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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 11/07/2025, n. 1345 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1345 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
SENTENZA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. _____/2025
TRIBUNALE DI SALERNO
§§§
OGGETTO Il Tribunale Civile di Salerno, Sezione Lavoro e Previdenza, Lavoro festivo nella persona del Giudice del Lavoro, dott. Luigi Barrella, ha infrasettimanale pronunciato la seguente
SENTENZA
(con motivazione contestuale) Registro Generale nel giudizio civile di primo grado iscritto al n. 2050/2025 R.G. N. 2050/25 Affari Civili Contenziosi, discusso con scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc nel termine fissato del giorno 11.07.2025, avente ad CRONOLOGICO oggetto: “Lavoro festivo infrasettimanale”; N. _______________ e vertente tra
[...]
, rappresentata e difesa dagli avv.ti A. Panico e N. _______________ Parte_1 P.IVA_ n. R.B E. Di Palma del Foro di Nocera Inferiore in virtù di mandato allegato al ricorso, elettivamente domiciliata presso lo studio del
Discusso nel termine difensore in Scafati (Sa), Via M. Alison, n. 15; del 11.07.2025 con scambio di note
Ricorrente scritte ex art. 127 ter cpc e
Controparte_1
[...] Deposito minuta
[...]
_________________ e difesa dall'avv. A. Colantuono in virtù di mandato allegato alla memoria difensiva, elettivamente domiciliata in Salerno, Via San
Leonardo;
Pubblicazione in data
Resistente __________________
Giudizio n. 2050/25 R.G. c/o pag. 1 Pt_1 CP_2 §§§
Nel termine del giorno 11.07.2025 le parti hanno discusso la causa con scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc e, quindi, hanno precisato le conclusioni, riportandosi alle conclusioni già formulate negli scritti difensivi.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE
I. Con ricorso depositato in data 31.03.2025 adiva Parte_1
il Tribunale di Salerno, Sezione Lavoro, e chiedeva di: 1) Accertare e dichiarare il diritto di essa ricorrente, collaboratore professionale sanitario infermiere, al compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo ex art. 9 CCNL
20.09.2001, integrativo del CCNL in data 07.04.1999, e ex art. 29 del
CCNL in data 21.05.2018 - Comparto Sanità, per l'attività prestata in giorni festivi infrasettimanali nel periodo dal giorno 01.01.2020 al giorno
31.12.2022; 2) Condannare l resistente al Controparte_1
pagamento della somma complessiva di euro 2.294,28, a titolo di compensi per lavoro straordinario festivo per il suesposto periodo, oltre accessori di legge maturati e maturandi, ovvero alla somma maggiore o minore ritenuta di giustizia;
3) Condannare l resistente al CP_1
rimborso delle spese di lite.
Quindi, il Giudice del Lavoro designato fissava, a norma dell'art. 415 cod. proc. civ., l'udienza di discussione, nonché il termine per la notificazione al resistente del ricorso e del decreto.
Instauratosi il contraddittorio mediante la rituale notifica nel termine fissato, si costituiva in giudizio l resistente, la quale impugnava CP_1
l'avversa domanda e ne chiedeva il rigetto, in quanto infondata in fatto e in diritto, evidenziando che la ricorrente era stata pagata.
Di poi, effettuata l'attività istruttoria di rito mediante l'acquisizione dei documenti allegati dalle parti, nel termine fissato del giorno 11.07.2025
Giudizio n. 2050/25 R.G. c/o pag. 2 Pt_1 CP_2 le parti hanno discusso la causa, con scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc, riportandosi alle conclusioni già formulate negli scritti difensivi: indi, il Giudice del Lavoro ha deciso la causa come da sentenza in atti ex art. 429 c.p.c.
II. Il ricorso proposto da è fondato e, pertanto, va Parte_1
accolto.
In via preliminare, va evidenziato che la questione sottoposta al vaglio del Tribunale, ossia quella relativa al diritto degli infermieri professionali e degli O.S.S. di percepire il compenso per il lavoro festivo infrasettimanale, è stata affrontata da numerosi Tribunali con contrastanti soluzioni.
