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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 03/11/2025, n. 914 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 914 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 2187/2015
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Fabrizio Di Sano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 2187/2015, avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo, promossa da:
n persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, con sede in Palermo, Via Libertà, n. 63, p. iva domiciliata in P.IVA_1
Barcellona Pozzo di Gotto, Via San filippo Neri, n. 13, rappresentata e difesa dall'avv. Carlo
De Francesco, come da procura in atti
ATTRICE
CONTRO già in persona del legale Controparte_1 Controparte_2 rappresentante pro tempore, con sede in Funari, Via Prestipaolo snc, Complesso Portorosa,
Lotto II, c.f. e p.iva n. , domiciliata in Barcellona Pozzo di Gotto, Via P.IVA_2
Guglielmo Marconi, n. 143, rappresentata e difesa dell'avv. Antonina Costantino, giusta procura in atti
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da note in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 9 Con atto di citazione del 16/12/15 la proponeva Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 438/015, emesso d al Tribunale di Barcellona
Pozzo di Gotto in data 02/11/2015, con il quale su ricorso della Controparte_2
quale cessionaria del credito vantato dalla società capogruppo e
[...] Controparte_3 mandataria della Portorosa Yachting A.T.I., era stato ingiunto all'odierna opponente il pagamento della somma di € 14.105,88, oltre interessi, spese legali ed ulteriori accessori come per legge. La opponente lamentava l'infondatezza del credito eccependo preliminarmente l'incompetenza per territorio del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto in favore del Tribunale di Messina;
nel merito, deduceva l'inesistenza del credito in quanto arbitrariamente ed erroneamente determinato. Chiedeva, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo opposto, oltre la condanna al pagamento delle spese di lite.
Con comparsa di costituzione e risposta del 6/4/2016 si costituiva in giudizio la
[...]
la quale contestava l'avversa opposizione chiedendone, in uno Controparte_2 alla concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, il rigetto, con condanna della controparte al pagamento delle spese di lite.
Con memoria del 07/05/2024 si costituiva la già Controparte_1 [...]
facendo proprie e, quindi, richiamando tutte le domande, eccezioni e Controparte_2 difese formulate nell'atto di costituzione in giudizio di quest'ultima. All'udienza del
21/6/2024 veniva sentito il teste mentre all'udienza del 10/7/2024 Testimone_1 venivano sentiti i testi e Ritenuta matura per la Testimone_2 Testimone_3 decisione, con provvedimento ex art. 127 ter c.p.c. del 22/4/2025, la causa veniva trattenuta per la decisione con la concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle relative memorie di replica.
Alla luce dell'attività assertiva e probatoria svolta nel corso del giudizio, l'opposizione è parzialmente fondata e va, pertanto, accolta nei limiti e per le ragioni cui infra.
Anzitutto sull'eccezione di incompetenza nulla occorre disporre, tenuto conto della mancata reiterazione del motivo già nella prima memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c. e, quindi, nelle note conclusive, in cui la detta eccezione non è espressamente e specificamente riproposta.
pagina 2 di 9 Quanto, poi, alla “eccezione di inammissibilità della costituzione e la carenza di legittimazione attiva della la quale non ha provato di avere avuto Controparte_1 trasferito il diritto controverso ed a che titolo dalla TU OG e EN SR (SPI
s.r.l), che, per quel che è dato sapere, potrebbe essere stata cancellata dal registro delle imprese. Ragione per la quale anche la prova testimoniale dovrà ritenersi nulla in quanto espletata su richiesta di un soggetto che non documentato la propria legittimazione” (pag. 9 comparsa conclusionale del 23/6/2025), se ne rileva l'infondatezza, posto che, se è vero che, pur a fronte della difesa in parte qua spiegata da parte opponente la controparte è rimasta silente, nondimeno può inferirsi l'identità soggettiva della Parte_2 dall'indicazione nell'intestazione dell'atto di costituzione del 7/5/2024
[...]
(e nella procura allegata) di un numero di partita iva corrispondente a quello indicato nella comparsa di costituzione e risposta del 6/4/2016, ciò da cui dunque desumere il mero mutamento di denominazione sociale (e di gestione amministrativa) della convenuta, non anche la cessione del credito controverso ad un soggetto terzo (cfr., a questo proposito, pag.
3 della memoria di replica di parte opposta del 14/7/2025).
