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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, sentenza 15/07/2025, n. 253 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | 253 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 744/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI SCIACCA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, composto dai seguenti magistrati
- Dr. Antonio Tricoli Presidente
- Dott.ssa Valentina Del Rio Giudice
- Dott.ssa Veronica Messana Giudice estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. 744/2024, promossa da
, nato a [...] il [...] C.F. , residente in [...]C.F._1
Menfi nella Via Addolorata n. 105 rappresentato e difeso dall'Avv. , elettivamente Parte_2 domiciliato presso lo studio del legale sito in Menfi in Via Ri sorgimento n. 91, giusta procura posta in calce al ricorso introduttivo del presente procedimento di divorzio e cessazione degli effetti civili del matrimonio ricorrente contro
, nata a [...], il [...], C.F. , elettivamente CP_1 C.F._2 domiciliata in Menfi, via Imbornone n. 49, presso lo studio dell'Avv. Daniela Palminteri , da cui è rappresentata e difesa giusta procura in atti resistente
Nonché nei confronti del Pubblico Ministero in sede, quale interven iente necessario.
Oggetto: divorzio su conclusioni congiunte.
Conclusioni delle parti: all'esito dell'udienza dell'11. 6. 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., le parti concludevano congiuntament e come da accordo depositato in data 9.5.2025. il Pubblico Ministero ha concluso con parere favorevole del 1.7. 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 6.11.2024, l'odierno ricorrente adiva l'intestato Parte_1
Tribunale al fine di sentire accogliere le infrascritte conclusioni: “Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in Menfi in data 17.08.2009, iscritto al n. 7 Parte
I, Serie A, Ufficio 1, degli atti di matrimonio del Comune di Menfi, ordinandone l'annotazione e le ulteriori incombenze;
Confermare l'affidamento dei figli, il loro mantenimento, l'assegnazione della casa familiare e la regolamentazione dei rapporti anche patrimoniali tra i coniugi ed i figli nei modi e nei termini di cui agli accordi di separazione omo logati dal Tribunale di Sciacca come da decreto di omologa del 24/05/2023 reso nel procedimento n. 91/2023 R.G., secondo le condizioni ivi previste e di seguito pedissequamente riportate: • I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, con facoltà di ciascuno di fissare la propria dimora ove credano opportuno, Per compatibilmente con le eIGenze primarie della prole. • Entrambi i figli minori e _1 resteranno affidati ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre nella casa coniugale sita in Mentì (AG), alla Via Calatafimi, C/le 2, n. 6, e la responsabilità genitoriale potrà essere esercitata anche in via disgiunta per le questioni di quotidiana gestione, quando i minori saranno con l'uno e/o con l'altro genitore. • La casa coniugale, sita in Menfi (AG), alla Via
Calatafimi, C/le 2, n. 6, viene assegnata alla IG.ra , la quale con tinuerà a viverci nello CP_1 stato di fatto in cui Si trova e con il mobilio ivi accessoriata. La IG.ra si farà quindi CP_1 carico di tutte le utenze (luce, gas, acqua ecc) e dei tributi locali (tassa spazzatura e imu) afferenti all'immobile, impegnandosi altresì ad effettuare tutte le relative volture a proprio nome ed a proprie spese. Entro il giorno 15 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario, il IG. Parte_1 corrisponderà alla IG.ra la somma di € 200,00 (duece nto/00) a titolo di mantenimento CP_1 in favore di ciascun figlio, per un totale complessivo di € 400,00 (quattrocento/00) mensili oltre il
50% delle spese straordinarie, fino al raggiungimento della piena autosufficienza economica degli stessi. Unitamente alla predetta somma, la IG.ra , percepirà an 50% dell'assegno unico. CP_1
