Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 11/06/2025, n. 3645 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3645 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
In persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Gianna Maria Zannella Presidente
Dott. Camillo Romandini Consigliere rel.
Dott.ssa Maria Delle Donne Consigliere all'esito della camera di consiglio del 3.6.2025, ha pronunciato sulle conclusioni scritte delle parti, la seguente
SENTENZA
Nel giudizio civile iscritto al n. 5734/2023 tra:
con codice fiscale Controparte_1 P.IVA_1 sede legale in Benevento al Vico Noce, n.8 in persona del legale rappresentante pro tempore dottor , nato a [...] il [...], C.F.: Controparte_2 [...]
, ivi residente a[...], elettivamente domiciliato alla Via C.F._1
Goduti - Pal. – presso lo studio dell'avv. Pellegrino Cavuoto Parte_1
- ATTORE INRIASSUNZIONE -
CONTRO
(C.F. ) in persona del Controparte_3 P.IVA_2
Presidente Dott. con sede in Via Sardegna n. 129, rappresentata e Controparte_4 CP_3 difesa giusta procura in calce al presente atto dall'avv. Amedeo Pomponio del Foro di
(c.f.: notifiche a mezzo telefax: 063208213; notifiche a CP_3 C.F._2
- CONVENUTA IN RIASSUNZIONE -
Oggetto: giudizio di riassunzione.
MOTIVAZIONE
La presente sentenza non attiene alla materia della impresa.
Con atto di citazione ritualmente notificato, la ha Controparte_1 riassunto dinanzi all'intestata Corte in diversa composizione, il giudizio nei confronti della all'esito della pronuncia della Corte di Cassazione Controparte_3 che ha cassato con rinvio la precedente statuizione della Corte che aveva dichiarato inammissibile per violazione dell'art. 342 c.p.c. la sentenza del Tribunale di Roma.
Quest'ultimo aveva respinto le domande dalla odierna attrice diretta ad ottenere una declaratoria di nullità delle clausole contrattuali relative sia al c/c ordinario che a quello per finanziamento fatture, nonché di ripetizione delle maggiori somme versate oltre al conseguente risarcimento dei danni patiti.
Ha, quindi, così concluso:
“Accogliere il proposto appello e, in riforma della impugnata sentenza, accertato che la convenuta ha indebitamente contabilizzato somme non dovute, come innanzi precisato, per l'effetto condannare la banca al pagamento, in favore dell'appellante, della somma di euro 12.067,74, oltre interessi legali a decorrere dalla domanda o a quella somma maggiore o minore che l'adita Corte riterrà dover determinare, anche mediante nomina collegiale di
CTU, come richiesto dalla correntista;
in via gradata, accertare il saldo dei conti oggetto di causa e determinarli nella misura indicata dal ctp di parte attrice o in quella somma che riterrà dover determinare l'adita
Corte;
pag. 2/5 rivalsa delle spese processuali del doppio grado del giudizio, oltre a quelle del giudizio di legittimità con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario”.
Nel costituirsi e nel contestare le avverse domande in quanto, a suo dire, infondate in fatto e diritto, la banca ha a sua volta rassegnato le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte adita, disattesa ogni contraria istanza,
1) Rigettare l'appello perché inammissibile e comunque infondato e non provato;
2) Con vittoria di spese”.
E' stata disposta una ctu. contabile all'esito della quale, alla udienza a trattazione scritta del
26.11.2024, sulle conclusioni delle parti, la Corte ha riservato la decisione previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
La Corte di Cassazione, come detto, nulla ha statuito nel merito, essendosi limitata ad affermare la erroneità della sentenza cassata per avere erroneamente la Corte di Appello dichiarato inammissibile, per la ritenuta mancanza di specificità dei motivi, il gravame proposto dalla società avverso la sentenza del Tribunale di Roma che, a sua volta, aveva respinto le domande attoree affermando “che la domanda attrice è basata prevalentemente sull'enunciazione di teorici principi giuridici e non su elementi probatori in grado di sostenerli o di smentire i chiari contenuti delle risultanze contrattuali prodotte dalla banca”.
