Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 27/03/2025, n. 455 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 455 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, Seconda Sezione Civile, composta dai magistrati:
1) Dott. Giuseppe Lupo Presidente
2) Dott.ssa Rossana Guzzo ConIGliere rel. est.
3) Dott. Onofrio Maria Laudadio ConIGliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 818/2022 R.G., promossa in grado di appello
DA
nata a [...] il [...] (c.f.: Parte_1
); nato a [...] C/de il C.F._1 Controparte_1
14.04.1972 (c.f.: ); nata a [...] C.F._2 Parte_2
il 23.10.1975 (c.f.: ); nata a [...] il C.F._3 Parte_3
25.08.1974 (c.f.: ); e nato a C.F._4 Parte_4
Palermo il 22.03.1970 (c.f.: ), tutti rappresentati e difesi, C.F._5
sia unitamente che disgiuntamente, dagli Avv.ti Giuseppe Muffoletto, Francesco
Coco e Michele Iuppa;
appellanti
CONTRO
, nata a [...] in data [...], CP_2
C.F. , in persona del tutore, rappresentata e difesa dall'Avv. C.F._6
Giada Cesare;
appellata
Conclusioni degli appellanti “ ALL'ECC/MA CORTE DI APPELLO Pt_5
Reiectis adversis: -Ammettere i mezzi di prova diretta articolati dalla IG.ra
nella memoria ex art. 183, comma VI, n. 2 c.p.c. del Parte_1
14.03.2014, sulle circostanze dalla n. 1) alla n. 32), espressamente riportate
nell'atto di appello (da pag. 17 a pag.24), con i testi per ogni singolo capitolo già
indicati nella detta memoria, e nella nota di precisazione delle conclusioni, da
intendersi qui, per evitare inutili ripetizioni, ripetute e trascritte;
-Ammettere i
mezzi di prova contraria, rispetto a quelli ammessi di parte attrice, articolati dalla
IG.ra nella memoria ex art. 183, comma VI, n. 3, c.p.c. del Parte_1
03.04.2014, espressamente riportati nell'atto di appello (pagg. 24 e 25), con i
testi indicati nella detta memoria e nella nota di precisazione delle conclusioni in
primo grado, da intendersi qui, per evitare inutili ripetizioni, ripetute e trascritte;
-
Ammettere, ove fossero ammessi i capitolati dedotti da parte attrice sub 20) e
28), anche i mezzi di prova contraria articolati dalla IG.ra sub Parte_1
20/a), 28/a), 28/b), 28/c), 28/d), 28/e), 28/f), 28/g), nella memoria ex art. 183,
comma VI, n. 3, c.p.c. del 03.04.2014, espressamente richiamati nell'atto di
appello (pag. 25), con i testi indicati nella detta memoria e nella nota di
precisazione delle conclusioni, da intendersi qui, per evitare inutili ripetizioni,
ripetute e trascritte;
-disporre il rinnovo della CTU medico-legale, per le ragioni 3
cennate nell'atto di appello, e di cui alle osservazioni critiche del Dr. _1
, TP della IG.ra , e alle deduzioni svolte all'udienza
[...] Parte_1
del 27.06.2016, da intendersi qui, per evitare inutili ripetizioni, ripetute,
confermate e trascritte;
-rigettare tutte le istanze istruttorie formulate da
controparte per le ragioni ampiamente spiegate, in primo grado, nelle memorie ex
art. 183, comma VI, n. 2 e n. 3, c.p.c., e nei verbali di causa, che qui devono
intendersi ripetute e trascritte;
- nel merito, quindi, accogliere per la forma il
presente appello e, facendovi diritto, in totale riforma dell'appellata sentenza,
rigettare le domande proposte dall'attrice con l'atto introduttivo del giudizio in
primo grado, perché infondate in fatto e in diritto, ritenendo e dichiarando che le
somme dalla stessa pretese sono state legittimamente percepite dalla IG.ra
a titolo di corrispettivo del rapporto di accudimento ed Parte_1
assistenza (vitalizio assistenziale) instaurato con la IG.na ; - in CP_2
subordine, senza recesso, per l'assurda e non temuta ipotesi in cui taluna delle
domande formulate da parte dell'attrice dovesse essere ritenuta fondata, in tutto
o in parte, ritenere e dichiarare che le somme percepite dalla IG.ra Parte_1
ammontano a non oltre € 390.000,00 e che le stesse vanno ridotte di
[...]