• Il padre potrà vedere e tenere con sé i due figli ogni giorno compatibilmente con gli impegni dei figli. Solo nel caso di disaccordo tra i coniugi, il padre potrà vedere e tenere con sé i due figli minori a settimane alternate: I e III° settimana: lunedì, mercoledì dalle ore 17:00 alle ore 21:00 e dal venerdì alle ore 17:00 alla domenica alle ore 22:00 con diritto al pernotto. Il padre è obbligato a prelevare i figli presso l'abitazione della madre ed a riaccompagnarli. II e IV° settimana: lunedì, mercoledì e giovedì dalle ore 17:00 alle ore 21:00 il padre è obbligato a prelevare i figli presso l'abitazione della madre ed a riaccompagnarli. Quanto alle festività, i figli minorenni trascorreranno le principali festività annuali (Pasqua, Natale dal 23 al 30 dicembre, Capodanno ed Epifania dal 31 di-cembre al 7 gennaio) con il padre e con la madre ad anni alterni. Essi trascorre-ranno poi con il padre il fine settimana coincidente con la festa del papà, mentre i compleanni degli stessi saranno festeggiati, ad anni al terni, con l'imo o con l'altro genitore. • I coniugi si riconoscono reciproca autonomia ed autosufficienza patrimoniale e reddituale. In ragione di ciò, pertanto, i coniugi dichiarano di affrancarsi sin d'ora, da qualsiasi onere re ciproco o sostegno economico. • I coniugi si riconoscono previo accordo, la libertà di fissare nel territorio nazionale la propria residenza, con l'obbligo di comunicare reciprocamente e tempestivamente il trasferimento della stessa. Con vittoria di spese e competenze di giudizio .” A fondamento delle proprie domande, il ricorrente deduceva:
- Di aver contratto matrimonio concordatario con la si gnora in Menfi in data CP_1
17.8.2009, iscritto al n. 7 Parte I, Serie A degli atti di matrimonio del Comune di Menfi;
Per_
- Che dalla loro unione nascevano due figli, e , e ntrambi studenti;
_1
- Che dopo un periodo di serenità la convivenza era divenuta insostenibile, per incompatibilità caratteriali tanto che entrambi i coniugi chiedevano pronunciarsi sentenza di separazione consensuale, che veniva omologata dal Tribunale di Sciacca con de creto del 24.5.2023;
- Che dalla udienza presidenziale di comparizione dei coniugi, svoltasi in data 11.5.2023, i coniugi non si erano più riconciliati e avevano continuato a vivere ininterrottamente separati;
- Che il ricorrente dunque aveva interesse ad ottenere la pronu ncia di cessazione di ogni effetto civile del matrimonio contratto con la IGnora alle medesime condizioni di separazione, CP_1 già omologate.
Con comparsa del 26.1.2025, si costituiva in giudizio la odierna resistente , la quale CP_1 concludeva affinchè il Tribunale di Sciacca volesse “Reiectis adversis Preliminarmente - ai sensi dell'art. 472 bis 38 c.p.c., sentite le parti e il pubblico ministero e previo esperimento del tentativo di conciliazione delle parti, adotti i provvedimenti opportuni al fine di confermare e far rispettare quanto deciso con il decreto di omologa della separazione, reso in data 24.05.2023 dal Tribunale di Sciacca nel procedimento n. 91/2023 R.G. ed inoltre disporre a carico del IG. Parte_1
l'obbligo di corrispondere alla IG.ra un assegno di mantenimento di importo pari ad CP_1
€ 150,00 mensili;
Nel merito - ritenere e dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in Menfi in data 17.08.2009, iscritto al n. 7, Parte I, Serie A, ufficio 1,degli atti di matrimonio del Comune di Menfi;
- disporre l'affidamento esclusivo dei figli minori, _1 Per e , in favore della madre, IG.ra ; - ai sensi dell'art. 472 bis 39 c.p.c., sentite le CP_1 parti e gli stessi figli minori, adottare ogni opportuno provvedimento volto a garantire il pieno e corretto svolgimento delle modalità dell'affidamento condiviso, con ammonizione del IG. Pt_1
affinché adotti un comportamento rispettoso del prioritario interesse dei figli, stabilendo
[...]
a carico del ricorrente, l'obbligo di corrispondere una somma di denaro per ogni v iolazione o inosservanza successiva ovvero per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento;
- disporre a carico del IG. l'obbligo di corrispondere alla IG.ra un Parte_1 CP_1 assegno divorzile di importo pari ad € 150,00 mensi li;
- attribuire integralmente alla resistente l'Assegno Unico familiare;
- adottare ogni altro provvedimento necessario e consequenziale. Con vittoria di spese, competenze ed onorari.”