Quanto alla doglianza secondo cui “Con riferimento alla mancata produzione del fascicolo monitorio, seppure sia stato chiarito (Cassazione civile sez. un., 10/07/2015, n.14475) che il fascicolo del procedimento monitorio ed i documenti prodotti in allegato alla richiesta di decreto ingiuntivo non possono essere qualificati nuovi nei successivi sviluppi del processo, deve ancora una volta evidenziarsi che nella fattispecie parte opposta non ha prodotto fino alla precisazione delle conclusioni alcun documento del monitorio nel fascicolo del merito”
(pag. 9 comparsa conclusionale del 23/6/2025), se ne rileva l'infondatezza atteso che la distribuzione degli oneri assertivi e probatori tra le parti nel processo non può non confrontarsi con i moderni strumenti di celebrazione dello stesso e di trattazione della causa.
Vuol dirsi, in altri termini, che il fascicolo monitorio è già nella disponibilità del giudice dell'opposizione in ragione della possibilità di accedervi tramite il collegamento sussistente all'interno del fascicolo telematico d'ufficio in epigrafe (tramite il tasto “Fascicolo
Collegato”): ne viene che, dunque, il fascicolo monitorio e i documenti ivi prodotti devono ritenersi già acquisiti al processo e, conseguentemente, utilizzabili ai fini della decisione,
pagina 3 di 9 con conseguente venir meno dell'onere dell'opposto di (inutilmente) reiterare la detta produzione documentale.
Passando, dunque, all'esame nel merito dell'opposizione, si osserva quanto segue.
Con il secondo motivo di opposizione ha, anzitutto, lamentato l'inesistenza del Parte_1 credito in ragione dell'arbitraria determinazione delle tariffe da parte della società opposta
(cfr. pag. 4 e pag. 5 della comparsa conclusionale del 23/6/2025).
La doglianza è in parte qua fondata.
Non è, in effetti, nella specie in contestazione l'unilaterale predisposizione da parte dell'opposta delle tariffe pretese con le fatture azionate in via monitoria (cfr. emblematicamente le difese esposte a pag. 3 della comparsa di costituzione e risposta in primo grado di ove si dà atto del “principio della libera ed autonoma Controparte_3 determinazione delle tariffe portuali, principio già statuito nel bando di gara del 20 maggio
2010”, l'eccezione di illegittimità della pretesa creditoria sotto tale profilo sollevata appare passibile di essere accolta.
Sopravvenuto il fallimento della società titolare della gestione del porto ( CP_4
, la Curatela è subentrata nella gestione (anche solo provvisoria) del porto: tale
[...] circostanza, da un lato, non ha trovato smentita nel corso del giudizio e, dall'altro lato, trova un addentellato normativo di riferimento nell'art. 80 r.d. 267/1942, che disciplina gli effetti del fallimento sul contratto di locazione e che deve ritenersi applicabile anche al contratto di ormeggio. Sul punto appare utile, allora, richiamare la sentenza emessa da Cass. civ., sez.
III, 04/08/2021, n. 22204 (che ha trattato l'impugnazione proposta contro una sentenza di questo Tribunale vertente su un caso analogo a quello di specie), nella quale si legge che
“[…] E' pacifico che il contratto di ormeggio era stato stipulato con una società fallita e che in discussione era la sua sorte dopo il fallimento. L'assimilabilità del contratto di ormeggio al contratto di locazione è servita al Tribunale per ritenere il curatore fallimentare subentrato nel contratto, ai sensi, appunto, della L. Fall., art. 80, cioè per escludere che il contratto si fosse risolto con il fallimento e/o che il curatore dovesse valutarne, nell'interesse del fallimento, la prosecuzione. Per di più, nemmeno le ricorrenti, come emerge chiaramente dai motivi successivi al primo, contestano che il contratto non si sia
pagina 4 di 9 sciolto e/o che il curatore sia subentrato nel contratto;
tantomeno mettono in discussione la natura delle obbligazioni nascenti dal contratto;
denunciano solo il profilo relativo alla modificabilità delle tariffe, adducendo che dovesse trovare soluzione sulla scorta di un'interpretazione diversa, rispetto a quella adottata dalla sentenza impugnata, della espressione "L'aggiudicatario sarà libero di determinare le tariffe che saranno praticate ai clienti ed ai titolari dei contratti di ormeggio", contenuta nel bando di gara. La quaestio disputandi non è se il contratto di ormeggio presenti maggiori affinità con la somministrazione di servizi rispetto alla locazione, ma il significato da attribuire all'espressione dianzi evocata e cioè se la facoltà riconosciuta all'aggiudicatario di modificare le tariffe riguardasse solo i nuovi contratti o anche quelli già in essere e, semmai, se tale previsione costituisse la traslazione nel bando di gara della clausola di invarianza contenuta nel contratto di ormeggio stipulato con la società fallita e proseguito dal curatore fallimentare […]”. D'altro canto, non può trascurarsi come in tal senso deponga la stessa documentazione acquisita agli atti del giudizio, avuto riguardo in particolare al verbale di aggiudicazione del 25/5/2010, nel quale si fa riferimento alla
“clausola di osservanza dei contratti di ormeggio”, ciò da cui in altri termini trarre il convincimento della prosecuzione dei rapporti predetti e dell'assenza di una soluzione di continuità sotto tale profilo rappresentata dall'apertura della procedura concorsuale a carico della società titolare della gestione del porto. Di ciò, infine, si ha definitiva conferma nel contratto di affidamento del 27/5/2010, ove si dà atto che, fallita la Controparte_4
“[…] la Curatela è subentrata tanto nei contratti di ormeggio […]” (pag. 2 contratto del
27/5/2010, versato in atti nel fascicolo monitorio).
