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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 18/03/2025, n. 437 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 437 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Brindisi REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Gabriella
Puzzovio, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa discussa all'udienza odierna, promossa da:
Parte_1 con l'avv. INSALATA GIULIO
Ricorrente
Contro
CP_1 con l'avv. ZAMBONI GIULIANO
Resistente
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Parte ricorrente con ricorso ritualmente depositato chiedeva accertarsi e dichiararsi il proprio diritto
– siccome previsto dall'art. 1 co. 10 L. 222/84 - alla trasformazione dell'assegno ordinario di invalidità cat. IO in pensione di vecchiaia cat. VO con decorrenza di legge e, per l'effetto, condannare l' al pagamento degli eventuali importi differenziali tra quanto percepito e quanto dovuto, con CP_1
decorrenza di legge, oltre interessi o rivalutazione. Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari e distrazione.
CP_ costituitosi in giudizio riconosceva le ragioni della ricorrente senza contestazione alcuna chiedendo solo un mero rinvio al fine di poter provvedere alla detta trasformazione onde dichiararsi poi la cessazione della materia del contendere.
All'udienza del 12.11.2024 veniva concesso il rinvio richiesto ed all'odierna udienza, stante l'avvenuto adempimento, entrambe le parti chiedevano dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
Ciò posto, rilevato che: - secondo il consolidato insegnamento del Giudice di Legittimità, "la pronuncia di cessazione della materia del contendere postula che sopravvengano nel corso del giudizio fatti tali da determinare la totale eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti e, con ciò, il venir meno dell'interesse ad agire ed a contraddire e della conseguente necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia;
sicché, con riguardo alla posizione di chi ha agito in giudizio, è necessario che la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno ed irretrattabile il diritto esercitato, così da non residuare alcuna utilità alla pronuncia di merito " (cfr. Cass. Civ. Sez. Lav., Sent. n. 6909 del
20.3.2009);
- nel caso di specie è venuto meno l'interesse delle parti alla pronuncia sul merito;
- anche i procuratori delle parti hanno preso atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio, chiedendo pronunciarsi la cessazione della materia del contendere
(cfr. verbale d'udienza del 21.01.2025);
- la statuizione di cessazione della materia del contendere comporta l'obbligo per il giudice di provvedere sulle spese processuali dell'intero giudizio, salva la facoltà di disporne la compensazione, totale o parziale (Cass. Sez.
6 - L, Ord. n. 3148 del 17/02/2016). Il giudicante non è esonerato dall'esame del merito della vicenda, atteso che naturale corollario della cessazione della materia del contendere è l'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese di lite (Cass. Civ. Sez. I, Sent. n. 19160 del 13.9.2007; Cass. Civ. Sez. I, Sent. n. 10553 del 7.5.2009);
- ad avviso del giudicante l'istituto resistente sarebbe rimasto soccombente, in quanto è stata offerta prova del diritto del ricorrente alla prestazione invocata;
- allo stato risulta che la ricorrente abbia evocato in giudizio l'ente in piena buona fede avendo la medesima ottemperato a tutte le obbligazioni su di lei gravanti;
CP_
- viceversa, risulta per tabulas che abbia provveduto alla trasformazione come per legge solo dopo il deposito (24.04.2023) e la notifica del ricorso;
il Tribunale, alla luce delle argomentazioni innanzi esposte ritiene che le spese di lite vadano poste a CP_ carico dell' e liquidate tenuto conto della esigua attività processuale svolta e della condotta dell'ente,
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede:
a)- dichiara cessata la materia del contendere;
b)- condanna a pagare al procuratore antistatario dell'istante le spese di lite che si liquidano in CP_1
EURO 1860,00 per compensi professionali oltre accessori come per legge.
Brindisi 18.3.2025
Il Giudice dr.ssa G. Puzzovio