle proprie tesi, benchè smentite in tutti i numerosi procedimenti precedenti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Udine, in composizione monocratica, in persona del Giudice del Lavoro dr.ssa Ilaria Chiarelli, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
1) condanna il al pagamento, a titolo di Controparte_2 risarcimento del danno, in favore di ELimporto di €. 33.706,00 Parte_1
oltre interessi legali e rivalutazione monetaria del giorno successivo al deposito della presente sentenza sino all'effettivo saldo;
2) rigetta le domande riconvenzionali proposte dal Controparte_2
;
[...]
13 3) condanna il all'integrale rifusione delle spese Controparte_2
del presente giudizio sostenute dalla ricorrente , spese che liquida Parte_1 in € 12.000,00 per compensi, €. 259,00 per esborsi oltre al 15% dei compensi a titolo di rimborso forfetario ed oltre accessori come per legge;
4) pone in via definitiva a carico del le spese di Controparte_2
CTU come già liquidate in corso di causa.
Udine, 06/05/2025
Il Giudice
Dr.ssa Ilaria Chiarelli
14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, in persona del Giudice Unico del Lavoro dott.ssa Ilaria Chiarelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta in data 21/06/2022 al n. 383 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili – Controversie in materia di Lavoro e di Previdenza o
Assistenza Obbligatorie per l'anno 2022, discussa all'udienza del giorno 06/05/2025
PROMOSSA DA
, con l'avv. Dalla Costa Fabrizio e l'avv. Dalla Costa Gianmarco Parte_1
RICORRENTE
CONTRO
, ora Controparte_1
, con l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Controparte_2
Trieste
RESISTENTE
OGGETTO: “Risarcimento danni: altre ipotesi”
CONCLUSIONI
Per la parte ricorrente: “per le ragioni esposte in narrativa, fatto salvo l'onere della prova incombente sul resistente ( Controparte_3
c.f. ,) e senza inversione dello stesso, contrariis
[...] P.IVA_1
rejectis, salva la maggiore/minore statuizione giudiziale, anche in via equitativa, anche mediante espletanda CTU, condannarsi il resistente: 1) al risarcimento dei danni tutti (quindi anche non patrimoniali e patrimoniali) a favore della ricorrente così come esposto in narrativa (mobbing, straining, comunque in violazione ELart. 2087
c.c.) e così come risulterà giudizialmente accertato in corso di causa, anche in via equitativa, facendo sempre salva la maggiore minore statuizione giudiziale;
2) in subordine, per le ragioni esposte in narrativa al risarcimento dei danni tutti (quindi anche non patrimoniali e patrimoniali) a favore della ricorrente nella misura di
39.994,08 euro (29.798,10 euro + 7.447,28 euro + 2.748,70 euro); 3) oltre alla rivalutazione monetaria dal dì del dovuto e al pagamento degli interessi di legge sulla
1 somma rivalutata, su ciascuna posta secondo il regime di cui all'art. 1284 c.c. e quindi: - fino al deposito del ricorso ex art. 1284, 1° comma, c.c; - dal deposito del ricorso in poi e fino al saldo ex art. 1284, 4° comma c.c.; 4) compensi professionali e spese non imponibili (anche di eventuale CTU-CTP) e CNA rifusi, con gli interessi legali su detti compensi/spese dalla depositanda sentenza al saldo ai sensi ELart. 1284, 4° comma c.c.”.