tutte quelle riversate nel conto corrente cointestato alla IG.na , e CP_2
al primo amministratore di sostegno dott.ssa (pari ad € 15.190,35), Pt_6
nonché di quelle spese per le causali specificate nella narrativa della comparsa di
risposta in primo grado (pari almeno ad € 17.197,12), di tutte quelle altre
utilizzate per i bisogni della stessa e della di lei casa, a decorrere dal CP_2
dicembre 2008 al 26 novembre 2012, o eventualmente per esborsi anche 4
successivi, nella misura risultante in corso di causa o equitativamente
determinata, e ritenere e dichiarare che la IG.ra ha diritto al Parte_1
pagamento del corrispettivo per le prestazioni personali e non, rese nel suddetto
periodo in favore della IG.na , nella misura risultante in corso di CP_2
causa, anche mediante apposita CTU, o determinata equitativamente;
- in ogni
caso, ed in ulteriore subordine, ritenere e dichiarare che la IG.ra Parte_1
ha diritto al pagamento, anche a titolo di indennità ex art. 2041 C.C., di
[...]
somme in misura pari a quelle percepite o in quell'altra misura risultante in corso
di causa, anche mediante apposita CTU, o determinata equitativamente;
- Con
vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi del giudizio o, in subordine,
disponendone l'integrale compensazione, e in ulteriore subordine ritenere quelle
liquidate in primo grado pari ad € 18.952,00, di cui € 18.452,00 per compensi ed
€ 500,00 per spese, oltre eventuali accessori, se ed in quanto dovuti.
Conclusioni dell'appellata: “Si insiste nel rigetto dei motivi di appello ex adverso
proposti e delle richieste istruttorie articolate da controparte per le ragioni esposte
nella comparsa di costituzione e risposta che qui si intende interamente
richiamata e cui si rimanda e, in caso di accoglimento delle richieste istruttorie
testimoniali avversarie, da ritenersi inammissibili, superflue e irrilevanti, alla luce
di quanto già esposto, si chiede l'ammissione dei mezzi istruttori articolati a prova
contraria nel giudizio di primo grado e richiamati in comparsa di costituzione in
appello”
5
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza n.220/2022 del 21-22 marzo 2022 il Tribunale di Termini Imerese,
a definizione del giudizio promosso da nei confronti degli odierni CP_2
appellanti, così statuiva: “a) Accerta e dichiara che ha donato CP_2
alla convenuta la complessiva somma di euro 430.108,00; b) Parte_1
accerta e dichiara la nullità della donazione di cui al superiore punto a), per
mancanza di forma scritta ad substantiam, e per l'effetto: c) condanna Parte_1
a restituire a la complessiva somma di euro
[...] CP_2
430.108,00, oltre interessi legali dalla data della domanda sino al soddisfo;
d)
dichiara l'inefficacia, nei confronti di , dell'atto di compravendita, CP_2
in favore di e , in data 6/3/2009, in notaio Controparte_1 Parte_2
(n. rep. 21353, n. racc. 7152), avente ad oggetto l'immobile sito in Per_2
Palermo, Via Generale Luigi Cadorna n° 8/A, foglio 139, particella 99 sub 55, e
dell'atto di compravendita, in favore di e in Parte_3 Parte_4
data 8/7/2009, in notaio (n. rep. 42809, n. racc. 11904), avente ad Per_3
oggetto l'immobile sito in Palermo in Via Bergamo n° 27 (già Via dei Mulini),
foglio 62, catasto fabbricati, parti-cella 839 sub 5, previa qualificazione degli atti
di compravendita in questione quali donazioni indirette poste in essere da
; e) rigetta le domande riconvenzionali proposte da Parte_1 Parte_1
; f) condanna , ,
[...] Parte_1 Controparte_1 Parte_2
, e al pagamento, in favore
[...] Parte_3 Parte_4
dell'attrice ed in solido tra loro, delle spese di lite, che liquida in CP_2
complessivi euro 21.887,00, di cui euro 21.387,00 per compensi ed euro 500,00 6
per spese, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso forfettario spese generali, come per
legge; g) pone le spese di C.T.U. definitivamente a carico della convenuta
”. Parte_1
Hanno proposto appello i soccombenti, tornando a chiedere, previo espletamento delle prove orali non ammesse in primo grado, il rigetto delle domande della o quantomeno, in subordine, l'accoglimento delle domande CP_2
riconvenzionali con modifica anche della statuizione afferente alla regolamentazione delle spese di lite.