Se così è, allora, appare corretta la lettura del bando di gara del 20/5/2010, del verbale di aggiudicazione del 25/5/2010 e dello stesso contratto di affidamento del 27/5/2010 nel senso che il riferimento ivi contenuto alla libertà di determinazione delle tariffe (si legge, in particolare, nel decreto del giudice delegato del 20/5/2010 che “L'aggiudicatario è tenuto a rispettare i contratti di ormeggio stipulati con la e ad erogare ai titolari Controparte_4 tutti i servizi ivi previsti;
dovrà inoltre farsi carico di tutti gli oneri gestori ordinari e straordinari del porto, compreso l'eventuale dragaggio dei fondali. L'aggiudicatario sarà
pagina 5 di 9 libero di determinare le tariffe che saranno praticate ai clienti ed ai titolari dei contratti di ormeggio”) deve intendersi riconosciuto con riguardo ai nuovi contratti di ormeggio stipulati, giacché il rapporto con i titolari dei contratti di ormeggio stipulati precedentemente con la è proseguito e, quindi, non può che trovare la sua fonte di Controparte_4 disciplina nel contratto già concluso, non suscettibile di una unilaterale modifica in assenza di una specifica previsione contrattuale (non spiegandosi altrimenti la condizione prevista nel bando secondo cui “L'aggiudicatario è tenuto a rispettare i contratti di ormeggio stipulati con la e ad erogare ai titolari tutti i servizi ivi previsti”). Controparte_4
In coerenza a ciò, dunque, che la pretesa creditoria fondata sulle fatture nn. 14, 15 e 16 del
31/1/2012, con riferimento agli oneri sui servizi portuali maturati nel periodo 25/2010-
30/9/2010, deve dirsi infondata, in quanto derivante dall'applicazione di tariffe illegittime, unilateralmente modificate dalla parte contrattuale in mancanza di una specifica previsione pattizia. Conseguentemente, la domanda (in via monitoria) azionata da
[...] va rigettata, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo Parte_3 opposto.
Gli importi a titolo di interessi risultano poi, anche in coerenza all'accoglimento del motivo supra esposto, erroneamente quantificati, sia perché calcolati su una sorte capitale erroneamente determinata (essa comprendendo gli oneri portuali invero non dovuti), sia perché in ogni caso determinati – come si desume dalla lettura del ricorso monitorio (cfr. pag. 3: “oltre € 2.696,59 quali interessi dal 01.02.2012 al 31.12.2014, ai sensi dell'art. 62 c.
3 D.L. 1/12”) – ai sensi dell'art. 62, co. 3, d.l. 1/2012, disposizione che tuttavia afferisce ai
“contratti di cui al comma 1” e cioè ai contratti che hanno ad oggetto la cessione dei prodotti agricoli e alimentari, ai quali non è assimilabile il contratto di ormeggio oggetto dell'odierna controversia (né sul punto ha offerto ulteriori deduzioni o precisazioni l'odierna opposta).
L'opposizione è del pari fondata con riferimento alla “voce di credito a titolo di costo ricerca documenti non è per nessun verso dovuta” (pag. 7 comparsa conclusionale del
23/6/2025). È, invero, assorbente il fatto che trattasi di importo preteso a titolo di rimborso spese e che, sotto tale profilo, la spesa della quale è chiesta la ripetizione del costo sostenuto non è stata né documentata né altrimenti provata, rimanendo allo scopo insufficiente la mera pagina 6 di 9 indicazione della stessa nel corpo delle fatture poste a fondamento dell'azione monitoria intrapresa e la prova orale allo scopo espletata (afferente all'espletamento dell'attività di ricerca, ma non al costo sostenuto o eventualmente concordato con il diportista).