Per la parte resistente: “In via principale, dichiararsi inammissibile e/o rigettare l'avversaria domanda. Spese rifuse. In via riconvenzionale: l'amministrazione convenuta, ai sensi ELart.418 c.p.c., fa istanza che il Giudice, a modifica ELoriginario decreto di fissazione ELudienza, pronunci, nel termine di legge, un nuovo decreto di fissazione di udienza, affinché ivi siano accolte le seguenti conclusioni:
1. Previa declaratoria di inefficacia ELordinanza con la quale il
Tribunale di Udine, di data 9.8.2017, RG n. 606/2017, “conferma la sospensione ELefficacia della diffida a cessare situazione di incompatibilità ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 63 del d.p.r. 10 gennaio 1957, n. 3, emessa dal dirigente scolastico del di Udine, prot. ris. 4867 del 13 luglio Controparte_4
2017, già disposta con decreto di data 26.7.2017”, dichiarare l'inesistenza del diritto azionato dalla docente , odierna ricorrente, con il ricorso cautelare al Parte_1
Tribunale di Udine sub RG n.606/2017, e, per l'effetto, dichiarare che l'amministrazione convenuta aveva il diritto di diffidare la docente prefissa Parte_1
, nata a Udine, il [...], ad [...] i canali di comunicazione, messi a
[...] disposizione dei docenti del di Udine, per fini che non Parte_2 siano istituzionali e legati all'attività educativo didattica e progettuale deliberata dagli
OOCC e prevista dal PTOF EL stesso, nonché a svolgere attività lavorative CP_5
e/o di collaborazione con società e/o enti esteri che possano costituire attività professionale incompatibile con lo status di pubblico dipendente, nel caso di specie di docente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, e comunque attuate senza le necessarie preliminari comunicazioni ed autorizzazioni ELAmministrazione di competenza, così come le disposizioni vigenti contemplano.
2. Previa declaratoria di inefficacia ELordinanza con la quale il Tribunale di Udine, di data 14/15.03.2017,
RG n.84/2017, SOSPENDE gli effetti prodotti dal provvedimento di variazione assegnazione classi adottato in data 9 gennaio 2017 - prot. n. 591/RIS dalla dirigente del di UDINE”, dichiarare l'inesistenza Controparte_4
del diritto azionato dalla docente , odierna ricorrente, con il ricorso Parte_1
2 cautelare al Tribunale di Udine sub. RG n.84/2017 e, per l'effetto, dichiarare la legittimità del predetto atto di variazione assegnazione classi e, comunque,
l'esistenza del diritto ELamministrazione di procedere nei modi e nei termini di cui all'atto di variazione assegnazione classi del 9.1.2017 prot.591/RIS del
[...]
di Udine. In via istruttoria: come in memoria di Controparte_4 costituzione”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 21/06/2022 esponeva di essere Parte_1
insegnante di lingua e letteratura inglese, già presso il Controparte_4 di Udine, per 14 anni (dal 1° settembre 2005 al 31 agosto 2019),
[...]
e di essere stata attinta da tre provvedimenti disciplinari, tutti impugnati e annullati dall'autorità giudiziaria.
Le vicende giudiziarie l'avevano impegnata umanamente, giudiziariamente ed economicamente per un lungo periodo, che documentalmente era collocato dal 9 gennaio
2017 (1° provvedimento) al 25/02/2020 (data di deposito in Cancelleria ELultimo provvedimento giurisdizionale), al punto di averla costretta a chiedere il trasferimento, per la prevalente destinazione, al Liceo Classico Statale OP Stellini” di Udine, ove la ricorrente attualmente operava.
Lamentava la ricorrente di essere stata oggetto di mobbing o, in subordine, di straining, comunque in violazione ELart. 2087 c.c., che le avrebbe procurato un danno non patrimoniale all'integrità psico psichica, accertato con perizia medico- legale di parte, un danno relazionale comportante una personalizzazione/appesantimento del primo danno e, infine, un danno professionale a integrare il precedente danno o, in subordine, distintamente da valutarsi come danno patrimoniale.
2. Il resistente si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso e CP_1
sollevando anche domanda riconvenzionale.
In sostanza, l'amministrazione non solo contestava specificamente le allegazioni attoree, ma sosteneva che il percorso professionale della ricorrente fosse costellato da conflitti con l'utenza e da episodi aventi rilevanza disciplinare.
Il , inoltre, osservava come i precedenti giurisdizionali addotti dalla CP_1 controparte a sostegno della pretesa risarcitoria, oltre a non avere l'efficacia di giudicato - in quanto consacrati in provvedimenti cautelari - fossero fondati
3 esclusivamente su rilievi di ordine formale / procedurale, ben lungi dal comprovare l'irragionevolezza o, peggio, l'infondatezza sostanziale degli atti datoriali annullati.
Di qui l'interesse del a coltivare la domanda riconvenzionale non tanto per CP_1
ottenere la reviviscenza degli atti solo interinalmente annullati, ma per sentire accertare la sussistenza dei loro presupposti fattuali.
