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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 30/04/2025, n. 697 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 697 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 556/2025
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Seconda Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 556/2025
Oggi 30 aprile 2025, alle ore 11.04, innanzi al dott. Alfredo Spitaleri, sono comparsi:
- per l l'Avv. LUIGI Parte_1
BORGIA il quale preliminarmente chiede dichiararsi la contumacia del convenuto;
quindi, insiste nell'accoglimento della domanda.
Il Giudice invita l'Avv. Borgia a precisare le conclusioni e a discutere oralmente la causa.
L'Avv. Borgia si riporta al ricorso introduttivo, rilevando che risulta dagli atti ivi citati l'accettazione tacita dell'eredità da parte del il quale, nello specifico, si è Pt_2
costituito nel giudizio di divisione endoesecutiva senza nulla eccepire in ordine alla propria qualità di erede accettante e, nel corso del sopralluogo effettuato alla presenza del custode giudiziale, ha dichiarato a verbale di essere comproprietario dei beni ereditari.
Il Giudice,
Si ritira in camera di consiglio. Quindi, rientrato dalla camera di consiglio, ha pronunciato e pubblicato la seguente sentenza dandone lettura in udienza ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
IL GIUDICE dott. Alfredo Spitaleri
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
Pag. 1 di 5 N. R.G. 556/2025
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Nella persona del Giudice dott. Alfredo Spitaleri, in funzione di Giudice Unico, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. r.g. 556/2025
PROMOSSA DA
(C.F. , in Parte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'Avv. Luigi Borgia, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ); CP_1 C.F._1
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Precisate le conclusioni come da verbale in atti, la causa è stata posta in decisione all'udienza del 30.04.2025, all'esito della discussione orale ai sensi dell'art. 281-sexies
c.p.c.
Pag. 2 di 5 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Con ricorso ex artt. 281-decies e ss. c.p.c., l Parte_1
ha chiesto accertarsi che ha accettato tacitamente l'eredità
[...] CP_1
relitta da , sulla base di comportamenti concludenti posti in essere Persona_1
successivamente all'apertura della successione.
2. - Radicatosi il contraddittorio, non si è costituito in giudizio , del quale CP_1
va in questa sede dichiarata la contumacia, stante la ritualità e tempestività della notificazione dell'atto introduttivo del presente giudizio e del decreto di fissazione udienza.
3. - Omessa ogni attività istruttoria, la causa è stata posta in decisione alla prima udienza del 30.04.2025, sulle conclusioni precisate come da verbale in atti, all'esito della discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c.
4. - La domanda è fondata.
4.1. - Com'è noto, la qualità di erede non si acquista automaticamente per effetto della mera delazione successoria, ma richiede l'accettazione dell'eredità, che può essere espressa o tacita, ai sensi degli artt. 475 e 476 c.c.
In particolare, l'accettazione tacita ricorre quando il chiamato compie un atto che presuppone necessariamente la volontà di accettare e che non avrebbe diritto di compiere se non nella qualità di erede.
4.2. - Nel caso di specie, risulta dagli atti di causa che : CP_1
ha presentato la denuncia di successione per la morte del padre;
Persona_1
ha effettuato la voltura catastale degli immobili pervenutigli iure hereditatis;
si è costituito nel giudizio di divisione endoesecutiva iscritto al n. 6105/2019
R.G., senza sollevare eccezioni di sorta circa la propria qualità di chiamato;
ha dichiarato al CTU ed al custode giudiziario, in occasione del sopralluogo effettuato il 13.12.2021, di essere proprietario della quota di 1/2 degli immobili in divisione;
ha materialmente consegnato le chiavi degli immobili stessi.
Pag. 3 di 5 4.3. - Tali comportamenti, valutati nel loro complesso, integrano in modo univoco e inequivoco un'accettazione tacita dell'eredità.
In particolare, la voltura catastale, la dichiarazione di essere comproprietario e la partecipazione non contestata al giudizio di divisione (arg. ex Cass. n. 4843/2019), costituiscono atti dispositivi e non meramente conservativi, idonei ad esprimere una chiara volontà di subentro nell'eredità ai sensi dell'art. 476 c.c.
4.4. - Né rileva la circostanza che taluni degli atti sopra menzionati abbiano anche valenza fiscale.
Come pacificamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, l'accettazione tacita di eredità «può essere desunta dal comportamento complessivo del chiamato che ponga in essere atti che non abbiano solo natura meramente fiscale, quale la denuncia di successione, ma che siano, al contempo, fiscali e civili, come la voltura catastale, che rileva non solo dal punto di vista tributario, per il pagamento dell'imposta, ma anche dal punto di vista civile, per l'accertamento, legale o semplicemente materiale, della proprietà immobiliare e dei relativi passaggi» (cfr. Cass. n. 11478/2021; in tal senso, anche Cass. n. 10796/2009; Cass. n. 5226/2002; Cass. n. 7075/1999).