A fondamento delle proprie domande, parte resistente deduceva:
- che, con decreto del 24.05.2023, reso dal Tribunale di Sciacca nel procedimento n. 91/2023
R.G., veniva omologata la separazione personale dei coniugi;
- che il ricorrente aveva posto in essere gravi violazioni degli impegni assunti in sede di separazione, con grave pregiudizio per la resistente e per i figli minori;
- che il ricorrente ha omesso il pagamento delle spese straordinarie necessarie per i figli , integralmente sostenute dalla resistente;
- che la resistente aveva perso il lavoro e non ha potuto contare sulla comparteci pazione economica del padre ai bisogni dei figli;
- che il padre ha inoltre manifestato un atteggiamento di disinteresse nei confronti dei figli, senza esercitare il diritto di visita e senza partecipare attivamente alla vita quotidiana dei figli;
- che tale condotta di disinteresse nei confronti dei figli giustificherebbe non solo un illecito endofamiliare ma ragione perché venga disposto l'affidamento esclusivo dei minori;
- che tenuto conto dell' (inesistente) tempo di permanenza dei minori presso il padre, l'assegno unico dovesse essere percepito per intero dalla madre;
- che alla resistente spettasse l'assegno divorzile, tenuto conto del contributo determinante offerto alla vita matrimoniale con sacrificio delle proprie opportunità lavorative e di crescita professionale a vantaggio della gestione della casa e dell'educazione dei figli, scelta che ha consentito al ricorrente di consolidare la propria posizione economica e professionale.
Alla prima udienza di comparizione dei coniugi, quest'ultimi non comparivano e dunque non veniva posto in essere alcun tentativo di conciliazione e i rispettivi di fensori davano atto della pendenza di trattative per la trasformazione del procedimento in congiunto.
In data 9.5.2025, le parti depositavano istanza congiunta di trasformazione del presente procedimento di divorzio in congiunto, alle seguenti condizioni “1. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Menfi alla data del 17.8.2009 tra Pt_1
, nato a [...] il [...], residente in [...] e
[...] CP_1
nata a [...] il [...], ivi residente nella Via Calatafimi C/le 2 n. 6, iscritto al n. 7
[...]
Parte I, Serie A, Ufficio 1, degli atti di matrimonio del Comune di Menfi, ordinandone l 'annotazione e le ulteriori incombenze.
2. Disporre a carico di un assegno mensile di mantenimento pari a complessivi Parte_1 euro di € 400,00 (quattrocento/00) mensili, pari ad € 200,00 per ogni figlio, fino al raggiungimento della piena autosufficienze economica degli stessi, da corrispondere entro il giorno 15 di ogni mese;
le spese straordinarie per i figli, rimangono a carico nella misura del 100% in capo a . CP_1
3. La casa coniugale, sita in Menfi AG alla Via Calatafimi C/le 2, n. 6 viene assegnata alla IGnora
, la quale continuerà a viversi nello stato di fatto in cui si trova e con il mobilio ivi CP_1 accessoriata. La IGnora si farà quindi carico di tutte le utenze (luce, gas, acqua ecc) CP_1
e dei tributi locali (tassa spazzatura e imu) afferenti all'immobile, impegnandosi altresì ad effettuare tutte le relative volture a proprio nome ed a proprie spese.
