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Sentenza 8 aprile 2024
Sentenza 8 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 08/04/2024, n. 1864 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1864 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona del g.o.p. dr. Marino Pelosi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I° grado iscritta al n. 4081/2016 R.G., avente ad oggetto: inadempimento contrattuale;
Tra
, rappresentato e difeso da sé medesimo, elett.te dom.to in Salerno via Parte_1
Negri n.21;
Attore
Contro
, in persona del legale rapp.te p.t. rapp.ta e difesa dall'avv. Malandrino Controparte_1
Carmela, unitamente alla quale elett.te domicilia in Salerno, presso la Filiale dell
[...]
di Pastena;
Organizzazione_1
Convenuta
Nonché
, in persona del legale rapp.te p.t. Controparte_2
Convenuta contumace
Conclusioni: come da verbale di udienza del 17.11.2023
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, l'attore avv. conveniva le Pt_1 Pt_1 [...]
e l di Salerno , dinnanzi al Tribunale di Salerno CP_1 Controparte_3
per ivi sentirle condannare al risarcimento del danno pari ad € 5.000,00 “per non avergli consentito di adeguatamente ricostruire l'escursus delle operazioni al fine di organizzare la difesa “fiscale” nei confronti dell'Ente fiscale;
nonché al pagamento della somma di €
9.296,93 a titolo di risarcimento del danno corrispondente all'IVA addebitatagli, assumendo che in data 3.6.2015 aveva ricevuto dall di Salerno atto di avviso con cui Organizzazione_2 gli veniva comunicato di essere sottoposto ad indagini finanziarie relativamente all'anno 2010
e 2011.
Sosteneva l'attore che l'indagine era partita già da alcuni mesi prima, tant'è che già nel marzo dello stesso anno gli erano pervenute informative da vari istituti bancari circa il ricevimento di richieste di accertamenti da parte dell . Organizzazione_2
L'accertamento avviato dall si basava sul DPR. N. 633 del 1972, ai sensi Organizzazione_2
dell'art. 51. Lo stesso articolo alla lett. 7) prevedeva che l'ente finanziario, una volta ricevuta la richiesta di informative da parte dell'Ente fiscale, ne dava prontamente notizia immediata al soggetto interessato (ovvero sottoposto all'indagine).
Ed invero, mentre i vari istituti di credito avevano provveduto in tal senso, le convenute
[...]
– ove l'attore intratteneva rapporto di conto di deposito –pur avendo fornito CP_1
all'Amministrazione fiscale tutti i dati relativi alle operazioni eseguite sul conto di deposito relativo all'anno 2010/2011, non avevano però provveduto ad informare l'istante, (violando così il summenzionato art. 51 , lett. 7), di essere sottoposto ad accertamento e verifiche contabili, nonché di aver inviato all'Ente Fiscale l'informativa di tutte le operazioni eseguite sul conto di deposito.
Sosteneva altresì l'attore che la natura e il senso di tale disposto normativo (violato dal convenuto) è teso a tutelare anche il soggetto sottoposto all'indagine al fine di potergli garantire il diritto di difesa dinanzi all'indagine cui è sottoposto. Già per tale inadempienza l'attore inviava lettera legale di contestazione alle convenute in data 20.6.2015 non ricevendo il benché minimo riscontro dai convenuti;
che l'inadempimento contrattuale delle
[...]
nei confronti dell'attore si perpetrava anche successivamente in relazione al Controparte_1
suddetto contratto di deposito intercorrente (contratto di deposito di cui al conto di deposito postale n. 31139610 acceso presso le 5); che infatti, nel corso Organizzazione_3
degli accertamenti in atto, l richiedeva all'attore la giustificazione di Organizzazione_2
alcune operazioni sul suddetto conto per le quali quest'ultimo formulava apposita richiesta scritta tesa ad ottenere copia contabile alle relativamente a n. 3 assegni versati. CP_1
Nonostante tale richiesta (del 4.11.2015), corredata da preventivo e rituale versamento di bollettino postale per il rilascio delle copie cartacee inerenti le operazioni suddette, le
[...]