3. Espletato il tentativo di conciliazione e formulata una proposta conciliativa, che veniva accettata dalla ricorrente e respinta dal , la causa era istruita sia CP_1 documentalmente, sia mediante l'assunzione di testimoni, sia tramite CTU medicolegale.
Le parti precisavano le rispettive conclusioni, come in epigrafe riportate, e procedevano alla discussione orale all'udienza del giorno 06/05/2025.
All'esito il Giudice si pronunciava, dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione della sentenza.
4. Reputa questo Giudice del Lavoro che la domanda di parte ricorrente sia fondata e meritevole di accoglimento, mentre devono essere respinte le domande riconvenzionali avanzate dal . CP_1
5. Per coerenza logica occorre esaminare prioritariamente le domande riconvenzionali proposte dal . Controparte_2
La difesa della parte resistente ha chiesto di dichiarare inefficace l'ordinanza con la quale il Tribunale di Udine, in data 9.8.2017 ha confermato la sospensione ELefficacia della diffida a cessare la situazione di incompatibilità emessa dal dirigente scolastico del di Udine in data Controparte_4
13 luglio 2017, dichiarando conseguentemente che l'amministrazione aveva il diritto di diffidare ad utilizzare i canali di comunicazione, messi a disposizione Parte_1 dei docenti del di Udine, per fini non istituzionali, Parte_2
nonché a svolgere attività lavorative e/o di collaborazione con società e/o enti esteri che potessero costituire attività professionale incompatibile con lo status di pubblico dipendente.
Ancora, la difesa del ha chiesto che fosse dichiarata l'inefficacia CP_1 ELordinanza con la quale il Tribunale di Udine, in data 14/15.03.2017 ha sospeso gli effetti prodotti dal provvedimento di variazione ELassegnazione classi, adottato
4 in data 9 gennaio 2017 dalla dirigente del Controparte_4 di UDINE, dichiarando conseguentemente la legittimità del predetto atto
[...] di variazione e, comunque, l'esistenza del diritto ELamministrazione di procedere nei modi e nei termini di cui all'atto di variazione stesso.
Quanto alla prima domanda, basterà osservare che l'illegittimità del provvedimento di diffida è già stata valutata in sede cautelare dapprima inaudita altera parte e poi nel contraddittorio, con motivazioni convincenti e condivisibili, la cui correttezza circa l'accertamento ELeffettiva illegittimità della decisione adottata dall'amministrazione scolastica è ulteriormente supportata dal fatto stesso che avverso la decisione cautelare non è neppure stato proposto reclamo e che la stessa amministrazione ha successivamente anche archiviato il procedimento disciplinare che era stato affiancato alla diffida, dimostrando chiaramente l'insussistenza di condotte illecite e implicitamente ammettendo che il comportamento della non raggiungeva Pt_1
neppure la soglia della rilevanza disciplinare, tanto meno quindi quella di un diffida che avrebbe potuto portare alla destituzione.
Peraltro, rientra nel notorio che in molte scuole pubbliche e private della città gli insegnanti di lingua straniera si fanno parte attiva e diligente per organizzare durante l'estate soggiorni studi per gli studenti al fine di favorire e approfondire l'apprendimento delle lingue, appoggiandosi ad agenzie o organizzazioni esterne al sistema scolastico, senza trarne alcun corrispettivo e, al limite, fruendo di un mero rimborso spese ove accompagnino i ragazzi durante le loro ferie.
Si tratta, pertanto, di una condotta che, lungi dall'essere stigmatizzata, dovrebbe essere oggetto di encomio, denotando un particolare attaccamento del docente alla propria funzione educativa e formativa e l'assunzione di compiti ulteriori, che non sarebbero certamente dovuti, verso i quali l'utenza manifesta il proprio costante apprezzamento tramite l'adesione diffusa a tali iniziative.
In qualunque scuola superiore, ormai, i ragazzi vengono sensibilizzati circa l'esistenza di una pluralità di attività extrascolastiche della più svariata natura, fruibili fuori dalla scuola, mediante l'affissione di volantini informativi ed il fatto che il personale docente si interessi di queste attività, indirizzando gli studenti a migliorare i propri talenti, non si vede in quale modo possa integrare una violazione ELobbligo di diligenza e fedeltà all'amministrazione.
