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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 06/05/2025, n. 2202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2202 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
RG 12853/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Sezione Terza Civile
Il Giudice dott. Luca Martinat, preso atto delle disposizioni vigenti che consentono lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti mediante lo scambio e il deposito telematico di note scritte contenenti le istanze e conclusioni delle parti (sul punto,
Cass., Sez. III, n. 37137/2022); preso atto, quindi, delle “note scritte” sostitutive dell'udienza fisica in presenza depositate dalle parti ex art. 127 ter c.p.c. per discussione ex art. 281 sexies c.p.c.; preso atto, infine, che in forza della citata normativa la sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. può essere depositata telematicamente nei successivi 30 giorni, senza l'espletamento degli incombenti processuali non compatibili con la modalità di svolgimento del procedimento a mezzo di note scritte (id est: lettura della sentenza alla presenza delle parti);
Pronuncia la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. e 127 ter c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE TERZA CIVILE
In persona del Giudice Unico dott. Luca Martinat nella causa di cui al RG n. 12853/2024 promossa da: 1 , rappresentata e difesa dall'avv.to Andrea Sardo;
Parte_1 ricorrente contro
ed , rappresentati e difesi dal prof. avv.to a P_ Controparte_2
Eugenio Dalmotto;
convenuti
avente ad oggetto: risarcimento del danno, arricchimento senza causa, restituzione di frutti all'udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. con termine per note scritte alli 29.04.2025 ore 8.30 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- visto e richiamato integralmente il ricorso introduttivo con cui Parte_1
citava in giudizio ed
[...] P_ Controparte_2 rappresentando: 1) che in data 28.11.2004 (quale legale rappresentante Parte_1 dell'odierna ricorrente) prometteva di vendere ad o a persona da nominare P_
(successivamente indicata in ) la proprietà di 2 box ubicati nel Controparte_2 comune di Torino;
2) che in data 10.02.2005 i due resistenti acquisivano la materiale disponibilità dei 2 box;
3) che nel 2005 i due convenuti convenivano in giudizio
[...]
e l'odierna ricorrente al fine di ottenere il trasferimento dei 2 box ex art. 2932 c.c.; Parte_1
4) che in via riconvenzionale domandava la risoluzione del contratto per Parte_1 inadempimento dei resistenti e la condanna al risarcimento del danno in forma generica, mentre chiedeva ad il rilascio dei box in quanto occupati sine titulo ed il Pt_1 P_ pagamento di un'indennità di occupazione di € 500,00 al mese, oltre al risarcimento del danno conseguente al ritardo nel rilascio degli immobili da liquidarsi in separato giudizio;
5) che il
Tribunale di Torino con sentenza n. 8005/2007 risolveva il contratto preliminare per inadempimento di , condannando entrambi i resistenti al rilascio dei box, P_ mentre veniva condannata a restituire la somma di € 86.000,00 ricevuta a titolo di Pt_1 acconto, con rigetto nel merito della domanda di pagamento dell'indennità di occupazione;
6) che la Corte di Appello di Torino, con sentenza n. 1362/2010 (di seguito prima sentenza di appello), riformava la sentenza citata del Tribunale di Torino, trasferendo in capo ad P_
2 la proprietà dei box a condizione che venisse pagato il prezzo residuo pari Controparte_2 ad € 34.000,00, e dichiarando inammissibile l'appello incidentale di e (in Pt_1 Pt_1 particolare, per quel che rileva in questa sede, in quanto aveva formulato una domanda Pt_1 risarcitoria nuova rispetto a quello formulata in primo grado, in quanto fondata sull'assunto di essere parte del contratto preliminare, cosa invece negata in primo grado); 7) che la Corte di
Cassazione con sentenza n. 465/2016 cassava la sentenza della Corte di Appello;
8) che all'esito del secondo giudizio di appello la Corte di Appello di Torino con sentenza n.
2124/2017 (di seguito seconda sentenza di appello) risolveva il contratto preliminare per inadempimento dei due resistenti: la sentenza non veniva impugnata e quindi passava in giudicato, confermando l'inammissibilità della domanda di risarcimento del danno formulata da
; 9) che in data 12.10.2017 rientrava nel possesso dei due box;
10) di voler in Pt_1 Pt_1 questa sede ottenere il risarcimento del danno conseguente all'inadempimento degli , P_ danno per il quale essa si era nei precedenti giudizi riservata di agire in separato giudizio;
11) che il danno da lucro cessante era pari ai canoni che avrebbe potuto ricavare in caso di Pt_1 locazione a terzi dei box che furono detenuti dai resistenti per 12 anni e 8 mesi, ovvero €
76.000,00 (€ 500,00 al mese per 152 mensilità); 12) che il danno emergente era invece pari alle spese condominiali maturate durante la detenzione dei box da parte dei resistenti, che mai le pagarono, essendo al contrario state pagate da , per un totale di € 9.036,39; 13) di Pt_1 voler altresì ottenere la condanna generica all'ulteriore danno patito;
14) di voler in subordine ottenere la somma di € 76.000,00 a titolo di arricchimento senza causa;
- vista e richiamata integralmente la comparsa costitutiva con cui ed P_
chiedevano il rigetto dell'avversaria domanda rilevando: 1) che nel Controparte_2 corso del precedente giudizio tanto quanto avevano chiesto ad il Pt_1 Pt_1 P_ pagamento di un corrispettivo per l'occupazione ed il risarcimento dei danni (qualificati come
“tutti” da ), da quantificare in separato giudizio;
2) che la domanda di risarcimento di Pt_1
veniva rigettata nel merito dalla sentenza del Tribunale di Torino n. 8005/2007, mentre
Pt_1 la prima sentenza di appello dichiarava inammissibile l'appello sulla domanda risarcitoria formulata da in quanto fondato su una circostanza giustificativa diversa rispetto a quella
Pt_1 prospettata in primo grado (ove aveva dichiarato di non essere parte del rapporto
Pt_1 fondato sul contratto preliminare, assunto mutato nel primo giudizio di appello); 3) che la successiva sentenza della Cassazione, nel respingere il secondo motivo di ricorso di ,
Pt_1 confermava la declaratoria di inammissibilità della domanda di risarcimento statuita dalla prima sentenza di appello, con conseguente passaggio in giudicato sul punto della sentenza di
3 primo grado che aveva respinto nel merito la domanda di risarcimento del danno;
4) che, pertanto, sulla domanda di risarcimento del danno di era ormai intervenuto il giudicato;
Pt_1
5) che, tuttavia, nel secondo giudizio di appello ribadiva la propria domanda risarcitoria, Pt_1 domanda su cui la Corte di Appello riteneva di non doversi pronunciare a seguito della pronuncia di inammissibilità su detta domanda statuita dalla prima sentenza di Appello a seguito del rigetto nel merito della domanda stessa da parte del Tribunale (statuizione confermata dalla Cassazione); 6) che era a questo punto costretto ad agire in P_ sede esecutiva contro per ottenere la restituzione del prezzo corrisposto e che nel Pt_1 conseguente giudizio di opposizione all'esecuzione la società ricorrente eccepiva in compensazione il controcredito derivante dall'indennità di occupazione, eccezione che veniva disattesa dal Tribunale di Torino con la sentenza n. 979/2020 in quanto questione che avrebbe dovuto essere proposta nel giudizio che portò alla formazione del titolo, sentenza poi confermata dalla Corte di Appello con sentenza n. 630/2022; 7) che, pertanto, la domanda di risarcimento del danno risultava coperta da giudicato, coprendo esso sia il dedotto che il deducibile;
8) che anche la domanda di arricchimento senza causa era coperta dal giudicato in quanto deducibile nel precedente giudizio;
9) che intende Controparte_2 avvalersi ex art. 1306 c.c. del giudicato formatosi nei confronti di (unico P_ destinatario della prima domanda di risarcimento); 10) che la domanda di era pure Pt_1 inammissibile in quanto formulata in violazione del divieto di frazionamento delle domande;
11) l'assenza di sussidiarietà in relazione alla domanda di arricchimento senza causa;
12) la prescrizione dei diritti azionati da parte ricorrente, diritti che potevano essere fatti valere da quando nel mese di ottobre 2005 non ha ottemperato alla diffida ad P_ adempiere;
13) la mancanza di prova del danno lamentato;
14) l'estraneità ai fatti di
[...]