non provvedevano a fornire la suddetta documentazione, pregiudicando così l'attore, CP_1
non consentendogli di poter giustificare al Fisco le suddette tre operazioni il cui ammontare complessivo era pari ad €. 2.600,00; che l con conseguente atto di Organizzazione_2 accertamento del 16.2.2016, non riteneva giustificate n. 4 operazioni postali, proprio per mancanza di supporto cartaceo, concludendo per un accertamento complessivo di reddito da lavoro autonomo per €. 46.041,00. Poiché l'istante nell'anno 2011 operava con regime fiscale semplificato, non era tenuto ad applicare la relativa Iva ex lege n.244/2007 sulle fatture rilasciate. Tale condizione era prevista per redditi entro i 30.000,00 Euro, contemplando la tolleranza di superamento del tetto ma comunque entro i 45.000,00 euro. Pertanto il suddetto accertamento per complessivi €. 46.041,00 aveva fatto sì che l Organizzazione_2
applicasse, tra le altre sanzioni, anche l'aliquota Iva a carico dell'attore sull'intero importo di
€. 46.041,00 richiedendo, a titolo di sanzione, l'ulteriore somma di €. 9.296,93 per Iva e interessi, che andava ad aggiungersi alle altre sanzioni comminate;
che l'attore si era visto gravare, pertanto, per il solo superamento del tetto di €. 1.041,00 di differenza (limite di tolleranza entro €. 45.000,00, accertamento per €. 46.041,00) l'ulteriore richiesta della suddetta Iva per €. 9.296,93. Tale aggravio ai danni dell'attore non avrebbe avuto luogo se le convenute avessero diligentemente fornito la documentazione Controparte_1
legittimamente richiesta come sopra precisato, violando così anche i principi più elementari che attengono alla correttezza e diligenza del contraente nel rapporto di deposito intercorrente tra le parti (artt. 1175, 1176 e segg. c.c. ). In conseguenza di quanto sopra l'attore è stato costretto a definire con l una complessiva sanzione per Organizzazione_2
la esorbitante cifra di €. 22.668,28 solo per l'anno 2011 (di cui, come detto € 9.296,93 solo per IVA).
Si costituiva contestando l'assunto attoreo e chiedendo il rigetto della Controparte_1
domanda siccome del tutto infondata sia in fatto sia in diritto.
Non si costituiva Agenzia n.5 di Salerno. Controparte_1
Acquisita la documentazione la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni sino a pervenire ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 17.11.2023 allorquando veniva assegnata a sentenza senza la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. come da espressa rinuncia del Difensore dell'attore.
Preliminarmente va dichiarata la contumacia di 5 di Salerno la quale, Controparte_4
sebbene regolarmente evocata in giudizio, non si costituiva.
Sempre preliminarmente va ricordato che, in materia di inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte del suo diritto e limitarsi ad allegare la circostanza dell'inadempimento di controparte, mentre grava sul convenuto debitore l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr., cass. civ., sez. un., 30.10.01, n. 13533).
Secondo l'art. 1223 c.c., poi, in materia contrattuale, i danni risarcibili sono solo quelli che discendono in maniera diretta ed immediata dall'inadempimento riscontrato.
A tal proposito si rende necessario indagare l'esistenza di un duplice nesso di causalità: uno fra comportamento ed evento, per poter configurare una responsabilità ed uno fra evento e danno, per delineare i confini di detta responsabilità ed imputare all'inadempimento le singole conseguenze dannose, che ne siano conseguenza diretta ed immediata (sentenza n.
9374/2006).
Ciò detto la domanda proposta dall'attore non può essere accolta.
Nel caso di specie, non essendo in contestazione il rapporto contrattuale sorto tra le parti,
l'attore allega l'inadempimento di in quanto quest'ultima non aveva CP_1
provveduto ad informare lo stesso attore, (violando così il summenzionato art. 51 dpr 633/72, lett. 7), di essere sottoposto ad accertamento e verifiche contabili, nonché di aver inviato all'Ente Fiscale l'informativa di tutte le operazioni eseguite sul conto di deposito;
così come per il mancato rilascio delle copie cartacee inerenti le operazioni di versamento, le
[...]
non provvedevano a fornire la suddetta documentazione. CP_1
Pur non essendo stata mai contestate dalla convenuta dette circostanze va ricordato che ai sensi dell'art.
6-bis dello statuto del contribuente (l. 27.7.2000, n. 212) “tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria sono preceduti,
a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo”. L'amministrazione finanziaria, per consentire il contradditorio, notifica al contribuente lo schema del provvedimento impositivo assegnando un termine non inferiore a 60 giorni per consentire la produzione di controdeduzioni, ovvero, su richiesta, per accedere ed estrarre copia degli atti del fascicolo.
L'attore, in virtù del dettato normativo di cui sopra, nel caso di specie, avrebbe potuto comunque accedere agli atti del fascicolo, estrare copia, ed approntare le migliori difese.
Gli esiti dell'accertamento e le sanzioni subite dall'attore non possono, pertanto, essere addebitate alla convenuta e ricondotte etiologicamente, come l'attore vorrebbe, all'allegato inadempimento.
Per quanto sopra la domanda attorea va rigettata. Le spese di lite in considerazione della peculiarità delle questioni poste all'esame del
Tribunale vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in persona del g.o.p. Marino Pelosi, definitivamente pronunciando sulla controversia recante R.G. n. 4081/16, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) Rigetta la domanda proposta dall'attore;
2) Compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
Così deciso in Salerno il 5.4.2024
Il g.o.p.