Ad avviso del Tribunale, pur nella consapevolezza di diverse soluzioni adottate, va condiviso l'orientamento positivo, già espresso da numerosi
Tribunali, tra i quali, di recente, dallo stesso Tribunale adito, a modifica melius re perpensa del precedente orientamento (cfr. sentenze n.
2497/24, n. 393/25, n. 782/25 e n. 1120/25), le cui motivazioni vanno richiamate in questa sede ai sensi dell'art 118 disp. att. cod. proc. civ., in quanto complete, analitiche e pienamente condivisibili.
In particolare, con la sentenza n. 1120/25, l'adito Tribunale, in maniera condivisibile, ha così argomentato: “Giova preliminarmente rilevare che con il cedolino paga di maggio 2025 è stata corrisposta alla parte ricorrente parte dell'indennità di cui si discorre, ossia euro 2.318,11 in relazione ad alcuni giorni e mesi degli anni dal 2019 al 2022; pertanto, in relazione a tali somme può essere dichiarata la cessata materia del contendere.
In punto di diritto, occorre rilevare che la cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
La Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che
Giudizio n. 2050/25 R.G. c/o pag. 3 Pt_1 CP_2 la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza,
d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio.
E' noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili.
Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda. Venuta meno la materia del contendere, ma persistendo tra le parti contrasto in ordine all'onere delle spese processuali, il giudice del merito deve decidere secondo il principio della soccombenza virtuale, in forza del quale il giudice provvede sulle spese delibando il fondamento della domanda per valutare se essa sarebbe stata accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere.
Ciò detto, non risultando corrisposta interamente l'invocata indennità mai contestata né nell'an né nel quantum, atteso che l'
[...]
con la busta paga di maggio 2025 non ha correttamente CP_1
pagato i festivi infrasettimanali, non corrispondendo inoltre nulla per gli anni 2016, 2017 e il 2018 – nonostante la costituzione tardiva e la mancata eccezione di prescrizione - si precisa quanto segue.
Come evidenziato nella parte narrativa della decisione, i ricorrenti hanno chiesto il compenso per lavoro straordinario, con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo, per l'attività lavorativa prestata in giorni festivi infrasettimanali - per come risultante
Giudizio n. 2050/25 R.G. c/o pag. 4 Pt_1 CP_2 dai cartellini marcatempo - senza aver goduto del riposo compensativo.
Tali circostanze non sono state in alcun modo contestate dalla convenuta, la quale, come detto, si è costituitain giudizio solo per riferire della predisposizione dei pagamenti di quanto richiesto con la busta paga di maggio 2025.
Lo scrivente, melius re perpensa, ritiene di uniformarsi al recente consolidato orientamento della giurisprudenza sulla materia in esame, recepito in diverse pronunce anche della locale Corte di Appello e dello stesso Tribunale, che si richiamano ai sensi dell'art. 118 disp. att., condividendone il percorso argomentativo operato.
Occorre anzitutto fare un breve excursus della normativa riferibile alla materia in esame e la giurisprudenza su di essa delineatasi nel corso degli anni.
L'art. 20 del C.C.N.L. del 1° settembre 1995, rubricato, “Riposo settimanale”, prevede: “1. Il riposo settimanale coincide di norma con la giornata domenicale. Il numero dei riposi settimanali spettanti a ciascun dipendente è fissato in numero 52 all'anno, indipendentemente dalla forma di articolazione dell'orario di lavoro. In tale numero non sono conteggiate le domeniche ricorrenti durante i periodi di assenza per motivi diversi dalle ferie.
Ove non possa essere fruito nella giornata domenicale, il riposo settimanale deve essere fruito di norma entro la settimana successiva, in giorno concordato tra il dipendente e il dirigente responsabile della struttura, avuto riguardo alle esigenze di servizio.
Il riposo settimanale non è rinunciabile e non può essere monetizzato.
La festività nazionale e quella del Santo Patrono coincidenti con la domenica non danno luogo a riposo compensativo né a monetizzazione.
