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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 25/03/2025, n. 232 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 232 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
R.V.G. 1946/2024
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice relatore
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 02.05.2024 da
, (C.F. ; Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ), CP_1 C.F._2
entrambi con il patrocinio dell'Avv. D'OVIDIO MARTA e con domicilio eletto presso il suo studio sito in Sesto San Giovanni (MI), Via Monte San Michele n. 135;
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Abbiategrasso, in data 30/08/2020,
(atto n. 3, Parte II, Serie A, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2020); separati consensualmente con Sentenza n. 182/2024, emessa il 27/06/2024, pubbl. il
03/07/2024, pronunciata da questo Tribunale, passata in giudicato;
E con l'intervento del pubblico ministero, che nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
“
1.I coniugi dichiarano di essere autosufficienti e rinunciano in via definitiva alla richiesta di mantenimento per sé.
2.I coniugi concordano nel dividere la somma di cui al fondo investimenti alla naturale scadenza (febbraio 2026) con le seguenti percentuali: 65% al Sig. e 35% alla CP_1
Sig.ra . Pt_1
pag. 1 di 3
3.I coniugi dichiarano di avere altresì definito ogni ulteriore questione economica tra essi avente ad oggetto sia beni mobili che risparmi e/o altri investimenti e di non avere null'altro a che pretendere reciprocamente ad eccezione di quanto al presente ricorso.
4.I coniugi si autorizzano reciprocamente al rinnovo e/o rilascio dei documenti validi per
l'espatrio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 02.05.2024, hanno congiuntamente chiesto di ottenere cumulativamente la pronuncia di separazione e, decorsi i termini di legge, la contestuale pronuncia di divorzio ex art. 473 bis 49 comma 1 e 473 bis 51 cpc.
Con sentenza del Tribunale di Pavia n. 182/2024, emessa il 27/06/2024, pubbl. il
03/07/2024 è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, stante il passaggio in giudicato della sentenza di separazione, le parti hanno indicato le condizioni di divorzio, hanno precisato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III c.p.c.
Si dà atto che è stata data comunicazione al PM ai sensi degli artt. 70 e 71 cpc.
Rileva il Collegio che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio avanzata da entrambe le parti deve essere accolta, in quanto fondata.
Sussistono infatti i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I,
n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898 e successive modifiche, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Trattandosi di ricorso presentato dalle Parti congiuntamente, nulla viene pronunciato in ordine alle spese di lite del presente procedimento.
P.Q.M.
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando così statuisce:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e da n Abbiategrasso, in data Parte_1 CP_1
30/08/2020, (atto n. 3, Parte II, Serie A, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2020); il giorno 30/08/2020;
pag. 2 di 3 2) ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
3) prende atto delle statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) nulla sulle spese.
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 14.03.2025
Il Giudice Est. La Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Dott.ssa Marina Bellegrandi
pag. 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
R.V.G. 1946/2024
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice relatore
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 02.05.2024 da
, (C.F. ; Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ), CP_1 C.F._2
entrambi con il patrocinio dell'Avv. D'OVIDIO MARTA e con domicilio eletto presso il suo studio sito in Sesto San Giovanni (MI), Via Monte San Michele n. 135;
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Abbiategrasso, in data 30/08/2020,
(atto n. 3, Parte II, Serie A, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2020); separati consensualmente con Sentenza n. 182/2024, emessa il 27/06/2024, pubbl. il
03/07/2024, pronunciata da questo Tribunale, passata in giudicato;
E con l'intervento del pubblico ministero, che nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
“
1.I coniugi dichiarano di essere autosufficienti e rinunciano in via definitiva alla richiesta di mantenimento per sé.
2.I coniugi concordano nel dividere la somma di cui al fondo investimenti alla naturale scadenza (febbraio 2026) con le seguenti percentuali: 65% al Sig. e 35% alla CP_1
Sig.ra . Pt_1
pag. 1 di 3
3.I coniugi dichiarano di avere altresì definito ogni ulteriore questione economica tra essi avente ad oggetto sia beni mobili che risparmi e/o altri investimenti e di non avere null'altro a che pretendere reciprocamente ad eccezione di quanto al presente ricorso.
4.I coniugi si autorizzano reciprocamente al rinnovo e/o rilascio dei documenti validi per
l'espatrio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 02.05.2024, hanno congiuntamente chiesto di ottenere cumulativamente la pronuncia di separazione e, decorsi i termini di legge, la contestuale pronuncia di divorzio ex art. 473 bis 49 comma 1 e 473 bis 51 cpc.
Con sentenza del Tribunale di Pavia n. 182/2024, emessa il 27/06/2024, pubbl. il
03/07/2024 è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, stante il passaggio in giudicato della sentenza di separazione, le parti hanno indicato le condizioni di divorzio, hanno precisato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III c.p.c.
Si dà atto che è stata data comunicazione al PM ai sensi degli artt. 70 e 71 cpc.
Rileva il Collegio che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio avanzata da entrambe le parti deve essere accolta, in quanto fondata.
Sussistono infatti i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I,
n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898 e successive modifiche, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Trattandosi di ricorso presentato dalle Parti congiuntamente, nulla viene pronunciato in ordine alle spese di lite del presente procedimento.
P.Q.M.
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando così statuisce:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e da n Abbiategrasso, in data Parte_1 CP_1
30/08/2020, (atto n. 3, Parte II, Serie A, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2020); il giorno 30/08/2020;
pag. 2 di 3 2) ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
3) prende atto delle statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) nulla sulle spese.
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 14.03.2025
Il Giudice Est. La Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Dott.ssa Marina Bellegrandi
pag. 3 di 3