Ha resistito la rappresentata dal tutore in quanto interdetta giudiziale. CP_2
Nel corso del processo la difesa degli appellanti ha prodotto il testo della sentenza di assoluzione dei medesimi resa dal Tribunale Penale di Termini
Imerese in data 15.9.2023, divenuta irrevocabile il 2.2.2024.
Alla data del 2 ottobre 2024, sulle note scritte depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata posta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
***
La sentenza di primo grado ha sviluppato un percorso motivazionale che può, in sintesi, così sintetizzarsi: a) era da ritenersi fondata la domanda di declaratoria di nullità per difetto di forma delle dazioni di denaro attuate mediante le operazioni bancarie con cui il 9.1.2009 aveva aperto un apposito conto CP_2
corrente postale, facendovi confluire somme (per un totale di euro 452.077,78)
provenienti dalla estinzione di risalenti depositi suoi e dei defunti genitori, e lo aveva co-intestato alla vicina di casa, , così consentendo a Parte_1 7
quest'ultima di ottenere la disponibilità del complessivo importo di euro
430.108,00, di cui euro 60.108,00 conseguito mediante prelievi o pagamenti effettuati con la carta Postamat correlata al suddetto conto nel periodo compreso tra il 7.2.2009 e l'8.9.2009 e la restante parte dalla medesima trasferita, Pt_1
tramite assegni, a favore di propri congiunti (segnatamente: in data 26/1/2009 la predetta aveva emesso un assegno di € 150.000,00 in favore del figlio, CP_1
, portato all'incasso lo stesso giorno;
in data 6/4/2009 aveva emesso un
[...]
assegno del medesimo importo in favore della figlia, , portato Parte_3
all'incasso lo stesso giorno;
successivamente aveva emesso un ulteriore assegno dell'importo di € 10.000,00 in favore del figlio , un Controparte_1
assegno dell'importo di € 50.000,00 in favore della figlia e un Parte_3
ulteriore assegno dell'importo di € 10.000,00 in favore del marito, Per_4
) e ciò sul rilievo che, non essendo stata raggiunta la prova che tali
[...]
dazioni, per come sostenuto dalla , costituissero il corrispettivo di un Pt_1
contratto atipico di assistenza intercorso tra le due donne, le stesse andavano qualificate come donazioni dirette, che sarebbero state comunque invalide anche ai sensi dell'art.775 c.c. – come pure chiesto dall'attrice - in considerazione dello stato di incapacità naturale in cui all'epoca versava la riscontrato dal CP_2
c.t.u. nominato nel corso del giudizio, lo psichiatra dott. ; b) da Persona_5
tale accertata invalidità dei trasferimenti, conseguiva la condanna della donataria alla restituzione di quanto ricevuto;
c) fondata si presentava anche la domanda di revocatoria avente ad oggetto gli acquisti di cespiti immobiliari che i summenzionati figli della , unitamente ai rispettivi coniugi o conviventi Pt_1 8
more uxorio, avevano effettuato utilizzando incontestatamente almeno parte del denaro ricevuto mediante gli assegni sopra indicati (un appartamento sito in
Palermo, via Cadorna, comprato il 6.3.2009 per un corrispettivo dichiarato di €
120.000,00, da e dalla di lui compagna , Controparte_1 Parte_2
ed un altro appartamento sito in Palermo, via Bergamo n.27, comprato, con atto rogato in data 8/7/2009, per un corrispettivo dichiarato di € 145.000,00, dalla figlia e dal marito di quest'ultima, e ciò in Parte_3 Parte_4
quanto, “avuto riguardo alla tempistica del rilascio degli assegni ai figli da parte
della e dei successivi atti di acquisto (che si susseguono nel volgere di Pt_1
pochissimi mesi) ed alle complessive allegazioni delle parti (che, invero, non
hanno neppure contestato, sul punto, le deduzioni dell'attrice)”, era da ravvisarsi nella condotta della madre una donazione indiretta dei suddetti immobili. A
sostegno del rigetto delle domande riconvenzionali proposte in via subordinata dalla , il Tribunale adduceva: a) che la richiesta di ottenere, anche ai Pt_1
sensi dell'art.2041 c.c., un compenso per l'attività di assistenza prestata alla era da disattendere in quanto le prestazioni rese dalla convenuta CP_2
andavano ricondotte nell'alveo dell'adempimento di una obbligazione naturale;
b)
che la richiesta di decurtare dall'ammontare dell'obbligazione restitutoria l'importo di euro 15.190,35 (somma residuata sul suddetto conto corrente co-intestato al momento della nomina di ad amministratore di sostegno della Persona_6
e all'epoca consegnata alla era da respingere trattandosi di CP_2 Pt_6
somma di appartenenza della c) che anche la domanda di rimborso CP_2
delle spese affrontate per le eIGenze della non poteva essere accolta, CP_2 9
in quanto era ragionevolmente da ritenere che tali spese fossero state sostenute con risorse della tenuto conto che le dazioni “tracciate” sopra indicate CP_2
erano comunque inferiori alle risorse iniziali confluite nel conto corrente co-
intestato e ai ratei della pensione di cui l'attrice era percettrice.
