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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 25/03/2025, n. 1470 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1470 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI SEZIONE III CIVILE Composta dai magistrati Dott. Giulio Cataldi Presidente Dott. Michele Caccese Giudice Dott. Pasquale Ucci Giudice relatore Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato, la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 2888/2020 del R.G.A.C. riservata in decisione il 19/03/2025 pendente TRA
(c.f.: , in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e Parte_1 P.IVA_1 difesa dagli avv.ti Belleggia Stefano (c.f. ) Piscitello Paolo (c.f. C.F._1
) e Marcucci Giulia (c.f. ) come da procura su C.F._2 C.F._3 foglio separato;
APPELLANTE E
nato a [...] il [...] (c.f.: Controparte_1
), rappresentato e difeso dall'Avv. Annunziata Fortunato (c.f. C.F._4
) e dell'Avv. Monticelli Paoloandrea (c.f. , C.F._5 C.F._6 come da procura su foglio separato;
APPELLANTE INCIDENTALE
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Tribunale di Napoli, II Sezione Civile, n. 4927/2020, pubblicata in data 10.7.2020.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 7.8.2020, ha convenuto Parte_1 in giudizio, dinanzi a questa Corte per proporre appello avverso la Controparte_1 sentenza del Tribunale di Napoli, II Sezione Civile, n. 4927/2020, pubblicata in data 10.7.2020, con la quale l'odierna appellante è stata condannata, a titolo di risarcimento dei danni da inadempimento contrattuale, al pagamento, in favore del della somma Controparte_1 complessiva di € 110.968,25, oltre interessi al tasso di legge a decorrere dalla data della presente sentenza sino al saldo effettivo con compensazione delle spese. L'appellante ha chiesto, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della pronuncia impugnata e in riforma della stessa, di rigettare la domanda proposta in primo grado dall'odierno appellato o,
1 in subordine, di ridurre l'importo liquidato a titolo di risarcimento del danno con vittoria delle spese processuali. Instaurato il contraddittorio, si è costituito in giudizio contestando la Controparte_1 fondatezza dell'appello, di cui ha chiesto il rigetto proponendo, a sua volta, appello incidentale chiedendo di rideterminare la somma liquidata a titolo di risarcimento dei danni in €. 107.548,79, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dalle singole operazioni illegittime ed illecite, ovvero, in subordine, dalla costituzione in mora del 01.06.2015 e di condannare la controparte al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio Alla prima udienza di trattazione del 13.1.2021 la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza dell'11.12.2024 nel corso della quale le parti, congiuntamente, hanno richiesto rinvio pendendo tra le stesse trattative per il bonario componimento della lite e, quindi, la causa è stata rinviata all'udienza del 12.3.2025, nella quale nessuno è comparso e, pertanto, la causa è stata rinviata, ex artt. 181 e 309 c.p.c., all'udienza del 19.3.2025; alla predetta udienza del 19.3.2025, di cui è stata data regolare comunicazione alle parti, nessuno è comparso e la causa è stata riservata in decisione, senza la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. In conseguenza della mancata comparizione delle parti all'udienza del 12.3.2025 ed alla successiva udienza del 19.3.2025 deve essere ordinata la cancellazione della causa dal ruolo, con contestuale dichiarazione di estinzione del processo, ai sensi dell'art. 181, comma 1, c.p.c. (nel testo novellato dall'art. 50, comma 1, d.l. 25.6.2008, n. 112, convertito in legge 6.8.2008, n. 133, applicabile ai giudizi instaurati dopo l'entrata in vigore del citato decreto 112/2008, e, quindi, a far data dal 25.6.2008, e, pertanto, applicabile al giudizio in esame, introdotto in primo grado nell'anno 2021), applicabile nei giudizi di secondo grado in ragione del rinvio operato dall'art. 359 cod. proc. civ.
Ai sensi dell'art. 338 c.p.c., all'estinzione del giudizio di appello consegue il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, salvo che ne siano stati modificati gli effetti con provvedimenti pronunciati nel provvedimento estinto, circostanza, quest'ultima, che non ricorre nel caso di specie. Nulla va disposto in relazione alle spese processuali del presente giudizio di appello, considerato che, ai sensi dell'art. 310 c.p.c., le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel presente giudizio di appello, così provvede:
1) Ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara estinto il giudizio di appello, ex art. 181, comma 1, c.p.c;
2) Nulla per le spese processuali relative al presente giudizio di appello. Così deciso in Napoli, il 19/03/2025
Il Consigliere relatore il Presidente Dott. Pasquale Ucci dott. Giulio Cataldi
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