, posto che il contratto preliminare fu sottoscritto solo da , e Controparte_2 P_ posta la mancata prova del fatto che anche sia stato immesso nella Controparte_2 disponibilità dei box;
15) di voler formulare un'eccezione di compensazione in relazione all'acconto corrisposto fra il 2004 ed il 2005 da , che venne restituito con grave P_ ritardo, maturando in tal modo interessi per € 18.736,18;
- rilevato che nella memoria n. 1 domandava in via subordinata il pagamento Pt_1 dei frutti ex artt. 1458 e 2033 c.c., pari al valore locativo degli immobili e a tutti gli altri danni lamentati in via principale, non riproponendo più la domanda di arricchimento senza causa;
- rilevato che il Giudice, non ammessa l'istruttoria orale richiesta dalla sola parte ricorrente, fissava udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. assegnando alle parti
4 termine perentorio alli 29.04.2025 ore 8.30 per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza;
RITENUTO
- che l'eccezione di giudicato formulata da parte convenuta è fondata per i motivi di seguito espressi;
- che al riguardo va premesso che, per stessa ammissione di parte ricorrente (si veda la memoria n. 1), la domanda formulata in questo giudizio da è perfettamente Pt_1 identica a quella che fu formulata da nel corso del primo giudizio di appello della causa Pt_1 precedente, domanda che fu dichiarata inammissibile con statuizione passata in giudicato in quanto domanda nuova;
- che, infatti, come si legge nella prima sentenza di appello, in primo grado Pt_1
“sul presupposto della sua estraneità alle pattuizioni intercorse tra le parti chiedeva la reiezione delle domande degli attori e la loro condanna al pagamento della indennità di occupazione “senza titolo” e non quale effetto della risoluzione del contratto preliminare per inadempimento del promissario acquirente (chiesta solo dalla convenuta in P_ Pt_1 proprio, e non da – vd. conclusioni di primo grado), in sede di appello riproposta CP_3 dalla […] Appare evidente che la ha mutato la causa petendi della Parte_1 Parte_1 domanda formulata in primo grado e tale domanda in appello è certamente nuova e pertanto inammissibile ex art. 345 c.p.c.”;
- che, in altre parole, in primo grado dedusse un danno derivante da Pt_1 occupazione sine titulo dei box da parte di prospettando l'estraneità di sé P_ medesima dal contratto preliminare di vendita, mentre in appello dedusse il danno Pt_1 derivante dall'inadempimento contrattuale di (sul presupposto, quindi, che il contratto P_ preliminare le era riferibile), domanda che fu poi ribadita tanto nel giudizio di Cassazione quanto nel secondo giudizio di appello;
- che la domanda formulata in primo grado fu rigettata nel merito dal Tribunale di
Torino nel 2007 con sentenza poi passata in giudicato in quanto sostanzialmente non appellata sul punto;
- che, infatti, con l'atto di appello modificò la propria prospettazione dei fatti Pt_1 formulando una domanda risarcitoria sul presupposto di essere parte del contratto preliminare, domanda che nel corso dell'intero primo giudizio fu qualificata come inammissibile perché nuova (prima e seconda sentenza di appello e Cassazione) e proprio questa domanda
5 dichiarata inammissibile nel corso del primo giudizio è stata riproposta in questa sede (fatto da ritenersi pacifico);
- che, tuttavia, la domanda di risarcimento del danno discendente dalla risoluzione del contratto per colpa degli e commisurata ai canoni di locazione perduti (ma lo P_ stesso vale per la domanda di arricchimento senza causa, che pur par rinunciata con la memoria n. 1, per la domanda di restituzione dei frutti quale conseguenza della risoluzione formulata con la memoria n. 1, quella di risarcimento del danno riferita agli oneri condominiali e finanche quella di risarcimento del danno per il deprezzamento degli immobili, domanda peraltro oggetto solamente di un fugace riferimento a pag. 12 del ricorso e mai oggetto di ulteriori argomentazioni o di presenza nelle conclusioni rassegnate) era domanda ampiamente e facilmente deducibile sin dal primo grado del giudizio introdotto nel 2005;
- che, dunque, la sua proposizione in questa sede urta contro il principio per cui il giudicato copre non solo il dedotto ma anche il deducibile;
- che, in effetti, qualora il giudicato coprisse solamente il dedotto, allora l'eccezione formulata dalla difesa degli sarebbe infondata in quanto l'unica domanda che è stata P_ esaminata nel merito nel corso del primo giudizio attiene all'indennità di occupazione sine titulo (e domande connesse) sul presupposto dell'estraneità di dal contratto preliminare Pt_1 di vendita;
- che, tuttavia, il giudicato copre anche il deducibile, ovvero nel caso di specie la domanda di risarcimento del danno discendente dalla risoluzione del contratto (e domande connesse), posto che tale domanda sarebbe stata agevolmente formulabile da sin dal Pt_1 momento della costituzione in giudizio nel procedimento in primo grado introdotto dagli nel 2005; P_
- che detta domanda fosse agevolmente proponibile nel primo giudizio sin dal primo grado emerge in modo palese dal fatto che detta domanda sia stata formulata da in Pt_1 proprio (che era ed è la legale rappresentante di ); Pt_1
- che la domanda formulata in questa sede fosse agevolmente proponibile nel corso del primo giudizio emerge pure dalle motivazioni delle due sentenze che si sono successivamente occupate dell'opposizione all'esecuzione intentata da avverso la Pt_1 pretesa di di vedersi restituire gli acconti ricevuti: dette sentenze non si sono P_ espressamente pronunciate sull'esistenza o meno di un giudicato in quanto accertamento per loro non dirimente (così, soprattutto, la Corte di Appello), ma hanno formulato considerazioni
6 rilevanti ai fini dell'interpretazione delle domande formulate nel primo giudizio da e Pt_1 dell'ampiezza del dedotto e del deducibile;
- che, infatti, il Tribunale di Torino con la sentenza n. 979/2020 ha sì rilevato che la domanda oggetto anche del presente giudizio non era stata rigettata nel merito nel primo giudizio ma ritenuta inammissibile (per esser stata tardivamente formulata solamente con l'atto di appello), ma ha anche affermato la sua irrilevanza nel giudizio di opposizione all'esecuzione in quanto avrebbe potuto e dovuto essere formulata nel corso del medesimo giudizio che risolse il contratto preliminare, ove pertanto era ampiamente deducibile;
- che, sul punto, la motivazione del Tribunale di Torino nella sentenza n. 979/2020 appare cristallina nel negare l'improponibilità per tardività dell'eccezione di compensazione formulata da sulla base dei medesimi fatti oggetto del presente giudizio (ndr: la Pt_1 sottolineatura è dello scrivente) “Il titolo esecutivo è, come si è visto, la sentenza del 4 luglio
2017 (passata in giudicato) con la quale è stata condannata a restituire a Pt_1 P_
la parte di prezzo pagata per l'acquisto dei due box a seguito della risoluzione del
[...] contratto preliminare. La giurisprudenza della Corte di Cassazione (cfr. sentenze n. 9061 del
28 agosto 1999, n. 12664 del 2000, n. 26089 del 30 novembre 2005, n. 9912 del 24 aprile
2007) afferma il principio secondo il quale i fatti estintivi (ivi compresa la compensazione) e modificativi del diritto del creditore verificatisi anteriormente alla formazione del titolo sono deducibili esclusivamente nel giudizio preordinato alla formazione del titolo stesso. Sostiene
che il credito qui dedotto in compensazione (e costituente dunque fatto estintivo del Pt_1 diritto di credito di ) è sorto soltanto nel momento in cui la sentenza di P_ risoluzione del contratto preliminare ha acquisito la stabilità del giudicato. L'opinione non è condivisibile: il credito di , connesso alla sorte del contratto preliminare infine risolto, è Pt_1 stato dedotto dalla odierna opponente già davanti al Tribunale. In effetti, l'occupazione che darebbe luogo al pagamento dell'indennità e al rimborso delle spese condominiali costituisce un fatto anteriore alla formazione del titolo. Il relativo credito si pone su un piano di parità con quello di , anch'esso sorto con il passaggio in giudicato della seconda sentenza P_ della Corte d'Appello. Il dibattito sul risarcimento del danno non poteva che svolgersi (come in effetti si è svolto) nell'ambito della stessa causa che ha deciso sul contratto preliminare”;
- che la successiva sentenza della Corte di Appello di Torino n. 1308/2022 è ancora più chiara nell'affermare che “la pretesa di di ottenere una “contropartita” Parte_1 economica per la protratta occupazione dell'immobile promesso in vendita da parte del promissario acquirente, a seguito di un contratto preliminare risolto giudizialmente, è stata
7 azionata nel giudizio poi concluso con la sentenza utilizzata da come titolo P_ esecutivo ed è stata infine ritenuta inammissibile… Non è condivisibile -oltre ad essere in palese contrasto con le domande svolte nel giudizio sopra richiamato- la ricostruzione di secondo la quale il diritto ad ottenere un riconoscimento economico per Parte_1
l'occupazione del bene, già promesso in vendita, ad opera della controparte sarebbe sorto con il passaggio in giudicato della pronuncia di risoluzione contrattuale, perché essa confonde il fatto originante il diritto -che è l'occupazione, pacificamente preesistente al sorgere del contenzioso- con l'accertamento della legittimità dello stesso all'esito della verifica di sussistenza dei presupposti per la risoluzione contrattuale -la risoluzione ex art.1453 c.c., rispetto alla quale la pronuncia giudiziale è costitutiva, è operativa ex tunc e ha reso illegittima ab origine l'occupazione fondata sul titolo risolto-. La ragione di credito portata in compensazione avrebbe pertanto potuto estinguere per compensazione la pretesa restitutoria di -che trova anch'essa fondamento nella risoluzione contrattuale- se fatta P_ valere utilmente nello stesso giudizio che ha accertato il diritto agito esecutivamente dall'appellato, nel cui ambito essa è stata invece dichiarata inammissibile”;
- che l'argomentazione che precede vale anche in relazione alla tesi difensiva sostenuta in questo giudizio da secondo cui la domanda oggetto di esame in questo Pt_1 giudizio non avrebbe potuto essere formulata avanti al Tribunale di Torino nel 2005 in quanto conseguenza della decisione della sentenza di primo grado del Tribunale di Torino (sent. n.