L'appello ha innanzitutto contestato il giudizio espresso dl giudice di prime cure nella parte in cui non è stata ritenuta provata la sussistenza di un contratto verbale di assistenza sulla scorta del quale la avrebbe acconsentito ai CP_2
trasferimenti delle somme sopra indicate - comunque da circoscriversi solo all'importo di euro 370.000,00 oggetto degli assegni surrichiamati - , dietro l'impegno della a prestarle totale assistenza vita natural durante, Pt_1
impegno che era stato da costei mantenuto da dicembre 2008 e fino a quando la controparte non era stata forzosamente collocata in una casa di riposo in concomitanza con l'avvio del procedimento penale per i fatti oggetto di causa. Ha
sostenuto che nel compendio probatorio più di un dato (le dichiarazioni della quelle dei medici che avevano preso in carico la durate i due Pt_6 CP_2
ricoveri per T.S.O. di giugno e di settembre del 2009, le stesse dichiarazioni rese dalla periziata al c.t.u.) fornivano prova di tale accordo e ha lamentato la mancata ammissione di ulteriori prove orali che avrebbero offerto ulteriore riscontro,
tornando a chiederne l'assunzione.
La doglianza è infondata né si ravvisano i presupposti per la riapertura dell'attività
istruttoria.
Come già rimarcato nel provvedimento impugnato, gli articolati di prova non ammessi si presentano finalizzati a corroborare la circostanza, in sé non 10
contestata, circa la prestazione di assistenza da parte della alla Pt_1
ma non avrebbero in alcun modo fornito prova della esistenza del CP_2
contratto di vitalizio assistenziale e comunque dei termini dell'asserito accordo.
Anche gli stralci di dichiarazioni rese in sede civile e penale estrapolati nell'atto di appello si limitano a confermare tale dato, senza nulla aggiungere in ordine alla esistenza del fantomatico contratto e al suo contenuto. Semmai va rilevato che le dichiarazioni rese sul punto dalla in primo grado, alla udienza Pt_6
dell'11.11.2015 (“ Nel maggio del 2009 sono stata contattata dalla IGnora
che mi disse di essere stata incaricata dai parenti della Parte_1
IGnora di prendersi cura di quest'ultima la IGnora . La CP_2 Pt_1
IGnora in particolare mi riferì che proprio per questo suo incarico di Pt_1
prendersi cura della IGnora aveva ricevuto un'ingente somma di CP_2
denaro e che di ciò erano informati i parenti della La IGnora CP_2
mi disse anche di essere in possesso di un documento che però io Pt_1
non ho mai visto con il quale la IGnorina dichiarava di non avere CP_2
null'altro pretendere da lei in cambio di questa somma di denaro “) si basano solo su asserzioni rese all'epoca dalla stessa le quali, a loro volta, oltre Pt_1
a non essere state supportate da alcun riscontro documentale, si pongono in netto contrasto con quanto dichiarato dai , cugini della e parenti CP_3 CP_2
superstiti a lei più vicini, i quali, escussi in primo grado, hanno riferito che la li aveva ripetutamente assicurati di non aver riscosso alcuna somma di Pt_1
proprietà della loro congiunta. E, del resto, a dimostrazione della veridicità di quanto riferito dai , tacciati di essere dichiaranti non obiettivi in quanto CP_3 11
potenziali eredi legittimi della milita il dato incontestabile che anche CP_2
quando venne sentita dal Giudice Tutelare in data 28.10.2009 la non Pt_1
solo non riferì della esistenza dell'accordo, limitandosi genericamente a dire che la in cambio della assistenza da lei fornita a decorrere dalla metà del CP_2
dicembre del 2008, “le voleva dare tutto”, ma sostenne mendacemente che sul conto corrente co-intestato si trovava all'apertura – da lei stessa curata, dapprima prendendo contatti con la direttrice dell'ufficio postale, poi accompagnandovi la anche al fine di estinguere tutti i precedenti depositi - solo la somma CP_2
circa 40.000,00 euro, ridottasi nel tempo a circa euro 10.000,00, senza menzionare in alcun modo gli ingentissimi importi di cui era stata beneficiata.