Nei confronti dei soli dipendenti che, per assicurare il servizio prestano la loro opera durante la festività nazionale coincidente con la domenica, si applica la disposizione del comma 2”.
L'art. 34 C.C.N.L. 7 aprile 1999 (rubricato “Lavoro straordinario”)
Giudizio n. 2050/25 R.G. c/o pag. 5 Pt_1 CP_2 stabilisce, invece, che: “1. Il lavoro straordinario non può essere utilizzato come fattore ordinario di programmazione del lavoro. Le prestazioni di lavoro straordinario hanno carattere eccezionale, devono rispondere ad effettive esigenze di servizio e devono essere preventivamente autorizzate dal dirigente responsabile. Le parti si incontrano almeno tre volte l'anno per valutare le condizioni che ne hanno resa necessaria l'effettuazione.
Le aziende ed enti determinano le quote di risorse che in relazione alle esigenze di servizio preventivamente programmate ovvero previste per fronteggiare situazioni ed eventi di carattere eccezionale vanno assegnate alle articolazioni aziendali individuate dal d.lgs. 502 del 1992
(distretti, presidi ospedalieri, dipartimenti ecc.), sulla base dei criteri definiti ai sensi dell'art. 4, comma 2, punto XI. L'utilizzo delle risorse all'interno delle unità operative delle predette articolazioni aziendali è flessibile ma il limite individuale per il ricorso al lavoro straordinario non potrà superare, per ciascun dipendente, n. 180 ore annuali
I limiti individuali del comma 3 potranno essere superati - in relazione ad esigenze particolari ed eccezionali - per non più del 5% del personale in servizio e, comunque, fino al limite massimo di n. 250 ore annuali.
Nella determinazione dei limiti individuali si tiene particolare conto: del richiamo in servizio per pronta disponibilità; della partecipazione a commissioni (ivi comprese quelle relative a pubblici concorsi indetti dall'azienda o ente) o altri organismi collegiali, ivi operanti nella sola ipotesi in cui non siano previsti specifici compensi;
dell'assistenza all'organizzazione di corsi di aggiornamento.
Le prestazioni di lavoro straordinario possono essere compensate a domanda del dipendente con riposi sostitutivi da fruire, compatibilmente con le esigenze del servizio, nel mese successivo.
La misura oraria dei compensi per lavoro straordinario è determinata maggiorando la misura oraria di lavoro straordinario calcolata, convenzionalmente, dividendo per 156 i seguenti elementi retributivi:
Giudizio n. 2050/25 R.G. c/o pag. 6 Pt_1 CP_2 a) stipendio tabellare iniziale di livello in godimento;
b) indennità integrativa speciale (IIS), in godimento nel mese di dicembre dell'anno precedente;
c) rateo di tredicesima mensilità delle due precedenti voci.
La maggiorazione di cui al comma 7 è pari al 15% per lavoro straordinario diurno, al 30% per lavoro straordinario prestato nei giorni festivi o in orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo) ed al 50% per quello prestato in orario notturno festivo.
La misura oraria dei compensi per lavoro straordinario dal 1° gennaio
1998 resta confermata nei valori spettanti al 31.12.1997.
Successivamente è adeguata secondo le decorrenze degli incrementi del trattamento tabellare iniziale.
Il fondo per la corresponsione dei compensi per il lavoro straordinario è quello determinato ai sensi dell'art. 38, comma 1”.
Tali principi sono stati poi ripresi dall'art. 9 del C.C.N.L. 20 settembre
2001 e ribaditi dalla Contrattazione Collettiva di Categoria afferente al triennio 2016 – 2018 che, all'art. 29, comma 6, recita: “l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo”.
Il suddetto art. 29, comma 6, è stato poi oggetto di interpretazione giurisprudenziale circa la sua portata applicativa.