8005/2007) che ha riferito a la promessa di vendita posta in essere dalla sua legale Pt_1 rappresentante (che era ed è la sua legale rappresentante); Pt_1
- che, infatti, la decisione suddetta del Tribunale di Torino non è frutto di una decisione improvvisa e non richiesta da parte del giudice di primo grado, ma dell'accoglimento della domanda formulata dagli , tanto che nella sentenza si legge (pag. 9) con ampia P_ motivazione che è condivisibile l'assunto degli secondo cui l'attività di sia in P_ Pt_1 realtà riferibile a : la situazione di fatto, dunque, precede la sentenza di primo grado, Pt_1 sentenza che si è pertanto limitata ad accertare un fatto preesistente come richiesto dalla difesa degli;
P_
- che, dunque, ben avrebbe potuto sin dal primo grado di giudizio Pt_1 agevolmente formulare, eventualmente in via subordinata, domande fondate sull'accoglimento della ricostruzione in fatto operata dalla difesa degli dal momento che, similmente a P_ quanto ritenuto dalla Corte di Appello di Torino nella sentenza n. 1308/2022, la riferibilità a dell'operato di precede il giudizio di primo grado, che sul punto si è limitato, Pt_1 Pt_1
8 dunque, ad accertare l'esistenza di un fatto pregresso, e non certo a modificare la realtà fattuale preesistente, come invece sembrerebbe ritenere la difesa della società ricorrente, la quale, peraltro, a partire dal primo giudizio di appello ha poi fatto pienamente propria la ricostruzione fattuale operata dalla sentenza del Tribunale di Torino n. 8005/2007;
- che quanto precede circa l'ambito della deducibilità coperta dal giudicato vale ovviamente anche per la domanda di arricchimento senza causa, per quanto da ritenere rinunciata in quanto non più riproposta e precisata a partire dalla memoria n. 1; va peraltro pure aggiunto che la domanda di arricchimento senza causa non è proponibile quando la domanda tipica era sussistente ma non utilmente coltivata dalla parte (Cass., n. 30614/2018;
Cass., n. 11038/2018), ipotesi sussistente nella fattispecie in esame;
- che parte ricorrente, in effetti, con la memoria n. 1 nel rinunciare alla domanda di arricchimento ha chiesto in via subordinata per la prima volta la corresponsione dei frutti derivanti dall'effetto retroattivo della risoluzione del contratto preliminare in forza degli artt.
1458 e 2033 c.c.: detta domanda è da ritenere ammissibile per quanto introdotta solamente con la prima memoria in quanto oggettivamente connessa alle domande ed ai beni della vita già dedotti in causa, posto che con detta domanda ha richiesto, in pratica, sempre la Pt_1 stessa cosa, ovvero la corresponsione dell'equivalente dei canoni locativi non goduti ed il rimborso delle spese condominiali;
- che, tuttavia, anche questa domanda è coperta dal giudicato;
- che, infatti, è agevole affermare che avrebbe potuto sin dal 2005 chiedere la Pt_1 restituzione dei frutti in caso di risoluzione del contratto preliminare, domanda che tuttavia non è stata tempestivamente formulata nel corso del primo grado di giudizio (ma solo in grado di appello sotto forma di domanda di risarcimento del danno), sicché essa è coperta dal giudicato sotto il profilo del deducibile;
- che, in effetti, l'opposta tesi difensiva di parte ricorrente (già disattesa dal
Tribunale e dalla Corte di Appello di Torino nel giudizio di opposizione all'esecuzione sopra riferito) secondo cui essa non avrebbe potuto formulare la domanda di restituzione dei frutti sino al passaggio in giudicato della sentenza di risoluzione del contratto (evento occorso nel
2017) è paradossale, perché presuppone, in pratica, che per ottenere il risarcimento del danno da inadempimento contrattuale o la restituzione di quanto pagato o dei frutti a seguito della risoluzione del contratto la parte dovrebbe prima attendere il giudicato in punto risoluzione del contratto e poi, solo dopo, potrebbe agire per ottenere il risarcimento del danno o la corresponsione dei frutti;
9 - che, al contrario, la parte può nel medesimo procedimento chiedere contemporaneamente alla risoluzione del contratto il risarcimento del danno o la corresponsione dei frutti: qualora non lo faccia, ed in particolar modo qualora la controparte abbia chiesto la restituzione dell'acconto versato in caso di risoluzione del contratto, incorre nel giudicato sotto il profilo del deducibile non avendo dedotto in causa un proprio credito in sostanziale compensazione con il credito vantato dalla controparte (come già statuito dalle due sentenze emesse dal Tribunale e dalla Corte di Appello nel giudizio di opposizione all'esecuzione); sotto un altro punto di vista, una siffatta condotta difensiva incorre nel divieto di frazionamento della domanda, come correttamente eccepito dalla difesa di parte convenuta;
- che quanto precede vale anche per tutte le richieste risarcitorie differenti dalla corresponsione dell'equivalente dei canoni locativi, domande che erano infatti già deducibili nel giudizio introdotto nel 2005, specie se si considera che in quella sede aveva formulato Pt_1 una domanda di condanna generica per ogni altro danno conseguente alla ritardata riconsegna dei box;
- che, in effetti, tanto nel giudizio di primo grado del 2005 (sul presupposto Pt_1 della sua estraneità al contratto preliminare) quanto nel primo appello e successivi sviluppi processuali (sul presupposto della riferibilità a sé del contratto preliminare) aveva domandato, oltre al “danno” parametrato ai canoni locativi, anche di “dichiararsi tenuto e condannarsi al risarcimento dei danni tutti alla derivandi per effetto della ritardata P_ Pt_1 consegna degli immobili, danni da determinarsi e liquidarsi in separato giudizio”: trattasi di una condanna generica, che come tale non presuppone la prova esatta del danno o anche solo della tipologia di danno, ma solo di una potenzialità di danno;
- che, infatti, “la sentenza di condanna generica postula, quale presupposto necessario e sufficiente a legittimarne l'adozione, solo l'accertamento di un fatto ritenuto, alla stregua di un giudizio di probabilità, potenzialmente produttivo di danni, mentre il riscontro dell'esistenza, in concreto, di questi ultimi, benché già ivi possibile, può anche essere differito alla fase della loro effettiva liquidazione, ed in tal caso, se una siffatta pronuncia non sia stata impugnata, il giudicato formatosi non investe la sussistenza dei danni stessi e del loro rapporto di causalità con il fatto illecito, né preclude la successiva dichiarazione di infondatezza della pretesa risarcitoria, ove si verifichi che i pregiudizi lamentati non si siano prodotti o non siano riconducibili al comportamento del responsabile” (Cass., Sez. I, sentenza n. 20444 del 11 ottobre 2016), nonché la massima citata da parte ricorrente secondo cui “Ai fini della condanna generica al risarcimento dei danni è sufficiente l'esistenza potenziale del danno, che
10 dovrà poi essere determinato o anche escluso dal giudice della liquidazione. Pertanto, la risoluzione del contratto per inadempimento di una delle parti giustifica la condanna generica di questa al risarcimento del danno, indipendentemente dal concreto accertamento di uno specifico pregiudizio patrimoniale, posto che l'anticipato scioglimento del rapporto è di per sé un evento potenzialmente generatore di danno, avendo turbato e compromesso le aspettative economiche della parte inadempiente, anche se fatti specifici di violazione contrattuale non abbiano, in ipotesi, prodotto direttamente alcun pregiudizio patrimoniale al contraente incolpevole” (Cass., Sez. III, 01/08/2001, n. 10482);
- che nel caso di specie tutte le domande di natura risarcitoria formulate in questo giudizio da (comprese quelle da deprezzamento dell'immobile e da pagamento degli Pt_1 oneri condominiali) avrebbero potuto essere fondate sulla condanna generica richiesta in modo infondato nel giudizio di primo grado del 2005 ed in modo inammissibile per novità della deduzione nel successivo primo giudizio di appello, con conseguente sussistenza del giudicato sotto il profilo della deducibilità, e lo stesso vale per la domanda di restituzione dei frutti;
- che, infatti, al riguardo va premesso con considerazione di 0rdine generale che “il giudicato esterno, al pari di quello interno, risponde alla finalità d'interesse pubblico di eliminare l'incertezza delle situazioni giuridiche e di rendere stabili le decisioni, sicché il suo accertamento non costituisce patrimonio esclusivo delle parti e non è subordinato ai limiti fissati dall'art. 345 c.p.c. per le prove nuove in appello, di tal che il giudice, al quale ne risulti l'esistenza, non è vincolato dalla posizione assunta dalle parti in giudizio, dovendo procedere al suo rilievo e valutazione anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo” (Cass., sez. II,
25/10/2018, n. 27161);
- che conseguentemente va detto che “l'autorità del giudicato copre non solo il dedotto ma anche il deducibile in relazione al medesimo oggetto, cioè non soltanto le ragioni giuridiche fatte valere in giudizio (giudicato esplicito), ma anche tutte quelle altre - proponibili sia in via di azione che di eccezione - le quali, sebbene non dedotte specificamente, si caratterizzano per la loro comune inerenza ai fatti costitutivi delle pretese anteriormente svolte
(giudicato implicito). Con la conseguenza che, qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano per oggetto un medesimo negozio o rapporto giuridico e uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento compiuto circa una situazione giuridica o la risoluzione di una questione di fatto o di diritto incidente su punto decisivo comune ad entrambe le cause o costituenti indispensabile premessa logica della statuizione contenuta nella sentenza passata in giudicato, precludono il riesame del punto accertato e risolto, anche
11 nel caso in cui il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che costituiscono lo scopo ed il petitum del primo” (Cass. n. 32547/2024; Consiglio di Stato, sez. II, 27/12/2024, n.