4. Disporre che l'intero importo mensile dell'assegno unico per i figli sia percepito dalla IGnora
, impegnandosi in tal senso a sottoscrivere ogni documento utile per CP_1 Parte_1 consentire ciò.
5. Disporre l'affidamento esclusivo dei figli minori alla madre . CP_1
6. il padre potrà vedere e tenere con sé i due figli ogni giorno compatibilmente con gli impegni dei figli. Solo nel caso di disaccordo tra i coniugi, il padre potrà vedere e tenere con sé i due figli minori a settimane alternate
I e III settimana: lunedi, mercoledi dalle ore 17:00 alle ore 21:00 e dal venerdi alle ore 17:00 alla domenica alle ore 22:00 con diritto di pernotto. Il padre è obbligato a prelevare i figli presso l'abitazione della madre ed a riaccompagnarli.
II e IV settimana: lunedi, mercoledi e giovedi dalle ore 17:00 alle ore 21:00 il padre è obbligato a prelevare i figli presso l'abitazione della madre ed a riaccompagnarli.
Quanto alle festività, i figli minorenni trascorreranno le principali festività annuali (Pasqua,
Natale dal 23 al 30 dicembre, Capodanno ed Epifania dal 31 dicembre al 7 gennaio) con il padre e con la madre ad anni alterni. Essi trascorreranno poi il con il padre il fine settimana coincidente con la festa del papà, mentre i compleanni degli stessi saranno fes teggiati ad anni alterni, con l'uno e con l'altro genitore.
7. i coniugi si riconoscono reciproca autonomia ed autosufficienza patrimoniale e reddituale. In ragione di ciò pertanto i coniugi dichiarano di affrancarsi sin da ora da qualsiasi onere rec iproco o sostegno economico. Conseguentemente rinuncia alla richiesta di corresponsione di CP_1 un assegno divorzile in suo favore.
Gli effetti del divorzio consensuale decorreranno dalla pronuncia della sentenza del Tribunale che omologa l'accordo tra i coniugi”
All'esito dell'udienza per la discussione dell'11.6.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., le parti concludevano congiuntamente come da conclusioni so pra riportate ed il Giudice relatore rimetteva gli atti al Collegio per la decisione ed il Pubblico Ministero concludeva con parere favorevole dell'1.7.2025.
Ciò premesso in ordine allo svolgimento dei fatti del processo, deve preliminarmente dichiararsi l'accoglibilità della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in Menfi in data 17.08.2009, iscritto al n. 7 Parte I, Serie A, Ufficio 1, degli atti di matrimonio del
Comune di Menfi, essendo trascorsi più di sei mesi dalla comparizione delle parti all'udienza presidenziale in seno al giudizio di separazione personale dei coniugi.
Il Collegio inoltre prende atto che i coniugi hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio, nell'ambito della accordo congiunto depositato in atti, come sopra riportate in parte motiva e ritiene che le pattuizioni tra i medesimi intervenute non sono contrarie a norme di ordine pubblico o agli interessi della prole.
In ordine alle spese del presente giudizio non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi una pronuncia di condanna alle spese, che pertanto andranno compensate integralmente tra le parti.
p.q.m.
il Tribunale in composizione collegiale, ogni domanda, diversa eccezione e dedu zione rigettata, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celeb rato tra
, nato a [...] il [...] e , nata a [...]_1 CP_1
(AG), il 26.03.1991, in Menfi in data 17.08.2009, iscritto al n. 7 Parte I, Serie A, Ufficio 1, degli atti di matrimonio del Comune di Menfi, alle condizioni congiunte riportate in parte motiva, depositate in data 9.5.2025 al fascicolo telematico del presente procedimento;
2. dispone la annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio e la trasmissione al competente Ufficiale di stato civile per le ulteriori incombenze di cui al DPR
3 novembre 2000 n. 396;
3. dispone la compensazione integrale delle spese del presente giudizio.
Così deciso alla camera di conIGlio in Sciacca, del 2.7.2025.