Dr. Marino Pelosi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona del g.o.p. dr. Marino Pelosi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I° grado iscritta al n. 4081/2016 R.G., avente ad oggetto: inadempimento contrattuale;
Tra
, rappresentato e difeso da sé medesimo, elett.te dom.to in Salerno via Parte_1
Negri n.21;
Attore
Contro
, in persona del legale rapp.te p.t. rapp.ta e difesa dall'avv. Malandrino Controparte_1
Carmela, unitamente alla quale elett.te domicilia in Salerno, presso la Filiale dell
[...]
di Pastena;
Organizzazione_1
Convenuta
Nonché
, in persona del legale rapp.te p.t. Controparte_2
Convenuta contumace
Conclusioni: come da verbale di udienza del 17.11.2023
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, l'attore avv. conveniva le Pt_1 Pt_1 [...]
e l di Salerno , dinnanzi al Tribunale di Salerno CP_1 Controparte_3
per ivi sentirle condannare al risarcimento del danno pari ad € 5.000,00 “per non avergli consentito di adeguatamente ricostruire l'escursus delle operazioni al fine di organizzare la difesa “fiscale” nei confronti dell'Ente fiscale;
nonché al pagamento della somma di €
9.296,93 a titolo di risarcimento del danno corrispondente all'IVA addebitatagli, assumendo che in data 3.6.2015 aveva ricevuto dall di Salerno atto di avviso con cui Organizzazione_2 gli veniva comunicato di essere sottoposto ad indagini finanziarie relativamente all'anno 2010
e 2011.
Sosteneva l'attore che l'indagine era partita già da alcuni mesi prima, tant'è che già nel marzo dello stesso anno gli erano pervenute informative da vari istituti bancari circa il ricevimento di richieste di accertamenti da parte dell . Organizzazione_2
L'accertamento avviato dall si basava sul DPR. N. 633 del 1972, ai sensi Organizzazione_2
dell'art. 51. Lo stesso articolo alla lett. 7) prevedeva che l'ente finanziario, una volta ricevuta la richiesta di informative da parte dell'Ente fiscale, ne dava prontamente notizia immediata al soggetto interessato (ovvero sottoposto all'indagine).
Ed invero, mentre i vari istituti di credito avevano provveduto in tal senso, le convenute
[...]
– ove l'attore intratteneva rapporto di conto di deposito –pur avendo fornito CP_1
all'Amministrazione fiscale tutti i dati relativi alle operazioni eseguite sul conto di deposito relativo all'anno 2010/2011, non avevano però provveduto ad informare l'istante, (violando così il summenzionato art. 51 , lett. 7), di essere sottoposto ad accertamento e verifiche contabili, nonché di aver inviato all'Ente Fiscale l'informativa di tutte le operazioni eseguite sul conto di deposito.
Sosteneva altresì l'attore che la natura e il senso di tale disposto normativo (violato dal convenuto) è teso a tutelare anche il soggetto sottoposto all'indagine al fine di potergli garantire il diritto di difesa dinanzi all'indagine cui è sottoposto. Già per tale inadempienza l'attore inviava lettera legale di contestazione alle convenute in data 20.6.2015 non ricevendo il benché minimo riscontro dai convenuti;
che l'inadempimento contrattuale delle
[...]
nei confronti dell'attore si perpetrava anche successivamente in relazione al Controparte_1
suddetto contratto di deposito intercorrente (contratto di deposito di cui al conto di deposito postale n. 31139610 acceso presso le 5); che infatti, nel corso Organizzazione_3
degli accertamenti in atto, l richiedeva all'attore la giustificazione di Organizzazione_2
alcune operazioni sul suddetto conto per le quali quest'ultimo formulava apposita richiesta scritta tesa ad ottenere copia contabile alle relativamente a n. 3 assegni versati. CP_1
Nonostante tale richiesta (del 4.11.2015), corredata da preventivo e rituale versamento di bollettino postale per il rilascio delle copie cartacee inerenti le operazioni suddette, le
[...]