10418; Cass, 18 novembre 2021, n. 35137);
- che, infine, va svolta un'ultima precisazione in diritto sulla domanda di restituzione dei frutti formulata ex artt. 1458 e 2033 c.c. da con la memoria n. 1; Pt_1
- che detta domanda, come già detto, è coperta dal giudicato in quanto oggettivamente finalizzata ad ottenere sempre lo stesso bene della vita sostanziale
(l'equivalente del pagamento del canone locativo per l'occupazione dei 2 box) domandato sin dal primo giudizio introdotto nel 2005, per quanto poi la ricostruzione giuridica della causa petendi sia stata modificata nel corso degli anni: quella del pagamento dei frutti è, dunque,
l'ultima causa petendi dedotta da per ottenere il medesimo bene della vita;
Pt_1
- che, in realtà, detta causa petendi era l'unica corretta, nel senso che l'indennizzo/risarcimento richiesto da nel corso del primo giudizio per l'occupazione dei Pt_1 box (in primo grado così come in appello) in realtà altro non è che la richiesta di restituzione dei frutti goduti dal promissario acquirente cui è stata data immediata disponibilità dell'immobile in forza di un contratto preliminare poi risolto;
- che, infatti, consolidata giurisprudenza afferma che “l'obbligo del promissario acquirente di corrispondere l'indennità di occupazione divenuta senza titolo dell'immobile promesso in vendita rientrava tra gli effetti restitutori derivanti dalla risoluzione per inadempimento del promittente venditore, facendo così buon governo del principio costantemente ribadito da questa Corte, secondo cui l'efficacia retroattiva della risoluzione del contratto preliminare per inadempimento di un contratto preliminare comporta l'insorgenza a carico di ciascun contraente dell'obbligo di restituire le prestazioni ricevute rimaste prive di causa secondo i principi sulla ripetizione dell'indebito di cui all'art. 2033 c.c.. Ne consegue che il promissario acquirente che abbia ottenuto la consegna e la detenzione anticipata del bene promesso in vendita deve non solo restituirlo al promittente alienante, ma anche corrispondere a quest'ultimo i frutti per l'anticipato godimento dello stesso (Cass. n. 6575 del 2017; Cass. n.
28381 del 2017). In altri termini, il venir meno del contratto preliminare per effetto della risoluzione giudiziale per inadempimento comporta per il promissario acquirente che abbia ottenuto dal promittente venditore la consegna e la detenzione anticipate della cosa, l'obbligo di restituzione della cosa stessa e degli eventuali frutti ("condictio indebiti ob causam finitam")
a norma dell'art. 2033 c.c. e non determina il sorgere di un'obbligazione risarcitoria in capo al promissario acquirente per il mancato godimento del bene (in tal senso Cass. n. 16629 del
12 2013). Per tali ragioni, la Corte territoriale ha condannato il contraente adempiente non già al risarcimento del danno subito dal proprietario dell'immobile per la sua occupazione, ma alla restituzione in favore della controparte della prestazione anticipatamente eseguita e i frutti del bene, per effetto di un titolo contrattuale venuto meno con la pronuncia di risoluzione. Non possono, quindi, trovare ingresso le censure prospettate da parte ricorrente che, senza cogliere la ratio della pronuncia impugnata, si concentrano sulla funzione risarcitoria dell'indennità di occupazione illegittima, pur verificandosi nella specie una figura del tutto simile a quella di cui all'art. 2033 c.c., essendo l'occupazione dell'immobile fondata su un titolo contrattuale venuto meno per effetto della risoluzione giudiziale. Ebbene, quanto all'ammontare dei frutti derivanti dall'uso e dal godimento del bene immobile, la Corte distrettuale, in applicazione dei principi di diritto suesposti e in virtù delle risultanze processuali, ha determinato l'indennità tenendo conto dell'intervallo compreso tra la data della consegna dell'immobile e quella della restituzione” (Cass. n. 35280/2022);
- che, in altre parole, in caso di risoluzione di un contratto preliminare di vendita con effetti anticipati, “il promissario acquirente è tenuto a corrispondere al promittente venditore l'equivalente pecuniario dell'uso e del godimento del bene negoziato che gli sia stato consegnato anticipatamente, nell'intervallo di tempo compreso fra la consegna ed il rilascio e secondo la disciplina della ripetizione d'indebito (cfr. Cass. n. 550/2002; n. 875/1995)”, come statuito da Cass. n. 28381/2017, e non a risarcire il danno, sicché sarebbe erronea la qualificazione giuridica della domanda eventualmente operata dal Tribunale quale domanda di risarcimento (Cass. n. 28381/2017), per quanto sostanzialmente la decisione sia corretta, con conseguente dovere del giudice di procedere alla riqualificazione giuridica della domanda;
- che, infatti, va a tal riguardo rilevato che “il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, come il principio del tantum devolutum quantum appellatum, non osta a che il giudice renda la pronuncia richiesta in base ad una ricostruzione dei fatti autonoma rispetto a quella prospettata dalle parti, ovvero in base alla qualificazione giuridica dei fatti medesimi e all'applicazione di una norma giuridica diverse da quelle invocate dall'istante, né incorre nella violazione di tale principio il giudice d'appello che, rimanendo nell'ambito del petitum e della causa petendi, confermi la decisione impugnata sulla base di ragioni diverse da quelle adottate dal giudice di primo grado o formulate dalle parti, mettendo in rilievo nella motivazione elementi di fatto risultanti dagli atti, ma non considerati o non espressamente menzionati dal primo giudice” (Cass., sez. II, 16/12/2024, n. 3272);
13 - che, dunque, alla luce di quanto precede la richiesta di di restituzione dei Pt_1 frutti formulata con la memoria n. 1, più che la formulazione di una domanda nuova, è in realtà la corretta qualificazione giuridica della domanda da sempre formulata da , quanto Pt_1 meno a partire dal primo giudizio di appello, sicché su di essa, a maggior ragione, non può che essere applicato il giudicato dal momento che detta domanda avrebbe potuto e dovuto essere formulata già nel corso del giudizio introdotto nel 2005, cosa invece non avvenuta, avendo in suddetto giudizio fornito una ricostruzione dei fatti fondata sulla propria estraneità al Pt_1 contratto preliminare (senza neppure formulare domande subordinate nel caso in cui il
Tribunale non avesse accolto la sua ricostruzione dei fatti) in contrasto con quanto dedotto dagli allora attori e con quanto poi ritenuto da tutti i giudici che si sono occupati della P_ vicenda, oltre che dalla stessa difesa di a partire dal primo giudizio di appello;
Pt_1
- che, pertanto, alla luce di quanto precede le domande tutte formulate da parte ricorrente devono essere rigettate in quanto coperte da giudicato (di cui Controparte_2
ha dichiarato di voler profittare ex art. 1306 c.c.), con conseguente assorbimento delle
[...] altre questioni dedotte dalle parti in applicazione del principio della ragione più liquida secondo cui “in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida", desumibile dagli artt.
24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.” (Cass., sez. trib., 09/01/2019, n. 363; Cass., sez. trib., 11/05/2018, n. 11458);
- che, in definitiva, le domande tutte oggetto del presente giudizio sono coperte da giudicato in quanto tardivamente dedotte nel corso del primo procedimento solamente in grado di appello (con conseguente declaratoria di inammissibilità), quando avrebbero potuto ed anzi dovuto essere formulate nel corso del giudizio di primo grado (come fatto da in Pt_1 proprio);
- che, infine, le spese di lite seguono la soccombenza della ricorrente verso i resistenti venendo liquidate in conformità ai valori medi per la fase introduttiva e per quella di studio (scaglione sino ad € 260.000,00), e pari ai valori minimi per le restanti due fasi in considerazione della modesta attività processuale ivi svolta, per un totale di € 9.142,00 e con l'aumento del 10% per la difesa di due parti (€ 914,20), per un totale complessivo di €
14 10.056,20, e senza l'aumento per la manifesta fondatezza della difesa stante l'oggettiva complessità del presente giudizio:
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, nel contraddittorio delle parti, visti gli artt. 281 sexies e 127 ter c.p.c.:
Rigetta le domande tutte formulate da Parte_1
Condanna a pagare le spese di lite di questo giudizio a Parte_1 favore di ed , spese liquidate in € 10.056,20 a titolo P_ Controparte_2 di compenso, oltre contributo forfetario al 15%, Iva e Cpa come per legge e successive occorrende.
Così deciso in Torino il 06.05.2025.