Il Giudice
Veronica Messana
Il Presidente
Antonio Tricoli
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24,
e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI SCIACCA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, composto dai seguenti magistrati
- Dr. Antonio Tricoli Presidente
- Dott.ssa Valentina Del Rio Giudice
- Dott.ssa Veronica Messana Giudice estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. 744/2024, promossa da
, nato a [...] il [...] C.F. , residente in [...]C.F._1
Menfi nella Via Addolorata n. 105 rappresentato e difeso dall'Avv. , elettivamente Parte_2 domiciliato presso lo studio del legale sito in Menfi in Via Ri sorgimento n. 91, giusta procura posta in calce al ricorso introduttivo del presente procedimento di divorzio e cessazione degli effetti civili del matrimonio ricorrente contro
, nata a [...], il [...], C.F. , elettivamente CP_1 C.F._2 domiciliata in Menfi, via Imbornone n. 49, presso lo studio dell'Avv. Daniela Palminteri , da cui è rappresentata e difesa giusta procura in atti resistente
Nonché nei confronti del Pubblico Ministero in sede, quale interven iente necessario.
Oggetto: divorzio su conclusioni congiunte.
Conclusioni delle parti: all'esito dell'udienza dell'11. 6. 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., le parti concludevano congiuntament e come da accordo depositato in data 9.5.2025. il Pubblico Ministero ha concluso con parere favorevole del 1.7. 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 6.11.2024, l'odierno ricorrente adiva l'intestato Parte_1
Tribunale al fine di sentire accogliere le infrascritte conclusioni: “Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in Menfi in data 17.08.2009, iscritto al n. 7 Parte
I, Serie A, Ufficio 1, degli atti di matrimonio del Comune di Menfi, ordinandone l'annotazione e le ulteriori incombenze;
Confermare l'affidamento dei figli, il loro mantenimento, l'assegnazione della casa familiare e la regolamentazione dei rapporti anche patrimoniali tra i coniugi ed i figli nei modi e nei termini di cui agli accordi di separazione omo logati dal Tribunale di Sciacca come da decreto di omologa del 24/05/2023 reso nel procedimento n. 91/2023 R.G., secondo le condizioni ivi previste e di seguito pedissequamente riportate: • I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, con facoltà di ciascuno di fissare la propria dimora ove credano opportuno, Per compatibilmente con le eIGenze primarie della prole. • Entrambi i figli minori e _1 resteranno affidati ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre nella casa coniugale sita in Mentì (AG), alla Via Calatafimi, C/le 2, n. 6, e la responsabilità genitoriale potrà essere esercitata anche in via disgiunta per le questioni di quotidiana gestione, quando i minori saranno con l'uno e/o con l'altro genitore. • La casa coniugale, sita in Menfi (AG), alla Via
Calatafimi, C/le 2, n. 6, viene assegnata alla IG.ra , la quale con tinuerà a viverci nello CP_1 stato di fatto in cui Si trova e con il mobilio ivi accessoriata. La IG.ra si farà quindi CP_1 carico di tutte le utenze (luce, gas, acqua ecc) e dei tributi locali (tassa spazzatura e imu) afferenti all'immobile, impegnandosi altresì ad effettuare tutte le relative volture a proprio nome ed a proprie spese. Entro il giorno 15 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario, il IG. Parte_1 corrisponderà alla IG.ra la somma di € 200,00 (duece nto/00) a titolo di mantenimento CP_1 in favore di ciascun figlio, per un totale complessivo di € 400,00 (quattrocento/00) mensili oltre il
50% delle spese straordinarie, fino al raggiungimento della piena autosufficienza economica degli stessi. Unitamente alla predetta somma, la IG.ra , percepirà an 50% dell'assegno unico. CP_1