non provvedevano a fornire la suddetta documentazione, pregiudicando così l'attore, CP_1
non consentendogli di poter giustificare al Fisco le suddette tre operazioni il cui ammontare complessivo era pari ad €. 2.600,00; che l con conseguente atto di Organizzazione_2 accertamento del 16.2.2016, non riteneva giustificate n. 4 operazioni postali, proprio per mancanza di supporto cartaceo, concludendo per un accertamento complessivo di reddito da lavoro autonomo per €. 46.041,00. Poiché l'istante nell'anno 2011 operava con regime fiscale semplificato, non era tenuto ad applicare la relativa Iva ex lege n.244/2007 sulle fatture rilasciate. Tale condizione era prevista per redditi entro i 30.000,00 Euro, contemplando la tolleranza di superamento del tetto ma comunque entro i 45.000,00 euro. Pertanto il suddetto accertamento per complessivi €. 46.041,00 aveva fatto sì che l Organizzazione_2
applicasse, tra le altre sanzioni, anche l'aliquota Iva a carico dell'attore sull'intero importo di
€. 46.041,00 richiedendo, a titolo di sanzione, l'ulteriore somma di €. 9.296,93 per Iva e interessi, che andava ad aggiungersi alle altre sanzioni comminate;
che l'attore si era visto gravare, pertanto, per il solo superamento del tetto di €. 1.041,00 di differenza (limite di tolleranza entro €. 45.000,00, accertamento per €. 46.041,00) l'ulteriore richiesta della suddetta Iva per €. 9.296,93. Tale aggravio ai danni dell'attore non avrebbe avuto luogo se le convenute avessero diligentemente fornito la documentazione Controparte_1
legittimamente richiesta come sopra precisato, violando così anche i principi più elementari che attengono alla correttezza e diligenza del contraente nel rapporto di deposito intercorrente tra le parti (artt. 1175, 1176 e segg. c.c. ). In conseguenza di quanto sopra l'attore è stato costretto a definire con l una complessiva sanzione per Organizzazione_2
la esorbitante cifra di €. 22.668,28 solo per l'anno 2011 (di cui, come detto € 9.296,93 solo per IVA).
Si costituiva contestando l'assunto attoreo e chiedendo il rigetto della Controparte_1
domanda siccome del tutto infondata sia in fatto sia in diritto.
Non si costituiva Agenzia n.5 di Salerno. Controparte_1
Acquisita la documentazione la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni sino a pervenire ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 17.11.2023 allorquando veniva assegnata a sentenza senza la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. come da espressa rinuncia del Difensore dell'attore.
Preliminarmente va dichiarata la contumacia di 5 di Salerno la quale, Controparte_4
sebbene regolarmente evocata in giudizio, non si costituiva.
Sempre preliminarmente va ricordato che, in materia di inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte del suo diritto e limitarsi ad allegare la circostanza dell'inadempimento di controparte, mentre grava sul convenuto debitore l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr., cass. civ., sez. un., 30.10.01, n. 13533).
Secondo l'art. 1223 c.c., poi, in materia contrattuale, i danni risarcibili sono solo quelli che discendono in maniera diretta ed immediata dall'inadempimento riscontrato.
A tal proposito si rende necessario indagare l'esistenza di un duplice nesso di causalità: uno fra comportamento ed evento, per poter configurare una responsabilità ed uno fra evento e danno, per delineare i confini di detta responsabilità ed imputare all'inadempimento le singole conseguenze dannose, che ne siano conseguenza diretta ed immediata (sentenza n.
9374/2006).
Ciò detto la domanda proposta dall'attore non può essere accolta.
Nel caso di specie, non essendo in contestazione il rapporto contrattuale sorto tra le parti,
l'attore allega l'inadempimento di in quanto quest'ultima non aveva CP_1
provveduto ad informare lo stesso attore, (violando così il summenzionato art. 51 dpr 633/72, lett. 7), di essere sottoposto ad accertamento e verifiche contabili, nonché di aver inviato all'Ente Fiscale l'informativa di tutte le operazioni eseguite sul conto di deposito;
così come per il mancato rilascio delle copie cartacee inerenti le operazioni di versamento, le
[...]
non provvedevano a fornire la suddetta documentazione. CP_1
Pur non essendo stata mai contestate dalla convenuta dette circostanze va ricordato che ai sensi dell'art.
6-bis dello statuto del contribuente (l. 27.7.2000, n. 212) “tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria sono preceduti,
a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo”. L'amministrazione finanziaria, per consentire il contradditorio, notifica al contribuente lo schema del provvedimento impositivo assegnando un termine non inferiore a 60 giorni per consentire la produzione di controdeduzioni, ovvero, su richiesta, per accedere ed estrarre copia degli atti del fascicolo.
L'attore, in virtù del dettato normativo di cui sopra, nel caso di specie, avrebbe potuto comunque accedere agli atti del fascicolo, estrare copia, ed approntare le migliori difese.
Gli esiti dell'accertamento e le sanzioni subite dall'attore non possono, pertanto, essere addebitate alla convenuta e ricondotte etiologicamente, come l'attore vorrebbe, all'allegato inadempimento.
Per quanto sopra la domanda attorea va rigettata. Le spese di lite in considerazione della peculiarità delle questioni poste all'esame del
Tribunale vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in persona del g.o.p. Marino Pelosi, definitivamente pronunciando sulla controversia recante R.G. n. 4081/16, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) Rigetta la domanda proposta dall'attore;
2) Compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
Così deciso in Salerno il 5.4.2024
Il g.o.p.
Dr. Marino Pelosi