A ben vedere, la Suprema Corte ha affermato che l'indennità prevista dal C.C.N.L. 1 settembre 1995, art. 44, commi 3 e 12, per il personale del comparto sanità è volta a compensare la maggiore gravosità del lavoro prestato secondo il sistema dei turni, gravosità che si accresce nei casi in cui il turno ricada in giorno festivo, ed è cumulabile con il diritto, riconosciuto al lavoratore dal C.C.N.L. 20 settembre 2001, art. 9, di godere del riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività
Giudizio n. 2050/25 R.G. c/o pag. 7 Pt_1 CP_2 infrasettimanale o, in alternativa, di ricevere il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo.
La disciplina del trattamento economico spettante ai dipendenti, pubblici e privati, per il lavoro prestato nelle festività infrasettimanali è stata dettata dal legislatore con la legge n. 260 del 1949, poi modificata dalla legge n. 90 del 1954, con la quale si è previsto che ai lavoratori che prestino servizio nei menzionati giorni festivi “è dovuta, oltre la normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio, la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate, con la maggiorazione per il lavoro festivo” (art. 5).
Il diritto dei dipendenti delle istituzioni sanitarie, pubbliche e private, a godere del riposo nelle feste infrasettimanali è stato ribadito dalla legge n. 520 del 1952, con la quale il legislatore, nell'apprezzare le peculiari esigenze connesse alla natura del servizio, ha, da un lato, imposto a detti lavoratori di rendere la prestazione anche nel giorno festivo, ove ritenuto necessario dal datore (cfr. in motivazione Cass. n. 16592 del
2015), dall'altro ha riconosciuto in tal caso il “diritto ad un corrispondente riposo da godere, compatibilmente con le esigenze di servizio, entro trenta giorni dalla data della festa infrasettimanale non fruita”, o, in alternativa, a ricevere il “pagamento doppio della giornata festiva”.
In questo contesto si è inserita la contrattazione collettiva ed in particolare il C.C.N.L. 1 settembre 1995, che agli artt. 18, 19 e 20, capo
III, (Struttura del rapporto), ha dettato la disciplina generale dell'articolazione dell'orario di lavoro, delle ferie, dei riposi e all'art. 44, inserito nella parte seconda del contratto specificamente volta ad individuare il trattamento economico spettante ai dipendenti del comparto, ha riconosciuto, fra le indennità che compensano particolari condizioni di lavoro, una somma aggiuntiva in favore del personale operante su tre turni, dell'importo di lire 8.500 per ogni giorno di
Giudizio n. 2050/25 R.G. c/o pag. 8 Pt_1 CP_2 servizio prestato (art. 44, comma 3), importo maggiorato nelle ipotesi disciplinate dal comma 12, secondo cui “per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di lire 30.000 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a lire 15.000lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di due ore”.
Il C.C.N.L. 7 aprile 1999, art. 34, nel dettare la disciplina del lavoro straordinario, ha previsto, al comma 7, che la misura oraria del lavoro straordinario è determinata maggiorando la base di calcolo ottenuta dividendo per 156 gli elementi retributivi costituiti dallo stipendio tabellare del livello iniziale in godimento, dall'indennità integrativa speciale nonché dal rateo di tredicesima mensilità, e, al successivo comma 8, ha precisato che la maggiorazione da effettuare sull'importo unitario così ottenuto è “pari al 15% per lavoro straordinario diurno, al
30% per lavoro straordinario prestato nei giorni festivi o in orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo) e al 50% per quello prestato in orario notturno festivo”.
Infine, con il C.C.N.L. 20 settembre 2001, integrativo del C.C.N.L. 7 aprile 1999, le parti collettive, mediante l'art. 9, hanno integrato la disciplina dei riposi e del lavoro straordinario stabilendo che “ad integrazione di quanto previsto dal C.C.N.L. 1 settembre 1995, art. 20, e dal C.C.N.L. 7 aprile 1999, art. 34, l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo”.
All'esito dell'integrazione disposta dal richiamato art. 9, quindi, la disciplina contrattuale dettata per il lavoro festivo infrasettimanale ha finito per ricalcare, quanto al diritto al riposo compensativo, quella già imposta dal legislatore in epoca antecedente alla contrattualizzazione del rapporto di impiego, e ha riconosciuto, in alternativa, il compenso
Giudizio n. 2050/25 R.G. c/o pag. 9 Pt_1 CP_2 per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per la festività che, lo si ripete, è pari al 30% della retribuzione oraria, determinata includendo nella base di calcolo lo stipendio tabellare, l'indennità integrativa speciale e il rateo di tredicesima mensilità.