• Il padre potrà vedere e tenere con sé i due figli ogni giorno compatibilmente con gli impegni dei figli. Solo nel caso di disaccordo tra i coniugi, il padre potrà vedere e tenere con sé i due figli minori a settimane alternate: I e III° settimana: lunedì, mercoledì dalle ore 17:00 alle ore 21:00 e dal venerdì alle ore 17:00 alla domenica alle ore 22:00 con diritto al pernotto. Il padre è obbligato a prelevare i figli presso l'abitazione della madre ed a riaccompagnarli. II e IV° settimana: lunedì, mercoledì e giovedì dalle ore 17:00 alle ore 21:00 il padre è obbligato a prelevare i figli presso l'abitazione della madre ed a riaccompagnarli. Quanto alle festività, i figli minorenni trascorreranno le principali festività annuali (Pasqua, Natale dal 23 al 30 dicembre, Capodanno ed Epifania dal 31 di-cembre al 7 gennaio) con il padre e con la madre ad anni alterni. Essi trascorre-ranno poi con il padre il fine settimana coincidente con la festa del papà, mentre i compleanni degli stessi saranno festeggiati, ad anni al terni, con l'imo o con l'altro genitore. • I coniugi si riconoscono reciproca autonomia ed autosufficienza patrimoniale e reddituale. In ragione di ciò, pertanto, i coniugi dichiarano di affrancarsi sin d'ora, da qualsiasi onere re ciproco o sostegno economico. • I coniugi si riconoscono previo accordo, la libertà di fissare nel territorio nazionale la propria residenza, con l'obbligo di comunicare reciprocamente e tempestivamente il trasferimento della stessa. Con vittoria di spese e competenze di giudizio .” A fondamento delle proprie domande, il ricorrente deduceva:
- Di aver contratto matrimonio concordatario con la si gnora in Menfi in data CP_1
17.8.2009, iscritto al n. 7 Parte I, Serie A degli atti di matrimonio del Comune di Menfi;
Per_
- Che dalla loro unione nascevano due figli, e , e ntrambi studenti;
_1
- Che dopo un periodo di serenità la convivenza era divenuta insostenibile, per incompatibilità caratteriali tanto che entrambi i coniugi chiedevano pronunciarsi sentenza di separazione consensuale, che veniva omologata dal Tribunale di Sciacca con de creto del 24.5.2023;
- Che dalla udienza presidenziale di comparizione dei coniugi, svoltasi in data 11.5.2023, i coniugi non si erano più riconciliati e avevano continuato a vivere ininterrottamente separati;
- Che il ricorrente dunque aveva interesse ad ottenere la pronu ncia di cessazione di ogni effetto civile del matrimonio contratto con la IGnora alle medesime condizioni di separazione, CP_1 già omologate.
Con comparsa del 26.1.2025, si costituiva in giudizio la odierna resistente , la quale CP_1 concludeva affinchè il Tribunale di Sciacca volesse “Reiectis adversis Preliminarmente - ai sensi dell'art. 472 bis 38 c.p.c., sentite le parti e il pubblico ministero e previo esperimento del tentativo di conciliazione delle parti, adotti i provvedimenti opportuni al fine di confermare e far rispettare quanto deciso con il decreto di omologa della separazione, reso in data 24.05.2023 dal Tribunale di Sciacca nel procedimento n. 91/2023 R.G. ed inoltre disporre a carico del IG. Parte_1
l'obbligo di corrispondere alla IG.ra un assegno di mantenimento di importo pari ad CP_1
€ 150,00 mensili;
Nel merito - ritenere e dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in Menfi in data 17.08.2009, iscritto al n. 7, Parte I, Serie A, ufficio 1,degli atti di matrimonio del Comune di Menfi;
- disporre l'affidamento esclusivo dei figli minori, _1 Per e , in favore della madre, IG.ra ; - ai sensi dell'art. 472 bis 39 c.p.c., sentite le CP_1 parti e gli stessi figli minori, adottare ogni opportuno provvedimento volto a garantire il pieno e corretto svolgimento delle modalità dell'affidamento condiviso, con ammonizione del IG. Pt_1
affinché adotti un comportamento rispettoso del prioritario interesse dei figli, stabilendo
[...]
a carico del ricorrente, l'obbligo di corrispondere una somma di denaro per ogni v iolazione o inosservanza successiva ovvero per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento;
- disporre a carico del IG. l'obbligo di corrispondere alla IG.ra un Parte_1 CP_1 assegno divorzile di importo pari ad € 150,00 mensi li;
- attribuire integralmente alla resistente l'Assegno Unico familiare;
- adottare ogni altro provvedimento necessario e consequenziale. Con vittoria di spese, competenze ed onorari.”