4.5. - Deve pertanto essere dichiarata l'intervenuta accettazione tacita dell'eredità di da parte di . Persona_1 CP_1
4.6. - La presente sentenza (recte: l'acquisto risultante dalla presente sentenza sulla base degli atti comportanti accettazione tacita dell'eredità) è trascrivibile ope legis (cfr. art. 2648, co. 3, c.c., secondo cui: “Se il chiamato ha compiuto uno degli atti che importano accettazione tacita dell'eredità, si può richiedere la trascrizione sulla base di quell'atto, qualora esso risulti da sentenza [...]”), senza che, a tal fine, occorra alcun ordine giudiziale diretto al Conservatore dei RR.II.
5. - Le spese di lite, liquidate in dispositivo per le fasi di studio, introduttiva e decisionale ai valori minimi, stante la ripetitività delle questioni trattate, sulla base dei parametri fissati dal D.M. n. 55/2014, aggiornati con D.M. n. 147/2022, per i procedimenti di valore “Indeterminabile - bassa complessità”, seguono la soccombenza e vanno, pertanto, poste a carico del convenuto contumace.
Pag. 4 di 5
P. Q. M.
Il Tribunale di Siracusa, Sezione Seconda Civile, nella persona del G.U., Dott. Alfredo
Spitaleri, disattesa o assorbita ogni diversa domanda ed eccezione, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 556/2025 r.g., così dispone:
1) Dichiara la contumacia di . CP_1
2) Dichiara che , nato a [...] in data [...], ha CP_1
accettato tacitamente l'eredità relitta da , nato a [...] il Persona_1
15.12.1931.
3) Dichiara che , per effetto dell'accettazione, è divenuto CP_1
proprietario dei beni immobili descritti nel Lotto A della sentenza n. 1572/2024 del Tribunale di Siracusa, pubblicata il 28.06.2024, ovverosia del terreno agricolo ubicato a Noto, C/da Candelaro e Stafenna, di superficie pari ad Ha
1.36.80, indicato dalle Particelle 173 e 174 del Foglio di mappa 329 del medesimo Comune.
4) Condanna al pagamento delle spese di lite in favore della parte CP_1
ricorrente, che si liquidano nella misura di € 545,00 a titolo di spese vive (di cui
€ 518,00 per contributo unificato ed € 27,00 per bolli), ed € 2.906,00 a titolo di compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del
15%, CPA al 4% ed IVA al 22%, se dovuta, come per legge.
Così deciso a Siracusa, in data 30 aprile 2025.
IL GIUDICE dott. Alfredo Spitaleri
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
Pag. 5 di 5
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Seconda Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 556/2025
Oggi 30 aprile 2025, alle ore 11.04, innanzi al dott. Alfredo Spitaleri, sono comparsi:
- per l l'Avv. LUIGI Parte_1
BORGIA il quale preliminarmente chiede dichiararsi la contumacia del convenuto;
quindi, insiste nell'accoglimento della domanda.
Il Giudice invita l'Avv. Borgia a precisare le conclusioni e a discutere oralmente la causa.
L'Avv. Borgia si riporta al ricorso introduttivo, rilevando che risulta dagli atti ivi citati l'accettazione tacita dell'eredità da parte del il quale, nello specifico, si è Pt_2
costituito nel giudizio di divisione endoesecutiva senza nulla eccepire in ordine alla propria qualità di erede accettante e, nel corso del sopralluogo effettuato alla presenza del custode giudiziale, ha dichiarato a verbale di essere comproprietario dei beni ereditari.
Il Giudice,
Si ritira in camera di consiglio. Quindi, rientrato dalla camera di consiglio, ha pronunciato e pubblicato la seguente sentenza dandone lettura in udienza ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
IL GIUDICE dott. Alfredo Spitaleri
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
Pag. 1 di 5 N. R.G. 556/2025
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Nella persona del Giudice dott. Alfredo Spitaleri, in funzione di Giudice Unico, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. r.g. 556/2025
PROMOSSA DA
(C.F. , in Parte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'Avv. Luigi Borgia, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ); CP_1 C.F._1
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Precisate le conclusioni come da verbale in atti, la causa è stata posta in decisione all'udienza del 30.04.2025, all'esito della discussione orale ai sensi dell'art. 281-sexies
c.p.c.
Pag. 2 di 5 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Con ricorso ex artt. 281-decies e ss. c.p.c., l Parte_1
ha chiesto accertarsi che ha accettato tacitamente l'eredità
[...] CP_1
relitta da , sulla base di comportamenti concludenti posti in essere Persona_1
successivamente all'apertura della successione.
2. - Radicatosi il contraddittorio, non si è costituito in giudizio , del quale CP_1
va in questa sede dichiarata la contumacia, stante la ritualità e tempestività della notificazione dell'atto introduttivo del presente giudizio e del decreto di fissazione udienza.
3. - Omessa ogni attività istruttoria, la causa è stata posta in decisione alla prima udienza del 30.04.2025, sulle conclusioni precisate come da verbale in atti, all'esito della discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c.