La contrattazione successiva non ha apportato significative modificazioni ed anche il recente contratto del 21 maggio 2018 per il triennio 2016/2018, oltre a mantenere la medesima collocazione sistematica delle disposizioni relative, da un lato, ai riposi e allo straordinario e, dall'altro, alle specifiche indennità connesse a condizioni di lavoro, ha ribadito, all'art. 29, comma 6, il diritto al riposo compensativo o al trattamento retributivo previsto per il lavoro straordinario festivo, e ha lasciato immutata la disciplina dell'indennità per il personale turnista, aggiornata negli importi (art. 86, comma 13, secondo cui “per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di € 17,82 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a € 8,91 lorde se le prestazionisono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di 2 ore”). Di analogo contenuto è inoltre l'art. 45, comma 6, del CCNL 2019-2021.
Occorre ancora osservare che, quanto ai limiti massimi dell'orario settimanale, le parti collettive, già a partire dal C.C.N.L. 7.4.1999, hanno previsto all'art. 27 la possibilità di una riduzione dello stesso, da concordare in sede di contrattazione integrativa, da 36 a 35 ore per il personale adibito a regimi di orario articolato in più turni, evidentemente sul presupposto della maggiore gravosità della prestazione resa dal turnista.
Pertanto, alla luce della richiamata ricostruzione del quadro normativo e contrattuale, la Corte regolatrice ha ritenuto che la tesi secondo cui l'indennità prevista dall'art. 44 non sarebbe cumulabile con le maggiorazioni riconosciute in via generale a tutti i dipendenti dal
C.C.N.L. 20 settembre 2001, art. 9, “non rispettosa dei canoni di
Giudizio n. 2050/25 R.G. c/o pag. 10 Pt_1 CP_2 ermeneutica di cui agli artt. 1362 e 1363 cod. civ.”, perché il preteso carattere onnicomprensivo dell'indennità non è ancorato ad alcun elemento testuale della clausola contrattuale oggetto di interpretazione ed è anzi smentito dal rilievo che le parti collettive nella disposizione in parola, che va letta nel suo complesso, ove abbiano ritenuto le indennità non cumulabili con altri emolumenti l'hanno espressamente previsto
(commi 7 e 17). Il Supremo Collegio ha inoltre rimarcato che la clausola contrattuale invocata è collocata fra le disposizioni dettate, in via generale e per tutti i dipendenti, per disciplinare l'orario di lavoro e il regime dei riposi, mentre l'art. 44 si riferisce al solo trattamento economico e riguarda “particolari condizioni di lavoro” che per la loro maggiore gravosità (lavoro in turni, nelle terapie intensive, nei servizi di malattie infettive) sono state ritenute meritevoli di un compenso giornaliero, non orario, aggiuntivo, sicché sul piano logico non sussiste alcuna incompatibilità fra i due istituti.
La ratio della maggiorazione riconosciuta dall'art. 44 va individuata, quindi, nell'evidente maggiore gravosità del lavoro prestato sempre su turni variabili, gravosità che si accresce allorquando la prestazione venga richiesta in ora notturna o in giorno festivo. Al contrario, l'art. 9, che riconosce innanzitutto il diritto al riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività, e solo in alternativa il trattamento economico stabilito per il lavoro straordinario, attiene al regime dell'orario che, quanto alla durata esigibile da parte del datore di lavoro, si riduce per tutti i dipendenti, turnisti e non turnisti, nelle settimane in cui ricadano festività.