Quanto alla seconda domanda, il provvedimento di riorganizzazione ELorario e ELassegnazione delle classi, la parte resistente ha chiesto che ne sia accertata la
5 legittimità nel merito, allegando tutta una serie di documenti e circostanze, da provare per testimoni, dalle quali si dovrebbe trarre la correttezza ELoperato ELamministrazione e, quindi, la non lesività di quella condotta nella sfera giuridica della lavoratrice.
Va, tuttavia, osservato che la legittimità di quel provvedimento è stata già valutata negativamente in sede cautelare, con motivazione molto approfondita, che ha esaminato ogni aspetto della vicenda e che ha resistito al reclamo.
D'altro canto, il provvedimento di cui si tratta non può che essere esaminato sulla base delle ragioni indicate nella sua stessa motivazione, nonchè dei documenti ivi richiamati: ove si ammettesse il contrario, si dovrebbe ammettere anche l'impossibilità di difendersi per chi da questo tipo di provvedimenti sia attinto, di fronte a scelte organizzative anche radicali le cui reali motivazioni potrebbero rimanere nel foro interno di chi le adotta ed essere disvelate solo se, quando e nella misura in cui lo si ritiene più conveniente.
Quello che veramente rileva, ai fini di saggiare la correttezza di quella decisione organizzativa, è che al momento della sua adozione non si è fatto alcun riferimento ai rapporti con altri alunni diversi da o ad altre situazioni critiche di diverso Per_1
genere, sicchè non possono certamente essere presi in considerazione, per imporre una nuova valutazione di merito, fatti che il provvedimento stesso non contempla minimamente, né le ulteriori circostanze verificatesi prima della sua emissione possono ormai avere alcun rilievo, poichè non sono state poste alla base di quella decisione organizzativa, né tempestivamente e formalmente contestate alla docente, né fatte oggetto di provvedimenti disciplinari.
Se questi fatti, che oggi la parte resistente pretende di dimostrare documentalmente e con l'assunzione di testimoni, fossero stati veramente dirimenti per l'adozione della decisione, allora l'amministrazione avrebbe potuto e dovuto darne specifico conto, se all'epoca non lo ha fatto è perché evidentemente si trattava di episodi circoscritti e limitati nella loro rilevanza e portata, che singolarmente ed anche collettivamente valutati non sono stati ritenuti adeguati per essere posti alla base della decisione.
Tantomeno, ovviamente, possono essere presi in considerazione episodi accaduti successivamente all'emanazione dei provvedimenti stessi, che nessuna rilevanza possono rivestire, se non in un'inammissibile ottica retrospettiva.
Peraltro non si può non rimarcare che in una situazione in cui la professoressa Pt_1
si confrontava con oltre un centinaio di ragazzi nelle sei classi a lei assegnate, nei
6 lunghi anni che hanno preceduto (e seguito, anche se ai fini di causa il periodo successivo non rileva, come già chiarito) la vicenda ELNO , i ragazzi (e Per_1
le relative famiglie) con i quali si sarebbe reso necessario un confronto (tutti dettagliatamente riportati nelle note conclusive del ) si contano sulle dita di CP_1
una mano, onde è plausibile ritenere che si tratti effettivamente di studenti che rivelavano problematicità di carattere individuale, come è normale che accada nei contesti così allargati, per i quali i genitori invece di adeguarsi alle indicazioni di chi possedeva competenze specialistiche nella materia della didattica, hanno preferito adottare la via di una difesa (a volte anche a mezzo di legali) senza quartiere dei propri figli, come sempre più di frequente accade.
In ogni caso l'illegittimità del provvedimento è stata valutata in sede cautelare anche nella fase del reclamo con motivazioni dettagliatissime, che qui si richiamano e dalle quali non vi è motivo alcuno di discostarsi.
Le domande riconvenzionali del vanno, quindi, rigettate. CP_1
6. Per completezza va aggiunto che anche il terzo provvedimento disciplinare adottato ai danni della è stato annullato con sentenza passata in giudicato, cui Pt_1
si è pervenuti dopo una fase cautelare, seguita da reclamo ed un primo e secondo grado di giudizio, tutti favorevoli alla ricorrente.