Del resto, la inverosimiglianza del costrutto difensivo si rivela già in sé, ove si consideri che lo stesso postula la stipula da parte della subito dopo la CP_2
morte della madre e quando era ancora adeguatamente in grado di compiere gli ordinari atti della vita (sul punto la ha riferito: “Confermo che dopo la Pt_6
morte della madre la IGnora è rimasta a vivere nella casa familiare CP_2
e vi abitava da sola. Io non ho effettuato in quell'epoca particolari interventi
perché non mi fu segnalata una emergenza sociale al riguardo, inoltre per quanto
era a mia conoscenza la IGnora appariva in grado di badare a se stessa in
particolar modo appariva in grado di tenere in ordine la casa di fare la spesa e
anche di seguire le cure e le terapie che le venivano prescritte da parte del
medico di famiglia”), di un accordo meramente verbale in forza del quale la avrebbe immediatamente ottenuto una somma ingentissima (quella Pt_1
ammessa ammonta già ad euro 370.000,00, in disparte i prelievi mediante carta 12
di cui si dirà), in aggiunta alla deIGnazione quale erede testamentario, a fronte di una obbligazione di assistenza personale in alcun modo precisata nella effettiva estensione e contenuto, cosicché, proprio per tale genericità, non sarebbe stato in concreto possibile denunciare un eventuale inadempimento.
Inverosimiglianza che contribuisce a supportare la motivazione concorrente in ordine alla invalidità delle dazioni di denaro effettuata dal Tribunale anche ai sensi degli artt. 428-775 c.c. nella misura in cui, anche se si volesse dare per provata (ma così non è) l'esistenza di un accordo, si tratterebbe di una donazione
– o comunque di un atto dispositivo con effetti palesemente pregiudizievoli per il disponente - compiuta da persona incapace di comprendere realmente il valore dei beni e gli effetti di negozi giuridici complessi.
Ed invero, diversamente da quanto prospettato dagli appellanti sulla scorta delle valutazioni dei loro consulenti di parte, la sussistenza all'epoca dei fatti di siffatto stato di incapacità naturale - collegato a problematiche genetiche della CP_2
(grave handicap uditivo, deficit cognitivo accertato dall'esame psichiatrico condotto dal c.t.u. e dai risultati, citati dallo stesso c.t.u., della Per_5 [...]
nel 2010 della dott.ssa , c.t. del P.M., che aveva riscontrato un CP_4 Pt_7
QI di 62 come punteggio della scala totale) e dal precoce abbandono scolare e dall'atteggiamento iperprotettivo dei genitori, ed aggravatosi dopo la morte della madre, avvenuta il 2.11.2008 - trova infatti concorde e granitica attestazione nelle relazioni di tutti i numerosi consulenti di ufficio nominati sia in sede civile che in sede penale (v. le relazioni del dott. da leggere nella sua interezza, della Per_7
dott.ssa , oltre che, soprattutto, del dott. , perito del primo Per_8 Per_9 13
processo penale, e dell'ausiliario nominato nel presente processo, senza aggiungere quelle degli ausiliari del P.M.) e suffragio nelle dichiarazioni, versate in atti, rese dal dott. . Tes_1
medico curante della anziana donna, ebbe a riferire infatti nel processo _10
penale, con ben maggiore precisione anche nella collocazione temporale dei fatti rispetto alla audizione avvenuta nel primo grado del presente giudizio, che la già nell'estate del 2008 – e quindi prima degli atti dispositivi in CP_2
questione e delle condizioni deliranti che resero necessario nel 2009 sottoporla ai due T.S.O. - aveva manifestato allucinazioni uditive (“Essendo a casa sua per
visitarla, mi diceva che sentiva praticamente delle voci che le dicevano alcune
cose..”), ragion per cui la aveva avviata a seguire un percorso terapeutico presso i servizi psichiatrici pubblici Cefalù, aggiungendo che la predetta alternava dei momenti di lucidità a momenti in cui “era parzialmente confusa”, spiegando tale concetto con la similitudine di una autovettura in preda a improvvisi perdite di controllo (“C'aveva uno slittamento, se posso usare il termine, cioè tipo come una
macchina sulla neve che sbanda, quindi che andava un pochino fuori”). Del resto,
la manifestazione nella Salamone delle allucinazioni uditive già prima della morte della madre è stata confermata dai testi , mentre la teste ha CP_3 Pt_6
confermato che già nell'estate 2008 la era stata presa in carico da CP_2
Centro Salute Mentale di Cefalù.