La circostanza che i turnisti, poiché assegnati a servizi da rendere in modo continuativo, siano di norma obbligati a svolgere l'attività anche nelle giornate festive, non fa venire meno il diritto a prestare il lavoro negli stessi limiti orari fissati per gli altri lavoratori e, quindi, a godere del riposo compensativo o a percepire, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario festivo (si veda, per la ricostruzione illustrata,
Giudizio n. 2050/25 R.G. c/o pag. 11 Pt_1 CP_2 Cass. Civ., Sez. Lav., 24/01/2022, n. 2006 e, in senso conforme, le recenti Cassazione civile sez. lav., 18/07/2023, n.20743, Cass. Civ., Sez.
Lav., n. 1747 del 2023, nonché Cass. Civ., Sez. Lav., n. 1505 del 2021,
Cass. Civ., Sez. Lav., n. 6716 del 2021 e Cass. Civ., Sez. Lav., n. 33126 del 2021).
Ne' può giungersi a diverse conclusioni valorizzando l'orientamento espresso dall'ARAN il 24.9.2011, ribadito il 16.7.2019 in relazione alla disciplina dettata dal CCNL 21.5.2018, in quanto non è il risultato di un accordo sull'interpretazione autentica della clausola tra la detta agenzia e le organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo, al quale soltanto la legge attribuisce il valore di sostituire la clausola in questione sin dall'inizio della vigenza del contratto (D.Lgs. n. 165 del
2001, art. 49), e, pertanto, al pari delle informazioni o osservazioni rese dalle associazioni sindacali ex art. 425 c.p.c., per il suo carattere unilaterale non è idoneo a chiarire la comune intenzione delle parti stipulanti il contratto collettivo (Cass. n. 4878/2015).
Dunque, l'indennità prevista dall'art. 44, alla luce dei principi testè illustrati, è cumulabile con le maggiorazioni riconosciute in via generale a tutti i dipendenti dall'art. 9 del C.C.N.L. 20 settembre 2001 – attuale art. 29, comma 6, del C.C.N.L. relativo al triennio 2016-2018.
Rileva infine aggiungere che non risulta ostativa al riconoscimento dell'emolumento de quo la circostanza che la parte ricorrente non abbia formulato, entro i trenta giorni successivi al lavoro festivo infrasettimanale prestato, un'esplicita richiesta di fruire del riposo compensativo o, in alternativa, di ottenere la monetizzazione dell'attività svolta.
L'art. 9 del CCNL integrativo del 20.9.2001 pone su un piano di equivalenza il "riposo compensativo" e il "compenso per... lavoro straordinario festivo", fissando un termine al lavoratore per effettuare la scelta per una delle due soluzioni. Pertanto, in caso di mancata richiesta da parte del personale sanitario (creditore) entro il predetto termine,
Giudizio n. 2050/25 R.G. c/o pag. 12 Pt_1 CP_2 non si verifica alcuna decadenza dal beneficio spettante per legge, ma l'obbligazione alternativa si trasforma in obbligazione semplice;
di talché, l'interesse creditorio può essere soddisfatto unicamente mediante la monetarizzazione dell'attività lavorativa resa, con applicazione dei termini decadenziali contrattuali classici (ossia la prescrizione quinquennale).
Tale principio è stato di recente affermato anche dalla locale Corte
d'Appello, la quale, con riguardo al termine fissato dall'art. 29, comma
6, del C.C.N.L. Comparto Sanità, ha rimarcato che la clausola contrattuale, così come formulata, lascia libero il lavoratore di scegliere il riposo compensativo oppure il pagamento del lavoro festivo infrasettimanale e che la monetizzazione di tale prestazione costituisce una facoltà del creditore, di fronte alla quale il datore di lavoro non può che essere obbligato al pagamento, in mancanza di espressa preferenza del dipendente circa il riposo compensativo (si veda, in tal senso, Corte
d'Appellodi Salerno, Sez. Lav., 28.12.2023, n. 634, secondo cui il termine previsto dal C.C.N.L., tutt'al più, pone un limite temporale alla possibilità di optare per il riposo compensativo e non incide sul diritto alla – alternativa - maggiorazione retributiva, che spetta già in base alla legge).