Se ne trae che nel periodo in contestazione la ricorrente è stata bersagliata con una raffica di ravvicinate misure punitive, adottate in una situazione di evidente aperto conflitto e diversità di vedute con la preside circa i metodi di risoluzione dei conflitti con gli studenti problematici e di gestione del rapporto con le famiglie di provenienza, misure tutte rivelatesi illegittime (poco importa se formalmente o sostanzialmente, comunque tutte illegittime, gravi, vessatorie, umilianti e contrarie alla correttezza e buona fede che deve caratterizzare le parti di qualunque rapporto di lavoro) almeno in un caso adottate senza neppure sentire la diretta interessata in contraddittorio con chi la accusava e dalle quali si è dovuta difendere, giudizialmente e stragiudizialmente, per un tempo molto protratto, dentro e fuori il contesto lavorativo, che l'hanno indotta a chiedere il trasferimento ad un altro liceo e che hanno prodotto un immancabile ed inevitabile pregiudizio della propria serenità personale e familiare
(come anche i testimoni escussi hanno confermato), ma anche con grave lesione della dignità di lavoratrice e ripercussioni per l'immagine e l'onore che sono strettamente connessi con la figura professionale del docente, in un contesto cittadino
7 di dimensioni circoscritte in cui questa tipologia di informazioni si diffonde con ineluttabile rapidità.
7. Per la quantificazione dei danni patiti dalla ricorrente oltre alla documentazione in atti e a quanto riferito dai testimoni si è disposta una CTU medicolegale.
I CTU hanno appurato che: “In base agli elementi oggi disponibili, anamnesi, documentazione, esame obiettivo, è possibile affermare che la signora Parte_1
presenta un quadro generale caratterizzato da alcuni tratti problematici della personalità …il punteggio globale attribuibile alla valutazione da parte degli scriventi del caso della professoressa in base al profilo (che misura le capacità del Pt_1
soggetto secondo 12 sottotipi principali di capacità) risulta corrispondente ad un punteggio globale di circa 40- 42 punti, il che colloca il caso della signora nel livello nevrotico e con lieve compromissione del funzionamento mentale. In questi casi, vi è presenza di limitazioni o scarsa flessibilità in alcune aree del funzionamento mentale, che comportano un certo grado di rigidità o lievi compromissioni in determinati ambiti.
Tra le aree in questione, emerge soprattutto l'area della mentalizzazione e della funzione riflessiva…Dai colloqui peritali e dalla valutazione degli altri elementi disponibili, emerge dunque una personalità con determinate caratteristiche con aspetti di difficoltà.
Non si possono escludere tratti della personalità di tipo rigido, insicuro e narcisistico.
La storia patologica prossima e la documentazione, la valutazione clinica obiettiva porta a inquadrare il caso come quello di un pregresso disturbo ELadattamento con umore ansioso e depresso, attualmente risoltosi per buona parte. ..Nella storia personale e patologica della perizianda non sono emersi precedenti morbosi di tipo clinico psichiatrico e fisico importanti o, comunque, tali da rappresentare un quadro di interesse in termini di quantificazione di danno biologico. Nella vicenda personale e familiare della perizianda risultano, per il passato, alcuni aspetti ed eventi di interesse ai fini anamnestici e psicopatologici, di ordine non psichiatrico, di cui gli scriventi CTU hanno tenuto conto nella presente valutazione tecnica.
Tra questi, a titolo di esempio, di eventi significativi va ricordato il carico personale ELassistenza alla madre malata di sla e quello psicologico e personale di gestione del figlio primogenito, così come riportato in anamnesi e riferito dall'interessata …va peraltro precisato che gli eventi di tipo familiare e personale non possono di per sé
8 rappresentare degli eventi di tipo morboso, essendo di comune riscontro nella vita di tutte le persone normali.