Ciò detto, occorre evidenziare fin da subito che la espletata ctu. ha riconosciuto, per il rapporto di conto corrente ordinario n. 4724, “nella lettera di trasparenza delle condizioni contrattuali viene indicata sia la periodicità di calcolo trimestrale che i tassi sia intra fido che extra fido”
Ha poi ulteriormente precisato per il rapporto di finanziamenti fatture che “le condizioni indicate ad entrami i conti si riferiscono ad entrambi i conti”, così evidenziando che in realtà non vi era alcuna autonomia del conto anticipi rispetto a quello ordinario.
Dunque, dalle conclusioni precisate dalla stessa parte attrice, la attenzione del Collegio deve ritenersi limitata rispetto alle originarie domande proposte dalla stessa che vanno, quindi, respinte.
pag. 3/5 Prendendo dunque le mosse dal contratto di c/c ordinario, la doglianza è limitata alla nullità della sola clausola che prevedeva l'applicazione della CMS in quanto non contenente il criterio della sua relativa determinazione perchè indicava semplicemente lo “0,1250% nel fido e lo 0,87500% oltre fido”.
Va a questo punto ricordato che la S.C. ha affrontato più volte, anche di recente, il tema della validità o meno della clausola di previsione della CMS ed ha ribadito il principio già affermato in precedenza, per cui può ritenersi nulla la detta clausola solo nel caso di indeterminatezza effettiva e reale, non essendo viceversa riscontrabile ove i canoni ermeneutici consentano all'interprete di individuare il periodo di riferimento ai fini della sua determinabilità (Cass. Ord. 29.2.2024 n. 5359 e 15.2.2024 n. 1373).
E' allora da valutarsi, anche nel caso concreto, se dall'intero testo contrattuale fosse o meno determinabile la detta CMS.
Fatta questa premessa ed esaminando le risultanze della ctu., emerge che nel contratto in oggetto “nella lettera di trasparenza delle condizioni contrattuali viene indicata sia la periodicità di calcolo trimestrale che i tassi sia intra fido che extra fido”.
Ne consegue, la piena determinabilità della citata CMS con la ovvia validità di essa, essendo indicati tutti gli elementi per il suo addebito nel rispetto delle predette condizioni contrattuali.
In ragione di tale conclusione, deve ritenersi che sia condividersi la conclusione a cui è pervenuto il ctu. con riferimento a quella n. 18 che ha considerato anche la CMS pervenendo ad un ricalcolo a credito della correntista di € 64,09 alla data del 30.9.2014, saldo quest'ultimo come correttamente riportato negli estratti di c/c.
La domanda, in parte qua, deve essere pertanto respinta.
Quanto al conto anticipi finanziamento si osserva invece quanto segue: il ctu. ha premesso che anche le condizioni di c/c anticipo fatture sono esattamente individuate con lettera di trasparenza regolarmente sottoscritta del 18.11.2022 nonché nel contratto del 9.1.2023, sicchè relativamente a detto profilo la domanda attorea non può che essere respinta.
Anche all'esito del ricalcolo alla stregua delle suddette condizioni, il saldo pari a zero.
Ne consegue, da quanto sopra esposto, che le domande attoree devono essere in toto respinte con la conseguente conferma della sentenza di primo grado.
pag. 4/5 Le spese del precedente giudizio di appello e di quello in riassunzione seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Quelle di Legittimità possono essere invece interamente compensate tra le parti.
Vanno poste definitivamente carico della società attrice le spese della espletata ctu. come già liquidate per decreto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando sulle domande proposte dalla società nei confronti della Controparte_1 [...]
ogni ulteriore domanda ed eccezione respinte, così provvede: Controparte_3
rigetta le domande attoree a conferma della sentenza del Tribunale di Roma.
Condanna la società medesima alla rifusione in favore della controparte delle spese e competenze del giudizio di primo grado come già liquidate nella sentenza impugnata, nonché alla rifusione di quelle del precedente giudizio di appello che si liquidano in €
2.500,00, per competenze, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, e di quelle del presente grado che pure si liquidano in ugual misura in € 2.500,00 per competenze oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Compensa per intero tra le parti le spese e competenze del giudizio di Legittimità.
Pone definitivamente a carico della società attrice le spese della espletata ctu.
Così deciso alla camera di consiglio del 3.6.2025.
Il Presidente
Dott.ssa Gianna Maria Zannella
Il Consigliere Relatore
Dott. Camillo Romandini
pag. 5/5