In conclusione, immune da censure è la declaratoria di nullità delle donazioni,
con conseguente sussistenza dell'obbligazione restitutoria in capo alla . Pt_1 14
Per quanto concerne il quantum, la prefata appellante sostiene che dagli importi percepiti dovrebbero decurtarsi le somme che erano state prelevate dal conto corrente co-intestato tramite la carta Postepay, quantomeno al netto dell'importo di euro 20.000,00 prelevato il 18.9.2009, quando la era ricoverata CP_2
presso l'ospedale di Cefalù nell'ambito del secondo T.S.O, e ciò per assenza di prova certa circa l'autore del prelievo.
La doglianza, sostanzialmente nuova, è comunque infondata tenuto conto. Va
innanzitutto rilevato che l'appello non ha contestato quanto riportato nella annotazione di indagine dei Carabinieri di San Mauro Castelverde in atti sul fatto che sentita a s.i.t., non solo riferiva ai militi di non essersi più recata CP_2
alla posta ma continuava a dare per esistente “il libretto di pensione” che era stato invece trattenuto da al momento della accensione del conto CP_5
corrente, così mostrando di essere all'oscuro della esistenza della carta. Va poi evidenziato che le dipendenti dell'ufficio postale del paese, le testi e Per_2
, hanno precisato che il prelievo doveva comunque avvenire per il Tes_2
tramite dell'impiegato addetto allo sportello in quanto all'epoca non esisteva il
POS esterno automatico, dato, quest'ultimo, di particolare rilievo in quanto esclude che della carta potessero servirsi soggetti diversi dagli intestatari del conto, condotta che sarebbe stata penalmente rilevante. In ogni caso, l'ipotesi dell'utilizzo della carta da parte di soggetti diversi dalla si presenta Pt_1
incompatibile con quanto da sempre da costei sostenuto circa il fatto di essersi occupata personalmente, per tutto il periodo in cui ebbe a fornire assistenza, di tutte le eIGenze di spesa della anziana vicina, cosa che avrebbe giustificato la 15
co-intestazione del conto. Del resto, che la avesse la disponibilità della Pt_1
carta bancomat è dimostrato proprio dalla operazione di prelievo - eseguita il
18.9.2009, quando la era ricoverata in ospedale - del cospicuo importo CP_2
di euro 20.000,00 in alcun modo rendicontato.
Venendo alle censure afferenti all'accoglimento della domanda revocatoria,
anch'esse si presentano prive di pregio.
Va evidenziato che l'appello non contiene una contestazione specifica circa la sussistenza del requisito della scientia fraudis in capo alla – Pt_1
ampiamente rivelato delle dichiarazioni mendaci rese dalla predetta al Giudice
Tutelare e ai , tese a nascondere i trasferimenti di denaro, operati in CP_3
rapida sequenza, che ebbero sostanzialmente a svuotare il conto co-intestato–
ma nega l'eventus damni sul rilievo che le condizioni patrimoniali della Pt_1
non vennero modificate da tali trasferimenti, essendo rimaste quelle antecedenti all'apertura del suddetto conto.
Si tratta, tuttavia, di una argomentazione di evidente inconsistenza ove si consideri che, ove la donataria non avesse contestualmente trasferito il denaro sui conti bancari dei figli, fornendo loro la provvista per l'acquisto dei due appartamenti, nel patrimonio della predetta sarebbero rimaste le somme oggetto dell'obbligo restitutorio.
Gli appellanti hanno poi chiesto di attribuire efficacia dirimente al giudicato di assoluzione sopravvenuto, prodotto nel corso di questo grado del giudizio.
In merito ad esso va tuttavia in primo luogo precisato che l'assoluzione della dal delitto di cui all'art.643 c.p. ha riguardato la condotta afferente alla Pt_1 16
redazione dei due testamenti olografi della datati 23.1.2009 e CP_2
10.10.2010, rinvenuti presso la sua abitazione e in cui era nominata erede universale, laddove sulla condotta relativa alla dazione del denaro si era già
svolto un precedente processo penale conclusosi con la declaratoria di prescrizione dei reati, in assenza delle condizioni di cui all'art.129 c.p.p. per un proscioglimento nel merito.