Di interesse ai fini della presente valutazione vi è anche la tipologia di personalità della perizianda professoressa , che è stata descritta con dettaglio Pt_1
nell'inquadramento clinico. Tale tipologia di carattere non costituisce di per sé e in autonomia una patologia psichiatrica, tuttavia può rappresentare, specie di fronte ad eventi stressogeni, una concausa di sviluppo di patologie psicologiche e psichiatriche
…per quanto concerne l'anno 2017 la presenza di un quadro di disturbo ELadattamento con umore ansioso e depresso è nel presente caso confermata dalla storia anamnestica recente della perizianda, oltre che dalla documentazione, tra cui vanno rilevate, in primo luogo, le relazioni della psicologa e della psichiatra Per_2 attualmente la perizianda non manifesta patologie psichiatriche importanti in Pt_3
atto, come del resto anche da lei stessa ammesso.
Le caratteristiche di personalità della signora hanno certamente rappresentato Pt_1
la base su cui gli eventi stressanti della sua situazione di lavoro e in seguito giudiziaria hanno agito, concausando la malattia in questione. Se è vero che non si può escludere una componente personologica, va anche precisato che questa non può né dovrebbe essere ritenuta l'unica causa del suo malessere e della patologia descritta.
Questo anche alla luce del fatto che la signora non risulta avere avuto Pt_1
precedenti clinici tali da richiedere cure o generare inabilità in tale ambito. In correlazione alle condizioni di lavoro della ricorrente è possibile certamente evidenziare un nesso di valenza concausale tra l'ambiente lavorativo stesso e la descritta patologia evidenziata nella perizia, che ha inciso sulle condizioni psicologiche, psichiatriche e fisiche dalle quali la ricorrente è risultata essere stata affetta. Viene soddisfatta la criteriologia medico legale in termini di causalità, in base, in primo luogo, al criterio della compatibilità con gli eventi e a quello cronologico degli stessi. Anche il criterio di esclusione di altre cause rinforza il nesso, poiché
l'interessata non aveva mai riportato per il passato patologie analoghe o di altro tipo, mentre non risulta aver avuto nel periodo in questione ulteriori, nuovi motivi o agenti stressanti rispetto a quelli in essere...Nel particolare caso della signora Parte_1
possiamo ipotizzare che lo scopo strumentale sovradeterminato era costituito dalla gratificazione personale scopo che, infatti, comportava la possibilità di realizzare uno scopo successivo e collegato: la soddisfazione di bisogni di conferma del proprio io,
9 l'affermazione di sé, il riconoscimento in termini di autostima e sicurezza di sé, tutti aspetti di fatto abbastanza problematici nel soggetto in questione.
È comprensibile come nel caso in esame (le cui caratteristiche personologiche sono state descritte in precedenza nell'inquadramento clinico), possono avere inciso anche le sue caratteristiche di base, innanzitutto di persona narcisistica con alcune fragilità da bisogno di conferma esterna …volendo a questo punto attuare una quantificazione del danno biologico psichico legato alla presenza del disturbo ELadattamento è possibile fare ricorso a tabelle scientifiche accreditate …allo stato attuale, vista la descritta fenomenologia della reattività psichica agli eventi oggetto di causa, tenuto conto della coerente e pregressa espressività clinica sintomatologica, non è evidenziabile né prospettabile la fattispecie del danno psichico permanente, la cui sussistenza non sarebbe validata né scientificamente, né giuridicamente.
È invece dimostrata la presenza, in termini di valutazione a gradiente medio, di un danno psichico temporaneo per il periodo di circa un anno cioè corrispondente alla fase di trattamento psicologico e farmacologico che va dal 21 gennaio 2017 (inizio del trattamento) fino al 31 gennaio 2018, quantificabile al tasso del 30%; a questo è da aggiungere una temporanea dal 31 gennaio 2018 sino a giugno 2019 per la necessità di supporto psicoterapeutico al tasso percentuale del 20% “.
La difesa del nelle note conclusive si è dilungata per evidenziare l'incidenza CP_1
delle caratteristiche del carattere e della personalità della ricorrente nella determinazione del danno;
ciò tuttavia non vale minimamente ad incidere sulla liquidazione dello stesso.