Il Giudice
Luca Martinat
15
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Sezione Terza Civile
Il Giudice dott. Luca Martinat, preso atto delle disposizioni vigenti che consentono lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti mediante lo scambio e il deposito telematico di note scritte contenenti le istanze e conclusioni delle parti (sul punto,
Cass., Sez. III, n. 37137/2022); preso atto, quindi, delle “note scritte” sostitutive dell'udienza fisica in presenza depositate dalle parti ex art. 127 ter c.p.c. per discussione ex art. 281 sexies c.p.c.; preso atto, infine, che in forza della citata normativa la sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. può essere depositata telematicamente nei successivi 30 giorni, senza l'espletamento degli incombenti processuali non compatibili con la modalità di svolgimento del procedimento a mezzo di note scritte (id est: lettura della sentenza alla presenza delle parti);
Pronuncia la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. e 127 ter c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE TERZA CIVILE
In persona del Giudice Unico dott. Luca Martinat nella causa di cui al RG n. 12853/2024 promossa da: 1 , rappresentata e difesa dall'avv.to Andrea Sardo;
Parte_1 ricorrente contro
ed , rappresentati e difesi dal prof. avv.to a P_ Controparte_2
Eugenio Dalmotto;
convenuti
avente ad oggetto: risarcimento del danno, arricchimento senza causa, restituzione di frutti all'udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. con termine per note scritte alli 29.04.2025 ore 8.30 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- visto e richiamato integralmente il ricorso introduttivo con cui Parte_1
citava in giudizio ed
[...] P_ Controparte_2 rappresentando: 1) che in data 28.11.2004 (quale legale rappresentante Parte_1 dell'odierna ricorrente) prometteva di vendere ad o a persona da nominare P_
(successivamente indicata in ) la proprietà di 2 box ubicati nel Controparte_2 comune di Torino;
2) che in data 10.02.2005 i due resistenti acquisivano la materiale disponibilità dei 2 box;
3) che nel 2005 i due convenuti convenivano in giudizio
[...]
e l'odierna ricorrente al fine di ottenere il trasferimento dei 2 box ex art. 2932 c.c.; Parte_1
4) che in via riconvenzionale domandava la risoluzione del contratto per Parte_1 inadempimento dei resistenti e la condanna al risarcimento del danno in forma generica, mentre chiedeva ad il rilascio dei box in quanto occupati sine titulo ed il Pt_1 P_ pagamento di un'indennità di occupazione di € 500,00 al mese, oltre al risarcimento del danno conseguente al ritardo nel rilascio degli immobili da liquidarsi in separato giudizio;
5) che il
Tribunale di Torino con sentenza n. 8005/2007 risolveva il contratto preliminare per inadempimento di , condannando entrambi i resistenti al rilascio dei box, P_ mentre veniva condannata a restituire la somma di € 86.000,00 ricevuta a titolo di Pt_1 acconto, con rigetto nel merito della domanda di pagamento dell'indennità di occupazione;
6) che la Corte di Appello di Torino, con sentenza n. 1362/2010 (di seguito prima sentenza di appello), riformava la sentenza citata del Tribunale di Torino, trasferendo in capo ad P_
2 la proprietà dei box a condizione che venisse pagato il prezzo residuo pari Controparte_2 ad € 34.000,00, e dichiarando inammissibile l'appello incidentale di e (in Pt_1 Pt_1 particolare, per quel che rileva in questa sede, in quanto aveva formulato una domanda Pt_1 risarcitoria nuova rispetto a quello formulata in primo grado, in quanto fondata sull'assunto di essere parte del contratto preliminare, cosa invece negata in primo grado); 7) che la Corte di
Cassazione con sentenza n. 465/2016 cassava la sentenza della Corte di Appello;
8) che all'esito del secondo giudizio di appello la Corte di Appello di Torino con sentenza n.
2124/2017 (di seguito seconda sentenza di appello) risolveva il contratto preliminare per inadempimento dei due resistenti: la sentenza non veniva impugnata e quindi passava in giudicato, confermando l'inammissibilità della domanda di risarcimento del danno formulata da
; 9) che in data 12.10.2017 rientrava nel possesso dei due box;
10) di voler in Pt_1 Pt_1 questa sede ottenere il risarcimento del danno conseguente all'inadempimento degli , P_ danno per il quale essa si era nei precedenti giudizi riservata di agire in separato giudizio;
11) che il danno da lucro cessante era pari ai canoni che avrebbe potuto ricavare in caso di Pt_1 locazione a terzi dei box che furono detenuti dai resistenti per 12 anni e 8 mesi, ovvero €
76.000,00 (€ 500,00 al mese per 152 mensilità); 12) che il danno emergente era invece pari alle spese condominiali maturate durante la detenzione dei box da parte dei resistenti, che mai le pagarono, essendo al contrario state pagate da , per un totale di € 9.036,39; 13) di Pt_1 voler altresì ottenere la condanna generica all'ulteriore danno patito;
14) di voler in subordine ottenere la somma di € 76.000,00 a titolo di arricchimento senza causa;
- vista e richiamata integralmente la comparsa costitutiva con cui ed P_
chiedevano il rigetto dell'avversaria domanda rilevando: 1) che nel Controparte_2 corso del precedente giudizio tanto quanto avevano chiesto ad il Pt_1 Pt_1 P_ pagamento di un corrispettivo per l'occupazione ed il risarcimento dei danni (qualificati come
“tutti” da ), da quantificare in separato giudizio;
2) che la domanda di risarcimento di Pt_1
veniva rigettata nel merito dalla sentenza del Tribunale di Torino n. 8005/2007, mentre
Pt_1 la prima sentenza di appello dichiarava inammissibile l'appello sulla domanda risarcitoria formulata da in quanto fondato su una circostanza giustificativa diversa rispetto a quella
Pt_1 prospettata in primo grado (ove aveva dichiarato di non essere parte del rapporto
Pt_1 fondato sul contratto preliminare, assunto mutato nel primo giudizio di appello); 3) che la successiva sentenza della Cassazione, nel respingere il secondo motivo di ricorso di ,
Pt_1 confermava la declaratoria di inammissibilità della domanda di risarcimento statuita dalla prima sentenza di appello, con conseguente passaggio in giudicato sul punto della sentenza di
3 primo grado che aveva respinto nel merito la domanda di risarcimento del danno;
4) che, pertanto, sulla domanda di risarcimento del danno di era ormai intervenuto il giudicato;
Pt_1
5) che, tuttavia, nel secondo giudizio di appello ribadiva la propria domanda risarcitoria, Pt_1 domanda su cui la Corte di Appello riteneva di non doversi pronunciare a seguito della pronuncia di inammissibilità su detta domanda statuita dalla prima sentenza di Appello a seguito del rigetto nel merito della domanda stessa da parte del Tribunale (statuizione confermata dalla Cassazione); 6) che era a questo punto costretto ad agire in P_ sede esecutiva contro per ottenere la restituzione del prezzo corrisposto e che nel Pt_1 conseguente giudizio di opposizione all'esecuzione la società ricorrente eccepiva in compensazione il controcredito derivante dall'indennità di occupazione, eccezione che veniva disattesa dal Tribunale di Torino con la sentenza n. 979/2020 in quanto questione che avrebbe dovuto essere proposta nel giudizio che portò alla formazione del titolo, sentenza poi confermata dalla Corte di Appello con sentenza n. 630/2022; 7) che, pertanto, la domanda di risarcimento del danno risultava coperta da giudicato, coprendo esso sia il dedotto che il deducibile;
8) che anche la domanda di arricchimento senza causa era coperta dal giudicato in quanto deducibile nel precedente giudizio;
9) che intende Controparte_2 avvalersi ex art. 1306 c.c. del giudicato formatosi nei confronti di (unico P_ destinatario della prima domanda di risarcimento); 10) che la domanda di era pure Pt_1 inammissibile in quanto formulata in violazione del divieto di frazionamento delle domande;
11) l'assenza di sussidiarietà in relazione alla domanda di arricchimento senza causa;
12) la prescrizione dei diritti azionati da parte ricorrente, diritti che potevano essere fatti valere da quando nel mese di ottobre 2005 non ha ottemperato alla diffida ad P_ adempiere;
13) la mancanza di prova del danno lamentato;
14) l'estraneità ai fatti di
[...]