Alla stregua delle suesposte considerazioni, ritiene il giudicante che la parte ricorrente possa vantare pieno diritto a fruire dello straordinario con la maggiorazione prevista per lo straordinario festivo per il lavoro espletato nei giorni festivi infrasettimanali indicati in ricorso e corrispondenti a quelli risultanti dai marcatori temporali denominati
“cartellini marcatempo”, nonché dalle buste paga versate in atti, da cui emerge che le ore di servizio prestate nelle suddette giornate non sono state regolarmente retribuite.
In ordine al quantum della pretesa azionata, può senz'altro farsi riferimento alle modalità di calcolo indicate in ricorso in quanto conformi alle previsioni della contrattazione collettiva di categoria e in
Giudizio n. 2050/25 R.G. c/o pag. 13 Pt_1 CP_2 alcun modo specificamente contestate.
Pertanto, la ricorrente avrà diritto al pagamento della residua parte degli importi chiesti e non contestati a titolo di festivi infrasettimanali anche notturni e pari ad € 3.667,87”.
Orbene, alla luce dei principi espressi dalla richiamata sentenza, va evidenziato che, nel caso in esame, l resistente ha dichiarato CP_1
(cfr. la memoria di costituzione) di aver provveduto al pagamento delle somme spettanti al ricorrente: tuttavia, la difesa della parte ricorrente ha rappresentato nelle note scritte depositate in data 10.07.2025 che:
“Orbene come dedotto dalla stessa resistente è stato effettuato solo un pagamento parziale, essendo stato effettuato il pagamento solo del festivo diurno, residuando pertanto ancora il festivo notturno dovuto, così come ammesso dalla stessa parte resistente, la cui sola dichiarata intenzione di pagare tale residua somma dovuta, a titolo di festivo notturno infrasettimanale, nel mese di luglio, non equivale certo ad avvenuto pagamento, considerato anche che siamo già nel mese di luglio. residuo dovuto per festivo notturno
Pertanto, nessuna cessata materia del contendere può essere pronunciata considerato che sulla sorta capitale richiesta residuano ancora € 643,58 per la maggiorazione del festivo notturno infrasettimanale, così come dai conteggi facenti parte integrante del ricorso introduttivo, conteggi non contestati dalla resistente, e pertanto considerati accettati nel quantum.
E' pacifico che il pagamento del solo festivo diurno sia avvenuto solo successivamente alla notifica del ricorso introduttivo, avvenuta in data
17.4.25 mentre il pagamento delle festività infrasettimanali richieste, è avvenuto con la busta paga di maggio 2025”.
Di conseguenza, sulla base di quanto rappresentato dalla parte ricorrente e della documentazione dalla stessa allegata, va dichiarata la cessazione della materia del contendere per la somma di euro
1.650,78; mentre la domanda proposta dalla parte ricorrente risulta
Giudizio n. 2050/25 R.G. c/o pag. 14 Pt_1 CP_2 fondata per la somma residua e, pertanto, va accolta, con condanna dell resistente al pagamento della somma residua di euro CP_1
643,50, oltre accessori di legge.
III. Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese di lite, sussistono gravi ed eccezionali ragioni, a norma dell'art. 92, comma II, cod. proc. civ., per procedere all'integrale compensazione delle stesse fra le parti, tenuto conto del contrasto giurisprudenziale esistente in materia.
P.Q.M.
Il Tribunale Civile di Salerno, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
nei confronti dell
[...] Controparte_1
, con ricorso depositato in data
[...]
31.03.2025 e ritualmente notificato, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, così provvede:
1) Dichiara la cessazione della materia del contendere in relazione alla domanda del ricorrente volta alla condanna dell resistente al CP_1
pagamento delle somme a titolo di compenso per il lavoro festivo infrasettimanale per la somma di euro 1.650,78;
2) Accoglie il ricorso per la somma residua;
e, per l'effetto:
3) Condanna l resistente al pagamento della somma residua di CP_1
euro 643,50, oltre accessori di legge;
4) Dichiara interamente compensate le spese di lite fra le parti.
Così deciso in Salerno in data 11.07.2025.
Il Giudice del Lavoro
dott. Luigi Barrella
Giudizio n. 2050/25 R.G. c/o pag. 15 Pt_1 CP_2