Per quanto poi attiene alla posizione dei figli della e dei rispettivi CP_3
compagni, la loro assoluzione dal delitto di riciclaggio in relazione alle somme loro fornite dalla madre e pacificamente utilizzate per l'acquisto dei due immobili
(come da loro stessi ammesso anche nel corso dell'esame davanti al giudice penale) si presenta sostanzialmente “neutra” in questa sede e ciò in quanto,
trattandosi di atti a titolo gratuito, non è richiesta dall'art.2901 c.c. la c.d.
partecipatio fraudis da parte dei beneficiari.
Quanto alla circostanza che si trattò di donazioni indirette degli immobili, le argomentazioni spese sul punto dalla sentenza impugnata, fondate sul rilievo della concatenazione anche temporale degli atti dispositivi (rilascio degli assegni
– acquisto dei cespiti che, trattandosi di immobili di civile abitazione, dovette certamente essere stata preceduta da visite e trattative con le parti venditrici) e sul principio di non-contestazione, non sono state fatte oggetto di specifica critica e si presentano pienamente compatibili con la condotta complessiva della
, volta a dissimulare la sostanziale spoliazione del patrimonio della Pt_1
attuata carpendo la fiducia di quest'ultima, e ad ostacolare il rintraccio CP_2
di quanto così ottenuto. 17
Del resto, la giurisprudenza di legittimità ha in più occasioni affermato che, “in
caso di acquisto di un immobile con denaro proprio del disponente ma con
intestazione ad altro soggetto che il disponente abbia inteso beneficiare, la
vendita costituisce un mero strumento formale di trasferimento della proprietà per
l'attuazione di un complesso procedimento di arricchimento del destinatario per
cui si ha donazione indiretta non già del denaro ma dell'immobile poiché
quest'ultimo è il bene che entra nel patrimonio del beneficiario” (Cass.
29924/2020 e conformi Cass. 14098/2022, 16680/2023).
Venendo al vaglio del gravame afferente al rigetto delle domande riconvenzionali proposte in via subordinata, si presenta all'evidenza immune da censure la statuizione della sentenza di primo grado che ha escluso che l'ammontare della condanna restitutoria a carico della vada decurtato dell'importo di euro Pt_1
15.190,35 che la predetta trasferì dal conto postale co-intestato più volte citato a quello co-intestato tra la e la in conseguenza della nomina di CP_2 Pt_6
quest'ultima all'ufficio di amministratore di sostegno della trattandosi CP_2
di somme residue pacificamente appartenenti alla stessa non avendo CP_2
peraltro la mai dedotto di avere contribuito con rimesse proprie ad Pt_1
alimentare il conto aperto nel gennaio del 2009.
Anche per quanto attiene alla richiesta di rimborso delle spese sostenute nell'interesse della le motivazioni della sentenza impugnata si CP_2
presentano convincenti. Infatti, a prescindere dalla adeguatezza dei documenti giustificativi, la non ha fornito prova circa il fatto di avere effettivamente Pt_1
sostenuto i suddetti esborsi con denaro proprio, avendo omesso di rendicontare 18
circa l'effettiva destinazione delle somme residuate dagli atti di liberalità –
tenendo conto che il conto co-intestato aveva avuto all'apertura una alimentazione per circa 450.000.00 euro, che la percepiva dei ratei CP_2
pensionistici e che su detto conto, come emerge dalla annotazione di indagine sopra menzionata e per come riferito in aula dal Luogotenente che Tes_3
aveva coordinato le attività investigative, erano state canalizzate anche utenze elettriche e telefoniche personali della – al netto di quanto da ultimo Pt_1
consegnato alla Pt_6
Meritevole di accoglimento si presenta, invece, il motivo di appello che critica la statuizione di rigetto della domanda volta a riconoscere il diritto della al Pt_1
pagamento del corrispettivo per le prestazioni assistenziali rese a favore della vicina di casa da dicembre 2008 al 26 novembre 2012, epoca in cui la CP_2
venne collocata in una struttura residenziale.
Tali prestazioni -in termini di assistenza alla persona, compreso l'accompagnamento a visite mediche e l'assistenza durante i ricoveri in T.S.O.,
pulizia della casa, etc. - risultano sufficientemente provate alla luce della deposizione della e dell'ulteriore materiale dichiarativo riversato in Pt_6
giudizio e richiamato nell'atto di appello.