Da tempo la Suprema Corte ha affermato che in base ai principi di cui agli artt. 40 e
41 c.p., qualora la condotta abbia concorso insieme a circostanze naturali alla produzione ELevento del quale costituisce un antecedente causale necessario,
l'autore del fatto illecito è da ritenere responsabile, in base ai criteri della causalità naturale, di tutti i danni che ne sono derivati;
lo stato di salute anteriore della vittima può assumere rilevanza ai fini della quantificazione del risarcimento, nel rispetto del principio della causalità giuridica, solo qualora in epoca antecedente al fatto illecito il danneggiato fosse già affetto da patologia con effetti invalidanti, sui quali si è innestata la condotta antigiuridica, determinando un aggravamento che, in assenza del fattore sopravvenuto, non si sarebbe prodotto;
in quest'ultima ipotesi il giudice è tenuto a stimare il danno biologico tenendo conto della patologia pregressa, perché la lesione manifestatasi all'esito ELazione illecita non è nella sua interezza una
10 conseguenza immediata e diretta di quest'ultima, ma lo è soltanto per la parte che, secondo il giudizio controfattuale, non si sarebbe verificata in assenza della condotta antigiuridica tenuta dal danneggiante (Cass. n. 13400/2007; Cass. n. 27524/2017;
Cass. n. 28986/2019; Cass. n. 17555/2020).
Alla preesistenza di una patologia non può, invece, essere assimilato un mero "stato di vulnerabilità", ossia una "predisposizione" non invalidante in sé, che non esclude né la causalità materiale, per il principio ELequivalenza delle cause, né quella giuridica, perché il danno risulta comunque conseguenza diretta ed immediata ELazione illecita (Cass. 20836/2018; Cass. n. 15991/2011).
Le pregresse caratteristiche psichiche della ricorrente, anche se certamente costituivano un substrato favorevole all'innesco di patologie afferenti alla sfera piscologica, non avevano mai prodotto alcun tipo di patologia prima del verificarsi dei fatti afferenti la sfera lavorativa ed erano state adeguatamente gestite anche in occasione di eventi particolarmente incisivi come la malattia della madre e del figlio.
Proprio per questo la condotta della parte datoriale va valutata con una particolare attenzione per la sua speciale capacità di provocare un'invalidità temporanea direttamente dipendente dalla matrice stressante del contesto lavorativo, che ha pressato una personalità i cui meccanismi di risposta non erano del tutto efficaci, forse per le stesse caratteristiche personologiche individuali ELattrice o forse per le gravi problematiche di carattere familiare che aveva già dovuto affrontare.
Nella fattispecie concreta qui in esame la patologia invalidante, seppure favorita da un fattore predisponente, è insorta solo a seguito della condotta tenuta dal datore di lavoro che ha operato come concausa ELevento dannoso (con le conseguenze di cui si è detto quanto alla causalità materiale ed a quella giuridica) e non come mero fattore di aggravamento di una patologia preesistente.
Il risarcimento del danno, dunque, deve essere riconosciuto per intero, senza alcuna riduzione percentuale.
Sulla base delle Tabelle di Milano nella loro ultima versione il danno da inabilità temporanea parziale, come quantificato dal CTU, risulta pari ad €. 24.782,00 con riferimento all'attualità.
Tale importo tabellare, che include sia la componente biologica, che la sofferenza interiore media presumibile, va ulteriormente personalizzato, poiché la condotta ELamministrazione resistente ha leso non solo il diritto alla salute psicofisica della
11 lavoratrice, ma - come si è più sopra evidenziato - anche altri interessi di rango costituzionale, quali la dignità, l'onore e l'immagine professionale.
Per rendere, quindi, il risarcimento riconosciuto aderente alle caratteristiche specifiche della persona lesa e per consentire che tutta la sfera delle lesioni riportate abbiano adeguato ristoro appare congruo che l'importo così determinato sia ulteriormente maggiorato del 25%, aumentando quindi ad €. 30.978,00, a cui vanno aggiunte, poi, le spese documentate per €. 2.728,70, che non sono mai state specificamente contestate e che si riferiscono al trattamento psicologico e farmacologico di cui anche i CTP hanno dato conto nella loro relazione.
L'importo raggiunto è pari ad €. 33.706,00 approssimando i centesimi e senza che debba farsi ricorso ad operazioni di devalutazione e rivalutazione con maggiorazione di interessi anno per anno sulle somme via via rivalutate, trattandosi di somme che
(salvo in minima parte per quanto riferibile alle spese) sono determinate in via di assoluta equità e che appaiono certamente congrue e satisfattive con immediato riferimento all'attualità nella loro capacità ristoratoria.