Rimane, quindi, da esaminare l'opposizione spiegata con riferimento agli “importi per servizio ritiro, trasporto e conferimento rifiuti” (pag. 8 comparsa conclusionale del
23/6/2025), in relazione ai quali l'odierna opponente ha eccepito l'insussistenza di qualsivoglia servizio di raccolta di rifiuti, posto che “Non erano presenti sui moli vicini all'ormeggio punti di raccolta nè il servizio è stato svolto dalla on altre modalità” CP_5
(pag. 8 comparsa conclusionale del 23/6/2025).
La doglianza, dunque, si incentra sull'inadempimento contestato, sicché occorre avere riguardo all'istruttoria in merito espletata al fine di vagliarne la fondatezza o meno.
L'eccezione è infondata.
Invero, pur volendo ritenere non utilizzabile la testimonianza resa da Testimone_1 in ragione dell'eccezione di incapacità sollevata, la circostanza di cui ai capitoli “f)
[...]
Vero o no che la Portorosa Yachting A.T.I. ha erogato in favore degli ormeggi della anche il servizio di ritiro, trasporto e conferimento in discarica dei rifiuti? g) Vero Pt_1
o no che nel suddetto servizio era compresa anche la TARSU?” (pag. 2 memoria ex art. 183, co. 6, n. 2, c.p.c. di parte convenuta del 20/7/2018) ha trovato puntuale conferma nelle dichiarazioni rese da sentita all'udienza del 10/7/2024, la quale ha Testimone_3 precisamente dichiarato che “si confermo la circostanza f) della memoria n. 2 di parte opposta;
i predetti servizi di raccolta rifiuti erano espletati dai nostri marinai nei riguardi Par di tutti gli utenti di Portorosa Yachting A.T.I. e in tutti i lotti ad essa in concessione;
A confermo anche la circostanza g) che mi viene letta;
tale servizio era previsto contrattualmente”. La detta deposizione deve ritenersi sufficiente ai presenti fini, dal momento che, per un verso, essa non ha trovato smentita nella testimonianza resa nell'interesse di parte opponente (il teste , sentito all'udienza del Testimone_2
10/7/2024, non ha reso dichiarazioni utili alla decisione, avendo dichiarato nel corso dell'esame di non riuscire a dir nulla sulle domande rivoltegli) e che, per altro verso,
l'attività assertiva in parte qua svolta è apparsa assai generica né, peraltro, riscontrata da pagina 7 di 9 produzione documentale utile allo scopo (al fine, ad esempio, di dar prova dello stato dei moli e, segnatamente, della dedotta assenza di punti di raccolta).
In coerenza a ciò, dunque, l'opposizione al decreto ingiuntivo è in parte qua infondata e va respinta, non essendo state formulate ulteriori censure in ordine alla pretesa suddetta.
Ne viene che, in parziale accoglimento dell'opposizione proposta da va Parte_1 revocato il decreto ingiuntivo opposto e, per l'effetto, va condannata al Parte_1 pagamento in favore della controparte delle sole somme pretese a titolo di servizio di ritiro, trasposto e conferimento rifiuti di cui alle fatture azionate, pari ad € 635,00, oltre Iva come da fatture in atti ed interessi convenzionali dalla scadenza della fattura fino al soddisfo.
Le spese, tenuto conto dell'accoglimento parziale dell'opposizione e, segnatamente, dell'accoglimento della pretesa azionata nei limiti del minor credito accertato, vanno compensate tra le parti nella misura di due terzi, mentre le spese residue vanno poste a carico della parte opposta soccombente (rispetto alla maggiore pretesa azionata) e liquidate in dispositivo secondo i parametri minimi di cui al d.m. 55/2014, tenuto conto della non complessità delle questioni in fatto e in diritto affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. r.g. 2187/2015, disattesa ogni contraria istanza:
Accoglie parzialmente l'opposizione proposta da e, per l'effetto, revoca il Parte_1 decreto ingiuntivo opposto e condanna al pagamento in favore della Parte_1 controparte della somma di € 635,00, oltre Iva come da fatture in atti ed interessi convenzionali dalla scadenza delle fatture fino al soddisfo.
Compensa le spese del giudizio nella misura di due terzi e condanna al Controparte_1 pagamento in favore della controparte delle spese residue, che si liquidano in € 39,50 per spese ed in € 846,60 per compensi, oltre iva, cpa e spese generali come per legge.