A fondamento delle proprie domande, parte resistente deduceva:
- che, con decreto del 24.05.2023, reso dal Tribunale di Sciacca nel procedimento n. 91/2023
R.G., veniva omologata la separazione personale dei coniugi;
- che il ricorrente aveva posto in essere gravi violazioni degli impegni assunti in sede di separazione, con grave pregiudizio per la resistente e per i figli minori;
- che il ricorrente ha omesso il pagamento delle spese straordinarie necessarie per i figli , integralmente sostenute dalla resistente;
- che la resistente aveva perso il lavoro e non ha potuto contare sulla comparteci pazione economica del padre ai bisogni dei figli;
- che il padre ha inoltre manifestato un atteggiamento di disinteresse nei confronti dei figli, senza esercitare il diritto di visita e senza partecipare attivamente alla vita quotidiana dei figli;
- che tale condotta di disinteresse nei confronti dei figli giustificherebbe non solo un illecito endofamiliare ma ragione perché venga disposto l'affidamento esclusivo dei minori;
- che tenuto conto dell' (inesistente) tempo di permanenza dei minori presso il padre, l'assegno unico dovesse essere percepito per intero dalla madre;
- che alla resistente spettasse l'assegno divorzile, tenuto conto del contributo determinante offerto alla vita matrimoniale con sacrificio delle proprie opportunità lavorative e di crescita professionale a vantaggio della gestione della casa e dell'educazione dei figli, scelta che ha consentito al ricorrente di consolidare la propria posizione economica e professionale.
Alla prima udienza di comparizione dei coniugi, quest'ultimi non comparivano e dunque non veniva posto in essere alcun tentativo di conciliazione e i rispettivi di fensori davano atto della pendenza di trattative per la trasformazione del procedimento in congiunto.
In data 9.5.2025, le parti depositavano istanza congiunta di trasformazione del presente procedimento di divorzio in congiunto, alle seguenti condizioni “1. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Menfi alla data del 17.8.2009 tra Pt_1
, nato a [...] il [...], residente in [...] e
[...] CP_1
nata a [...] il [...], ivi residente nella Via Calatafimi C/le 2 n. 6, iscritto al n. 7
[...]
Parte I, Serie A, Ufficio 1, degli atti di matrimonio del Comune di Menfi, ordinandone l 'annotazione e le ulteriori incombenze.
2. Disporre a carico di un assegno mensile di mantenimento pari a complessivi Parte_1 euro di € 400,00 (quattrocento/00) mensili, pari ad € 200,00 per ogni figlio, fino al raggiungimento della piena autosufficienze economica degli stessi, da corrispondere entro il giorno 15 di ogni mese;
le spese straordinarie per i figli, rimangono a carico nella misura del 100% in capo a . CP_1
3. La casa coniugale, sita in Menfi AG alla Via Calatafimi C/le 2, n. 6 viene assegnata alla IGnora
, la quale continuerà a viversi nello stato di fatto in cui si trova e con il mobilio ivi CP_1 accessoriata. La IGnora si farà quindi carico di tutte le utenze (luce, gas, acqua ecc) CP_1
e dei tributi locali (tassa spazzatura e imu) afferenti all'immobile, impegnandosi altresì ad effettuare tutte le relative volture a proprio nome ed a proprie spese.
4. Disporre che l'intero importo mensile dell'assegno unico per i figli sia percepito dalla IGnora
, impegnandosi in tal senso a sottoscrivere ogni documento utile per CP_1 Parte_1 consentire ciò.