Sull'importo così determinato saranno, poi, dovuti interessi legali e rivalutazione monetaria del giorno successivo al deposito della sentenza sono all'effettivo saldo
8. Le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono per legge la soccombenza e vanno, quindi, poste integralmente a carico della parte resistente, la quale, fra l'altro, ha rifiutato la proposta conciliativa giudiziale (accettata, invece, dalla ricorrente) che all'esito del procedimento è risultata essere certamente vantaggiosa.
Anche le spese di CTU, come già liquidate in corso di causa, vanno in via definitiva poste a carico della resistente, essendosi la CTU resa necessaria a fronte della contestazione del quantum del risarcimento richiesto in ricorso.
Non può, invece, trovare accoglimento la domanda risarcitoria ex art. 96 c.p.c. suggerita dalla difesa attorea nelle note conclusive.
La condanna per responsabilità processuale aggravata, per lite temeraria, quale sanzione per l'inosservanza del dovere di lealtà e probità cui ciascuno dei contendenti
è tenuto, non può derivare dal solo fatto della prospettazione di tesi giuridiche riconosciute errate dal giudice, non rappresentando le stesse un comportamento sleale o fraudolento atto ad ingannare chi è chiamato a giudicare.
Occorre invece, trattandosi pur sempre di una particolare ipotesi di responsabilità extracontrattuale, che la parte che propone tale istanza deduca fatti ed offra elementi
12 di prova idonei ad accertare sia l'elemento soggettivo ELillecito (mala fede o colpa grave della controparte, consistente nella consapevolezza, oppure nell'ignoranza dipendente, però, dal mancato uso di un minimo di diligenza, ELinfondatezza delle proprie tesi o del carattere irrituale e fraudolento dei mezzi adoperati per agire o resistere in giudizio), sia l'elemento oggettivo (entità del danno sofferto).
Ancorché sia effettuabile anche d'ufficio, la liquidazione dei danni per responsabilità aggravata ai sensi ELart.96 c.p.c., postula pur sempre la prova sia ELan sia del quantum o, almeno, la desumibilità di tali elementi dagli atti di causa (cfr. Cass. sent.
n.117/93).
Ne consegue che, ove dagli atti del processo non risultino elementi obiettivi dai quali desumere la concreta esistenza del danno, il giudice non può procedere alla liquidazione dello stesso neppure equitativamente (cfr. Cass. sent. n.6637/92,
n.12422/95).
In base alla nuova formulazione ELart. 96 c.p.c. il giudice può procedere, anche d'ufficio, alla liquidazione a favore della parte soccombente di una somma equitativamente determinata, a prescindere dalla prova ELeffettiva sussistenza di un pregiudizio economico subito dalla parte vittoriosa.
Nel caso di specie, tuttavia, il resistente si è limitato ad esercitare il proprio CP_1 diritto di resistenza in giudizio, così come riconosciuto dall'ordinamento giuridico e sulla base di titoli e prospettazioni giuridiche che, a prescindere dalla fondatezza o meno, non denotavano temerarietà, ma piuttosto una pervicace convinzione della correttezza delle proprie tesi, benchè smentite in tutti i numerosi procedimenti precedenti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Udine, in composizione monocratica, in persona del Giudice del Lavoro dr.ssa Ilaria Chiarelli, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
1) condanna il al pagamento, a titolo di Controparte_2 risarcimento del danno, in favore di ELimporto di €. 33.706,00 Parte_1
oltre interessi legali e rivalutazione monetaria del giorno successivo al deposito della presente sentenza sino all'effettivo saldo;
2) rigetta le domande riconvenzionali proposte dal Controparte_2
;
[...]
13 3) condanna il all'integrale rifusione delle spese Controparte_2
del presente giudizio sostenute dalla ricorrente , spese che liquida Parte_1 in € 12.000,00 per compensi, €. 259,00 per esborsi oltre al 15% dei compensi a titolo di rimborso forfetario ed oltre accessori come per legge;
4) pone in via definitiva a carico del le spese di Controparte_2
CTU come già liquidate in corso di causa.
Udine, 06/05/2025
Il Giudice
Dr.ssa Ilaria Chiarelli
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