Barcellona Pozzo di Gotto, il 3/11/2025
IL GIUDICE
dott. Fabrizio Di Sano
pagina 8 di 9 pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Fabrizio Di Sano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 2187/2015, avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo, promossa da:
n persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, con sede in Palermo, Via Libertà, n. 63, p. iva domiciliata in P.IVA_1
Barcellona Pozzo di Gotto, Via San filippo Neri, n. 13, rappresentata e difesa dall'avv. Carlo
De Francesco, come da procura in atti
ATTRICE
CONTRO già in persona del legale Controparte_1 Controparte_2 rappresentante pro tempore, con sede in Funari, Via Prestipaolo snc, Complesso Portorosa,
Lotto II, c.f. e p.iva n. , domiciliata in Barcellona Pozzo di Gotto, Via P.IVA_2
Guglielmo Marconi, n. 143, rappresentata e difesa dell'avv. Antonina Costantino, giusta procura in atti
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da note in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 9 Con atto di citazione del 16/12/15 la proponeva Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 438/015, emesso d al Tribunale di Barcellona
Pozzo di Gotto in data 02/11/2015, con il quale su ricorso della Controparte_2
quale cessionaria del credito vantato dalla società capogruppo e
[...] Controparte_3 mandataria della Portorosa Yachting A.T.I., era stato ingiunto all'odierna opponente il pagamento della somma di € 14.105,88, oltre interessi, spese legali ed ulteriori accessori come per legge. La opponente lamentava l'infondatezza del credito eccependo preliminarmente l'incompetenza per territorio del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto in favore del Tribunale di Messina;
nel merito, deduceva l'inesistenza del credito in quanto arbitrariamente ed erroneamente determinato. Chiedeva, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo opposto, oltre la condanna al pagamento delle spese di lite.
Con comparsa di costituzione e risposta del 6/4/2016 si costituiva in giudizio la
[...]
la quale contestava l'avversa opposizione chiedendone, in uno Controparte_2 alla concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, il rigetto, con condanna della controparte al pagamento delle spese di lite.
Con memoria del 07/05/2024 si costituiva la già Controparte_1 [...]
facendo proprie e, quindi, richiamando tutte le domande, eccezioni e Controparte_2 difese formulate nell'atto di costituzione in giudizio di quest'ultima. All'udienza del
21/6/2024 veniva sentito il teste mentre all'udienza del 10/7/2024 Testimone_1 venivano sentiti i testi e Ritenuta matura per la Testimone_2 Testimone_3 decisione, con provvedimento ex art. 127 ter c.p.c. del 22/4/2025, la causa veniva trattenuta per la decisione con la concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle relative memorie di replica.
Alla luce dell'attività assertiva e probatoria svolta nel corso del giudizio, l'opposizione è parzialmente fondata e va, pertanto, accolta nei limiti e per le ragioni cui infra.
Anzitutto sull'eccezione di incompetenza nulla occorre disporre, tenuto conto della mancata reiterazione del motivo già nella prima memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c. e, quindi, nelle note conclusive, in cui la detta eccezione non è espressamente e specificamente riproposta.
pagina 2 di 9 Quanto, poi, alla “eccezione di inammissibilità della costituzione e la carenza di legittimazione attiva della la quale non ha provato di avere avuto Controparte_1 trasferito il diritto controverso ed a che titolo dalla TU OG e EN SR (SPI
s.r.l), che, per quel che è dato sapere, potrebbe essere stata cancellata dal registro delle imprese. Ragione per la quale anche la prova testimoniale dovrà ritenersi nulla in quanto espletata su richiesta di un soggetto che non documentato la propria legittimazione” (pag. 9 comparsa conclusionale del 23/6/2025), se ne rileva l'infondatezza, posto che, se è vero che, pur a fronte della difesa in parte qua spiegata da parte opponente la controparte è rimasta silente, nondimeno può inferirsi l'identità soggettiva della Parte_2 dall'indicazione nell'intestazione dell'atto di costituzione del 7/5/2024
[...]
(e nella procura allegata) di un numero di partita iva corrispondente a quello indicato nella comparsa di costituzione e risposta del 6/4/2016, ciò da cui dunque desumere il mero mutamento di denominazione sociale (e di gestione amministrativa) della convenuta, non anche la cessione del credito controverso ad un soggetto terzo (cfr., a questo proposito, pag.
3 della memoria di replica di parte opposta del 14/7/2025).