, posto che il contratto preliminare fu sottoscritto solo da , e Controparte_2 P_ posta la mancata prova del fatto che anche sia stato immesso nella Controparte_2 disponibilità dei box;
15) di voler formulare un'eccezione di compensazione in relazione all'acconto corrisposto fra il 2004 ed il 2005 da , che venne restituito con grave P_ ritardo, maturando in tal modo interessi per € 18.736,18;
- rilevato che nella memoria n. 1 domandava in via subordinata il pagamento Pt_1 dei frutti ex artt. 1458 e 2033 c.c., pari al valore locativo degli immobili e a tutti gli altri danni lamentati in via principale, non riproponendo più la domanda di arricchimento senza causa;
- rilevato che il Giudice, non ammessa l'istruttoria orale richiesta dalla sola parte ricorrente, fissava udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. assegnando alle parti
4 termine perentorio alli 29.04.2025 ore 8.30 per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza;
RITENUTO
- che l'eccezione di giudicato formulata da parte convenuta è fondata per i motivi di seguito espressi;
- che al riguardo va premesso che, per stessa ammissione di parte ricorrente (si veda la memoria n. 1), la domanda formulata in questo giudizio da è perfettamente Pt_1 identica a quella che fu formulata da nel corso del primo giudizio di appello della causa Pt_1 precedente, domanda che fu dichiarata inammissibile con statuizione passata in giudicato in quanto domanda nuova;
- che, infatti, come si legge nella prima sentenza di appello, in primo grado Pt_1
“sul presupposto della sua estraneità alle pattuizioni intercorse tra le parti chiedeva la reiezione delle domande degli attori e la loro condanna al pagamento della indennità di occupazione “senza titolo” e non quale effetto della risoluzione del contratto preliminare per inadempimento del promissario acquirente (chiesta solo dalla convenuta in P_ Pt_1 proprio, e non da – vd. conclusioni di primo grado), in sede di appello riproposta CP_3 dalla […] Appare evidente che la ha mutato la causa petendi della Parte_1 Parte_1 domanda formulata in primo grado e tale domanda in appello è certamente nuova e pertanto inammissibile ex art. 345 c.p.c.”;
- che, in altre parole, in primo grado dedusse un danno derivante da Pt_1 occupazione sine titulo dei box da parte di prospettando l'estraneità di sé P_ medesima dal contratto preliminare di vendita, mentre in appello dedusse il danno Pt_1 derivante dall'inadempimento contrattuale di (sul presupposto, quindi, che il contratto P_ preliminare le era riferibile), domanda che fu poi ribadita tanto nel giudizio di Cassazione quanto nel secondo giudizio di appello;
- che la domanda formulata in primo grado fu rigettata nel merito dal Tribunale di
Torino nel 2007 con sentenza poi passata in giudicato in quanto sostanzialmente non appellata sul punto;
- che, infatti, con l'atto di appello modificò la propria prospettazione dei fatti Pt_1 formulando una domanda risarcitoria sul presupposto di essere parte del contratto preliminare, domanda che nel corso dell'intero primo giudizio fu qualificata come inammissibile perché nuova (prima e seconda sentenza di appello e Cassazione) e proprio questa domanda
5 dichiarata inammissibile nel corso del primo giudizio è stata riproposta in questa sede (fatto da ritenersi pacifico);
- che, tuttavia, la domanda di risarcimento del danno discendente dalla risoluzione del contratto per colpa degli e commisurata ai canoni di locazione perduti (ma lo P_ stesso vale per la domanda di arricchimento senza causa, che pur par rinunciata con la memoria n. 1, per la domanda di restituzione dei frutti quale conseguenza della risoluzione formulata con la memoria n. 1, quella di risarcimento del danno riferita agli oneri condominiali e finanche quella di risarcimento del danno per il deprezzamento degli immobili, domanda peraltro oggetto solamente di un fugace riferimento a pag. 12 del ricorso e mai oggetto di ulteriori argomentazioni o di presenza nelle conclusioni rassegnate) era domanda ampiamente e facilmente deducibile sin dal primo grado del giudizio introdotto nel 2005;
- che, dunque, la sua proposizione in questa sede urta contro il principio per cui il giudicato copre non solo il dedotto ma anche il deducibile;
- che, in effetti, qualora il giudicato coprisse solamente il dedotto, allora l'eccezione formulata dalla difesa degli sarebbe infondata in quanto l'unica domanda che è stata P_ esaminata nel merito nel corso del primo giudizio attiene all'indennità di occupazione sine titulo (e domande connesse) sul presupposto dell'estraneità di dal contratto preliminare Pt_1 di vendita;
- che, tuttavia, il giudicato copre anche il deducibile, ovvero nel caso di specie la domanda di risarcimento del danno discendente dalla risoluzione del contratto (e domande connesse), posto che tale domanda sarebbe stata agevolmente formulabile da sin dal Pt_1 momento della costituzione in giudizio nel procedimento in primo grado introdotto dagli nel 2005; P_
- che detta domanda fosse agevolmente proponibile nel primo giudizio sin dal primo grado emerge in modo palese dal fatto che detta domanda sia stata formulata da in Pt_1 proprio (che era ed è la legale rappresentante di ); Pt_1
- che la domanda formulata in questa sede fosse agevolmente proponibile nel corso del primo giudizio emerge pure dalle motivazioni delle due sentenze che si sono successivamente occupate dell'opposizione all'esecuzione intentata da avverso la Pt_1 pretesa di di vedersi restituire gli acconti ricevuti: dette sentenze non si sono P_ espressamente pronunciate sull'esistenza o meno di un giudicato in quanto accertamento per loro non dirimente (così, soprattutto, la Corte di Appello), ma hanno formulato considerazioni
6 rilevanti ai fini dell'interpretazione delle domande formulate nel primo giudizio da e Pt_1 dell'ampiezza del dedotto e del deducibile;
- che, infatti, il Tribunale di Torino con la sentenza n. 979/2020 ha sì rilevato che la domanda oggetto anche del presente giudizio non era stata rigettata nel merito nel primo giudizio ma ritenuta inammissibile (per esser stata tardivamente formulata solamente con l'atto di appello), ma ha anche affermato la sua irrilevanza nel giudizio di opposizione all'esecuzione in quanto avrebbe potuto e dovuto essere formulata nel corso del medesimo giudizio che risolse il contratto preliminare, ove pertanto era ampiamente deducibile;
- che, sul punto, la motivazione del Tribunale di Torino nella sentenza n. 979/2020 appare cristallina nel negare l'improponibilità per tardività dell'eccezione di compensazione formulata da sulla base dei medesimi fatti oggetto del presente giudizio (ndr: la Pt_1 sottolineatura è dello scrivente) “Il titolo esecutivo è, come si è visto, la sentenza del 4 luglio
2017 (passata in giudicato) con la quale è stata condannata a restituire a Pt_1 P_
la parte di prezzo pagata per l'acquisto dei due box a seguito della risoluzione del
[...] contratto preliminare. La giurisprudenza della Corte di Cassazione (cfr. sentenze n. 9061 del
28 agosto 1999, n. 12664 del 2000, n. 26089 del 30 novembre 2005, n. 9912 del 24 aprile
2007) afferma il principio secondo il quale i fatti estintivi (ivi compresa la compensazione) e modificativi del diritto del creditore verificatisi anteriormente alla formazione del titolo sono deducibili esclusivamente nel giudizio preordinato alla formazione del titolo stesso. Sostiene
che il credito qui dedotto in compensazione (e costituente dunque fatto estintivo del Pt_1 diritto di credito di ) è sorto soltanto nel momento in cui la sentenza di P_ risoluzione del contratto preliminare ha acquisito la stabilità del giudicato. L'opinione non è condivisibile: il credito di , connesso alla sorte del contratto preliminare infine risolto, è Pt_1 stato dedotto dalla odierna opponente già davanti al Tribunale. In effetti, l'occupazione che darebbe luogo al pagamento dell'indennità e al rimborso delle spese condominiali costituisce un fatto anteriore alla formazione del titolo. Il relativo credito si pone su un piano di parità con quello di , anch'esso sorto con il passaggio in giudicato della seconda sentenza P_ della Corte d'Appello. Il dibattito sul risarcimento del danno non poteva che svolgersi (come in effetti si è svolto) nell'ambito della stessa causa che ha deciso sul contratto preliminare”;
- che la successiva sentenza della Corte di Appello di Torino n. 1308/2022 è ancora più chiara nell'affermare che “la pretesa di di ottenere una “contropartita” Parte_1 economica per la protratta occupazione dell'immobile promesso in vendita da parte del promissario acquirente, a seguito di un contratto preliminare risolto giudizialmente, è stata
7 azionata nel giudizio poi concluso con la sentenza utilizzata da come titolo P_ esecutivo ed è stata infine ritenuta inammissibile… Non è condivisibile -oltre ad essere in palese contrasto con le domande svolte nel giudizio sopra richiamato- la ricostruzione di secondo la quale il diritto ad ottenere un riconoscimento economico per Parte_1
l'occupazione del bene, già promesso in vendita, ad opera della controparte sarebbe sorto con il passaggio in giudicato della pronuncia di risoluzione contrattuale, perché essa confonde il fatto originante il diritto -che è l'occupazione, pacificamente preesistente al sorgere del contenzioso- con l'accertamento della legittimità dello stesso all'esito della verifica di sussistenza dei presupposti per la risoluzione contrattuale -la risoluzione ex art.1453 c.c., rispetto alla quale la pronuncia giudiziale è costitutiva, è operativa ex tunc e ha reso illegittima ab origine l'occupazione fondata sul titolo risolto-. La ragione di credito portata in compensazione avrebbe pertanto potuto estinguere per compensazione la pretesa restitutoria di -che trova anch'essa fondamento nella risoluzione contrattuale- se fatta P_ valere utilmente nello stesso giudizio che ha accertato il diritto agito esecutivamente dall'appellato, nel cui ambito essa è stata invece dichiarata inammissibile”;
- che l'argomentazione che precede vale anche in relazione alla tesi difensiva sostenuta in questo giudizio da secondo cui la domanda oggetto di esame in questo Pt_1 giudizio non avrebbe potuto essere formulata avanti al Tribunale di Torino nel 2005 in quanto conseguenza della decisione della sentenza di primo grado del Tribunale di Torino (sent. n.