5. Disporre l'affidamento esclusivo dei figli minori alla madre . CP_1
6. il padre potrà vedere e tenere con sé i due figli ogni giorno compatibilmente con gli impegni dei figli. Solo nel caso di disaccordo tra i coniugi, il padre potrà vedere e tenere con sé i due figli minori a settimane alternate
I e III settimana: lunedi, mercoledi dalle ore 17:00 alle ore 21:00 e dal venerdi alle ore 17:00 alla domenica alle ore 22:00 con diritto di pernotto. Il padre è obbligato a prelevare i figli presso l'abitazione della madre ed a riaccompagnarli.
II e IV settimana: lunedi, mercoledi e giovedi dalle ore 17:00 alle ore 21:00 il padre è obbligato a prelevare i figli presso l'abitazione della madre ed a riaccompagnarli.
Quanto alle festività, i figli minorenni trascorreranno le principali festività annuali (Pasqua,
Natale dal 23 al 30 dicembre, Capodanno ed Epifania dal 31 dicembre al 7 gennaio) con il padre e con la madre ad anni alterni. Essi trascorreranno poi il con il padre il fine settimana coincidente con la festa del papà, mentre i compleanni degli stessi saranno fes teggiati ad anni alterni, con l'uno e con l'altro genitore.
7. i coniugi si riconoscono reciproca autonomia ed autosufficienza patrimoniale e reddituale. In ragione di ciò pertanto i coniugi dichiarano di affrancarsi sin da ora da qualsiasi onere rec iproco o sostegno economico. Conseguentemente rinuncia alla richiesta di corresponsione di CP_1 un assegno divorzile in suo favore.
Gli effetti del divorzio consensuale decorreranno dalla pronuncia della sentenza del Tribunale che omologa l'accordo tra i coniugi”
All'esito dell'udienza per la discussione dell'11.6.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., le parti concludevano congiuntamente come da conclusioni so pra riportate ed il Giudice relatore rimetteva gli atti al Collegio per la decisione ed il Pubblico Ministero concludeva con parere favorevole dell'1.7.2025.
Ciò premesso in ordine allo svolgimento dei fatti del processo, deve preliminarmente dichiararsi l'accoglibilità della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in Menfi in data 17.08.2009, iscritto al n. 7 Parte I, Serie A, Ufficio 1, degli atti di matrimonio del
Comune di Menfi, essendo trascorsi più di sei mesi dalla comparizione delle parti all'udienza presidenziale in seno al giudizio di separazione personale dei coniugi.
Il Collegio inoltre prende atto che i coniugi hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio, nell'ambito della accordo congiunto depositato in atti, come sopra riportate in parte motiva e ritiene che le pattuizioni tra i medesimi intervenute non sono contrarie a norme di ordine pubblico o agli interessi della prole.
In ordine alle spese del presente giudizio non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi una pronuncia di condanna alle spese, che pertanto andranno compensate integralmente tra le parti.
p.q.m.
il Tribunale in composizione collegiale, ogni domanda, diversa eccezione e dedu zione rigettata, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celeb rato tra
, nato a [...] il [...] e , nata a [...]_1 CP_1
(AG), il 26.03.1991, in Menfi in data 17.08.2009, iscritto al n. 7 Parte I, Serie A, Ufficio 1, degli atti di matrimonio del Comune di Menfi, alle condizioni congiunte riportate in parte motiva, depositate in data 9.5.2025 al fascicolo telematico del presente procedimento;
2. dispone la annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio e la trasmissione al competente Ufficiale di stato civile per le ulteriori incombenze di cui al DPR
3 novembre 2000 n. 396;
3. dispone la compensazione integrale delle spese del presente giudizio.
Così deciso alla camera di conIGlio in Sciacca, del 2.7.2025.
Il Giudice
Veronica Messana
Il Presidente
Antonio Tricoli
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24,
e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.