Quanto alla doglianza secondo cui “Con riferimento alla mancata produzione del fascicolo monitorio, seppure sia stato chiarito (Cassazione civile sez. un., 10/07/2015, n.14475) che il fascicolo del procedimento monitorio ed i documenti prodotti in allegato alla richiesta di decreto ingiuntivo non possono essere qualificati nuovi nei successivi sviluppi del processo, deve ancora una volta evidenziarsi che nella fattispecie parte opposta non ha prodotto fino alla precisazione delle conclusioni alcun documento del monitorio nel fascicolo del merito”
(pag. 9 comparsa conclusionale del 23/6/2025), se ne rileva l'infondatezza atteso che la distribuzione degli oneri assertivi e probatori tra le parti nel processo non può non confrontarsi con i moderni strumenti di celebrazione dello stesso e di trattazione della causa.
Vuol dirsi, in altri termini, che il fascicolo monitorio è già nella disponibilità del giudice dell'opposizione in ragione della possibilità di accedervi tramite il collegamento sussistente all'interno del fascicolo telematico d'ufficio in epigrafe (tramite il tasto “Fascicolo
Collegato”): ne viene che, dunque, il fascicolo monitorio e i documenti ivi prodotti devono ritenersi già acquisiti al processo e, conseguentemente, utilizzabili ai fini della decisione,
pagina 3 di 9 con conseguente venir meno dell'onere dell'opposto di (inutilmente) reiterare la detta produzione documentale.
Passando, dunque, all'esame nel merito dell'opposizione, si osserva quanto segue.
Con il secondo motivo di opposizione ha, anzitutto, lamentato l'inesistenza del Parte_1 credito in ragione dell'arbitraria determinazione delle tariffe da parte della società opposta
(cfr. pag. 4 e pag. 5 della comparsa conclusionale del 23/6/2025).
La doglianza è in parte qua fondata.
Non è, in effetti, nella specie in contestazione l'unilaterale predisposizione da parte dell'opposta delle tariffe pretese con le fatture azionate in via monitoria (cfr. emblematicamente le difese esposte a pag. 3 della comparsa di costituzione e risposta in primo grado di ove si dà atto del “principio della libera ed autonoma Controparte_3 determinazione delle tariffe portuali, principio già statuito nel bando di gara del 20 maggio
2010”, l'eccezione di illegittimità della pretesa creditoria sotto tale profilo sollevata appare passibile di essere accolta.
Sopravvenuto il fallimento della società titolare della gestione del porto ( CP_4
, la Curatela è subentrata nella gestione (anche solo provvisoria) del porto: tale
[...] circostanza, da un lato, non ha trovato smentita nel corso del giudizio e, dall'altro lato, trova un addentellato normativo di riferimento nell'art. 80 r.d. 267/1942, che disciplina gli effetti del fallimento sul contratto di locazione e che deve ritenersi applicabile anche al contratto di ormeggio. Sul punto appare utile, allora, richiamare la sentenza emessa da Cass. civ., sez.
III, 04/08/2021, n. 22204 (che ha trattato l'impugnazione proposta contro una sentenza di questo Tribunale vertente su un caso analogo a quello di specie), nella quale si legge che
“[…] E' pacifico che il contratto di ormeggio era stato stipulato con una società fallita e che in discussione era la sua sorte dopo il fallimento. L'assimilabilità del contratto di ormeggio al contratto di locazione è servita al Tribunale per ritenere il curatore fallimentare subentrato nel contratto, ai sensi, appunto, della L. Fall., art. 80, cioè per escludere che il contratto si fosse risolto con il fallimento e/o che il curatore dovesse valutarne, nell'interesse del fallimento, la prosecuzione. Per di più, nemmeno le ricorrenti, come emerge chiaramente dai motivi successivi al primo, contestano che il contratto non si sia
pagina 4 di 9 sciolto e/o che il curatore sia subentrato nel contratto;
tantomeno mettono in discussione la natura delle obbligazioni nascenti dal contratto;
denunciano solo il profilo relativo alla modificabilità delle tariffe, adducendo che dovesse trovare soluzione sulla scorta di un'interpretazione diversa, rispetto a quella adottata dalla sentenza impugnata, della espressione "L'aggiudicatario sarà libero di determinare le tariffe che saranno praticate ai clienti ed ai titolari dei contratti di ormeggio", contenuta nel bando di gara. La quaestio disputandi non è se il contratto di ormeggio presenti maggiori affinità con la somministrazione di servizi rispetto alla locazione, ma il significato da attribuire all'espressione dianzi evocata e cioè se la facoltà riconosciuta all'aggiudicatario di modificare le tariffe riguardasse solo i nuovi contratti o anche quelli già in essere e, semmai, se tale previsione costituisse la traslazione nel bando di gara della clausola di invarianza contenuta nel contratto di ormeggio stipulato con la società fallita e proseguito dal curatore fallimentare […]”. D'altro canto, non può trascurarsi come in tal senso deponga la stessa documentazione acquisita agli atti del giudizio, avuto riguardo in particolare al verbale di aggiudicazione del 25/5/2010, nel quale si fa riferimento alla
“clausola di osservanza dei contratti di ormeggio”, ciò da cui in altri termini trarre il convincimento della prosecuzione dei rapporti predetti e dell'assenza di una soluzione di continuità sotto tale profilo rappresentata dall'apertura della procedura concorsuale a carico della società titolare della gestione del porto. Di ciò, infine, si ha definitiva conferma nel contratto di affidamento del 27/5/2010, ove si dà atto che, fallita la Controparte_4
“[…] la Curatela è subentrata tanto nei contratti di ormeggio […]” (pag. 2 contratto del
27/5/2010, versato in atti nel fascicolo monitorio).