La teste ha in particolare riferito, nel corso della sua deposizione in Pt_6
primo grado: i) che la dopo la morte della madre aveva continuato a CP_2
vivere da sola nella sua abitazione mostrandosi in grado di provvedere alle proprie eIGenze quotidiane, fermo restando che la le forniva aiuto;
ii) Pt_1
che dopo i ricoveri ospedalieri del 2009 l'anziana donna, per come dalla 19
dichiarante direttamente constatato, non apparve invece più in grado “di tenere
da sola in ordine la casa, di farsi la spesa e di cucinarsi il mangiare” e che in tutte queste attività fu “affiancata” dalla che al tempo le riferì che spesso Pt_1
dormiva a casa della iii) che “dopo un certo periodo” la CP_2 CP_2
stette meglio, riprese ad andare dal parrucchiere, a sottoporsi alle analisi mediche, a farsi curare i denti, sempre accompagnata dalla . Pt_1
Ora, comparando tali dichiarazioni con quanto sostenuto dalla in sede di Pt_1
interrogatorio formale, e tenendo conto della non contestazione da parte della appellata, si può ritenere plausibile che anche l'assistenza notturna fu effettivamente prestata, con diretto e pieno vantaggio per la beneficiaria, e che ebbe a durare circa sei mesi.
Ciò posto, siffatte prestazioni non possono ritenersi effettuate in adempimento di una obbligazione naturale ex art.2034 c.c., tenuto conto che la loro entità
travalica ampiamente i limiti dei doveri sociali connessi a rapporti di buon vicinato e/o di amicizia.
Pertanto, valutando un periodo di assistenza diurna protrattasi per quattro anni all'interno del quale collocare una presenza anche notturna di sei mesi, ed applicando i parametri retributivi di contrattazione collettiva all'epoca previsti per l'assistenza alla persona (euro 730,00 mensili per colf non convivente per 33 ore settimanali, euro 950,00 mensili per un badante convivente, livello BS), l'importo riconoscibile alla per l'assistenza prestata alla si può Pt_1 CP_2
equitativamente determinare nell'ammontare complessivo di euro 36.360,00
(euro 730,00 x 42 mesi + euro 950x 6 mesi). 20
Pertanto, in accoglimento di parziale riforma della sentenza di primo grado, la appellata va condannata a rifondere a l'importo di euro Parte_1
36.360,00, importo che va rivalutato dal dicembre 2012 ad oggi e su cui interessi compensativi al saggio legale, trattandosi di debito di valore ex art.2041 c.c. (v.
Cass. 28930/2022).
Ritiene la Corte che l'accoglimento, peraltro solo in favore della appellante
, di tale circoscritto motivo di impugnazione non giustifichi una modifica Pt_1
nella regolamentazione delle spese di lite, tanto più che non risulterebbe variato neppure lo scaglione tariffario di valore della causa (che rimarrebbe compreso,
anche in ipotesi di compensazione dei contrapposti crediti tra la e la CP_2
, nella fascia che va oltre 260.000,00 euro). Pt_1
Su tale punto la sentenza impugnata va solo corretta, come chiesto dagli appellanti, in relazione al lapsus compiuto dal Tribunale nel sommare le singole voci di compenso che aveva analiticamente indicato, per un totale rettificato pari ad euro 18.452,00.
Anche per il presente grado, per le ragioni appena esposte, gli appellanti vanno condannati a rifondere le spese di partecipazione della che si CP_2
liquidano, in base ai parametri tariffari (nei valori medi per la fase di studio,
minima per le altre fasi, in assenza di riapertura della attività istruttoria e di elementi di novità negli scritti difensivi), nell'importo complessivo di euro
12.254,00, disponendone il pagamento a favore dell'Erario trattandosi di parte ammessa a gratuito patrocinio.
P.Q.M.
21
La Corte definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti,
in parziale riforma della sentenza n.ro 220/2022 emessa dal Tribunale di Termini
Imerese il 21-22 marzo 2022, appellata da , Parte_1 CP_1
, , e
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4
- condanna a corrispondere a l'importo CP_2 Parte_1
di euro 36.360,00, su cui rivalutazione monetaria e interessi legali da dicembre 2012 alla data della presente sentenza;
- rettifica l'ammontare dei compensi di difesa liquidati in favore della riducendolo all'importo di euro 18.452,00; CP_2
- conferma nel resto.
Condanna gli appellanti, in solido tra loro, a rifondere le spese di partecipazione della appellata al presente grado, che liquida nell'importo di euro 12.254,00, oltre rimborso spese generali ex art.2 D.M. n.55/2014, c.p.a. e I.V.A. come per legge,
disponendone la distrazione a favore dell'Erario.
Palermo, 21.3.2025.
Il ConIGliere est. Il Presidente
Dott. Rossana Guzzo Dott. Giuseppe Lupo