4. - La domanda è fondata.
4.1. - Com'è noto, la qualità di erede non si acquista automaticamente per effetto della mera delazione successoria, ma richiede l'accettazione dell'eredità, che può essere espressa o tacita, ai sensi degli artt. 475 e 476 c.c.
In particolare, l'accettazione tacita ricorre quando il chiamato compie un atto che presuppone necessariamente la volontà di accettare e che non avrebbe diritto di compiere se non nella qualità di erede.
4.2. - Nel caso di specie, risulta dagli atti di causa che : CP_1
ha presentato la denuncia di successione per la morte del padre;
Persona_1
ha effettuato la voltura catastale degli immobili pervenutigli iure hereditatis;
si è costituito nel giudizio di divisione endoesecutiva iscritto al n. 6105/2019
R.G., senza sollevare eccezioni di sorta circa la propria qualità di chiamato;
ha dichiarato al CTU ed al custode giudiziario, in occasione del sopralluogo effettuato il 13.12.2021, di essere proprietario della quota di 1/2 degli immobili in divisione;
ha materialmente consegnato le chiavi degli immobili stessi.
Pag. 3 di 5 4.3. - Tali comportamenti, valutati nel loro complesso, integrano in modo univoco e inequivoco un'accettazione tacita dell'eredità.
In particolare, la voltura catastale, la dichiarazione di essere comproprietario e la partecipazione non contestata al giudizio di divisione (arg. ex Cass. n. 4843/2019), costituiscono atti dispositivi e non meramente conservativi, idonei ad esprimere una chiara volontà di subentro nell'eredità ai sensi dell'art. 476 c.c.
4.4. - Né rileva la circostanza che taluni degli atti sopra menzionati abbiano anche valenza fiscale.
Come pacificamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, l'accettazione tacita di eredità «può essere desunta dal comportamento complessivo del chiamato che ponga in essere atti che non abbiano solo natura meramente fiscale, quale la denuncia di successione, ma che siano, al contempo, fiscali e civili, come la voltura catastale, che rileva non solo dal punto di vista tributario, per il pagamento dell'imposta, ma anche dal punto di vista civile, per l'accertamento, legale o semplicemente materiale, della proprietà immobiliare e dei relativi passaggi» (cfr. Cass. n. 11478/2021; in tal senso, anche Cass. n. 10796/2009; Cass. n. 5226/2002; Cass. n. 7075/1999).
4.5. - Deve pertanto essere dichiarata l'intervenuta accettazione tacita dell'eredità di da parte di . Persona_1 CP_1
4.6. - La presente sentenza (recte: l'acquisto risultante dalla presente sentenza sulla base degli atti comportanti accettazione tacita dell'eredità) è trascrivibile ope legis (cfr. art. 2648, co. 3, c.c., secondo cui: “Se il chiamato ha compiuto uno degli atti che importano accettazione tacita dell'eredità, si può richiedere la trascrizione sulla base di quell'atto, qualora esso risulti da sentenza [...]”), senza che, a tal fine, occorra alcun ordine giudiziale diretto al Conservatore dei RR.II.
5. - Le spese di lite, liquidate in dispositivo per le fasi di studio, introduttiva e decisionale ai valori minimi, stante la ripetitività delle questioni trattate, sulla base dei parametri fissati dal D.M. n. 55/2014, aggiornati con D.M. n. 147/2022, per i procedimenti di valore “Indeterminabile - bassa complessità”, seguono la soccombenza e vanno, pertanto, poste a carico del convenuto contumace.
Pag. 4 di 5
P. Q. M.
Il Tribunale di Siracusa, Sezione Seconda Civile, nella persona del G.U., Dott. Alfredo
Spitaleri, disattesa o assorbita ogni diversa domanda ed eccezione, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 556/2025 r.g., così dispone:
1) Dichiara la contumacia di . CP_1
2) Dichiara che , nato a [...] in data [...], ha CP_1
accettato tacitamente l'eredità relitta da , nato a [...] il Persona_1
15.12.1931.
3) Dichiara che , per effetto dell'accettazione, è divenuto CP_1
proprietario dei beni immobili descritti nel Lotto A della sentenza n. 1572/2024 del Tribunale di Siracusa, pubblicata il 28.06.2024, ovverosia del terreno agricolo ubicato a Noto, C/da Candelaro e Stafenna, di superficie pari ad Ha
1.36.80, indicato dalle Particelle 173 e 174 del Foglio di mappa 329 del medesimo Comune.
4) Condanna al pagamento delle spese di lite in favore della parte CP_1
ricorrente, che si liquidano nella misura di € 545,00 a titolo di spese vive (di cui
€ 518,00 per contributo unificato ed € 27,00 per bolli), ed € 2.906,00 a titolo di compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del
15%, CPA al 4% ed IVA al 22%, se dovuta, come per legge.
Così deciso a Siracusa, in data 30 aprile 2025.
IL GIUDICE dott. Alfredo Spitaleri
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
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