Se così è, allora, appare corretta la lettura del bando di gara del 20/5/2010, del verbale di aggiudicazione del 25/5/2010 e dello stesso contratto di affidamento del 27/5/2010 nel senso che il riferimento ivi contenuto alla libertà di determinazione delle tariffe (si legge, in particolare, nel decreto del giudice delegato del 20/5/2010 che “L'aggiudicatario è tenuto a rispettare i contratti di ormeggio stipulati con la e ad erogare ai titolari Controparte_4 tutti i servizi ivi previsti;
dovrà inoltre farsi carico di tutti gli oneri gestori ordinari e straordinari del porto, compreso l'eventuale dragaggio dei fondali. L'aggiudicatario sarà
pagina 5 di 9 libero di determinare le tariffe che saranno praticate ai clienti ed ai titolari dei contratti di ormeggio”) deve intendersi riconosciuto con riguardo ai nuovi contratti di ormeggio stipulati, giacché il rapporto con i titolari dei contratti di ormeggio stipulati precedentemente con la è proseguito e, quindi, non può che trovare la sua fonte di Controparte_4 disciplina nel contratto già concluso, non suscettibile di una unilaterale modifica in assenza di una specifica previsione contrattuale (non spiegandosi altrimenti la condizione prevista nel bando secondo cui “L'aggiudicatario è tenuto a rispettare i contratti di ormeggio stipulati con la e ad erogare ai titolari tutti i servizi ivi previsti”). Controparte_4
In coerenza a ciò, dunque, che la pretesa creditoria fondata sulle fatture nn. 14, 15 e 16 del
31/1/2012, con riferimento agli oneri sui servizi portuali maturati nel periodo 25/2010-
30/9/2010, deve dirsi infondata, in quanto derivante dall'applicazione di tariffe illegittime, unilateralmente modificate dalla parte contrattuale in mancanza di una specifica previsione pattizia. Conseguentemente, la domanda (in via monitoria) azionata da
[...] va rigettata, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo Parte_3 opposto.
Gli importi a titolo di interessi risultano poi, anche in coerenza all'accoglimento del motivo supra esposto, erroneamente quantificati, sia perché calcolati su una sorte capitale erroneamente determinata (essa comprendendo gli oneri portuali invero non dovuti), sia perché in ogni caso determinati – come si desume dalla lettura del ricorso monitorio (cfr. pag. 3: “oltre € 2.696,59 quali interessi dal 01.02.2012 al 31.12.2014, ai sensi dell'art. 62 c.
3 D.L. 1/12”) – ai sensi dell'art. 62, co. 3, d.l. 1/2012, disposizione che tuttavia afferisce ai
“contratti di cui al comma 1” e cioè ai contratti che hanno ad oggetto la cessione dei prodotti agricoli e alimentari, ai quali non è assimilabile il contratto di ormeggio oggetto dell'odierna controversia (né sul punto ha offerto ulteriori deduzioni o precisazioni l'odierna opposta).
L'opposizione è del pari fondata con riferimento alla “voce di credito a titolo di costo ricerca documenti non è per nessun verso dovuta” (pag. 7 comparsa conclusionale del
23/6/2025). È, invero, assorbente il fatto che trattasi di importo preteso a titolo di rimborso spese e che, sotto tale profilo, la spesa della quale è chiesta la ripetizione del costo sostenuto non è stata né documentata né altrimenti provata, rimanendo allo scopo insufficiente la mera pagina 6 di 9 indicazione della stessa nel corpo delle fatture poste a fondamento dell'azione monitoria intrapresa e la prova orale allo scopo espletata (afferente all'espletamento dell'attività di ricerca, ma non al costo sostenuto o eventualmente concordato con il diportista).