8005/2007) che ha riferito a la promessa di vendita posta in essere dalla sua legale Pt_1 rappresentante (che era ed è la sua legale rappresentante); Pt_1
- che, infatti, la decisione suddetta del Tribunale di Torino non è frutto di una decisione improvvisa e non richiesta da parte del giudice di primo grado, ma dell'accoglimento della domanda formulata dagli , tanto che nella sentenza si legge (pag. 9) con ampia P_ motivazione che è condivisibile l'assunto degli secondo cui l'attività di sia in P_ Pt_1 realtà riferibile a : la situazione di fatto, dunque, precede la sentenza di primo grado, Pt_1 sentenza che si è pertanto limitata ad accertare un fatto preesistente come richiesto dalla difesa degli;
P_
- che, dunque, ben avrebbe potuto sin dal primo grado di giudizio Pt_1 agevolmente formulare, eventualmente in via subordinata, domande fondate sull'accoglimento della ricostruzione in fatto operata dalla difesa degli dal momento che, similmente a P_ quanto ritenuto dalla Corte di Appello di Torino nella sentenza n. 1308/2022, la riferibilità a dell'operato di precede il giudizio di primo grado, che sul punto si è limitato, Pt_1 Pt_1
8 dunque, ad accertare l'esistenza di un fatto pregresso, e non certo a modificare la realtà fattuale preesistente, come invece sembrerebbe ritenere la difesa della società ricorrente, la quale, peraltro, a partire dal primo giudizio di appello ha poi fatto pienamente propria la ricostruzione fattuale operata dalla sentenza del Tribunale di Torino n. 8005/2007;
- che quanto precede circa l'ambito della deducibilità coperta dal giudicato vale ovviamente anche per la domanda di arricchimento senza causa, per quanto da ritenere rinunciata in quanto non più riproposta e precisata a partire dalla memoria n. 1; va peraltro pure aggiunto che la domanda di arricchimento senza causa non è proponibile quando la domanda tipica era sussistente ma non utilmente coltivata dalla parte (Cass., n. 30614/2018;
Cass., n. 11038/2018), ipotesi sussistente nella fattispecie in esame;
- che parte ricorrente, in effetti, con la memoria n. 1 nel rinunciare alla domanda di arricchimento ha chiesto in via subordinata per la prima volta la corresponsione dei frutti derivanti dall'effetto retroattivo della risoluzione del contratto preliminare in forza degli artt.
1458 e 2033 c.c.: detta domanda è da ritenere ammissibile per quanto introdotta solamente con la prima memoria in quanto oggettivamente connessa alle domande ed ai beni della vita già dedotti in causa, posto che con detta domanda ha richiesto, in pratica, sempre la Pt_1 stessa cosa, ovvero la corresponsione dell'equivalente dei canoni locativi non goduti ed il rimborso delle spese condominiali;
- che, tuttavia, anche questa domanda è coperta dal giudicato;
- che, infatti, è agevole affermare che avrebbe potuto sin dal 2005 chiedere la Pt_1 restituzione dei frutti in caso di risoluzione del contratto preliminare, domanda che tuttavia non è stata tempestivamente formulata nel corso del primo grado di giudizio (ma solo in grado di appello sotto forma di domanda di risarcimento del danno), sicché essa è coperta dal giudicato sotto il profilo del deducibile;
- che, in effetti, l'opposta tesi difensiva di parte ricorrente (già disattesa dal
Tribunale e dalla Corte di Appello di Torino nel giudizio di opposizione all'esecuzione sopra riferito) secondo cui essa non avrebbe potuto formulare la domanda di restituzione dei frutti sino al passaggio in giudicato della sentenza di risoluzione del contratto (evento occorso nel
2017) è paradossale, perché presuppone, in pratica, che per ottenere il risarcimento del danno da inadempimento contrattuale o la restituzione di quanto pagato o dei frutti a seguito della risoluzione del contratto la parte dovrebbe prima attendere il giudicato in punto risoluzione del contratto e poi, solo dopo, potrebbe agire per ottenere il risarcimento del danno o la corresponsione dei frutti;
9 - che, al contrario, la parte può nel medesimo procedimento chiedere contemporaneamente alla risoluzione del contratto il risarcimento del danno o la corresponsione dei frutti: qualora non lo faccia, ed in particolar modo qualora la controparte abbia chiesto la restituzione dell'acconto versato in caso di risoluzione del contratto, incorre nel giudicato sotto il profilo del deducibile non avendo dedotto in causa un proprio credito in sostanziale compensazione con il credito vantato dalla controparte (come già statuito dalle due sentenze emesse dal Tribunale e dalla Corte di Appello nel giudizio di opposizione all'esecuzione); sotto un altro punto di vista, una siffatta condotta difensiva incorre nel divieto di frazionamento della domanda, come correttamente eccepito dalla difesa di parte convenuta;
- che quanto precede vale anche per tutte le richieste risarcitorie differenti dalla corresponsione dell'equivalente dei canoni locativi, domande che erano infatti già deducibili nel giudizio introdotto nel 2005, specie se si considera che in quella sede aveva formulato Pt_1 una domanda di condanna generica per ogni altro danno conseguente alla ritardata riconsegna dei box;
- che, in effetti, tanto nel giudizio di primo grado del 2005 (sul presupposto Pt_1 della sua estraneità al contratto preliminare) quanto nel primo appello e successivi sviluppi processuali (sul presupposto della riferibilità a sé del contratto preliminare) aveva domandato, oltre al “danno” parametrato ai canoni locativi, anche di “dichiararsi tenuto e condannarsi al risarcimento dei danni tutti alla derivandi per effetto della ritardata P_ Pt_1 consegna degli immobili, danni da determinarsi e liquidarsi in separato giudizio”: trattasi di una condanna generica, che come tale non presuppone la prova esatta del danno o anche solo della tipologia di danno, ma solo di una potenzialità di danno;
- che, infatti, “la sentenza di condanna generica postula, quale presupposto necessario e sufficiente a legittimarne l'adozione, solo l'accertamento di un fatto ritenuto, alla stregua di un giudizio di probabilità, potenzialmente produttivo di danni, mentre il riscontro dell'esistenza, in concreto, di questi ultimi, benché già ivi possibile, può anche essere differito alla fase della loro effettiva liquidazione, ed in tal caso, se una siffatta pronuncia non sia stata impugnata, il giudicato formatosi non investe la sussistenza dei danni stessi e del loro rapporto di causalità con il fatto illecito, né preclude la successiva dichiarazione di infondatezza della pretesa risarcitoria, ove si verifichi che i pregiudizi lamentati non si siano prodotti o non siano riconducibili al comportamento del responsabile” (Cass., Sez. I, sentenza n. 20444 del 11 ottobre 2016), nonché la massima citata da parte ricorrente secondo cui “Ai fini della condanna generica al risarcimento dei danni è sufficiente l'esistenza potenziale del danno, che
10 dovrà poi essere determinato o anche escluso dal giudice della liquidazione. Pertanto, la risoluzione del contratto per inadempimento di una delle parti giustifica la condanna generica di questa al risarcimento del danno, indipendentemente dal concreto accertamento di uno specifico pregiudizio patrimoniale, posto che l'anticipato scioglimento del rapporto è di per sé un evento potenzialmente generatore di danno, avendo turbato e compromesso le aspettative economiche della parte inadempiente, anche se fatti specifici di violazione contrattuale non abbiano, in ipotesi, prodotto direttamente alcun pregiudizio patrimoniale al contraente incolpevole” (Cass., Sez. III, 01/08/2001, n. 10482);
- che nel caso di specie tutte le domande di natura risarcitoria formulate in questo giudizio da (comprese quelle da deprezzamento dell'immobile e da pagamento degli Pt_1 oneri condominiali) avrebbero potuto essere fondate sulla condanna generica richiesta in modo infondato nel giudizio di primo grado del 2005 ed in modo inammissibile per novità della deduzione nel successivo primo giudizio di appello, con conseguente sussistenza del giudicato sotto il profilo della deducibilità, e lo stesso vale per la domanda di restituzione dei frutti;
- che, infatti, al riguardo va premesso con considerazione di 0rdine generale che “il giudicato esterno, al pari di quello interno, risponde alla finalità d'interesse pubblico di eliminare l'incertezza delle situazioni giuridiche e di rendere stabili le decisioni, sicché il suo accertamento non costituisce patrimonio esclusivo delle parti e non è subordinato ai limiti fissati dall'art. 345 c.p.c. per le prove nuove in appello, di tal che il giudice, al quale ne risulti l'esistenza, non è vincolato dalla posizione assunta dalle parti in giudizio, dovendo procedere al suo rilievo e valutazione anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo” (Cass., sez. II,
25/10/2018, n. 27161);
- che conseguentemente va detto che “l'autorità del giudicato copre non solo il dedotto ma anche il deducibile in relazione al medesimo oggetto, cioè non soltanto le ragioni giuridiche fatte valere in giudizio (giudicato esplicito), ma anche tutte quelle altre - proponibili sia in via di azione che di eccezione - le quali, sebbene non dedotte specificamente, si caratterizzano per la loro comune inerenza ai fatti costitutivi delle pretese anteriormente svolte
(giudicato implicito). Con la conseguenza che, qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano per oggetto un medesimo negozio o rapporto giuridico e uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento compiuto circa una situazione giuridica o la risoluzione di una questione di fatto o di diritto incidente su punto decisivo comune ad entrambe le cause o costituenti indispensabile premessa logica della statuizione contenuta nella sentenza passata in giudicato, precludono il riesame del punto accertato e risolto, anche
11 nel caso in cui il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che costituiscono lo scopo ed il petitum del primo” (Cass. n. 32547/2024; Consiglio di Stato, sez. II, 27/12/2024, n.