Rimane, quindi, da esaminare l'opposizione spiegata con riferimento agli “importi per servizio ritiro, trasporto e conferimento rifiuti” (pag. 8 comparsa conclusionale del
23/6/2025), in relazione ai quali l'odierna opponente ha eccepito l'insussistenza di qualsivoglia servizio di raccolta di rifiuti, posto che “Non erano presenti sui moli vicini all'ormeggio punti di raccolta nè il servizio è stato svolto dalla on altre modalità” CP_5
(pag. 8 comparsa conclusionale del 23/6/2025).
La doglianza, dunque, si incentra sull'inadempimento contestato, sicché occorre avere riguardo all'istruttoria in merito espletata al fine di vagliarne la fondatezza o meno.
L'eccezione è infondata.
Invero, pur volendo ritenere non utilizzabile la testimonianza resa da Testimone_1 in ragione dell'eccezione di incapacità sollevata, la circostanza di cui ai capitoli “f)
[...]
Vero o no che la Portorosa Yachting A.T.I. ha erogato in favore degli ormeggi della anche il servizio di ritiro, trasporto e conferimento in discarica dei rifiuti? g) Vero Pt_1
o no che nel suddetto servizio era compresa anche la TARSU?” (pag. 2 memoria ex art. 183, co. 6, n. 2, c.p.c. di parte convenuta del 20/7/2018) ha trovato puntuale conferma nelle dichiarazioni rese da sentita all'udienza del 10/7/2024, la quale ha Testimone_3 precisamente dichiarato che “si confermo la circostanza f) della memoria n. 2 di parte opposta;
i predetti servizi di raccolta rifiuti erano espletati dai nostri marinai nei riguardi Par di tutti gli utenti di Portorosa Yachting A.T.I. e in tutti i lotti ad essa in concessione;
A confermo anche la circostanza g) che mi viene letta;
tale servizio era previsto contrattualmente”. La detta deposizione deve ritenersi sufficiente ai presenti fini, dal momento che, per un verso, essa non ha trovato smentita nella testimonianza resa nell'interesse di parte opponente (il teste , sentito all'udienza del Testimone_2
10/7/2024, non ha reso dichiarazioni utili alla decisione, avendo dichiarato nel corso dell'esame di non riuscire a dir nulla sulle domande rivoltegli) e che, per altro verso,
l'attività assertiva in parte qua svolta è apparsa assai generica né, peraltro, riscontrata da pagina 7 di 9 produzione documentale utile allo scopo (al fine, ad esempio, di dar prova dello stato dei moli e, segnatamente, della dedotta assenza di punti di raccolta).
In coerenza a ciò, dunque, l'opposizione al decreto ingiuntivo è in parte qua infondata e va respinta, non essendo state formulate ulteriori censure in ordine alla pretesa suddetta.
Ne viene che, in parziale accoglimento dell'opposizione proposta da va Parte_1 revocato il decreto ingiuntivo opposto e, per l'effetto, va condannata al Parte_1 pagamento in favore della controparte delle sole somme pretese a titolo di servizio di ritiro, trasposto e conferimento rifiuti di cui alle fatture azionate, pari ad € 635,00, oltre Iva come da fatture in atti ed interessi convenzionali dalla scadenza della fattura fino al soddisfo.
Le spese, tenuto conto dell'accoglimento parziale dell'opposizione e, segnatamente, dell'accoglimento della pretesa azionata nei limiti del minor credito accertato, vanno compensate tra le parti nella misura di due terzi, mentre le spese residue vanno poste a carico della parte opposta soccombente (rispetto alla maggiore pretesa azionata) e liquidate in dispositivo secondo i parametri minimi di cui al d.m. 55/2014, tenuto conto della non complessità delle questioni in fatto e in diritto affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. r.g. 2187/2015, disattesa ogni contraria istanza:
Accoglie parzialmente l'opposizione proposta da e, per l'effetto, revoca il Parte_1 decreto ingiuntivo opposto e condanna al pagamento in favore della Parte_1 controparte della somma di € 635,00, oltre Iva come da fatture in atti ed interessi convenzionali dalla scadenza delle fatture fino al soddisfo.
Compensa le spese del giudizio nella misura di due terzi e condanna al Controparte_1 pagamento in favore della controparte delle spese residue, che si liquidano in € 39,50 per spese ed in € 846,60 per compensi, oltre iva, cpa e spese generali come per legge.
Barcellona Pozzo di Gotto, il 3/11/2025
IL GIUDICE
dott. Fabrizio Di Sano
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