10418; Cass, 18 novembre 2021, n. 35137);
- che, infine, va svolta un'ultima precisazione in diritto sulla domanda di restituzione dei frutti formulata ex artt. 1458 e 2033 c.c. da con la memoria n. 1; Pt_1
- che detta domanda, come già detto, è coperta dal giudicato in quanto oggettivamente finalizzata ad ottenere sempre lo stesso bene della vita sostanziale
(l'equivalente del pagamento del canone locativo per l'occupazione dei 2 box) domandato sin dal primo giudizio introdotto nel 2005, per quanto poi la ricostruzione giuridica della causa petendi sia stata modificata nel corso degli anni: quella del pagamento dei frutti è, dunque,
l'ultima causa petendi dedotta da per ottenere il medesimo bene della vita;
Pt_1
- che, in realtà, detta causa petendi era l'unica corretta, nel senso che l'indennizzo/risarcimento richiesto da nel corso del primo giudizio per l'occupazione dei Pt_1 box (in primo grado così come in appello) in realtà altro non è che la richiesta di restituzione dei frutti goduti dal promissario acquirente cui è stata data immediata disponibilità dell'immobile in forza di un contratto preliminare poi risolto;
- che, infatti, consolidata giurisprudenza afferma che “l'obbligo del promissario acquirente di corrispondere l'indennità di occupazione divenuta senza titolo dell'immobile promesso in vendita rientrava tra gli effetti restitutori derivanti dalla risoluzione per inadempimento del promittente venditore, facendo così buon governo del principio costantemente ribadito da questa Corte, secondo cui l'efficacia retroattiva della risoluzione del contratto preliminare per inadempimento di un contratto preliminare comporta l'insorgenza a carico di ciascun contraente dell'obbligo di restituire le prestazioni ricevute rimaste prive di causa secondo i principi sulla ripetizione dell'indebito di cui all'art. 2033 c.c.. Ne consegue che il promissario acquirente che abbia ottenuto la consegna e la detenzione anticipata del bene promesso in vendita deve non solo restituirlo al promittente alienante, ma anche corrispondere a quest'ultimo i frutti per l'anticipato godimento dello stesso (Cass. n. 6575 del 2017; Cass. n.
28381 del 2017). In altri termini, il venir meno del contratto preliminare per effetto della risoluzione giudiziale per inadempimento comporta per il promissario acquirente che abbia ottenuto dal promittente venditore la consegna e la detenzione anticipate della cosa, l'obbligo di restituzione della cosa stessa e degli eventuali frutti ("condictio indebiti ob causam finitam")
a norma dell'art. 2033 c.c. e non determina il sorgere di un'obbligazione risarcitoria in capo al promissario acquirente per il mancato godimento del bene (in tal senso Cass. n. 16629 del
12 2013). Per tali ragioni, la Corte territoriale ha condannato il contraente adempiente non già al risarcimento del danno subito dal proprietario dell'immobile per la sua occupazione, ma alla restituzione in favore della controparte della prestazione anticipatamente eseguita e i frutti del bene, per effetto di un titolo contrattuale venuto meno con la pronuncia di risoluzione. Non possono, quindi, trovare ingresso le censure prospettate da parte ricorrente che, senza cogliere la ratio della pronuncia impugnata, si concentrano sulla funzione risarcitoria dell'indennità di occupazione illegittima, pur verificandosi nella specie una figura del tutto simile a quella di cui all'art. 2033 c.c., essendo l'occupazione dell'immobile fondata su un titolo contrattuale venuto meno per effetto della risoluzione giudiziale. Ebbene, quanto all'ammontare dei frutti derivanti dall'uso e dal godimento del bene immobile, la Corte distrettuale, in applicazione dei principi di diritto suesposti e in virtù delle risultanze processuali, ha determinato l'indennità tenendo conto dell'intervallo compreso tra la data della consegna dell'immobile e quella della restituzione” (Cass. n. 35280/2022);
- che, in altre parole, in caso di risoluzione di un contratto preliminare di vendita con effetti anticipati, “il promissario acquirente è tenuto a corrispondere al promittente venditore l'equivalente pecuniario dell'uso e del godimento del bene negoziato che gli sia stato consegnato anticipatamente, nell'intervallo di tempo compreso fra la consegna ed il rilascio e secondo la disciplina della ripetizione d'indebito (cfr. Cass. n. 550/2002; n. 875/1995)”, come statuito da Cass. n. 28381/2017, e non a risarcire il danno, sicché sarebbe erronea la qualificazione giuridica della domanda eventualmente operata dal Tribunale quale domanda di risarcimento (Cass. n. 28381/2017), per quanto sostanzialmente la decisione sia corretta, con conseguente dovere del giudice di procedere alla riqualificazione giuridica della domanda;
- che, infatti, va a tal riguardo rilevato che “il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, come il principio del tantum devolutum quantum appellatum, non osta a che il giudice renda la pronuncia richiesta in base ad una ricostruzione dei fatti autonoma rispetto a quella prospettata dalle parti, ovvero in base alla qualificazione giuridica dei fatti medesimi e all'applicazione di una norma giuridica diverse da quelle invocate dall'istante, né incorre nella violazione di tale principio il giudice d'appello che, rimanendo nell'ambito del petitum e della causa petendi, confermi la decisione impugnata sulla base di ragioni diverse da quelle adottate dal giudice di primo grado o formulate dalle parti, mettendo in rilievo nella motivazione elementi di fatto risultanti dagli atti, ma non considerati o non espressamente menzionati dal primo giudice” (Cass., sez. II, 16/12/2024, n. 3272);
13 - che, dunque, alla luce di quanto precede la richiesta di di restituzione dei Pt_1 frutti formulata con la memoria n. 1, più che la formulazione di una domanda nuova, è in realtà la corretta qualificazione giuridica della domanda da sempre formulata da , quanto Pt_1 meno a partire dal primo giudizio di appello, sicché su di essa, a maggior ragione, non può che essere applicato il giudicato dal momento che detta domanda avrebbe potuto e dovuto essere formulata già nel corso del giudizio introdotto nel 2005, cosa invece non avvenuta, avendo in suddetto giudizio fornito una ricostruzione dei fatti fondata sulla propria estraneità al Pt_1 contratto preliminare (senza neppure formulare domande subordinate nel caso in cui il
Tribunale non avesse accolto la sua ricostruzione dei fatti) in contrasto con quanto dedotto dagli allora attori e con quanto poi ritenuto da tutti i giudici che si sono occupati della P_ vicenda, oltre che dalla stessa difesa di a partire dal primo giudizio di appello;
Pt_1
- che, pertanto, alla luce di quanto precede le domande tutte formulate da parte ricorrente devono essere rigettate in quanto coperte da giudicato (di cui Controparte_2
ha dichiarato di voler profittare ex art. 1306 c.c.), con conseguente assorbimento delle
[...] altre questioni dedotte dalle parti in applicazione del principio della ragione più liquida secondo cui “in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida", desumibile dagli artt.
24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.” (Cass., sez. trib., 09/01/2019, n. 363; Cass., sez. trib., 11/05/2018, n. 11458);
- che, in definitiva, le domande tutte oggetto del presente giudizio sono coperte da giudicato in quanto tardivamente dedotte nel corso del primo procedimento solamente in grado di appello (con conseguente declaratoria di inammissibilità), quando avrebbero potuto ed anzi dovuto essere formulate nel corso del giudizio di primo grado (come fatto da in Pt_1 proprio);
- che, infine, le spese di lite seguono la soccombenza della ricorrente verso i resistenti venendo liquidate in conformità ai valori medi per la fase introduttiva e per quella di studio (scaglione sino ad € 260.000,00), e pari ai valori minimi per le restanti due fasi in considerazione della modesta attività processuale ivi svolta, per un totale di € 9.142,00 e con l'aumento del 10% per la difesa di due parti (€ 914,20), per un totale complessivo di €
14 10.056,20, e senza l'aumento per la manifesta fondatezza della difesa stante l'oggettiva complessità del presente giudizio:
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, nel contraddittorio delle parti, visti gli artt. 281 sexies e 127 ter c.p.c.:
Rigetta le domande tutte formulate da Parte_1
Condanna a pagare le spese di lite di questo giudizio a Parte_1 favore di ed , spese liquidate in € 10.056,20 a titolo P_ Controparte_2 di compenso, oltre contributo forfetario al 15%, Iva e Cpa come per legge e successive occorrende.
Così deciso in Torino il 06.05.2025.
Il Giudice
Luca Martinat
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